Statuto Sociale 2013

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Allegato "B" all'atto N. 30643 3d della Raccolta SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA FRA COMMERCIANTI STATUTO Art. 1 - Costituzione 1.1 E' costituita una Coope perativa denominata "Società Cooperativ tiva di Garanzia fra Commercianti", in forma abbre reviata " Garcom società cooperativa" (dii sseguito, la società). 1.2 La società è un confidii ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settem tembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembr bre 2003, n. 326 e successive modifiche ed e integrazioni. 1.3 La società è basata sui ui principi della mutualità prevalente, non on ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali so con il proprio patrimonio. Art. 2 - Sede 2.1 La società ha sede nel el Comune di Piacenza all'indirizzo risu isultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il co competente Ufficio del Registro delle impre prese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di att attuazione del codice civile. 2.2 La sede sociale può esser ere trasferita i n qualsiasi indirizzo del Com omune sopra indicato con semplice decisione deg egli amministratori che sono abilitatii a alla dichiarazione conseguente al competente ufficio uf del Registro delle Imprese. Gli amministratori potranno in inoltre deliberare l'apertura, la modifica e la chiusura di unità locali. 2.3 Il trasferimento della sede de principale in un Comune diverso da qu quello sopra indicato deve essere deliberato dall'As Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze m previste per le modificazioni statutarie. e. Art. 3 - Durata 3.1 La società ha durata fino no al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata p una o più volte. 3.2 La società verrà sciolta an anticipatamente, oltre che per la riduzione ne del capitale sociale e del patrimonio sociale al di sotto dei limiti fissati dalla Legge, anche che per il verificarsi di una delle cause indicate dall'ar l'art. 2545 duodecies Codice Civile. Art. 4 - Oggetto 4.1 La società ha come ogget etto l'attività di garanzia collettiva dei fidii a favore dei soci e i servizi a essa connessi o stru trumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269 69/2003 e successive modifiche e integrazioni. 4.2 La società, previa iscrizio izione nell'apposito Albo degli intermediar iari finanziari previsto dall'art. 106 del TUB e succ ccessive modifiche e integrazioni potrà rà svolgere le attività riservate ai confidi iscritti nel el predetto Elenco speciale nelle forme e e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia: 1. prestazioni di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria ia dello Stato, ai fini dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese soci; 2. gestione, ai sensi dell'art. 47, 47 comma 2 T.U.B. di fondi pubblici di age gevolazione; 3. stipula, ai sensi dell'art. 47, 7, comma 3 T.U.B. di contratti con le ban anche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia perr d disciplinare i rapporti con le imprese socie cie, ai fini di facilitarne la fruizione 4.3 Per il raggiungimento degli gli scopi sociali, la società potrà compiere e tutte t le operazioni di natura commerciale, mobiliare are, immobiliare e finanziaria purché acce ccessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi pi sociali; la società potrà altresì assume mere partecipazioni e sottoscrivere quote, azionii e obbligazioni in società, consorzi,i, fondi di garanzia


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interconsortili e loro società di gestione, e altri enti costituiti o costituend ndi. Art. 5 - Operatività 5.1 La societàsvolge la propria ria attività sull'intero territorio della Regione ne Emilia Romagna a favore delle imprese edei liberi eri professionisti ivi operanti. Art. 6 - Enti promotori e sost stenitori 6.1 L'Unione Regionale delle lle Camere di Commercio dell'Emilia-Rom omagna, la Regione Emilia-Romagna, le Amminist istrazioni Provinciali dell'Emilia-Romagna, a, la Confcommercio regionale e la Confesercentii re regionale possono essere Enti promotori ri della d società. 6.2 Possono divenire Enti so sostenitori gli enti pubblici e privati, gli is istituti di credito e le imprese di maggiori dimension ioni che non possono far parte dei confidi idi ai sensi di Legge e che intervengono a sostegno no dell'attività sociale per il conseguiment nto degli scopi di cui all'art. 4. 6.3 Per l'assunzione della qualifica qu di Ente sostenitore prevista da dal presente articolo decide il Consiglio di Amminist istrazione. 6.4 All'atto della presentazion ione della domanda di adesione, gli Enti nti Sostenitori devono indicare gli impegni che intend ndono assumere a favore della società. 6.5 Gli Enti promotori e soste stenitori non assumono la veste di soci,i, possono p intervenire all'assemblea senza diritto dii voto. v Art. 7 - Soci 7.1 Il numero dei soci è illim llimitato e variabile, ma non può essere re inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se succ ccessivamente alla costituzione il nume ero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla lla legge, esso deve essere integrato nel el termine massimo di un anno, trascorso il quale la a ssocietà si scioglie e deve essere posta in liquidazione. 7.2 Possono essere soci: - le piccole e medie imprese e - come definite dalla disciplina comunit nitaria - regolarmente iscritte nel Registro Imprese e e al R.E.A. tenutasi dalla Camera di Commercio - dette aziende devono risultare in attività at e l'attività iniziata deve risultare da dalla visura/certificato camerale; anti nella Regione Emilia Romagna fornit niti di regolare Partita - i liberi professionisti, operan IVA; giori dimensioni rientranti nei limiti dimen ensionali determinati - le altre imprese di maggio dall'Unione Europea ai finii degli interventi agevolati della Banca nca Europea per gli investimenti (B.E.I) operantii in Emilia Romagna. Le imprese di magg ggiori dimensioni non possono rappresentare più dii un u sesto della totalità delle imprese socie cie; In ogni caso, la netta prevale alenza delle imprese socie deve appart artenere ai settori del commercio, del turismo, dei se servizi e di tutte le attività ausiliarie alle pre recedenti. 7.3 Imprese socie non devono no avere in corso procedure concorsuali; li; i loro amministratori e sindaci non devono aver su subito condanne a pene che comportino o l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. ci. 7.4 I soci: pr statuto, i regolamenti e le delibe iberazioni assunte dai - sono tenuti a osservare il presente competenti organi sociali e dev evono favorire gli interessi della società; - concorrono alla gestione dell ella società partecipando alla formazione ed degli organi sociali e alla definizione della struttura a di d amministrazione, direzione e controllo lo della stessa; - contribuiscono alla formazion ione del capitale sociale; il socio, all'atto de dell'ammissione, deve sottoscrivere e versare almen eno una quota e può, se il Consiglio di Amministrazione lo consente, sottoscrivere altre qu quote, anche in tempi successivi; - corrispondono una commissi ssione di iscrizione il cui importo verrà ann nnualmente deliberato


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dal Consiglio di Amministrazion ione; 7.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti ra con la società, è quello risultante te dal d libro soci. Art. 8 - Procedura di ammiss issione 8.1 I soggetti interessati a dive iventare soci della società devono presenta ntare domanda scritta all'organo amministrativo. 8.2 L'ammissione di un nuov ovo socio, sulla base della predetta dom omanda, è fatta con deliberazione degli amministra tratori, che deve essere assunta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda da, comunicata all'interessato e annotata, ta, a cura degli stessi amministratori, nel libro soci. 8.3 La qualifica di socio ha e effetto dalla data di ammissione delibera erata dal Consiglio di Amministrazione. 8.4 I requisiti necessari per l'ammissione l'a sono stabiliti dal regolament nto della Cooperativa da adottarsi su proposta deglili amministratori con delibera dell' Assemb blea ordinaria. 8.5 L'iscrizione a socio compor porta l'adesione al regolamento; 8.6 Qualora la domanda di ammissione am non sia accolta, gli amministra tratori, entro sessanta giorni, devono motivare la de deliberazione di rigetto e comunicarla agl gli interessati. In tale evenienza, entro sessanta giorni gio dalla comunicazione del diniego, l'a l'aspirante socio può chiedere che sull'istanza sii p pronunci l'assemblea, la quale delibera a sulle domande non accolte, se non appositame ente convocata, in occasione della prima p convocazione successiva. Art. 9 - Quote 9.1 Il valore nominale di ciasc scuna quota è Euro 25,82 (venticinque vi virgola ottantadue) e nessun socio può avere una a quota del valore nominale complessivo o superiore al 20 per cento del capitale sociale. 9.2 Le quote sociali espresse e in euro, sono nominative e indivisibili e non n possono essere sottoposte a pegno o a vinc incoli: esse si considerano vincolate solta oltanto a favore della società a garanzia dell'adem mpimento delle obbligazioni che i socii ccontraggano con la medesima. d recedere dalla società nei casi previst isti dalla Legge o dal 9.3 Fatto salvo il suo diritto di presente Statuto, al socio è fa fatto divieto di cedere la propria quota. Nel N caso di cessione dell'azienda, l'acquirente do dovrà presentare apposita domanda da al Consiglio di Amministrazione con i criterii e le modalità previste dall'art. 8. 9.4 Finché dura la società, il creditore c particolare del socio non può ag agire esecutivamente sulla quota del medesimo. Art. 10 - Perdita della qualità ità di socio 10.1 La qualità di socio si perd rde per: - recesso, decadenza, esclus lusione, cessazione o a causa di morte, per pe i soci imprenditori individuali nonché per i soci professionisti; pr - recesso, decadenza, esclu clusione o chiusura della liquidazione,, p per i soci imprese costituite in forma societaria. 10.2 Il recesso avviene su do domanda del socio al Consiglio di Ammin ministrazione, il quale deve deliberare in merito entro tro 60 giorni dalla data di presentazione della de richiesta. Il diritto di recesso, oltre che negli altr altri casi previsti dalla legge o dal present ente statuto, spetta al socio che, successivamente al termine di due anni dal suo ingresso in società, s non intenda proseguire per qualsiasi motivo tivo i propri rapporti con la società a condiz dizione che non abbia pendenze di qualsiasi genere e con la società. 10.3 La delibera con cui vien iene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura c degli amministratori nel libro soci.


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10.4 Le garanzie rilasciate a ffavore dei soci rimangono efficaci anche he nel caso in cui tali soggetti, successivamente alla lla costituzione della garanzia, perdano le predette p qualità. Art. 11 - Recesso del socio 11.1 La dichiarazione di reces cesso non può essere parziale e deve essere es recapitata con raccomandata, anche a mano no, alla società(conformemente a quanto p previsto dal c.c.). Gli amministratori devono esamin inarla entro sessanta giorni dalla data d di ricezione. Se non sussistono i presupposti del de recesso, gli amministratori devono no darne immediata comunicazione al socio. Entr ntro sessanta giorni dal ricevimento della lla comunicazione di diniego, quest'ultimo può propo oporre opposizione innanzi al tribunale. 11.2 Con la sola eccezione ne dei casi in cui il diritto di receder dere dalla società è inderogabilmente riconosciuto to dalla legge, il Consiglio di Amministraz razione può negare il recesso qualora lo stesso ven venga richiesto da un numero di soci tale ale da compromettere l'equilibrio patrimoniale e/o fina finanziario della società o determini una significativa sig riduzione del patrimonio di vigilanza. eff dalla data di 11.3 Per quanto riguarda iil rapporto sociale, il recesso ha effetto comunicazione del provvedime imento di accoglimento della domanda; nel caso in cui il socio sia beneficiario di garanzie o di altre operazioni in essere, il recesso sso non potrà essere richiesto fino a quando lo stesso ste non abbia estinto integralmente il rapporto finanziario medesimo. Per i rapporti m mutualistici, il recesso ha effetto con la data di chiusura dell'esercizio nel corso del qua uale il recesso stesso è accolto. Art. 12 - Decadenza del socio cio 12.1 La decadenza è deliberat rata dal Consiglio di Amministrazione neii confronti co dell'impresa della quale si stata disposta la cancellazione dal Registro delle Impre rese della Camera di Commercio o che trasferisca a la l propria sede operativa intesa come lu luogo in cui si svolge l'attività lavorativa, fuori dalla a zona z di competenza della società, o che he venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità inid previste dall'art. 7). Art. 13 - Esclusione del socio cio 13.1 L'esclusione del socio può aver luogo: - per gravi inadempienze dell elle obbligazioni che derivano dalla legge ge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o da dal rapporto mutualistico; - per mancanza o perdita deii requisiti re previsti per la partecipazione alla lla società; - nei casi previsti dagli artt. 2531 e successive modifiche (mancat ato pagamento della quota), 2286 e successive mo odifiche (esclusione) e 2288 e successive ive modifiche, comma 1 (esclusione per fallimento), ), Codice C Civile; - per impossibilità di continua uare a concorrere al raggiungimento degl gli scopi sociali o per aver arrecato danni materialili o morali alla società; - negli altri casi previsti dallo o Statuto S o dai relativi regolamenti. 13.2 L'esclusione deve esse sere deliberata dagli amministratori che ne devono dare comunicazione al socio esclusso entro 30 giorni dalla data di deliberazio zione. 13.3 La cessazione o la sospensione so dell'attività, lo scioglimento to, la chiusura della liquidazione, il fallimento e com comunque la cancellazione del socio dall Registro R Imprese per qualsiasi ragione comportano o l'esclusione l di diritto. 13.4 Contro la deliberazione e d di esclusione il socio può proporre oppo posizione al tribunale nel termine di sessanta giorni ni d dal ricevimento della comunicazione. 13.5 L'esclusione ha effetto o dalla data di annotazione nel libro so soci e, da tale data, comporta la cessazione dell ra rapporto sia sociale sia mutualistico, sal salvo quanto disposto dall'articolo 10.4. Art. 14 - Morte del socio


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14.1 In caso di morte del socio, so gli eredi sprovvisti dei requisiti per pe l'ammissione alla società hanno diritto alla liquid uidazione e al pagamento della quota a n norma del presente statuto, fatti salvi i diritti vantati tati dalla società nei confronti del de cuius. s. 14.2 Gli eredi provvisti dei req equisiti per l'ammissione alla società, invec ece, subentrano nella partecipazione del socio deced ceduto. Ove gli eredi siano più di uno, essi ssi debbono nominare un rappresentante comune. Art. 15 - Liquidazione e paga gamento della quota 15.1 La liquidazione delle quote, qu al netto di eventuali posizioni deb ebitorie del socio nei confronti della società, ha a luogo al valore nominale eventual ualmente maggiorato dell'eventuale sovrapprezzo versato v e ridotto, in proporzione, dalle e perdite p imputabili al capitale, in virtù del principio io p per cui ai soci non possono mai essere re distribuiti avanzi di gestione di ogni genere e sotto tto qualsiasi forma. 15.2 In ogni caso, la liquida idazione è subordinata alla estinzione di ogni obbligazione gravante sulla Società per il socio so uscente. 15.3 L'Istanza tendente ad ottenere o il rimborso delle quote deve essere e prodotta per iscritto; 15.4 Il pagamento deve essere ere fatto entro 180 giorni dall'approvazione ne del bilancio in cui si è verificata la perdita della qua ualità di socio. 15.5 Il diritto al pagamento degli de importi non riscossi entro il quinquen ennio successivo alla data della loro esigibilità si inte tenderà prescritto a favore della Società. Art. 16 - Responsabilità dell socio s uscente 16.1 Il socio che cessa di far ar parte della società risponde verso ques esta per il pagamento dei conferimenti non versati,i, per p un anno dal giorno in cui il recesso so o l'esclusione si è verificata. 16.2 Se entro un anno dallo scioglimento sc del rapporto associativo si ma manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente te è obbligato verso questa nei limiti di qu quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo ste stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. Art. 17 - Patrimonio sociale 17.1 Il patrimonio netto della so società è costituito: - dal capitale sociale; - dalla riserva legale; - dalle riserve indivisibili format ate con utili di gestione; - dalle riserve formate con i sovrapprezzi so versati; - dalle altre riserve o dai fondi di rischi indisponibili; - dagli eventuali altri fondi cost stituiti a garanzia delle obbligazioni assunt nte dalla Società; - dagli utili di esercizio portati ti a nuovo; - da ogni altra riserva costitui ituita per obblighi di legge, del presente sstatuto o dei relativi regolamenti; rgizioni di associazioni e privati; - da donazioni, lasciti ed elargi - da un fondo formato da even entuali contributi dello Stato o di Enti Pubbl blici o dalla Comunità Europea; 17.2 Le riserve e i fondi, di cui ui al precedente comma, non possono ess ssere ripartiti tra i soci né durante la vita della Società età né all'atto del suo scioglimento. 17.3 Il patrimonio netto, compr prensivo dei fondi rischi indisponibili, non n può p essere inferiore ai limiti di legge previsti in mat ateria di confidi. Almeno un quinto del valo alore minimo previsto dalla Legge deve essere costit stituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione. ge


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17.4 Il Consiglio di Amministra trazione gestisce il patrimonio e i fondi ris rischi verificandone la concreta allocazione e l'efficien iente utilizzo. Art. 18 - Capitale sociale 18.1 Il capitale sociale della a ssocietà, che comunque non può essere re inferiore ai limiti di legge, è variabile e formato o da d un numero illimitato di quote dell'imp importo di euro 25,82 ciascuna. Ciascuna quota deve essere re intestata ad un solo nome, non è fraz azionabile e non può essere ceduta ad un terzo che he non sia socio della società. Le quote possono essere trasf asferite per causa di successione, con effe ffetto verso la società, soltanto se l'erede sia socio io o, avendo i requisiti sia ammesso in qualità di socio. Il trasferimento delle quote deve, de in ogni caso, ottenere l'autorizzaz azione del Consiglio d'Amministrazione. Le quote non possono esse sere sottoposte a pegno o vincolo di q qualsiasi natura, ne possono essere acquistate dalla d società, alla quale è inoltre vieta ietato di compensare eventuali debiti del socio o fare far anticipazioni sulle quote versate. Le q quote si considerano vincolate soltanto a favore re della Cooperativa a garanzia dell'a ll'adempimento delle obbligazioni che i soci contragg aggono con la medesima. Il creditore particolare del socio cio, finché dura la società, non può agire esecutivamente e sulle quote del medesimo. 18.2 Parte del capitale sociale le può essere costituito attraverso l'imputa tazione di fondi rischi, altri fondi e riserve patrimoniali iali come previsto dalla normativa in materia eria di confidi. Le quote corrispondenti costitu tituiscono quote proprie della Società, non on attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amminis nistrativo, né sono computate nel capitale tale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per pe la costituzione e per le deliberazioni de dell'assemblea. 18.3 Le variazioni del capitale le sociale non comportano modificazione de dell'atto costitutivo. Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio b 19.1 L'esercizio sociale coinci ncide con l'anno solare e va dal 1 gennaio aio al 31 dicembre di ciascun anno. 19.2 Alla fine di ogni esercizi izio sociale gli amministratori provvedono no alla redazione del bilancio con l'osservanza delle lle disposizioni relative al bilancio delle società so per azioni. Gli amministratori e il soggetto to incaricato della revisione legale devo vono specificamente indicare, nelle rispettive relazi azioni di accompagnamento del bilancio,, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento to dello scopo mutualistico. 19.3 Il bilancio: - è approvato dall'Assemblea ea dei soci, che a tal fine deve essere co convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'ese sercizio. Tuttavia, in considerazione dii p particolari esigenze relative alla struttura e all'o ll'oggetto propri della Società, l'organo o amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivar vare nella relazione sulla gestione, del mag aggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'ass ssemblea; - è depositato entro i success essivi 30 giorni dall'approvazione, complet leto dei documenti di accompagnamento, presso l'U l'Ufficio del Registro delle imprese. 19.4 In sede di approvazio zione del bilancio di esercizio, l'assem emblea determina la destinazione degli utili nel rispe spetto di quanto previsto dal presente Statu atuto. 19.5 La società deve versare eu un contributo periodico ai fondi di garanz nzia interconsortili cui la Società aderisca o, in manc ncanza, al Ministero dell'economia e delle le finanze, nei tempi e con le modalità previste dalle e vigenti v disposizioni di legge. Art. 20 - Perdite di esercizio io 20.1 Le perdite di esercizio de devono essere coperte utilizzando in via ia prioritaria le riserve


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disponibili della Società. 20.2 Se, in conseguenza di pe perdite il patrimonio netto risulta diminuito o di d oltre un terzo al di sotto del limite di legge, gli amministratori am e, nel caso di inerzia, i sin sindaci devono senza indugio sottoporre all'assem emblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risu isulta diminuita a meno di un terzo, l'assem semblea ordinaria che approva il bilancio di tale es esercizio deve aumentare il patrimonio in proporzione delle perdite accertate. In manca ncanza, gli amministratori e i sindaci ci devono chiedere all'assemblea di deliberare lo o sscioglimento della Società. 20.3 Se, per la perdita di oltre re un terzo del capitale sociale, questo vien iene ridotto al di sotto del limite di legge, gli ammin inistratori devono senza indugio convoca care l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale cap ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge. In mancanza, dovrà essere delibe liberata la liquidazione della Società. 20.4 Nei casi previsti dai pre recedenti commi, all'assemblea deve ess ssere sottoposta una relazione degli amministrato atori sulla situazione patrimoniale della lla Società, con le osservazioni del soggetto inca caricato della revisione legale. La relazion ione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della Società durante nte gli otto giorni che precedono l'assemblea perch rché i soci possano prenderne visione.. Nell'assemblea, gli amministratori devono dare conto c dei fatti di rilievo avvenuti dopo po la redazione della relazione. Art. 21 - Utili di esercizio 21.1 Qualunque sia l'ammon ontare della riserva legale, deve essere ere a essa destinato almeno il trenta per cento deg egli utili netti annuali. L'Assemblea determ rmina la destinazione degli utili residui. 21.2 E' fatto divieto alla societ ietà di distribuire utili e riserve fra i soci di ogni genere e sotto qualsiasi forma, neppure in caso di scioglimento della Società ovvero o di recesso, esclusione o morte del socio. Art. 22 - Fondi rischi egli scopi di cui all'art. 4 il Consiglio di Amministrazione Am potrà 22.1 Per il raggiungimento deg costituire fondi rischi e aliment ntare detti fondi rischi utilizzando gli eventu ntuali contributi di Enti pubblici e privati, di Associaz iazioni, di Istituti di credito, degli Enti prom romotori, oltreché dei Soci. 22.2 Il Consiglio di Amminist istrazione potrà utilizzare gli interessi pro prodotti dai fondi per alimentare i fondi stessi o per er altri scopi derivanti da necessità di gestio stione o altre iniziative attinenti lo scopo sociale. m Art. 23 - Fondo di garanzia mutualistico 23.1 La società potrà costituire ire un Fondo di Garanzia Mutualistico alim limentato, oltre che da disponibilità proprie della Soci cietà o di Enti pubblici e privati, dai contrib tributi corrisposti dagli organismi di garanzia collettiva iva aderenti. 23.2 Detto Fondo è amminis nistrato dalla società nell'interesse deglili organismi aderenti, senza che alla Società stess essa possa derivare utile alcuno, sotto fforma di residui, di interessi attivi o altro, che dovranno d essere eventualmente accred editati agli organismi conferenti in proporzione ai versamenti ve effettuati. L'entità, il funzionamento, la a g gestione e l'utilizzo di tale Fondo di Garanzia Ga Mutualistico saranno definite da apposito re regolamento. Art. 24 - Organi della Società età 24.1 Sono organi della Società età: - l'Assemblea dei soci;


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- il Consiglio di Amministrazion ione; - il Presidente; - il Consiglio Ristretto; - il Collegio Sindacale. ci Art. 25 - Assemblea dei soci 25.1 Le assemblee sono ord rdinarie e straordinarie ai sensi di legge ge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, le, salvo diversa deliberazione dell'organo oa amministrativo. 25.2 L'assemblea ordinaria a deve essere convocata almeno una a volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusu usura dell'esercizio sociale per l'approva vazione del bilancio. Ricorrendo i presupposti di leg legge, l'assemblea è convocata entro cen entottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale le; in tal caso, il Consiglio di Amministraz trazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 28 c.c. e successive modifiche le ragionii della d dilazione. 25.3 Inoltre, l'Assemblea pu può essere convocata tutte le volte che c il Consiglio di Amministrazione lo creda nece ecessario, ovvero per la trattazione di argo gomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano sot alla loro approvazione, facendone dom omanda scritta agli amministratori e indica cando nella stessa gli argomenti da trattare. 25.4 L'assemblea ordinaria: o; - discute e approva il bilancio; - nomina e revoca gli amminist istratori; - nomina i sindaci e il Presid sidente del Collegio Sindacale, qualora ta tale incarico non sia riservato ad un ente designato tore; - determina il compenso deglili a amministratori e dei sindaci; - delibera sull'azione di respon onsabilità degli amministratori e dei sindaci ci; - delibera sugli altri argomenti ti attribuiti dalla legge alla competenza del ell'assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualme lmente richieste per il compimento di atti degli de amministratori; - delibera il conferimento de dell'incarico di certificazione del bilancio cio a una società di revisione su proposta dei Sindaci Si qualora tale incarico non sia a attribuito al Collegio Sindacale stesso; - approva il regolamento previ evisto dal presente statuto con le maggiora oranze dell'assemblea ordinaria. 25.5 L'assemblea straordinari aria è convocata nei casi previsti dalla legge le e dal presente Statuto e delibera: tuto; - sulle modificazioni dello statu - sulla nomina, sulla sostituzion ione e sui poteri dei liquidatori; - su ogni altra materia espress ssamente attribuita dalla legge alla sua com ompetenza. 25.6 L'assemblea viene con onvocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenz nza o impedimento, dal Vice Presidente,, con c apposito avviso che, almeno 15 giorni pr prima di quello fissato per l'adunan anza, dovrà essere alternativamente: a) spedito a mezzo lettera racc ccomandata o pec; b) spedito con qualsiasi mezzo zzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve vvenuto ricevimento e fatto pervenire ai soci al domic icilio risultante dal libro dei soci; c) affisso presso la sede della lla società, inserito nel sito internet e pubb bblicato su almeno un quotidiano a diffusione locale. e. 25.7 Nell'avviso di convocazion ione dell'assemblea: - debbono essere indicati il giorno, gio il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elen lenco delle materie da trattare;


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- può essere fissato anche ill g giorno per la seconda convocazione, che e non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda a cconvocazione non è indicato nell'avviso e l'adunan nanza in prima convocazione va deserta rta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trent nta giorni dalla data della prima, con le stesse ste modalità di cui al comma precedente. 25.8 .8 Gli Enti promotori e sostenitori posso sono intervenire alle assemblee con diritto di parola ola, ma non hanno diritto di voto. 25.9 Hanno diritto di voto color loro che risultano iscritti da almeno 90 giorn orni nel libro soci. Le imprese ed i liberi professio sionisti soci hanno diritto a un voto. 25.10 I soci possono farsi si rappresentare nell'assemblea soltanto to da altri soci. La rappresentanza deve essere e conferita per iscritto, accompagnata da a copia fotostatica di valido documento di identità, ità, e, i documenti relativi devono esse sere conservati dalla Società. Ciascun socio può rappresentare rap sino a un massimo di diecii ssoci. 25.11 La delega deve indicare re il nome del socio delegato ed è revocab abile nonostante ogni patto contrario. La rappresenta ntanza non può essere conferita agli ammi ministratori, ai sindaci o ai dipendenti della società,, né n alle società da essa controllate o aii m membri degli organi amministrativi o di controllo o a ai dipendenti di queste. 25.12 L'assemblea è presiedu duta dal Presidente del Consiglio di Ammin inistrazione e in caso di sua assenza o di impedim imento dal Vice Presidente. In caso di assenza as di entrambi, l'assemblea è presieduta dal al consigliere più anziano. L'assemblea n nomina il segretario, che può essere scelto anche tra tr soggetti non soci. 25.13 Le deliberazioni dell'a ll'assemblea devono constare da verba rbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.. Il verbale dell'assemblea generale straord ordinaria deve essere redatto da un notaio. 25.14 Le votazioni hanno luog ogo per votazione segreta o per alzata dii m mano, salvo diversa modalità deliberata dall'Assem mblea su proposta del Presidente dell'Asse ssemblea. 25.15 L'assemblea ordinaria ia in prima convocazione è regolarment nte costituita con la presenza della metà più uno o dei d voti spettanti ai soci e delibera a ma maggioranza assoluta dei voti presenti o rapprese sentati. In seconda convocazione l'asse semblea ordinaria è regolarmente costituita qualu alunque sia il numero dei soci partecip cipanti e delibera a maggioranza assoluta dei voti ti presenti o rappresentati. 25.16 L'assemblea straordinar naria in prima convocazione delibera a ma maggioranza assoluta dei voti. In seconda convoca cazione l'assemblea straordinaria è regol olarmente convocata quando sia presente o rappre resentato qualsiasi numero di voti e delib libera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rap appresentati. 25.17 Anche in seconda conv nvocazione, è necessario il voto favorevo vole di tanti soci che rappresentino almeno 100 (cen cento) voti per: - il cambiamento dell'oggetto sociale; s - la trasformazione della Socie cietà; - lo scioglimento anticipato del ella Società; - la variazione della natura dii S Società cooperativa a mutualità prevalent nte. Art. 26 - Consiglio di Ammini inistrazione 26.1 L'amministrazione è affid ffidata al Consiglio di Amministrazione i cu cui componenti sono eletti dall'Assemblea tra i soci ci iscritti alla società da almeno un anno. Possono rivestire la qualifica di d Amministratori della società: a) i soci titolari di imprese indivviduali; b) i legali rappresentanti di soc ocietà commerciali; c) i liberi professionisti; Le candidature, sottoscritte da almeno 10 soci della Società, devono e essere presentate, in


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modo certo, almeno 30 giornii prima p della data di svolgimento dell'Assem semblea elettiva. Può inoltre far parte del Consiglio Co un rappresentante di ciascun n Ente Pubblico che partecipi alla costituzione del el patrimonio sociale nella misura di alm lmeno un quarto del capitale versato dai soci e cche in qualsiasi momento versi un con ontributo della stessa misura commisurato al patrim rimonio sociale accertato al trentuno dice icembre dell'esercizio precedente al versamento. 26.2 Il Consiglio di Amminis istrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo 9 (nove) membri. Non possono far parte del Con onsiglio di Amministrazione componenti fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso. 26.3 I membri del Consiglio lio di Amministrazione non devono trova varsi in situazioni di ineleggibilità e di decadenza a previste p dall'art. 2382 c.c. e successive ve modifiche e all'atto della nomina devono essere re in possesso dei requisiti di onorabilità ilità, professionalità e indipendenza stabiliti dal Minis nistero dell'Economia e delle Finanze e dall alla Banca d'Italia. 26.4 Il Consiglio di Amministra strazione ha tutti i poteri e le attribuzionii per p la gestione della Società e può quindi compie iere tutti gli atti e le operazioni di ordin inaria e straordinaria amministrazione rientranti nel ell'oggetto sociale e che non sono riserv rvati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci. ci. 26.5 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 ese sercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocat ata per l'approvazione del bilancio relativo ivo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazion ione degli amministratori per scadenza de del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Co di Amministrazione è stato ricosti stituito. I Consiglieri non possono ricop oprire più di 5 (cinque) cariche in analoghi hi organismi. 26.6 Il Consiglio di Amministr strazione nomina fra i suoi membri il Pres residente e uno o più Vice Presidenti di cui uno Vica icario. I Consiglieri in carica possono no portare a termine il loro mandato anc nche quando abbiano cessato definitivamente la loro ro attività imprenditoriale. Gli Amministratori sono eson onerati dal prestare cauzione, salvo che ch l'assemblea non disponga diversamente per i membri m eletti. 26.7 Le deliberazioni del Con onsiglio di Amministrazione risultano da p processi verbali che, trascritti su apposito libro tenut uto a norma di legge, vengono firmati dall Presidente. P 26.8 Il Consiglio di Amminis istrazione può delegare proprie attribuzi zioni a un Consiglio Ristretto nel rispetto di quanto to previsto nel Regolamento della Coopera rativa. 26.9 Non possono essere dele elegate le attribuzioni indicate dall'art. 238 381 Codice Civile né i poteri in materia di ammissio ione, di recesso e di esclusione dei soci oci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualis listici con i soci. Non possono formare oggetto o di delega le deliberazioni che rientrano ne nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del de TUB e successive modifiche. 26.10 L'amministratore che intende i dimettersi dall'incarico deve da darne comunicazione scritta al Consiglio di Amm ministrazione e al Presidente del Colle llegio Sindacale. Le dimissioni hanno effetto imme ediato, se rimane in carica la maggioran ranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso co contrario, dal momento in cui la maggiora ranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'acce cettazione dei nuovi amministratori. 26.11 Se nel corso dell'eser ercizio vengono a mancare uno o più a amministratori eletti dall'assemblea, gli altri provve vedono a sostituirli con deliberazione app pprovata dal Collegio Sindacale, purché la maggio gioranza sia sempre costituita da amm ministratori nominati dall'assemblea. Gli amministr stratori così nominati restano in carica ffino alla successiva assemblea.


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26.12 Gli Amministratori devono de astenersi dal votare per delibe liberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente pe interessati o lo siano loro pa parenti o affini sino al terzo grado. 26.13 Se viene meno la magg ggioranza degli amministratori, quelli rima asti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla a sostituzione degli amministratori mancanti; gli am amministratori così nominati scadono insiem ieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. 26.14 Se vengono a cessare e tutti t gli amministratori, l'assemblea perr la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata d'urgenza dal Collegio C Sindacale, il quale può compiere nel frattem empo gli atti di ordinaria amministrazione. 26.15 Il Consiglio di Ammi ministrazione si raduna nel luogo indi dicato nell'avviso di convocazione tutte le volte ch che lo giudichi necessario il Presidente o, o in sua assenza o impedimento, il Vice President ente Vicario, o quando ne sia fatta richiesta sta scritta da un terzo dei suoi componenti o dal Colle ollegio Sindacale con deliberazione assunta nta a maggioranza. 26.16 L'avviso di convocazion ione è spedito almeno 6 giorni prima dii quello q fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo zzo idoneo ad assicurare la prova dell'av 'avvenuto ricevimento anche a mezzo elettronico/tele telecomunicazione. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. L'avviso di convocazione deve ve altresì essere recapitato, nella stessa a fforma e negli stessi termini, ai sindaci effettivi. 26.17 Le riunioni totalitarie del d Consiglio di Amministrazione tenut ute con la presenza dell'intero Collegio Sindacale e sono s valide anche senza preventiva conv nvocazione. 26.18 Le riunioni del Consigli iglio di Amministrazione sono presiedute e dal d Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presid sidente. In mancanza di quest'ultimo, sara aranno presiedute dal consigliere più anziano di età. à. 26.19 Per la validità delle deli eliberazioni del Consiglio di Amministrazio zione è necessaria la presenza della maggioranza d degli amministratori in carica. Le deliberaz razioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso ca di parità prevale il voto del Presidente o, in sua ua assenza, del Vice Presidente. Il voto n non può essere dato per rappresentanza. 26.20 Le deliberazioni del Co Consiglio di Amministrazione riguardanti ti la definizione della struttura organizzativa, la nom omina del Direttore, la definizione del pia iano industriale e del budget annuale sono adottate ate con una maggioranza pari ad almeno no 2/3 (due terzi) dei presenti. 26.21 Le riunioni del Consig siglio potranno essere tenute anche per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipa ipanti possano essere identificati e sia loro oro consentito seguire la discussione e intervenire e in i tempo reale nella trattazione deglii a argomenti affrontati, nonché possano ricevere la do documentazione. Alle predette condizioni il Con onsiglio si intende riunito nel luogo in cuii si s trova il Presidente che deve coincidere con quello llo indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve esser ere presente il Direttore/Segretario o altra ra figura della riunione per stilare l'apposito verbale. 26.22 Le decisioni del Consigli iglio di Amministrazione, salvo quanto prev evisto all'articolo 2475 ultimo comma del cod. civ., così co come negli altri casi eventualmente te imposti dalla legge, possono essere adottate med ediante consultazione scritta, ovvero sulla lla base del consenso espresso per iscritto. La proce cedura di consultazione scritta, o di acquis isizione del consenso espresso per iscritto non è so soggetta a particolari vincoli purché sia a assicurato a ciascun amministratore il diritto di parte rtecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto


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(compresi i Sindaci) adeguata ta informazione. La decisione è adottata media diante approvazione per iscritto di un unico ico documento ovvero di più documenti che conte ntengano il medesimo testo di decisio ione da parte della maggioranza degli amministra tratori. Il procedimento deve concludersi en entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso term ermine indicato nel testo della decisione ne. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione e sono prese con il voto favorevole della lla maggioranza degli amministratori in carica, non ccomputandosi le astensioni. Le decisioni ni degli amministratori devono essere trascritte senz nza indugio nel libro delle decisioni degl gli amministratori. La relativa documentazione è con onservata dalla Società. In caso di richiest esta da parte anche di un solo amministratore, il Consiglio Co di Amministrazione deve delib liberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente Pr convoca il Consiglio di Amminis inistrazione così come previsto all'art. 26.15 26.23 Il Consiglio di Amministr istrazione nomina un Segretario, che può òe essere scelto anche tra soggetti non soci e non dipe ipendenti. 26.24 Il Consiglio di Amminis nistrazione potrà chiamare a partecipare e alle proprie riunioni anche soggetti esterni alla Società S qualora ciò si renda necessar sario in relazioni agli argomenti oggetto di discussio sione. Art. 27 - Presidente 27.1 La rappresentanza legale ale della Società di fronte a qualunque a autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai te terzi, nonché la firma sociale anche per stare sta in giudizio, nelle liti sia attive che passive, spe petta al Presidente del Consiglio di Ammi ministrazione, che ha pure la facoltà di rappresentar tare la Società nelle assemblee delle socie cietà o enti partecipati esercitandovi il diritto di voto. Il Presidente dà esecuzione alle al delibere del Consiglio, vigila sulla con onservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce di direttive ad un Consigliere all'uopo design ignato dal Consiglio di Amministratore o al Segreta etario, eventualmente nominato dal Con onsiglio e vigila per accertarsi che il Consigliere delegato d o il Segretario operino i confor formità degli interessi della società. 27.2 In caso di assenza o dii im impedimento del Presidente, i poteri rapp ppresentativi di cui al precedente punto spettano a al Vice Presidente del Consiglio di Am Amministrazione o al Consigliere più Anziano. Art. 28 - Consiglio Ristretto 28.1 Il Consiglio di Amminis inistrazione può delegare proprie attribuz buzioni in materia di valutazione di affidabilità ed erogazione er di garanzia a un Consiglio Ris istretto composto dai 3 a 5 membri. 28.2 Il Consiglio Ristretto è pr presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice-Presidente Vicario,, ch che ha anche il compito di convocarlo. In caso di assenza o impedimento il Consiglio Ristre tretto è presieduto dal membro più anziano no. 28.3 Il Consiglio di Amministra trazione: - determina il contenuto, i limiti iti e le eventuali modalità di esercizio della lla delega; - impartisce direttive al Consig iglio Ristretto; - decide di avocare a sé opera razioni rientranti nella delega; - si assicura che il Consiglio Ristretto Ri gli riferisca periodicamente, in ogn ogni caso almeno ogni 90 giorni, sull'andamento generale g della gestione delegata, sul ulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazionii di d maggiore rilievo effettuate dalla Società età. 28.4 Il Consiglio Ristretto è validamente va costituito con la presenza della de maggioranza dei suoi componenti e delibera a m maggioranza dei presenti. 28.5 Le riunioni del Consiglio lio Ristretto potranno essere tenute anche he per teleconferenza


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con le stesse modalità previste ste per il Consiglio di Amministrazione. Art. 29 - Collegio Sindacale 29.1 Il Collegio Sindacale si s compone di tre sindaci effettivi e d due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea nomina il Presid sidente del Collegio Sindacale, qualora ta tale incarico non sia riservato ad un ente designato tore. 29.2 I sindaci: is nel registro dei revisori legali istituito uito presso il Ministero - devono essere scelti tra glii iscritti della Giustizia e non devon ono trovarsi in situazioni di impediment nto, né in cause di sospensione delle loro funzion oni ai sensi dell'art. 2399 cod. civ.; - devono essere in possess sso degli speciali requisiti di onorabilità lità, professionalità e indipendenza previsti dalla a normativa di legge e dalle disposiz sizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze ze e dalla Banca d'Italia; - riferiscono annualmente all'Assemblea all sull'attività di vigilanza svo volta, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili bili eventualmente rilevati. 29.3 Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assem emblea convocata per l'approvazione del bilancio re relativo al terzo esercizio della carica. a. La cessazione dei sindaci per scadenza del term rmine ha effetto dal momento in cui il nuo uovo Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleg leggibili. 29.4 In caso di cessazione, pe per qualsiasi ragione, del Sindaco design ignato lo stesso dovrà essere sostituito dal Sindac aco supplente più anziano fino alla d data dell'assemblea convocata per l'approvazione ed del bilancio dell'esercizio in corso. 29.5 Il Collegio Sindacale vigil igila sull'osservanza della legge e dello sta tatuto, sul rispetto dei principi di corretta amminis nistrazione e, in particolare, sull'adegu guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo vo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. 29.6 Nel caso in cui la Socie cietà non sia tenuta alla redazione dell b bilancio consolidato, l'assemblea può demandare al a Collegio Sindacale la revisione legale ai a sensi dell'art. 2409 bis. cod. civ. 29.7 Il Collegio Sindacale dev eve riunirsi almeno ogni 90 giorni; si cons nsidera regolarmente costituito con la presenza de della maggioranza dei suoi componentii effettivi e e delibera a maggioranza assoluta dei pres resenti; 29.8 Il compenso dei sindaci ci è deliberato dall'Assemblea all'atto della lla nomina per l'intero periodo di durata del loro uffici icio. Art. 30 - Direttore 30.1 Il Direttore viene nomi minato dal Consiglio di Amministrazione one su proposta del Presidente, con delibera votata ata con almeno i 2/3 (due terzi) dei present nti. 30.2 Il Direttore coordina la componente operativa della Socie cietà con potere di discrezionalità e responsabilità ilità gestionale anche nella conduzione e n nel coordinamento di risorse e persone. Il Direttore è preposto , in con ondizioni di autonomia decisionale, respo ponsabilità ed elevata professionalità di tipo speciali ialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanze per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impres esa, verificandone la fattibilità economica-tecnica,, garantendo g adeguato supporto sia nella fa fase di impostazione sia in quella di sperimentazion ione e realizzazione, controllandone la reg regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. ttore è il capo del personale. 30.3 Nella sua attività, il Diretto In particolare al Direttore comp mpetono le seguenti funzioni:


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- prende parte, se invitato, alle adunanze del Consiglio di Amministraz razione e, a quelle del Comitato Tecnico Esecutivo; - informa periodicamente gli or organi sociali sull'organizzazione interna,, sull'andamento s della Società e sulle operazioni dii maggiore m rilevanza; - dà esecuzione - per quanto to di sua competenza - alle deliberazioni ni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amminis inistrazione; - firma la corrispondenza della lla Società relativa alle funzioni demandate ategli e svolge tutti gli ulteriori compiti che gli sono affidati af dal Consiglio di Amministrazione. Art. 31 - Compensi 31.1 Il compenso spettante a ai membri del Consiglio di Amministrazio zione e del Consiglio Ristretto è stabilito ed aggiorna rnato dall'Assemblea dei soci. 31.2 Ai membri del Consig siglio di Amministrazione, del Consiglio glio Ristretto, previa presentazione alla Società dei relativi giustificativi di spesa, spetta ill rimborso ri delle spese sostenute in ragione dell'incari arico. Art. 32 - Revisione legale 32.1 Il controllo contabile sull ulla Società è esercitato da un revisore e contabile o da una Società di revisione iscritti nel el registro istituito presso il Ministero della a giustizia. g 32.2 L'incarico del controllo o contabile può essere conferito al Colle llegio Sindacale dall' l'Assemblea dei soci, la quale le determina il corrispettivo spettante al revisore rev o alla società di revisione per l'intera durata ta dell'incarico. d 32.3 L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'As 'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio io relativo al terzo esercizio dell'incarico. Art. 33 - Controllo dei soci 33.1 A norma dell'art. 2422 cod cod.civ. i soci hanno diritto di esaminare i libri lib indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'arti rticolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie rie spese. 33.2 I diritti di cui al comma a precedente non spettano ai soci in mora mo per la mancata esecuzione dei conferimenti ti o inadempienti rispetto alle obbligazio ioni contratte con la società. Art. 34 - Liquidazione 34.1 In caso di scioglimento od della Società, l'assemblea straordinaria a nominerà n uno o più liquidatori, preferibilmente tra a i soci, determinandone i poteri. 34.2 Alla Giunta regionale ve verranno comunicati i motivi e le cause e di scioglimento e i liquidatori procederanno in acc ccordo con gli enti già erogatori di contribu ibuti, alla destinazione dei fondi disponibili senza che e mai possa effettuarsi ripartizione tra i soc soci. 34.3 L'intero patrimonio sociale iale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà do essere devoluto al fondo di garanzia intercons onsortile cui la Società aderiva o, in man ancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze. ze. Art.35 - Mediazione 35.1 Con esclusivo riferimento to ai diritti disponibili, tutte le controversie, ie, comprese quelle in ordine alla validità delle d delibere assembleari, che dovessero o sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed e interpretazione del presente statuto,, n nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra la società età ed i soci, gli organi sociali e/o di control rollo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un ten entativo preliminare di composizione tramite conciliaz iazione, in base alla procedura di mediazion ione dell'organismo di mediazione che verrà scelto o dal d presidente dall'Ordine dei dottori commercialisti co e degli esperti contabili, competente te territorialmente con riferimento alla sed ede della società, su istanza della parte interessata, ta, entro venti giorni dalla richiesta. 35.2 Ogni controversia non n risolta tramite conciliazione, come prevista pre nel presente


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articolo, entro quattro mesi dall'inizio da di questo procedimento, o nel div diverso periodo che le parti concordino per iscritto, o, sarà decisa sulla base di quanto pre revisto al successivo articolo 37. ne luogo in cui ha sede la società. 35.3 Sede dell'arbitrato sarà nel Art. 36 - Clausola arbitrale 36.1 Le eventuali controversi rsie che dovessero insorgere tra la socie cietà e i singoli soci, ovvero tra i soci, ivi espressam amente comprese anche quelle aventi ad d oggetto o la validità di delibere assembleari, anche e se promosse da amministratori, liquid uidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro con onfronti e che abbiano ad oggetto diritti ti disponibili d relativi al contratto sociale, saranno rim imesse al giudizio di un collegio arbitrale; le; detto collegio sarà composto da tre arbitri tutti designati de dal presidente dell'Ordine dei Do Dottori Commercialisti di Piacenza il quale dovrà provvedere pro alla loro nomina entro trenta g giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. te. Nel caso in cui il soggetto designato n non vi provveda nel termine previsto, la nomina a ssarà richiesta, dalla parte più diligente te, al presidente del Tribunale del luogo in cui la società so ha la sede legale. 36.2 Gli arbitri giudicheranno o rritualmente, secondo la procedura previs vista dall'art. 806 e ss. del c.p.c. 36.3 Il Collegio arbitrale stab tabilirà a chi farà carico il costo dell'arbit rbitrato o le eventuali modalità di ripartizione di tale le costo. c 36.4 Sede del procedimento arbitrale ar sopra disciplinato sarà la città dii P Piacenza. 36.5 Le modifiche alla presen ente clausola compromissoria devono essere ess approvate con delibera dei soci con la mag aggioranza di almeno i due terzi del cap apitale sociale. I soci assenti o dissenzienti posson ono esercitare il diritto di recesso a nor orma di legge e del presente Statuto entro i succes cessivi novanta giorni. 36.6 Per quanto non previst isto nel presente statuto e in ogni mo odo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e seg. s del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, l'art 'art. 816 e segg. C.p.c. e le norme in materia. 36.7 La società potrà ricorrere re alla procedura di conciliazione prevista ta dalla legge in tutti i casi in cui è consentita. Quan ando la procedura arbitrale non può esse sere attivabile ovvero non s'intenda attivarla, comp petente sarà la Camera Conciliativa presso pre la Camera di Commercio di Piacenza, al cui regolamento espressamente si aderisce ce; qualora il tentativo non risulti esperito, il Giudice e dispone la sospensione del procediment ento pendente davanti a lui, fissando un termine per p il deposito dell'istanza di conciliaz iazione davanti a un organismo preposto o a quello llo indicato nell'atto costitutivo o nello Statu tuto. 36.8 Non possono essere ogg ggetto di clausola compromissoria le contro troversie nelle quali la legge prevede l'intervento ob obbligatorio del Pubblico Ministero. Anch che se diversamente previsto, gli arbitri decidono se sempre secondo diritto e il lodo è sempre e im impugnabile. 36.9 La società potrà ricorrere ere alla cosiddetta procedura economica d dell'arbitrato quando l'oggetto della controversia sia un contrasto sorto tra coloro che ammin inistrano la società in merito alle decisioni da applica icare nella gestione della stessa. 36.10 Il socio ha diritto di rec ecesso nel caso in cui, ai sensi dell'art.. 34 3 D.Lgs. 5/2003, la società modifichi o sopprima a alcune clausole compromissorie. Art. 37- Foro competente 37.1 Ogni controversia che dovesse d sorgere in dipendenza di ques estioni sociali e sulla interpretazione o esecuzione e del presente Statuto e che non rientrino ino tra quelli esperibili attraverso l'arbitrato, è compe petente il foro del luogo ove la società h ha fissato la propria sede legale. Art. 38 - Norme applicabili


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38.1 Alla SocietĂ , per quanto to non previsto dal titolo VI, Capo I, del el Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazio ione e dall'art. 13, D.L. 30 settembre 2003 03, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n.. 3 326 e successive modifiche e integrazio zioni, si applicano, in quanto compatibili, le norme su sulle societĂ per azioni. 38.2 I regolamenti previsti d dal presente Statuto hanno lo stesso o valore delle norme statutarie. Firmati per vidimazione: Giovann nni Ronchini - Vittorio Boscarelli Notaio. 1


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