QUESTIONI LEGALI
Modifica del contratto: perizie supplettiva e di variante - riserve Ing. ANDREA MILIA
E' necessario premettere che il presente articolo vuole descrivere il protocollo che deve seguire l'impresa nel caso debba contestare il contenuto dell'atto amministrativo, da NON confondere con l'analisi critica dell'art. 106 D.Lgs 50/16 e s.m.i. "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia". Com'è noto durante il corso dei lavori possono nascere circostanze per le quali si renda obbligatorio introdurre variazioni e/o modifiche al progetto non previste nel contratto. Solo nei casi disciplinati dall'art. 106 del D.Lgs 50/16 e s.m.i, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento. Rimandando al predetto art. 106, per prendere piena consapevolezza sulle condizioni in cui sono ammesse le "varianti e/o le modifiche del contratto", queste ultime, in linea generale, devono rispettare i seguenti principi: - non devono alterare la natura generale del contratto; - non devono essere sostanziali, nel rispetto del comma 4 del medesimo art. 106. Ma quali sono le soglie previste entro le quali si potrà procedere ad una
Lavori Pubblici n. 110 luglio - agosto 2021
variante in corso d'opera? Volendo schematizzare si trovano le seguenti: - 0% - 15% (entro il quinto d'obbligo) del valore iniziale del contratto, anche qualora la modifica derivi da errori o omissioni progettuali, e sempre che il valore sia inferiore alla soglia comunitaria; - 0% - 20% (entro il quinto d'obbligo) dell'importo contrattuale per prestazioni supplementari derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili nei settori ordinari. L'impresa è costretta ad eseguire le lavorazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni contrattuali. In questo caso verrà sottoposto all'appaltatore insieme a tutta la documentazione di perizia l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, che è tenuto a firmare o per accettazione o per motivato dissenso - ovverosia con riserva; - 20% - 50% (superiore al quinto d'obbligo, ma l'importo non ecceda il 50%) dell'importo contrattuale per prestazioni supplementari derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili nei settori ordinari. L'impresa è esonerata dall'obbligo di accettare la modifica potendo invece percorre-
re la strada della risoluzione del contratto. Nel caso l'impresa accettasse di procedere con i nuovi lavori le verrà sottoposto, insieme alla documentazione di perizia, l'atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi che, per diretta conseguenza, verrà firmato per accettazione. Vi è da dire, per completezza di argomento, che ogni ulteriore importo, oltre quello contrattuale, indotto da perizie di variante e supplettive per effetto di circostanze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili, concorre a creare il nuovo valore del quinto d'obbligo. Infatti la norma (D.M. 49/2018 comma 4) prevede che per la determinazione del quinto d'obbligo, "l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante del contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli art. 205 e 208". Pertanto a titolo d'esempio. Importo contrattuale: 100.000,00 € L'importo della I° perizia o modifica del contratto, deve essere ricompreso entro il 20% dell'importo contrattuale affinchè l'appaltatore proceda agli stessi patti e condizioni, ossia: 20% x 100.000,00 € = 20.000,00 € Supponiamo nel caso in esame, che l'importo della perizia suppletiva e di variante sia pari a 12.000,00 €. Nella necessità di una seconda perizia suppletiva e di variante, il quinto d'obbligo viene calcolato nel seguente modo: 20% x (100.000,00 € + 12.000,00 €) = 22.400,00 € Negli altri casi invece (in assenza di esigenze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili) si ricava applicando lo stesso principio solo all'atto della 41