Lo Spettacolo Viaggiante n. 7/8 2019

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# 7-8 • LUGLIO • AGOSTO 2019 • LVII • WWW.ANESV.I T

Arriva l’esonero dai biglietti nominali per spettacolo viaggiante e parchi permanenti Incontri con il Ministro Centinaio Il settore in ottica turistica Il rapporto SIAE 2018 In flessione gli ospiti ma aumenta il fatturato

ORGANO UFFICIALE

ADERISCE A



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ANESV è anche:

EDITORIALE

L’

attività associativa va avanti anche in questi primi giorni di agosto. Fervono i contatti con alcuni parlamentari perché si sta dibattendo la conversione in legge del DL Cultura, l’approvazione della Delega sul turismo e le modifiche al Codice della Strada. Anche sulla questione dei codici identifi- di Massimo Piccaluga cativi irregolari abbiamo registrato atten- Presidente dell’Anesv zione in questi giorni. C’è molto da fare ma anche buona considerazione per le nostre proposte. In un momento politico difficile, è quanto mai necessario operare con serietà e convinzione, per raccogliere risultati che si sono e si stanno concretizzando. Tante novità per il settore su questo numero della rivista. Innanzi tutto l’apertura al settore del Sen. Centinaio, Ministro delle Politiche agricole e del Turismo, che ha ospitato nella prestigiosa sede del Ministero la conferenza stampa di presentazione del Rapporto sui parchi di divertimento italiani, e successivamente ha ascoltato a Pavia i rappresentanti dello spettacolo viaggiante. Si tratta di un approccio che conferma come le attività che rappresentiamo siano una forma di spettacolo e cultura popolare che si lega anche al settore turistico. I due settori, pur con le loro specificità contribuiscono al successo dell’industria turistica perché trasformano un luogo in una vera destinazione, offrendo ai turisti forme di trattenimento, stagionale o permanente che sia, che completano l’offerta turistica, quando non si trasformano essi stessi in vere e proprie destinazioni, come in Riviera romagnola e nel Gardesano. L’esonero dall’obbligo dei biglietti nominali è un altro successo dell’Associazione. Dopo mesi di contatti con gli interlocutori del mondo politico e l’Agenzia delle Entrate, e grazie all’intervento del Ministro Bonisoli, si è risolta una questione che avrebbe posto problemi enormi a livello di gestione, oltre ai costi per la modifica ai sistemi di biglietteria e la gestione del cambio di nominativo. Si prevedevano code interminabili per rilasciare tutti i biglietti nominativi, oltre all’aggiornamento delle biglietterie online. Abbiamo lavorato molto su questo risultato ed è motivo di soddisfazione verificare la credibilità dell’Associazione nelle istituzioni e nel mondo politico. Molto interessante, infine, la sentenza che pubblichiamo, che conferma come le attrazioni inserite nell’elenco ufficiale debbano essere esercitate attraverso la licenza di cui all’art. 69 TULPS anche in ludoteche e spazi di altra natura. La sicurezza delle nostre attività non può essere derogata anche in contesti innovativi, come gli spazi per festeggiare compleanni o intrattenere i bambini in attesa del ritorno dei loro genitori. Le attrazioni, in quanto attrezzature meccaniche, devono essere assoggettate alle medesime norme di sicurezza e autorizzazione, in qualsiasi contesto esse siano collocate.


Sommario #7-8 • luglio agosto 2019 • ANNO LVII

#7-8 • luglio agosto 2019 • anno LVII Copertina: iStockphoto Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 565/1996 Rivista bimestrale. Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma Direttore responsabile Massimo Piccaluga Vicedirettore Maurizio Crisanti Dalle sezioni Antonello Volpi, Ferdinando Uga, Adriano Rossi, Ermes Fornaciari, Sauro Martini, Ciro Guida, Cosimo Amato Direzione, amministrazione e pubblicità ANESV–AGIS Via di Villa Patrizi, 10 tel. 0688473-273 o 274 Fax 0645481356 info@anesv.it www.anesv.it www.parchipermanenti.it www.parchiavventuraitaliani.it Grafica Massimiliano D’Affronto (mdaffronto@gmail.com) Stampa Tecnostampa Srl – Roma Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione che così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione non costituendo pertanto tale collaborazione gratuita alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma».

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06 ANESV INFORMA

06 Arriva l’esonero per i biglietti

nominali nello spettacolo viaggiante e parchi divertimento

08 Il Ministro Centinaio incontra lo spettacolo viaggiante 12 Una ludoteca con attrazioni

di spettacolo viaggiante va autorizzata con l’art. 69 TULPS. Lo conferma il TAR del Lazio

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Don Mario Pini festeggia i 60 anni di messa. Ottantesimo compleanno per don Piergiorgio Saviola

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Registratori telematici: nessun nuovo obbligo per gli esercenti spettacoli viaggianti, relativamente alla attività di gestione delle attrazioni

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PARCHI DI DIVERTIMENTO

22 I parchi divertimento italiani si presentano al Ministro Centinaio 26 Dati SIAE 2018. I numeri

dei parchi divertimento nel 2018 secondo l’Annuario SIAE

34 Il Parco di Divertimenti

non è un Centro Commerciale

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • GENNAIO FEBBRAIO 2019

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PARCHI AVVENTURA

40 Deperimento componenti

di Percorsi Acrobatici. Periodicità e modalità di controllo delle funi

48 La proprietà degli attestati di formazione

MARKETING

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Digital Marketing e parchi divertimento: l’intervista a Enrico Ferretti

FUORICAMPO Pubblicate le linee guida europee per la videosorveglianza nel rispetto del GDPR

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Segnaliamo un errore della pagina 36 del numero 3-4 della rivista. La fotografia è da attribuire alla ditta M.P. Group (Memo Park, Dedem).

Errata Corrige

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ANESV INFORMA | NO TICKETS

Arriva l’esonero per i biglietti nominali

nello spettacolo viaggiante e parchi divertimento Le attività di spettacolo viaggiante e i parchi di divertimento sono esonerati dall’emissione dei biglietti nominali.

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l decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, pubblicato nella G.U. n.151 del 29-62019 e in vigore dal giorno successivo ha infatti incluso nell’elenco dei soggetti esonerati dall’articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività di spettacolo viaggiante, che includono i parchi di divertimento. Il testo dell’articolo 4 del decreto-legge recita infatti: “Modifiche all’articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232. All’articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «Sono esclusi da tale prescrizione» sono inserite le seguenti: «lo spettacolo viaggiante»”. Il problema era noto da mesi, e l’interlocuzione con gli estensori dell’emendamento sui soggetti esonerati, che non aveva incluso lo spettacolo viaggiante, è stata serrata. Lo spettacolo viaggiante, che include i parchi di divertimento, è stato quindi inserito tra i soggetti esonerati, ovvero gli spettacoli di musica lirica, sinfonica, ca-

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LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019

meristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo e manifestazioni sportive.

IL PERCHÉ DELL’ESONERO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DAI BIGLIETTI NOMINALI La Relazione che accompagna il provvedimento espone le ragioni che hanno portato il settore ad essere esonerato. Ecco il testo “L’articolo 4 mira ad escludere la categoria dello “spettacolo viaggiante” dagli spettacoli che dal 1 luglio 2019 saranno sottoposti all’obbligo di utilizzare titoli di accesso nominali. Nell’ultima legge di Bilancio, un emendamento del deputato Battelli ha infatti inserito, al fine di contrastare il fenomeno del bagarinaggio/secondary ticketing, l’obbligo di biglietto nominale per gli spettacoli organizzati in locali di capienza superiore ai 5.000 spettatori. I parchi divertimento, che rientrano nella categoria dello spettacolo viaggiante, hanno spesso capienze superiori alle 20.000 e sono


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quindi attualmente soggetti alla suddetta norma: tuttavia il fenomeno del secondary ticketing non coinvolge tale settore e pertanto non si ravvisa la necessità di applicarvi la nominalità del biglietto che determinerebbe oneri rilevanti a carico degli operatori”. Il lavoro dell’ANESV aveva creato un contesto favorevole all’esonero, con il Sottosegretario Vacca, l’on.le Battelli e i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate. Le motivazioni erano infatti ampiamente condivise ma non è stato semplice vedersi riconoscere l’esonero, disposto da una norma entrata in vigore il giorno precedente all’entrata in vigore dell’obbligo. L’obiettivo della norma del 2016 è infatti quello di contrastare il fenomeno del secondary ticketing e del bagarinaggio, che nel settore è assolutamente sconosciuto rispetto ad altri settori dello spettacolo dal vivo. Sull’argomento il Ministro Alberto Bonisoli ha dichiarato ‘’L’articolo 4 del Decreto cultura pone rimedio ad alcune questioni della Legge Battelli, che prevede il biglietto nominativo per gli appuntamenti dello spettacolo viaggiante con più di 5 mila persone. Ma nelle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ci sono anche gli acquapark. Il provvedimento nasce contro il secondary ticketing, ma non mi risulta che ci sia bagarinaggio per entrare nelle piscine’’. I problemi arrecati dall’introduzione dei biglietti nominali sarebbero stati molto gravi per i parchi divertimento e i loro clienti. I sistemi di biglietteria dei parchi divertimento non erano stati adeguati per tempo dai produttori e decine di migliaia di biglietti privi di nome sono già stati emessi e acquistati da CRAL e soggetti del turismo organizzato. Anche i visitatori avrebbero trovato code e regole complesse. Se un amico non può venire al parco in genere, all’ultimo minuto, un’altra persona prende in genere il suo posto. Con i biglietti nominativi sarebbe stato necessario sostituire alla biglietteria del parco il biglietto già acquistato sul sito del parco, siti paralleli o di couponing. Sul piano gestionale, la fila alle casse, spesso già problematica nei periodi di picco, sarebbe aumentata a dismisura a causa della lentezza delle operazioni. Anche la vendita di biglietti online avrebbe richiesto modifiche del software e gestione del cambio di nominativo, che le norme concedono fino all’ultimo minuto prima dell’accesso. Si è trattato di una bella avventura, finita nel migliore dei modi per il settore. WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

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ANESV INFORMA | INCONTRO

Il Ministro Centinaio incontra lo spettacolo viaggiante Lo scorso 21 maggio, nella prestigiosa Sala Broletto a Pavia, il Ministro delle Politiche agricole e del Turismo Sen. Gian Marco Centinaio ha incontrato lo spettacolo viaggiante e le loro associazioni.

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l Ministro è sempre stato vicino al luna park, già da vicesindaco e assessore a Pavia. Gli interventi della riunione hanno permesso di evidenziare al rappresentante del Governo le difficoltà degli esercenti.

contro di questa mattina è “Tradizione, cultura e innovazione: un valore aggiunto per il turismo italiano”. Parole che, è evidente, non abbiamo certo scelto per caso. Siamo tradizionali: ci siamo direi da sempre, sin dagli anni trenta, da quando molte delle nostre famiglie, con spirito assolutamente Per l’ANESV è intervenuto Ferdinando Uga pionieristico, iniziarono a girare le città itapresidente della Sezione Lombardia Liguria, liane portando nelle varie piazze i loro gioche ha segnalato tra l’altro: “Il titolo dell’in- chi e le loro attrazioni. Quelli che noi abbia-

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mo sempre, e orgogliosamente, definito mestieri: perché ci hanno dato, giorno dopo giorno, la possibilità di arrivare sin qui. Siamo culturali. Sì, lo siamo. E non ci spaventa dirlo. Perché, specialmente nell’era dei social network e della tecnologia spinta in ogni ambito, noi rappresentiamo qualcosa di antico e di moderno di assoluto valore capace ancora di far socializzare le persone in modo reale e non virtuale come una bella opera al museo, come uno spettacolo teatrale, come un bellissimo film al cinema. Siamo cultura perché, pur cercando di restare sempre al passo con i tempi, incarniamo il sano divertimento di una volta, e ci portiamo dietro una storia raccontata non solo da noi stessi, ma anche da moltissimi artisti e scrittori. Come non pensare alle “Città invisibili” di Calvino, o ancora al grande Woody Allen, che proprio al luna park di Coney Island, a New York, ha ambientato uno dei suoi più interessanti film. O ancora, al bravissimo regista Luigi Comencini. Infine, siamo innovativi, si è nello spirito di chi opera nello spettacolo viaggiante, Oggi le nostre attrazioni sono quanto di più moderno si possa immaginare, tra le migliori in tutta Europa, rispettano la storia da un lato e nell’altro si presentano con forti incursioni tecnologiche tra le più avanzate. Siamo perfettamente in linea rispetto a tutti gli standard, rispondiamo a severissime normative sulla sicurezza, lavoriamo costantemente tenendoci aggiornati, investendo capitali e muovendo un comparto industriale ed economico importante un solo esempio quello del distretto della giostra di Bergantino nel polesine, recentemente visitato dal Governatore del Veneto Luca Zaia. Questo è lo spettacolo viaggiante italiano nella sua forma e nelle sue peculiarità. WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

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ANESV INFORMA | INCONTRI

Consapevoli che solamente così potremo rimanere sul mercato e continuare a rappresentare quello che siamo sempre stati. Quello di cui vogliamo parlare oggi. Un forte volano per il turismo. Non è un mistero – ha proseguito Uga – e non lo è grazie a dati scientifici e numeri, non già sulla base di vuote parole, come spesso laddove c’è un luna park, ci sia un indotto economico notevole, non solo per il luna park stesso, ma per tutte le attività della zona. Basta pensare a quel valore aggiunto che durante l’estate, portiamo nelle riviere. Non c’è una località balneare importante che non abbia un luna park altrettanto importante, e ancora ci piace portare l’esempio delle tante attività stagionali che tutti noi conduciamo nelle rispettive località.

ro è aumentato per tutti. Questa è la risorsa che rappresentiamo, grazie al fatto che, da sempre, sappiamo attirare flussi e attenzione. È un tratto piuttosto comune in tutte le zone d’Italia. Presenza di un luna park uguale miglioramento del lavoro per tutti. E aumento dei flussi turistici”. Stesso discorso vale anche per il turismo invernale: come non pensare a quelle meravigliose giostre a cavalli situate nei centri storici che tanto caratterizzano le festività natalizie o le sontuose piste di pattinaggio sul ghiaccio, tutto valore aggiunto al turismo locale. E per gli allestimenti principali nelle grandi città. Da sempre il luna park “muove”. In termini di lavoro, di interesse, di persone che lo affollano. “Muove” nel senso di movimento che si crea.

Possiamo ampiamente testimoniare come, in questi due decenni, anche grazie al nostro lavoro, molte zone di città prima “povere” e poco frequentate siano state completamente rivitalizzate: hanno aperto attività, le persone arrivano e frequentano i locali, il lavo-

Al termine dell’incontro il Ministro si è reso disponibile ad affrontare alcune tematiche, anche se non di diretta competenza del suo dicastero, per contribuire alla crescita di un settore che merita maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

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ANESV INFORMA | AUTORIZZAZIONI

Una ludoteca con attrazioni

di spettacolo viaggiante va autorizzata con l’art. 69 TULPS. Lo conferma il TAR del Lazio

Una recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio torna a definire il regime autorizzativo delle attrazioni inserite nell’Elenco di cui all’art. 4 della legge 337/1968. di Maurizio Crisanti

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uesto il caso: il comune di Pomezia ordina la cessazione dell’attività di una sorta di Ludoteca, al cui interno è presente un playground, perché privo della licenza di spettacolo viaggiante di cui all’art. 69 del TULPS. Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento “in relazione all’avvenuta installazione di un gioco di grandi dimensioni (c.d. Playground)”. Viene sostenuta l’inapplicabilità della l. n. 337/68, in quanto l’installazione non è avvenuta nel contesto di uno spettacolo viaggiante o un parco divertimenti. Il ricorrente sostiene anche che nella fattispecie non sarebbe necessario il parere della Commissione di vigilanza essendo sufficiente una relazione tecnica di un professionista e che, in ogni caso, sarebbe stato richiesto il parere della CPV.

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I magistrati amministrativi ritengono infondata questa censura, perché in questo caso è chiaramente applicabile la legge 337/1968 e in particolare l’art. 4, che introduce l’Elenco delle attrazioni, aggiornato nel 2015 con l’attrazione denominata “Playground”. Quanto all’agibilità, la questione è ritenuta secondaria rispetto al mancato possesso della licenza di spettacolo viaggiante. Sull’argomento della SCIA, addotto dal titolare del Playground, i giudici confermano che la Tabella A allegata alla “legge Madia” consente la SCIA per spettacolo viaggiante a esercizio di attività che si concludono “entro le ore 24 del giorno di inizio” e che al punto 80 la tabella dispone che “in caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza


AUTORIZZAZIONI | ANESV INFORMA

superiore a 100 persone – quale è quello in esame – ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq” il regime autorizzativo è costituito da apposita autorizzazione espressa e dalla SCIA per la prevenzione incendi”. Il ricorso viene dunque respinto.

Pubblicato il 17/07/2019 N. 09494/2019 REG.PROV.COLL. N. 07416/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Molto interessante la sentenza, perché ri- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) badisce: L’impossibilità di utilizzare la SCIA nel ha pronunciato la presente contesto dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento, se non per attività di sentenza spettacolo viaggiante che si concludano sul ricorso numero di registro generale 7416 entro le 24 ore dall’inizio; del 2019, proposto da NATI SIMONE eletL’obbligo della titolarità di una licenza di tivamente domiciliato in Roma, via Due esercizio di cui all’art. 69 TULPS per la ge- Macelli n. 60 presso lo studio dell’avv. Piestione di attrazioni e attività di spettacolo tro Marsili che lo rappresenta e difende nel viaggiante ricomprese nell’ ”Elenco delle presente giudizio attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti” dello spettacolo viaggiante. contro La necessità anche per le cosiddette lu- COMUNE DI POMEZIA, in persona del doteche o locali che ospitano feste per Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in bambini aperti al pubblico, qualora istalli- Roma, via dei Parioli n. 63 presso lo stuno playground, gonfiabili ed altre attrazioni dio dell’avv. Fabio Lucchesi e rappresendello spettacolo viaggiante, dell’autorizza- tato e difeso nel presente giudizio dall’avv. zione di cui all’art. 69 TULPS. Adriano Rocco

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ANESV INFORMA | AUTORIZZAZIONI

per l’annullamento del provvedimento del 10/06/19 con cui il Comune di Pomezia ha ordinato la cessazione dell’attività di spettacolo e d’intrattenimento nei locali, ivi indicati, per il mancato conseguimento dell’autorizzazione ex art. 69 tulps in relazione all’avvenuta installazione di un gioco di grandi dimensioni (c.d. Playground); Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che le parti hanno espresso il loro assenso a che il giudizio sia definito, ai sensi dell’art. 74 d. lgs. n. 104/2010, con le forme dell’udienza pubblica rinunciando, a tal fine, ai termini previsti dalla normativa vigente; Ritenuto, pertanto, di potere definire il giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 74 d. lgs. n. 104/10; Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento del 10/06/19 con cui il Comune di Pomezia ha ordinato la cessazione dell’attività di spettacolo e d’intrattenimento nei locali, ivi indicati, per il mancato conseguimento dell’autorizzazione ex art. 69 tulps in relazione all’avvenuta installazione di un gioco di grandi dimensioni (c.d. Playground); Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto; Considerato, in particolare, che: 14 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019

con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta l’inapplicabilità della l. n. 337/68, in quanto nella fattispecie non vi sarebbe uno spettacolo viaggiante o un parco divertimenti. Inoltre, nella fattispecie non sarebbe necessario il parere della Commissione di vigilanza essendo sufficiente una relazione tecnica di un professionista e, comunque, il Nati avrebbe richiesto il sopralluogo da parte della Commissione mentre il Comune avrebbe immotivatamente ed improvvisamente ordinato la cessazione dell’attività; il motivo è infondato; nella fattispecie il gravato provvedimento di cessazione dell’attività è giustificato dal mancato conseguimento dell’autorizzazione prevista dall’art. 69 tulps per gli spettacoli viaggianti; la qualificazione, in tal senso, dell’attività esercitata dal ricorrente è desumibile dalla l. n. 337/68; in particolare, ai sensi dell’art. 4 l. n. 337/68, con decreto interministeriale è istituito e periodicamente aggiornato “un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione” ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo del titolo abilitativo di cui all’art. 69 tulps; con decreto interministeriale del 29/04/15, emanato in attuazione dell’art. 4 l. n. 337/68, il Playground è stato ricompreso nel novero delle attività spettacolari, degli intrattenimenti e delle attrazioni previste dalla disposizione in esame; le ulteriori contestazioni inerenti la superfluità del sopralluogo della Commissione di


AUTORIZZAZIONI | ANESV INFORMA

vigilanza ineriscono al profilo delle condizioni di sicurezza da rispettare per l’esercizio dell’attività ai sensi della l. n. 337/68, dell’art. 141 r.d. n. 635/40 e del d.m. 18/05/07 ma non incidono sulla carenza del titolo autorizzativo richiesto dall’art. 69 tulps previo accertamento delle condizioni stesse; contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, poi, per l’esercizio dell’attività oggetto di causa non può ritenersi sufficiente la scia che è prevista dall’art. 69 tulps per i soli “eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio”, ipotesi che non ricorre nella fattispecie; nello stesso senso la tabella A – sezione I, allegata al d. lgs. n. 222/16, stabilisce che “in caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone [quale è quello in esame], ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq” il regime autorizzativo è costituito da apposita autorizzazione espressa e dalla SCIA per la prevenzione incendi (voce 80); l’accertata carenza di titolo autorizzativo giustifica l’immediata chiusura dell’attività; per altro, nella fattispecie non vi è stata alcuna inerzia ingiustificata del Comune il quale, dopo avere ricevuto l’istanza della ricorrente, ha convocato la Commissione di vigilanza che, nel corso della seduta del 20/06/19, ha formulato una richiesta d’integrazione istruttoria; Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto; Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio: 1) respinge il ricorso; 2) condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente, Fabio Mattei, Consigliere, Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore. L’ESTENSORE Michelangelo Francavilla Il PRESIDENTE Pietro Morabito WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 15


ANESV INFORMA | COMPLEANNI

zione “Grazie Maurizio non sai con quanto piacere ricevo e leggo la vostra splendida testimonianza. La gradisco perché in essa vedo scorrere i molti anni che il Signore mi ha dato la gioia di trascorrere con voi e con i fratelli dello Spettacolo Viaggiante e dei Circhi Equestri. Gioia che si ripete ad ogni nostro incontro ed in ogni nostro pensiero. Vi tengo presenti nella mia santa Messa e particolarmente in quella del mio 60 il 30 giugno. Vi abbraccio tutti e benedico con le vostre famiglie. Vi auguro tanta salute ed un ottimo lavoro. Il vecio don Mario Pini”.

Don Mario Pini festeggia i 60 anni di messa

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on Mario Pini ha festeggiato recentemente i 60 anni di ordinazione sacerdotale. Membro dei Servi della Chiesa, già direttore del Collegio Villa Maria di Treviso, che ha accolto generazioni di ragazzi dello spettacolo viaggiante per dar loro accoglienza e formazione scolastica, è attualmente assistente diocesano per gli operatori del circo e luna park. Questa la risposta al messaggio di auguri dell’Associa-

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Ottantesimo compleanno per don Piergiorgio Saviola

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on Piergiorgio, già direttore generale della Fondazione Migrantes – CEI e direttore della Casa Famiglia don Dino Torreggiani, ha festeggiato i suoi ottant’anni. Tanto deve lo spettacolo viaggiante a don Piergiorgio Saviola, che ha celebrato nella sua attività matrimoni e impartito sacramenti a centinaia di esercenti e ai loro figli. Ancora molto attivo nella pastorale del settore, don Piergiorgio saluta dalle pagine di questa rivista tutti gli esercenti dello spettacolo viaggiante e circense.


THE ART OF ENTERTAINMENT

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ANESV INFORMA | NOVITÀ

Registratori telematici:

nessun nuovo obbligo per gli esercenti spettacoli viaggianti, relativamente alla attività di gestione delle attrazioni Non tutti gli esercenti hanno consulenti fiscali all’altezza della situazione, e spesso vengono diffusi diffondono allarmi immotivati nella categoria.

fari superiore a 400.000 euro o dal successivo 1° gennaio per volumi d’affari inferiori, con i nuovi registratori telematici.

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l 1 luglio non cambia nulla per quanto riguarda gli incassi delle attrazioni degli esercenti spettacoli viaggianti. I soggetti che sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi continuano ad esserlo. Anche per le Grandi attrazioni e per i parchi di divertimento non ci sono novità: chi è obbligato a certificare i corrispettivi dell’attività di spettacolo viaggiante continua a certificare con ricevute prestampate o biglietterie automatizzate. Diverso è il discorso per gli esercenti e i parchi piccoli e grandi che gestiscono anche bar, punti ristoro e negozi. Per queste attività è necessario rispettare l’obbligo di sostituzione dei vecchi registratori di cassa dal 1° luglio, per soggetti con volume d’af-

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TRASMISSIONE DEI DATI IN SITUAZIONI NON COPERTE DALLA RETE INTERNET Parchi avventura, esercizi commerciali nei parchi acquatici e strutture all’aperto nelle quali non c’è segnale dalla rete mobile, o nelle quali il Wi-Fi all’aperto è schermato da alberature o edifici, non possono adempiere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi della ristorazione e degli shop tramite web. I nuovi registratori telematici prevedono invece la trasmissione telematica dei dati. Anche l’Associazione ha rappresentato all’Agenzia delle entrate questa difficoltà per molti parchi avventura, che non dispongono di connessione nelle aree montane, ma altre per alcune aree dei parchi tematici o acquatici. Nei giorni scorsi, attraverso un emendamento al DL Crescita, approvato in Commissione Finanze della Camera, è stata modificata la norma, prevedendo due novità nel periodo transitorio (dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per i soggetti per i quali l’obbligo di certificazione dei corrispettivi in modalità telematica è scattato dal 1° luglio 2019 e dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per i soggetti per i quali tale obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020). E? stata introdotta la possibilità di non sostituire una parte dei misuratori fiscali e utilizzare il sistema messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate per inserire manualmente i corrispettivi attraverso il web, anche con tablet e smartphone. (M.C.)





PARCHI DI DIVERTIMENTO | UN PATRIMONIO DI VALORE PER IL TERRITORIO

I parchi divertimento italiani si presentano al Ministro Centinaio

“L’industria dei parchi di divertimento rappresenta un valore indiscusso per il turismo nazionale e internazionale”. Il Ministro Gian Marco Centinaio introduce la conferenza stampa.

C

on queste parole Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha salutato lo scorso 19 giugno una tribuna composta da esponenti di Parchi Permanenti Italiani – ANESV che rappresenta oltre 60 parchi tematici, acquatici e naturalistici, tra i più noti in Italia. “Dobbiamo puntare sempre più sulla diversificazione e sulla destagionalizzazione dell’offerta se vogliamo essere un Paese capace di attrarre diverse tipologie di visitatori

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– ha proseguito il Ministro Centinaio – anche alla luce del report oggi presentato e che conferma come il visitatore dei parchi non sia un turista mordi e fuggi ma alto spendente, con importanti ricadute su tutto il territorio in termini di mercato e occupazione. Stiamo lavorando sull’enoturismo, sul turismo sostenibile, rurale, – ha sostenuto il Ministro – ma bisogna lavorare anche sul turismo dei parchi di divertimento che da sempre si contraddistingue per l’impiego di importanti capitali, servizi e prodotti innovativi”.


UN PATRIMONIO DI VALORE PER IL TERRITORIO | PARCHI DI DIVERTIMENTO

Il rapporto evidenzia che il settore ha un volume d’affari che, sommato a quello dell’indotto raggiunge gli 800 milioni di euro, tra biglietti d’ingresso, ospitalità, ristorazione, merchandising, servizi complementari e commesse ai fornitori.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche il “Rapporto sull’industria dei parchi divertimento: un patrimonio di valore per il territorio” un elaborato predisposto da Parchi Permanenti Italiani, una bella pubblicazione che riporta dati sui parchi divertimento a livello globale, in Europa e in Italia, prelevabile in PDF all’indirizzo https://bit.ly/2KvwL7Q.

GLI INTERVENTI DELLA CONFERENZA STAMPA Presentando l’evento, moderata dalla giornalista RAI Margherita Basso, il presidente di PPI, Giuseppe Ira, ha salutato il Ministro e i numerosi giornalisti e manager dei parchi di divertimento presenti nella bella Sala Cavour del Ministero, delineato il profilo e il peso specifico di un comparto in costante sviluppo, che conta ad oggi più di 230 strutture tra parchi tematici, acquatici e faunistici. “Il nostro obiettivo a breve termine – ha sostenuto Ira – è di incrementare ulteriormente il tasso di crescita del settore, portandolo ai livelli di altri Paesi UE, come Francia e Germania, che hanno già da tempo identificato nei parchi una risorsa fondamentale per il turismo, in sinergia con l’offerta culturale, artistica e naturalistica del territorio. Nello

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PARCHI DI DIVERTIMENTO | UN PATRIMONIO DI VALORE PER IL TERRITORIO

Una veduta della Sala Cavour del Ministero.

concentrazione di parchi tematici, un’area geografica che ha registrato 24 milioni di presenze, di cui più della metà proviene dai paesi di lingua tedesca. E la prossima sfida sarà intercettare il pubblico cinese”. È seguito l’intervento di Renato Lenzi, AD di Zoomarine, che ha sottolineato “il ruolo sociale dei parchi divertimento per le famiglie e le diverse generazioni». I dati dei parchi divertimento Nel 2017 i dati SIAE evidenziano che il settore dei parchi divertimento ha registrato un volume d’affari di 376 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto all’anno precedente, con oltre 18.4 milioni di biglietti venduti, con un tasso di incremento che sfiora il 10%. Il settore è rilevante anche ai fini occupazionali: sono oltre 20.000 i contratti di lavoro non stagionali, il cui numero ragspecifico, punteremo sulla destagionalizza- giunge i 60.000 addetti aggiungendo i conzione, creando nuove finestre di fruizione tratti stagionali e l’indotto. del prodotto in periodi come Halloween e le festività natalizie”. I parchi divertimento sono eccellenti attrattori turistici e le loro agenzie di Durante l’evento Giorgio Bertolina di viaggi intermediano annualmente ben Costa Edutainment ha sostenuto che “Il 1 milione di posti letto, tra quelli delle Louvre fa 10 milioni di visitatori? Anche strutture convenzionate e nei resort, Disneyland Paris… Ma noi non abbia- ove presenti. La visita al parco allunga mo nulla da invidiare ai cugini d’oltralpe». in genere il tempo medio di permanenza Ha preso quindi la parola Aldo Maria Vi- nell’area geografica, con effetti benefici per gevani di Gardaland ha evidenziato che le attività del territorio, hotel, esercizi di ri“il Lago di Garda è la zona con la più alta storazione, musei e spazi culturali.

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PARCHI DI DIVERTIMENTO | ANNUARIO SIAE

Dati SIAE 2018

I numeri dei parchi divertimento nel 2018 secondo l’Annuario SIAE Sono stati resi pubblici in luglio i dati SIAE sull’andamento dello spettacolo nel 2018. I risultati dell’Annuario SIAE mostrano luci e ombre, con il cinema che perde 8 milioni di biglietti.

L’

attività teatrale registra invece un lieve incremento. Il settore dei concerti di musica leggera è quello che ha registrato i migliori risultati relativamente agli ingressi (+12,00%) e alla spesa al botteghino (+18,26%).

I DATI DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO NEL 2018 I dati 2018 dei parchi divertimento relativi alle presenze registrano un lieve calo di visitatori della misura del – 4,62% rispetto al 2017 – anno in cui si era misurato un ottimo + 9,69% rispetto al 2016 – arrestandosi a 17.604.052 milioni di ospiti. Nel 2018 non si sono registrate nuove aperture e il clima estivo non ha favorito molto i parchi acquatici, che rappresentano in termini numerici oltre un terzo dei visitatori dei 26 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019

parchi divertimento, affiancando i numeri dei parchi tematici e faunistici. Anche i dati economici generali condizionano purtroppo la spesa del pubblico. Incoraggiante invece il dato sul volume d’affari del settore, pari a 380.272547 milioni di euro, con un +1,08 rispetto all’anno precedente. Dunque a fronte della perdita di circa 800.000 visitatori rispetto al 2017, i parchi di divertimento hanno saputo incrementare la spesa al botteghino, con un +2,69%, e la spesa del pubblico, che registra un +1,17%. Anche l’importo del biglietto medio è giunto a 14,81 euro, con un aumento del 7,55% rispetto al 2017. I dati sul volume d’affari, sulla spesa al bot-


ANNUARIO SIAE | PARCHI DI DIVERTIMENTO

LE MACRO AREE E I RISULTATI DEI PARCHI DIVERTIMENTO (Tabella alla pagina seguente)

Il Nord Est, con Veneto ed Emilia Romagna è l’area geografica che registra il maggior numero di presenze, con oltre 7,7 milioni di visitatori. I numeri registrano oltre 500.000 in più in Veneto rispetto al 2017 mentre la Romagna è sostanzialmente stabile. Importante il fatturato, che raggiunge ben 227.391529 milioni di euro, pari ad un + 5,27% rispetto al l’anno precedente. Questo territorio ospita strutture leader nel settore dei parchi divertimento, eccezionali attrattori turistici per i territori che li ospitano.

teghino a sul prezzo medio praticato, tutti positivi, mostrano un settore sempre più gestito con logica industriale, nel quale l’attenzione non è focalizzata solo sul numero di biglietti ma sull’attenzione ai volumi di spesa pro capite e altri parametri economici tipici di un’industria.

Bene anche il Nord Ovest, con la Lombardia che incrementa il volume d’affari di 3 milioni di euro rispetto all’anno precedente, anche se a fronte di un calo di visitatori. Nell’area del Centro, composta da Toscana, Marche, Umbria e Lazio, gli ingressi sono stati inferiori inferiori al 2017, con un – 5,77%, così come il volume d’affari. Da registrare a questo proposito i 130.000 visitatori in più dei parchi toscani.

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PARCHI DI DIVERTIMENTO | ANNUARIO SIAE

Numero di spettacoli, ingressi, presenze, spesa al botteghino, spesa del pubblico, volume d’affari

105 2.244 2.054 -

121.530 2.462.580 1.127.353 -

4.403

3.711.463

2.792 1.085 1.871

2.102.108,10 33.595.264,81 10.126.993,66 -

2.833.739,31 52.457.457,12 14.185.423,48 -

2.833.739,31 52.530.605,62 14.191.342,39 -

22

45.824.366,57

69.476.619,91

69.555.687,32

3.177.582 109.350 4.484.609

328 10

48.379.446,62 1.638.554,44 98.352.169,52

77.018.106,53 2.238.121,51 147.135.183,19

77.945.585,75 2.238.121,51 147.207.822,01

5.748

7.771.541

338

148.370.170,58

226.391.411,23

227.391.529,27

1.963 347 1.110 372

2.586.397 91.351 805.466 141.340

25.654 3 13 -

27.427.398,72 789.806,96 7.188.293,70 946.710,00

32.402.504,36 1.037.177,74 8.855.685,55 946.710,00

32.888.488,88 1.039.439,74 8.875.029,55 946.710,00

3.792

3.624.554

25.670

36.352.209,38

43.242.077,65

43.749.668,17

259 213 204 1.134 2.007

326.393 65.752 125.980 510.221 639.109

250 21.573

3.170.706,40 727.543,75 1.887.087,80 5.282.304,38 6.223.437,50

4.417.023,19 727.543,75 2.478.698,14 6.765.925,29 7.108.519,07

4.430.148,19 727.978,75 2.481.623,14 6.776.226,29 7.127.568,62

3.817

1.667.455

21.823

17.291.079,83

21.497.709,44

21.543.544,99

653 905

169.785 659.254

35.962 -

2.669.032,90 10.213.772,75

3.420.091,33 14.600.161,35

3.426.206,33 14.605.911,35

1.558

829.039

35.962

12.882.805,65

18.020.252,68

18.032.117,68

19.318

17.604.052

83.815

260.720.632,01

378.628.070,91

380.272.547,43

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22 -


ANNUARIO SIAE | PARCHI DI DIVERTIMENTO

Infine Sicilia e Sardegna, i cui parchi hanno registrato un calo di presenze e volume d’affari.

ALCUNI DATI SULLA STAGIONALITÀ DEI PARCHI DIVERTIMENTO (Tabella alla pagina seguente)

I dati sulle presenze 2018 confermano la forte stagionalità di questa industria, che registra alti volumi di presenze nei mesi di luglio e agosto. Il 2018 si conclude con alcuni elementi di segno negativo, legati soprattutto alle presenze ma mostrano un settore solido, in grado di aumentare il volume d’affari. Sono stati finalmente resi pubblici i dati SIAE sull’andamento dello spettacolo nel 2018. I dati in generale mostrano luci e ombre, con il cinema che perde 8 milioni di biglietti. L’attività teatrale registra invece un lieve incremento. Il settore dei conAumentano gli ingressi dei parchi del Sud, certi di musica leggera è quello che ha reanche grazie a nuove aperture, mentre il gistrato i migliori risultati relativamente volume d’affari 2018 è in leggero calo ri- agli ingressi (+12,00%) e alla spesa al botspetto al 2017. teghino (+18,26%).

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PARCHI DI DIVERTIMENTO | ANNUARIO SIAE

Numero di spettacoli, ingressi, presenze, spesa al botteghino, spesa del pubblico, volume d’affari per mese evento

426 402 607 946 1.086 3.214 4.631 4.591 1.526 621 550 718 19.318

182.053 68.424 172.206 1.059.551 1.019.787 2.544.501 4.534.160 5.024.445 1.662.602 594.258 338.746 403.319 17.604.052

30 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019

3.245 3.199 1.543 1.195 1.863 16.165 23.192 21.744 3.693 2.111 1.913 3.952 83.815

2.212.896,83 1.762.935,57 12.250.890,13 22.134.046,73 19.548.685,56 34.743.701,25 61.038.930,01 68.050.299,87 21.845.593,37 7.850.255,98 3.797.351,41 5.485.045,30 260.720.632,01

3.503.493,90 2.252.798,71 13.507.999,06 31.022.311,13 27.631.171,39 51.493.962,61 87.601.244,78 99.892.761,55 35.486.184,01 12.478.752,09 6.086.920,45 7.670.471,23 378.628.070,91

3.523.974,10 2.277.212,56 13.536.190,56 31.136.846,56 27.780.783,89 51.565.861,76 87.796.017,00 100.267.894,75 35.806.599,66 12.700.299,14 6.140.002,20 7.740.865,25 380.272.547,43


ANNUARIO SIAE | PARCHI DI DIVERTIMENTO

non si sono registrate nuove aperture e il clima estivo non ha favorito molto i parchi acquatici, che rappresentano in termini numerici oltre un terzo dei visitatori dei parchi divertimento, affiancando i numeri dei parchi tematici e faunistici. Incoraggiante invece il dato sul volume d’affari del settore, pari a 380.272547 milioni di euro, con un +1,08 rispetto all’anno precedente. Dunque a fronte della perdita di circa 800.000 visitatori rispetto al 2017, i parchi di divertimento hanno saputo incrementare la spesa al botteghino, con un +2,69%, e la spesa del pubblico, che registra un +1,17%.

L’ANDAMENTO DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO NEL 2018 I dati 2018 dei parchi divertimento relativi alle presenze registrano un calo di visitatori della misura del -4,62% rispetto al 2017 – anno in cui si era però misurato un ottimo +9,69% rispetto al 2016 – arrestandosi a 17.604.052 milioni di ospiti. Nel 2018

Anche l’importo del biglietto medio è giunto a 14,81 euro, con un aumento del 7,55% rispetto al 2017. I dati sul volume d’affari, sulla spesa al botteghino a sul prezzo medio praticato, tutti positivi, mostrano un settore sempre più industriale, nel quale l’attenzione non è focalizzata solo sul numero di biglietti ma

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PARCHI DI DIVERTIMENTO | ANNUARIO SIAE

sull’attenzione ai volumi di spesa pro ca- milioni di euro rispetto all’anno precedente, pite e altri parametri economici tipici di anche se a fronte di un calo di visitatori. un’industria. Nell’area del Centro, composta da Toscana, LE MACRO AREE E I RISULTATI DEI Marche, Umbria e Lazio, gli ingressi sono PARCHI DIVERTIMENTO stati inferiori al 2017, così come il volume Il Nord Est, con Veneto ed Emilia Roma- d’affari. Da registrare a questo proposito i gna è l’area geografica che registra il mag- 130.000 visitatori in più dei parchi toscani. gior numero di presenze, con oltre 7,7 mi- Aumentano gli ingressi dei parchi del Sud, lioni di visitatori, oltre 500.000 in più in anche grazie a nuove aperture, mentre è in Veneto rispetto al 2018 mentre la Roma- leggero calo il volume d’affari rispetto al 2017. gna è sostanzialmente stabile: Importante il fatturato, per ben 227.391529 milioni LA STAGIONALITÀ DEI PARCHI di euro, pari ad un +5,27% rispetto al 2017. DIVERTIMENTO: I VISITATORI Questo territorio ospita strutture leader nel MENSILI I dati sulle presenze 2018 confermano la settore dei parchi divertimento. forte stagionalità di questa industria, che Bene anche il Nord Ovest, con la Lombar- registra alti volumi di presenze nei mesi di dia che incrementa il volume d’affari di 3 luglio e agosto.

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PARCHI DI DIVERTIMENTO | NUOVI MODELLI DI BUSINESS

Il Parco di Divertimenti non è un Centro Commerciale

Nel progettare un nuovo Parco di Divertimenti non servono i freddi numeri statistici, ma è necessario comprendere quanta “emozione” ed “esperienza” si potrà dare agli ospiti. Qual è la maggiore difficoltà che molto spesso si incontra quando ci si rapporta con un potenziale committente interessato alla realizzazione di uno Studio di pre-fattibilità per la realizzazione di un parco di divertimenti? di Roberto Canovi*

cessario fare immediata chiarezza su questa fondamentale affermazione che per chi a risposta è molto semplice: riusci- non conosce le dinamiche dei parchi può re a fare capire che l’approccio non apparire inizialmente trascurabile? può essere il medesimo che viene applicato qualora si voglia realizzare un IL MODELLO DI BUSINESS Centro Commerciale. Perché il Parco di Di- Il mondo dei parchi inteso come Business vertimenti non è un Centro Commerciale. suscita da sempre un grande interesse presso i rappresentanti di diverse categoMa allora perché il potenziale investitore lo rie, sia produttive che di speculazione ficonsidera tale? E perché ogni volta è ne- nanziaria, nella spesso errata convinzione

L

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NUOVI MODELLI DI BUSINESS | PARCHI DI DIVERTIMENTO

Chi è dunque il potenziale investitore che si rivolge ad una ditta di consulenza come Amusement Project per realizzare uno Studio di pre-fattibilità? Molto spesso aziende impegnate nel campo delle costruzioni, ma altrettanto frequentemente piccoli gruppi di imprenditori dei più disparati settori che intendono investire una parte del proprio capitale per realizzare nuove strutture del divertimento per le famiglie.

che la realizzazione e gestione di una struttura del divertimento possa generare non solo facili e veloci guadagni, ma anche che risponda a modelli di business già codificati. Più o meno come accade quando si decide di realizzare, appunto, un Centro Commerciale. Coloro che operano da anni nel settore dei parchi, sanno bene che non è così, almeno in linea generale.

Stiamo parlando di persone per cui è normale affermare che “2+2=4” e di conseguenza è abbastanza difficile fare comprendere come in un settore che si regge principalmente su beni intangibili come “emozione” ed “esperienza”, si possa avere “2+2=3” o “2+2=5” a seconda di come ci si approccia all’argomento fin dal primo istante. Semplificando molto, la classica richiesta iniziale del potenziale investitore è quella di ricevere una relazione che partendo dal luogo in cui si dovrebbe realizzare il parco, calcoli il numero dei potenziali ospiti utilizzando le isocrone basate sui tempi di percorrenza della popolazio-

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PARCHI DI DIVERTIMENTO | NUOVI MODELLI DI BUSINESS

raccolta dei dati sul bacino di utenti potenne – residenziale e/o turistica – per ragziali che possono essere coinvolti ex novo giungere la struttura. o erodendo quote di mercato ai competitor Il numero di ospiti che ne varcherebbero i individuazione attraverso classici indici cancelli, dato un ipotetico valore standard di spesa procapite, dovrebbe determinare il ri- di penetrazione di un attendibile numero cavo. Questo ricavo, decurtato delle spese di presenze su base annua e conseguente di impianto e gestione, nel più breve nume- dimensionamento della struttura ro di anni possibile dovrebbe condurre al recalcolo dei ricavi derivanti dall’affitto decupero dell’investimento e successivamente un grande guadagno. Se possibile a 2 cifre gli spazi commerciali, al netto di spese e inpercentuali, altrimenti “Non se ne fa nulla”. teressi sul debito.

IL PARCO NON È UN CENTRO COMMERCIALE Se i Centri Commerciali, in sostanza si assomigliano tutti, lo stesso non si può dire di un parco. Anche nel caso in cui si stia valutazione dei competitor sul territorio e parlando di una categoria specifica che distanza di questi dal punto in cui si vuole comprende, ad esempio, gli acquatici o i realizzare la propria struttura meccanici-tematici, le differenze tra le sin-

Continuando a semplificare, praticamente si tratta dello schema che fino ad ora in linea di massima è stato adottato per i Centri Commerciali:

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NUOVI MODELLI DI BUSINESS | PARCHI DI DIVERTIMENTO

tori e gestori. Si rende dunque necessario un diverso tipo di approccio, che si basa fin da subito su quello che in Amusement Project viene chiamato Indice di appetibilità e cioè la soddisfazione che un determinato prodotto – come si è detto, intangibile – potrà procurare al potenziale fruitore (ospite).

gole strutture all’atto pratico possono essere abissali. Dimensioni, numero di attrazioni, animazione, servizi, spettacoli, tematizzazione, solo per citarne alcune. Non è quindi possibile effettuare una valutazione sulla fattibilità o meno di un nuovo intervento basandosi esclusivamente sui freddi numeri statistici preventivi. E negli ultimi 30 anni per i nuovi insediamenti i calcoli sono stati troppo spesso clamorosamente sbagliati e hanno portato ad altrettante clamorose problematiche per investi-

Più questo indice sarà elevato, maggiore sarà non solo il coefficiente di penetrazione all’interno delle isocrone temporali (che definirà il numero di presenze reali), ma anche la spesa pro-capite all’interno della struttura. Questo perché ad un incremento positivo dell’esperienza che si sta vivendo, generalmente corrisponde anche un incremento della propensione alla spesa non solo per quanto riguarda l’ingresso, ma anche per i consumi che si effettueranno all’interno della struttura. In molti casi non è nemmeno necessario raggiungere indici di appetibilità molto elevati per realizzare una struttura che sia in grado di sostenersi economicamente e generare utili, chiaramente proporzionati all’investimento. Si tratta quindi di rag-

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PARCHI DI DIVERTIMENTO | NUOVI MODELLI DI BUSINESS

giungere un punto di equilibrio tra budget disponibile e potenzialità effettive dell’area. In sostanza, produrre il massimo della qualità possibile con il budget a disposizione e dare un valore corretto a questa qualità. Lo stesso valore che daranno gli ospiti a parco aperto e che determinerà il successo o il fallimento del progetto.

Alla fatidica domanda: “Quante persone verranno nel parco?”, dunque, la sola risposta – onesta – possibile sarà: “Dipende da quanto sarà appetibile il parco, indipendentemente dal numero di persone comprese all’interno delle isocrone temporali”. (*) Amusement Project SrL

Parchi di divertimento: intercettare la domanda

di Maurizio Crisanti

N

ell’articolo di Roberto Canovi viene correttamente sottolineata la differenza tra i criteri con i quali si decide di realizzare un centro commerciale da quelli relativi all’investimento in una struttura per il divertimento. Nello studio di fattibilità, ai parametri geoeconomici va necessariamente affiancato un elemento di valutazione sulla qualità e gradimento dell’esperienza offerta dalla struttura in progettazione. Il business dei parchi divertimento consiste nel proporre esperienze e la qualità e l’attrattività delle stesse condizionano in modo sostanziale i potenziali visitatori e il successo della struttura. A mio avviso non si tratta di

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concetti astratti o tesi ancora da dimostrare, perché proprio l’andamento di alcuni parchi tematici italiani, che hanno aperto proponendo all’inizio un’esperienza che il pubblico ha gradito solo in parte, confermano la validità del parametro relativo alla soddisfazione dell’ospite. Aggiungo di più: oggi nessun imprenditore assume decisioni strategiche se non guidato dai dati. Le intuizioni solo alla base del processo decisionale, ma quando si investe esse vanno messe in relazione con i dati, elementi certi e misurabili. Anche nel settore dei parchi di divertimento sono presenti grandi set di dati, che possono fornire indicazioni per creare un prodotto costruito sulle esigenze del clien-


NUOVI MODELLI DI BUSINESS | PARCHI DI DIVERTIMENTO

te. In ogni business, se il nuovo prodotto risponde esattamente alle esigenze del cliente, alla domanda del mercato, avrà maggiori possibilità di successo. Inutile, ad esempio, produrre un nuovo shampoo al profumo di mela verde se i dati di mercato dimostrano che il pubblico acquista di più un prodotto con un’altra essenza o sta cercando, e non trova, un prodotto che nessuno ancora produce… Il mondo digitale offre oggi la possibilità di avvalersi dei dati, elementi essenziali per ogni tipo di business, una ricchezza enorme, assimilata dagli esperti ad un fenomeno economico pari al “nuovo petrolio” per l’economia. Anche nel settore dei parchi di divertimento i dati possono orientare la scelta di realizzare o meno una nuova struttura. Ai dati già utilizzati, come quelli relativi al bacino d’utenza, ai flussi turistici dell’area, agli arrivi complessivi dalla stazione ferroviaria ed aeroporto più vicino – utilizzati anche dagli algoritmi che gestiscono il prezzo dinamico – possono aggiungersene altri. L’analisi delle ricerche su Google, ad esempio, può evidenziare le aspettative del pubblico relativamente alla ricerca di un parco acquatico nella zona, a quella relativa a specifiche forme di divertimento delle quali si dovrà tener conto nella scelta delle attrazioni – un parco avventura? La richiesta di divertimenti per bambini? La ricerca di piscine ecc. – e dei servizi offerti.

L’esame dei dati relativi ai competitori sul territorio, prelevabili dalla Camera di Commercio, se si cercano i bilanci, ma anche sul digitale, monitorando l’andamento dei loro siti, consente di valutare il tipo di contenuti più visti e delle ricerche che invece non hanno trovato risposte adeguate. Anche la possibilità di effettuare test e sondaggi online può essere sfruttata per orientare le scelte progettuali, così come l’analisi della capacità di spesa degli abitanti dell’area, delle abitudini di acquisto di viaggi e in settori più vicini al divertimento, il numero di famiglie con bambini di certe fasce di età e molto altro. Le raccolte di big data sociografici e psicografici generati dai comportamenti degli utenti possono contribuire alla conoscenza del potenziale pubblico di riferimento. Infine anche le nuove tendenze possono essere intercettate attraverso software predittivi, che analizzano i dati di mercato e mostrano i nuovi orientamenti e i desideri del pubblico. Per concludere, il digitale può fornire dati per guidare i manager nella scelta di una nuova attrazione o netta decisione relativa all’apertura di un nuovo parco divertimento. Del resto, ci stiamo avviando a poter misurare digitalmente il gradimento di un’esperienza: lo si fa già sperimentalmente nelle degustazioni di vini o formaggi e presto sarà possibile effettuare una misurazione sulle attrazioni. Alcuni brevetti di grandi gruppi del settore, che propongono l’analisi dell’espressione dei volti durante un giro sulle attrazioni, aprono scenari entusiasmanti! WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 39


PARCHI AVVENTURA | FUNI

Deperimento componenti di Percorsi Acrobatici Periodicità e modalità di controllo delle funi Premessa: si intende “fune” un corpo flessibile, di forma cilindrica estesa in lunghezza, costituito da un insieme di fili di determinata forma e materiale, variamente avvolti o intrecciati fra loro in maniera da costituire un tutto unico e compatto, resistente alla trazione. di Luigi Trippa

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e funi vengono anche definite “corde” anche se il termine “corda” è spesso considerata una fune di fibre vegetali (ad es. canapa) oppure artificiali (sinteti40 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019

che di polimeri plastici oppure in acciaio). Per non utilizzare più termini in questo articolo scegliamo l’uso del termine “fune” specificando di volta in volta se trattasi di funi vegetali, sintetiche o in acciaio. In taluni casi si dovrà considerare che vengono anche uti-


FUNI | PARCHI AVVENTURA

lizzate funi miste, ovvero ad es. funi in ac- tenimento dell’equilibrio dovrebbe avere ciaio con anima in fibre naturali oppure funi una superficie adeguata a tale uso, soprattutto se l’utenza cui è destinato il percorso in acciaio rivestite in fibre sintetiche. è di età inferiore a 12 anni, diversamente Le funi nella realizzazione di un percorso una fune sulla quale dovrà scorrere più e acrobatico vengono utilizzate principalmen- più volte una puleggia a forte velocità dote per: vrebbe avere un indice di attrito superfirealizzare la linea di sicurezza alla quale si ciale il più basso possibile, anche al fine di agganciano gli utenti; preservare le pulegge da una usura eccescomporre e assemblare elementi in legno, siva. Naturalmente le funi che hanno funplastica o in acciaio al fine di ottenere l’at- zione di sicurezza dovranno avere carattività o il gioco che l’utente deve superare; teristiche di resistenza adeguata ai carichi realizzare le teleferiche (zip-line o tirole- previsti e prevedibili, con un coefficiente di si) attraverso le quali il partecipante, munito sicurezza adeguato; a parità di tipo di fune, di apposita puleggia (carrucola) e sostenuto un percorso progettato per una utenza di dall’imbracatura, viene trasportato da un so- età massima di 8 anni e peso massimo di stegno ad un’altro ad una certa velocità; 40 Kg. potrà avere una linea di sicurezza realizzare ancoraggi e tiranti di consoli- di diametro nominale inferiore rispetto ad damento o tensionamento dei sostegni ar- un percorso progettato per una utenza sentificiali (pali) o degli alberi per ottenere una za limite di età e con il limite di peso di 120 “tenso-struttura” oppure al fine di ottenere Kg. Nel caso in cui una fune sia destinata un incremento di sicurezza per diminuire la ad uso di sicurezza e contemporaneamente classe di propensione al cedimento. ad uso di progressione (caso tipico è la teleferica a fune singola) il progettista dovrà NORMATIVA DI RIFERIMENTO calcolare i carichi previsti e prevedibili apLe norme tecniche che regolano la realizza- plicando un coefficiente di sicurezza magzione delle funi sono molteplici e non sem- giore rispetto ai calcoli riferiti ad una telefepre le funi che sono disponibili sul mercato rica con fune di sicurezza, ovvero l’utente sono riferibili ad una norma tecnica specifi- si sposta in sospensione sulla puleggia inca. Principalmente si può ritenere corretto serita su una fune e il medesimo utente è suddividere le funi in tre macro categorie: vincolato (con un sistema appropriato) ad funi in fibre vegetali senza alcun riferi- una seconda fune che non viene sollecitamento normativo specifico ma con scheda ta durante l’attività ma, ad es. a causa del tecnica del fabbricante che indica la resi- guasto della fune di sicurezza, riceve il castenza a trazione della fune; rico dell’utente. funi in acciaio realizzate per apparecchi di sollevamento quindi rientranti nella Di- CONTRIBUTI DA NORME rettiva Macchine 2006/42/CE la cui norma TECNICHE SPECIFICHE Oltre alle normative tecniche, laddove predi riferimento è la UNI ISO 4309:2017; funi sintetiche facenti parte delle “attrezza- senti, ed alle schede di prodotto redatte dal ture per alpinismo” rientranti nei DPI ovvero fabbricante, riferite ai diversi tipi di funi riferiti al nuovo Regolamento DPI 2016/425/ che il Progettista ha individuato per la reUE e conformi a diverse norme tecniche a alizzazione dei percorsi acrobatici, il dettaseconda del tipo di fune (funi a basso oppure to tecnico dell’esperienza dei costruttori e alto coefficiente di allungamento). degli esperti è contenuto nelle due norme tecniche di seguito riportate, redatte dal DESTINAZIONE D’USO Comitato Tecnico CEN/TC 136 “Sports, Il Progettista di un percorso acrobati- playground and other recreational facilities co sceglie le funi più appropriate, secon- and equipment” e recepite dall’UNI: do scienza, conoscenza ed esperienza, per UNI EN 15567-1:2015 Strutture sportive e la realizzazione di un percorso acrobatico per l’uso che intende farne e non solo per ricreative - Percorsi acrobatici - Parte 1 Rela resistenza delle fibre che compongono la quisiti di costruzione e di sicurezza fune; una fune che dovrà essere afferrata UNI EN 15567-1:2015 Strutture sportive e e stretta con forza dall’utente per il manWWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 41


PARCHI AVVENTURA | FUNI

ricreative - Percorsi acrobatici - Parte 2 Re- to di controllo approfondito con intervallo massimo mensile quisiti di gestione Oltre alle norme tecniche sopra menzionate devono essere prese come riferimenti utili altre normative tecniche inerenti, ad esempio, le terminazioni delle funi in acciaio (morsetti, crimpature o altro) vedi le diverse parti della norma UNI EN 13411 e, per quanto riguarda i controlli periodici, la norma UNI ISO 4309:2017 citata in precedenza ma solo per alcune parti poiché la destinazione d’uso delle funi, in questo caso, non è un argano o una gru, ma è un percorso acrobatico, pertanto il lavoro che le funi compiono è differente.

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE Citato nella norma UNI EN 15567-1:2015 al punto 7.2, questo documento fornisce le informazioni circa le modalità dei controlli dei percorsi acrobatici e la sostituzione o la riparazione degli elementi, la frequenza dei controlli e deve riportare il livello di competenza che il manutentore deve avere per eseguire i differenti interventi (ad es. sostituire una fune di una linea di sicurezza speciale oppure sostituire una “liana” di fune naturale che non ha funzione di sicurezza implica responsabilità e competenze diverse). La norma indica che il Manuale deve essere corredato di disegni e schemi necessari per la manutenzione, l’ispezione ed il controllo del corretto funzionamento e, se appropriato, delle attrezzature. In breve: il Manuale di uso e manutenzione è il documento più importante di un percorso acrobatico dove reperire tutte le informazioni necessarie al mantenimento delle strutture in oggetto al fine di tutelare la sicurezza degli utenti ed anche preservare l’investimento economico che l’acquirente ha sostenuto. FREQUENZA DEI CONTROLLI Al fine di sensibilizzare i gestori di percorsi acrobatici ad attivarsi periodicamente nei controlli e registrare le evidenze di tali controlli in un apposito registro, cercherò di riassumere in un breve elenco qualche suggerimento: Le funi in acciaio che hanno funzione di sicurezza e funzione di sostegno (teleferica a fune singola) dovrebbero essere ogget42 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019

Le funi in acciaio che hanno esclusivamente funzione di sicurezza dovrebbero essere oggetto di controllo approfondito con intervallo massimo trimestrale Le funi in acciaio o miste (acciaio con anima tessile oppure rivestite in sintetico) che costituiscono le attività o sostengono le attività dovrebbero essere oggetto di controllo approfondito con intervallo massimo semestrale Le funi sintetiche (corde semistatiche o dinamiche) che hanno funzione di sicurezza dovrebbero essere oggetto di controllo approfondito con intervallo massimo mensile Le funi sintetiche (corde semistatiche o dinamiche) e le funi in fibra naturale (cotone o canapa) che costituiscono le attività (ad es. una liana) o sostengono le attività (ad es. altalene) dovrebbero essere oggetto di controllo approfondito con intervallo massimo trimestrale

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI E AZIONI DA INTRAPRENDERE Sarebbe opportuno stilare un documento di sintesi di tutti i componenti dei percorsi acrobatici: elementi in legno, plastica, funi in acciaio, funi sintetiche, funi in fibra naturale, morsetti, grilli, pulegge ecc... e, anziché suddividere l’elenco per tipologia di materiale, la tabella dovrebbe riportare i componenti da controllare suddivisi per frequenza dei controlli, ovvero quando si controlla approfonditamente ciò che è riportato al punto 1 si dovrà controllare ciò che è riportato al punto 4 e così quando si controlla approfonditamente ciò che è riportato al punto 2 si dovrà controllare ciò che è riportato al punto 5. Nella tabella del documento di controllo ci dovrà essere uno spazio per riportare la posizione dell’elemento che si sta controllando (ad es. il numero di albero o di palo) e l’osservazione, ad es.: la fune del “salto di Tarzan” in corrispondenza del collegamento alla fune in acciaio è sfilacciata. A seguito dell’osservazione, in una colonna diversa sulla stessa riga dovrebbe essere riportata


FUNI | PARCHI AVVENTURA

l’azione che si suggerisce, ad es: prevedere sostituzione entro il giorno X. Chiaramente questo tipo di gestione è utile anche per il personale che si dovrà occupare degli approvvigionamenti e della programmazione degli interventi da eseguire da parte di personale specializzato, quando l’intervento è indicato come “COMPLESSO” nel Manuale uso e manutenzione.

assoluti e certi pertanto si consiglia un controllo strumentale. Innanzitutto occorre precisare che i tipi di fune presenti sul mercato sono molteplici e, come citato nella norma tecnica UNI ISO 4309:2017, a seconda del tipo di fune (numero trefoli - numero fili - verso di rotazione), devono essere utilizzati metodi differenti di controllo. Volendo semplificare molto, in ragione della mia esperienza di ispettore delle funi largamente utilizzate per la realizzazione di percorsi acrobatici, possiamo considerare che, salvo casi rari, le funi utilizzate sono in acciaio zincato (interamente in acciaio) e sono composte da un numero di trefoli pari a 6 o 7 unità ed un numero di fili (per ciascun trefolo) pari a 19 o 21 fili. Per questo tipo di funi possiamo considerare 3 tipologie di attività di controllo, con grado di approfondimento crescente:

METODO DI CONTROLLO DELLE FUNI IN ACCIAIO Come si controllano le funi in acciaio? Giunti a questo punto vediamo quali sono i metodi che si possono/devono mettere in campo per un controllo adeguato delle funi in acciaio; chiaramente il controllo dovrà essere tanto più accurato quanto è critica l’applicazione delle funi. Ad es.: per una fune in acciaio che sostiene una altalena sarà sufficiente un controllo visivo, per una fune che ha funzione di sicurezza sarà controllo visivo: viene verificata l’assenza necessario un metodo più approfondito, per una fune che ha funzione di teleferica di pieghe, attorcigliamenti in senso contraa fune singola il metodo dovrà fornire dati rio alla costruzione della fune (visibili quanWWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 43


PARCHI AVVENTURA | FUNI

do i trefoli si allontanano gli uni dagli altri), segni di corrosione, trefoli sfilacciati, schiacciamenti o altri indizi che evidenziano chiaramente una difformità della fune esaminata rispetto alla medesima fune nuova; ispezione approfondita: successivamente al controllo visivo, un valido sistema per verificare più approfonditamente la presenza di fili rotti, si attua utilizzando uno straccio di cotone bianco che viene passato sulla fune sia in una direzione che nella direzione opposta, impugnando lo straccio con la mano (si ricorda di utilizzare dei guanti). Con questo sistema i fili bianchi del cotone tendono ad impigliarsi nei monconi dei fili rotti dei trefoli più esterni. A seconda del tipo di fune (n° trefoli X n° fili) in presenza di un certo numero di fili rotti dello stesso trefolo l’esito dell’ispezione sarà positivo o negativo. ispezione strumentale: a seguito dell’ispezione approfondita o in sostituzione di questa, l’unico sistema scientificamente valido è costituito dalla tecnologia magneto-induttiva che risulta essere l’innovazione tecnologica di verifica più attendibile, oggettiva e sicura rispetto al solo control44 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019

lo visivo che si presta a superficiali interpretazioni. La strumentazione di controllo magneto-induttivo crea un campo magnetico localizzato intorno alla fune, e attraverso il monitoraggio su tutta la lunghezza della stessa, fornisce un segnale digitalizzato (variazione di campo magnetico) che evidenzia lo stato interno della fune (es. fili rotti, corrosione interna, ecc.). Il segnale digitalizzato permette, ad operatori opportunamente formati, di definire il grado di affidabilità della fune, in accordo con i criteri previsti dalle norme di riferimento.

METODO DI CONTROLLO DELLE FUNI SINTETICHE IN POLIMERI Come si controllano le funi sintetiche in polimeri? Per controllare efficacemente una corda a basso coefficiente di allungamento (da speleologia) oppure una corda dinamica (da alpinismo) occorre tenere presente che queste attrezzature sono a tutti gli effetti dei DPI, anche se, una volta installati permanentemente in un percorso acrobatico “perdono” la loro caratteristica di dispositivi di protezione individuale e “diventano” elementi di un percorso acrobatico. Naturalmente anche in questo caso, come per le funi in acciaio, possiamo far ri-


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ferimento alle norme tecniche specifiche anche se, mutando la destinazione d’uso, tali normative sono difficilmente applicabili. Chiaramente il controllo dovrà essere tanto più accurato quanto è critica l’applicazione delle funi. Ad es.: per una fune sintetica in polimeri che sostiene una altalena sarà sufficiente un controllo visivo senza rimuovere la fune dai collegamenti, per una fune sintetica in polimeri che ha funzione di sicurezza sarà necessario invece rimuovere ogni collegamento per eseguire un controllo approfondito della fune.

no a causa di: usura eccessiva, sfregamenti, tagli, abrasioni, bruciature e lesioni dovute a simpatici animaletti del bosco che potrebbero apprezzare molto queste attrezzature. Volendo seguire il criterio adottato per le funi in acciaio potremmo semplificare in questo modo:

controllo visivo della calza (senza rimuovere la fune dalla sua sede): viene verificata l’assenza di tagli, abrasioni, bruciature, decolorazione marcata, lesioni o altri indizi che evidenziano chiaramente una difformità della fune esaminata rispetto alla medeCome per le funi in acciaio sul mercato si sima fune nuova; possono reperire una moltitudine di funi ispezione approfondita: successivamensintetiche in polimeri di diverso diametro e tipo, volendo semplificare, in ragione della te al controllo visivo, qualora sia necessario mia esperienza di ispettore delle funi larga- procedere con una ispezione approfondita mente utilizzate per la realizzazione di per- della fune sintetica in polimeri è necessario corsi acrobatici, possiamo considerare che, rimuovere la fune dalla sua sede di installasalvo casi rari, le funi utilizzate sono com- zione, rimuovere eventuali nodi di estremità poste da una parte denominata “anima” e o disposti lungo il corpo della fune e proceda una parte denominata “calza”. L’anima è dere come indicato nel libretto informaticomposta da una serie di trefoli, costitui- vo del fabbricante. Tra le diverse verifiche ti da un certo numero di fili ciascuno. La occorre far scorrere la fune più volte nelle calza avvolge tutti i trefoli mantenendo gli mani realizzando un’ansa rotonda per veristessi nella corretta disposizione nello spa- ficare l’assenza di schiacciamenti dei trefoli zio e garantendo una certa uniformità di interni che causano una anomala curvatura diametro per tutta la lunghezza della fune. della fune, pertanto tale controllo è impossibile con le funi collegate e/o tensionate agli La struttura delle funi sintetiche in polime- elementi del percorso acrobatico. ri utilizzate è pertanto (quasi) sempre costituita da una sorta di “calzino” che per (*) Responsabile Tecnico di Form UP, orchi esegue i controlli rappresenta la “spia” ganismo di ispezione parchi avventura acprincipale delle anomalie che si riscontra- creditato ISO/IEC 17020 di tipo A.

Meeting parchi avventura 2019

46 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019

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el corso dSi terrà a Roma il 26 e 27 novembre il Meeting dei Parchi avventura italiani. In settembre sarà possibile iscriversi e prenotare gli spazi espositivi



PARCHI AVVENTURA | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La proprietà degli attestati di formazione Sono diversi i temi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i quali ci sono oggi ancora dubbi sulla corretta interpretazione della normativa e uno di questi riguarda la proprietà degli attestati relativi alla formazione acquisita. di Tiziano Menduto

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ono di proprietà del datore di lavoro che consente la formazione o dei lavoratori che seguono con successo i corsi? C’è l’obbligo da parte del datore di lavoro di consegnare al lavoratore, ad esempio in caso di licenziamento, gli attestati conseguiti? L’intervista a Lorenzo Fantini

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IL VUOTO NORMATIVO E LE POSSIBILI MODIFICHE FUTURE Le domande sulla proprietà degli attestati Se a livello di buon senso si potrebbe auspicare doverosa la consegna degli attestati ai lavoratori, in realtà diventa ostico trovare nella normativa, in particolare nel D.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), un obbligo preciso.


SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | PARCHI AVVENTURA

Come vedremo meglio nel prosieguo dell’articolo, l’art. 37 del Testo Unico indica che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Ma il “libretto formativo del cittadino” è una delle tante parti del Testo Unico che non sono state realizzate. Esiste poi un riferimento preciso nell’Accordo Stato-Regioni del 2012 “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” dove si dice che è “opportuno” che copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente. Si può fondare su questa “opportunità” un qualunque obbligo? Infine qualcuno, per vincolare il datore di lavoro alla consegna dell’attestato, fa riferimento ai diritti del lavoratore riguardo all’accesso ai dati. Esiste, ad esempio, una presa di posizione (19 giugno 2000) del Garante per la protezione dei dati personali in cui il Garante precisa che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell’interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale. Tuttavia è una presa di posizione che ha ormai quasi vent’anni e si basa su normative abrogate, anche se probabilmente sono riscontrabili, per analogia, anche nella normativa, nazionale ed europea, vigente. Ma è sufficiente questa presa di posizione per parlare di obbligo? Per provare a dare una risposta a queste varie domande, abbiamo intervistato l’avvocato Lorenzo Fantini, per lungo tempo dirigente della Divisione Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro e spesso nostro interlocutore per affrontare le tematiche più rilevanti e delicate in materia di sicurezza e salute. Lorenzo Fantini, come racconterà nell’intervista, si è occupato direttamente del problema in relazione sia alla stesura della normativa vigente, anche con riferimento all’Accordo Stato-Regione del 2012, sia a

possibili correttivi del Testo Unico su questo specifico tema.

L’INTERVISTA A LORENZO FANTINI Cerchiamo di comprendere bene quanto sia rilevante il tema della proprietà degli attestati. E cerchiamo anche di capire perché nessuna norma - nel decreto 81 o negli Accordi Stato Regioni - ne parla chiaramente… Lorenzo Fantini: Su questo punto penso sia necessario che si faccia un minimo di “ricostruzione storica” del tema della formazione, facendo presente che in realtà già in fase di stesura del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il tema della formazione e degli attestati che ne dimostrino l’avvenuto svolgimento è stato ripetutamente affrontato. Occorre, però, ricordare nel 2008 esisteva una normativa che prevedeva uno strumento - denominato “libretto formativo del cittadino” - nel quale tutte le attività di formazione svolte da ogni cittadino italiano avrebbero avuto ingresso, secondo il noto concetto del “life long learning”, del tutto pacifico in moltissimi Paesi; nel 2008 era ragionevole ritenere che le Regioni, deputate a dare attuazione alle disposizioni (contenute nel d.lgs. n. 276/2003) che prevedevano (e in realtà prevedono ancora…) l’istituzione del libretto formativo del cittadino, procedessero in tempi rapidi a definire i contenuti del libretto in modo che in esso confluissero anche i dati relativi ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In altre - forse più semplici - parole come estensori del “testo unico” abbiamo pensato che fosse inutile scrivere una disposizione che imponesse al datore di lavoro (e al dirigente, soggetti responsabili per quanto concerne l’organizzazione e l’erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) di rilasciare al lavoratore gli attestati del corso di formazione svolto perché comunque tali corsi dovevano essere “inseriti” (come ogni altro corso svolto dalla persona) nel libretto formativo del cittadino. Per questa ragione nell’articolo 18 (che identifica gli obblighi del “datore di lavoro e del dirigente” in materia antinfortunistica) del d.lgs. n. 81/2008 troviamo l’obbligo di consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio (alla cessazione WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 49


PARCHI AVVENTURA | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

conosciuto, serviva per l’”Interpretazione e integrazione” degli Accordi del 21 dicembre 2011 per la formazione, rispettivamente, di lavoratori, dirigenti e preposti e del datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L’effetto della discussione sul punto (tra Stato, Regioni e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori) - che aveva proprio lo scopo di “mettere una pezza” alla lacuna legislativa di cui ho già parlato - è la seguente Quindi, a causa dell’inadempimento regio- previsione (pagina 17 dell’Accordo del 25 nale rispetto alla creazione del libretto for- luglio 2012): mativo del cittadino, oggi non esiste nel d.lgs. n. 81/2008 un obbligo per l’azien- “Si intende che per consentire ai lada di rilasciare al lavoratore copia de- voratori, preposti, dirigenti e, di congli attestati dei corsi di formazione in seguenza, anche ai datori di lavoro di materia di salute e sicurezza sul lavo- poter usufruire dei crediti formativi, ro. Ora, in una dinamica di relazioni “nor- copia dell’attestato relativo alla formamali” tra lavoratore e azienda basterebbe zione effettuata è opportuno venga riuna semplice richiesta del lavoratore (ad lasciata al lavoratore, al preposto o al esempio, perché il lavoratore pensa di po- dirigente”. Dunque, trattasi di un “conter “far valere” la formazione svolta presso siglio”, cosa, peraltro, anche logica vista la altro datore di lavoro in caso di cessazione natura giuridica dell’accordo in Conferendel rapporto di lavoro, magari per dimissio- za Stato-Regioni, atto tramite il quale non ni) per avere la prova della formazione ma è possibile imporre obblighi sanzionabili, il lavoratore non dispone di una norma di salvo che ciò non sia richiesto nella norma legge contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 che di legge della quale l’accordo costituisce atpossa “invocare” qualora il datore di lavoro tuazione (e qui non esiste un “mandato” in tal senso dalla legge) ... non intenda consegnare gli attestati. del rapporto di lavoro) ma non anche quello di rilasciare al lavoratore, analogamente, copia degli attestati di formazione, mentre si prevede testualmente (articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008) che: “Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Il problema della proprietà degli attestati se lo è posto già nel 2012 l’Accordo Stato Regioni relativo all’adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Un documento di cui credo tu sia stato uno dei principali estensori. Nel testo si accenna all’opportunità che i datori di lavoro forniscano copie degli attestati “per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti di poter usufruire dei crediti formativi”. Perché le linee applicative hanno affrontato questo argomento? L.F.: “Permettimi di fare ancora una volta ricorso alla mia memoria... Nel 2012 era emerso chiaramente come il libretto formativo del cittadino non fosse cosa imminente e per questa ragione i “tecnici” di Stato e Regioni hanno affrontato il tema di cui mi chiedi di parlare nell’ambito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012. Tale Accordo, poco 50 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019

Se nelle linee applicative si parla di opportunità, alcuni cercano comunque di fondare un obbligo sul già citato art. 37 del decreto 81 relativamente alla registrazione delle competenze acquisite in materia di formazione nel libretto formativo del cittadino. Mi pare di comprendere, da quanto hai già detto, che su questa “registrazione” non si possa fondare un obbligo… L.F.: È giuridicamente impossibile fondare l’obbligo di cui parli sull’articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008 per due semplici ragioni: l’articolo dice chiaramente che il datore di lavoro deve “registrare” le “competenze acquisite” dai lavoratori nel libretto formativo, “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”, per cui se il libretto non è istituito e regolato NON può esserci l’obbligo; sul punto faccio presente che non mi risul-


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PARCHI AVVENTURA | SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ta che esista in nessuna Regione italiana il un obbligo che oggi non esiste; magari l’occasione potrebbe essere il provvedimento libretto formativo del cittadino... di “ritocco” del d.lgs. n. 81/2008 del quale Non è prevista alcuna sanzione, né pe- si parla presso il Ministero del lavoro, con il nale né di altro tipo, per la mancata osser- quale si potrebbe, semplicemente, abrogavanza dell’articolo 37, comma 14, del d.lgs. re le disposizioni relative al libretto formatin. 81/2008. vo del cittadino inserendo l’obbligo in parola nel corpo normativo di riferimento. Un’altra posizione sul tema della proprietà Ti segnalo che ho diretta conoscenza dell’edegli attestati si basa sul diritto del lavora- sistenza di un emendamento già pronto al tore, indicato anche dall’Autorità Garante riguardo, semplicemente perché addirittura della Privacy, di accesso ai dati che riguar- ho partecipato alla sua stesura qualche anno dano anche le qualifiche professionali. A fa (parlo del 2012 o del 2013, vale a dire negli tuo parere queste indicazioni in materia di ultimi mesi della mia esperienza al Ministeprivacy possono risolvere la questione del- ro del lavoro come dirigente), il quale è stato la proprietà degli attestati di formazione? messo a disposizione dei Ministri del tempo (parlo della Fornero e di Giovannini), senL.F.: Questo è uno spunto interessante ma za che sia stato mai inserito nelle varie leggi le considerazioni espresse dal Garante, il nelle quali gli uffici ministeriali avevano proquale ha argomentato nel senso che hai posto di inserire la disposizione. correttamente citato, sono remote (parliamo, in particolare, di una nota pronuncia Altro intervento – forse ancora più interesdel 19 giugno del 2000) e risalgono a una sante – potrebbe prevedere sempre l’abrosituazione precedente all’entrata in vigore gazione delle disposizioni oggi vigenti che del “testo unico” per cui dubito abbiano va- regolamentano il “libretto formativo del lore di attualità... Sarebbe, magari, oppor- cittadino” introducendo contemporaneatuna una pronuncia specifica sul punto che mente un modello – valido per tutti i settofaccia chiarezza. ri e obbligatorio per tutte le aziende – di libretto formativo, che a quel punto sarebbe IL VUOTO NORMATIVO E unico sul territorio nazionale e non avrebbe LE POSSIBILI MODIFICHE FUTURE bisogno di recepimento nelle diverse ReIn definitiva quale è, a tuo parere, la situa- gioni (e nelle Province autonome di Trenzione vigente dei diritti e obblighi di datori to e di Bolzano); come vedi, un intervento e lavoratori. E per favorire un futuro inter- semplice, che potrebbe trarre ispirazione vento legislativo che faccia chiarezza, cosa dal decreto 10 ottobre 2005 che recava tedovrebbe indicare una futura norma sul stualmente: “Approvazione del modello di tema della proprietà degli attestati? libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. L.F.: La mia idea è che dovrebbe essere 276, articolo 2, comma 1, lettera i). (GU Sescontato che il datore di lavoro - o “in au- rie Generale n.256 del 03-11-2005)” e che tomatico” (dando disposizioni al soggetto in Allegato I aveva proprio un “modello” di formatore in tal senso o provvedendo diret- libretto formativo, con format identico su tamente, se il corso sia organizzato diretta- tutto il territorio nazionale… Va aggiornamente dall’azienda come soggetto formato- to ma si tratta, tutto sommato, di utilizzare) o su richiesta del lavoratore - consegni re qualcosa che già esiste ed è contenuto al medesimo gli attestati dei corsi da que- in un atto avente valore normativo. Chiasti seguiti con successo. Tuttavia, per le ra- ramente, occorre la volontà politica del Migioni che ho ampiamente esposto, esiste un nistro competente (il Ministro del lavoro) “buco normativo” al riguardo che impedisce di procedere in tal senso e questo non mi sia possibile imporre al datore di lavoro che pare – visto quanto sin qui (non) fatto dal non intenda consegnare gli attestati di rila- Ministro del lavoro per la salute e sicurezza sciarli “coattivamente” al lavoratore. in termini di interventi di sostegno e correUn intervento sul punto, più che auspica- zione – molto probabile… bile, andrebbe realizzato per mezzo di una legge, dovendo introdurre nel “testo unico” (*) Puntosicuro.it 52 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019



MARKETING | I PARCHI E IL WEB

Digital Marketing e parchi divertimento: l’intervista a Enrico Ferretti

Negli ultimi anni tutti i parchi divertimento hanno aumentato il budget a disposizione per il digital marketing. Se fino a qualche anno fa i parchi divertimento facevano lavorare molto le tipografie, attualmente si sono introdotte nuove strategie di marketing, per raggiungere il potenziale cliente sul web, nel posto giusto e al momento giusto, stimolando l’interesse verso il parco e conseguentemente le conversioni. di Maurizio Crisanti

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na della biglietteria online. Le tecniche più utilizzati anche nel settore dei parchi sono l’advertising su Google, Facebook e Instagram, il programmatic advertising e la creazione di contenuti diffusi dai propri canali digitali o pubblicati su portali tematici.

li acquisti da biglietteria online sono infatti in crescita e per alcune strutture essi costituiscono il canale principale di vendita. Per orientare i potenziali visitatori all’acquisto online è necessario creare un funnel di vendi- Abbiamo chiesto ad Enrico Ferretti, ta, un vero imbuto capace di intercettare i founder di Secret Key Agency, l’agenzia di lead sul web, motivarli e condurli alla pagi- Digital Marketing che ha tra i suoi clienti

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I PARCHI E IL WEB | MARKETING

e conversioni, ma per massimizzare il ROI, aumentare le marginalità di guadagno e la sostenibilità dell’advertising online, bisogna ragionare in chiave fidelizzazione dei clienti, quindi ad un livello successivo rispetto alla prima conversione.

Enrico Ferretti.

2) I dati sono il nuovo petrolio, sostiene qualcuno. Una buona analisi degli small data raccolti nei CRM dei parchi, magari messi in relazione con altri set di dati, la conoscenza sempre più approfondita del pubblico, che permette una segmentazione ottimale dei target e l’analisi SEO dei bisogni degli utenti, permettono di ottimizzaalcuni parchi divertimento importanti, per re le campagne di marketing. Quanto i dati oltre 1,5 milioni di visitatori, di raccontar- sono importanti anche per il marketing dei ci la sua esperienza nel digital marketing di parchi divertimento? aziende del settore: Hai centrato il punto! Per fare Digital Mar1) Il digital marketing è da tempo utilizza- keting di livello avanzato bisogna assolutato dai parchi divertimento. Si è passati at- mente avere a disposizione i dati presentraverso i servizi offerti da Google e Face- ti in un CRM, strumento che consente di book, che vengono ora utilizzati al meglio avere KPI di business importantissimi e con una profilazione e segmentazione del una maggiore profilazione/segmentazione pubblico di riferimento sempre più atten- della propria base clienti. ta. Lo scopo è quello di raggiungere esattamente i target individuati e massimizza- Per esempio da un CRM possiamo ricavare re il ROI. Come si è evoluto l’advertising il Customer Life Time Value che ci indica il digitale dei parchi divertimento, secondo valore di un cliente nel tempo, il Retention la tua esperienza, e quali i canali che dan- Rate che serve a capire il tasso di fedeltà dei clienti nel tempo, il Churn Rate, ovveno maggiore soddisfazione? ro il tasso di abbandono dei clienti. Inoltre In Secret Key Web Agency invece di valu- con un CRM possiamo segmentare i clienti tare l’impatto di ogni singolo canale e/o un in base a molteplici fattori, come: frequensingolo strumento, ragioniamo sempre in za di acquisto, ultima visita al parco, numechiave cross media, elaborando dei funnel ro ed età dei figli, tipologia di biglietto di di marketing omnicanale che seguono l’in- ingresso acquistato, data di nascita, ecc... tero customer journey dei vari buyer per- Abbinando i dati del CRM ai report presensonas. Il consumatore moderno non segue ti in Google Analytics e nelle piattaforme di percorsi lineari, ma anzi utilizza tantissimi advertising online, si riescono ad ottenere strumenti durante l’intero processo deci- insights molto più potenti, che consentono di attuare strategie e tattiche nettamente sionale e di acquisto. più evolute. Con queste liste clienti si posCiò implica per le aziende che vogliono sono inoltre effettuare campagne di email fare digital marketing, la capacità di map- marketing, marketing automation e campare e presidiare tanti punti di contatto e pagne Facebook Ads super mirate, poiché vari strumenti per mantenere la relazio- indirizzate verso specifici cluster di clienti, ne con i consumatori: social media, mo- in base alle loro abitudini e preferenze. Si tori di ricerca, portali di recensioni, email, passa dal mass marketing al marketing one chatbot, magazine, ecc... Posso confermarti to one comportamentale. che Google Ads e Facebook Ads si confermano le piattaforme di advertising online 3) Il sito web è l’elemento più utile per gli più efficienti per intercettare traffico quali- utenti che effettuano ricerche navigazionaficato, generare brand awareness, interesse li. Un buon sito deve invitare alla converWWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 55


MARKETING | I PARCHI E IL WEB

re concretamente le magagne siamo quindi intervenuti con heatmaps e video sessioni registrate delle sessioni di navigazione. Grazie soprattutto ai video, ci siamo accorti che il problema principale risiedeva nel booking engine mobile, che invece di suddividere gli step di prenotazione, richiedeva i dati agli utenti in una unica immensa schermata con troppi campi di input. Siamo quindi intervenuti suddividendo in vari step il processo di prenotazione, rendendo l’inserimento dei dati più semplice e comprensibile lato utente. A fronte di ciò il tasso di conversione è passato da un misero 0,70% ad un 2,9%.

sione e offrire risposte sempre più attinenti alle domande degli utenti. A questo proposito l’analisi dei dati del sito, gli A/B test, le mappe di calore e l’analisi dell’usabilità hanno trasformato anche i siti dei parchi divertimento: cosa deve guidare secondo te la progettazione di un sito di un parco divertimento? Anche in questo caso sono i dati che devono guidare l’ottimizzazione di un sito web. In tal senso parliamo di CRO che è l’acronimo di Conversion Rate Optimization, una disciplina che si prefigge di analizzare la user interaction e l’esperienza di navigazione degli utenti, determinando lacune e criticità che impattano appunto sul tasso di conversione. Tramite gli strumenti che citavi è possibile individuare gli elementi di frizione di un sito, ipotizzare delle migliorie lato interfaccia e usabilità, attuare le modifiche, validandone poi la bontà con A/B test scientifici. Per citarti un caso reale, ti racconto di una consulenza CRO che abbiamo svolto per Zoomarine, che è cliente Secret Key da ormai 5 anni. In pratica avevano realizzato il loro sito in versione mobile, ma le performance di vendita da smartphone erano pessime. Il cliente faceva mille ipotesi sulle cause di questo dato negativo, ma il fornitore che gli aveva realizzato il sito non sapeva che pesci prendere. Per individua56 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019

4) La professionalità paga. Il web è un canale potenzialmente illimitato per il marketing di un prodotto o servizio, ma costa. Ci hanno fatto credere che Google e Facebook, o Instagram, fossero strumenti gratuiti, ma la visibilità e qualità dei contenuti, il posizionamento del sito attraverso attività SEO, la conoscibilità del brand, sono attività svolte da professionisti, e si pagano. Se ben fatte, queste azioni possono generare ricavi con percentuali a tre cifre rispetto ai costi. Il digital marketing per te è un costo o un investimento? Essendo io il fondatore di una Web Marketing Agency, è scontato che ti risponda che è un investimento. In Secret Key crediamo talmente tanto che il Digital Marketing possa far crescere il business delle aziende, da lavorare a performance. In pratica vincoliamo una grossa parte del nostro compenso al raggiungimento di determinati obiettivi di crescita a livello di revenue e numero di ingressi. Per darti un esempio reale dei benefici del Digital Marketing, ti riporto il caso di Zoomarine, che lo scorso anno ha registrato un incremento di vendite online del 46%. Il problema è che molte aziende e imprenditori credono che basti investire in Digital Marketing per ottenere risultati. Purtroppo non è così. La saturazione dei mercati e il conseguente incremento dei costi dell’advertising ha reso tutto molto più difficile. Da una parte gli utenti sono bombardati di messaggi pubblicitari e purtroppo come forma di protezione hanno sviluppato l’Ad Blindness, diventando molto più selettivi e meno facili da ingaggiare. Dall’altra il costo per clic o


I PARCHI E IL WEB | MARKETING

per impression è schizzato all’inverosimile, rendendo molto più complesso l’ottenimento di ROAS soddisfacenti. In questo scenario per fare marketing online in maniera profittevole, sostenibile e scalabile serve un metodo scientifico, che si basa su due KPI sconosciuti al 99% delle aziende: Customer Life Time Value e Customer Acquisition Cost. Solo conoscendo questi due indicatori di performance si possono stabilire correttamente i budget adv e le azioni di marketing da intraprendere. Se sappiamo quanto vale un cliente medio nel tempo, avendo calcolato il suo ciclo di vita e le revenue che genererà per la nostra azienda, allora potremo stabilire quanto siamo disposti a spendere in marketing per acquisire nuovi clienti sulla base dei margini di guadagno. Ciò significa che sapremo quanto ci costa comprare nuovi clienti e quindi definire quanto vogliamo crescere come azienda. Le aziende smart fissano obiettivi e budget in questo modo. 5) Cosa consiglieresti al responsabile del digital marketing di un parco di divertimento per ottenere risultati? Sulla base di quanto detto in precedenza consiglio 3 cose: A) Definire per bene i KPI più importanti dell’azienda, in modo da poter avere poi gli

elementi giusti per stabilire budget, obiettivi, azioni di marketing da intraprendere. Se non si ha una baseline di dati chiara bisogna investire per costruirla. In tal senso la chiave è costruire un ponte fra eCommerce e CRM, in modo da riuscire a fare Customer Analytics e segmentazioni smart. B) Mappare il customer journey dei vari buyer personas e riuscire a definire funnel specifici per ognuno di essi. I consumatori dei parchi sono tanti e diversi tra loro. Ci sono target di prossimità, target italiani che risiedono in regioni più lontane, target stranieri e ognuno di questi va ingaggiato con specifici messaggi pubblicitari che fanno leva su diversi aspetti. Poi ci sono vari tipi di già clienti da fidelizzare e sui quali agire per massimizzare frequenza di acquisto e Customer Life Time value. C) Per scalare le performance bisogna automatizzare, quindi servono dati e strumenti di marketing automation che lavorano 24 ore su 24 per massimizzare le vendite, andando a realizzare campagne, email, messaggi follow up personalizzati, che cambiano in funzione del comportamento e abitudini di utenti, prospect e clienti effettivi. Insomma, oggi per ottenere determinati risultati servono competenze, strumenti, esperienza. WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 57


FUORICAMPO | VIDEOSORVEGLIANZA

Pubblicate le linee guida europee per la videosorveglianza nel rispetto del GDPR Ne parchi di divertimento, ma anche nei parchi giochi cittadini, nei luna park e su alcune attrazioni itineranti, sono presenti telecamere per la videosorveglianza. L’entrata in vigore del GDPR (General data protection regulation) ossia il Regolamento Ue 2016/679 dell’Unione Europea, rende necessarie molte accortezze per garantire la privacy delle persone i cui comportamenti vengono registrati per motivi di sicurezza.

N

ell’articolo che pubblichiamo per gentile concessione dell’editore Key4Biz, viene commentata la linea guida emanata in luglio dall’autorità europea che si occupa di protezione dei dati personali, per fare chiarezza su tanti aspetti relativi alla videosorveglianza. Le tecnolo-

58 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019

gie emergenti, che permettono di contare le persone e censirle per età e sesso, aprono scenari interessanti per i parchi divertimento. Tuttavia la raccolta ed elaborazione dei dati sono soggette alle strette regole introdotte dallo scorso anno con l’entrata in vigore del GDPR.


VIDEOSORVEGLIANZA | FUORICAMPO

GDPR e videosorveglianza, pubblicate le linee guida EDPB. L’analisi punto per punto di Valentino Vescio di Martirano Le linee guida si prefiggono lo scopo di fornire gli strumenti utili per evitare che la legittima acquisizione di video registrazioni scivoli poi in un trattamento illecito o non conforme al GDPR. Sono state rese note dall’European Data Protection Board (EDPB) le linee guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali in merito ai servizi di videosorveglianza. Le linee guida in commento sono interessanti perché l’utilizzo intensivo dei sistemi di video sorveglianza ha modificato il comportamento dei cittadini che, sentendosi osservati, modificano il loro atteggiamento, diverso da quello che avrebbero avuto nel caso fossero rimasti anonimi. Le linee guida si prefiggono lo scopo di fornire gli strumenti utili per evitare che la legittima acquisizione di video registrazioni scivoli poi in un trattamento illecito o non conforme al GDPR. Di seguito una rielaborazione di quanto descritto nelle linee guida 3/2019. L’analisi del trattamento dati nei casi di Videosorveglianza a mente dell’Articolo 5 GDPR. Per identificare le finalità del trattamento si deve verificare quanto prescritto dall’Articolo 5 del GDPR. Invero, le finalità possono cambiare a seconda che il titolare sia pubblico o privato, che la video sorveglianza abbia la finalità di migliorare la sicurezza, per fornire strumenti di pubblicità mirata. A volte poi le tecniche di video sorveglianza hanno carattere altamente intrusivo (es. tecnologie biometriche complesse) o meno intrusive (ad esempio semplici algoritmi di conteggio delle persone in un locale). Sul punto l’EDPB fa notare come gli algoritmi spesso non siano totalmente affidabili e che i titolari e responsabili della videosorveglianza devono mantenere un grado minimo di affidabilità dei sistemi di video sorveglianza per evitare scelte giuridiche

affidate a tali sistemi (come l’identificazione facciale o il riconoscimento) abbia risultati errati e quindi deleteri. Inoltre l’EDPB afferma che la videosorveglianza non è l’unico strumento da adottare per alcune finalità perseguite dal titolare del trattamento.

L’AREA DI APPLICAZIONE DEL GDPR NEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLA VIDEO SORVEGLIANZA I DATI PERSONALI RACCOLTI È di tutta evidenza che una volta entrato in un locale videosorvegliato, si raccolgono così tante immagini e video correlate ad un interessato. La raccolta di tutte le informazioni relative alle persone monitorate consente l’elaborazione di dati personali riferibili alla presenza della persona in un determinato luogo e permette di valutarne il comportamento o estrapolarne dettagli che a prima vista non sarebbero percepibili ad occhio nudo. L’abuso che potrebbe derivarne da tali informazioni è evidente. Più è ampia la sorveglianza più è alto il rischio. Sul punto basti evidenziare che l’articolo 35, paragrafo 3, lettera c) del GDPR prescrive la DPIA in caso di monitoraggio sistematico su larga scala di un’area accessibile al pubblico (si veda il paragrafo 10 in calce). Inoltre è degno di nota quanto prescritto all’articolo 37, paragrafo 1, lettera b) GDPR che in questi casi impone la nomina di un DPO. Tuttavia, il GDPR non si applica quando la persona non è in alcun modo identificabile, direttamente o indirettamente. Qui di seguito gli esempi forniti dall’EDPB in cui non si applica il GDPR: telecamere false (cioè quelle che non registrano video o immagini) poiché non vengono elaborati dati personali; video registrazioni ad alta quota (perché le immagini non possono essere agganciate ad un soggetto preciso); WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 59


FUORICAMPO | VIDEOSORVEGLIANZA

videocamera a bassa risoluzione, non in grado di raccogliere alcuna informazione relativa ad una specifica persona fisica (come targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti).

guenza sono resi accessibili a un numero indefinito di persone. Inoltre, se un sistema di videosorveglianza registra ed archivia immagini, anche parzialmente, di uno spazio pubblico, non può più essere considerata tale attività come privata DIRETTIVA EU2 016/680 o familiare (Corte di giustizia europea, senOgni trattamento dei dati personali (anche tenza nella causa C-212/13, František Ryneš da video registrazione) da parte delle au- v Úřad pro ochranu osobních údajů , 11 ditorità competenti ai fini della prevenzione, cembre 2014, par. 33.) indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, Esempio: un turista sta registrando un vinon è disciplinato dal GDPR ma dalla Di- deo sia attraverso il suo telefono cellulare rettiva EU 2016/680 che attraverso una videocamera per documentare le sue vacanze. Mostra il filmato ECCEZIONI PER FINI DOMESTICI ad amici e parenti ma non lo rende accesAi sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera sibile ad un numero indefinito di persone. c), il trattamento di dati personali da par- Questo ricadrebbe nell’eccezione richiate di una persona fisica nel corso di attivi- mata. Esempio: un mountainbiker vuole tà puramente personali o domestiche, che registrare la sua discesa con una actionpossono includere anche attività online, è cam. Le registrazioni verranno visionate da considerarsi fuori dal campo di applica- per il suo intrattenimento. Anche questa zione del GDPR. Questa eccezione – spe- circostanza ricade nell’eccezione. cie nel contesto della videosorveglianza – Esempio: qualcuno ha installato un sistedeve essere interpretato restrittivamente. ma di video sorveglianza nel proprio giarSul punto, la Corte di Giustizia (sentenza dino. La proprietà è recintata e solo il titonella causa C-101/01, caso Bodil Lindqvist lare stesso e la sua famiglia hanno accesso , 6 novembre 2003, paragrafo 47) afferma regolarmente nel giardino. Questo rienche tale eccezione si riferisce solo alle at- trerebbe nell’eccezione a condizione che tività svolte nel corso della vita privata o la videosorveglianza non monitori, anche familiare, e tale non può essere la condivi- parzialmente, uno spazio pubblico o una sione su Internet di tali dati, che di conse- proprietà altrui. 60 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019


VIDEOSORVEGLIANZA | FUORICAMPO

LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO Prima di ogni trattamento effettuato con dispositivi video devono essere specificate nel dettaglio le sue finalità (Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), GDPR). Le finalità della video sorveglianza possono essere diverse: la protezione della proprietà e di altri beni; la raccolta di prove per il diritto di difesa nei processi civili. Per questa ragione, le finalità devono: essere documentate per iscritto (articolo 5, paragrafo 2, GDPR); essere specifiche per ogni sistema di video sorveglianza in uso (cioè raggruppate per scopi comuni); devono fornire informazioni agli interessati in modo da far comprendere le finalità e gli scopi del trattamento conformemente all’articolo 13 del GDPR. Secondo l’EDPB la semplice finalità per fini di “sicurezza” non è sufficientemente specificata poiché non si aggancia alle diverse basi giuridiche di cui all’art. 6.

LE BASI GIURIDICHE Ad esempio, si applica l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR quando è la stessa legge a prevedere l’obbligo di video sorveglianza. Comunque le basi giuridiche più comuni sono quelle fondate: sull’Articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), GDPR (legittimo interesse). sull’Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), GDPR (necessità di svolgere un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di autorità ufficiale) sull’Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR (consenso). LEGITTIMO INTERESSE La videosorveglianza è lecita se è necessaria a soddisfare la finalità per legittimo interesse perseguito da un titolare del trattamento o da terzi, a meno che tali interessi non mettano a rischio i diritti e libertà fondamentali dell’interessato (articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), GDPR). Per legittimo interesse si intende un interesse: legale; economico; immateriale.

Tuttavia, l’interessato può opporsi (ai sensi dell’art. 21 GDPR) al trattamento dei dati (anche per i sistemi di videosorveglianza) e ciononostante il titolare può procedere con la videosorveglianza laddove il legittimo interesse prevalga sugli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato o per esercitare il diritto di difesa. Invero, in una situazione realmente pericolosa, la finalità di proteggere la proprietà ad es. da un furto può costituire un legittimo interesse per giustificare la videosorveglianza. Il legittimo interesse deve essere pertanto: reale (cioè non deve essere immaginario o speculativo); attuale (cioè non potenziale ma concreto, ad esempio una situazione di pericolo imminente può costituire una base giuridica da legittimo interesse; ad esempio le gioiellerie o le stazioni di benzina). Del pari il legittimo interesse non può essere desunto in re ipsa ma deve essere valutato caso per caso e bilanciato con i diritti dell’interessato.

NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati in relazione alle finalità per i quali sono trattati (“minimizzazione dei dati “), a mente dell’Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), GDPR. Prima di installare un sistema di videosorveglianza il titolare dovrebbe verificare che tale misura è proporzionata alla finalità perseguita. La videosorveglianza dovrebbe essere adottata come extrema ratio. Ad esempio, l’EDPB suggerisce che se la finalità è quella di prevenire i reati connessi alla proprietà, invece di installare un sistema di videosorveglianza, il titolare potrebbe anche adottare misure di sicurezza alternative come sistemi di sorveglianza quali assumere personale di sicurezza. Esempio: il proprietario di un negozio desidera aprire un nuovo esercizio commerciale e desidera installare un sistema di videosorveglianza. A base del legittimo interesse, egli può riferirsi alle statistiche di atti di vandalismo in quel quartiere o riferirsi ad esperienze dei locali commerciali dei negozi vicini. Tuttavia, non è sufficiente per giustificare un legittimo interesse basarsi su statistiche nazionali o generali senWWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 61


FUORICAMPO | VIDEOSORVEGLIANZA

za analizzare l’area in questione o i pericoli specifici inerenti il negozio. Inoltre, secondo l’EDPB, prima di installare un sistema di video sorveglianza il titolare è obbligato a valutare dove e quando le telecamere di sorveglianza sono strettamente necessarie (per esempio di notte e situate nel perimetro della proprietà). Esempio: una libreria vuole proteggere i suoi locali contro atti di vandalismo. In generale, le fotocamere dovrebbero solo filmare i locali interni perché non è necessario installare telecamere nei luoghi attigui o aree pubbliche nelle vicinanze. Pertanto, per minimizzare i dati e per evitare una eccessiva raccolta, viene spesso utilizzato il black box in cui il filmato viene automaticamente eliminato dopo un certo periodo di archiviazione e accessibile solo in caso di incidente.

BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI Dando per assodato che la videosorveglianza sia necessaria per proteggere i legittimi interessi di un titolare, come detto è necessario sempre bilanciare gli interessi contrapposti dell’interessato. In particolare, il titolare deve considerare: in che misura il monitoraggio incide sugli interessi, diritti fondamentali e le libertà degli individui; e se ciò provochi violazioni o conseguenze negative sui diritti dell’interessato.

Esempio: una società di parcheggi ha documentato il ripetersi di episodi di furto delle macchine parcheggiate. L’area di parcheggio è uno spazio aperto e può essere facilmente accessibile da chiunque, seppur debitamente segnalato con cartelli che circondano il perimetro. Il legittimo interesse è prevenire i furti delle auto dei clienti. Dall’altro gli interessati hanno diritto a non essere monitorati, nonostante che la videoregistrazione avvenga per la prevenzione dei furti e sia effettuata anche a loro vantaggio. Quindi il monitoraggio è limitato solo alla sorveglianza delle auto ma non alla sorveglianza degli stessi clienti. Esempio: un ristorante decide di installare delle videocamere nei servizi igienici per controllare la loro pulizia. In questo caso i diritti degli interessati hanno chiaramente la precedenza sul legittimo interesse del titolare, quindi le telecamere non possono essere installate nei servizi igienici.

BILANCIAMENTO CASE-BY-CASE Seguendo l’impostazione data dall’Articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), GDPR, il bilanciamento degli interessi è obbligatorio e deve essere concreto ed attuale (quindi non formale). Il titolare, ad esempio, deve valutare il peso (numero dei dati e delle persone o le dimensioni dell’area monitorata) ed i rischi dei diritti e delle libertà degli interessati coinvolti; nonché la possibilità di disporre di valide alternative alla videosorveglianza. Esempio: se viene installata una dash cam (ad es. per raccogliere eventualmente prove nel caso di un incidente), è importante assicurarsi che anche questa telecamera non stia registrando costantemente le persone presenti sulla strada. Altrimenti la finalità andrebbe fuori dal perimetro del legittimo interesse alla video registrazione e cioè si trasformerebbe nella finalità di monitorare i dati di terzi in generale.

RAGIONEVOLI ASPETTATIVE DEGLI INTERESSATI Secondo il considerando 47 del GDPR, l’esistenza di un legittimo interesse richiede un’attenta valutazione anche delTale bilanciamento di interessi è obbliga- le aspettative degli interessati, per tale intendendosi l’aspettativa dell’interessato torio: da una parte, i diritti fondamentali e liber- ad essere tutelato dal titolare nella valutatà dell’interessato; dall’altra, gli interessi le- zione del caso concreto. gittimi del titolare. Ad esempio, un dipendente sul posto di 62 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019



FUORICAMPO | VIDEOSORVEGLIANZA

lavoro nella maggior parte dei casi non si aspetta che sia monitorato dal suo datore di lavoro. Allo stesso modo, non è ragionevole aspettarsi di essere monitorati in strutture sanitarie o altre aree che per definizione sono riconosciute come zone private.

lare difficilmente sarà in grado di provare che l’interessato abbia dato il proprio consenso prima del trattamento dei propri dati personali (Articolo 7, paragrafo 1, GDPR). Come del resto sarebbe difficile che in caso di revoca del consenso, il titolare sia in grado di non trattare più quei dati riferibili a quel singolo interessato (Articolo 7, paragrafo 3, GDPR). Tuttavia, se il titolare intende giovarsi della base giuridica del consenso, è suo dovere assicurarsi che ogni persona interessata conferisca il suo esplicito consenso (per esempio quando si attraversa un’area particolare come un corridoio o un cancello specifico per entrare in un luogo monitorato). Oppure, nel caso di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, ove dato lo squilibrio di potere tra datore di lavoro e dipendenti, nella maggior parte dei casi i datori di lavoro dovrebbero non fare affidamento sul consenso, in quanto è improbabile che venga dato liberamente (sul punto si rimanda a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori).

Esempio: nei servizi igienici ci si aspetta di non essere monitorati. Di contro, il cliente di una banca potrebbe aspettarsi che venga Esempio: gli atleti possono richiedere di monitorato all’interno della stessa banca. essere monitorati durante le singole esercitazioni per analizzarne le proprie tecniche L’aspettativa di essere monitorati può es- e prestazioni. Tuttavia, se un club sportivo serci anche nei luoghi pubblici, dove il le- prende l’iniziativa di monitorare un’intera gittimo interesse è declinazione dell’Arti- squadra per la medesima finalità, il consencolo 6, paragrafo 1, lettera e), GDPR, per so spesso non è valido poiché il singolo atsvolgere quelle attività nell’interesse pub- leta o gli atleti possono sentirsi costretti a blico (come salute e sicurezza per la prote- dare il consenso per evitare che il loro rifiuzione di dipendenti e visitatori). to possa influire negativamente, anche sugli stessi compagni di squadra. BASE GIURIDICA TRAMITE CONSENSO AI SENSI DIVULGAZIONE DELL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DI FILMATI A TERZI LETTERA A), GDPR. Come noto il consenso deve essere In linea di principio, il GDPR disciplina i libero; casi di divulgazione di registrazioni video specifico; a terzi. informato; attuale; DIVULGAZIONE DI RIPRESE VIDEO A TERZI IN GENERALE revocabile. La divulgazione come “trattamento dati” è Tali presupposti si applicano anche alla vi- definita all’articolo 4, paragrafo 2, GDPR, deosorveglianza, con la precisazione che il come trasmissione (ad es. comunicazioconsenso può costituire valida base giuridi- ne individuale), diffusione (ad esempio, la ca solo in casi eccezionali a mente dell’Arti- pubblicazione online) o la messa a dispocolo7 GDPR (cfr. considerando 43). Infatti, sizione in altro modo. I terzi sono definiti per sua natura la videosorveglianza con- all’articolo 4, paragrafo 10, GDPR (inoltre, il sente di monitorare contemporaneamente WP Group 29 ha adottato delle specifiche un numero sconosciuto di persone. Il tito- linee guida al riguardo). 64 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • LUGLIO AGOSTO 2019


VIDEOSORVEGLIANZA | FUORICAMPO

Ad ogni modo, qualsiasi divulgazione di filmati contenenti dati personali deve avere una specifica base giuridica (Articolo 6, paragrafo 4, GDPR).

zione di una qualsivoglia indagine in corso). In questo caso il proprietario del negozio deve valutare se le condizioni di cui all’Articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), GDPR sono soddisfatte. Ricordiamo che il trattaEsempio: un titolare che desideri carica- mento dei dati personali da parte delle forre una registrazione su Internet deve fare ze dell’ordine è disciplinato dalla direttiva affidamento su una base giuridica per tale EU 2016/680. trattamento, ad esempio ottenendo il consenso dell’interessato secondo Articolo 6, Le linee guida sono state poste in consultaparagrafo 1, lettera a), GDPR. La stessa va- zione pubblica dal 12 luglio in poi e si potranlutazione deve essere effettuata dal desti- no formulare osservazioni sino al 6 settembre natario che, in particolare, dovrà identifica- 2019. Le linee guida in lingua Inglese sono dire la sua base giuridica ai sensi dell’Articolo sponibili all’indirizzo https://urly.it/32cj_ 6 (ad esempio la ricezione del materiale). Esempio: il sistema di videosorveglianza (fonte: Key4biz.it) posto su una barriera all’ingresso di un parcheggio è stata installata con lo scopo di risolvere eventuali richieste di risarcimento danni. Si verifica un danno e la registrazioDue belle notizie da fane viene trasferita ad un avvocato per semiglie di esercenti itiguirne il caso. In questo caso la finalità delneranti. Alice Moretla registrazione è il trasferimento del dato ti, figlia di Massimo, ha personale contenuto nella registrazione. recentemente conseLaddove nella medesima situazione, però, guito la laurea triennale la registrazione venisse pubblicata online in Ingegneria biomediper puro divertimento, in questo caso la fica presso il Politecnico nalità sarebbe diversa e non sarebbe comdi Torino. patibile con la finalità iniziale. Inoltre sarebbe problematico identificare una base Sara Steinhaus, figlia di esercenti laziagiuridica per tale trattamento (pubblicazioli, ha terminato gli studi in luglio consene) e si potrebbe immaginare il consenso guendo la laurea specialistica in “Organizdell’interessato. zazione e marketing per la comunicazione d’impresa” presso l’Università La SapienDIVULGAZIONE DI FILMATI za di Roma discutendo una tesi dal titolo ALLE FORZE DELL’ORDINE Anche la divulgazione di registrazioni vi- “Luna park itineranti in Italia: la pubblicità deo verso le forze dell’ordine è un trat- del Winter Park di Genova come modello tamento separato che richiede una base per altri parchi dello spettacolo viaggiante”.

Liete

giuridica diversa ai sensi dell’Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR, per esempio per cooperare durante le indagini.

Esempio: un proprietario del negozio registra filmati al suo ingresso. Registra una persona che ruba un portafoglio. La polizia chiede al titolare di consegnare il materiale per finalità di indagine ai sensi dell’Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR. Esempio: una telecamera è installata in un negozio per motivi di sicurezza. Il proprietario del negozio crede di aver registrato qualcosa di sospetto e decide di inviare il materiale alla polizia (senza alcuna indica-

Rallegramenti dall’ANESV alle neolaureate per il particolare impegno nel conseguire un traguardo così importante presso due atenei prestigiosi, reso più complesso dalla difficoltà nel frequentare i corsi, appartenendo allo spettacolo viaggiante. WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 65


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