1 minute read
Esonero per lo spettacolo viaggiante dal Canone Unico patrimoniale: niente Tosap e imposta sulla pubblicità fino al 31 agosto
Da mesi l’associazione stava lavorando con lo staff del Ministro Franceschini per ottenere l’esenzione dal pagamento del corrispettivo per l’occupazione del suolo pubblico. Il DL 25 maggio 2021 introduce finalmente l’esonero dal pagamento del Canone Unico patrimoniale, che ricomprende la Tosap, il Cosap e l’imposta sulla pubblicità da riconoscere ai Comuni. L’articolo 56 dispone infatti, ai commi 6 e 7 che “6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato”. Dopo il parziale risarcimento dei costi del suolo pubblico 2020, con la procedura del nuovo decreto dei contributi extra FUS.