La Piazza della Bassapadovana mag2021

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SUPERBONUS 110%. VERSO L’ULTERIORE PROROGA FINO AL 2023 Arrivano le prime modifiche alla disciplina del Superbonus Il D.L. n. 59/2021 stabilisce che per gli interventi effettuati dagli IACP, e soggetti assimilati, la detrazione nella misura del 110% spetti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, prorogando di sei mesi la precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2022. Viene, inoltre, separata la posizione delle persone fisiche da quella dei condomini eliminando, solo per questi ultimi, la regola del 60%, con la conseguenza che saranno agevolate le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 senza prevedere che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Inoltre entro fine maggio è atteso il decreto Semplificazioni, che porterà gli snellimenti burocratici in materia di appalti, valutazioni ambientali, PA e Superbonus, con le diverse richieste avanzate dal Ministero della Transizione Ecologica e della Pubblica Amministrazione, anche e soprattutto nell’ottica di una più efficace attuazione dei progetti e delle riforme imminenti previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in seno al Recovery Plan italiano.

MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

Il comma 3-bis del DL59 prevede che per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) e cioè: • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati • nonche’ gli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti istituti,

• istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, le disposizioni riguardanti la detrazione fiscale si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico degli IACP, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Sostanzialmente si è ottenuta una proroga di 6 mesi rispetto alla normativa precedente, che consentiva la proroga al 30 giugno 2023 solo nel caso di uno stato di avanzamento lavori del 60% (ora invece il termine è prorogato senza condizioni). Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. In virtu’ delle modifiche apportate dal DL59/2021 al comma 8-bis dell’art 119 del DL34/2020 si hanno le seguenti nuove scadenze: • Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Il nuovo comma specifica soltanto che la norma si applica alle persone fisiche per le quali restano invariati i requisiti che prima si

applicavano anche ai condomini. • Per gli interventi effettuati dai condomini , la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Con il nuovo periodo viene aggiunta una ulteriore specificazione per i condomini ai quali la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 senza il riferimento allo stato avanzamento lavori del 60%. • L’ultimo periodo del comma 8 bis prevede che per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), ossia gli IACP e altri istituti come sopra indicati, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Ossia per gli IACP spetta una proroga al 31 dicembre 2023 rispetto alla precedente norma che fissava la data al 30 giugno 2023.


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