Notiziario n 18 confapi

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CONFAPI ANCONA News 23 Dicembre 2015

_____________________________________________________________ Notiziario n. 18 a cura di Confapi Ancona 1


Sommario Sindacale/Previdenziale..................................................................................3 Trattamento di fine rapporto (t.f.r.) indice di rivalutazione 15 novembre 2015 - 14 dicembre 2015........................................................3 Sindacale/Previdenziale..................................................................................4 Assunzioni agevolate: esonero contributivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato (legge 190/2014 – circolare inps n. 178 del 03/11/2015).................................4 Fiscale.........................................................................................................8 Visure catastali..........................................................................................8 Fiscale..........................................................................................................9 Intrastat...................................................................................................9 Internazionalizzazione..................................................................................10 Internazionalizzazione delle pmi finanziamenti simest per la patrimonializzazione delle pmi esportatrici..........................................10 Credito.......................................................................................................13 Nuova imprenditorialità agevolazioni per nuove micro e piccole imprese..........13 Credito.......................................................................................................15 Riduzione del tasso medio di tariffa inail per le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro......................................................15 Categorie....................................................................................................16 C.c.n.l. unionmeccanica: art. 36 – mensilizzazione (superminimo individuale non assorbibile erogazione con la retribuzione di dicembre 2015)...............................................................16 Ambiente....................................................................................................17 Conai circolare espositori di merci e variazione del contributo vetro dicembre 2015..................................................................17 Energia......................................................................................................18 Delibera aeegsi 180/2013/r/eel: regolazione tariffaria per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo connessi in media e bassa tensione, a decorrere dall’anno 2016....................18

Confapi Ancona augura a tutti voi un Felice Natale e un 2016 ricco di soddisfazioni, serenità e benessere I nostri Uffici rimarranno chiusi nei giorni 24 e 31 Dicembre e dal 4 all’8 gennaio. Saremo di nuovo a vostra disposizione a partire dall’11 gennaio.

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Sindacale/Previdenziale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 NOVEMBRE 2015 - 14 DICEMBRE 2015 Nel mese di Novembre 2015, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT in data 14.12.2015, è risultato pari a 107,0 (base 2010 = 100), è diminuito dello -0,19% rispetto al mese precedente. In applicazione dell'art. 1 della legge 29.5.1982 n. 297, per i rapporti di lavoro cessati dal 15.11.2015 al 14.12.2015, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2014 deve essere rivalutato complessivamente dello 1,375000% così calcolato: Rammentiamo che l'ISTAT fornirà l'indice di Dicembre 2015, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto,Settembre, Ottobre, Novembre 2016

rispettivamente il 15 Gennaio, 22 Febbraio, 15 Marzo, 14 Aprile, 13 Maggio, 14 Giugno,13 Luglio, 11 Agosto, 14 Settembre, 14 Ottobre, 14 Novembre, 14 Dicembre 2016.

Note alla tabella (1) L'indice ISTAT del mese di Dicembre 2014, sul quale deve essere calcolato per il 2015 la variazione percentuale è pari a 107,0.(2) Il "Montante percentuale" deve essere utilizzato per rivalutare la mezza mensilità maturata dai dirigenti industriali fino al 31.1.1979, accantonata al 31.5.1982 da escludere nella determinazione dell'aliquota fiscale di cui all'art. 2, comma 3, della legge 26.9.1985 n. 482.

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Sindacale/Previdenziale ASSUNZIONI AGEVOLATE: ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 190/2014 – CIRCOLARE INPS N. 178 DEL 03/11/2015) La circolare n. 178 del 03 novembre 2015, per rendere omogenea l’ applicazione delle nuova norma, riprendendo ed ampliando quanto illustrato nelle predente circolare n. 17, chiarisce ai datori di lavoro sia le forme di contribuzione che rimangono a loro carico, quindi escluse dalla quota annua di esonero, e le condizioni per il riconoscimento del diritto all’ incentivo ricorrendo all’ illustrazione di casi particolari. Se ne illustrano le novità più significative Forme di contribuzione escluse dall’ esonero contributivo triennale. Secondo l’ istituto vanno escluse dall’ applicazione dell’ esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, pertanto: •il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. pari al 0,20%; •il contributo, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000 pari al 0,30%; •il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, pari al 10%; •il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo pari al 5%; •il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti pari all’ 1,20%. Altresì, come evidenziato nella precedente circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, parimenti sono escluse le seguenti forme di contribuzione: •i premi e i contributi dovuti all’ Inail; •il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria istituito presso l’ Inps; •il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali e al Fondo di solidarietà residuale. L’Inps precisa che i datori di lavoro che usufruiscono delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 252/2005, (esonero dal versamento del contributo destinato a finanziare la garanzia di liquidazione del trattamento di fine rapporto, pari al 0,20% ed esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee, pari al 0,28%, in quanto tenuti a destinare una quota del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione , oppure a destinare il trattamento di fine rapporto al Fondo Tesoreria dell’Inps, oppure ad erogare in busta paga la quota annua di retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto “Qu.I.R.”) calcoleranno l’ esonero contributivo sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzione per le aliquote di cui sopra. Infine, la circolare evidenzia che è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della Legge 297/1982, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile.

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Trasformazione di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, al quale si aggiungerà, sempre nei casi di trasformazione di rapporti a termine, o di stabilizzazione entro 6 mesi dalla relativa scadenza, la previsione dell’ articolo 2, comma 30, della Legge 92/2012, la restituzione del contributo addizionale destinato a finanziare la nuova NASPI, pari all’ 1,40%. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo Se, in via generale, l’Inps precisa che l’accesso all’incentivo è previsto in caso di svolgimento nei 6 mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc., altresì nega l’ utilizzo dell’incentivo i)qualora il lavoratore assunto abbia avuto un precedente rapporto agevolato con lo stesso datore di lavoro, ii)nei casi di società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. Si evidenziano i casi che non consentono l’utilizzo dell’esonero triennale: - lavoro all’estero: come già detto , la fruizione dell’esonero contributivo triennale attiene all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione medesima, non risultino occupati in forza di un con tratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La sussistenza del predetto requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei 6 mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale; rapporti di lavoro part time: l’ esonero, nei limiti e alle condizioni illustrate nella circolare n. 17 del 2015, spetta anche nei casi in cui il lavoratore si a assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto; precedente rapporto di lavoro interrotto durante il periodo di prova : anche laddove il precedente rapporto di lavoro – intercorso nei 6 mesi precedenti l’assunzione – sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero. In proposito, si ricorda come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine; assunzioni avvenute per cambio di appalto: l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi alle dipendenze dell’impresa

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subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto; Parimenti si evidenziano i casi che consentono l’utilizzo dell’esonero contributivo: assunzioni avvenute tramite cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario: la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario; assunzioni avvenute per i casi di trasferimento di azienda in virtù dell’art. 2112 c.c.: la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; lavoro intermittente : anche laddove il contratto di lavoro intermittente preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, esso rappresenta pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua, pertanto il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014-31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro – o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato – potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, alla fruizione dell’esonero triennale; in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione: lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione; Durata dello sgravio e interruzioni lavorative L’ inps nel ricordare che il beneficio riguarda le assunzioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e che la durata dello sgravio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione, precisa che il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Coordinamento con altri incentivi Interessante novità che emerge dalla lettura della circolare in esame è la possibilità di cumulare l’esonero triennale con altri esoneri o riduzioni, ma solamente nel caso in cui l’assunzione avvenga o sia avvenuta a tempo determinato. Infatti, come previsto dalla Legge di stabilità 2015, l’ esonero contributivo triennale non risulta cumulabile con le forme più comuni di incentivo che riguardano i lavoratori ultra cinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi, le donne residenti in aree svantaggiate prive di impiegato regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o le donne ultra quarantacinquenni prive di impiegato regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. La novità prevista dalla circolare permetterà ai datori di lavoro di scegliere quale beneficio applicare una volta attivato il rapporto di lavoro e di utilizzare l’ esonero triennale in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

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Anche i datori di lavoro che hanno assunto con l’incentivo previsto dalla Legge 223/91 con contratto a tempo determinato, possono utilizzare, in caso di trasformazione, lo sgravio triennale, sempreché non abbiano già richiesto all’ istituto l’agevolazione ex art. 8 comma 2, secondo periodo, della Legge 223/91, in quanto non sarà possibile modificarne la scelta. Copia della circolare INPS n. 178 può essere richiesta agli uffici dell'Associazione (Tel. 071/7276062)

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Fiscale VISURE CATASTALI Per le unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C l’Agenzia delle entrate rende disponibile anche la superficie catastale. Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), da oggi sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal D.P.R. n.138/1998. Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini Tari che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.

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Fiscale INTRASTAT È on line la versione aggiornata di Intr@web 2015, il prodotto informatico che consente di gestire gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e/o servizi. Il database dell’applicazione informatica stand-alone, cioè utilizzabile solo sul computer sul quale è stata installata. Il nuovo software è disponibile esclusivamente come installazione completa, pertanto, l’utente che lo carica per la prima volta non deve seguire particolari istruzioni. Un pò più articolato è il percorso di chi già si serviva dell’applicazione precedente: se questa è ancora funzionante, il contribuente deve necessariamente procedere al backup dei dati tramite l’apposita funzione di intr@web “utilita/manutenzione archivi/backup/totale”. Una volta terminata l’installazione dell’ultima versione, potrà recuperare le informazioni attraverso la quasi speculare funzione “utilita/manutenzione archivi/restore/totale”. Intr@Web 2015  al servizio sia di coloro che scelgono di presentare direttamente le proprie dichiarazioni sia di commercialisti, doganalisti e altri soggetti incaricati di predisporre e inviare gli Intrastat per conto dei clienti. Il software recepisce le semplificazioni introdotte con la determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015. (Agenzia delle Dogane, software Intr@web 2015 versione 16.0.0.1, 26/11/2015)

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Internazionalizzazione INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI FINANZIAMENTI SIMEST PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI ESPORTATRICI La legge 133/08 art. 6 comma 2 lettere a), b), c) e soprattutto le successive circolari applicative SIMEST, Istituto gestore, si sono sostituite alla vecchia legge 394/81 con distinte misure agevolative, meglio finalizzate e più aderenti alle attuali esigenze delle PMI. Più precisamente: - Comma 2a) prevede finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri extra UE; - Comma 2b) prevede finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica sempre riguardanti mercati extra UE; - Comma 2c) prevede finanziamenti agevolati finalizzati alla patrimonializzazione delle PMI esportatrici in generale. Le prime due misure rappresentano finanziamenti di scopo chiaramente identificato e ben definito e vengono erogati su rendicontazione di specifici costi sostenuti, la terza, invece, di recente concezione, è finalizzata a conferire maggiore liquidità aziendale utilizzabile per il potenziamento e l’accelerazione delle attività di internazionalizzazione in generale, quindi l’ottenimento sarà svincolato da onerose rendicontazioni di costi e l’erogazione sarà in unica soluzione. Le aziende possono presentare contestuali domande a valere anche su tutte le tre misure sopra descritte. Per tutte le misure sono previsti finanziamenti agevolati con tasso al 15% del tasso di riferimento (vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento), comunque non inferiore allo 0,80% che, nel caso di raggiungimento del “livello soglia” sotto specificato, godranno della rinuncia alla garanzia da parte di SIMEST. Infine, considerata la natura di “finanziamento pubblico” tali finanziamenti non sono segnalati nella Centrale Rischi del sistema bancario e non vanno a decurtare la capacità di affidamento da parte del medesimo. Legge 133/08 art. 6 comma 2c) Finanziamenti per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici Prima di leggere la scheda esplicativa si impone un commento; la natura “finanziamento”, come tale da restituire, è incompatibile con il concetto “patrimonializzazione” che, invece, prevede fondi appostabili in forma permanente nel

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Patrimonio Netto. Il reale scopo di questa agevolazione è quello di conferire temporanea liquidità finalizzata al potenziamento e accelerazione delle attività di internazionalizzazione. FORMA DI INTERVENTO Finanziamenti a valere su un Fondo a carattere rotativo. FINALITÀ Finanziamento volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI che nell’ultimo triennio abbiano registrato un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 35% del totale, che siano già costituite in Spa o che si costituiscano in Spa prima dell’erogazione.

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OBIETTIVI DELL'INTERVENTO L’obiettivo dell’intervento è di raggiungere, mantenere o superare il livello di solidità patrimoniale di riferimento (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette) posto uguale a 0,80 e denominato “livello soglia”. L’accesso al finanziamento è consentito alle PMI qualunque sia il loro livello di solidità patrimoniale “di ingresso”, inferiore, pari o superiore rispetto al “livello soglia”, ma non superiore a 2. SETTORI ESCLUSI Non possono essere finanziate le imprese attive nei settori di attività esclusi ai sensi dell’art. 1 del regolamento CE n. 1998/2006. IMPORTO FINANZIABILE Il finanziamento non può superare € 300.000,00, nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa richiedente. FASI DEL FINANZIAMENTO La prima fase – fase di erogazione e preammortamento – inizia dalla data di erogazione e termina alla fine del 2° esercizio successivo a tale data. La seconda fase – fase di rimborso – decorre dalla fine della fase di erogazione e preammortamento e termina 5 anni dopo. CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO Nella prima fase (erogazione e preammortamento) il finanziamento è a tasso pieno di riferimento UE (*), con rilascio di garanzia se il “livello di ingresso” è inferiore al “livello soglia” di 0,80, senza rilascio di garanzia se il “livello di ingresso” è uguale o superiore al “livello soglia”. - Nella seconda fase il rimborso avviene in 5 anni, rate semestrali posticipate 30.06 31.12, a tasso agevolato (pari al 15% del tasso di riferimento UE, purché non inferiore allo 0,80% p.a., fisso) e senza garanzia se l’obiettivo di raggiungere, mantenere o superare il “livello soglia” di 0,80 è stato realizzato al termine della prima fase; se il suddetto obiettivo non è stato realizzato può essere richiesto il rimborso del finanziamento. Le imprese ammesse al rimborso a tasso agevolato, in 5 anni, sono soggette a monitoraggio annuale per verificare eventuali flessioni del livello di solidità patrimoniale che possono comportare diverse modalità di rimborso temporanee, finché non si ripristini il livello di ingresso nella seconda fase di rimborso. PROCEDURA L’impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST, allegando al modulo di domanda la documentazione in esso indicata.

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La richiesta di finanziamento è sottoposta al Comitato sulla base di un criterio strettamente cronologico entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Comitato delibera in merito alla concessione del finanziamento. A seguito della delibera, SIMEST provvede alla stipula del contratto di finanziamento, all’assunzione delle garanzie, se previste, e all’erogazione del finanziamento, che avviene in unica soluzione. (*) Al 30.01.2015 il tasso pieno di riferimento per questa operazione era 1,34% Da sottolineare su questa misura: - Contrariamente a quanto scritto “finanziamenti per la patrimonializzazione”, il finanziamento non andrà nelle poste di bilancio del Patrimonio, ma in quelle classiche dei finanziamenti a m.l.; - Potranno usufruirne solo le Società per Azioni o quelle che si trasformeranno in Spa prima dell’erogazione del finanziamento; - il 35% almeno del fatturato con l’estero può essere conseguito anche con l’apporto del fatturato nei paesi UE; - le aziende non saranno tenute ad una onerosa attività di rendicontazione delle eventuali spese sostenute in quanto la finalità del finanziamento è generica. 

Se il livello di solidità patrimoniale sarà pari o superiore al “livello di soglia” le PMI potranno non prestare garanzia alcuna.

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Credito NUOVA IMPRENDITORIALITÀ AGEVOLAZIONI PER NUOVE MICRO E PICCOLE IMPRESE Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la normativa che promuove il sostegno alle nuove imprese in tutto il territorio nazionale. Beneficiari Gli incentivi sono rivolti:

 alle imprese composte in prevalenza 1 da giovani tra i 18 e i 35 anni e/o da donne. Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda;  alle persone fisiche a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. Forma e Misura dell’aiuto Le agevolazioni sono assoggettate al regolamento de minimis e consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento. Iniziative Ammissibili Sono ammissibili le iniziative che prevedono programmi di investimento con spese non superiori a € 1.500.000 promossi nei settori di seguito indicati:  produzione di beni;  fornitura di servizi;  commercio di beni e servizi;  turismo;  settori, di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:

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attività turistico-culturali;

l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

La compagine sociale deve essere composta per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne

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Spese Ammissibili  suolo aziendale;  fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;  macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;  programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;  brevetti, licenze e marchi;  formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del programma;  consulenze specialistiche. PRESENTAZIONE

DELLE

DOMANDE

Le domande potranno essere presentate a partire dal 13 Gennaio 2016 e saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione con una procedura valutativa di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia, Agenzia pubblica che gestisce la misura.

CONFAPI ANCONA

È A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI

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Credito RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL PER LE AZIENDE CHE ESEGUONO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO Ricordiamo alle Aziende associate che l’INAIL premia con uno “sconto” le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, dopo il primo biennio di attività. Beneficiari: aziende in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, la cui attività sia iniziata da almeno due anni. Presupposti: possono presentare la richiesta di riduzione contributiva i datori di lavoro che nell’anno 2015 hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. Beneficio: il beneficio consiste in una riduzione del tasso di premio, in relazione al numero di lavoratori – anno del periodo, come di seguito indicata: Lavoratori – anno

Riduzione

Fino a 10

28%

Da 11 a 50

18%

Da 51 a 200

10%

Oltre 200

5%

La riduzione di tasso, se riconosciuta dall’INAIL, opera per il 2016. TERMINE

DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

le domande devono essere fatte solo in modalità telematica entro e non oltre il 29 Febbraio 2016, per gli interventi di miglioramento effettuati nel 2015. A differenza degli anni scorsi, insieme al Modulo di domanda deve essere inviata all’INAIL anche la documentazione riguardante l’attuazione dell’intervento dichiarato; per ogni tipologia di intervento, l’Istituto individua la documentazione che ritiene probante. CONFAPI ANCONA

RIMANE A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI.

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Categorie C.C.N.L. UNIONMECCANICA: ART. 36 – MENSILIZZAZIONE (SUPERMINIMO INDIVIDUALE NON ASSORBIBILE EROGAZIONE CON LA RETRIBUZIONE DI DICEMBRE 2015) Il CCNL 25 gennaio 2008 UNIONMECCANICA - CONFAPI ha unificato la disciplina del rapporto individuale di lavoro con la conseguenza che, dal 1° gennaio 2009, la retribuzione di tutti i lavoratori è determinata in misura fissa. Poiché a seguito della mensilizzazione si crea uno scostamento di 11 ore e 10 minuti, con la mensilità del mese di dicembre di ciascun anno, a partire dal 200 9, deve essere erogato, ai soli lavoratori già in forza al 31 dicembre 2008 con la qualifica di operaio, un importo pari a 11 ore e 10 minuti in base alla retribuzione in essere al momento dell’erogazione stessa. Nulla è dovuto per i dipendenti assunti dal 1° precedentemente ricomprese nella disciplina per operai.

gennaio

2009

per

mansioni

Tale importo, espressamente definito non assorbibile, deve essere corrisposto, a titolo di “Superminimo individuale non assorbibile ex Ccnl 25 gennaio 2008”, ed è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento del pagamento della retribuzione del mese di dicembre, il “Superminimo individuale non assorbibile ex Ccnl 25 gennaio 2008” deve essere riproporzionato in dodicesimi (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero) e corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

Ambiente _____________________________________________________________ Notiziario n. 18 del 23 dicembre 2015 16


Ambiente CONAI Circolare Espositori di merci e variazione del contributo Vetro Dicembre 2015 Di seguito riportiamo ultime novità inerenti il Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI. Variazione del contributo imballaggi in Vetro Il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha deciso di diminuire il contributo sugli imballaggi in vetro. Dal 1 gennaio 2016 il contributo sugli imballaggi sarà di 17,30 euro/ton rispetto agli attuali 19,30 euro/ton. Circolare espositori di merci Con delibera del C.d.A del 25 novembre 2015 , il Conai ha definito i nuovi criteri di esclusione o di assoggettabilità al contributo per quanto riguarda i cosi detti “espositori di merci”. Questi nuovi criteri ai soli fini contributivi entreranno in vigore dal 1 luglio 2016. Fino al 30 giungo 2016. Tali criteri non saranno considerati vincolanti da Conai che prenderà atto dell’applicazione o dell’esclusione del contributo effettuata dai consorziati.

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Energia DELIBERA AEEGSI 180/2013/R/EEL: REGOLAZIONE TARIFFARIA PER PRELIEVI DI ENERGIA REATTIVA NEI PUNTI DI PRELIEVO CONNESSI IN MEDIA E BASSA TENSIONE, A DECORRERE DALL’ANNO 2016 Informiamo che l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito AEEGSI) ha modificato, a decorrere dall’anno 2016, la struttura dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo in media e bassa tensione. Per il periodo regolatorio attualmente in vigore (2012 - 2015) vige la delibera AEEGSI 348/2007 e le successive integrazioni:

le penali vengono applicate in bolletta ai clienti con potenza impegnata > 16,5 kW se il cosφ medio mensile, nelle fasce F1 e F2, è inferiore a 0,90 (ovvero viene fatta pagare in bolletta, sotto forma di penale, la quota parte di energia reattiva che eccede il 50% dell’energia attiva prelevata);

i coefficienti economici (c€/kVArh) per definire l’entità delle penali sono univocamente definiti per la quota parte di energia reattiva impegnata oltre il 75% dell’energia attiva consumata, e per la quota parte tra il 50% ed il 75%.

Per il periodo regolatorio in vigore dal 1° gennaio 2016 , la Delibera di cui in oggetto introduce le seguenti novità: • le penali verranno applicate in fascia F1 e F2 se il cosφ medio mensile sarà inferiore a 0,95 (ovvero se l’energia reattiva impegnata sarà superiore al 33% dell’energia attiva prelevata). Per il superamento del 75% è previsto un secondo scaglione, con coefficiente economico più gravoso. I coefficienti economici saranno derivati e pubblicati dall’AEEGSI anno per anno (i nuovi che verranno applicati nel 2016 sono ancora da definire) . • Il gestore della rete potrà chiedere un adeguamento dell’impianto all’utente (o lo stacco dalla rete) se: - il cosφ istantaneo nel momento di massimo carico, per prelievo in periodo di alto carico, è inferiore a 0,90; - il cosφ medio mensile è inferiore a 0,70; - il cliente immette in rete potenza reattiva.

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