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2.2 Legislazione nazionale

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8. Conclusioni

8. Conclusioni

prevede che i residui delle lavorazioni debbano essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. La particolarità di questo comma è che non si applica alle attività estrattive; detti residui devono essere successivamente trattati ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Particolare importanza è data all’idonea formazione (articolo 14), per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, quale obbligo periodico per i datori di lavoro. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza. Analogamente, l’articolo 17 prevede che siano prese misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni tecniche. Per ciò che riguarda la valutazione del rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori in base alle singole attività lavorative. In ogni caso, i luoghi in cui si svolgono attività che comportano esposizione ad amianto devono essere chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli, inerenti il rischio specifico, il divieto di fumare, l’obbligo di adozione di idonei Dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché accessibili esclusivamente ai lavoratori in funzione delle specifiche mansioni. In allegato 1 si riportano ulteriori riferimenti normativi di settore da consultare per una più ampia e dettagliata disamina della tematica a livello europeo.

2.2 Legislazione nazionale

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Per la trattazione della legislazione nazionale inerente la tematica Noa è opportuno considerare al contempo le norme in materia di amianto, sulla sicurezza dei lavoratori e per la tutela delle matrici ambientali, aria, acqua e suolo. Ne deriva un complesso quadro generale, in quanto dette norme risultano emanate da ben tre Ministeri differenti con ricadute di tipo sanitario, ambientale e socioeconomico, di difficile interpretazione e recepimento da parte di tutti i soggetti operanti nel settore. A partire dai seguenti provvedimenti cardine: •d.lgs. n. 277 del 15 agosto 1991 “Attuazione di alcune direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi durante il lavoro”; •l. n. 257 del 27 marzo 1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”; •d.p.r. 08/08/1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;

•d.m. 06/09/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6 comma 3, e dell’art.12 comma 2 della legge 27-3-92 n. 257 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”; •d.m. 18/03/2003 n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art.20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”.

Sono state emanate ulteriori disposizioni normative volte a disciplinare i diversi aspetti amministrativi e tecnici della materia. Al fine di diffondere la conoscenza delle norme specifiche riferibili in tutto o in parte ai principi di sicurezza da applicare nella gestione dei Noa, vengono di seguito riportate le principali norme di riferimento ed i loro contenuti sostanziali: •d.m. 14/5/1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5 comma 1 lettera f della legge 27/3/1992 n. 257 recante: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996; •d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”; •d.lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In particolare il decreto ministeriale del 14/05/1996, all’Allegato 4 tratta dei “Criteri relativi alla classificazione ed all’utilizzo delle “Pietre Verdi” in funzione del loro contenuto di amianto”. Classifica altresì le Pietre Verdi in funzione del loro contenuto di amianto e sulla base delle informazioni di natura petrografica oggi disponibili in letteratura, in sette litotipi di riferimento. Nel decreto si specifica che la quantità esatta di amianto, sia esso amianto di serpentino o amianto di anfibolo, non può essere definita a priori in modo assoluto, ma deve essere valutata caso per caso. Pertanto, per una corretta definizione dei controlli da eseguire sulle Pietre Verdi al fine di un loro utilizzo come rocce ornamentali o come inerti, vengono stabiliti i criteri generali per la valutazione del contenuto di amianto nel giacimento e relativi controlli durante l’attività estrattiva da parte degli Organi di vigilanza. In particolare si prescrive di provvedere ad un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio sul giacimento ed effettuare continui rilievi ed analisi di tipo mineralogicopetrografico durante l’avanzamento del fronte di taglio, effettuando al contempo monitoraggi di particolato aerodisperso ed analisi in microscopia. Soprattutto si stabilisce che l’eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovrà essere prontamente segnalato prima che il proseguire dell’attività estrattiva provochi un inquinamento ambientale; in questo modo si rende possibile intervenire con azioni di prevenzione (incapsulamento, altri sistemi che modifichino la procedura estrattiva, etc.) volte a tutelare i lavoratori addetti. Detto Decreto prevede inoltre la valutazione del contenuto di amianto nei materiali estratti ed in particolare delle fibre liberabili dal materiale, mediante l’applicazione di un indice di rilascio che determina la sua pericolosità. Tali tematiche, più approfonditamente descritte nei successivi para-

grafi, costituiscono l’unico riferimento normativo specifico per le litologie presenti nei Noa. Il d.lgs. 152/06 stabilisce le norme in materia ambientale. In particolare alla parte quarta esso disciplina la gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Il Titolo I parte IV relativo ai rifiuti tratta, tra l’altro, della gestione dei Rifiuti Contenenti Amianto (RCA). Esso rimanda inoltre all’Allegato D, ove è riportato, ai fini della classificazione, l’elenco dei codici presenti nel Catalogo europeo dei rifiuti (codici Cer). Ivi vengono esplicitati 8 codici specificatamente correlati all’amianto ed altri 21 riferibili a rifiuti contenenti sostanze pericolose, tra cui può essere annoverato l’amianto. Poiché le attività antropiche in siti Noa spesso generano rifiuti pericolosi (es: 16.10.01*Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose, 17.05.03*Terre e rocce contenenti sostanze pericolose, 17.05.07* - Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose, 19.13.01* - Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose, 19.13.03* - Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose, 15.02.02* - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, etc.), è indispensabile una approfondita conoscenza di tali aspetti normativi. Il Titolo V disciplina invece gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati definendo le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessari alla eliminazione/riduzione della contaminazione. I principi ivi indicati risultano basilari per la gestione in sicurezza di aree contaminate sia di origine antropica che naturale, e per la realizzazione di idonei interventi di ripristino ambientale. Il d.lgs. 81/08 incide sulla tematica Noa per ciò che concerne la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano in aree potenzialmente a rischio. In particolare il rischio da esposizione ad amianto è specificamente normato al Capo III del Titolo IX, relativo a tutte “le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto”. Ivi emerge la volontà di tutelare i lavoratori dai rischi correlati a tale agente cancerogeno, pur non essendovi direttamente disciplinate le attività di estrazione, coltivazione e lavorazione di Pietre Verdi in cui è possibile rinvenire vene e filoni di amianto. Tali attività sono implicitamente tutelate nel principio secondo cui la protezione dei lavoratori dal rischio amianto, oltre alle tipiche attività di manutenzione, bonifica e gestione dei rifiuti, va attuata per qualunque altra attività lavorativa che comporti una esposizione al rischio specifico. Di conseguenza, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto, anche se vi è il minimo dubbio. Ciò comporta di fatto che il datore di lavoro deve sempre provvedere alla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (art.249) ove si presupponga una potenziale esposizione ad amianto, al fine di stabilire il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da adottare. La Sentenza della Corte di Cassazione - Sezione III Penale n. 10527 del 10 marzo

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