Notiziario n 4 del 3 marzo 2016

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CONFAPI ANCONA News 3 Marzo 2016

1_____________________________________________________________ Notiziario n. 4 a cura di Confapi Ancona 1


Notiziario n. 4 del 3 marzo 2016 SOMMARIO SINDACALE/PREVIDENZIALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 GENNAIO 2016 - 14 FEBBRAIO 2016.................................................................................2 VALORE LIMITE MINIMO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER L’ANNO 2016 .....3 PAGAMENTO RATEALE DELL’ AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016: COMUNICAZIONE DEI COEFFICIENTI ..................................................................4 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E ISCRITTI...........6 ALLA GESTIONE SEPARATA................................................................................6 FISCALE SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG.SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2016........9 AMBIENTE LEGGE AMBIENTALE NUOVE DISPOSIZIONI GREEN ECONOMY...............................11

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Sindacale/Previdenziale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 GENNAIO 2016 - 14 FEBBRAIO 2016 Nel mese di Gennaio 2016 l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT in data 22.02.2016, è risultato pari a 99,7 (base 2010 = 100), è dimunuito 0,00% rispetto al mese precedente. In applicazione dell'art. 1 della legge 29.5.1982 n. 297, per i rapporti di lavoro cessati dal 15.01.2016 al 14.02.2016, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2015 deve essere rivalutato complessivamente dello 0,125000% così calcolato:

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Sindacale/Previdenziale

VALORE DEL LIMITE MINIMO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER L’ANNO 2016 (INPS – CIRCOLARE N. 11 DEL 27 GENNAIO 2016) L’Inps, con la circolare n. 11 del 27 gennaio 2016, comunica la determinazione per l’anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e l’ aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti. In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all’anno 2016 risulta essere pari a 47,68 euro e conseguentemente il minimale di retribuzione oraria (settimana di 40 ore) applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 7,15 euro. L’Istituto previdenziale, inoltre, rende noti i valori relativi a:  minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere ( euro 26,49);  quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% ( mensile euro 3.844,00; annuale euro 46.123,00)  massimale annuo della base contributiva e pensionabile ( euro 100.324,00);  importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria ( euro 2.086,24);  gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente . Copia della circolare INPS può essere richiesta ai nostri uffici te. 07172760620717108446.

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Sindacale/Previdenziale

PAGAMENTO RATEALE DELL’ AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016: COMUNICAZIONE DEI COEFFICIENTI Per le imprese che si avvalgono del pagamento in 4 rate dell’Autoliquidazione Inail 2015/2016, l’istituto rende noti i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata. Gli stessi includono anche il differimento al primo giorno successivo lavorativo nel caso in cui il 16 del mese cada in giorno festivo o di sabato e dello slittamento al 20 di agosto 2016. Alleghiamo copia della circolare.

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Sindacale/Previdenziale

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata Inps. L’Istituto Nazionale di Previdenza ha difatti, in questi giorni, emanato le circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2016 e i relativi importi di minimale e massimale contributivo. Artigiani e commercianti L’articolo 24, comma 22 D.L. 201/2011, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%. Applicando tali indicazioni risulta che per il 2016 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,10%. Anche per l’anno 2016, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,10% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni). Artigiani

Commercianti

Soggetto con età superiore ai 21 anni

23,10%

23,19%

Soggetto con età non superiore ai 21 anni

20,10%

20,19%

Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico 11,55% Inps

11,60%

Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2016 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2016 risulta essere:

Artigiani

Commercianti

Soggetto di età superiore ai 3.599,03 (3.591,59 IVS + 3.613,02 (3.605,58 IVS + 21 anni 7,44 maternità) 7,44 maternità) Soggetto

di

età

non 3.132,59

(3.125,15

IVS 3.146,58

(3.139,14

IVS

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superiore ai 21 anni

+7,44 maternità)

+7,44 maternità)

Il contributo 2016 è però dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015 in base alla seguente ripartizione: scaglione reddito Soggetto di età superiore ai 21 anni fino a 46.123,00 da 46.123,00 Soggetto di età non superiore ai 21 fino a 46.123,00 anni da 46.123,00

di Artigiani

Commercianti

23,10%

23,19%

24,10%*

24,19%*

20,10%

20,19%

21,10%*

21,19%*

*L’aumento di un punto percentuale è stato disposto dall’articolo 3-ter, L. 438/1992. Va ricordato che per l'anno 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri. Ricordiamo che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell’anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2015 e degli acconti per il periodo di imposta 2016 sono rimasti inalterati: 

l’eventuale saldo per il 2015 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 devono essere versati entro il 16 giugno 2016 (con possibilità di essere rateizzati);

il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 deve essere versato entro il 30 novembre 2016;

i quattro importi fissi di acconto per il 2016 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017.

Gestione separata Inps Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps: 

i collaboratori coordinati e continuativi;

i collaboratori occasionali;

i venditori porta a porta;

gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

i soci amministratori di srl che svolgono attività commerciale;

i lavoratori autonomi privi di cassa.

L’articolo 1, comma 203, L. 208/2015 ha confermato per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati,

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l’aliquota contributiva del 27% anche per il 2016 (a cui va aggiunto lo 0,72%). Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti: 2015

non pensionato pensionistica

o

iscritto

ad

altra

27,72%

27,72%

Non titolare di partita 30,72% Iva

31,72%

23,50%

24,00%

gestione Titolare di partita Iva

pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica

2016

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Il massimale di reddito per l’anno 2016 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l’anno 2016 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro.Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24: Professionisti: con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti); Collaboratori: dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore; Associati: dall’associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell’associato.

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Fiscale

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2016 Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2016. Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro per la generalità delle società;

516,46 euro per le società con capitale sociale all’1/01/16 superiore a 516.456,90 euro

Resta in vigore anche l’obbligo, all’atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 pagine, in occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l’anno in corso. Soggetti esclusi Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa: 

le società di persone;

le società cooperative;

le società di mutua assicurazione;

gli enti non commerciali;

le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell’imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari. Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421 del codice civile, in particolare si tratta del: _____________________________________________________________ Notiziario n. 4 del 3 marzo 2016 10


libro dei soci;

libro delle obbligazioni;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del consigli o di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;

ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimatima numerati in maniera progressiva al momento dell’utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all’utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16,00 euro per ogni 100 pagine. Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo. Versamento Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” ed indicando, quale annualità, il 2016, anno per il quale si versa la tassa. Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale

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Ambiente

LEGGE AMBIENTALE NUOVE DISPOSIZIONI GREEN ECONOMY Si segnala la pubblicazione in GU del 18 gennaio 2016 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 titolata “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ”, in vigore dal 2 febbraio 2016. Il provvedimento, ricco e complesso, tocca numerosi temi in materia ambientale. Di seguito si riassumono alcuni dei punti di maggiore interesse, riservando eventuali approfondimenti in occasione di note successive. Art. 9 “valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione”. I procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativi alle tipologie di impianto citate, iniziati dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto dovranno comprendere anche la predisposizione da parte del proponente della Valutazione di Impatto Sanitario(VIS). Art. 16 “Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi” Sono previste facilitazioni economiche nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture qualora gli operatori economici siano in possesso di registrazione EMAS, certificazione ISO 140001 o di un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1. L’importo della garanzia è ridotto anche qualora gli operatori economici siano in possesso, in relazione a beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e dei servizi oggetti del contratto, del marchio Ecolabel. Art.17 “Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE” Prevede che nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale si a elemento di preferenza il possesso di : registrazione EMAS, certificazione UNI EN ISO 14001, marchio di qualità ecologica (Ecolabel) o certificazione ISO 50001. Art. 18 “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi” E’ fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nella documentazione di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti elencati nell’articolo. Dell’adempimento di questo obbligo deve essere data pubblicità attraverso il sito internet istituzionale, con pubblicazione di bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i criteri ambientali minimi, nonché i soggetti aggiudicatari dell’appalto. _____________________________________________________________ Notiziario n. 4 del 3 marzo 2016 12


Art. 23 “Accordi di programma e incentivi per l’acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi” Vengono previsti incentivi di varia natura che permettano di aumentare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all’acquisto di pr odotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. Art. 28 “Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo” Sono stati cassati dalla definizione di “materiali da scavo” (art. 1 comma 1 D.Lgs. 161/2012) i residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). Art. 30 “Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi” I produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, devono consegnarli a soggetti autorizzati. Artt. 32-38; art. 45 Interventi in materia di gestione dei rifiuti da parte dei Comuni Gli articoli contengono disposizioni relative, ad esempio, alle misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, all’incentivazione del compostaggio e al tributo per il deposito in discarica. Art. 41 “Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici” Per i pannelli immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore della legge, dovrà essere prevista l'adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione. Art. 46 “Disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica” L’articolo abroga l’art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg. Art. 49 “Miscelazione dei rifiuti” Specifica che le operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'art. 187 del D.Lgs. 152/0226 sono consentite anche in assenza di autorizzazione e non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge, anche se effettuate da imprese autorizzate al trattamento dei rifiuti. Art. 56 “Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto” Istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017-2019, per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall'amianto su beni e strutture.

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