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L’Avvocato risponde
La creazione di un falso profilo virtuale quale fattispecie penale integra?
La creazione di un falso profilo virtuale pone innanzi tutto una analisi del bene violato, individuabile, nell’identità personale del soggetto i cui dati siano stati contraffatti ovvero abusivamente utilizzati.Il sistema giuridico italiano ha previsto una vasta gamma di garanzie, sia civili che penali a tutela dell’identità personale del soggetto. Prima fra tutti è la tutela prevista dalla nostra Carta Costituzionale che all’art. 2 vigila sui diritti inviolabili dell’uomo, nella cui sfera viene fatto rientrare l’interesse a che il soggetto sia protetto nella sua dimensione di utente della rete internet.Nei fatti concreti, ciascun essere umano ha il diritto a veder rispecchiata nella società una rappresentazione di sé che corrisponda alla sua reale identità. Nel caso, quindi, che ciò non avvenga a causa dell’azione di un terzo, questi sarà chiamato a rispondere, anche penalmente, della procurata distorta percezione dell’altrui immagine. Si deve evidenziare, inoltre, come nel sistema vigente sia assente la fattispecie dedicata al furto d’identità, in virtù della quale il precetto maggiormente aderente al furto d’identità sia l’art. 494 c.p., rubricato “sostituzione di persona”. Tale norma punisce la condotta di chi <al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici>. Il delitto di sostituzione di persona/furto d’identità ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per nome non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contras- segni d’identità, come ad esempio il niknames. La questione della responsabilità penale conseguente alla creazione di un falso profilo virtuale implica, comunque, una serie di problematiche inerenti la riconducibilità delle vicende processuali all’ambito tracciato dal legislatore nel sanzionare, ai sensi dell’art. 494 c.p., il reato di sostituzione di persona. Ciò perché nell’attuale ordinamento è assente una disciplina ad hoc dedicata sia ai casi di creazione di un falso profilo virtuale, sia alla puntuale definizione di identità digitale. Occorre, pertanto, garantire all’utente della rete una più incisiva tutela dei propri diritti, non bastando il riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona, anche sulla piattaforma virtuale. A tal proposito è intervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione più volte sulla questione, andando a precisare concretamente le ipotesi di sostituzione di persona consistenti nella creazione di un falso profilo virtuale, se ne indicano a titolo di esempio alcune. Dunque, secondo la Suprema Corte integra il delitto di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 c.p., la condotta di colui che si inserisce nel sistema operativo di un servizio di home banking servendosi dei codici personali identificativi di altra persona inconsapevole, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno del titolare dell’identità abusivamente utilizzata, mediante operazioni di trasferimento di denaro. Ancora, integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su social network servendosi abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso. Oppure, integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei, utilizzi un account ed una casella di posta elettronica ovvero si iscriva ad un sito e commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o altri strumenti contrattuali. Inoltre, integra il delitto di sostituzione di persona, la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su social network, mediante l’uso abusivo dell’immagine di soggetto inconsapevole, associandola a un nome di fantasia e a caratteristiche personali negative.
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Avv. Antonio Aquino