Notiziario n 3 del 17 febbraio 2016

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CONFAPI ANCONA News 17 Febbraio 2016

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Notiziario n. 3 del 17 febbraio 2016 SOMMARIO Segreteria A TORINO LA SECONDA TAPPA DELL’EVENTO CONFAPI-ICE. LE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO INDIANO PER LE PMI DEL SISTEMA.........................................................................................................................................2 Sindacale/Previdenziale DENUNCIA DISABILI: PROSPETTO INFORMATIVO DIFFERIMENTO DEL TERMINE AL 29/02/2016 ....................3 GESTIONE SEPARATA INPS ALIQUOTE E VALORI 2016 (CIRCOLARE INPS N. 13 DEL 29/01/2016) ....................4 NOVITÀ PER LA COMPILAZIONE DEI DATI PER GLI “EX COLLABORATORI A PROGETTO” .................................6 FIS, FORZA LAVORO AMPIA............................................................................................................................10 LAVORATORI ALL' ESTERO DA SANARE...........................................................................................................12 CIRCOLARE N. 197 DEL 2.12.2015 – NOZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA – DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - ISTRUZIONI PROCEDURALI.....................................................................................13 Ambiente D.L. 210/2015 MILLEPROROGHE....................................................................................................................15 DENUNCIA RIFIUTI MUD 2015 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE TERMINE 30 APRILE 2016 17

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Segreteria

A Torino la seconda tappa dell’evento CONFAPI-ICE. Le opportunità del mercato indiano per le PMI del sistema Pubblichiamo, di seguito, l’articolo apparso sull’ultimo numero di Confapipress Si è tenuta il 2 febbraio a Torino la seconda tappa di un ciclo di iniziative che CONFAPI sta organizzando nell’ambito del partenariato con l’ICE L’evento dal titolo “Il Mondo a portata di PMI” nasce con l’obiettivo di fornire alle PMI una panoramica sulle principali novità normative in materia di internazionalizzazione, offrendo al contempo un momento di confronto attraverso la presentazione di esperienze di PMI italiane che operano con successo nei mercati esteri. Dopo i saluti introduttivi da parte del Presidente dell’API Torino, Corrado Alberto e del Direttore dell’ICE di Milano, Marinella Loddo, tra numerosi interventi quello di del Presidente di CONFAPI, Maurizio Casasco, che ha ribadito l’importanza dell’internazionalizzazione delle imprese quale volano per la loro crescita e l’opportunità di effettive sinergie tra il mondo delle Associazioni e il Governo nel supportare le PMI sui mercati esteri. Particolare importanza è stata data anche all’attività del governo in materia di internazionalizzazione, attraverso l’illustrazione del piano promozionale dell’ICE e uno specifico intervento a cura del Ministero dello Sviluppo economico dedicato ai voucher per gli export manager, una recente forma di agevolazione concessa a quelle PMI che intendono avvalersi della figura di un Export manager per un periodo di tempo determinato. Particolare enfasi è stata altresì posta sull’imprescindibile rapporto tra mondo del lavoro e formazione attraverso un intervento dell’Università UNINT con la quale CONFAPI ha dato vita ad un centro di ricerca sul Made in Italy. Il Convegno ha dedicato un focus speciale alle opportunità offerte dal marcato indiano, illustrate da Gaurav Gupta, Vice Presidente della Tech Mahindra, multinazionale indiana specializzata in servizi e soluzioni IT. Inoltre, a margine dell’evento, un gruppo di imprese associate ha altresì degli incontri bilaterali con Gupta per valutare possibili opportunità di collaborazioni commerciali.

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Sindacale/Previdenziale Denuncia disabili: prospetto informativo Differimento del termine al 29/02/2016 (nota del ministero del lavoro del 30/12/2015)

I decreti legislativi adottati nel corso del 2015 in materia di collocamento mirato hanno introdotto diverse novità in ordine agli adempimenti a carico delle im prese. Pertanto, al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi informatici, il Ministero del Lavoro, con nota n.6725 del 30 dicembre, comunicava la proroga del termine inizialmente fissato per il 31 gennaio di ogni anno per l’ invio periodico del prospetto informativo, al 29 febbraio 2016. Alleghiamo copia della comunicazione

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Sindacale/Previdenziale

GESTIONE SEPARATA INPS ALIQUOTE E VALORI 2016 (CIRCOLARE INPS N. 13 DEL 29/01/2016) Le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata per l’anno 2016 sono state rese note dall’Inps con la pubblicazione della circolare n. 13 del 29 gennaio u.s. e per opportuna conoscenza offriamo un riepilogo delle principali novità contenute :

valori aliquote 2016 31,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 24,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria; 27,72% per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati.

valore del massimale Per l’anno 2016 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, e` pari a € 100.324,00.

valore del minimale Per l’anno 2016 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e` pari a € 15.548,00. Precisamente :

gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24%, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52; gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a: - € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 27,72 per cento - € 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 31,72 per cento.

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ripartizione del contributo Si ricorda che la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso e tramite il modello F24 telematico.

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Sindacale/Previdenziale NOVITÀ PER LA COMPILAZIONE DEI DATI PER GLI “EX COLLABORATORI A PROGETTO” L’art. 52 del decreto Legislativo 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs. N. 276/2003. Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche: codice tipo rapporto: 18 descrizione: Collaborazioni Coordinate e Continuative – D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)

Si allega copia della circolare ********************************* Circolare n. 13 del 29.01.2016 OGGETTO: Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 -. Aliquote contributive reddito per l’anno 2016; aliquote di computo. SOMMARIO: 1 Aliquote contributive e di computo 2 Ripartizione dell’onere contributivo 3 Compensi erogati entro il 12 gennaio 2016 4 Minimali e massimali 5 Nuovo Tipo Rapporto Uniemens Committenti Aliquote contributive e di computo L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo e` elevata per l’anno 2016 al 31 per cento. L’art. 1, comma 203 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (nota 2) ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2 007, n. 247, e successive modificazioni), al 27 percento anche per l'anno 2016. ______________________________________________________________________________ Notiziario n. 3 del 17 febbraio 2016

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Per i soggetti gia` pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita` 2014) al comma 491 ha modificato quanto gia` disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2016, e` stabilita al 24 per cento. Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino gia` assicurati ad altra forma previd enziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternita`, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva e` pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007). Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2016 sono complessivamente fissate come segue:

2 Ripartizione dell’onere contributivo. Aziende committenti

Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misurarispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi e` in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato ______________________________________________________________________________ Notiziario n. 3 del 17 febbraio 2016

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che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013. Liberi professionisti Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo e` a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016). 3 Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2016 L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- e` riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2015 (23,50 per cento per i titolari di pensione e per chi e` gia` assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 30,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria). 4 Massimale e Minimale Massimale Per l’anno 2016 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, e` pari a € 100.324,00. Pertanto, le aliquote si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale. Minimale – Accredito contributivo Per l’anno 2016 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e` pari a € 15.548,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali e` applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a: € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 27,72 per cento € 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 31,72 per cento.

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Come e` noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2, comma 29, legge n. 335/95). 5 Nuovo Tipo Rapporto UNIEMENS Committenti. L’art. 52 del decreto Legislativo 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs. N. 276/2003. Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche: - Tipo rapporto: 18 - Descrizione: "Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)" Normativa di riferimento 1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012 “All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»” 2) Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (GU del 30.12.2015) Art. 1 comma 203 203. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016. Il Direttore Generale Cioffi

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Sindacale/Previdenziale FIS, FORZA LAVORO AMPIA

Gli apprendisti nella base occupazionale Gli apprendisti vanno conteggiati nella base occupazionale ai fini della verifica dell' obbligo di contribuzione al Fis (Fondo integrazione salariale) dal 1° gennaio 2016. I datori di lavoro che nel mese di gennaio hanno superato il limite dei 15 dipendenti, considerando gli apprendisti, ma non hanno pagato i contributi al Fis (0,65%), potranno regolarizzare la propria posizione versando il dovuto entro il prossimo 16 giugno. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 548/2016 sulla base dei chiarimenti del ministero del lavoro (nota prot. n. 457/2016). Welfare aziendale. I chiarimenti riguardano « F o n d o d ' i n t e g r a z i o n e s a l a r i a l e » , Fis , operativo presso l' Inps, che dal 1° gennaio ha sostituito «Fondo di solidarietà residuale», a seguito della riforma del Jobs act. Il Fis accoglie i datori di lavoro che operano in settori sprovvisti di un «Fondo di solidarietà» per l' erogazione di prestazioni a sostegno del reddito (in luogo della cassintegrazione), con più di cinque dipendenti (15 dipendenti fino al 31 dicembre 2015). Dentro gli apprendisti. Con messaggio n. 306/2016 (si veda ItaliaOggi del 27 gennaio) l' Inps ha dato il via libera alla contribuzione al Fis in attesa dell'adozione del previsto decreto di disciplina del nuovo fondo. In particolare, d' accordo con il ministero del lavoro, ha stabilito che sono tenuti a contribuire al Fis, nella nuova misura dello 0,65%, esclusivamente i datori lavoro che occupano più di 15 dipendenti e che già risultano iscritti all' ex «Fondo di solidarietà residuale» (sono necessarie entrambe le condizioni). Adesso, l'Inps aggiunge che il Ministero del Lavoro, con nota prot. 457/2016, ha fatto sapere che risultano immediatamente applicabili anche le nuove regole di calcolo della forza lavoro ai fini della verifica dell'obbligo contributivo. La novità delle nuove regole è sostanzialmente una: l' inclusione degli apprendisti nel computo dei dipendenti (tutti gli apprendisti, non solo quelli con contratto «professionalizzante» che sono i soli destinatari, invece, delle prestazioni dei fondi di solidarietà e del Fis). Pertanto, spiega l'Inps, a decorrere dalla mensilità febbraio 2016 la procedura Uniemens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Fermo restando quanto già stabilito nel messaggio n. 306/2016 (cioè l' esclusione, per adesso, dall'obbligo di contribuzione dei datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 fino a 15 dipendenti), i datori di lavoro che per il mese di gennaio risultano

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obbligati a contribuire al Fis per raggiungimento della media occupazionale di più di quindici dipendenti solo in virtù dell' apporto degli apprendisti, possono regolarizzare il pagamento del contributo dovuto per tale mensilità (gennaio 2016), entro il mese di maggio, valorizzando, all' interno di «DenunciaAziendale», «AltrePartiteADebito», l' elemento «AltreADebito» e indicando i dati riportati in tabella. Essendo maggio l' ultimo mese a disposizione per regolarizzare, il relativo versamento della contribuzione andrà effettuato entro il 16 giugno. (Fonte: Italia Oggi del 10 febbraio 2016)

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Sindacale/Previdenziale

LAVORATORI ALL' ESTERO DA SANARE C' è tempo fino al prossimo 16 maggio per regolarizzare i contributi previdenziali nel rispetto dei nuovi minimali retributivi relativi ai lavoratori occupati in paesi extraUe. Lo precisa l' Inps nella circolare n. 23/2016, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 24/2016 del decreto 25 gennaio 2016 che fissa le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo di contributi, premi e imposte sul reddito di lavoro dipendente per l'anno in corso. La l egge n. 398/1987 stabilisce che la contribuzione dovuta dai datori di lavoro che assumono lavoratori italiani, in Italia, per inviarli in paesi extraUe non legati da accordi in materia di sicurezza sociale, sia calcolata sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto. Le stesse retribuzioni, poi, costituiscono la base di riferimento per la liquidazione di pensioni, prestazioni di malattia e maternità nonché per la disoccupazione. Sono interessati, dunque, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori italiani, in Italia, per inviarli in paesi extracomunitari: datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede (anche secondaria) in Italia; società che sebbene siano state costituite all' estero hanno una partecipazione italiana di controllo (ai sensi dell' art. 2359 del codice civile); società costituite all'estero, in cui persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente o a mezzo di società controllate, in misura complessivamente superiore a un quinto del capitale sociale; datori di lavoro stranieri. Il calcolo dei contributi dovuti all'Inps (e dei premi all'Inail) per i lavoratori all'estero, dunque, deve avvenire sulla base delle retribuzioni convenzionali. I datori che per il mese di gennaio non siano riusciti a rispettare i nuovi minimali, possono regolarizzare il periodo entro il 16 maggio senza aggravio di oneri aggiuntivi.

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Sindacale/Previdenziale

CIRCOLARE N. 197 DEL 2.12.2015 – NOZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA – DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA ISTRUZIONI PROCEDURALI. In relazione alla nuova normativa riguardante le integrazioni salariali come delineata dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 148/2015, la circolare n. 197/2015 ha definito la nozione di unità produttiva. Pubblichiamo, di seguito, il testo della Circolare. Ai fini della standardizzazione degli archivi informatici riguardanti le prestazioni CIG e dell’allineamento degli stessi alla definizione di unità produttiva sancita nella circolare in oggetto, gli operatori di sede addetti all’istruttoria delle istanze di CIGO devono attenersi alle seguenti istruzioni. 1) Per le domande pervenute dal 7 dicembre 2015, i dati dell’unità produttiva comunicati devono essere registrati per la prima volta dall’operatore di sede come una “nuova” unità produttiva secondo i criteri di cui al punto 1.4 della circ. 197/15. A tal fine, si deve controllare che l’indirizzo dell’unità produttiva coincida con l’indirizzo della sede legale. Qualora l’indirizzo comunicato differisca da quello della sede legale, occorrerà verificare, anche in base ai dati preesistenti nei nostri archivi, che lo stesso si riferisca ad un diverso stabilimento, filiale o laboratorio distaccato dalla sede, che abbia un’organizzazione autonoma (v. punto 1.4 della circ. 197/15). Nel settore dell’edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, deve essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi (“data presunta fine cantiere” - quadro B). Le suddette caratteristiche devono essere dimostrate dall’azienda allegando alla domanda la documentazione probatoria. 2) Ai fini del computo del limite 52 settimane nel biennio mobile (art. 12 D.Lgs. 148/15), come specificato al punto 2.3 della circ. 197/15, si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015.

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Pertanto, in fase di elaborazione della domanda su Sistema Unico, devono essere aggregati i periodi già fruiti da unità produttive preesistenti aventi il medesimo indirizzo, utilizzando i tasti “Controllo settimane” e “Seleziona UP”. La procedura informatica sarà opportunamente adeguata al fine di guidare gli operatori di sede alla registrazione ed alla successiva individuazione delle Unità Produttive associate alle domande pervenute dal 7 dicembre 2015.

Il Direttore Generale Cioffi

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Ambiente

D.L. 210/2015 MILLEPROROGHE La Camera dei Deputati oggi ha approvato il D.L. 210/2015, il c.d. Milleproroghe, introducendo due disposizioni positive in materia di SISTRI. La prima è la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per l’entrata in vigore di tutte le sanzioni previste per il sistema di tracciabilità; l’altra è relativa al dimezzamento delle sanzioni, uniche già in vigore, relative alla mancata iscrizione o al tardivo versamento del contributo annuale di iscrizione al SISTRI. Entro il 30 aprile 2016, inoltre, verrà emanato il Decreto con il quale saranno ridotti gli importi per l’iscrizione annuale al SISTRI. Sono centinaia di migliaia le imprese interessate e che potranno beneficiare della riduzione del contributo annuo di iscrizione: imprese con più di dieci dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi, trasportatori, gestori nelle varie fasi di recupero o di smaltimento e che, nel caso di omesso o tardivo pagamento non rischieranno più sanzioni che possono arrivare a 90.000 euro! Il D.L. 210/2016 sarà trasmesso al Senato per la definitiva approvazione della legge di conversione che avverrà entro il mese di febbraio.

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Ambiente

DENUNCIA RIFIUTI MUD 2015 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE TERMINE 30 APRILE 2016

Comunicazione Rifiuti ordinaria L’obbligo riguarda: 1. Produttori iniziali di rifiuti o Pericolosi o Non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, se il produttore ha più di 10 dipendenti; 2. imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; 3. soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti , compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante; 4. commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione. Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2015. Ricordiamo l’entrata in vigore dal 1 giugno 2015, del nuovo catalogo europeo dei rifiuti modificato dalla Decisione 2014/955/UE, che introduce tre nuovi codici e modifica la descrizione di un codice. La comunicazione Rifiuti Speciali deve essere compilata tramite: • software messo a disposizione da Unioncamere; • altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall’Allegato 4 al DPCM e messi a disposizione in questo sito. La presentazione alla Camera di Commercio deve avvenire esclusivamente via telematica. Il file che deve essere spedito, viene generato dal software Unioncamere o da altri software che rispettino i tracciati record previsti dall’Allegato 4 al DPCM 17 dicembre 2014. Il file può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla). La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio. ______________________________________________________________________________ Notiziario n. 3 del 17 febbraio 2016

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La

scadenza per la presentazione è il 30 aprile 2016 e Il diritto di segreteria, per la trasmissione telematica, è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay. Comunicazione Rifiuti Speciali semplificata e cartacea I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata ripor tata in Allegato 2 al DPCM. Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2015. La Comunicazione Rifiuti semplificata può essere compilata utilizzando la modulistica cartacea scaricabile dal sito di Ecocerved (www.ecocerved.it). Vi informiamo che dal 12 febbraio 2016 è attivo il portale Ecocerved per la compilazione del (MUD Semplificato). La procedura di compilazione è guidata al fine di evitare errori ed imprecisioni e non richiede né firma digitale né pagamento elettronico . Una volta inseriti i dati sarà sufficiente stampare la dichiarazione firmarla e spedirla alla Camera di commercio, Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio e ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire esclusivamente attraverso la spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. La scadenza per la presentazione è il 30 aprile 2016 e Il diritto di segreteria, per la trasmissione è di 15,00 € per ogni Unità Locale dichiarante. Il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio deve essere versato, generalmente, utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di Segreteria MUD - (legge 70/1994)". Si consiglia di consultare il sito delle singole Camere di Commercio per conoscere i conti correnti o specifiche indicazioni relative alle modalità di pagamento.

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