LA STABILE ORGANIZZAZIONE Riferimenti normativi Art. 162 del TUIR (recepisce l’art. 5 dell’OECD MTC): “Stabile organizzazione" sede fissa di affari per mezzo della quale un soggetto non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato.
Art. 5 OECD MTC Il Modello OECD chiarisce che si configura una stabile organizzazione qualora risultino soddisfatti i requisiti di: • Esistenza di una sede d’affari in cui viene esercitata l’attività; • Stabilità della stessa, a livello spaziale e temporale (location and permanence test); • Riconducibilità dell’attività a quella dell’impresa (business connection test)
Il Modello OECD fornisce la definizione di stabile organizzazione materiale (physical PE) e stabile organizzazione personale (agency PE). 1