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3. Personale transitato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

raggiungere in tal modo le condizioni migliori per assicurare la massima operatività dei reparti, suscettibile di scontare, quanto ai propri risultati, il descritto deficit.

L’Arma ha anche inteso segnalare alcuni ricorsi individuali, finalizzati ad ottenere l’inquadramento nei Carabinieri invece che in altre istituzioni.

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3. Personale transitato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Per consentire ai Vigili del fuoco l’esercizio delle nuove funzioni attribuite al Corpo dall’art. 9 del d. lgs. n. 177, il successivo art. 15 del citato decreto ( “tabella B”) ha ritenuto sufficiente il transito di 390 unità del personale del Corpo Forestale. Nel merito il Ministero dell’Interno ha riferito che, per attuare tale disposizione, il Mipaaf, con proprio provvedimento dell’ottobre 2016, ha individuato n. 358 unità da assegnare all’istituendo ruolo ad esaurimento antincendio boschivo ed il Dipartimento dei Vigili del fuoco, con successiva decretazione, ne ha disposto l’effettivo inquadramento. Entrambi gli atti risultano impugnati da oltre 100 ricorrenti, alcuni dei quali, circa 10, alla data del marzo 2020 avevano già ottenuto il richiesto ed alternativo incorporamento nell’Arma. Come precedentemente segnalato, alla medesima data, scontati i congedi per età, dimissioni ed inquadramenti a seguito di contenzioso, erano rimasti in servizio nei ruoli ad esaurimento AIB solo 237 unità. Di contro, la medesima amministrazione, con dpcm in data 10 ottobre 2017, era stato autorizzata, ai sensi dell’art. 12, comma 7 del d.lgs n. 177 al reclutamento di 31 unità ( 390- 358 = 31).

Al personale transitato è stato attribuito, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del decreto citato l'assegno ad personam come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge n. 124/2015.

E’ plausibile, rispetto a quanto appena descritto, che il rilevante contenzioso registratosi nel merito di tali transiti, superiore a quello instaurato per i rimanenti incorporamenti, sia dipeso da diversi fattori concomitanti fra cui lo “scivolamento” del personale interessato fuori dal comparto “ sicurezza- difesa” inteso in senso stretto (Forze Armate e Forze di polizia), cui si sono accompagnate la perdita della qualifica di ufficiali o agenti di Pg e la necessità di tutela economica retributiva attraverso il

peculiare meccanismo dell’assegno ad personam ; circostanze, queste, che potrebbero aver indotto, negli interessati, la percezione di un trattamento complessivo non favorevole, fino a rendere in qualche misura meno rassicuranti emolumenti stipendiali invece equivalenti. 63

Tornando ai motivi di disagio riguardanti gli ex forestali assorbiti nei Vigili del fuoco, se al quadro tracciato si aggiunge che, per la minore diffusione sul territorio del dispositivo di questi ultimi, agli inquadramenti sono conseguiti (sebbene remunerati a norma di legge) anche alcuni spostamenti di sede e che diversi ricorrenti hanno sostenuto di essere stati prescelti per lo specifico transito in relazione a specializzazioni AIB non particolarmente significative, può ragionevolmente essere spiegata la consistenza del contenzioso, rimanendo peraltro ampiamente confermata l’ opportunità di un sollecito intervento legislativo che autorizzi ulteriori reclutamenti per garantire la massima efficienza in un settore cruciale per la sicurezza dei cittadini e per la protezione dell’ambiente e, al contempo, migliori la strutturazione del sistema AIB e l’impiego del relativo personale.

E’ infatti decisamente probabile, se non addirittura provato, alla luce di tutto quanto emerso, che la iniziale stima di 390 unità da dedicare alle funzioni AIB sia stata errata per difetto.

63 Circa l’ assegno “ad personam” la Ferfa ha evidenziato che se il personale fosse rimasto nel CFS avrebbe percepito gli incrementi stipendiali dovuti all’avanzamento di carriera; in questo modo avrà, in sostanza, la retribuzione “bloccata a vita” a causa del riassorbimento previsto dal citato istituto. In più, il personale pilota e specialista confluito nella componente aerea dei VV.FF. ha subito una pesante penalizzazione economica dovuta alla perdita delle indennità previste dalla L. n. 78/83 che norma gli importi delle indennità di volo riservate alle forze armate e di polizia, considerato che questi ultimi sono considerevolmente più alti di quelli spettanti al personale aeronavigante dei VV.FF. Va qui rammentato che, in caso di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, il mantenimento del trattamento economico, collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento, opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento; infatti, in assenza di diversa indicazione normativa, il divieto di reformatio in peius giustifica la conservazione del trattamento più favorevole, attraverso l’attribuzione dell’assegno ad personam, solo sino a quando non subentri, per i dipendenti della amministrazione di destinazione un miglioramento retributivo, del quale occorre tener conto nella quantificazione dell’assegno. Premesso quanto sopra, avuto riguardo al particolare che nel comparto sicurezza l’attribuzione di assegni ad personam di alto importo è infrequente, venendo applicato l’istituto, per lo più, in presenza di differenziali retributivi fra il massimo grado di una carriera e e quello di iniziale approdo ad una carriera superiore, e considerato che i rinnovi dei contratti dei comparti sicurezza- difesa e soccorso pubblico si stanno regolarmente svolgendo – ad esempio con i dpr. n. 41 e 42 del 15 marzo 2018 sono stati introdotti in favore dei Vigili del fuoco i miglioramenti economici relativi al triennio 2016/2018, mentre sono già ufficialmente in corso le attività per introdurre, nel triennio 2018/2021, ulteriori benefici retributivi – non si comprende come sia possibile evocare, salvo casi eccezionali, uno scenario di retribuzione “bloccata a vita”.

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