Notiziario n 2 del 3 febbraio 2016

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CONFAPI ANCONA News 3 Febbraio 2016

_____________________________________________________________ Notiziario n. 2 a cura di Confapi Ancona 1


INotiziario n. 2 del 03 febbraio 2016 SOMMARIO

SINDACALE/PREVIDENZIALE RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL PER LE AZIENDE CHE ESEGUONO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO....................................................................................3 REGOLAZIONE CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA................................................4 INPS: SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO .........................................................................................11 ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORE PENSIONATO...........14 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016.......................................................................15 AMBIENTE RAEE: SMALTIMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI............................................23

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Sindacale/Previdenziale RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL PER LE AZIENDE CHE ESEGUONO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO Ricordiamo alle Aziende associate che l’INAIL premia con uno “sconto” le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, dopo il primo biennio di attività. BENEFICIARI: aziende in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, la cui attività sia iniziata da almeno due anni. PRESUPPOSTI: possono presentare la richiesta di riduzione contributiva i datori di lavoro che nell’anno 2015 hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. BENEFICIO: il beneficio consiste in una riduzione del tasso di premio, in relazione al numero di lavoratori – anno del periodo, come di seguito indicata: Lavoratori – anno Fino a 10 Da 11 a 50 Da 51 a 200 Oltre 200

Riduzione 28% 18% 10% 5%

La riduzione di tasso, se riconosciuta dall’INAIL, opera per il 2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande devono essere fatte solo in modalità telematica entro e non oltre il 29 Febbraio 2016, per gli interventi di miglioramento effettuati nel 2015. A differenza degli anni scorsi, insieme al Modulo di domanda deve essere inviata all’INAIL anche la documentazione riguardante l’attuazione dell’intervento dichiarato; per ogni tipologia di intervento, l’Istituto individua la documentazione che ritiene probante. Confapi Ancona rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti.

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REGOLAZIONE CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Il 29 gennaio nella sede della Regione Marche, è stata siglata l'intesa istituzionale tra Regione e parti sociali che ha visto la CONFAPI MARCHE tra i soggetti sottoscrittori per la regolazione della Cassa Integrazione in Deroga. Il 2016 è l'ultimo anno di vigenza dello strumento. L'utilizzo è consentito, per un massimo di 13 settimane, alle aziende che non possono accedere agli altri strumenti di integrazione al reddito: cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione straordinaria, contratti di solidarietà.

Solo le imprese possono accedere alla CIG in deroga, non è consentito l'uso alle associazioni e alle altre attività non imprenditoriali. La sola eccezione, valida temporaneamente, riguarda gli studi professionali, in attesa dell'esito dei ricorsi che le associazioni di categoria hanno proposto in via giudiziaria. Di seguito copia del documento sottoscritto.

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INPS SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Le modalità operative per il 2014 L’Inps comunica le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per fruire dello sgravio contributivo sui premi di risultato per l’anno 2014 L’INPS, con messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016, illustra le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo, per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007 e disciplinato dal DI 08 aprile 2015. Con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015, l’Istituto ha illustrato i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 5302 del 12 agosto 2015 è stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio riferito agli importi corrisposti nell'anno 2014. Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. In relazione all’entità dello sgravio, l’Istituto specifica che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Se le aziende hanno titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante. Nel messaggio viene precisato che, per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio. Va da sé che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’art. 1, co. 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Con riguardo ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione. Si riporta, qui di seguito, l’esempio fornito dall’Istituto. Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 35.000 Premio contrattazione aziendale € 800,00 Premio contrattazione territoriale € 400,00 Notiziario n. 2 del 3 febbraio 2016

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Misura massima di premio sgravabile € 560,00 (€ 35.000*1,60%) Sgravio azienda € 140,00 (€ 560*25%) Sgravio lavoratore € 51,00 (€ 560*9,19%) Proporzionalità: sgravio sul premio contratto aziendale (€ 800/€ 800+€ 400) = 67% sgravio sul premio contratto territoriale (€ 400/€ 800+€ 400) = 33% Ripartizione: sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 94,00 (€ 140*67%) sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 34,00 (€ 51*67%) sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 46,00 (€ 140*33%) sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 17,00 (€ 51*33%) Aziende cessate Le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2014 che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Operazioni societarie Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo. A tal fine, le aziende interessate provvederanno a richiedere alla sede dell’Istituto territorialmente competente l’attribuzione del codice di autorizzazione previsto “9D”, corredando la richiesta degli elementi utili all’ammissione al beneficio contributivo. Istruzioni operative Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “contribuzioni minori”, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni. Alle posizioni contributive riferite alle aziende autorizzate allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”. Modalità di recupero I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

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da valorizzare nell’Elemento<Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens. All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Restituzione quote eccedenti Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il codice causale “M964” - avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” – da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso UniEmens. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il 16 aprile 2016.

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ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORE PENSIONATO

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.4 del 20 gennaio, ha chiarito che, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, è possibile riconoscere l'esonero contributivo triennale ex art.1, co.118, L. n.190/14 anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva.

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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016

Basi di calcolo dell’autoliquidazione Come indicato nella circolare Inail n.88/15, l’art.21, co.1, lett.a), D.Lgs. n.151/15 ha modificato il co.3, art.28, D.P.R. n.1124/65, e ha previsto l’obbligo per l’Inail di comunicare le basi del calcolo del premio assicurativo non più con l’inoltro delle stesse tramite posta elettronica certificata o tramite posta ordinaria, bensì rendendo disponibili per il datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo sul sito istituzionale (tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende” nell’area servizi online del sito). Rimane invariato il termine del 31 dicembre dell’anno solare precedente quello di scadenza dell’autoliquidazione entro il quale l’Inail rende disponibili sul sito gli elementi utili per l’autoliquidazione. Come negli anni passati, nella comunicazione delle basi di calcolo sono indicati gli elementi necessari per il conteggio del premio dovuto a titolo di rata anticipata e di regolazione per l’anno precedente, con eventuali oscillazioni del tasso ai sensi degli artt.20 e 24 delle modalità di applicazione delle tariffe, la riduzione prevista dalla L. n.147/13 se spettante, l’addizionale Fondo amianto se dovuta, alcune agevolazioni previste dalla vigente normativa, l’importo delle retribuzioni presunte da utilizzare per determinare il premio anticipato il primo anno e per gli artigiani, quelle convenzionali e l’importo del premio speciale unitario. Quindi, con le Basi di calcolo l’Inail fornisce ai datori di lavoro i dati e le informazioni necessarie per eseguire il calcolo dei premi da pagare in occasione dell’autoliquidazione, tratte dalle risultanze dei suoi archivi, cristallizzate alla data di estrazione. Le Basi di calcolo dell’autoliquidazione sono organizzate per «codice ditta», e quindi riguardano l’azienda nella sua interezza, nel senso che riportano i dati relativi a tutte le Posizioni assicurative territoriali (P.A.T.) che il datore di lavoro ha in corso presso l’Inail a livello nazionale interessate all’autoliquidazione 2015/2016, e contengono alcune Sezioni che l’Inail compila solo all’occorrenza, in cui sono riportati, in sequenza e distinti per regolazione 2015 e rata 2016, i dati della polizza «dipendenti e assimilati» (parasubordinati, soci lavoratori, familiari coadiuvanti e associati in partecipazione di imprese non artigiane, ecc.); quelli della polizza «autonomi artigiani» (titolare o socio unico, familiari coadiuvanti, soci lavoratori e associati in partecipazione di imprese artigiane); nonché quelli di eventuali contributi associativi per i quali l’Inail fa da esattore in virtù di convenzioni, nazionali o provinciali, stipulate con talune associazioni di categoria. Si è del parere che non si possa prescindere dell’eseguire un controllo, ancorché veloce, dei dati riportati dalle Basi di calcolo, focalizzando l’attenzione sull’«importo della rata anticipata richiesta per l’anno 2015», che deve sempre coincidere con quello calcolato (pagato o meno) dall’azienda lo scorso anno. Se i due valori non corrispondono, non importa se in più o in meno, di molto o di poco, vuol dire che c’è o c’è stato, l’anno scorso o qualche anno prima, un errore, che è opportuno segnalare alla Sede Inail competente affinché lo sistemi, possibilmente prima di fare l’autoliquidazione 2015/2016.

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Autoliquidazione dei premi L’autoliquidazione è il sistema con cui l’Inail, con cadenza annuale, riscuote i premi che i datori di lavoro e gli altri assicuranti devono pagare per la tutela assicurativa obbligatoria dei loro dipendenti e collaboratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Quest’anno, entro il termine di legge che scade martedì 16 febbraio 2016, i datori di lavoro interessati devono provvedere al calcolo e al pagamento dei premi dovuti a titolo di Regolazione 2015, quale conguaglio su retribuzioni effettive di quanto anticipato l’anno scorso (il 16 maggio 2015 o ratealmente) su retribuzioni presunte, e di Rata 2016, quale anticipazione per l’anno in corso su retribuzioni presunte. Soggetti obbligati ed esonerati Sono obbligati a eseguire l’autoliquidazione Inail 2016/2016 tutti i datori di lavoro, i committenti, gli associanti in partecipazione e gli altri assicuranti titolari di almeno una P.A.T. in corso, cioè non cessata alla data del 2 gennaio 2015. Sono esonerate, e quindi non devono fare l’autoliquidazione entro il 16 febbraio 2016, le aziende neo iscritte, cioè quelle che si sono assicurate per la prima volta all’Inail (nuovo codice ditta) dopo il 9 dicembre 2015, che eseguiranno gli adempimenti dell’autoliquidazione 2014/2015 entro l’altra scadenza già fissata dall’Inail al 16 giugno 2016, previa ricezione delle Basi di calcolo di rito. Diverso è il caso delle aziende che, essendo già iscritte, hanno istituito nuove P.A.T. (nuove unità produttive) o hanno iniziato nuove lavorazioni (nuovi rischi) in data successiva al 9 dicembre 2015 che, salvo diversi accordi con la Sede Inail competente o la ricezione di nuove Basi di calcolo aggiornate, devono eseguire l’autoliquidazione il 16 febbraio 2016, ma escludendo le nuove P.A.T. o i nuovi rischi, i cui premi saranno poi quantificati e richiesti dall’Inail «a consuntivo», dopo aver acquisito dall’azienda una separata dichiarazione delle retribuzioni del minor periodo dell’anno 2015. Le aziende che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno 2015 avevano l’obbligo di effettuare l’autoliquidazione entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello della cessazione, ma solo se la cessazione riguardava l’intera azienda, vale a dire il codice ditta Inail associato al codice fiscale. L’obbligo non è scattato, invece, se nel corso dell’anno 2015 è cessata una o più P.A.T., ovvero uno o più rischi, ma l’attività è continuata, nel senso che nell’ambito del codice ditta è rimasta aperta almeno una P.A.T. In questo caso l’autoliquidazione del codice ditta, e quindi di tutte le P.A.T. aziendali, compreso quelle cessate nel corso del 2015, dovrà comunque essere effettuata entro la canonica scadenza del 16 febbraio 2016, e rifatta se l’azienda che non vi era tenuta l’ha già effettuata nel corso del 2015. I vari adempimenti dell’autoliquidazione, da svolgere con l’aiuto della «Guida all’autoliquidazione», scaricabile o consultabile on-line nella sezione Modulistica del sito www.inail.it, partono dalla determinazione dell’imponibile, continuano con il calcolo dei premi e l’applicazione degli eventuali sconti e agevolazioni di spettanza, proseguono con il pagamento, per concludersi con l’inoltro all’Inail della Dichiarazione delle retribuzioni, e saranno oggetto di dettagliata trattazione in prosieguo, secondo un ordine logico, oltre che cronologico, delle operazioni da eseguire. Determinazione dell’imponibile Tra gli adempimenti dell’autoliquidazione Inail, particolare rilievo assume la quantificazione delle retribuzioni, visto che, salvo poche eccezioni (ad esempio, i lavoratori autonomi artigiani), Notiziario n. 2 del 3 febbraio 2016

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costituiscono l’imponibile su cui, per ciascuna voce di rischio, devono essere calcolati e pagati i premi assicurativi. L’imponibile retributivo che interessa l’autoliquidazione 2015/2016 è riferito all’anno solare 2015 o a un minor periodo se l’attività assicurata è iniziata dopo il 1° gennaio o è cessata prima del 31 dicembre 2015, ed è da utilizzare, sia per eseguire il calcolo dei premi, sia per formare oggetto della denuncia da inoltrare all’Inail nei modi ed entro il termine stabilito, che peraltro da quest’anno è stato modificato. Le retribuzioni imponibili ai fini Inail sono quelle che risultano dal libro unico del lavoro tenuto a norma di legge, e possono assumere la forma di: retribuzioni effettive, convenzionali e di ragguaglio. La retribuzione effettiva è quella che, sotto qualsiasi forma (in denaro, in natura, etc.), viene erogata ai dipendenti (quadri, impiegati, operai, etc.), equivale al reddito da lavoro dipendente o assimilato, ed è da assumere al lordo di qualsiasi trattenuta o ritenuta (erariale, previdenziale, etc.) con il criterio di competenza (somme maturate nel periodo). La retribuzione effettiva, che non può essere inferiore all’importo del «minimale retributivo» fissato ogni anno per D.M., va adottata anche per i collaboratori parasubordinati (amministratori, sindaci, revisori, collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto, collaboratori occasionali – mini co.co.co., etc.), ma solo quando i loro compensi sono compresi tra l’importo del minimale e del massimale di rendita Inail, del quale si dirà meglio in seguito. Nel caso in cui la retribuzione effettiva non esista o non sia accertabile si fa ricorso a retribuzioni medie o convenzionali, valide sia per il calcolo del premio assicurativo che per l’erogazione delle prestazioni di natura economica erogate dall’Inail in caso di infortunio o malattia professionale. Inoltre, nei casi in cui non sono previste retribuzioni convenzionali e non vi sia retribuzione effettiva sarà possibile usare, sia ai fini contributivi che risarcitivi, la c.d. retribuzione di ragguaglio, pari al minimale per la liquidazione delle rendite Inail, di cui all’art.116, D.P.R. n.1124/65. Vediamo di seguito le retribuzioni convenzionali e di ragguaglio previste per il 2015 dalle circolari Inail n.38/15 e n.72/15. Nell’anno 2015 è presente la c.d. spezzatura a luglio (pertanto andranno considerati entrambi i periodi per determinare l’anno intero, ad esempio per un socio non artigiano presente per l’intero anno 2015 la retribuzione convenzionale annua da denunciare sarà di € 16.179,45 (media aritmetica dei due periodi):

L’imponibile retributivo come sopra determinato per singola voce di rischio va utilizzato per il calcolo della regolazione 2015, a conguaglio di quanto già anticipato lo scorso anno su retribuzioni presunte, ma diventa, in automatico, il monte retribuzioni presunte su cui calcolare la rata anticipata dovuta per l’anno 2015 (art. 28, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.), salvo che il datore di lavoro non stimi di erogare un importo inferiore. In queste ipotesi egli ha la facoltà di eseguire autonomamente il pagamento della rata 2016 su un minor importo di retribuzioni presunte, ma a condizione che inoltri all’Inail, entro e non oltre Notiziario n. 2 del 3 febbraio 2016

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il 16 febbraio 2016, e avvalendosi esclusivamente della procedura on-line disponibile nel Punto cliente all’interno del sito Internet www.inail.it accessibile con le credenziali di rito, la prevista Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando, con riferimento alle singole P.A.T. e alle singole voci interessate, i nuovi imponibili su cui intende anticipare il premio. Calcolo dei premi di autoliquidazione La pressoché totale telematizzazione degli adempimenti dell’autoliquidazione Inail ha comportato una generalizzata automazione anche del calcolo dei premi, che ormai è quasi completamente demandato ad affidabili procedure informatiche, sia di proprietà aziendale che rese disponibili all’Inail. Ciò nonostante, si ritiene che un breve accenno alle pratiche modalità di calcolo dei premi di autoliquidazione possa risultare comunque utile, quanto meno per controllare, seppure a grandi linee, la corretta operatività delle applicazioni automatiche. In concreto, il calcolo dei premi di regolazione 2015 si esegue per ciascuna delle voci di rischio comprese nelle varie P.A.T. aziendali, utilizzando le retribuzioni imponibili di riferimento e il tasso in vigore nell’anno 2015, che è rilevabile dalle Basi di calcolo trasmesse dall’Inail, e può anche essere diverso da quello testé notificato per l’anno 2016. Dal totale dei risultati parziali ottenuti, occorre sottrarre quanto risultava dovuto lo scorso anno a titolo di rata anticipata 2015, e ciò a prescindere dal fatto che sia stato o meno, in tutto o in parte, pagato dal datore di lavoro, visto che la regolazione deve essere effettuata sempre sul dovuto e non sul pagato, perché per l’eventuale insoluto l’Inail attiva poi separate procedure di recupero, anche coattivo, dei suoi crediti. Siccome è un conguaglio, la regolazione 2015 può risultare sia a debito che a credito del datore di lavoro, che in quest’ultimo caso deve compensare in automatico il credito di regolazione 2015 con il debito di rata 2016, in modo da determinare un importo di premio di autoliquidazione netto, comunque unico a livello di codice ditta aziendale. Quanto al calcolo del premio di rata 2016, si esegue sempre per singola voce di rischio, su un monte retribuzioni presunte valutate nel rispetto delle regole in precedenza illustrate, e utilizzando il tasso in vigore per l’anno 2016, che è rilevabile dalle Basi di calcolo trasmesse dall’Inail, e può anche essere diverso da quello che era in vigore nell’anno 2015. Le aziende che nelle Basi di calcolo trasmesse dall’Inail trovano «SÌ» nel campo «Addizionale amianto L. 244/07», devono tenere conto e calcolare anche l’addizionale destinata al Fondo per le vittime dell’amianto, che per questa autoliquidazione è pari all’1,33%, sia per quanto concerne i premi di regolazione 2015 che quelli di rata 2016. L’autoliquidazione è l’unica occasione in cui i datori di lavoro possono far valere e usufruire dei benefici contributivi previsti ai fini Inail, che, per praticità di trattazione, sono di solito suddivisi in: sconti contributivi, che danno diritto a una riduzione percentuale dei premi, e agevolazioni retributive, che danno, invece, diritto a un abbattimento percentuale delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo dei premi. Sconti contributivi In occasione dell’autoliquidazione, si deve tenere conto di eventuali agevolazioni cui il datore di lavoro ha diritto. Le agevolazioni sono divisibili in tre macro categorie: 1.quelle di carattere contributivo; 2.quelle di carattere retributivo; 3.quelle che prevedono l’esenzione totale del pagamento dei premi assicurativi. Le agevolazioni contributive prevedono riduzioni percentuali da applicare all’importo dei premi Le riduzioni previste dalla L. n.92/12 Notiziario n. 2 del 3 febbraio 2016

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Le riduzioni previste dalla L. n.92/12 sono al 50% e sono suddivise in base alla durata del contratto, alla tipologia e alle categorie di lavoratori. I datori di lavoro che hanno diritto alla riduzione dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice. L’indicazione dei dati equivale alla domanda di ammissione alle riduzioni che spettano, sempre che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva. In sintesi: in relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione dei premi del 50%, per la durata di 12 mesi; se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione; stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; gli incentivi previsti non sono compatibili con la riduzione prevista dall’art.8, co.9, L. n.407/90, che prevede agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi. In presenza dei requisiti per l’applicazione dell’incentivo previsto dalla L. n.407/90, si applicherà quest’ultimo in luogo di quello previsto dalla L. n.92/12. Riduzioni per assunzioni con contratto di inserimento D.Lgs. n.276/03 La L. n.92/12, all’art.1, co.14, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i contratti di inserimento di cui agli articoli da 54 a 59, D.Lgs. n.276/03, ma per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate, con riduzione del 25%, 40%, 50% e 100%. I datori di lavoro che hanno assunto lavoratori con contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012 devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice. L’indicazione dei dati equivale alla domanda di ammissione alle riduzioni, spettanti, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e degli altri requisiti previsti dalla normativa . L’incentivo si applica solo fino al 2015 (era valido al massimo per 36 mesi). Riduzioni per assunzioni L. n.407/90 La L. n.190/14, all’art.1, ha soppresso i benefici di cui all’art.8, L. n.407/19, per le assunzioni dal 1° gennaio 2015. Rimangono valide le disposizioni per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014 e per un massimo di 36 mesi (fino al 2017); solo per questi ultimi, quindi, continuano ad applicarsi gli incentivi previsti dalla L. n.407/90 (disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi in Cigs assunti con contratto a tempo indeterminato) e l’indicazione dei dati nella dichiarazione delle retribuzioni equivale alla domanda di ammissione alle riduzioni, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento. In sintesi:  i datori di lavoro che hanno diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice;

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 

i datori di lavoro che hanno diritto all’esenzione al 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% nonché le specifiche retribuzioni; i datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n.218/78, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, sempre da almeno 24 mesi, hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di 36 mesi; se le assunzioni sono effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n.218/78 ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di 36 mesi.

La riduzione dei premi in attuazione dell’art.1, L. n.147/13 L’art.1, co.128, L. n.147/13, ha stabilito dal 1° gennaio 2014 una riduzione dei premi Inail da applicare a tutte le tipologie di premi e contributi nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Con determina n.67/14 il Presidente Inail ha individuato le modalità applicative della riduzione prevista dalla L. n.147/13, distinguendo:  i soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio;  i soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari con lavorazioni iniziate da oltre un biennio;  i soggetti che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio. Per ciascuna delle casistiche individuate sono descritti i criteri di individuazione delle aziende che beneficeranno della riduzione (rispettivamente: il tasso applicabile, l’Indice di Gravità Aziendale, l’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro – istanza ex artt.19 e 20 MAT). La riduzione è applicata in uguale misura a tutte le fattispecie di premi individuate, secondo le specifiche indicazioni di cui alla distinzione sopra sinteticamente riportata, e opererà sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti e agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano anche le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni. L’Inail è pervenuto alla quantificazione della percentuale di riduzione rapportando le risorse finanziarie complessive disponibili annualmente per l’intervento all’ammontare del gettito per premi e contributi stimato per l’anno di riferimento, in relazione alla platea dei beneficiari. La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto è: per l’anno 2015 pari al 15,38%; per l’anno 2016 è pari a 16,61% ed è indicata sulle basi di calcolo. Nuovo modello OT24 2016 e obbligo di invio della documentazione probante Per le istanze da presentare nel 2016 (scadenza 29 febbraio) si dovrà compilare un nuovo modello OT24 implementato in alcuni campi e, soprattutto, da quest’anno si dovrà allegare contestualmente la documentazione probante, a pena di inammissibilità della domanda. Altri sconti contributivi Notiziario n. 2 del 3 febbraio 2016

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Anche gli ulteriori sconti contributivi, , possono essere applicati dell’autoliquidazione 2015/2016. Di seguito evidenziamo quelli più ricorrenti:

in

occasione

Pagamento dei premi di autoliquidazione Il pagamento dei premi di autoliquidazione 2015/2016 può sempre essere effettuato, sia in un’unica soluzione entro martedì 16 febbraio 2016, sia in 4 rate trimestrali di pari importo, con scadenza al 16 febbraio 2016, al 18 maggio 2016, al 20 agosto 2016 e al 16 novembre 2016, se del caso previa scelta da effettuare con la Dichiarazione delle retribuzioni telematica, e con l’aggravio sulle ultime 3 rate degli interessi di rateazione a un tasso agevolato. I coefficienti moltiplicatori da applicare sono i seguenti: 1a rata 16 febbraio 2016: 0; 2a rata 16 maggio 2016: 0,00172603; 3a rata 22 agosto 2016: 0,00349041; Notiziario n. 2 del 3 febbraio 2016

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4a rata 16 novembre 2016: 0,00525479. Il versamento dei premi di autoliquidazione 2015 dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il mod. F24, nel quale, salvo improbabili eccezioni, occorre compilare con i dati richiesti, evidenziati dall’Inail nella lettera di trasmissione delle Basi di calcolo, una sola riga della sezione riservata all’Inail. Dichiarazione delle retribuzioni 2015 La Dichiarazione telematica delle retribuzioni deve avvenire entro il 29 febbraio 2016. Il mancato inoltro della dichiarazione entro il termine di legge fa sì che l’Inail: o dispone un’ispezione per accertare le retribuzioni, e addebita al datore di lavoro le relative spese, o esegue d’ufficio l’autoliquidazione dei premi, sia di regolazione che di rata, sulla base del doppio delle retribuzioni presunte in vigore nell’ultimo periodo assicurativo. La Dichiarazione delle retribuzioni va compilata per singola voce di rischio, indicando: sempre e comunque, se del caso a «zero», le «Retribuzioni complessive» degli assicurati; se l’azienda beneficia di agevolazioni retributive, il «di cui» relativo alle «Quote di retribuzioni parzialmente esenti», da esplodere poi per codice alfabetico, da desumere dalla tabella della «Guida all’autoliquidazione», nella sezione «Dettaglio quote di retrib. parzialmente esenti»; se l’azienda è soggetta anche al rischio silicosi/asbestosi, l’ulteriore «di cui» relativo alle «Retribuzioni specifiche SIL/ASB» dei lavoratori esposti a questi particolari rischi; se l’azienda ha diritto a degli sconti contributivi, sia per regolazione 2015 che per rata 2016, le «Retribuzioni soggette a sconto», indicando nel campo «Tipo» i codici numerici da desumere dalla tabella contenuta nella «Guida all’autoliquidazione». Riepilogo delle scadenze 2016 16 febbraio: versamento premio dovuto in unica soluzione, oppure della 1^ rata (pari al 25% del premio dovuto) ex L. n.449/97 e L. n.144/99, oppure della prima rata ex L 389/89 della rateazione mensile ordinaria. 16 febbraio: istanza di riduzione dei salari presunti (solo telematicamente); 29 febbraio: trasmissione telematica dei dati retributivi - modulo sconto edili - OT24 2016; 16 maggio: versamento premio 2a rata ex L. n.449/97; 22 agosto: versamento premio 3a rata ex L. n.449/97; 16 novembre: versamento premio 4a rata ex L. n.449/97

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Ambiente

RAEE: SMALTIMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato le indicazioni per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine vita. Queste istruzioni si applicano unicamente ai pannelli fotovoltaici che hanno ottenuti incentivi ai sensi del:   

I, II e III Conto Energia; IV Conto Energia, solo per gli impianti entrati in esercizio fino al 30/06/2012, e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV (impianti a concentrazione); V Conto Energia: impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione.

 Questi pannelli possono essere sia di tipo domestico, cioè installati in impianti con potenza nominale inferiore a 10 kW, sia professionali, cioè installati in impianti con potenza superiore. Lo smaltimento viene finanziato tramite una trattenuta sull'importo dell'incentivo negli ultimi 10 anni di incentivazione pari, ad oggi, a 12€/pannello per gli impianti domestici e 10€/pannello per quelli professionali. Se però lo smaltimento avverrà in modo conforme alle normative e sarà dimostrato al GSE entro 6 mesi dallo smaltimento, il GSE restituirà queste quote trattenute.

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