Le holding e la disciplina degli interessi passivi
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SOMMARIO 6.1
Introduzione
6.2
Ambito soggettivo
6.3
Ambito oggettivo
6.4
Definizione di «risultato operativo lordo» (ROL)
6.5
Riporto a periodi di imposta successivi dell’eccedenza di interessi passivi indeducibili
6.6
Rapporti con la disciplina del Consolidato fiscale nazionale
6.6
Il consolidato con le società controllate estere
230 6.1
IL REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ HOLDING
Introduzione L’attuale disciplina degli interessi passivi è contenuta nel rinovellato art. 96 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), rubricato «Interessi passivi», applicabile a partire dal periodo di imposta 2008, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008)1 al regime di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES, abrogando le norme relative alla thin capitalization2 e al pro-rata patrimoniale3.. L’attuale testo tiene conto anche delle modifiche apportate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 1124, con il quale è stata introdotta una particolare disciplina con riferimento alle banche, alle assicurazioni, alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, nonché agli altri soggetti appartenenti al settore dell’intermediazione finanziaria5, i quali possono procedere alla deduzione dell’ammontare degli interessi passivi nel rispetto di una specifica soglia. Si precisa che, come già affermato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 3 luglio 2008, n. 268/E6, la normativa in materia di interessi passivi non ha natura di norma antielusiva e, come tale, non è suscettibile di disapplicazione ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 6007.. Come meglio vedremo nel prosieguo del presente capitolo, la disciplina degli interessi passivi contiene delle peculiarità che interessano le società holding. In
1 Cfr. legge 24 dicembre 2007, n. 244, rubricata «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)». 2 Cfr. art. 98 del TUIR, ante abrogazione, rubricato «Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione». 3 Cfr. art. 97 del TUIR, ante abrogazione, rubricato «Pro rata patrimoniale». 4 Cfr. art. 82, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge del 6 agosto 2008, n. 133, rubricata «Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che ha integrato l’art. 96 del TUIR con l’inserimento del comma 5-bis. 5 Cfr. art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, rubricato «Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi e istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro» Tali soggetti possono procedere alla deduzione dell’ammontare degli interessi passivi nel rispetto di una specifica soglia ai sensi dell’art. 96, comma 5-bis, del TUIR, così come introdotto dall’art. 82 del D.L. n. 112/2008 . 6 Rubricata «Deducibilità degli interessi passivi – Art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000». 7 Cfr. art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».
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effetti nella determinazione del risultato operativo lordo, come definito dall’art. 96 del TUIR, non vengono rilevati né i dividendi, né le plusvalenze su partecipazioni societarie: tale circostanza assume una valenza particolarmente negativa per le holding industriali, cioè per le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria e che, pertanto, hanno generalmente solo proventi finanziari8. Per tali società, le attuali modalità di determinazione del risultato operativo lordo non appaiono, dunque, in linea con il dichiarato obiettivo dell’art. 96 del TUIR, che è quello di individuare un equo rapporto tra gli oneri di indebitamento e l’ammontare dei proventi derivanti dalle attività caratteristiche dell’impresa. Sotto questo profilo, la formulazione della disciplina non appare coerente con la sua stessa ratio, a meno che non si ipotizzi che il legislatore abbia inteso contrastare tout court l’utilizzo delle holding quali strutture per l’esercizio dell’attività d’impresa. In effetti, il legislatore ha ritenuto di poter risolvere il problema determinato dall’irrilevanza dei dividendi nella determinazione del risultato operativo lordo con una specifica previsione volta a favore delle holding che attivino il consolidato. L’art. 96, comma 7, del TUIR, prevede infatti che, nel caso di partecipazione al consolidato nazionale, «l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione»; e tale regola si applica anche alle eccedenze di interessi passivi oggetto di riporto in avanti, purché formatesi in costanza di consolidato. Si tratta, tuttavia, come si dirà meglio in seguito, di una possibilità limitata alle holding in grado di attivare il consolidato nazionale, cioè alle holding che hanno una partecipazione superiore al 50% nel capitale e nell’utile di bilancio delle società partecipate9. Sulle disposizioni in parola, l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti con la circolare 21 aprile 2009, n. 19/E. 6.2
Ambito soggettivo La disciplina generale degli interessi passivi di cui all’art. 96 del TUIR si applica ai soggetti IRES di cui all’art. 73 del TUIR, a prescindere dal volume di affari
8 Cfr. circolare Assonime 18 novembre 2009, n. 46. 9 Sulle disposizioni in parola l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti con la circolare 21 aprile 2009, n. 19/E, rubricata «Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa – Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008)»
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conseguito o dall’assoggettamento o meno agli studi di settore, ossia a: • società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e di mutua assicurazione, alle società consortili, residenti nel territorio dello Stato; • agli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato; • società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Sono, al contrario, del tutto esclusi dall’ambito applicativo della disposizione in commento: • le società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori10; • le società operanti nel settore del c.d. project financing11; • le società costituite per il realizzo e l’esercizio di interporti12; • le società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costituiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Si precisa che l’elenco di detti soggetti riveste carattere tassativo e, in quanto tale, non è suscettibile di applicazione analogica. Pertanto, questi possono procedere alla deduzione integrale degli interessi passivi, sempreché inerenti all’attività d’impresa. Diversamente, come sopra anticipato, la particolare disciplina introdotta dal comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR trova applicazione con riferimento ai seguenti soggetti:
10 Cfr. art. 96 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, rubricato «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni». 11 Cfr. art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 12 Cfr. legge 4 agosto 1990, n. 240, rubricata «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità».
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• • • • •
banche; società di gestione; società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’Albo; società di intermediazione mobiliare13; soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)14; • società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lett. b), del TUB; • imprese di assicurazione; • società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR per questi soggetti gli interessi passivi sono deducibili dalla base imponibile dell’IRES nei limiti del 97% del relativo ammontare per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, e del 96% per quelli successivi. Le specifiche disposizioni del citato comma 5-bis si applicano anche alle società holding rientranti tra i «soggetti finanziari» sopra indicati, a condizione che le medesime non esercitino in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (c.c.dd. holding industriali). Queste ultime, pertanto, rientrano nell’ambito applicativo della disciplina generale di deducibilità degli interessi passivi di cui al comma 1 dell’art. 96 del TUIR. Il legislatore ha così mantenuto, anche a seguito dell’introduzione della speciale disciplina dell’anzidetto comma 5-bis, una diversità di trattamento fiscale tra holding bancarie, assicurative e finanziarie da un lato e holding industriali dall’altro. Le ragioni di questa diversificazione sembrano debbano ricondursi a finalità antielusive e, in particolare, all’esigenza di evitare che nell’ambito dei gruppi industriali vi fossero soggetti esclusi dalla disciplina ordinaria dell’art. 96 del TUIR, sui quali si potesse concentrare l’indebitamento (e, quindi, la possibilità di fruire di un regime più favorevole di deduzione dei relativi interessi), con la conseguenza che tale più ampia deducibilità avrebbe potuto essere sfruttata dal gruppo attraverso la disciplina del consolidato fiscale15. Nella circolare 21 aprile 2009 n. 19/E l’Agenzia delle Entrate si è occupata di precisare i requisiti necessari affinché l’esercizio dell’attività di assunzione di partecipazioni in società industriali possa considerarsi prevalente, ritenendo
13 Cfr. art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, rubricata «Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari». 14 Artt. da 106 a 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, rubricato «Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia». 15 Cfr. circolare Assonime n. 46/2009, cit.
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che «detto esercizio prevalente risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società “industriali” risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50% del totale dell’attivo patrimoniale». Tale precisazione aveva dato luogo ad alcune perplessità giacché, se applicata alla lettera, avrebbe potuto portare, in alcune situazioni (peraltro non marginali) a non riconoscere la qualifica di holding industriale – e, più in generale, la qualifica stessa di holding – nei confronti di società che hanno come scopo principale (o, addirittura, esclusivo) quello della gestione di partecipazioni in società di un gruppo industriale, ma che, proprio in funzione di tale attività di gestione, svolgono anche altre attività strettamente strumentali ad essa, dalle quali deriva la titolarità di elementi di attivo diversi dalle partecipazioni nelle società del gruppo. E infatti, se nella verifica del requisito di prevalenza in argomento, tali elementi di attivo dovessero essere considerati estranei all’attività di gestione delle partecipazioni, questi, da soli o insieme ad ulteriori elementi di attivo posseduti in relazione ad altre eventuali attività esercitate, potrebbero risultare preponderanti rispetto al valore delle partecipazioni e, dunque, impedirebbero il riconoscimento della holding. Si pensi, ad esempio, al caso di una società che detiene partecipazioni di controllo in società industriali con valore 500 e che si ritrovi ad avere crediti per 600 per finanziamenti fatti alle controllate: in tale ipotesi, ove i crediti non potessero correlarsi alla gestione delle partecipazioni, l’attività di gestione risulterebbe quantitativamente minoritaria con conseguente negazione della qualifica di holding industriale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E/2009 chiarisce che «l’esercizio esclusivo o prevalente» dell’attività di assunzione di partecipazioni in società non bancarie o finanziarie «deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti).» E ciò, prosegue la circolare, «nella considerazione che l’attività di “assunzione di partecipazioni” prevista dalla norma non si esaurisce con l’acquisizione delle partecipazioni ma comprende anche «l’attività di gestione delle stesse»; includendo, dunque, in detta gestione anche attività consistenti in servizi resi alle consociate. Va osservato, in proposito, che la circ. n. 37/E/2009 menziona i «crediti derivanti da finanziamenti» a titolo meramente esemplificativo riconoscendo quindi che, in linea di principio, possono assumere rilevanza, ai fini del giudizio di prevalenza in discorso, anche elementi patrimoniali derivanti da altre tipologie di servizi correlabili alla gestione delle partecipazioni. Inoltre, dai chiarimenti della circ. n. 37/E/2009 si ricava che vanno correlate all’attività di gestione delle partecipazioni le prestazioni rese dalla holding tanto alle società del gruppo direttamente partecipate tanto a quelle partecipate in via indiretta per il tramite di sub-holding. Con questo chiarimento l’Agenzia, oltre ad affermare l’evidente assunto che, in linea di principio, non c’è motivo di differenziare holding e sub-holding ai fini della disciplina dell’art. 96 in esame, ha inteso
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eliminare il dubbio che, nella particolare ipotesi in cui una holding di vertice (o di livello superiore) di un gruppo industriale possegga in via esclusiva o prevalente partecipazioni in una o più sub-holding, detta holding possa vedersi non riconosciuta la qualifica di industriale solo perché le sue prevalenti partecipazioni sono in società (le sub-holding) che svolgono obiettivamente un’attività finanziaria, quale è quella di assunzione di partecipazioni. In altri termini, l’Agenzia ha correttamente inteso affermare che, in presenza di catene partecipative articolate su più livelli, la connotazione industriale o finanziaria di una holding va verificata in ragione del tipo di attività svolta dalle società che sono al termine della catena. Con riferimento alle holding finanziarie, si ricorda che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.M. 17 febbraio 2009, n. 2916, l’obbligo di iscrizione nell’apposita sezione dell’Elenco generale per i soggetti di cui all’art. 113 del TUB (ossia, i soggetti non operanti nei confronti del pubblico) si applica esclusivamente per le società che svolgono, congiuntamente all’attività di assunzione di partecipazioni, anche altre attività finanziarie nei confronti delle società partecipate. Pertanto, le società che non svolgono tali ulteriori attività finanziarie sono tenute a cancellarsi da detto elenco. Al riguardo, nella precedente circ. n. 19/E/2009 era contenuta un’affermazione che, se letteralmente intesa, avrebbe potuto indurre a considerare tout court escluse dal novero dei soggetti finanziari cui si applica la disciplina del comma 5-bis dell’art. 96 tutte le holding non più soggette al suddetto obbligo di iscrizione, comprese, quindi, le holding che hanno ad oggetto esclusivo o prevalente l’assunzione di partecipazioni in società finanziarie. L’Agenzia, dopo aver ribadito che «i soggetti non iscritti nel predetto elenco di cui all’art. 113 del TUB» applicano il regime ordinario «dei primi quattro commi dell’art. 96 del TUIR», ha tuttavia evidenziato, eliminando il dubbio sopra rilevato, che qualora «il valore contabile delle partecipazioni in società esercitanti attività creditizia o finanziaria e degli altri elementi patrimoniali connessi sia inferiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale» si rende comunque «applicabile il regime forfettario di deducibilità degli interessi passivi disciplinato dal comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR». In sostanza, la circ. n. 37/E/2009 riconosce che le holding di gruppi finanziari mantengono la connotazione finanziaria anche nell’eventualità che sia venuto meno l’obbligo di iscrizione nell’elenco dell’art. 113 del TUB e per questa ragione debbono sempre ritenersi soggette al regime forfettario del comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR. Giova ricordare, da ultimo, che sono considerati esclusi dall’obbligo di effettuare la verifica della prevalenza della detenzione di partecipazioni in società non
16 Cfr. art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29, rubricato «Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
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finanziarie i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del TUB in considerazione della loro natura strettamente finanziaria, emergente dalla circostanza che, per legge, questi soggetti non possono che esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico: ciò si ritiene valevole anche per le cosiddette merchant banks, cioè per i soggetti iscritti in detto elenco, che svolgono l’attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi. Per i detti soggetti, dunque, resta sempre applicabile il regime del comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR. 6.3
Ambito oggettivo Ai sensi del nuovo art. 96, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lett. b), dell’art. 110 del TUIR17, sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza di interessi passivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica. Inoltre, per il primo e il secondo periodo di imposta di applicazione della nuova disciplina (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, periodi di imposta 2008 e 2009), il limite di deducibilità degli interessi passivi è stato aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro. Sul punto, la circolare n. 19/E/2009 ha precisato che, «nel caso in cui l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nei primi due periodi d’imposta di applicazione del nuovo regime sia inferiore all’importo delle predette franchigie, la relativa differenza non può essere riportata in avanti». Diversamente, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR, le banche, le assicurazioni, le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, nonché i soggetti finanziari diversi da quelli che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quelle creditizia o finanziaria, possono dedurre solamente il 96% dell’ammontare degli interessi passivi (97% limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007), nonché degli oneri assimilati, con la conseguenza che il restante 4% è indeducibile in via definitiva. La circ. n. 19/E/2009 ha precisato che «in sostanza, diversamente da quanto previsto per gli altri soggetti che sono tenuti all’applicazione dell’art. 96 del TUIR, per i soggetti richiamati dal comma 5-bis non assume rilevanza l’ammontare degli interessi attivi né occorre effettuare il calcolo del 30% del ROL dell’impresa». Ai fini dell’applicazione della norma in esame, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti
17 Cfr. art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR, rubricato «Norme generali sulle valutazioni».
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da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria. Ne consegue che assume rilevanza qualunque tipologia di interesse, ovvero onere ad esso assimilato, correlato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione. La circolare n. 19/E/2009 ha precisato che rientra fra le fattispecie cui è applicabile l’art. 96 del TUIR anche il c.d. notional cash pooling18, che costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo. Circa l’individuazione degli oneri e proventi assimilati, rispettivamente agli interessi passivi e attivi, deve essere fatto riferimento ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi. La circ. n. 19/E/2009 fornisce un elenco esemplificativo delle fattispecie rientranti nella definizione di oneri e proventi assimilati agli interessi attivi e passivi, tra i quali sono indicati: • gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; • le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; • gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; • gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, sempreché la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria. La disciplina degli interessi passivi è, inoltre, applicabile, ai contratti derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse, in quanto in tale caso si verifica l’integrazione (con segno positivo o negativo) dell’interesse derivante dall’operazione coperta. Viceversa, sono esclusi dall’ambito applicativo della disciplina in commento gli interessi relativi alle operazioni di pronti contro termine su titoli aventi funzione di raccolta. Infatti, in tal caso, come affermato dalla circ. n. 19/E/2009, «resta ferma (anche per i soggetti IAS adopter) l’applicazione dell’art. 89, comma 6, del TUIR per quanto concerne gli interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto; tali interessi, infatti, non concorrendo a
18 Sul punto, la risoluzione 8 ottobre 2003, n. 194/E, ha chiarito che «il rapporto contrattuale “notional cash pooling” costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra le società del gruppo (...). Tale compensazione consente alla società intestataria di conto corrente (...) di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento, ancorché indiretta» (cfr. anche circ. 17 marzo 2005, n. 11/E).
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formare il reddito del cedente (né come componente positivo, né come componente negativo) sono da ritenersi esclusi ai fini della disciplina di cui all’art. 96 del TUIR». Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 96 del TUIR gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale, mentre sono inclusi, tra gli interessi attivi, quelli derivanti da crediti della stessa natura. In proposito con la circolare 23 giugno 2010, n. 38/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che «l’art. 96, comma 3, ha disposto l’esclusione dalle limitazioni previste nella disciplina dello stesso art. 96 degli interessi passivi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale. Ai fini della loro individuazione, la circolare 19/E del 21 aprile 2009 ha chiarito che trattasi di interessi che, secondo i corretti principi contabili, sono inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita, nel medio-lungo periodo, delle transazioni commerciali. L’interesse esplicito, invece, è quello espressamente pattuito dalle parti nel contratto di compravendita. Si ritiene che l’art. 96 del TUIR non trovi applicazione nel caso in cui siano previsti interessi passivi espliciti su debiti di natura commerciale, ciò in coerenza con la ratio della norma in commento che intende escludere dal proprio ambito di applicazione gli interessi che scaturiscono da rapporti di natura commerciale». In particolare, la norma fa riferimento agli interessi impliciti inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita, nel medio-lungo periodo, delle transazioni commerciali. Sono esclusi per espressa previsione normativa dall’ambito di applicazione della disciplina in esame gli interessi passivi e gli oneri assimilati compresi nel costo dei beni, ai sensi del comma 1, lett. b), dell’art. 110 del TUIR. In particolare, in deroga alla regola generale ai sensi della quale si comprendono nel costo dei beni anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali: • nel costo di acquisto o fabbricazione dei beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge; • nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa (immobili-merce) si comprendono gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. In altri termini, detti oneri finanziari sono esclusi dalle limitazioni previste dall’art. 96 del TUIR, nella misura in cui risultino compresi nel costo fiscale dei beni medesimi. Con riferimento agli interessi passivi relativi all’acquisizione di immobili destinati alla successiva rivendita o locazione, in assenza di un’esplicita previsione normativa, trova applicazione la regola generale sopra citata, secondo la quale non si comprendono nel costo dei beni gli interessi passivi che, pertanto, saranno
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assoggettati alla disciplina di cui all’art. 96 del TUIR. Inoltre, non rientrano nel campo di applicazione gli interessi passivi imputati secondo corretti principi contabili ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell’attività dell’impresa, diversi dagli immobili. Sono analogamente esclusi gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realizzazione dei lavori su commessa, purché correttamente imputati ad aumento del valore delle rimanenze. 6.4
Definizione di «risultato operativo lordo» (ROL) L’ammontare degli interessi passivi e degli oneri assimilati che eccede in ciascun periodo di imposta quello degli interessi attivi e proventi assimilati è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). Per ROL deve intendersi la differenza tra il valore e i costi della produzione (primo comma, lett. a e b, dell’art. 2425 del Codice civile19), con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali20. I soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali, ai fini in parola, devono assumere le voci di Conto economico corrispondenti. Regole particolari valgono per le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) le quali, come noto, possono optare per un regime di tassazione speciale, sulla base del quale il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare (e attività assimilate) è esente dall’IRES a decorrere dal periodo d’imposta di efficacia dell’opzione stessa21. Viceversa, il reddito derivante dall’esercizio di attività diverse rispetto a quella della locazione immobiliare rimane assoggettato all’IRES secondo le regole ordinarie. Sul punto, la circolare n. 19/E/2009 ha chiarito che «la determinazione del ROL rilevante ai fini del calcolo degli eventuali interessi passivi indeducibili deve essere effettuata esclusivamente con riguardo alle attività diverse da quella di locazione immobiliare». Analoghe considerazioni valgono con riguardo ai soggetti che abbiano esercitato l’opzione a favore delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. regime della tonnage tax). Pertanto, tali soggetti devono determinare il proprio ROL con esclusivo riferimento all’attività tassabile in via ordinaria, senza tenere conto dei costi e proventi dell’attività caratteristica inclusi nella de-
19 Cfr. art. 2425 del Codice civile, rubricato «Contenuto del conto economico». 20 Cfr. art. 96, comma 2, del TUIR. 21 Cfr. art. 1, commi 119-141, della Legge finanziaria 2007.
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terminazione in via forfetaria dell’imponibile. La quota di ROL prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2010), non utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi d’imposta. In altri termini, detto importo andrà ad incrementare il 30% del ROL del successivo periodo di imposta, al quale commisurare gli interessi passivi da dedurre. La circolare n. 19/2009 ha precisato che «detta disposizione consente di riportare agli esercizi successivi, senza alcun limite temporale, il ROL maturato in un determinato periodo di imposta e nello stesso non utilizzato (rectius, assorbito) ai fini del confronto di cui all’art. 96, comma 1, primo periodo, in quanto eccedente la differenza tra gli interessi passivi e attivi di periodo». Si evidenzia che il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili determina l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente, per una quota pari all’ammontare degli interessi passivi indeducibili, negli anni successivi, comportando di fatto la perdita della predetta eccedenza. Nel caso di contestuale presenza di ROL disponibile e di perdite fiscali pregresse, l’eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili deve essere prioritariamente compensata con l’eccedenza di ROL e, una volta esaurita questa, mediante le perdite pregresse. La circolare n. 19/2009 ha chiarito che «qualora, pur versando in presenza delle predette condizioni, il ROL disponibile risulti inutilizzato, lo stesso non potrà più essere utilizzato in futuro: ciò in quanto il meccanismo di funzionamento del confronto tra ROL e interessi passivi netti di cui all’art. 96, comma 1, primo periodo, è strutturato in modo da prevedere un utilizzo, per così dire, automatico del ROL (di periodo e di quello eventualmente riveniente da annualità pregresse) ogniqualvolta si registri una situazione di eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi». Ne consegue che il contribuente non può riportare in avanti, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, eccedenze di ROL inutilizzato ed eccedenze di interessi passivi netti indeducibili. Il riporto in avanti dell’eccedenza di ROL è, in sostanza, consentito solo nelle seguenti ipotesi: • assenza di interessi passivi netti (di periodo o pregressi) da compensare; • importo degli interessi passivi netti (di periodo o pregressi) inferiore alla disponibilità di ROL (di periodo o, se del caso, riveniente da annualità pregresse).
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Riporto a periodi di imposta successivi dell’eccedenza di interessi passivi indeducibili Gli interessi passivi netti che, in quanto eccedenti il 30% del ROL dell’esercizio, non sono deducibili in un determinato periodo di imposta, possono essere portati in deduzione dal reddito dei periodi successivi. In particolare, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 del TUIR, gli interessi indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza. Così come previsto per il riporto in avanti delle eccedenze inutilizzate del 30% del ROL, anche il riporto negli esercizi successivi dell’eccedenza di interessi passivi netti indeducibili non è soggetto ad alcun limite temporale. Viceversa, non è consentito riportare in avanti l’eventuale eccedenza degli interessi attivi, rispetto a quelli passivi, maturati in un determinato periodo d’imposta.
6.6
Rapporti con la disciplina del Consolidato fiscale nazionale In caso di adesione al Consolidato fiscale nazionale22, l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti interni al perimetro di consolidamento presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un ROL capiente non integralmente utilizzato per la deduzione23. Tale regola si applica anche alle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel Consolidato. Come evidenziato dalla Relazione ministeriale di accompagnamento alla legge finanziaria 2008, tale norma è volta ad evitare gli effetti eccessivamente penalizzanti che sarebbero derivati dall’applicazione della nuova disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi per quelle società che presentano una redditività molto elevata ma che generano un ROL pari a zero o addirittura negativo: tipico è il caso delle c.d. holding di partecipazione24.
22 Cfr. artt. da 117 a 129 del TUIR. 23 Cfr. art. 96, comma 7, del TUIR. 24 Cfr. E. Mignarri, Circ. n. 19/E del 21 aprile 2009 – Modifiche alla deducibilità degli interessi passivi: il trattamento delle holding industriali e finanziarie, in Il Fisco, n. 23/2009, n. 1, pp. 3693 e ss.
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Detta disciplina non si applica, tuttavia, alle banche, alle assicurazioni, ai soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. I soggetti sopra menzionati dovranno, infatti, fare riferimento allo specifico regime contenuto nel nuovo comma 5-bis dell’art. 96 del TUIR (ivi introdotto dall’art. 82, comma 1, del D.L. n. 112/2008) che detta particolari regole per il funzionamento della disciplina di deducibilità degli interessi passivi (che, come detto, limitatamente a tali soggetti si sostanzia nella previsione di una percentuale forfettizzata di indeducibilità) nell’ambito del consolidato nazionale. Ad avviso dell’Agenzia sono, inoltre, esclusi dall’ambito applicativo della disciplina del comma 7 dell’art. 96 del TUIR, per ragioni di ordine logico e sistematico, tutti gli altri soggetti, pur se inclusi nel perimetro di consolidamento, ai quali non si applica la disciplina prevista dall’art. 96 del TUIR: si pensi, ad esempio, ai consorzi e alle società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del D.lgs. n. 163/2006. Questi soggetti non possono, dunque, far fruire del loro ROL le altre società partecipanti al consolidato soggette alla disciplina dell’art. 96, commi da 1 a 4, del TUIR. Vi è dunque una compensazione, all’interno del consolidato, dei risultati finanziari positivi e negativi delle singole entità con l’unica limitazione afferente l’inutilizzabilità di eccedenze di risultato operativo lordo che si sono generate in capo a soggetti, facenti parte del consolidato, ma nei confronti dei quali le norme in materia di indeducibilità degli interessi non si applicano secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 96. Il regime del consolidato si basa sulla compensazione intersoggettiva integrale dei rispettivi imponibili tra i soggetti ad esso partecipanti, pertanto, come specificato anche dalle istruzioni al Modello di dichiarazione CNM 2010, la deduzione degli interessi passivi nell’ambito della fiscal unit consolidata deve necessariamente avvenire secondo modalità che assicurino il rispetto del predetto requisito costituente il principale tratto caratterizzante del regime. In particolare: • deve verificarsi una corrispondenza tra le eccedenze di interessi passivi e di risultato operativo lordo trasferite al consolidato. In tal modo gli importi di ROL «individuali» eccedenti (rispetto all’ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili evidenziate dai soggetti partecipanti al regime) non possono formare oggetto di trasferimento alla fiscal unit e possono essere riportate in avanti solo dai soggetti che le hanno generate • il mancato conferimento al consolidato di quote eccedenti di ROL non potrà consentire il medesimo comportamento in successivi periodi di imposta e le quote in questione potranno essere riportate in avanti (a partire dal periodo di imposta avente inizio al 1° gennaio 2010) esclusivamente su base individuale dai soggetti che le hanno generate; • nel caso in cui vi siano interessi passivi indeducibili da trasferire al consolidato con la contemporanea disponibilità di perdite fiscali pregresse rispetto
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all’avvio del regime di consolidamento, il trasferimento di tali interessi potrà avvenire esclusivamente laddove al consolidato si trasmetta un reddito imponibile almeno di pari importo. In tal modo si intende evitare che, indirettamente, venga aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite realizzate prima dell’adesione alla tassazione di gruppo25. Qualora siano stati stipulati accordi di consolidamento che prevedono una remunerazione del vantaggio fiscale apportato alla fiscal unit dal soggetto titolare del ROL capiente, la circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E26, aveva precisato che «le somme versate in contropartita ricadranno nella disposizione di irrilevanza fiscale di cui all’art. 118, comma 4, del TUIR». 6.7
Il consolidato con le società controllate estere Il legislatore fiscale ha ritenuto opportuno consentire l’utilizzo, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, anche dell’eventuale margine di risultato operativo lordo presente nelle imprese controllate estere potenzialmente consolidabili. Il comma 8 dell’art. 96 del TUIR dispone, infatti, che «ai soli fini dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli artt. 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lett. b) e c)»: si tratta, dunque, delle società estere per le quali si verificano i seguenti requisiti: • sussiste la relazione di controllo richiesta per aderire al consolidato nazionale; • sussiste l’identità di esercizio sociale; • è redatto un bilancio certificato. La ratio della disciplina che consente l’inclusione virtuale delle società estere, e della conseguente possibilità di utilizzare il ROL capiente di tali società ai fini della deducibilità degli interessi passivi, è quella evidentemente di non discriminare le holding industriali in possesso di partecipazioni di controllo in società
25 Cfr., sul punto, le risoluzioni 8 marzo 2007, n. 36/E (rubricata «Enti commerciali residenti – Determinazione della base imponibile – Consolidato nazionale – Rettifiche di consolidamento – Trattamento – Art. 122 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212») e 9 luglio 2007, n. 160/E (rubricata «Consolidato nazionale – Effetti dell’esercizio dell’opzione – Indebita compensazione di perdite relative ad esercizi precedenti a quello di avvio della tassazione di gruppo – Ipotesi di rilievo da parte della Direzione regionale delle Entrate – Art. 118 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917»). 26 Cfr. circolare del 19 febbraio 2008, n. 12/E, rubricata «Imposte sui redditi – Iva – Irap – Tonnage Tax – Fiscalità internazionale – Agevolazioni – «Telefisco 2008»: risposte a quesiti».
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estere rispetto a quelle che controllano società italiane27. Relativamente al presupposto applicativo della disciplina in esame, le società estere dalle quali è possibile assorbire ROL devono essere simili a quelle che, in base alla normativa interna, sono soggette alla disciplina dell’art. 96 del TUIR: non è, dunque, possibile includere virtualmente, nell’ambito del consolidato nazionale, le società estere rientranti in una delle tipologie societarie di cui al comma 5 dello stesso art. 96 (si tratta delle società bancarie, assicurative, ecc.). Le società controllate estere virtualmente consolidabili possono, inoltre, apportare l’integrale eccedenza di risultato operativo lordo, a prescindere dalla percentuale di partecipazione in esse effettivamente detenuta dal soggetto (anche solo virtualmente) consolidante residente in Italia. Naturalmente, il ROL delle società controllate estere va assunto, conformemente alle regole previste per i soggetti residenti, al netto degli interessi passivi e degli oneri assimilati della società che lo presenta: pertanto, ciascuna società controllata estera può apportare esclusivamente la propria eccedenza di ROL.
27 Cfr. circolare Assonime n. 46/2009, cit.