LA DISCIPLINA DELLA PARTICIPATION EXEMPTION Dott. Ignazio La Candia (Studio Pirola Pennuto Zei & Associati) 22 ottobre 2014 Le operazioni di riorganizzazione societaria
RIFERIMENTI NORMATIVI ED INTERPRETATIVI • • • • • • • • • • • • • • • • •
Art. 87 TUIR; Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); Circolare Ministeriale del 16 giugno 2004, n. 25; Circolare Ministeriale del 4 agosto 2004, n. 36/E; Circolare Ministeriale del 13 febbraio 2006, n. 6/E; Circolare Ministeriale del 13 marzo 2006, n. 10/E; Circolare Ministeriale del 29 marzo 2013, n. 7/E; Risoluzione Ministeriale 11 luglio 2005, n. 90/E; Risoluzione Ministeriale 25 novembre 2005, n. 163/E; Risoluzione Ministeriale 25 novembre 2005, n. 165/E; Risoluzione Ministeriale 9 novembre 2007, n. 323/E; Risoluzione Ministeriale 22 febbraio 2008, n. 60/E; Risoluzione Ministeriale del 18 agosto 2009, n. 226/E; Risoluzione Ministeriale 18 agosto 2009, n. 227/E; Circolare Assonime 6 luglio 2005, n. 38; Circolare Assonime 21 aprile 2006, n. 13; Interrogazione parlamentare 8 febbraio 2005, n. 5-03920. 2
LA NORMATIVA – ART. 87 TUIR Il regime della Participation Exemption prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni aventi determinati requisiti. Detto regime è stato introdotto allo scopo di eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi e di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento di partecipazioni.
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LA NORMATIVA – ART. 87 TUIR Circolare Ministeriale del 16 giugno 2004, n. 25 “Le plusvalenze costituiscono per il socio una fonte di ricchezza del tutto analoga ai dividendi, in quanto si ricollegano - come questi ultimi - agli utili generati dalla società partecipata. Il dividendo e la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione rappresentano, in altre parole, redditi della stessa natura che devono essere assoggettati a tassazione in capo al soggetto che realmente li ha prodotti (ossia la società partecipata) rendendo fiscalmente neutre, tramite l'esenzione, tutte le successive manifestazioni reddituali connesse”. “Il regime della participation exemption non si applica alle partecipazioni detenute da persone fisiche al di fuori del regime di impresa”.
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LA NORMATIVA – ART. 87 TUIR Art. 87, comma 1, TUIR “Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti… Omissis…”
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REQUISITI SOGGETTIVI Possono avvalersi del regime PEX le società di capitali e gli enti il cui oggetto esclusivo o principale è l’esercizio di un’attività commerciale, nonché le società non residenti con riferimento alle plusvalenze su partecipazioni relative a stabili organizzazioni realizzate nel territorio dello Stato. In particolare, si fa riferimento: • ai soggetti IRES (art. 73 del TUIR): S.P.A., S.A.P.A., S.R.L.; Società cooperative e di mutua assicurazione; Società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001; Società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003; Enti pubblici o privati; Società ed enti non residenti, relativamente alle stabili organizzazioni; • alle società di persone (S.N.C., S.A.S. e assimilate) e persone fisiche titolari di reddito d’impresa (art. 58, comma 2 TUIR che rinvia all’art. 87 TUIR). In tal caso, le plusvalenze sono esenti al 50,28% del loro ammontare (cfr. Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008). Cfr. Circolare Ministeriale del 4 agosto 2004, n. 36/E.
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REQUISITI OGGETTIVI Sono esenti le plusvalenze realizzate in relazione a: • azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’art. 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’art. 73 TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli; • strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) TUIR; • contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto, di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, salvo il caso in cui tali contratti non rispettino le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, TUIR. Cfr. Circolare Ministeriale del 4 agosto 2004, n. 36/E.
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FATTISPECIE DI REALIZZO Sono esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’art. 86, commi 1, 2, 3, ossia mediante: • cessione a titolo oneroso – art. 86, comma 1, lett. a), TUIR; • assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa - art. 86, comma 1, lett. c), TUIR. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rilevano per l’esenzione anche le plusvalenze derivanti da: • conferimento; • permuta; • scambio di azioni; • trasferimento all’estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una Stabile Organizzazione presente nel territorio dello Stato. Cfr. Circolare Ministeriale del 4 agosto 2004, n. 36/E.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze aventi i seguenti requisiti: a) “ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’ articolo 168-bis; d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.” 9
REQUISITI DI APPLICAZIONE 1) Ininterrotto possesso dal 1° giorno del 12° mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente. È necessaria l’applicazione separata del “LIFO”, tra attivo circolante ed immobilizzazioni finanziarie – art. 87, comma 1-bis.
Sul tema, la C.M. 36/2004 ha chiarito che l’applicazione del LIFO è richiesta solo al fine di verificare la stratificazione delle partecipazioni nel caso in cui le stesse siano state acquistate in momenti diversi.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE 2) Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso: • il bilancio deve essere approvato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale è fatta valere l’esenzione, ma non necessariamente prima della cessione; • sono irrilevanti eventuali riclassificazioni del titolo nell’attivo circolante operate in esercizi successivi.
Per i soggetti “IAS compliant” si considerano tali “gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione” (art. 85, comma 3-bis del TUIR).
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REQUISITI DI APPLICAZIONE Criteri di iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie Art. 2424-bis Cod. Civ: sono iscritti fra le immobilizzazioni “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente” e si presumono immobilizzate “le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359”, ossia le partecipazioni di controllo e di collegamento.
OIC 20: la classificazione contabile dei titoli nel comparto immobilizzato è fondata su un criterio di distinzione funzionale. La qualificazione di una partecipazione come appartenente alla categoria delle attività finanziarie immobilizzate ovvero dell’attivo circolante è legata alla volontà dell’impresa “di cogliere le opportunità del mercato o di smobilizzo per fronteggiare altre esigenze aziendali”. La classificazione delle partecipazioni è quindi subordinata unicamente ad una decisione espressa degli amministratori, considerati gli eventuali vincoli sul titolo, le condizioni di mercato e la capacità dell’azienda di mantenere l’investimento.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE 3) La residenza fiscale della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata: • tale requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del 3° periodo d’imposta anteriore al realizzo della plusvalenza; • non rileva se nel periodo “triennale” di riferimento la partecipazione è stata posseduta dal soggetto che consegue la plusvalenza o dal suo dante causa; • non rileva la modalità di acquisizione della partecipazione (acquisto conferimento o altre operazioni di riorganizzazione aziendale); • nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni è necessario riferirsi al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo della società e la cessione della partecipazione.
Cfr. Circolare Ministeriale del 4 agosto 2004, n. 36/E.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE Art. 87, comma 1, lett. c) “Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze …con i seguenti requisiti: … Omissis…
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’ articolo 168-bis”.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE La Finanziaria 2008 ha riscritto la lett. c), del comma 1 dell’art. 87 del TUIR. In particolare: • la residenza della società partecipata deve essere stabilita in uno Stato o territorio “di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR”. Il comma 2 dell’art. 168-bis del TUIR prevede che, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, gli Stati o territori per poter essere inclusi nella “nuova white list”, dovranno consentire un adeguato scambio di informazioni ed avere un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia; • la norma si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale di cui all’art. 168-bis del TUIR; • per i primi cinque anni nella “white list” dovranno essere inclusi gli stati o territori che, anteriormente al 1° gennaio 2008, non sono stati ricompresi nelle “black-list” vigenti.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE 4) La società partecipata deve esercitare un’impresa commerciale secondo la definizione dell’art. 55 del TUIR: • tale definizione è più ampia di quella civilistica ex art. 2195 Cod. Civ. perché comprende anche le attività di cui al comma 2 dell’art. 55 del T.U.I.R. (ad esempio, attività dirette alla prestazione di servizi non ricomprese nell’art. 2195 Cod. Civ.; attività derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere; attività agricole di cui all’art. 32 TUIR ove spettino alle SNC, SAS, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d’impresa); • tale requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del 3° periodo d’imposta anteriore al realizzo della plusvalenza; • al pari del requisito della residenza, anche il possesso ininterrotto del requisito della commercialità, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, deve riferirsi al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo e la cessione della partecipazione; • tale requisito non rileva per le partecipazioni in società quotate.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE Risoluzione Ministeriale del 18 agosto 2009, n. 226/E “La verifica della ricorrenza in concreto dello svolgimento da parte della società partecipata di un’attività commerciale nel senso fatto proprio dal menzionato articolo 87, comma 1, lettera d), presuppone l'espletamento di una verifica di tipo fattuale, come tale incompatibile con le prerogative esercitabili dalla scrivente in sede di trattazione delle istanze di interpello ex articolo 11, della legge n. 212 del 2000. La configurabilità in concreto di una effettiva attività commerciale, più precisamente, investendo complessi profili di fatto, potrà formare oggetto di riscontro esclusivamente nell'ambito della successiva eventuale attività di controllo”.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE In merito al requisito dell’esercizio di attività commerciale è opportuno richiamare la seguente Prassi amministrativa: • Circolare Ministeriale del 16 marzo 2005, n. 10/E, sull’applicazione del requisito di commercialità alle società con patrimonio immobiliare e alle società in liquidazione; • Circolare Ministeriale del 29 marzo 2013, n. 7/E, sull’applicazione del requisito di commercialità con riferimento alla fase di start-up; • Risoluzione Ministeriale del 18 agosto 2009, n. 226/E, in tema di esercizio di attività di mero godimento (percezione di royalties su marchi); • Risoluzione Ministeriale del 9 novembre 2007, n. 323/E, relativamente alle società che posseggono un immobile da ristrutturare destinato all’utilizzo diretto. • Interpello Agenzia Entrate n. 954-288/2011, nel quale è stato chiarito che l’attività di trasformazione e costruzione di unità immobiliari, anche in assenza di ricavi, rileva per il requisito di commercialità, in quanto propedeutica al conseguimento degli stessi.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE COMMERCIALITÀ E START-UP La Circolare Ministeriale del 29 marzo 2013, n. 7/E ha chiarito che risulta di primaria importanza nell’ambito della valutazione dell’esistenza del requisito di commercialità l’identificazione della c.d. fase di start-up. Infatti, è stato precisato che il discrimine tra la fase di start up e l’avvio dell’attività commerciale rileva ai fini del computo del triennio di possesso previsto dall’art. 87, comma 2 del TUIR. Il periodo di start up, ancorché non idoneo autonomamente a configurare l’esercizio di attività commerciale, è suscettibile di assumere una connotazione commerciale, ai fini PEX, nell’ipotesi in cui venga seguito dallo svolgimento dell’attività d’impresa.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE Ai fini della verifica del requisito di commercialità, l’Agenzia delle Entrate (C.M. 7/2013) ha fornito alcuni esempi pratici: 1) Fase di start-up seguita dall’attività commerciale La società partecipata Alfa intraprende, immediatamente dopo la fase di start up, l’attività per la quale è stata costituita. In tale ipotesi, l’esercizio dell’attività d’impresa – dopo la conclusione della fase preparatoria – realizza un effetto di “trascinamento all’indietro” del requisito della commercialità. Costituzione di Alfa e inizio fase start-up (tempo n)
Inizio commercialità (tempo n+1)
Fase di start-up
Realizzo delle partecipazioni
Attività commerciale
Periodo COMMERCIALE 20
Il requisito di commercialità matura dal tempo n
REQUISITI DI APPLICAZIONE 2) Fase di start-up ancora in atto: in tal caso si ritiene che il requisito della commercialità, ai fini PEX, non ricorra in quanto la società partecipata non può essere considerata “un’impresa commerciale”.
Costituzione di Alfa (tempo n)
Realizzo delle partecipazioni
Il requisito di commercialità NON matura
Fase di start up non ultimata
Periodo NON COMMERCIALE
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REQUISITI DI APPLICAZIONE 2) Fase di start-up ancora in atto Costituzione di Alfa e inizio fase start up (tempo n)
Realizzo delle partecipazioni da parte del dante causa Gamma (tempo n+1)
Fase di start up non ultimata
Inizio commercialità di Alfa (tempo n+2)
Ultimazione fase di start up
Attività commerciale
Periodo NON COMMERCIALE (per il dante causa Gamma)
Periodo COMMERCIALE (per l’avente causa Beta)
Realizzo delle partecipazioni da parte dell’avente causa Beta
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Il requisito di commercialità della partecipata Alfa NON MATURA per il dante causa Gamma; MATURA dal tempo n per l’avente causa Beta
REQUISITI DI APPLICAZIONE 3) Fase di inattività: nel caso in cui la costituzione della società sia seguita da un periodo di inattività (durante il quale la società non svolge alcun tipo di attività, né preparatoria, né commerciale), tale periodo non può essere considerato rilevante ai fini della maturazione del requisito di commercialità. In tale ipotesi, il requisito di commercialità si considera maturato dall’inizio della fase di start up, senza che il periodo relativo alla mera costituzione formale assuma alcun rilievo ai fini della qualificazione del requisito della commercialità. Costituzione di Alfa (tempo n)
Inizio fase start-up (tempo n+1)
Inattività
Periodo NON COMMERCIALE
Inizio commercialità (tempo n+2)
Fase di start up
Realizzo delle partecipazioni
Attività commerciale
Periodo COMMERCIALE 23
Il requisito di commercialità matura dal tempo n+1
REQUISITI DI APPLICAZIONE In taluni settori produttivi alcune attività valutate come preparatorie possono essere considerate esplicative dell’attività d’impresa. In particolare, sono stati forniti chiarimenti in merito alle: 1) Concessionarie di lavori pubblici. L’esercizio di impresa commerciale sussiste già nelle fasi di progettazione e realizzazione dell’investimento, anche se i guadagni saranno ottenuti solo nel lungo periodo.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE 2) Imprese operanti nel settore energetico “Le società operanti nel settore della produzione di energia, prima di avviare l'attività tipica, pongono ordinariamente in essere una serie di attività preliminari che, per quanto finora detto, sono astrattamente riconducibili alla fase di start up quali, a titolo meramente esemplificativo, la ricerca dei siti ove ubicare gli impianti, l'ottenimento dei permessi/autorizzazioni, la progettazione e la costruzione degli impianti medesimi. In linea di principio, pertanto, soltanto al termine di tale iter la società disporrebbe di una struttura operativa potenzialmente idonea allo svolgimento dell'attività di produzione di energia e, quindi, solo da tale momento si configurerebbe l'esercizio di un'impresa commerciale ai fini pex”. Cfr. Circolare Ministeriale del 29 marzo 2013, n. 7/E.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE 2) Imprese operanti nel settore energetico “Occorre, tuttavia, precisare che nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di infrastrutture energetiche dichiarate di interesse pubblico o di pubblica utilità sulla base della normativa di settore [cfr., in particolare, la legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di riordino del settore energetico], il complesso delle attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti, non ha natura meramente preparatoria ma integra immediatamente la realizzazione, seppur parziale, dell'oggetto sociale dell'impresa. Ne consegue che …Omissis… anche per tali soggetti l'esercizio di impresa commerciale deve ritenersi sussistente già a partire dall'avvio del complesso delle attività in esame”. Cfr. Circolare Ministeriale del 29 marzo 2013, n. 7/E.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE SOCIETÀ IMMOBILIARI
Per presunzione assoluta il requisito della commercialità non ricorre se il patrimonio della partecipata è prevalentemente costituto di beni immobili, diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, e dagli impianti e i fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa - art. 87, comma 1, lett. d) TUIR. L’entità del patrimonio rilevante ai fini della verifica di prevalenza degli immobili deve essere assunta a valori correnti e non a valori contabili. Pertanto, il confronto da operare è tra valore corrente degli immobili e il valore dell’intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti. Cfr. Circolare Ministeriale del 4 agosto 2004, n. 36/E.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE SOCIETÀ IMMOBILIARI Per quanto concerne le società immobiliari che concedono in locazione immobili fornendo ai locatari anche una serie di servizi collegati (ad esempio nel caso di gallerie commerciali) i quali incidono in misura rilevante nella determinazione dei canoni di locazione, l’Agenzia delle Entrate ha specificato(*) che tali immobili possono essere classificati tra quelli direttamente utilizzati per l’esercizio dell’impresa. Il contratto posto in essere, infatti, assume la qualificazione di prestazione di servizi integrati e non più di contratto di locazione commerciale.
(*) In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03920 posta in Commissione Finanze della Camera dall’On. Maurizio Leo.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE AFFITTO D’AZIENDA La concessione in affitto dell’unica azienda posseduta da una società, a fronte del quale viene percepito un canone, non può considerarsi esercizio di un’impresa commerciale da parte del locatore ai sensi dell’art. 55 del TUIR. Sul tema, con Risoluzione Ministeriale del 25 novembre 2005, n. 163/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che pur essendo l’oggetto dell’operazione rappresentato da un’impresa commerciale, l’effettiva attività di impresa viene esercitata esclusivamente dal conduttore della medesima; pertanto, la mera attività di detenzione di beni diversi dagli immobili da parte del locatore non configura un’attività di impresa rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito della commercialità.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE Risoluzione Ministeriale del 25 novembre 2005, n. 165/E L’insieme degli atti posti in essere dall’assuntore di una procedura di concordato fallimentare (gestione del debito sulla base della proposta concordataria, individuazione dei creditori e pagamento dei rispettivi crediti) non integra l’effettivo esercizio di attività commerciali.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE PEX E OPERAZIONI STRAORDINARIE Circolare Ministeriale del 16 marzo 2005, n. 10/E (risposta 5.6)
Le plusvalenze scaturenti dalla cessione di partecipazioni in società poste in liquidazione possono beneficiare del regime agevolativo della PEX, a condizione che il requisito della commercialità e il periodo triennale di riferimento siano rispettati all’inizio della fase di liquidazione.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE PEX E OPERAZIONI STRAORDINARIE Risoluzione Ministeriale del 18 agosto 2009, n. 227/E Il requisito della commercialità in caso di un’operazione di riorganizzazione societaria deve essere riscontrato retroattivamente in capo al soggetto preesistente che ha posto in essere l’operazione. “Nei conferimenti neutrali disciplinati dall'articolo 176 del nuovo TUIR, le partecipazioni ricevute in cambio dal conferente - in applicazione del comma 4 del medesimo articolo 176 - si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio”. “Qualora il conferimento neutrale abbia ad oggetto un'azienda o un ramo aziendale, la partecipazione ricevuta viene assunta con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita….Omissis…Nei casi di conferimenti neutrali, così come nelle operazioni di fusione e scissione, ai fini della qualificazione per la participation exemption, alle "nuove" azioni si trasmettono sia il precedente periodo di possesso sia la precedente classificazione in bilancio”. 32
REQUISITI DI APPLICAZIONE PEX E OPERAZIONI STRAORDINARIE Circolare Ministeriale del 4 agosto 2004, n. 36/E “Nelle operazioni straordinarie come quelle di "fusione pura" o scissione totale si determina una modificazione soggettiva nella titolarità dello stesso complesso aziendale. Nonostante l'acquisizione della partecipazione in un nuovo soggetto giuridico, non viene meno l'identità del patrimonio oggetto di fusione o scissione. Tale profilo di continuità oggettivamente rilevante si riflette anche sui requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del nuovo TUIR, con la conseguenza che ai fini dell'applicazione del regime di participation exemption, l'iscrizione in bilancio delle "nuove" azioni, prende il posto delle "vecchie””.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE PEX E OPERAZIONI STRAORDINARIE Circolare Ministeriale del 4 agosto 2004, n. 36/E
“Nelle operazioni di fusione "pura", con nascita cioè di un nuovo soggetto, la eventuale natura "non commerciale" di una delle società fuse non esclude in ogni caso che la partecipazione nella nuova società possa qualificarsi per l'esenzione. In tal caso occorre valutare comparativamente la consistenza dei patrimoni delle società fuse, per concludere che la partecipazione nella nuova società potrà considerarsi qualificata per l'esenzione soltanto se la componente "commerciale" del patrimonio della nuova società sia prevalente, ossia se il patrimonio "conferito" dalla società fusa "non commerciale" sia inferiore al 50 per cento del patrimonio della società risultante dalla fusione. Il maggior valore patrimoniale della società "commerciale" interessata dalla fusione fa sì che la partecipazione nella newco possa qualificarsi per l'esenzione”.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE PEX E DIRITTO D’OPZIONE Circolare Ministeriale del 4 agosto 2004, n. 36/E “Le partecipazioni acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di opzione attribuito in relazione ad azioni già possedute si considerano acquisite alla data di acquisto delle azioni o delle quote "sottostanti", delle quali conservano anche la tipologia di iscrizione in bilancio (vedi, in proposito, i principi contenuti nelle circolari, circ. 10 maggio 1985, n. 16, e circ. 27 maggio 1994, n. 73/E). Conseguentemente, in tal caso il rispetto del requisito del periodo di ininterrotto possesso va verificato con riferimento alla data di acquisto delle azioni che hanno attribuito il diritto di opzione”.
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REQUISITI DI APPLICAZIONE PEX E QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
“Il dato letterale dell'articolo 87, comma 1, induce a ritenere che siano escluse dal regime di participation exemption le quote dei Fondi comuni di investimento mobiliare, anche se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto non rientranti tra le "azioni e quote di partecipazione in società ed enti”. Esigenze di uniformità dei criteri impositivi inducono, inoltre, ad escludere dal regime di esenzione anche le quote di partecipazione nelle SICAV”. Cfr. Circolare Ministeriale del 4 agosto 2004, n. 36/E.
AZIONI ACQUISITE IN LEASING “I requisiti del possesso e della iscrizione in bilancio di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del T.U.I.R., decorrano a partire dal momento in cui [nel caso di azioni acquisite in leasing] si esercita il diritto di riscatto. È solo da quel momento, infatti, che la partecipazione diventa "iscrivibile" nello stato patrimoniale della partecipante”. Cfr. Circolare Ministeriale del 16 marzo 2005, n. 10/E.
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SOCIETÀ HOLDING L’art. 87, comma 5 del TUIR prevede che: “Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requsiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante”.
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COORDINAMENTO PEX - ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE La disciplina della Participation Exemption deve necessariamente essere coordinata con altre normative, quali ad esempio: • la rivalutazione delle partecipazioni di cui alla sez. II, Capo I, della L. 21 novembre 2000, n. 342 - art. 1, comma 140 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; • la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate – art. 1, commi 156 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; • l’affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (*) – art. 1, comma 150 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(*) Convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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