AMIANTO NATURALE E AMBIENTI DI LAVORO
prevede che i residui delle lavorazioni debbano essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. La particolarità di questo comma è che non si applica alle attività estrattive; detti residui devono essere successivamente trattati ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Particolare importanza è data all’idonea formazione (articolo 14), per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, quale obbligo periodico per i datori di lavoro. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza. Analogamente, l’articolo 17 prevede che siano prese misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni tecniche. Per ciò che riguarda la valutazione del rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori in base alle singole attività lavorative. In ogni caso, i luoghi in cui si svolgono attività che comportano esposizione ad amianto devono essere chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli, inerenti il rischio specifico, il divieto di fumare, l’obbligo di adozione di idonei Dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché accessibili esclusivamente ai lavoratori in funzione delle specifiche mansioni. In allegato 1 si riportano ulteriori riferimenti normativi di settore da consultare per una più ampia e dettagliata disamina della tematica a livello europeo.
2.2
Legislazione nazionale
Per la trattazione della legislazione nazionale inerente la tematica Noa è opportuno considerare al contempo le norme in materia di amianto, sulla sicurezza dei lavoratori e per la tutela delle matrici ambientali, aria, acqua e suolo. Ne deriva un complesso quadro generale, in quanto dette norme risultano emanate da ben tre Ministeri differenti con ricadute di tipo sanitario, ambientale e socioeconomico, di difficile interpretazione e recepimento da parte di tutti i soggetti operanti nel settore. A partire dai seguenti provvedimenti cardine: • d.lgs. n. 277 del 15 agosto 1991 “Attuazione di alcune direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi durante il lavoro”; • l. n. 257 del 27 marzo 1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”; • d.p.r. 08/08/1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”; 9