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Chiarimenti sui rifiuti da manutenzione del verde

Il Ministero della Transizione Ecologica fa chiarezza

Il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato una nuova circolare allo scopo di fornire alcune interpretazioni a seguito dei numerosi quesiti pervenuti sulle recenti modifiche del Testo Unico Ambientale (D.Lgs.vo 152/06) introdotte dal recepimento del pacchetto di direttive comunitarie sull'economia circolare ed in particolare dal D.Lgs.vo 116/2020. Nella circolare ministeriale, protocollata venerdì 14 maggio, non sono ricomprese le implicazioni sulla relativa disciplina fiscale della TARI, oggetto della circolare del ministero prot.37259 del 12 aprile scorso.

Rifiuti da manutenzione del verde (art. 185)

I materiali derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico o privato NON sono classificati come rifiuti se: sono costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso derivano da buone pratiche colturali; siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. Se impiegati in processi diversi da quelli sopraindicati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006. Se i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti devono essere qualificati come rifiuti distinguendo le seguenti casistiche: rifiuti urbani: materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico o materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati (EER 200201) rifiuti speciali: materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato da un'attività d'impresa (non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies del D.lgs 116/2020)

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