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Modifica del contratto: perizie supplettiva e di variante - riserve Andrea Milla
Modifica del contratto: perizie supplettiva e di variante - riserve
Ing.ANDREAMILIA
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E' necessario premettere che il presente articolo vuole descrivere il protocollo che deve seguire l'impresa nel caso debba contestare il contenuto dell'atto amministrativo, da NON confondere con l'analisi critica dell'art. 106 D.Lgs 50/16 e s.m.i. "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" .
Com'è noto durante il corso dei lavori possono nascere circostanze per le quali si renda obbligatorio introdurre variazioni e/o modifiche al progetto non previste nel contratto. Solo nei casi disciplinati dall'art. 106 del D.Lgs 50/16 e s.m.i, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento. Rimandando al predetto art. 106, per prendere piena consapevolezza sulle condizioni in cui sono ammesse le "varianti e/o le modifiche del contratto" , queste ultime, in linea generale, devono rispettare i seguenti principi: - non devono alterare la natura generale del contratto; - non devono essere sostanziali, nel rispetto del comma 4 del medesimo art. 106. Ma quali sono le soglie previste entro le quali si potrà procedere ad una variante in corso d'opera? Volendo schematizzare si trovano le seguenti: - 0% - 15% (entro il quinto d'obbligo) del valore iniziale del contratto, anche qualora la modifica derivi da errori o omissioni progettuali, e sempre che il valore sia inferiore alla soglia comunitaria; - 0% - 20% (entro il quinto d'obbligo) dell'importo contrattuale per prestazioni supplementari derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili nei settori ordinari. L'impresa è costretta ad eseguire le lavorazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni contrattuali. In questo caso verrà sottoposto all'appaltatore insieme a tutta la documentazione di perizia l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, che è tenuto a firmare o per accettazione o per motivato dissenso - ovverosia con riserva; - 20% - 50% (superiore al quinto d'obbligo, ma l'importo non ecceda il 50%) dell'importo contrattuale per prestazioni supplementari derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili nei settori ordinari. L'impresa è esonerata dall'obbligo di accettare la modifica potendo invece percorrere la strada della risoluzione del contratto. Nel caso l'impresa accettasse di procedere con i nuovi lavori le verrà sottoposto, insieme alla documentazione di perizia, l'atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi che, per diretta conseguenza, verrà firmato per accettazione. Vi è da dire, per completezza di argomento, che ogni ulteriore importo, oltre quello contrattuale, indotto da perizie di variante e supplettive per effetto di circostanze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili, concorre a creare il nuovo valore del quinto d'obbligo. Infatti la norma (D.M. 49/2018 comma 4) prevede che per la determinazione del quinto d'obbligo, "l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante del contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli art. 205 e 208" . Pertanto a titolo d'esempio. Importo contrattuale: 100.000,00 € L'importo della I° perizia o modifica del contratto, deve essere ricompreso entro il 20% dell'importo contrattuale affinchè l'appaltatore proceda agli stessi patti e condizioni, ossia: 20% x 100.000,00 € = 20.000,00 € Supponiamo nel caso in esame, che l'importo della perizia suppletiva e di variante sia pari a 12.000,00 €. Nella necessità di una seconda perizia suppletiva e di variante, il quinto d'obbligo viene calcolato nel seguente modo: 20% x (100.000,00 € + 12.000,00 €) = 22.400,00 € Negli altri casi invece (in assenza di esigenze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili) si ricava applicando lo stesso principio solo all'atto della
prima modifica contrattuale, mentre nelle successive l'importo è valutato solo sul valore complessivo netto delle successive modifiche. Atitolo d'esempio: Importo contrattuale: 100.000,00 € L'importo della prima perizia o modifica del contratto, deve essere ricompreso entro il 15% dell'importo contrattuale affinchè l'appaltatore la esegua agli stessi patti e condizioni, ossia: 15% x 100.000,00 € = 15.000,00 € Nel caso sopraggiunga la necessità di una seconda perizia suppletiva e di variante, il quinto d'obbligo viene calcolato nel seguente modo: 15% x 15.000,00 € = 2.250,00 € Il caso di interesse risulta evidentemente quello ricompreso entro il quinto d'obbligo che, com'è detto, l'impresa ha l'obbligo di eseguire agli stessi patti e condizioni. Le contestazioni dell'impresa, in questo caso, possono riguardare diverse circostanze. Tra le più diffuse si riscontrano: 1. Incongruo prezzo in appalto: a. applicazione del prezzo in appalto su sproporzionatiincrementiquantitativi; b. utilizzo di prezzi in appalto assimilati ad attività simili ma non uguali. 2. Nuovi prezzi non adeguatamente remunerativi. 3. Nuovi tempi sottostimati rispetto all'impegno richiesto. 4. Quantitativi errati. Relativamente al punto 1. Capita il caso che vegano remunerate con i prezzi in appalto nuove attività simili a quelle contrattuali o maggiori quantitativi di attività già presenti in appalto. Se infatti la nuova attività prevede l'applicazione di un prezzo d'appalto su lavorazioni similari nella tipologia, ma maggiormente più impegnative nella pratica, (come ad esempio la sopravvenuta realizzazione delle cassaforme di un muro di sostegno riconosciuto con il prezzo delle cassaforme per l'esecuzione di fondazioni superficiali) o ancora, su uno sproporzionato aumento dei quantitativi rispetto a quelli previsti in appalto (ad esempio la superficie di una pavimentazione), può capitare che detto prezzo non risulti adeguatamente remunerativo per l'impresa - poichè valutato sull'incidenza prevedibile in fase di gara - andando a sbilanciare irrimediabilmente l'equilibrio economico dell'appalto a favore dell'amministrazione. La sopravvenuta variazione, modificando le prestazioni e pattuizioni contrattuali, non può essere accettata passivamente dall'impresa che deve, quindi, procedere alla contestazione. Relativamente al punto 2. La nuova attività prevista in perizia potrebbe essere ristorata con un incongruo prezzo, come nel caso dell'applicazione di un prezzo presente nel prezzario regionale, o inadeguata analisi dei prezzi, che non tiene conto di situazioni particolari, o di disagio, presenti in cantiere, per le quali è necessario l'utilizzo di maggiori attenzioni e cautele. Relativamente al punto 3. L'aumento dei tempi non propriamente rappresentativi delle lavorazioni richieste che potrebbero in un certo modo spingere l'esecutrice in penale. Relativamente al punto 4. Evidentemente andranno contestati i quantitativi. Ebbene in questi casi, come in altri, l'impresa deve dapprima contestare tempestivamente il contenuto della perizia suppletiva e di variante mediante l'esplicazione della riserva nell'atto di sottomissione e/o verbale di concordamento nuovi prezzi, con l'obbligo della conferma nel registro di contabilità successivo fino al conto finale.