Lo Spettacolo Viaggiante

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# 7-8 • LUGLIO • AGOSTO 2018 • LVI • WWW.ANESV.I T ORGANO UFFICIALE

ADERISCE A

SUPERATA LA CIRCOLARE GABRIELLI? NUOVE DISPOSIZIONI DAL MINISTERO ENEL: UN PO’ DI CHIAREZZA SULA STIPULA DEI CONTRATTI I DATI SIAE SULLA STAGIONE 2017 DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO



ANESV-AGIS Presidenza Nazionale Via di Villa Patrizi, 10 00161 Roma Tel 0644231454 Fax 0645481356 www.anesv.it • info@anesv.it

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Sezione Piemonte, Valle d’Aosta Via dei Mille, 9 • 10123 Torino Tel. 0118127637 / Fax 0118127632 Sezione Lombardia, Liguria P.zza Luigi di Savoia, 24 • 20124 Milano Tel. 0267397824 / Cell. 3288131787 Fax 026690410 Sezione Tre Venezie P.zza Insurrezione, 10 • 35039 Padova Tel. 0498750851 / Fax 0498751440 Sezione Emilia Romagna, Marche, Umbria Via Amendola, 11 • 40121 Bologna Tel. 051254582 / Fax 051255942 Sezione Toscana Via Fiume, 20 • 50123 Firenze Tel. 055216969 / Fax 055214015 Sezione Lazio, Abruzzo e Molise Via di Villa Patrizi, 8 • 00161 Roma Tel. 0644231454 / Fax 064403612 Sezione Campania, Calabria P.zza del Gesù Nuovo, 33 • 80134 Napoli Tel. 0815520311 / Fax 0815521326 Sezione Puglia, Basilicata Via Melo, 185 • 70121 Bari Tel. 0805219404 / Fax 0805237584

ANESV è anche:

EDITORIALE

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a stagione estiva è avviata, e queste settimane sono decisive per le attività che rappresentiamo. I luna park sul litorale, i numerosi parchi a tema, i parchi acquatici e i parchi avventura sono nel pieno della loro attività. Due gli incontri importanti dell’Associadi Massimo Piccaluga zione. Il Ministro dei beni e attività cul- Presidente dell’Anesv turali Bonisoli ha fatto visita all’AGIS lo scorso 11 luglio, e durante l’incontro ha garantito attenzione per le richieste della nostra categoria, formulate in un appunto. Il giorno successivo, nel corso dell’Assemblea di Federturismo è stato possibile affrontare alcuni temi con il Ministro del turismo Centinaio. Si è parlato di voucher in particolare, che costituirebbero un’opportunità per tutti, soprattutto per le imprese soggette a forti picchi stagionali e gli esercenti che affrontano giornate in cui si effettuano operazioni di smontaggio e montaggio delle attrazioni. Anche a livello parlamentare sono già stati effettuati incontri per creare un consenso riguardo alle integrazioni alla legge 337/1968, che la categoria attende da tempo: E’ stata avviata l’interlocuzione con il Ministero del traporti, per risolvere la questione che riguarda i mezzi punzonati, ancora impediti dal transitare sulle autostrade. Sulla questione che riguarda i contratti per le connessioni temporanee con ENEL, pubblichiamo su questa rivista nuove informazioni che aiutano gli esercenti a gestire questi mesi piuttosto complessi. Il passaggio dal 2019 al mercato libero – peraltro recentemente messo in discussione dal nuovo governo – comporta alcune novità. Infine l’aggiornamento delle indicazioni sulla sicurezza degli spettacoli introdotte in luglio a seguito della revisione della circolare Gabrielli. Si tratta di novità importanti che responsabilizzano i Sindaci – alcuni dei quali già pronti alla protesta – e ovviamente le manifestazioni di spettacolo. In questo caso si richiamano gli obblighi relativi al parere delle Commissioni di vigilanza e, solo per eventi particolarmente importanti, il coinvolgimento del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nuove anche le linee guida allegate al provvedimento, che sono in parte diverse da quelle diffuse lo scorso anno. Mentre scrivo non sono ancora state disposte informazioni operative ma mi auguro che le Commissioni di vigilanza, in molte delle quali ci sono rappresentanti ANESV, sappiano cogliere il segnale di voler alleggerire una pressione che ha portato a spese ingenti, che si sono dimostrate non giustificate rispetto a situazioni di pericolo che non ci sono state. Buona lettura.



SOMMARIO #7-8 • LUGLIO AGOSTO 2018 • ANNO LVI # 7-8 • LUGLIO • AGOSTO 2018 • LVI • WWW.ANESV.I T

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06 ENEL E CONTRATTI PER CONNESSIONI TEMPORANEE NUOVI CHIARIMENTI 10 DISCIPLINA GABRIELLI, IL GOVERNO AL LAVORO 13 EMANATA LA NUOVA DISCIPLINA CHE SOSTITUISCE LA CIRCOLARE GABRIELLI

SUPERATA LA CIRCOLARE GABRIELLI? NUOVE DISPOSIZIONI DAL MINISTERO ENEL: UN PO’ DI CHIAREZZA SULA STIPULA DEI CONTRATTI I DATI SIAE SULLA STAGIONE 2017 DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

PARCHI DI DIVERTIMENTO

24 I DATI SIAE 2017: OTTIMI RISULTATI PER I PARCHI DIVERTIMENTO 28 BUONE NOTIZIE RIGUARDO ALLA APERTURA DELL’ACQUARIO DI ROMA 32 IL MONDO DELL’AMUSEMENT IN UN UNICO, GRANDE EVENTO MUSTNON HAVE RIDEZ SOTTOSCRITTI 34 ATTENZIONE AI CONTRATTI DI LAVORO THUNDERBOLT

DALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

Designed by Zamperla’s Roller Coaster Department in collaboration with the world-renowned coaster guru, Stengel Buro, the Thunderbolt is the right choice for parks looking for a thrilling and unforgettable roller coaster ride.

ORGANO UFFICIALE

ADERISCE A

z amperla.com

Antonio Zamperla Spa Vicenza - Italy Phone: +39 0444 998400 e-mail: zamperla@zamperla.it

37 MINI, MA NON TANTO…

PARCHI ACQUATICI

38 INAUGURATO LOKO, L’ULTIMO INVESTIMENTO PER ACQUA VILLAGE 40 ACQUAPARK COMPIE 30 ANNI PARCHI AVVENTURA

42 DA LA RUBRICA “TEMPI MODERNI” DE «LA STAMPA». PARCHI

AVVENTURA UN MIX DI ADRENALINA E INCONTRI RAVVICINATI CON LA NATURA SELVAGGIA

EVENTI

#7-8 • luglio agosto 2018 • anno LVI Copertina: © 123rf Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 565/1996 Rivista bimestrale. Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

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Direttore responsabile Massimo Piccaluga

FUORICAMPO

Dalle sezioni Antonello Volpi, Ferdinando Uga, Adriano Rossi, Ermes Fornaciari, Sauro Martini, Ciro Guida, Cosimo Amato

46 AGEVOLAZIONI ASD: PER LO SCONTO NON BASTA LA “FIRMA” DEL CONI

MARKETING

52 A CXNOW SI PARLA DI PARCHI DI DIVERTIMENTO 58 ANESV • ELENCO DEGLI INSERZIONISTI DI QUESTO NUMERO

Vicedirettore Maurizio Crisanti

Direzione, amministrazione e pubblicità ANESV–AGIS Via di Villa Patrizi, 10 tel. 0688473-273 o 274 – Fax 0645481356 info@anesv.it www.anesv.it www.parchipermanenti.it www.parchiavventuraitaliani.it Grafica Massimiliano D’Affronto (mdaffronto@gmail.com) Stampa Evoluzione Stampa Srl – Roma Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione che così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione non costituendo pertanto tale collaborazione gratuita alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma».


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ENEL E CONTRATTI PER CONNESSIONI TEMPORANEE NUOVI CHIARIMENTI

ECCO QUALCHE NOVITÀ SUI CONTRATTI PER FORNITURE TEMPORANEE. È PREVEDIBILE QUALCHE DIFFICOLTÀ LEGATA ALLA TEMPISTICA DI ALLACCIAMENTO NEL PERIODO CHE DECORRE DA SETTEMBRE 2018 E PER QUALCHE MESE, FINO A CHE ENEL ENERGIA NON ATTIVERÀ IL NUOVO SOFTWARE – IN FASE DI TEST – CHE PERMETTERÀ UNA PIÙ SEMPLICE COMUNICAZIONE CON E-RETI.

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i consiglia pertanto a coloro che stipuleranno contratti da settembre di richiedere la fornitura con un anticipo di qualche giorno rispetto ai 5 giorni garantiti da Servizio Elettrico Nazionale. ENEL ci ha comunicato che “Con delibera 296 del 2015 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito, nei settori dell’energia elettrica e del gas, l’obbligo di separazione funzionale tra le società di vendita operanti nel mercato libero e quelle esercenti il servizio di maggior tutela, qualora verticalmente integrate come nel Gruppo Enel. Dopo l’emanazione della citata Delibera, le società del Gruppo Enel hanno adot6

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

tato alcune misure volte ad attuare la predetta normativa, in attesa delle decisioni del Giudice Amministrativo, intervenute con la sentenza del Consiglio di Stato del novembre 2017, che ha confermato l’obbligo anche di una netta separazione FISICA, tra mercato libero e tutelato, delle attività, dei canali di comunicazione, del personale e degli spazi all’interno dei Punti Enel. Al fine di ottemperare pienamente alla normativa in tema di unbundling, da settembre 2018 tutti i negozi diretti (Punti Enel) svolgeranno attività di vendita e assistenza alla clientela unicamente in favore di Enel Energia, società del Gruppo Enel operante nel settore del libero mercato. Tutti i negozi gestiti dai Partner di Enel (Punti Enel Negozi Partner), saranno www.anesv.it



ANESV INFORMA dedicati esclusivamente alla vendita ed assi- Preventivi: stenza in favore della clientela di Enel Energia. ■ Tra qualche tempo sarà attivato “Preventivo Smart”, un’applicazione a disposizione dei comLe attività del Servizio Elettrico Nazionale merciali di Enel che permetterà ai venditori di fare S.p.A., società di vendita del Gruppo Enel ope- il preventivo immediato per le aree dove i punti di rante nell’ambito del servizio di maggior tu- prelievo sono da anni gli stessi e non c’è bisogno tela, saranno invece garantite esclusivamente del sopralluogo. attraverso i canali virtuali: ■ sito web: servizioelettriconazionale.it Interruttori ■ canale telefonico: numero verde 800 900 ■ Dai 35 kW in poi è sicura la installazione dei 800 (Enel Servizio Elettrico) da rete fissa (199 50 misuratori semi limitati, che sopportano picchi di 50 55 da cellulare a pagamento in base al costo assorbimento più elevati. stabilito dall’operatore telefonico) attivo dalle 7 alle 22, dal lunedì alla domenica (escluse le festi- Armadi/cassoni vità nazionale). ■ Enel non è purtroppo tenuta a fornire le cassette e gli armadi, nessuna norma lo prevede. La forCome da informativa già inviata ad ARERA, è stata nitura della cassetta è una prassi che viene rispetprevista una comunicazione in bolletta, per tutti i tata quando il materiale è disponibile, altrimenti clienti SEN, per i prossimi tre cicli di fatturazione bisogna provvedere autonomamente. a partire dalle bollette di luglio. Inoltre, in tutti i Punti Enel sarà presente una ap- Servizio Clienti telefonico ENEL posita comunicazione”. ■ Mentre il numero verde di Enel Servizio ElettriCi sono comunque altre informazioni che è possi- co (mercato vincolato) è a pagamento da cellulabile diffondere: re, quello di Enel Energia (mercato libero) 800 900 860 è gratuito anche da cellulare. ■

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DISCIPLINA GABRIELLI,

IL GOVERNO AL LAVORO È DELLA METÀ DI LUGLIO LA NOTIZIA CHE AL MINISTERO DELL’INTERNO SI VOGLIANO AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ ARRECATE DALLA NOTA DEL CAPO DELLA POLIZIA GABRIELLI, GENERATA DA UNA REAZIONE “A CALDO” - FORSE TROPPO DOVUTA AI FATTI DI PIAZZA SAN CARLO A TORINO.

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olte associazioni di imprenditori, i sindaci, l’ANCI e tanti esponenti politici che hanno proposto interrogazioni parlamentari, hanno lamentato che dal giugno 2017 è molto lungo, difficile e costoso, organizzare manifestazioni culturali ed eventi di piazza. Sono innumerevoli le manifestazioni che sono saltate a causa di una procedura complessa, che vede l’azione di numerosi soggetti pubblici, la necessità di produrre documenti predisposti da professionisti e l’adozione di misure di sicurezza spesso sovradimensionate e poco “sicure” – è il caso di dire. 10 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

L’Associazione si sta battendo da tempo per avere indicazioni certe e sostenibili. Incontri ai più alti livelli al Ministero dell’Interno, segnalazioni alle competenti direzioni del Ministero e collaborazione con ANCI. Nonostante alcune circolari applicative che hanno tentato di attenuare la pressione sulle Commissioni di vigilanza e sugli imprenditori, molto spesso l’obbligatorietà della presenza di addetti con specifica formazione – gli steward – e la trasformazione di spazi aperti o con numerose vie di esodo, come le piazze cittadine, in aree confinate ha reso le manifestazioni più difficili da organizzare e


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ha elevato i costi, rendendoli in molti casi insostenibili rispetto alla natura della sagra, del mercatino o del concerto in piazza. Si sono perse occasioni per fare cultura, spettacolo e aggregazione. Un danno grande per la socialità dei cittadini. Molti Sindaci sono stati costretti ad autorizzare eventi rispondendone personalmente, perché altrimenti non sarebbe stato possibile effettuarli.

E il luna park? Cosa dire del luna park? In alcuni casi non è stato possibile autorizzarne l’apertura e gli esercenti hanno perso il lavoro, in altri la Questura ha addirittura denunciato il Sindaco che aveva concesso l’autorizzazione d’autorità, per non privare i cittadini di un sano e popolare divertimento. Alla base di queste negatività c’è un primo problema: l’impianto della nota Gabrielli e delle circolari applicative è retto dall’assunto che ogni manifestazione abbia un soggetto organizzatore. Non è così: nel luna park una figura simile a quella dell’organizzatore si ha di fatto quando si occupano aree private. Nel resto dei luna park, con rare eccezioni, ogni singolo esercente richiede la licenza di esercizio e l’occupazione del suolo pubblico a proprio nome. Anche in parchi temporanei composti da 150 singole ditte, non c’è un soggetto organizzatore ma è l’Amministrazione comunale a gestire gli aspetti autorizzativi dell’evento. A chi del 150 esercenti competono dunque le spese per la stesura del piano di sicurezza? Chi dei 150 compilerà la richiesta di sopralluogo della Commissione di vigilanza? A quale esercente competerà la richiesta di preventivo per le dotazioni di sicurezza? In effetti non può che essere il Comune a doversene occupare. www.anesv.it

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Del resto una parte dei proventi per l’occupazione del suolo pubblico può essere spesa dall’Ente pubblico per garantire la sicurezza dei cittadini e organizzare al meglio le occasioni di intrattenimento e spettacolo. Il secondo problema, sostanziale, riguarda il concetto di capienza, necessario – secondo la nuova disciplina – per adottare le misure di sicurezza. Il luna park apre per molte ore di seguito e non ha biglietto d’ingresso. Dunque i cittadini accedono quando desiderano e da qualsiasi accesso. Non è di fatto possibile calcolare una capienza effettiva, perché non si tratta di un concerto o uno spettacolo a pagamento, che avviene in spazi recintati e a un orario specifico. Il pubblico si muove fluidamente e con altrettanta fluidità abbandona il luogo dell’evento. Con la circolare Gabrielli si arriva invece a richiedere di segregare e compartimentare aree libere, che tutti i tecnici esperti di sicurezza degli eventi considerano le più sicure in assoluto. Imponendo il presidio dei varchi e il conta persone si creano di fatto “tappi” e rallentamenti

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al naturale flusso del pubblico, causati dall’utilizzo di transenne e steward, invece di facilitare accesso ed esodo tenendoli sgombri da perso e cose, come si fa da decine di anni. Il luna park ha specificità che la disciplina Gabrielli non prevede. Il settore rispetta le regole del TULPS, che prevedono l’agibilità di cui all’art. 80, il coinvolgimento delle Commissioni di vigilanza, i collaudi annuali e le certificazioni di corretto montaggio delle attrazioni, il libretto dell’attività aggiornato con collaudi e manutenzioni, impianti elettrici a norma… In sostanza il luna park è un luogo sicuro e le statistiche lo confermano da decenni. Gli esercenti hanno imparato a convivere con termini stranieri, come “new jersey” e “steward”, hanno dovuto modificare la loro formazione antincendio – da sempre richiesta dai Vigili del Fuoco come a rischio Medio – in quella per Alto rischio, come se il luna park fosse una raffineria. Riuscirà il Ministero dell’interno a rendere le procedure meno cervellotiche e sovrabbondanti, tornando a procedure che si sono mostrate efficienti? ■


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ULTIM’ORA

EMANATA LA NUOVA DISCIPLINA CHE SOSTITUISCE LA CIRCOLARE GABRIELLI

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ubblicata la direttiva che revisiona il regime introdotto dalla circolare Gabrielli sulle manifestazioni pubbliche e di spettacolo. Il provvedimento del 18 luglio scorso, era molto atteso da sindaci, pro loco e organizzatori di spettacoli. Si tratta di una Direttiva che riscrive le circolari applicative della disciplina in vigore dallo scorso mese di giugno, per uniformarle in un unico documento, a seguito di “un confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali”, ovvero i sindaci. “Le nuove indicazioni operative - ha sottolineato il sottosegretario all’Interno Candiani – intendono assicurare un approccio flessibile alla gestione del rischio, parametrando le misure cautelari rispetto alle vulnerabilità legate a ciascun evento. L’obiettivo è quello di superare le criticità applicative delle precedenti direttive rendendo le prescrizioni maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate a livello locale”. Salvini.

catezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.” la quale valuterà se informare il Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica. Dunque sarà il Prefetto a stabilire se la manifestazione ha profili di complessità quanto agli aspetti di safety e security tali da investirne il Comitato. La novità sostanziale appare questa: “In tal caso, nell’ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall’organizzatore, ove ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza. A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all’unito documento, recante “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” - che sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza”.

La circolare e l’allegato, che titola “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”, presentano alcune semplificazioni. In sostanza si concede ai Comuni la facoltà di autorizzare le manifestazioni pubbliche soggette ad autorizzazione dopo aver ricevuto dall’organizzatore, con congruo anticipo, Pertanto, ad un’interpretazione letterale, la l’istanza e la documentazione necessaria, con in- “Linea guida” sembra applicabile sono alle dicazione delle misure di sicurezza. manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza” finite sul taIn caso di eventi di pubblico spettacolo, la cir- volo del Comitato per l’ordine e la sicurezza colare del Gabinetto del Ministro specifica che il pubblica su segnalazione della Prefettura. Comune acquisisce il parere di cui all’articolo 80 TULPS dalla Commissione comunale o provincia- In sostanza, i Sindaci potranno quindi più facille di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. mente autorizzare gli eventi che riguardano fiere, La Prefettura acquisisce un ruolo sempre più mostre e sagre, mentre per i concerti in piazza e centrale nello stabilire la procedura autorizzati- il luna park andrà coinvolta la Commissione di viva di eventi complessi. La circolare afferma infatti gilanza. Solo gli eventi particolarmente rilevanti che “Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo saranno oggetto di valutazione per l’applicazione profili di security o di safety di tale complessità e deli- delle nuove linee guida. www.anesv.it

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ANESV INFORMA Cosa cambia per il luna park? Due le novità: ■ si torna in sostanza al sistema precedente la circolare Gabrielli, che vede il sindaco firmare le autorizzazioni di cui all’art. 69 TULPS dopo aver acquisito il parere della Commissione di vigilanza, per luna park sopra le 200 persone; ■ le linee guida allegate al provvedimento non sono applicabili alla maggior parte dei luna park. Esse rappresentano indicazioni per le Commissioni di vigilanza, solo per gli eventi per la cui autorizzazione la Prefettura, anche su segnalazione del sindaco, intenderà coinvolgere il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

tare più le linee guida del 2017. Restano purtroppo le ambiguità sul concetto di “organizzatore”.

Ministero dell’interno GABINETTO DEL MINISTRO 11001/1/110/(10) Roma, 18 luglio 2018 AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA Servizi di Prefettura AOSTA AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO e BOLZANO E, p.c.: AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA — DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE

strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali. A tal fine, sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell’applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale.

In ogni caso ora le Commissioni di vigilanza possono valutare i progetti e i piani di sicurezza con maggiore serenità, senza dover imporre sistemi di controllo accessi, barriere ai varchi e addetti alla sicurezza anche a tutti i luna park.

Cosa cambia per i parchi tematici e acquatici? Nel caso dei parchi divertimento sarà la Commissione di vigilanza, in genere prefettizia, a valutare il piano di sicurezza predisposto dal parco, un po’ come accadeva prima della circolare Gabrielli del 2017. In rari casi la Prefettura coinvolgerà il Comitato Gli effetti dovrebbero essere immediati. Le Com- per l’ordine e la sicurezza pubblica, che applicherà missioni di vigilanza non saranno tenute a rispet- le linee guida aggiornate, quelle del 18 luglio 2018.

All’esito di tali approfondimenti, si reputa, pertanto, opportuno impartire le seguenti indicazioni - che tengono luogo delle precedenti - intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell’ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali Con riferimento alle pubbliche manifestazioni per garantire alti livelli di sicurezza in occasione sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa di manifestazioni pubbliche — Direttiva spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evenA distanza di quasi un anno dall’emanazione delle to, l’istanza corredata dalla documentazione nedirettive con le quali sono state impartite indica- cessaria, recante anche l’indicazione delle misure zioni in merito alle misure di safety da adottare in di sicurezza che si intende adottare. occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sul- Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il la base del monitoraggio degli esiti applicativi e Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, del confronto con gli enti esponenziali delle realtà secondo le previsioni dell’art. 80 del regio decreterritoriali, di una rivisitazione e di una reductio ad to 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della unum delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo Commissione comunale o provinciale di vigilanza scopo di consentire l’individuazione di più efficaci sui locali di pubblico spettacolo. 14 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018


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Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi. Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Nell’ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di security, le eventuali misure di safety ritenute necessarie all’integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all’unito documento, recante “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” - che sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza. Valuteranno le SS.LL. l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale. Infine, con riferimento alle manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all’aperto assoggettate ai procedimenti di cui all’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

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In relazione all’esigenza di promuovere un’immediata opera di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti della presente direttiva, le SS.LL. vorranno garantirne la massima diffusione anche attraverso la convocazione di eventuali riunioni Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documenta- delle Conferenze provinciali permanenti. zione prodotta dall’organizzatore e qualora ne constatino l’effettiva esigenza, sottoporre l’ar- Si confida nella consueta collaborazione delle gomento all’esame del Comitato provinciale per SS.LL. ai fini della puntuale applicazione delle inl’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla par- dicazioni impartite. tecipazione del Comandante provinciale dei Vigili F.to IL CAPO DI GABINETTO del fuoco. (Prefetto Matteo Piantedosi) In tal caso, nell’ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implemen- Linea guida per l’individuazione delle misure di contando le misure previste dall’organizzatore, ove tenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione peculiari condizioni di criticità dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza. Luglio 2018

16 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza: DM 19.08.1996


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Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. DM 18.03.1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.

REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA Accessibilità mezzi di soccorso: larghezza: 3.50 m. altezza libera: 4.00 m. raggio di volta: 13 m. pendenza: non superiore al 10% resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore) Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze. Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all’area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l’area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO Qualora esigenze diverse da quelle di safety richiedano percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché: a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell’esodo, in caso d’emergenza; oppure b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di access 4. CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m2. L’affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall’area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il nu-

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mero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta. La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d’esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m. Gli ingressi alle aree delimitate dell’evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l’emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in settori. Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori. Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori. I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti: ■ i settori dovranno essere separati tra loro mediante l’interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri. lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m. ■ le separazioni di tipo “mobile” devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento. ■ lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m. Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori Lo schema esemplificativo riportato in Fig. 1 costituisce un’ipotesi di suddivisione dell’area in settori. Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l’allontanamento del pubblico verso le vie di esodo. L’esigenza di dover delimitare l’intera area inte18 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

ressata dall’evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

PROTEZIONE ANTINCENDIO Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell’area del palco / scenografia. Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall’organizzatore. In manifestazioni ove sia prevista l’affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all’art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l’impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261. GESTIONE DELL’EMERGENZA PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d’emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento. In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell’organizzazione dell’evento dovrà redigere un piano d’emergenza che dovrà riportare: ■ le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi; ■ le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all’instradamento della folla; ■ le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti; ■ le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l’organizzazione dell’ evento;


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ANESV INFORMA ■ le specifiche misure per l’assistenza alle perso- ■ instradamento e monitoraggio dell’evento; ne diversamente abili. ■ lotta all’incendio. I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell’ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d’intervento. Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d’emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l’evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell’ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità. Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere: ■ alimentazione elettrica con linea dedicata; ■ livello sonoro tale da essere udibile in tutta l’area della manifestazione; ■ presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell’area della manifestazione. Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l’organizzazione. Nell’installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell’esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l’ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un’altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell’area della manifestazione.

OPERATORI DI SICUREZZA Nell’ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni: ■ assistenza all’esodo; 20 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

Per l’espletamento di tali mansioni, l’organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti: ■ Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia; ■ Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96. Per lo svolgimento della funzione di assistenza all’esodo, all’instradamento ed al monitoraggio dell’evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2. Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione. A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza. Per le manifestazioni caratterizzate da un’alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall’art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali. Divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg. Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL. Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; tale conformità dovrà essere dichiarata


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ANESV INFORMA a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione. Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed utilizzata.

CASI PARTICOLARI Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell’affollamento e dell’esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell’ingegneria della sicurezza. A tal proposito, adottando l’approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire. In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l’individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell’elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta. ■

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IOTTIMI DATIRISULTATI SIAE 2017: PER I PARCHI DIVERTIMENTO

ECCO IL MESE DI LUGLIO, E CON ESSO LA DIFFUSIONE DELL’ANNUARIO DELLO SPETTACOLO DA PARTE DELLA SIAE, RELATIVI AI DATI SUI BIGLIETTI DELLA STAGIONE 2017.

È

stato un anno con andamenti contrastanti per il settore dello spettacolo: da un lato si è registrato un calo di spettatori del cinema, che ne ha persi oltre 14 milioni di spettatori rispetto all’anno precedente – non c’è stata la performance di un film come Quo Vado che da solo raggiunse i 10 milioni di spettatori, nel 2016, mentre nel 2017 il film di maggiore successo è stato La bella e la bestia, con 3,4 milioni di biglietti venduti - dall’altro il record mondiale dei concerti di musica, con Vasco Rossi a Modena e le buone performance di lirica, balletto e sport.

LA STAGIONE 2017 DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO IN ITALIA

Come è andata la stagione 2017 dei parchi tematici, acquatici e faunistici rilevati dalla SIAE attraverso i sistemi di biglietteria? Piuttosto bene, soprattutto rispetto all’andamento degli ultimi anni. Finalmente il settore dei parchi di divertimento supera per la prima volta la quota dei 18 milioni di presenze, con ben 1.630.000 di visitatori in più rispetto al 2016 e un incremento del 9,69 %. Il volume di affari raggiunge i 376 milioni di 24 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018


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euro, includendo i circa 2 milioni di euro rappre- Liguria sono stati oltre 4,5 milioni, con una spesa complessiva di oltre 66,5 milioni di euro. sentati dalle sponsorizzazioni. Significativo il dato sul costo medio del biglietto, che è sceso a 13,77 euro, un elemento che meriterebbe un approfondimento. La differenza di 120 milioni di euro tra gli incassi da biglietteria e la spesa complessiva del pubblico mostra come all’interno dei parchi italiani ristorazione e shop producano in media il 32,1% degli incassi, da sommare a quelli prodotti dai visitatori alla biglietteria.

LE MACRO AREE E I RISULTATI

Nell’area del Centro, composta da Toscana, Marche, Umbria e Lazio, gli ingressi sono stati complessivamente 3.8 milioni, con un fatturato di 49 milioni di euro. Segue il Sud, con Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Molise, che hanno registrato complessivamente 1,7 milioni di ingressi con una spesa del pubblico di oltre 23 milioni di euro. In Sicilia e Sardegna sono state registrate 900.000 presenze, per un fatturato di ben 20,5 milioni di euro.

Il Nord Est si conferma l’area geografica che regi- LA STAGIONALITÀ DEI PARCHI stra il maggior numero di presenze, con oltre 7 mi- DIVERTIMENTO: I VISITATORI lioni di visitatori e un fatturato che supera i 140 mi- MENSILI lioni di euro, grazie alla presenza dei big player del I dati sulle presenze 2017 nei parchi evidenziano la forte stagionalità di questo mercato, che vede le settore, collocati in Veneto ed Emilia Romagna. presenze concentrate sui mesi di luglio e agosto. Segue il Nord Ovest, con la Lombardia che ospi- Il 2017 è stato un anno da record quanto a presenta un parco che ha avuto un incremento rilevante ze e fatturato nei parchi divertimento, che pone le nel 2017, raggiungendo 1 milione di visitatori. Gli premesse per un nuovo successo nella stagione ospiti totali dei parchi del Piemonte, Lombardia e 2018. ■

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BUONE NOTIZIE RIGUARDO ALLA APERTURA

DELL’ACQUARIO DI ROMA

ALLA CONFERENZA STAMPA DEL 2 LUGLIO, MODERATA DA ANDREA PIERSANTI, DOMENICO RICCIARDI, PATRON DELL’INIZIATIVA E MARCO STADERINI, PRESIDENTE DELLA SOC. ACQUARIO DI ROMA HANNO PRESENTATO LA PARTE DEL COMPLESSO RISERVATA ALL’AMBITO COMMERCIALE, CHE OSPITERÀ UNA FOOD COURT, UN CINEMA 4D DA 300 POSTI E VASCHE INNOVATIVE RICCHE DI PESCI ROBOTIZZATI, CON I QUALI SARÀ POSSIBILE INTERAGIRE ATTRAVERSO UNA APP.

N

otizie anche per il Sea Life: non è ancora possibile indicare una data di apertura - ha detto Ricciardi - ma Merlin effettuerà un sopralluogo in settimana per verificare la necessità di piccoli interventi. In effetti le vasche erano già state riempite con l’acqua mesi fa, ma è volontà dei partner di aprire l’acquario quando l’intera struttura sarà operativa. Rispondendo alle domande dei giornalisti i rappresentanti del parco hanno speci28 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

ficato che l’Ente EUR attende l’avvio dell’attività entro il primo semestre 2019. Insomma l’area commerciale inizierà da settembre a ospitare eventi su invito. La data di apertura del Sea Life sarà invece comunicata, secondo i responsabili dell’Acquario, “tra qualche giorno”. Alle domande dei giornalisti, relativi agli aspetti finanziari dell’operazione, si è parlato di un investimento di privati per 120 milioni di euro, di una situazione debitoria nei confronti dei fornitori or-


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Down the Clown

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The Walking Dead Cruis’n Blast


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PARCHI DI DIVERTIMENTO mai definita al 90%, con percentuali di pagamen- L’Acquario sarà ovviamente orientato ad attrarre to del 100% rispetto al credito, e favorita dall’en- il turismo scolastico e le scuole di Roma, le famitrata di un noto fondo immobiliare, che rende più glie e gli amanti di questo tipo di esperienze. solida la situazione finanziaria. Sembra proprio che si possa porre fine agli annunLA STRUTTURA DELL’ACQUARIO ci che hanno differito per anni la data di apertura: DI ROMA tra alcuni mesi, se tutto va come deve, Roma avrà Si tratta di ben 17.000 metri quadri al coperto, un acquario degno di una Capitale. ■ molti dei quali sommersi dalle acque del laghetto dell’EUR, che ha ospitato le gare delle Olimpiadi del 1960, e di un parcheggio sotterraneo annesso di 750 posti. Attualmente l’Acquario si presenta come uno spazio finito ma senza alcun allestimento quanto a negozi e ristoranti. Ci vorrà qualche mese a riempire i vani con le attrezzature. Questa parte della struttura - è stato spiegato sarà a ingresso libero e permetterà ai visitatori di raggiungere liberamente la parte commerciale e la ristorazione. Ai giornalisti presenti in conferenza stampa non è stato possibile visitare il Sea Life, raggiungibile dalla hall di ingresso alla struttura, per motivi legati alla sicurezza, tuttavia l’acquario ospiterà pesci di tutti i continenti è offrirà uno spettacolare tunnel sommerso trasparente, che permette al pubblico di vivere un’esperienza immersiva nella grande vasca tropicale.

IL MONDO DELL’AMUSEMENT IN UN UNICO, GRANDE EVENTO

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ment, con una separazione netta tra i settori del divertimento senza vincita in denaro e il resto del mercato, per mettere in mostra tutte le novità e le eccellenze del divertimento dedicato a famiglie, ragazzi, bambini e adulti. Un mondo variegato e ampio che spazia dalle attrazioni più tradizionali (giostrine, gonfiabili ma anche flipper e biliardino) a quelle più avveniristiche (realtà virtuale, laser games, e-sports). Inoltre momenti di formazione e approfondimento per gli operatori, presentazioni di nuovi format di intrattenimento, ma anche tornei e competizioni, a sottolineare l’aspetto ludico e socializzante del gioco.

L’accordo prevede la programmazione di due appuntamenti, ROMA AMUSEMENT SHOW in contemporanea a ENADA dal 16 al 18 ottobre 2018 nel quartiere fieristico della capitale, e RIMINI AMUSEMENT SHOW concomitante a ENADA PRIMAVERA, alla Fiera di Rimini dal 13 al 15 marzo 2019. Si tratta di due eventi con un’identità propria e innovativa che daranno voce all’only amuse-

Con l’accordo si crea un gruppo di lavoro stabile che coinvolgerà in ugual misura IEG, Consorzio FEE e SAPAR, finalizzato allo sviluppo del settore e all’individuazione di nuove opportunità di business qual è il caso della piattaforma che mette in contatto delegazioni di buyer internazionali con aziende espositrici. L’accordo prevede anche la suddivisione del marchio RAS (Rimini/Roma Amusement Show) tra Sapar, Consorzio FEE e IEG.

ACCORDO QUADRIENNALE SIGLATO TRA ITALIAN EXHIBITION GROUP, CONSORZIO FEE E SAPAR imini, 6 agosto 2018 – È un accordo significativo per l’intero mondo del gioco, quello siglato in questi giorni tra Italian Exhibition Group (IEG), Consorzio FEE e SAPAR e valido sino al 2022.

32 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018



PARCHI DI DIVERTIMENTO

ATTENZIONE AI

CONTRATTI DI LAVORO NON SOTTOSCRITTI DALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

UNA CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO FA CHIAREZZA SULLA VALENZA DI CONTRATTI COLLETTIVI SOTTOSCRITTI DA SIGLE SINDACALI MINORITARIE.

A

nche nel settore del turismo e dei parchi di divertimento le singole strutture applicano contratti collettivi molto diffusi e sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali fortemente rappresentative, ma a volte si può venire attratti da contratti che non hanno queste caratteristiche. Il costo del lavoro è uno degli aspetti più significativi del bilancio di un parco di divertimento, ma il quadro normativo non permette di derogare da alcuni vincoli. È interesse delle aziende non avere contenziosi con i dipendenti, così come è diritto di chi lavora ottenere un compenso emerso da un tavolo di confronto di associazioni datoriali e sindacati maggiormente rappresentativi. La circolare richiama le norme di riferimento evidenziando che “il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi”. A quali contratti fa riferimento l’Ispettorato del lavoro in questo provvedimento? “Per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative 34 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 81/2015. L’applicazione di un contratto collettivo non rispondente alle condizioni sopradette può comportare che l’Ispettorato del Lavoro richieda recuperi contributivi, oltre all’inevitabile istaurazione di un contenzioso con i dipendenti. ■ INL CIRCOLARI REGISTRAZIONE N. 3 DEL 25/01/2018 CIRCOLARE N. 3/2018 Ispettorato Nazionale del Lavoro • Via Fornovo, 8 – 00192 Roma / Agli Ispettorati interregionali e territoriali / LORO SEDI / e p.c. All’INPS – Direzione centrale entrate e recupero crediti / All’INAIL • Direzione centrale rapporto assicurativo Oggetto: mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – attività di vigilanza. Sono pervenute a questo Ufficio delle segnalazioni che evidenziano alcune problematiche legate alla mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, circostanza che, pur in presenza di un principio di “libertà sindacale”, non è indifferente per il nostro ordinamento. Va ricordato anzitutto che tali aspetti sono stati già in parte affrontati dal Ministero del lavoro, con nota prot. n. 10599 del 24 maggio 2016, con la quale si era dato impulso ad una attività di vigilanza nel settore dei Servizi di Field Marketing. Con la presente, nel ribadire la necessità di avviare ulteriori accertamenti nel citato settore, come già a suo tempo richiesto dalla ANASFIM (Associazione Nazionale delle Aziende di Servizi al Field Marketing), si ritiene utile estendere tali tipologie di verifiche in ogni altro ambito nel quale la mancata applicazione dei c.d. contratti leader possa determinare con maggiore frequenza problematiche di dumping. Ciò premesso va dunque ricordato che l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente


PARCHI DI DIVERTIMENTO alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. In particolare si evidenzia quanto segue: ■ ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 in materia contratti di prossimità; eventuali contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono evidentemente produrre effetti derogatori, come prevede il Legislatore, “alle disposizioni di legge (…) ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.); ■ l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento di “benefici normativi e contributivi”, così come stabilito dall’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006; ■ il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995. Fermo restando quanto sopra, si ritiene utile in questa sede arricchire le considerazioni espresse con un ulteriore elemento di particolare rilievo. Trattasi della facoltà, rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva in questione, di “integrare” la disciplina normativa di numerosi istituti. A tal proposito si ricorda anzitutto che l’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 – recante, tra l’altro, la “disciplina organica dei

contratti di lavoro (…)” – stabilisce che “salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Pertanto ogniqualvolta, all’interno del medesimo Decreto, si rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia. Ciò può avvenire, a titolo meramente esemplificativo, in relazione al contratto di lavoro intermittente, al contratto a tempo determinato o a quello di apprendistato. Ne consegue che, laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione. Ciò potrà comportare la mancata applicazione degli istituti di flessibilità previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 e, a seconda delle ipotesi, anche la “trasformazione” del rapporto di lavoro in quella che, ai sensi dello stesso Decreto, costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso, si invitano codesti Uffici ad attivare specifiche azioni di vigilanza rappresentando a questa Direzione gli esiti degli interventi che, in considerazione del numero dei lavoratori coinvolti, è possibile considerare particolarmente significativi. ■ IL CAPO DELL’ISPETTORATO Paolo Pennesi

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MINI, MA NON TANTO… CRAZY JUMP HA APPENA LANCIATO UN BUNGEE TRAMPOLINE QUATTRO POSTI A RIDOTTISSIMO INGOMBRO IDEALE PER SHOPPING CENTER E ALTRE INSTALLAZIONI INDOOR CON PROBLEMI DI SPAZIO

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antenere un dialogo costante con la clientela è una prerogativa a cui nessuna azienda dovrebbe mai rinunciare se desidera crescere qualitativamente e commercialmente. Ce lo ha fatto rimarcare di recente ALESSANDRO GIANELLI della savonese CRAZY JUMP SNC, uno dei principali fabbricanti in Europa di Bungee Trampoline, raccontandoci la genesi del suo ultimo prodotto, MINI BUNGEE. Dare ascolto alle osservazioni, a volte anche alle critiche dei clienti ed accoglierle è un aspetto importantissimo del nostro fare impresa. Ci ha consentito di migliorare la qualità dei prodotti e anche di espanderci verso mercati nuovi, fuori e dentro il leisure. E ha aggiunto “nel caso di Mini Bungee, per esempio l’abbiamo ideato per andare incontro alle richieste che ci venivano dagli operatori con problemi di spazio o che lavorano in shopping center o altri contesti indoor in cui lo spazio può diventare un problema”. Per loro è oggi a disposizione con “targhetta identificativa” e in pronta consegna (come per tutti i prodotti Crazy Jump) d’altronde questo SALTO TRAMPOLINO che è del tutto simile al quattro posti dell’azienda ma con un ingombro drasticamente ridotto invece di 100mq, MINI BUNGEE viene a occupare 50 misurando 7x7m di lato e 5m in altezza. “Attenzione” ci tiene a precisare il Sig, Gianelli “La qualità dei materiali costruttivi di questo nuovo prodotto è però assolutamente identica a quella del modello grande standard così come rimangono invariate la capacità oraria, le potenzialità d’incasso e i livelli di sicurezza dell’attrazione. Abbiamo semplicemente svolto un’operazione di adattamento a ingombri inferiori, con conseguente risparmio nel costo dell’attrazione che ci permette di proporla ad un prezzo molto attraente”. Parlando di qualità dei materiali e dei componenti, vale la pena ricordare che per esempio gli elastici sono certificati antistrappo, a differenza di quelli tubolari in lattice, questi hanno al loro interno dei micro-elastici avvolti singolarmente da una guaina protetta a sua volta da un doppio nylon antistrap36 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

po. Ciò fa sì che anche quando usurato al massimo, l’elastico verrà a perdere dinamicità, ma mai si romperà, salvaguardando così la sicurezza dell’utente. Anche le imbracature non sono imbracature qualsiasi. Crazy Jump se le fa realizzare da artigiani in Europa, usando un materiale rivoluzionario (un derivato della gomma estrusa) che l’azienda stessa ha sviluppato collaborando alla fonte con un produttore di materie prime. Un materiale con caratteristiche di morbidezza, resistenza e anallergicità che consente di avere imbracature più leggere e fatte in un pezzo unico, quindi senza giunture, il che garantisce il confort anche dei saltatori più pesanti. Credo in MINI BUNGEE e sono convinto che il mercato lo apprezzerà come sta facendo con il TRAMPOLINO a 4 posti su rimorchio lanciato quache anno fa , ma sempre di attualità ha commentato il sig. Gianelli. Un altro prodotto nato per rispondere a una specifica domanda dei nostri clienti (soprattutto spettacolisti) di praticità in quel caso, e del quale in pochi mesi abbiamo avuto incoraggianti richieste, non solo in Italia ma anche in vari Paesi Europei. (M.C.)


PARCHI DI DIVERTIMENTO

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PARCHI ACQUATICI

INAUGURATO LOKO, L’ULTIMO INVESTIMENTO PER ACQUA VILLAGE 38 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018


PARCHI ACQUATICI

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LOKO SIGNIFICA TUFFARSI ALL’INTERNO DI UN VULCANO IN ERUZIONE ALTO 17 METRI E LARGO 12 SCIVOLANDO SU UN FIUME DI LAVA INCANDESCENTE PER POI RIEMERGERE IN UNA SPLENDIDA PISCINA, IN UNA LUSSUREGGIANTE VEGETAZIONE.

a nuova attrazione acquatica realizzata dalla società Gespark, (proprietaria di Acqua Village), è unica al mondo grazie alla tecnica di proiezione 3D Projection Mapping usata per la prima volta a 360°. Nell’area indoor infatti la scenografia prende vita grazie al videomapping, è presente infatti, si inserisce perfettamente nella collaudata e sempre più apprezzata offerta turistica della città di Cecina e della splendida provincia in cui è immersa. L’interazione con l’utente non è solo visiva, ma è prodotta con musica, nebulizzazione, effetti speciali e di luce, che riescono a coinvolgere gli ospiti del parco in un contesto immersivo. Marcello Padroni, titolare di Acqua Village Water Parks e consigliere di Parchi Permanenti Italiani commenta così la nuova realizzazione: «In questi 26 anni ho sempre creduto nelle grandi opportunità che offrono i parchi tematici e acquatici nella promozione turistica di un territorio, una risorsa anche in termini occupazionali, attrattivi ed economici. Nei 3 mesi di attività sono circa 350 gli operatori, fra bagnini, tecnici, personale della ristorazione, della sicurezza e operatori ecologici, che accolgono ogni anno nei parchi di Cecina e di Follonica una media di 273.000 visitatori, provenienti anche dall’estero (il 20%). Con l’apertura di Loko, prevediamo un aumento degli ospiti del parco del 7%. Sono sicuro che i risultati ottenuti fino a oggi porteranno nuove soluzioni sempre più innovative e collaborazioni sempre più virtuose fra pubblico e privato, per entrambe le parti».■ www.anesv.it

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PARCHI ACQUATICI

ACQUAPARK COMPIE 30 ANNI

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el 1988 dei professionisti, attivi già dalla fine degli anni ‘70 nel settore edilizio, delle piscine, degli impianti per intrattenimento e del trattamento acque, fondarono la società Acquapark, una delle prime ditte ad operare in Italia nella progettazione, produzione e realizzazione di parchi acquatici, acquascivoli, piscine onde, lagune, e la prima a realizzare un intero parco acquatico 100% Made in Italy. Da allora Acquapark ha continuato a produrre impianti in tutto il mondo e, grazie all’esperienza acquisita in trent’anni di attività, è diventata una ditta all’avanguardia ed affermata a livello nazionale ed internazionale nel settore turistico e del divertimento. Anche sulle navi da crociera, sono presenti scivoli firmati Acquapark Caratteristica dei prodotti Acquapark è di assicurare le migliori prestazioni in termini di divertimento, qualità della lavorazione, accuratezza della realiz-

40 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

zazione, robustezza delle strutture, affidabilità e lunga durata nel tempo, in funzione del rapporto qualità/prezzo. Inoltre particolare attenzione viene data al rispetto delle normative in materia di sicurezza, delle costruzioni e dell’esecuzione dei prodotti (settore acquascivoli, piscine e impianti di trattamento). La produzione delle attrazioni viene eseguita in due poli distinti: uno per la costruzione delle carpenterie e delle parti in acciaio, l’altro destinato allo stampaggio degli elementi in vetroresina. Gli acquascivoli vengono realizzati in conformità alla normativa armonizzata EN 1069 con superficie interna perfettamente liscia e lucida a specchio, di elevato spessore con resine isoftaliche e gelcoat isoneopentilico; le parti in acciaio vengono costruite in accordo alle normative italiane NTC2008 ed europee EC3/8. Assistenza tecnica, consulenza e formazione pre e post-vendita, progettazione preliminare ed esecutiva, verifica strutturale, collaudo, ispezione e manutenzione completano l’offerta di servizi. ■


PARCHI ACQUATICI

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PARCHI AVVENTURA

DA LA RUBRICA “TEMPI MODERNI” DE «LA STAMPA»

PARCHI AVVENTURA UN MIX DI ADRENALINA E INCONTRI RAVVICINATI CON LA NATURA SELVAGGIA DI FEDERICO TADDIA

BOOM DI ESPERIENZE PER METTERSI UNA SITUAZIONE LUDICA IN CUI ALLA PROVA COINVOLGI SENSI ED EMOZIONI Credersi Tarzan per un attimo e lanciarsi nel vuo- FACENDO COSE INUSUALI

to appesi a una fune. Camminare tra gli alberi, Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una giornata passando di fusto in fusto su fantasiosi e varie- all’insegna del piacere». Percorsi facili per i bamgati ponti di corda. Sfidare vertigini e velocità lasciandosi cadere sorretti da una carrucola. Per gioco e divertimento, in un mix di adrenalina e full immersion nella natura. Sono i «Parchi avventura» una realtà che in Italia piace sempre di più: sono quasi 250 le strutture disseminate nel Paese, con decine di nuove aperture e quasi un milione e mezzo d’ingressi l’anno.

QUALCOSA DI ATIPICO

«Attraggono perché c’è un coinvolgimento fisico delle persone: sfidi te stesso e, quando torni a casa, queste piccole sfide il più delle volte le hai vinte» spiega Maurizio Crisanti, segretario dell’Associazione Parchi Avventura Italiani. Aggiunge: “È una situazione ludica in cui coinvolgi sensi ed emozioni: ti trovi sospeso a diversi metri da terra, dentro a un bosco e in scenari spettacolari, puoi toccare e abbracciare gli alberi, sei consapevole di non danneggiare l’ambiente e fai qualcosa di atipico”. 42 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018


PARCHI AVVENTURA

bini più piccoli e altri più complessi ed elaborati per ragazzi e adulti, in un crescendo di altezza e complessità. Una trama nascosta tra le fronde di funi e ponti, reti e prese, in cui mettere alla prova muscoli e creatività, equilibrio e coraggio. Nella totale sicurezza – almeno in teoria – garantita da un sistema di moschettoni, imbracature e cavi di sostegno.

MOSCHETTONI INTELLIGENTI

«Elevare lo standard di sicurezza è da sempre l’impegno principale di tutta la categoria – sottolinea Matteo Sanguineti, fondatore di “Fly Emotion” in Valtellina e presidente dell’Associazione Parchi Avventura Italiani -. L’obiettivo è quello di impedire agli utenti di staccarsi dal cavo di sicurezza, sia per volontà che per errore. E le nuove tecnologie stanno assecondando questa esigenza». Due connettori che non permettono di essere aperti insieme: moschettoni «intelligenti» che capiscono se l’altro e attaccato o meno alla fune di sicurezza. Poi la linea di vita continua: un unico cavo a cui si sta collegati in tutto il percorso senza il rischio e la possibilità di disconnettersi: queste le principali innovazioni che da qualche anno si stanno introducendo con successo e che www.anesv.it

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PARCHI AVVENTURA

hanno posto i nostri parchi tra i più apprezzati in L’URLO LIBERATORIO Europa. Non mettere il piede in fallo, così da evitare di trovarsi a penzolare tra le risate dei compagni di ARRIVANO LE ZIPLINE gita. Gettarsi contro una rete, con un urlo libera«Vincoli strutturali che comunque non hanno ini- torio in grado di scacciare il panico del momento bito la fantasia dei costruttori – aggiunge Sangui- e di far capire che in fondo non ci si sta prendenneti –. In ogni stagione si vedono belle novità, di- do troppo sul serio. Concentrare le forze e usare vertenti passaggi tra gli alberi, ingegnosi passaggi tutti i muscoli per portare il proprio corpo oltre che rendono i percorsi sempre più accattivanti e l’ostacolo, con un occhio a chi ce l’ha già fatta e movimentati». E se le teleferiche rimangono for- l’altro a calcolare quanto manca alla fine del perse l’attrezzo più amato dal pubblico, la loro evo- corso. Per gli adulti il parco avventura diventa luzione ha dato vita alle zipline: linee di acciaio una suggestiva parentesi grazie alla quale uscire che tagliano il cielo e che permettono di volare in dall’ordinario. «É un luogo in cui potersi lasciapicchiata per diverse centinaia di metri. «In Italia re andare, dove far cadere maschere e barriere esistono una decina di impianti importanti – spe- e mostrarsi per quello che si è e non per quello cifica Crisanti –. Dalla lunghissima teleferica che che si dovrebbe essere – conclude Maria Carla ti permette il volo d’angelo al percorso di carru- Tabanelli, psicoterapeuta e psicologa del lavoro, cole composto da più tratti che ti fa scendere una che proprio all’interno dei parchi avventura porta montagna, il brivido è assicurato. Ci si rivolge ad professionisti e manager per attività di formazioun target diverso, meno famigliare è più indirizza- ne e team building -. Superare un ponte di corde to ai giovani e alle coppie, ma è un’esperienza che con i colleghi porta a originali prospettive, a inatattira sempre più persone. Una di quelle esperien- tesi punti di vista. E, quindi, a trasformazioni e a ze da raccontare agli amici». nuove possibili soluzioni». ■

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FUORICAMPO

AGEVOLAZIONI ASD: PER LO SCONTO NON BASTA LA “FIRMA” DEL CONI

LA CORTE DI CASSAZIONE È INTERVENUTA NUOVAMENTE SULLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON L’ORDINANZA 10393 DEL 30 APRILE SCORSO.

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n particolare, ha ribadito che il regime agevolativo previsto dall’articolo 148, comma 3, del Tuir, in favore delle associazioni non lucrative “dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al Coni (cfr. Cass. sez. 5, 5 agosto 2016, n. 16449)”.

LA QUESTIONE

Ancora all’esame della Corte di legittimità una controversia concernente l’esatta portata del riconoscimento per l’ottenimento dello status di associazione sportiva dilettantistica rilasciato dal Coni. Trattasi sicuramente di una conditio sine qua non per essere ammessi a beneficiare del regime di favore, tuttavia non sufficiente per dimostrare nella sostanza la reale attività degli enti che spesso utilizzano strumentalmente detto riconoscimento e la veste associativa al solo fine di godere del regime impositivo agevolato. Nel caso in esame, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Agenzia aveva disconosciuto a un’associazione sportiva, che gestiva una palestra con piscina e termarium – equiparandola di fatto a società commerciale – il regime impositivo agevolato rideterminando il reddito imponibile Ires, Iva e Irap. In particolare, sull’effettività del rapporto associa46 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

tivo, ad esempio, venivano contestate all’associazione sia la mancanza di apposite delibere del consiglio direttivo, in ordine all’ammissione di nuovi soci (in violazione di un’apposita norma dello Statuto dell’associazione, che prevede che il Consiglio direttivo debba deliberare sulle domande di ammissione dei soci) sia la mancanza dell’accettazione della domanda da parte del presidente del Consiglio direttivo e di regolamenti interni relativi all’attività sportiva. Inoltre, dall’assenza di adeguate modalità di convocazione dell’assemblea, come confermato dalle dichiarazioni dei soggetti intervistati in sede di accesso, nonché dalla inidoneità dei locali a ospitare tutti gli associati, veniva altresì desunta la fittizietà delle riunioni assembleari. Sempre relativamente alla vita associativa veniva riscontrata la mancanza di promozione dell’attività sportiva approvata dall’assemblea e la mancata utilizzazione della sigla “Asd” in tutte le comunicazioni rivolte agli associati e nei segni distintivi dell’associazione. Relativamente poi all’attività sportiva, l’associazione – in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 2 del proprio Statuto – non aveva mai promosso o organizzato manifestazioni sportive. Avverso l’avviso di accertamento, l’associazione proponeva ricorso che veniva rigettato con sentenza n. 117, del 3 febbraio 2014 dalla Ctp di Treviso. Successivamente, la Commissione tributaria del Veneto, con sentenza n. 1489, del 30 settembre 2015, accoglieva l’appello proposto dall’associazione sportiva avverso la decisione di primo grado.


FUORICAMPO Avverso la sentenza della Ctr, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 90, commi 17 e 18, della legge n. 289/2002 e dell’articolo 148 del Tuir, per avere i giudici di merito negato rilevanza indiziaria agli elementi addotti nell’atto impositivo.

DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA

Per i giudici di legittimità la sentenza della Ctr si è posta in contrasto con i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in analoghe controversie. I giudici di secondo grado, infatti, muovendo dal presupposto che l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dal Coni garantisse la sussistenza dei requisiti per il godimento del regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, hanno omesso “di valutare le conseguenze che, in relazione a quanto richiesto dall’art. 90, comma 18, lett. e) della L. n. 289/2002 e dall’art. 148 TUIR commi 3 e 8, si determinano sul regime applicabile laddove le associazioni interessate non si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa”. Sostanzialmente si sono soffermati su una considerazione atomistica e non complessiva degli elementi – aventi per l’ufficio valenza indiziaria – circa l’operatività dell’associazione alla stregua di vera e propria società commerciale. La Corte conclude, ritenendo che “le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, «si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto» (cfr. Cass.. sez. 5, 11 marzo 2015, n. 4872)”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

La normativa di riferimento del regime agevolato in questione è rappresentata dalla legge 398/1991, dai commi 17 e 18 dell’articolo 90 della 289/2002, e dall’articolo 148 del Tuir, disciplinante, invero, gli enti non commerciali e, per la tipologia di attività istituzionale, anche le associazioni sportive dilettantistiche. Ai fini della corretta qualificazione fiscale come ente sportivo dilettantistico, è necessario che le associazioni siano dotate di uno statuto contenente i requisiti di cui all’articolo 90, commi 17 e 18 della citata legge 289, indispensabili ai fini del corretto perfezionamento della natura sportivo dilettantistica dell’ente, certificata dall’iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il Coni. www.anesv.it

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FUORICAMPO Al riguardo si ricorda che il Coni è, attualmente, l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società o associazioni dilettantistiche, in base all’articolo 7 del Dl 136/2004. L’articolo 90, della richiamata legge n. 289, recante “disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”, al comma 1, prevede che “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”; al comma 18, prevede che “Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette; e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti

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gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell’associazione; h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni”. La norma, quindi, ha dettagliatamente previsto i requisiti necessari per l’individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro. Le regole generali concernenti l’attività degli enti di tipo associativo sono dettate dall’articolo 148 del Tuir. La norma, al comma 1, stabilisce che “non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associa-


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FUORICAMPO tivi non concorrono a formare il reddito complessivo”. Il successivo comma 3 prevede che “Per le associazioni (...) sportive dilettantistiche (...) non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, (...)”. Tuttavia, la non commercialità di tali corrispettivi specifici è condizionata, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 148, all’inserimento nei relativi atti costitutivi o statuti delle seguenti clausole: ■ divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ■ obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie ■ libera eleggibilità degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti ■ intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Con circolare la 9/2013, l’Agenzia delle entrate, in merito alle conseguenze in caso di violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, ha ribadito che “l’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali”, (cfr. anche la cir50 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

colare 21/2003, nella quale è stato chiarito che, in mancanza del formale recepimento nello statuto, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dal comma 18 dell’articolo 90 della legge 289, gli enti sportivi dilettantistici non possono beneficiare del particolare regime agevolativo a essi riservato). Pur in presenza di un riconoscimento formale, l’Amministrazione finanziaria può, dunque, esercitare un controllo di merito per verificare nel concreto se esistano i presupposti per l’agevolazione. Al riguardo si richiama la sentenza n. 22739/2008 con la quale la Corte di cassazione ha chiarito che “quanto all’effettiva corrispondenza alle finalità istituzionali dell’attività in concreto esercitata dall’associazione, non è sufficiente il solo riconoscimento da parte della federazione di appartenenza: ciò implica, infatti, solo la conformità dello statuto dell’associazione ai principi della federazione, ma non autorizza a presumere la corrispondenza dell’attività in concreto esercitata ai principi stessi”. La sentenza in commento, come in precedenza evidenziato, conferma un orientamento di legittimità già consolidato secondo cui per la spettanza del regime di favore occorre considerare la sostanza dell’attività esercitata, in quanto “gli enti associativi non godono di uno status di extrafiscalità, che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, occorrendo sempre tenere conto della natura delle attività svolte in concreto” (Cassazione, sentenza n. 4147/2013). Alle stesse conclusioni è pervenuta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 6346/2018 nella quale ha statuito che “l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta dall’associazione, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (Sez. 5, n. 22578 del 11/12/2012; Sez. 5, n. 16449 del 05/08/2016); che, in particolare, le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 111 (ora 148) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto (Sez. 5, n. 4872 del 11/03/2015)”. Dello stesso tenore anche le ordinanze n. 29157e n. 28175 dello scorso anno. ■ Nunziata Masiello (FiscoOggi)


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MARKETING

A CXNOW

SI PARLA DI PARCHI DI DIVERTIMENTO I PARCHI DI DIVERTIMENTO IN UNA TAVOLA ROTONDA A CXNOW, L’EVENTO SULLA CUSTOMER EXPERIENCE CHE SI È SVOLTO A MILANO LO SCORSO 20 GIUGNO.

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ra gli ospiti Riccardo Capo, COO di AREXPO e già direttore generale di Mirabilandia e Cinecittà World che ha proposto un intervento focalizzato sulla customer experience, da curare fin dalla fase di progettazione. Dopo aver presentato il progetto di qualificazione dell’area occupata dall’Expo Milano 2015, Capo ha illustrato casi di studio e dati relativi ai grandi parchi di divertimento, nei quali l’esperienza del 52 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

cliente è alla base dell’offerta. Tra i relatori anche Gian Gherardo Aprile, CEO di Wearena International, società che sta inaugurando nei centri commerciali luoghi d’intrattenimento con attività di Realtà Virtuale. Aprile ha raccontato la storia dell’azienda, ricordando come la VR e gli sport virtuali costituiscano una tendenza che non potrà arrestarsi e che è necessaria professionalità e investimenti per offrire un’esperienza cliente che lo induca a uscire da casa per giocare in un contesto piacevole e socializzante.


MARKETING

Infine Maurizio Crisanti ha parlato di parchi di divertimento, ricordando che il concetto di customer experience è noto dagli anni ’50 nel settore. La trasformazione di un giro in giostra in un’esperienza complessiva è un concetto praticato da decenni. “I parchi di divertimento sono il luogo dell’esperienza utente, o meglio l’esperienza utente è il prodotto che i parchi propongono al pubblico” ha affermato Crisanti. “Se oggi nell’ambito del digital marketing si valuta negativamente un’azienda il cui business è focalizzato sul prodotto e non sul cliente, alla The Walt Disney Company il prodotto è curato da sempre a livello quasi maniacale. Proprio perché il prodotto è l’esperienza, questa deve essere perfetta fino al più piccolo dettaglio. “Disneyland is a show” diceva Walt Disney: oggi si parla tanto di storytelling: nel caso dell’esperienza offerta dai parchi di divertimento, un semplice giro in giostra è trasformato in una storia con un suo inizio, uno sviluppo e una fine. In effetti l’esperienza inizia già da casa, con la visita al sito, che propone contenuti accattivanti e crea un’aspettativa emozionale: l’utente programma la gita, raggiunge il parco e l’esperienza si avvia con il preshow - che evita la percezione dell’esperienza più negativa per il settore, la fila - poi fruisce dell’attrazione e alla fine, all’uscita, la foto o il video da acquistare, lo shop per i gadget o le t-shirt in tema e il tentativo di prolungare e condividere l’esperienza, magari attraverso un selfie corner o sistemi automatici che scattano la foto e ne permettono l’immediata condivisione sui social network. Ecco dunque come un’esperienza fisica, il giro in giostra, attraverso strumenti digitali rimbalza

suoi profili social e raggiunge un numero elevato di persone. Quanto alle strutture italiane – ha continuato Crisanti - negli uffici del marketing ci si domanda: chi è il mio cliente? Qual è il suo customer journey? Quali i suoi bisogni? Sembra banale per chi si occupa di digital marketing, ma è un processo che

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MARKETING

i parchi di divertimento italiani hanno intrapreso da qualche anno, sull’esperienza dei grandi gruppi americani. Dalle risposte a queste domande derivano scelte di marketing guidate dai dati. Proprio i dati sono un recentissimo ambito di interesse nel settore dei parchi, seguito da pochi big player del settore parchi di divertimento. Non sono ancora molto diffuse nel settore le piattaforme che mettono in relazione i dati sui clienti raccolti dall’azienda con i big data sociografici e psicografici, per fare data management e segmentare il proprio pubblico. Saranno presto utilizzati

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i tool di Sentiment Analysis, che sono molto utili per monitorare la reputazione del parco, le recensioni e i commenti del pubblico sul web. Perché i dati? Per ottimizzare le campagne di marketing orientandole verso target specifici, con bisogni diversi, ma anche per intervenire sulla customer experience personalizzata sulla base del profilo dell’utente. Si realizzano campagne di digital marketing legate a specifici target, ma non sempre si utilizzano i dati dei clienti per fare lead marketing targettizzato sulla base delle caratteristiche dell’utente, assai più efficace perché mirato a rispondere ai singoli bisogni con offerte personalizzate, ad alto tasso di conversione. L’esperienza utente è principalmente offline. Nei parchi acquatici italiani, ad esempio, la customer experience clienti è stata migliorata negli ultimi anni con la realizzazione di aree VIP, dove si offre un prodotto di qualità – gazebi al posto degli ombrelloni, lettini con materassino e maggiore distanza da altre persone, bar dedicato con servizio personalizzato ecc. – e le si promuove online. I parchi acquatici vivono i Italia una forte stagionalità, di circa 90 giorni, e il marketing è orientato a offrire proposte sulla base di buyer personas quali famiglia, utenti con alta propensione alla spesa e gruppi organizzati, che vengono però ingaggiati dal sito web, da newsletter o alla cassa del parco.



MARKETING

Uno sguardo all’estero, visto che le cose che avvengono negli Stati Uniti impiegano qualche anno a raggiungere il nostro bel paese: Disney con il suo investimento da un miliardo di dollari ha creato il MagicBand e lo descrive sul sito come “un braccialetto che ti consente di viaggiare più leggero durante la tua vacanza. Usalo per entrare nei parchi, apri la tua camera d’albergo Disney Resort e acquista cibo e merci. Inoltre, MagicBand ti dà accesso a FastPass + a tutte le esperienze che hai selezionato online, così puoi semplicemente concentrarti a divertirti con le persone a cui tieni”. In sostanza il braccialetto traccia tutta la giornata nel resort, sa quanto tempo si trascorre in camera da letto, quanto all’interno del parco, quali aree e attrazioni sono state frequentate, cosa si è ordinato al ristorante e si è acquistato negli shop. I dati di 20 milioni di ospiti annui di Walt Disney World – nel 2017 i parchi Disney hanno raggiunto complessivamente i 150 milioni di ospiti – servono per ottimizzare i menù della ristorazione, la gestione energetica degli hotel, i prodotti degli shop ecc. Sulla stessa linea Universal, maggiore concorrente del gruppo Disney, ha creato un braccialetto che elimina le file: Tapu Tapu, a Volcano Bay, è di gran lunga, quello di riservare il posto nelle code delle attrazioni. Tutti gli scivoli di Volcano Bay sono dotati di code virtuali. Gli ospiti prenotano una sola attrazione alla volta. Nei giorni di maggiore afflusso il cliente ha in media 35 minuti a disposizione per utilizzare piscine e lagune 56 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE luglio agosto 2018

o playground acquatici, e non più di 10 minuti di coda per accedere agli scivoli. Interessante l’intervento di Paolo Dello Vicario, founder di Bytek Marketing, che ha quindi illustrato i recenti cambiamenti del customer journey sulla base delle nuove tecnologie che riguardano mobile e ricerca vocale. Dello Vicario ha proposto una serie di strumenti utili che consentono un’analisi puntuale delle esigenze degli utenti – con un focus su Mirabilandia – mostrando dove reperire i dati e come utilizzarli per adottare azioni di marketing pratiche, migliorando giorno dopo giorno l’esperienza dell’utente. ■


MARKETING

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Tourism and Hospitality Resorts, hotels, cruise lines, holiday/bungalow parks, city attractions, campgrounds

Entertainment and Events Concert venues, sports arenas, summer/music festivals, carnivals www.anesv.it 57


ANESV • ELENCO DEGLI INSERZIONISTI DI QUESTO NUMERO Antonio Zamperla

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MUST HAVE RIDEZ Designed by Zamperla’s Roller Coaster Department in collaboration with the world-renowned coaster guru, Stengel Buro, the Thunderbolt is the right choice for parks looking for a thrilling and unforgettable roller coaster ride.

zamperla.com Antonio Zamperla Spa Vicenza - Italy Phone: +39 0444 998400 e-mail: zamperla@zamperla.it


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