interessi di mora

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Tale normativa si propane di eliminare gli effetti derivanti dagli eccessivi ritardi (rectius: dall'inosservapza dei termini di pagamento contrattuali 0 legali) nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, lasciando comunque salve Ie previsioni del 'codice civile che contengono una disciplina pill ~avorevole per il

di Marco de Ruvo e Ignazio La Candia "Ufficio Studi" Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Milano

creditore.

Premessa

Le disposizioni del decreta in oggetto non si applicano ai contratti conclusi pnma dell'S agosto 2002.

ll7 novernbre scorso e entrato in vigore il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (1), adottato in attuazione della Direttiva n. 2000/35/CE (2) relativo alIa lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni

Ambito soggettivo

commerciali (3). I soggetti destinatari della nuova disciplina sana tutti i soggetti esercenti un'attivita econornica (1) In G.~. del 23 ottobre 2002, n. 249, e in "it fiscow n. organizzata 0 uha libera professione. 40/2002,fasClcolon. 2,pag. 5683. La tutela si applica, quindi, sia alle imprese che (2) Direttiva 2000/35/CEdel 29 giugno 2000 (in banca dati =:.; ai professionisti. I

I

"it fiscovideo) che introduce nell'Unione europea un sistema ~ normativo omogeneo finalizzato ad eliminare gli eccessivi 0 ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali. Non ~ una novita che i ritardi nei pagamenti rappresentino un intralcio al normale andamento delle transazioni commerciali e al corretto funzionamento del mercato unico; l'eccessivo ritardo nell'adempiinento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali impone aile imprese pesanti oneri amministrativi e finanziari, determinando contrazioni di posti di lavoro e problemi di solvibilita. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione europea gia dal maggio 1995 avevaadottato una Raccomandazione riguardante i termini di pagameIitonelle transazioni commerciali ma l'importanzadella questioneha imposto all'Unione europea di intervenire cOQun ulteriore strumento, quale la Direttiva citata. , (3)Codicecivile Art. 1219 Costituzionein mora II debitore e costituito in mora mediante intimazione 0 richiesta fatta per iscri~o. Non e necessariala costituzionein mora: 1)quando il debito derivada fatto illecito;

.. Ambito

oggettlvo

La nuova disciplina si applica a "tutte Ie transazioni commerciali, intendendosi, per tali, "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioili (4), che

2) quando il debitore ha dichiarato per i;..critto di non volere: eseguire l'obbligazione; 3) quando e scaduto il termine, se la prestazione cleve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione 0 richiesta fatta per 'iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione 0 dalla richiesta. I I

(4) Come stabilito dal decreto all'art. 2, comma 1, lettera h), per pubblica amministrazione devono intendersi "Ie amministrazioni dello Stato, Ie regioni, Ie province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e Ie IQro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro or~anismo dotato di personalita giuridica, istituito per soddisfare Ispecifiche finalita


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