OPERAZIONI STRAORDINARIE CESSIONE DI AZIENDA Disciplina civilistica (art. 2556, c.c.) OBBLIGHI DI NATURA CIVILISTICA I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ O DI GODIMENTO DELL'AZIENDA, redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, DEVONO 1)
ESSERE PROVATI PER ISCRITTO (salve particolari disposizioni per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto)
2)
ESSERE DEPOSITATI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI A CURA DEL NOTAIO ROGANTE O AUTENTICANTE
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OPERAZIONI STRAORDINARIE CESSIONE DI AZIENDA Schema esemplificativo Società cedente A
Divisione tessile
Gli elementi costituenti l’azienda ceduta vengono contabilizzati al costo d’acquisto dall’acquirente.
Division e tessile
Divisione cuoio
B corrisponde il prezzo pattuito. Determinazione di un valore d’avviamento. A realizza una plus/minusvalenza soggetta a tassazione
Società acquirente B
Division e tessile
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OPERAZIONI STRAORDINARIE CESSIONE DI AZIENDA Esemplificazione contabile Si ipotizza un VE del ramo tessile T pari a 200 (di cui avviamento 40)
ANTE Società cedente A Att. C 100
PN
Società acquirente B
250
Cassa 200
CS
200
Att. T 150
POST Società cedente A
Società acquirente B
Att. C 100
PN
250
Att. T 160
Cassa
D Trib. 9,5
Avviam. 40
200
Utile
CS
200
50
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OPERAZIONI STRAORDINARIE CESSIONE DI AZIENDA Regime fiscale - Imposte dirette - 1 LA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIENDE (REALIZZATA UNITARIAMENTE E COMPRESO IL VALORE D'AVVIAMENTO) GENERA PLUSVALENZE CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA
LA CESSIONE DI AZIENDE PER CAUSA DI MORTE O PER ATTO GRATUITO NON COSTITUISCE REALIZZO DI PLUSVALENZE DELL’AZIENDA STESSA
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OPERAZIONI STRAORDINARIE CESSIONE DI AZIENDA Regime fiscale - Imposte dirette - 2 (artt. 57 e 17, Schema D.Lgs.) TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE 1)
TASSAZIONE ORDINARIA LE PLUSVALENZE REALIZZATE CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO PER L'INTERO AMMONTARE NELL'ESERCIZIO IN CUI SONO STATE REALIZZATE
2)
TASSAZIONE ORDINARIA DIFFERITA
3)
TASSAZIONE individuale)
SEPARATA
(per
imprenditore
SE L'AZIENDA E' STATA POSSEDUTA DA PIU' DI 5 ANNI, IL CONTRIBUENTE PUO' SCEGLIERE PER L'APPLICAZIONE SEPARATA DELL'IMPOSTA.
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