Seminario 1091 post2

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Brescia, 30 ottobre 2014

Recenti novitĂ in materia di Diritto Societario Dott. Ignazio La Candia

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NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, c.d. “Decreto Competitività”, convertito nella Legge 11 agosto 2014 n. 116, ha introdotto rilevanti novità in materia di diritto societario.

Dott. Ignazio La Candia

In particolare, si segnalano le novità in materia di:  riduzione del capitale sociale minimo previsto per la costituzione di spa;  abrogazione dei controlli nelle srl (e nelle cooperative);  semplificazioni per il compimento di alcune operazioni straordinarie;  diritto di opzione;  azioni a voto plurimo;  iscrizione degli atti al Registro delle imprese. Rilevanti modifiche sono inserite anche nella disciplina delle spa quotate.

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RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE MINIMO DELLE SPA NUOVO ART. 2327 C.C.

Dott. Ignazio La Candia

L’art. 20, comma 7, del D.L. n. 91/2014 ha modificato l’art. 2327 c.c. riducendo da 120.000,00 a 50.000,00 euro il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle Spa. La novità è giustificata dal fatto che l’ammontare originario del capitale sociale minimo delle società azionarie era considerato uno dei motivi per i quali le imprese, in fase di avviamento, privilegiavano il ricorso al tipo Srl in luogo della Spa, che, per converso, rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito (cfr. Relazione Illustrativa al D.L. n. 91/2014). Il nuovo limite minimo trova applicazione anche alle sapa, in ragione del rinvio, in quanto compatibili, alle norme sulle spa operato dall'art. 2454 c.c. 3


PRINCIPALI CONSEGUENZE DEL NUOVO LIMITE MINIMO

La riduzione del capitale sociale determina rilevanti conseguenze in relazione:

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 alla costituzione della società;

 alla ricapitalizzazione eventualmente necessaria;

 alla riduzione volontaria del capitale sociale;

 a talune disposizioni in materia di procedure concorsuali.

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CONSEGUENZE IN SEDE DI COSTITUZIONE

In caso di costituzione di spa pluripersonali con capitale minimo (pari oggi a 50.000,00 euro) e di conferimenti integrali in denaro, i versamenti da effettuare in sede di costituzione (pari, secondo quanto previsto dall’art. 2342 comma 2 c.c., ad almeno il 25% del capitale minimo), passano da 30.000,00 euro a 12.500,00 euro;

Nel caso di costituzione di spa unipersonale, lo stesso art. 2342 comma 2 c.c., impone il versamento integrale dei 50.000,00 euro; 5


RICAPITALIZZAZIONE EVENTUALMENTE NECESSARIA

Dott. Ignazio La Candia

Con riguardo ai riflessi che la novità in esame presenta in caso di perdite rilevanti, si evidenzia come, ai sensi dell'art. 2447 c.c., se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 c.c., ovvero, dal 25 giugno 2014, 50.000,00 euro, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare:  la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo;  la trasformazione della società (in srl o società di persone), ovvero in ultima ipotesi lo scioglimento.  L'immediata conseguenza della nuova disciplina è rappresentata dal fatto che le spa hanno maggiore possibilità di affrontare perdite senza ricorrere ad una ricapitalizzazione.

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CONSEGUENZE SULLA RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE

Dott. Ignazio La Candia

La riduzione del capitale sociale minimo a 50.000,00 euro impatta anche su un’eventuale decisione di riduzione volontaria.

Ai sensi dell'art. 2445 comma 1 c.c., infatti, la riduzione (volontaria) del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dall'art. 2327 c.c. ovvero fino a raggiungere la nuova soglia minima di 50.000,00 euro.

Tutte le Spa possono ora procedere ad una riduzione volontaria del loro capitale sino a raggiungere la nuova soglia minima di 50.000,00 euro (rapporto di tale previsione con l’articolo 47 TUIR) 7


CONSEGUENZE SULLE DISPOSIZIONI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Dott. Ignazio La Candia

Occorre, infine, considerare quanto stabilito dall'art. 182-sexies del R.D. n. 267/42, inserito dall'art. 33 comma 1 lett. f) del D.L. 83/2012 convertito.

In esito alla riduzione del capitale sociale minimo delle spa, la ricordata disposizione di favore trova un più ristretto ambito applicativo, senza peggiorare la posizione della società. La sospensione dell'intervento ex art. 2447 c.c., infatti, scatta solo in presenza di una perdita del capitale sociale che intacchi il nuovo limite di 50.000,00 euro. Fino a quel momento è escluso il ricorso all’art. 182-sexies del RD 267/42.

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CONSEGUENZE DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE MINIMO DELLE SPA: SCHEMA RIEPILOGATIVO

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CONTROLLI NELLE SRL L'art. 20 comma 8 del D.L. n. 91/2014 ha abrogato il secondo comma dell'art. 2477 c.c., che imponeva la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa.

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IPOTESI IN CUI PERMANGONO I CONTROLLI

 la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;  la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;  per due esercizi consecutivi la società ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata. In tal caso l’obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati (art. 2477 comma 3 e 4 c.c.).

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CONTROLLI NELLE SRL: OSSERVAZIONI CRITICHE

Dott. Ignazio La Candia

 Secondo quanto sostenuto in dottrina, motivi di ordine sistematico avrebbero dovuto preservare la norma, conducendo ad un obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore in tutte le srl con un capitale sociale pari o superiore a 50.000,00 euro.

 La novità sembra presentare ricadute, infatti, su tutte quelle srl recanti un capitale sociale pari o superiore a 120.000,00 euro. Per esse viene meno l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore. Allo stesso tempo, più in generale, viene a cadere la necessità di posizionare il capitale sociale ad un livello di poco inferiore a quello stabilito per la spa.

 Qualsiasi sia il suo capitale sociale, la srl può fare a meno di ogni tipo di organo di controllo. 11


CONTROLLI NELLE SRL: OPERATIVITÀ

Dott. Ignazio La Candia

Il D.L. n. 91/2014 non ha inserito specifiche norme volte a disciplinare l'impatto dell'abrogazione dell'obbligo di nomina sugli attuali organi di controllo o revisori (cfr. Massima del Consiglio Notarile di Roma, resa pubblica il 23.7.2014)

La questione sopra sintetizzata è stata risolta in sede di conversione in legge del D.L. n. 91/2014. Nell'art. 20 comma 8 del D.L. n. 91/2014, infatti, è stato precisato che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina (dell'organo di controllo, stante l'espressa disciplina per il revisore legale) correlato all'entità minima del capitale sociale "costituisce giusta causa di revoca".

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CONTROLLI NELLE SRL: SCHEMA RIEPILOGATIVO

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PROCEDURE SEMPLIFICATE E TRASFORMAZIONI Ulteriori novità sono apportate dal D.L. n. 91/2014 alla possibilità di utilizzare i metodi di valutazione alternativi alla perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale.

Dott. Ignazio La Candia

La procedura semplificata di cui all'art. 2343-ter c.c., infatti, può trovare applicazione anche nell’ambito: 

delle operazioni di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società stessa nel Registro delle imprese (art. 2343-bis c.c.); dalla trasformazione di società di persone in società di capitali (art. 2500-ter c.c.).

Ciò - precisa la Relazione illustrativa del D.L. 91/2014 - recependo quanto in parte già sostenuto in dottrina, sulla base del ricorso all'interpretazione analogica. Disposizioni particolari sono previsti in caso di c.d. acquisti pericolosi 14


TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE IN SPA

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Analoga possibilità - di utilizzo dei sistemi alternativi di valutazione riconosciuti dall'art. 2343-ter c.c. - è riconosciuta dall'art. 20 comma 5 del D.L. 91/2014 nell'ambito della trasformazione di società di persone in spa.

Il nuovo comma secondo dell'art. 2500-ter c.c., in particolare, stabilisce che, nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 c.c. "ovvero dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter c.c." (nell'ipotesi di trasformazione in spa) ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, a norma dell'art. 2465 c.c.

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DIRITTO DI OPZIONE: ELEMENTI DI NOVITÀ Il D.L. n. 91/2014 apporta rilevanti novità anche in relazione al diritto di opzione nell'ambito degli aumenti di capitale di spa.

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NUOVO ART. 2441 COMMA 2 C.C.

A partire dal 25.6.2014, nel caso di aumento di capitale di spa, l'offerta di opzione deve essere depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta. 16


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DIRITTO DI OPZIONE: SCHEMA RIEPILOGATIVO

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AZIONI A VOTO PLURIMO

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Altra novità di sicuro rilievo, introdotta in sede di conversione in legge del D.L. n. 91/2014, riguarda il fatto che gli statuti delle spa non quotate possono prevedere azioni a voto plurimo (massimo tre per ciascuna azione). In particolare, l'art. 2351 comma 4 c.c., dispone che, salvo quanto sancito da leggi speciali, lo statuto delle spa non quotate può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo.

Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino ad un massimo di tre voti (il voto plurimo è, di regola, escluso nelle quotate)

La principale conseguenza è il progressivo superamento (cancellazione) del divieto di azioni a voto plurimo ex art. 2351 c.c ( c.d. one share one vote) 18


Dott. Ignazio La Candia

MAGGIORAZIONE DEL VOTO  Una prima attenuazione del divieto sopra ricordato è stato apportato dall’ articolo 20, comma 1, lett. aa), del D.L. n. 91/2014, il quale, nell'inserire il nuovo art. 127-quinquies nel DLgs. n. 58/1998, ha stabilito che, "gli statuti delle spa con azioni quotate possono disporre che sia attribuito voto maggiorato [sul modello delle loyalty shares di diritto francese], fino a un massimo di due, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito elenco”.  In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.  Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l’accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso il citato apposito elenco. 19


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AZIONI A VOTO PLURIMO: SCHEMA RIEPILOGATIVO

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D.L. N. 91/2014: NOVITÀ IN MATERIA DI SPA QUOTATE Il D.L. n. 91/2014, come convertito nella L. 11 agosto 2014 n. 116, ha introdotto numerose e rilevanti novità in materia di spa quotate al fine di semplificare la normativa relativa a tali società e favorire l'afflusso di capitali.

Dott. Ignazio La Candia

In particolare, si segnalano novità in materia di:      

spa quotate PMI; azioni con voto maggiorato; OPA totalitaria; obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti; partecipazioni reciproche;voto limitato o scaglionato; valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso.

L'art. 20 comma 1 lett. a) del D.L. n. 91/2014 ha introdotto la nozione di "PMI" con azioni quotate. 21


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