Diritto e legislazione turistica 2° biennio

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2° biennio SG UAR DO ALLA R EALTÀ

Situazioni reali, casi guidati, lavoro sui documenti LABORATOR I D I TU R I S MO

La legislazione turistica in pratica PLURIDISCIPLINARITÀ

Compiti di realtà e percorsi di Educazione civica D I DATTICA I NTE RATTIVA

Videolezioni e immagini da esplorare

Diritto e

Luigi Bobbio Lucia Delogu Ettore Gliozzi

LEGISLAZIONE TURISTICA


UNITÀ

SEZIONE

A

DIRITTO E TURISMO 1

Regole sociali e norme giuridiche

2

Le fonti giuridiche sul turismo

3

I rapporti giuridici

4

Persone fisiche e persone giuridiche

IL TUO PERCORSO VIDEOLEZIONI

UNITÀ 1

LABORATORIO DI TURISMO

NELLA REALTÀ �

Più leggi ordinarie e meno decreti legge!

UNITÀ 2

Le fonti giuridiche del turismo

Stato vs Regioni: in aumento gli scontri sulle competenze

UNITÀ 3

Le situazioni giuridiche

Odori molesti dalla cucina del vicino

UNITÀ 4

I soggetti del diritto

Cyberbullismo e tutela dei minori

La legislazione turistica regionale

Il turismo accessibile

SINTESI E MAPPA

VERIFICA

A fine sezione FACCIAMO IL PUNTO, SVILUPPA LE COMPETENZE, EDUCAZIONE CIVICA E COMPITO DI REALTÀ.

PRIMA DI INIZIARE QUESTA SEZIONE, DEVI SAPERE... Ripassa con le LEZIONI DIGITALI

che cosa si intende per Stato, società e le loro regole; quali sono le differenze tra regole sociali e norme giuridiche; quali sono i caratteri principali delle norme giuridiche; che cos’è la Costituzione e qual è la sua importanza.


FLIPPED CLASSROOM

Turismo: benefici e problemi

Sono le nove del mattino. A Roma, gruppi di turisti si trattengono accanto al Colosseo e col passare delle ore la folla si ingrossa e il traffico aumenta. Sulle sue antiche mura vediamo scritte e disegni che ne hanno inciso e rovinato le pietre. Molti sorridono: ritengono che sia una specie di “gioco da ragazzi”. Noi pensiamo invece che queste azioni debbano essere impedite e cerchiamo un custode per segnalare il problema. Sappiamo che la legge 9 marzo 2022, n. 22, ha introdotto nel codice penale il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000» (art. 518 duodecies). Inoltre chi commette un tale reato è obbligato a risarcire i danni che ha causato (art. 2043 c.c.). Il turismo di massa porta alla città benessere e vantaggi economici, ma esige dallo Stato e dagli enti locali interventi vitali per la salute e la sicurezza: più servizi, più regole e più controlli che tutelino la città, ne curino la crescita culturale e si estendano fino alla tutela economica del turista.

A CASA �

Leggi l’articolo al link https://tinyurl.com/4xtxwjz5 e guarda il video disponibile all’indirizzo https://tinyurl.com/yckpnzyp.

Leggi i paragrafi 1 e 2 dell’Unità 2.

Svolgi l’esercizio del box “Comprendo” di pag. 27.

IN CLASSE �

Dividetevi in quattro gruppi.

Ogni gruppo provi a pensare a delle situazioni nelle quali flussi di turismo molto elevati possono causare problemi. Per esempio, vi è mai capitato di leggere un articolo che denunciava l’inquinamento di un’area protetta causato dai troppi turisti?

Ogni gruppo prepari infine una presentazione multimediale, che illustrerà in classe.


A

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E TURISMO

PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

UNITÀ

LA SITUAZIONE

La pretesa di difendere la razza Nell’anno 1938, lo Stato italiano, affermata la necessità urgente e assoluta di provvedere, emana diversi provvedimenti normativi per la “difesa della razza italiana”. Vogliamo qui ricordarne due: • il regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, dove è stabilito che «Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo»; • il regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1779, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, dove è stabilito che: «A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica […]. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari».

1.

VIDEOLEZIONE

I soggetti del diritto

LA CAPACITÀ GIURIDICA

Partiamo dalla vita reale. Quando diciamo che una data automobile è di Alberto, affermiamo che Alberto è titolare di un diritto di proprietà su quell’automobile; quando diciamo che Aldo deve a Livia 1.000 euro, affermiamo che Livia è titolare di un diritto di credito nei confronti di Aldo e, allo stesso tempo, che Aldo ha un obbligo nei confronti di Livia. In sostanza, dicendo che Alberto, Aldo e Livia sono titolari di diritti e/o di obblighi, li riconosciamo come soggetti di diritto. Anche un bambino nato da pochi mesi può essere proprietario di un’auto o avere un debito? Sì, è possibile. Secondo l’ordinamento italiano, qualsiasi essere umano è un “soggetto di diritto” e sin dalla nascita può essere titolare di obblighi. Possiamo definire la capacità giuridica come l’idoneità di una persona a essere soggetto di diritti e di obblighi.

Acquisto della capacità giuridica

Il diritto riconosce la capacità giuridica a ogni essere umano a partire dal momento della nascita (art. 1 c.c.) e fino alla morte. Nessun essere umano può esserne privato per alcuna ragione.


Persone fisiche e persone giuridiche

Questo non significa che tutte le persone siano in concreto titolari di diritti e di obblighi; significa invece che possono esserlo. Allo stesso tempo non significa che chi è titolare di un diritto ne possa disporre, né che lo possa cedere. Per esempio, un bambino di pochi mesi può essere titolare del diritto di proprietà di un appartamento ricevuto in eredità, ma fino al compimento della maggiore età non potrà direttamente disporne, ossia non potrà né venderlo né amministrarlo. Vi sono comunque dei diritti di cui si è titolari in modo certo e per il solo fatto di essere nati: sono i cosiddetti diritti della personalità (diritto alla vita, al nome, alla salute, all’integrità fisica e morale, e altri ancora), di cui diremo in seguito. La capacità giuridica si distingue dalla capacità di intendere e di volere e dalla capacità di agire.

2.

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COMPRENDO All’interno di questo e del successivo paragrafo, trova la definizione dei seguenti termini: ■ capacità giuridica; ■ capacità di intendere e di volere; ■ capacità di agire.

LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE E LA CAPACITÀ DI AGIRE

Per capacità di intendere e di volere (detta anche capacità naturale) si intende la concreta capacità di una persona di avere coscienza delle proprie azioni e dei propri pensieri, di comprendere le cose della vita e di badare ai propri interessi. Per esempio, chi ha la febbre alta o ha abusato di alcol può trovarsi in uno stato di incapacità di intendere e di volere (la cosiddetta incapacità naturale). Il codice civile non definisce il concetto di capacità naturale, ma vi fa riferimento frequente: per esempio, l’art. 2046 c.c. dispone che colui che provoca ad altri un danno ingiusto mentre si trova in stato di incapacità di intendere e di volere, di regola non risponde delle conseguenze del suo atto. Per capacità di agire (detta anche capacità legale) si intende la capacità di una persona di disporre dei propri diritti, cioè di compiere atti giuridici validi, con i quali si possono assumere obblighi e acquistare diritti, oppure cederli.

Capacità di agire

Esempi: per acquistare o vendere una bicicletta, prendere denaro in prestito, impe-

gnarsi a svolgere un lavoro, fare un testamento ecc. occorre avere la capacità di agire. A differenza della capacità naturale, la capacità di agire non è fondata sui reali caratteri della persona: la legge adotta invece un criterio uniforme e, al compimento dei diciotto anni (maggiore età), attribuisce a tutti i soggetti la capacità di agire (art. 2 c.c.). Il legislatore ha ritenuto che a 18 anni le persone raggiungano una maturità sufficiente per curare i propri interessi. La legge regola anche ipotesi di perdita della capacità legale. La capacità di intendere e di volere non coincide con la maggiore età. Pertanto, un adulto, pur avendo acquistato la capacità di agire, potrebbe essere incapace di intendere e di volere; analogamente un minore può essere pienamente capace di intendere e di volere, pur non avendo ancora acquisito la capacità di agire. La capacità di intendere e di volere incide sulla validità degli atti giuridici compiuti dalla persona: così dispone l’art. 1425 c.c. Se un soggetto che acquista un bene non ha la capacità naturale, l’atto è annullabile (se ne parlerà in seguito). Per esempio, se un lavoratore dà le dimissioni mentre è in uno stato confusionale dovuto al diabete, può impugnare questo atto, dimostrare di averlo compiuto mentre era incapace di intendere e di volere e ottenerne l’annullamento.

Acquisto e perdita della capacità di agire

Differenze tra capacità legale e capacità naturale


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SEZIONE A

Diritto e turismo

LE PERSONE FISICHE sono

SOGGETTI DI DIRITTO

CAPACITÀ GIURIDICA

CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE

CAPACITÀ DI AGIRE

idoneità a essere titolari di diritti e obblighi

avere effettiva coscienza dei propri pensieri e delle proprie azioni

capacità di compiere atti giuridici validi

si acquista alla nascita

incide sulla validità degli atti giuridici

si acquista ai 18 anni

3.

LA MINORE ETÀ

Per la protezione loro e delle loro famiglie, la legge nega la capacità di agire ai minorenni, cioè alle persone che non hanno ancora compiuto l’età di 18 anni. I legali rappresentanti del minore

Nomina di un tutore

Gli atti giuridici che il minorenne non può compiere validamente sono compiuti per lui dai suoi rappresentanti legali, cioè dai genitori che esercitano (o dal genitore che esercita da solo) la responsabilità genitoriale sul figlio. La gestione del patrimonio personale del figlio minore è affidata ai genitori: essi ne hanno l’usufrutto legale (art. 324 c.c.), e possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I genitori possono compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in questo caso devono ottenere l’autorizzazione del giudice (il giudice tutelare o il tribunale, secondo i casi). Se entrambi i genitori mancano (art. 330 c.c.), viene nominato un tutore incaricato di svolgere tali funzioni (artt. 343 e ss. c.c.). Il tutore sostituisce la propria volontà a quella dell’incapace assoluto (minore privo di genitori): per le funzioni del tutore v. art. 357 c.c. CASO Filippo viene a sapere di avere una grave malattia e che potrebbe morire entro poco tempo. Non ha parenti e lascia per testamento tutti i suoi beni a Carlo, figlio di un amico. Filippo muore quando il bambino ha solo otto mesi. Carlo potrà ereditare e acquistare la proprietà di tutti gli immobili, i beni mobili e i titoli di Filippo? Oppure dovrà attendere di raggiungere la maggiore età?


Persone fisiche e persone giuridiche

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SOLUZIONE Carlo acquisterà immediatamente l’intero patrimonio di Filippo e, nel suo

LESSICO

interesse, lo amministreranno i genitori, sotto la vigilanza del giudice (art. 320 c.c.).

Patrimonio

Il minorenne, benché incapace di agire, può incorrere: ■ nella responsabilità civile per i fatti illeciti che compie, cioè per aver tenuto un comportamento che ha prodotto ad altri un danno ingiusto, con la conseguenza di essere obbligato a risarcire il danno prodotto; ■ nella responsabilità penale, per aver tenuto un comportamento vietato dalla legge penale, con la conseguenza di essere soggetto a una pena, cioè a una sanzione pecuniaria (multa) o a una sanzione limitativa della libertà personale (reclusione).

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Somma di tutte le posizioni giuridiche attive (come le proprietà e i crediti) e passive (come i debiti) di una persona.

In campo penale il minorenne è responsabile a partire dal compimento dei 14 anni, purché sia capace di intendere e di volere. In campo civile il minorenne è responsabile se è capace di intendere e di volere, indipendentemente dalla sua età.

4.

I SOGGETTI DEBOLI E LE LIMITAZIONI DELLA CAPACITÀ

Può accadere che una persona maggiorenne si trovi stabilmente in condizioni di incapacità di intendere e di volere; oppure che, pur essendo capace di intendere e di volere, si trovi occasionalmente in uno stato di grave debolezza, tale da privarlo della capacità sufficiente di gestire la propria vita e le proprie relazioni. Per la protezione di queste persone la legge prevede alcuni strumenti di aiuto e di difesa legale: principalmente l’amministrazione di sostegno, introdotta nel codice civile con la legge n. 6 del 2004, e l’interdizione.

Nozione di “soggetto debole”

L’amministrazione di sostegno L’amministrazione di sostegno ha lo scopo di aiutare il soggetto debole nelle sue relazioni sociali e giuridiche, affiancandogli una persona che lo sostenga e, se necessario, lo sostituisca (artt. 404 e segg. c.c.). L’amministratore è nominato dal giudice tutelare, su richiesta della persona stessa, del pubblico ministero o di alcuni familiari (il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti e gli affini più stretti); viene scelto di preferenza secondo l’indicazione del beneficiario stesso e tra i suoi familiari più stretti.

Nomina dell’amministratore

L’amministratore ha il compito di prendersi cura della persona (che viene detta “beneficiario”) e deve tenere conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni. I poteri e i doveri che gli spettano sono determinati dal giudice: pertanto il decreto di nomina indica quali atti possono essere compiuti solo dall’amministratore e quali dall’amministratore e dal beneficiario insieme. Tutti gli altri atti possono essere compiuti personalmente da quest’ultimo, in piena autonomia (art. 405 c.c.). In ogni caso questi può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. L’amministrazione di sostegno è soggetta al controllo del giudice tutelare e può essere revocata, se ciò corrisponde all’interesse del beneficiario.

Compiti dell’amministratore


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Diritto e turismo

L’interdizione L’interdizione ha la funzione di attribuire a un maggiorenne infermo di mente lo “scudo” protettivo della completa incapacità di agire, a tutela del suo patrimonio e di quello della sua famiglia. Nomina del tutore

Può essere interdetto chi si trova abitualmente in uno stato di infermità mentale grave e l’interdizione è necessaria per assicurargli un’adeguata protezione (art. 414 c.c.). La decisione è assunta con sentenza del tribunale, su richiesta dei medesimi soggetti che possono chiedere l’amministrazione di sostegno. La scelta e la nomina del tutore si basa sugli stessi criteri stabiliti per l’amministratore di sostegno.

Effetti giuridici dell’interdizione

Con l’interdizione la persona è privata della capacità di agire: non può compiere validamente nessun atto giuridico; gli atti che eventualmente dovesse compiere sono annullabili (art. 427 c.c.). Tutti gli atti che interessano l’interdetto devono essere compiuti dal tutore, in suo nome e nel suo interesse, sotto il controllo del giudice tutelare. CASO Bruno soffre di una grave depressione. Pertanto, chiede al giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno che lo affianchi nella gestione dei suoi titoli azionari e del suo patrimonio immobiliare. Qualche mese dopo prende in locazione dal sig. Belli un appartamento in cui va ad abitare e tiene regolari rapporti con il suo locatore, cui paga regolarmente e personalmente il canone mensile. Questi pagamenti sono validi? SOLUZIONE I pagamenti sono validi perché il fatto di essere sottoposto ad amministrazione di sostegno non ha privato Bruno della capacità di agire, che egli conserva per gli atti che non richiedono l’assistenza dell’amministratore (art. 409 c.c.).

LIMITAZIONI DELLA CAPACITÀ DI AGIRE riguardano

MINORI

gli atti giuridici sono compiuti al loro posto dai legali rappresentanti (genitori o tutore)

SOGGETTI DEBOLI (maggiorenni)

occasionalmente o stabilmente in condizioni di grave debolezza fisica o psichica

stabilmente o gravemente incapaci di intendere e di volere a causa di infermità mentale

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

INTERDIZIONE


Persone fisiche e persone giuridiche

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LAVORIAMO CON IL DOCUMENTO !

Il codice civile

Riportiamo qui di seguito gli artt. 1, 2, 404 e 414 del codice civile. Leggili con attenzione, quindi svolgi le attività proposte. FONTE

CODICE CIVILE (Regio decreto 16.03.1942 n. 262)

LIBRO PRIMO – Delle persone e della famiglia TITOLO I Delle persone fisiche ART. 1

ARTICOLO

(Capacità giuridica) 1.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

ART. 2 (Maggiore età. Capacità di agire) COMMA

1.

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa.

2. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

TITOLO XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia Art. 404 (Amministrazione di sostegno) La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 414 (Persone che possono essere interdette) Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

1. Che cosa si intende per capacità di agire e per capacità di intendere e di volere? 2. Quali strumenti prevede la legislazione italiana a tutela dei cosiddetti soggetti deboli? 3. Ipotizza che un tuo congiunto si trovi nella situazione di cui all’art. 404 c.c. e che tu voglia ottenere la nomina di amministratore di sostegno a favore del tuo familiare. Con l’aiuto del tuo insegnante individua il tribunale competente, ovvero quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiando, e cerca la sezione “Volontaria Giurisdizione”, oppure digita “nomina amministratore di sostegno” nell’apposito campo di ricerca. Dopo aver trovato il modello da utilizzare, prova a compilare la domanda da presentare al tribunale per ottenere la nomina di amministratore di sostegno.

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SEZIONE A

Diritto e turismo

5. COMPRENDO Dopo aver letto il paragrafo qui a fianco, spiega in che cosa consistono i seguenti diritti: ■ diritto all’identità personale; ■ diritto all’immagine; ■ diritto alla riservatezza.

IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA PERSONALITÀ UMANA

Ogni essere umano, per il solo fatto di esistere, è titolare del diritto al rispetto della propria personalità, e può pretendere da chiunque il rispetto della propria integrità fisica, della libertà personale e degli aspetti principali della propria individualità, come il nome, l’onore o la riservatezza della propria vita privata. Tali interessi non hanno carattere economico e sono qualificati come assoluti: il titolare può farli valere contro chiunque. La relativa disciplina è dettata principalmente dal diritto costituzionale, dal diritto civile e dal diritto penale. In questa materia, il diritto è in continua evoluzione e registra un ampliamento delle situazioni e dei valori tutelati.

Diritto all’integrità fisica La lesione dell’integrità fisica è prevista da diversi reati perseguiti dalle norme penali (omicidio, lesioni volontarie ecc.). Ma tali azioni rilevano anche per il diritto privato, che al responsabile impone l’obbligazione di risarcimento del “danno ingiusto” che la sua azione ha causato (art. 2043 c.c.).

Diritto al nome Chiunque ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome: pertanto è illecito qualunque uso che altri facciano del nome, per qualsiasi scopo, senza il suo consenso. Si rifletta su due esempi: utilizzare il nome o il cognome di una persona, a sua insaputa, in un account di posta elettronica; firmare un articolo di giornale utilizzando un nome altrui senza il suo consenso. CASO Valerio, nel raccogliere i nomi delle persone che possono essere interessate e favorevoli alla futura stampa di un libro di memorie di tutti i suoi ex compagni di scuola, inserisce nella lista anche il nome di Sandro, senza interpellarlo. Quest’ultimo lo denuncia per aver fatto un uso abusivo del suo nome. Valerio si difende: dice che era certo dell’adesione di Sandro e che, comunque, l’iniziativa non lede l’onore di nessuno. Valerio ha ragione? SOLUZIONE No, ha torto, perché la tutela del diritto al nome qualifica come “abuso” qualunque uso del nome altrui, che la legge ammette solo se il titolare abbia dato il suo esplicito consenso (consulta gli artt. 7, 8 e 9 c.c.).

Diritto all’identità personale Chiunque ha il diritto di non vedere travisate le proprie scelte di pensiero e di azione, di valori e di vita; esse costituiscono il modo di essere di ogni persona ed esprimono la sua identità personale. Dunque non è lecito diffondere notizie che attribuiscono a una persona comportamenti o idee che non sono suoi ma hanno un contenuto falso e pongono la persona in una luce ingannevole. Un esempio: includere tra i firmatari di un manifesto politico il nome di una persona le cui idee sono nettamente opposte.


Persone fisiche e persone giuridiche

Diritto all’identità sessuale La legge, già dal 1982, ha riconosciuto a chi psicologicamente si riconosca nell’altro sesso il diritto di vedersi attribuita l’identità sessuale desiderata. A tal fine l’interessato può richiedere al tribunale l’autorizzazione a cambiare il proprio sesso attraverso un intervento chirurgico, a seguito del quale l’ufficiale di stato civile dovrà correggere il suo nome.

Diritto all’onore Chiunque ha diritto di non vedersi attribuire opinioni e azioni disonorevoli. Per esempio, non è lecito inserire in un sito web altrui un logo che incita alla violenza razziale. CASO Ivo va male in italiano e crea su WhatsApp il gruppo “Noi odiamo la prof. Italietti” per raccogliere i commenti degli alunni insoddisfatti. La docente lo querela per diffamazione. Ivo si difende sostenendo che i commenti si limitavano a raccontare episodi realmente accaduti. Ha ragione? SOLUZIONE No. Anche se il gruppo WhatsApp non contiene espressioni offensive, comunque contribuisce a ledere la reputazione della docente, come dimostra l’uso del verbo “odiare” nella sua denominazione. Pertanto, l’iniziativa di Ivo è lesiva del diritto all’onore della professoressa.

Diritto all’immagine Chiunque ha il diritto di non vedere diffusa o pubblicata la propria immagine senza avervi consentito, anche se non presenta aspetti offensivi (art. 10 c.c.). Tuttavia la pubblicazione è permessa anche senza il consenso dell’interessato se è giustificata da esigenze di polizia, scopi scientifici, didattici, culturali, oppure dalla notorietà della persona ritratta; o, infine, quando sia collegata a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico e abbia la funzione di informare (l. 633/1941 sul diritto d’autore, artt. 96 e 97). La diffusione e la pubblicazione sono escluse anche in questi casi se recano pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

Diritto alla riservatezza Chiunque ha diritto alla riservatezza della propria vita privata e familiare, intesa come un ambito privato della persona e della sua famiglia, che la legge sottrae alla curiosità degli estranei e alla divulgazione pubblica, ma anche agli interventi dell’autorità pubblica, salvo che questi siano volti a proteggere gli interessi della collettività o i diritti di un’altra persona. Questo principio è proclamato dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), sottoscritta a Roma nel 1950. La sua tutela comprende: ■

il domicilio, la corrispondenza e ogni forma di comunicazione, che sono proclamati inviolabili dalla Costituzione (artt. 14 e 15 Cost.) e protetti anche dal diritto penale (artt. 616 e segg. c.p.);

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SEZIONE A

Diritto e turismo

LESSICO

Giurisprudenza Il termine indica l’insieme delle sentenze e degli altri provvedimenti adottati dai giudici.

episodi e fatti della vita privata di una persona e del suo nucleo familiare. Anche se sono veri e non disonorevoli la loro divulgazione è sempre illecita comunque avvenga; tuttavia, la legge valuta che sia più grave se avviene mediante i mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione, Internet, cinema o altro).

Le norme della CEDU sono applicate sia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1959, al fine di assicurarne il rispetto da parte degli Stati contraenti (vi aderiscono tutti i membri del Consiglio d’Europa, che sono attualmente quarantasette), sia dalla giurisprudenza italiana.

DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

i principali sono

DIRITTO ALL’INTEGRITÀ FISICA

DIRITTO AL NOME

diritto di vivere e di mantenere la propria salute

diritto all’uso esclusivo del proprio nome

DIRITTO ALL’IDENTITÀ PERSONALE

diritto di non vedere travisate le proprie scelte di pensiero e di azione, di valori e di vita

DIRITTO ALL’IDENTITÀ SESSUALE

diritto di vedersi attribuita la propria identità sessuale

DIRITTO ALL’ONORE

diritto di non vedersi attribuire caratteristiche personali, opinioni, progetti, azioni disonorevoli o infamanti

DIRITTO ALL’IMMAGINE

diritto di non vedere diffusa o pubblicata la propria immagine senza avervi consentito

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

diritto alla riservatezza dei dati riguardanti la propria vita privata e familiare

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

diritto al controllo delle informazioni riguardanti la propria identità e il proprio profilo (salute, idee politiche, interessi, abitudini ecc.)


Persone fisiche e persone giuridiche

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LABORATORIO DI TURISMO

Il turismo accessibile DIRITTO

GEOGRAFIA TURISTICA

EDUCAZIONE CIVICA

Il turismo accessibile, o turismo sociale, è una tipologia di turismo che tiene conto delle necessità delle persone con disabilità o bisogni speciali, in modo che possano godere della possibilità di viaggiare, alloggiare e prendere parte a eventi senza incontrare problematiche, in condizioni di autonomia, sicurezza e comfort. L’articolo 3 del codice del turismo, qui riportato, definisce le regole generali del turismo accessibile per le «persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive».

ART. 3 Principi in tema di turismo accessibile 1.

In attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale. 3. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive di fruire, in modo completo e in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

Ricerca e dibattito 1. Fate una breve ricerca sul tema del turismo accessibile, sulla sua importanza e sulle sue caratteristiche. Potete partire dalle seguenti risorse web:

• https://tinyurl.com/2p88pz8s • https://tinyurl.com/4yedjxhh 2. Un numero sempre maggiore di agenzie di viaggio e tour operator sta iniziando a offrire itinerari

che tengano conto dei bisogni delle persone con disabilità o addirittura a specializzarsi nel turismo accessibile. Svolgete una breve ricerca sui diversi servizi offerti. A titolo di esempio, potete visitare i seguenti siti:

• http://www.go4all.it • https://www.lptour.it • https://www.viaggisenzabarriere.it • https://www.viaggidellelefante.it/turismo-accessibile 3. Leggete insieme alcuni degli itinerari suggeriti e individuate i servizi che vengono offerti. Queste proposte prendono in considerazione le necessità delle diverse tipologie di disabilità?

4. Fate adesso una ricerca sui luoghi e sulle attrezzature turistiche accessibili presenti nella vostra regione. Di che mete turistiche si tratta? Quali sono gli accorgimenti previsti?

5. Con l’aiuto dell’insegnante verificate se negli ultimi cinque anni sono state emanate leggi regionali in tema di turismo accessibile all’interno del territorio in cui vivete.

6. Infine, provate a tracciare un’analisi complessiva dei livelli di inclusione raggiunti nel nostro Paese in materia di turismo.

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SEZIONE A

Diritto e turismo

6. IL DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI Nozione di “dato personale”

Riservatezza dei dati

Il “dato personale” è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica (“interessato”), identificata o identificabile ‒ direttamente o indirettamente ‒ mediante il riferimento a qualsiasi dato. Per esempio, nome e cognome o partita IVA. Alcuni dati personali sono pubblici, come quelli dello stato civile e dell’anagrafe (nome e cognome, discendenza, residenza ecc.) e i dati dei registri immobiliari. Ma la maggior parte è riservata: si pensi ai dati bancari (conto corrente, prelievi e pagamenti con carte bancarie elettroniche ecc.), ai dati delle società di assicurazione, ai dati delle associazioni cui una persona è iscritta, ai dati sanitari. L’elenco è pressoché infinito. La circolazione di tali dati – cioè la cessione da parte del soggetto che li possiede ad altri soggetti che potranno organizzarli ‒ permette di tracciare un profilo analitico di ciascuno di noi: e così ci rende conosciuti da altri, spesso senza il nostro consenso. Il problema si aggrava dinanzi allo sviluppo delle tecnologie sempre più efficaci impiegate dalla rete.

Fonti normative Il trattamento dei dati personali è regolato da fonti di legge nazionali ed europee. All’apice si trova: ■ la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; ■ per l’Italia, la nostra Costituzione della Repubblica. Seguono: ■ il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che si applica in tutti i Paesi dell’Unione europea a partire dal 25 maggio 2018. Questo regolamento è usualmente chiamato GDPR, acronimo di General Data Protection Regulation; ■ il Regolamento (UE) 2018/1807, relativo alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea, in vigore dal 18 giugno 2019, che completa la disciplina europea. Le principali fonti nazionali sono: ■ il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali” (noto come cod. privacy); ■ il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ne ha adeguato le norme alla disciplina europea ed è in vigore dal 19 settembre 2018.


Persone fisiche e persone giuridiche

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I principi La disciplina nazionale e quella europea si fondano su principi condivisi. Di seguito ne richiamiamo i principali. Tutti possono liberamente raccogliere, per uso strettamente personale o domestico, dati personali riguardanti altri individui (per esempio, i dati conservati nelle proprie agende, cartacee o elettroniche). Ma se i dati sono raccolti e utilizzati per altre finalità (per esempio, un’impresa che vuole pubblicizzare e vendere i suoi prodotti e i suoi servizi, un’associazione che vuole trovare nuovi iscritti, un partito che fa propaganda politica ecc.), il loro trattamento deve rispettare alcune regole.

Limitazioni nella raccolta di dati

La liceità del trattamento è ancorata a due principali requisiti alternativi: la necessità del trattamento o il consenso dell’interessato.

Requisiti del trattamento e liceità: il consenso

La legge (art. 4 GDPR) esige inoltre che, con qualsiasi mezzo avvenga il trattamento dei dati personali, ne siano identificati il titolare (soggetto che ne determina le finalità e i mezzi) e il responsabile (soggetto che tratta i dati personali per conto del titolare).

Il titolare e il responsabile

Dati personali ordinari e dati “sensibili” Il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); l’art. 4 n. 1 GDPR qualifica come dati personali: il nome, un numero di identificazione, l’ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Fra questi, i cosiddetti dati “sensibili” sono regolati in modo più severo. L’art. 9.1 GDPR vieta il trattamento dei dati personali che rivelino «l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona». I dati genetici e biomedici sono oggetto di particolare attenzione, così come i dati giudiziari relativi alle condanne penali. Per il trattamento di tali dati la legge può imporre la previa autorizzazione del Garante (art. 36 GDPR).

Autorità garante In Italia, la tutela del diritto alla protezione dei dati personali è affidata, in sede amministrativa, al Garante per la protezione dei dati personali. Si tratta di un’Autorità pubblica indipendente, eletta dal Parlamento (artt. 2 bis, 153, 154 cod. pritvacy), composta da organo collegiale di quattro membri, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. Il Garante assicura il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone coinvolte nel loro impiego; ha il potere di controllare la formazione e la gestione delle banche dati, di imporre la cessazione dei comportamenti illeciti e di irrogare sanzioni amministrative.


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SEZIONE A

Diritto e turismo

Il consenso Il trattamento dei dati personali identif icativi è lecito nelle situazioni previste dall’art. 6 GDPR. Tra queste ha un primario rilievo il consenso scritto preventivo dell’interessato, prestato previa informazione sul tipo di uso che ne sarà fatto. I dati non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli dichiarati all’interessato. Le disposizioni europee di carattere generale stabiliscono che il consenso dei minori può essere validamente espresso a partire dai 16 anni, mentre prima del compimento di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Tuttavia l’art. 8 comma 2 del GDPR prevede che gli Stati possano abbassare tale limite fino a 13 anni. Questa possibilità è stata colta dal legislatore italiano, che ha così previsto: «il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione» (art. 2 quinquies cod. privacy). Pertanto, il trattamento dei dati del minore di età inferiore a 14 anni è lecito purché sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il consenso degli interessati non è invece necessario nei numerosi casi indicati dall’art. 9 GDPR, fra i quali ricordiamo i dati provenienti da registri pubblici, quelli il cui trattamento è necessario per la tutela della salute di una terza persona, quelli raccolti nell’esercizio dell’attività giornalistica, scientifica, statistica o storica, secondo le regole dei rispettivi codici di deontologia professionale. Regole particolari si applicano per il trattamento dei dati effettuato da soggetti pubblici, nell’espletamento delle loro attività istituzionali (art. 9 GDPR): dato il fine pubblico dell’attività, i casi in cui il trattamento è lecito anche senza il consenso dell’interessato sono più ampi.

Accesso ai propri dati e diritto alla cancellazione Chiunque suppone che altri soggetti possano essere in possesso di dati che lo riguardano ha il diritto di ottenere gratuitamente la conferma sulla loro esistenza o meno; e ha il diritto di conoscerli, per controllarli, in vista del loro aggiornamento o rettificazione. In caso di illiceità della raccolta o dell’uso, può ottenerne la cancellazione (artt. 15, 16, 17 e 18 GDPR). Questo diritto può essere fatto valere sia davanti al Garante sia davanti al giudice ordinario. Un esempio può essere tratto dalla sentenza della Corte di giustizia UE, del 13 maggio 2014, causa C-131/12, che ha visto coinvolti Google Spain SL e Google Inc. Un cittadino spagnolo aveva richiesto a Google la rimozione di alcuni dati personali che erano stati pubblicati su un giornale, che comparivano tra i risultati del motore di ricerca ma che erano ritenuti non più attuali. La Corte di giustizia ha deciso in favore del cittadino, ha considerato Google in questo caso il titolare responsabile del trattamento dei dati e ha obbligato l’azienda alla loro “deindicizzazione” (ossia alla rimozione dai risultati del motore di ricerca).


Persone fisiche e persone giuridiche

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea i diritti del singolo prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del soggetto che ha raccolto i dati, per esempio il gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni che emergono da una ricerca concernente il suo nome. Tuttavia, il giudizio sarebbe diverso se, dato il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, la pubblicazione di tali informazioni fosse giustificata dal preponderante interesse della collettività a conoscere e avere accesso a tutte le possibili informazioni.

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Prevalenza del diritto del singolo

Risarcimento del danno Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del GDPR ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Quest’ultimo è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il diritto al risarcimento del danno può essere fatto valere davanti al giudice ordinario e non rientra nella competenza dell’Autorità garante.

Innovazioni Il regolamento europeo ha introdotto alcune importanti innovazioni, che hanno rafforzato e sancito gli orientamenti che la giurisprudenza europea aveva sviluppato negli ultimi decenni. Tra questi: ■ il diritto all’oblio: l’interessato può imporre al titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; in particolare se questi sono trattati illecitamente, se non siano più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti, quando abbia revocato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano; ■ il diritto alla portabilità dei propri dati personali: l’art. 20 GDPR prevede che l’interessato abbia il diritto di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali precedentemente forniti a un titolare del trattamento e abbia il diritto di trasmetterli a un diverso titolare, senza impedimenti da parte del primo (per esempio, può cambiare il provider di posta elettronica senza perdere i contatti e i messaggi salvati);

Cyberbullismo e tutela dei minori Conosci la legge 29 maggio 2017, n. 71, intitolata Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo? Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità del 2023, in Italia a un undicenne su cinque capita di essere preso di mira dai coetanei, di persona o sui social. ■ Scarica la legge 71/2017 dal sito www.normattiva.it, poi leggi come si possa ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale di un minore che sia stato diffuso in Internet. ■ Verifica poi i commenti a questa legge che puoi trovare sul sito del Garante per la tutela dei dati personali: www.garanteprivacy.it.


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SEZIONE A

Diritto e turismo

Come conciliare riservatezza e informazione? I principali nodi problematici sono i seguenti: ■ in materia di mezzi di comunicazione di massa: alcuni aspetti del diritto generale alla tutela dei dati personali possono entrare in conflitto con la libertà di manifestazione del pensiero (garantita dall’art. 21 Cost.) e con la libertà di stampa; ■ in materia di salute: la segretezza dell’informazione sulla situazione sanitaria di una persona può trovarsi in conflitto con il diritto alla salute di chi entra in contatto con lei, oppure con la salute di tutti, nei casi in cui sarebbe opportuno organizzare indagini sanitarie di massa a scopo preventivo; ■ in materia di lavoro e di iniziativa economica: la segretezza delle informazioni sulle caratteristiche genetiche e sulle abitudini di vita dei lavoratori può entrare in conflitto con l’interesse degli imprenditori a selezionare la manodopera più produttiva.

7.

IL DOMICILIO E LA RESIDENZA

Il luogo in cui ciascuna persona vive ed esercita la sua attività costituisce un punto di riferimento essenziale per lo svolgimento di molti rapporti giuridici (vedi per esempio l’art. 1182 c. 3 c.c., in base al quale l’obbligazione di dare una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della sua scadenza). Domicilio

Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale della sua attività e dei suoi interessi (art. 43 c. 1 c.c.). È dunque un luogo stabile e di regola scelto dagli interessati, salvo si tratti di incapaci (minori, interdetti) i quali hanno il domicilio del loro legale rappresentante (art. 45 c.c.). Per determinati atti o affari può essere eletto un domicilio speciale (art. 47 c.c.).

Residenza

La residenza è il luogo in cui una persona abitualmente vive (art. 43 c. 2 c.c.). La residenza risulta pubblicamente dal registro dell’anagrafe della popolazione residente, tenuto in ogni Comune. Per esempio, è l’indirizzo di residenza quello indicato sulla carta di identità. Il domicilio e la residenza possono essere fissati dall’interessato in due luoghi diversi: per esempio, un avvocato può avere il domicilio nel luogo in cui si trova il suo studio e la residenza nel luogo in cui si trova la sua abitazione. La distinzione tra domicilio e residenza è caratteristica del diritto civile; nel diritto penale, invece, si usa abitualmente soltanto la parola “domicilio”; e tale parola ha un significato analogo, seppure un po’ più ampio, rispetto a quello che ha nel diritto civile la parola “residenza”.

Dimora

Qualora una persona viva per qualche tempo in un luogo diverso da quello abituale, tale luogo è detto dimora.


Persone fisiche e persone giuridiche

8.

UNITÀ 4

89

LE PERSONE GIURIDICHE

I soggetti di cui si è trattato finora sono gli esseri umani; essi nel linguaggio giuridico vengono comunemente qualificati come persone fisiche. Tuttavia, anche le società, come per esempio la Telecom, o le associazioni, come per esempio il Club Alpino Italiano (CAI), o enti pubblici, come per esempio il Comune di Milano, possono essere titolari di diritti e di obblighi: essere proprietari di determinati edifici, creditori o debitori di somme di denaro e così via. Esiste, pertanto, anche una categoria di soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche: quella delle cosiddette persone giuridiche. Si tratta di enti, cioè di organizzazioni collettive per mezzo delle quali gli esseri umani riuniscono le proprie forze al fine di perseguire i propri interessi in forma associata. Queste organizzazioni hanno sia la capacità giuridica sia la capacità di agire, che acquistano all’atto della loro costituzione. Riprendendo gli esempi fatti poco fa, possiamo perciò dire che un determinato terreno è di proprietà della Telecom o del Comune di Milano, oppure che il contratto di locazione di un appartamento è stato stipulato dal Club alpino italiano, dall’Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) o dalla società “Rossi & C.”. La Telecom, il Comune di Milano, il CAI, l’ENPA, la società “Rossi & C.” sono, appunto, organizzazioni composte da un numero più o meno elevato di individui e i loro atti sono disciplinati dal diritto come se fossero persone fisiche: possono compiere qualsiasi atto giuridico tranne quelli che, per la loro natura, possono riguardare esclusivamente gli esseri umani (per esempio, non possono compiere atti relativi ai rapporti giuridici familiari, come contrarre matrimonio o adottare un bambino).

COMPRENDO Trova nel paragrafo a fianco la risposta alle seguenti domande: ■ Qual è la differenza tra persone fisiche e persone giuridiche? ■ Che cosa s’intende con “autonomia patrimoniale perfetta”? ■ Che cosa s’intende con “autonomia patrimoniale imperfetta”?


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SEZIONE A

Diritto e turismo

Per svolgere la loro attività le organizzazioni necessitano di un proprio patrimonio, che può essere costituito da somme di denaro, da beni mobili o immobili. Spesso sono i singoli aderenti che costituiscono tale patrimonio conferendo all’organizzazione i mezzi necessari. Questo patrimonio resta tuttavia separato dal patrimonio personale dei singoli aderenti all’ente. L’autonomia patrimoniale può essere perfetta

L’autonomia patrimoniale di tali soggetti è “perfetta” quando la separazione tra il patrimonio dell’organizzazione e il patrimonio degli aderenti è totale. Ciò comporta che, se l’organizzazione contrae dei debiti, i suoi creditori non possono rifarsi sul patrimonio dei singoli associati; e che, d’altra parte, i creditori di un singolo associato non possono rifarsi sul patrimonio dell’organizzazione. Quando hanno un’autonomia patrimoniale perfetta, le diverse organizzazioni sono qualificate come persone giuridiche. Lo sono, per esempio, lo Stato, i Comuni, le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società per azioni.

o imperfetta

Diverse organizzazioni sono invece prive di personalità giuridica, poiché la loro autonomia patrimoniale è incompleta o imperfetta: ciò significa che in certe condizioni – che variano a seconda del tipo di organizzazione – i singoli associati possono essere chiamati a rispondere dei debiti contratti dall’organizzazione in quanto tale. Rientrano in questa categoria le associazioni non riconosciute, le società di persone e i comitati. Un esempio: Pietro e Giovanni, a nome di un’associazione scacchistica, ordinano a una tipografia la stampa di 500 volantini da distribuire nel quartiere; il tipografo potrà chiedere il pagamento sia all’associazione, sia alle due persone che hanno trattato con lui (art. 38 c.c.). Se invece Pietro e Giovanni hanno trattato a nome di una società per azioni, il tipografo potrà esigere il proprio credito solo dalla società, che ha un’autonomia patrimoniale perfetta (art. 2325 c.c.).

Gli organi delle persone giuridiche Abbiamo visto che le persone giuridiche hanno capacità giuridica e capacità di agire. Ma come possono, per esempio, comprare o vendere una cosa, prendere in affitto un locale, emettere assegni, contrarre prestiti, pagare le tasse, agire in giudizio contro un debitore inadempiente ecc.? Chi può decidere, e con quali procedure, gli atti che l’organizzazione deve compiere? La volontà delle persone giuridiche viene espressa attraverso i loro organi, formati a loro volta da persone fisiche. Le funzioni di questi organi sono di vario tipo: ■ decisionale, quando decidono le scelte dell’organizzazione; ■ esecutivo, quando eseguono le decisioni dell’ente, ossia lo amministrano; ■ rappresentativo, quando rappresentano l’organizzazione nei rapporti con altri soggetti, compiendo atti giuridici in nome dell’organizzazione; ■ di controllo, quando vigilano sulla sua attività. Il numero e le funzioni degli organi variano da un’organizzazione all’altra.


Persone fisiche e persone giuridiche

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Gli organi possono essere individuali, quando sono formati da una sola persona fisica (come, per esempio, il sindaco di un Comune, l’amministratore unico di una società o il segretario di un partito politico), o collegiali, quando sono formati da più persone che prendono le loro decisioni collettivamente (come, per esempio, il Consiglio comunale di un Comune o il Consiglio di amministrazione di una società per azioni).

9.

SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ONLUS

A seconda del loro scopo, le organizzazioni si distinguono in organizzazioni pubbliche (o enti pubblici) e organizzazioni private. Le organizzazioni pubbliche perseguono fini di carattere pubblico, di interesse per la collettività. Esse sono sempre dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

Organizzazioni pubbliche

Le organizzazioni private sono costituite ‒ quasi tutte ‒ da una somma di singole persone fisiche e perseguono scopi di natura privata. Esse si dividono, a loro volta, in tre gruppi principali: le società, le associazioni, le fondazioni.

Organizzazioni private

Le società sono organizzazioni private che hanno fine di lucro, ossia lo scopo di realizzare profitti e gestire attività di impresa.

Società

La legge italiana riconosce sei tipi di società lucrative: ■ la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, chiamate società di persone: esse sono prive di personalità giuridica e godono pertanto di un’autonomia patrimoniale imperfetta. Nelle società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice i soci godono comunque del cosiddetto beneficio di escussione, cioè rispondono con il proprio patrimonio solo dopo che sia stato inutilmente aggredito dai creditori il patrimonio sociale; ■ la società a responsabilità limitata, la società per azioni e la società in accomandita per azioni, chiamate società di capitali: sono dotate di personalità giuridica e godono di un’autonomia patrimoniale perfetta.

I diversi tipi

Le associazioni sono organizzazioni private che non perseguono fini di lucro ma di altra natura: per esempio, fini politici, religiosi, culturali o ricreativi, sindacali, sportivi, ecologici e ambientalisti ecc. Ne sono un esempio il Club alpino italiano, la Lega italiana protezione uccelli, i sindacati dei lavoratori, i partiti politici. Le associazioni vengono costituite con un contratto che regola l’accordo di più persone fisiche (gli associati). Esse possono chiedere e ottenere il riconoscimento dell’associazione da parte dello Stato e in questo caso acquistano un’autonomia patrimoniale perfetta.

Associazioni riconosciute e non riconosciute


92

SEZIONE A

Diritto e turismo

Gli organi

Gli organi dell’associazione sono l’assemblea dei soci e l’amministratore (o il consiglio di amministrazione). Le associazioni che non chiedono o non ottengono il riconoscimento da parte dello Stato vengono chiamate associazioni non riconosciute e hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta.

Fondazioni

Le fondazioni sono organizzazioni private che consistono in un patrimonio vincolato a fini determinati. Esse vengono costituite mediante l’atto unilaterale di un soggetto (fondatore) con il quale egli decide di destinare il suo patrimonio (o una parte di esso) a particolari scopi (comunque mai di lucro). Il patrimonio indicato dal fondatore si stacca così dal suo patrimonio privato, divenendo patrimonio dell’organizzazione.

Il riconoscimento da parte dello Stato

Le fondazioni devono sempre avere il riconoscimento da parte dello Stato e così acquistano necessariamente un’autonomia patrimoniale perfetta. Esse hanno, in genere, fini di ricerca (per esempio, la promozione e il finanziamento di ricerche scientifiche, come nel caso della Fondazione italiana per la ricerca sul cancro o della Fondazione Umberto Veronesi), assistenziali (per esempio, le fondazioni che istituiscono borse di studio per gli studenti bisognosi), oppure culturali (per esempio, la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci che organizza annualmente il premio Strega).

ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE

se hanno

si distinguono in

autonomia patrimoniale perfetta

autonomia patrimoniale imperfetta

possiedono

non possiedono

PERSONALITÀ GIURIDICA

PUBBLICHE

• perseguono fini di

interesse generale e collettivo • sono sempre dotate di autonomia patrimoniale perfetta

per esempio: Stato e Comuni

PRIVATE

• sono costituite da più persone fisiche

• perseguono fini di carattere privato

• società • associazioni • fondazioni • ONLUS


Persone fisiche e persone giuridiche

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Gli enti del privato sociale Nel corso degli anni Novanta del Novecento si sono sviluppate diffusamente le attività di carattere sociale e solidaristico svolte da organizzazioni non lucrative: sia associazioni (riconosciute e non) sia fondazioni che perseguono scopi di solidarietà e di utilità sociale. Queste agiscono tanto in modo autonomo quanto soprattutto in base a convenzioni, stipulate con enti pubblici territoriali (di solito con i Comuni), al fine di realizzare molti degli interventi e dei servizi sociali previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). La legge disciplina diversi tipi di enti: i più importanti sono le cooperative sociali (l. 381/1991), gli enti del terzo settore (d.lgs. 117/2017, il cosiddetto “codice del terzo settore”) e le imprese sociali (d.lgs. 112/2017, che revisiona la l. 155/2006 sull’impresa sociale): ciò che li accomuna è il fine di solidarietà sociale che si pongono e per il quale lavorano. Questi enti, qualunque sia la loro struttura giuridica, possono assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ottenendo così un trattamento fiscale privilegiato (d.lgs. 460/1997). A tal fine devono essere iscritti nel registro delle ONLUS e soddisfare i requisiti previsti dalla legge. L’iscrizione è essenziale, poiché soltanto in seguito a essa l’ente può accedere ai contributi pubblici, spesso indispensabili per poter espletare attività di utilità sociale e stipulare convenzioni con i Comuni.

RISOLVI UN CASO Leggi attentamente il testo. Lucio consente a donare un proprio rene a un parente, Eugenio. Ma il giorno fissato per l’intervento Lucio viene sopraffatto dal panico e rifiuta di sottoporsi all’operazione. Eugenio morirà qualche giorno dopo. Maria, moglie del defunto Eugenio, accusa Lucio di averne causato la morte: l’ospedale, infatti, aveva cessato di cercare un organo disponibile e compatibile con il paziente. Pertanto, Maria pretende il risarcimento dei danni che le sono stati causati dalla morte del marito. Risolvi il caso motivando ragionevolmente le tue conclusioni, tenendo conto dei fatti così come sono stati esposti.

GUIDA ALLO SVOLGIMENTO Fai partire il tuo ragionamento dalle seguenti considerazioni. La prima cosa da fare è, evidentemente, una ricerca attenta per verificare come la legge ha disciplinato questa materia. Fate attenzione: come facilmente si intuisce, scoprirete che il legislatore distingue tra la donazione dell’organo di un defunto, destinato a salvare la vita di un vivente, dalla donazione di un organo da un soggetto vivente a un malato che ne ha bisogno. Nel codice civile troverete l’art. 5, Atti di disposizione del proprio corpo, che detta i principi regolatori di questa materia: «Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume». Su questo tema vedete anche l’art. 32 Cost. ed eventualmente l’art. 579 del codice penale. Nelle pagine web del Ministero della salute troverete le prime essenziali informazioni: https://tinyurl.com/ yr7eadun.


94

1.

RIPASSO FINALE LA CAPACITÀ GIURIDICA

La persona fisica è un soggetto di diritto dotato di capacità giuridica: si acquista alla nascita e consiste nell’idoneità a essere titolare di diritti e di obblighi.

2.

LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE E LA CAPACITÀ DI AGIRE

La persona fisica è anche dotata di: – capacità naturale, ovvero capacità di intendere e di volere; è un dato naturale che consiste nella capacità di comprendere il significato delle proprie azioni e di determinare autonomamente la propria volontà; – capacità di agire (o capacità legale); si acquista al compimento della maggiore età e consiste nella capacità di disporre dei propri diritti, di assumere obblighi e di compiere atti giuridici validi.

3.

LA MINORE ETÀ

Per la protezione loro e delle loro famiglie, la legge nega la capacità di agire ai minorenni. Gli atti giuridici che questi non possono compiere sono compiuti al loro posto dai genitori o dal tutore.

4.

I SOGGETTI DEBOLI E LE LIMITAZIONI DELLA CAPACITÀ

L’ordinamento predispone lo scudo dell’incapacità di agire anche a protezione dei soggetti deboli, ovvero persone maggiorenni che si trovano occasionalmente o stabilmente in condizioni di grave debolezza fisica o mentale; oppure stabilmente in condizioni di incapacità di intendere e di volere a causa di un’infermità mentale grave. Per la protezione di queste persone la legge ha predisposto alcuni strumenti di aiuto e difesa legale, primi fra tutti: l’amministrazione di sostegno e l’interdizione.

5.

IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA PERSONALITÀ UMANA

Ogni essere umano è titolare di diritti della personalità (assoluti e non patrimoniali), acquisiti per il solo fatto di esistere. I principali sono: – il diritto all’integrità fisica; – il diritto al nome; – il diritto all’identità personale; – il diritto all’identità sessuale; – il diritto all’onore; – il diritto all’immagine;

– il diritto alla riservatezza della propria vita privata e familiare.

6.

IL DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Oltre a questi la legge riconosce il diritto alla tutela dei dati personali. Per “dato personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica (“interessato”), identificata o identificabile direttamente o indirettamente, mediante il riferimento a qualsiasi altro dato. I dati personali possono essere pubblici (nome e cognome, discendenza, residenza) o riservati (dati bancari, dati dei contratti di assicurazione, dati sanitari ecc.). Il trattamento dei dati personali (cioè la loro raccolta, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, con qualsiasi mezzo avvenga, automatizzato o manuale) è regolato da fonti nazionali ed europee. L’autorità che in Italia garantisce la tutela di questi dati è il Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati è lecito solo con il consenso scritto dell’interessato.

7.

LE PERSONE GIURIDICHE

Un’altra categoria di soggetti di diritto è quella delle cosiddette persone giuridiche. Si tratta di organizzazioni collettive con cui le persone fisiche perseguono in forma associata gli obiettivi che non possono realizzare individualmente. Esse necessitano di un patrimonio che resta tuttavia separato da quello personale dei singoli aderenti all’ente. L’autonomia patrimoniale di tali soggetti è: – perfetta, quando il patrimonio dell’organizzazione e quello degli aderenti sono distinti e restano totalmente separati (l’organizzazione è qualificata come persona giuridica); – imperfetta, quando i singoli associati possono essere chiamati a rispondere per i debiti dell’organizzazione (che in questo caso è priva di personalità giuridica). Le organizzazioni possono essere: – pubbliche, se perseguono fini di interesse generale per la collettività, come per esempio lo Stato e i Comuni; esse sono sempre dotate di autonomia patrimoniale perfetta. – private, se sono costituite da singole persone fisiche e perseguono scopi di natura privata; si dividono in: società, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).


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MAPPA DI SINTESI Scarica l’Unità in slide

SOGGETTI GIURIDICI

PERSONE GIURIDICHE

PERSONE FISICHE

sono alcuni tipi di

hanno

organizzazioni collettive CAPACITÀ GIURIDICA

CAPACITÀ DI AGIRE

CAPACITÀ NATURALE

idoneità a essere titolari di diritti e obblighi

capacità di disporre dei propri diritti

capacità di avere coscienza delle proprie azioni

si acquista alla nascita e cessa con la morte

si acquista con la maggiore età

incide sulla validità degli atti giuridici

che hanno

patrimonio comune

scopo comune

dotate di

AUTONOMIA PATRIMONIALE

può essere limitata nei

soggetti deboli

• amministrazione

perfetta

imperfetta

hanno

non hanno

personalità giuridica

personalità giuridica

di sostegno

• interdizione


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VERIFICA

Verifica per la classe con Moduli Google

UNITÀ 4

COMPRENDI

COLLEGA

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. La capacità di intendere e di volere:

1. La capacità giuridica è riconosciuta a ogni essere umano a partire dal diciottesimo anno di età.

2. Il minore privo di genitori può gestire autonomamente il suo patrimonio.

3. Gli atti giuridici compiuti da un interdetto sono sempre annullabili.

4. Ogni persona ha diritto di vedersi attribuita l’identità sessuale desiderata.

V

F X

V

F X

V F X V X

F

V

F X

V X

F

V

F X

V

F X

5. Il diritto all’identità personale è il diritto a non vedersi attribuire opinioni e azioni disonorevoli.

6. È possibile trattare i dati sensibili di una persona solo con la sua autorizzazione.

7. La residenza è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale della sua attività e dei suoi interessi.

8. Le società sono organizzazioni private che non perseguono fini di lucro.

9. La legge disciplina diversi tipi di enti: le cooperative sociali, gli enti del terzo settore e le imprese sociali.

V F X

10. Le ONLUS sono associazioni riconosciute o fondazioni che vengono finanziate con contributi pubblici.

V X

F

V

F X

V X

F

11. Il diritto all’immagine viene violato da chi diffonde notizie di cronaca con relative fotografie di persone coinvolte.

12. Le persone giuridiche hanno autonomia patrimoniale perfetta.

Scegli la risposta corretta.

LAVORA SUL LESSICO Fornisci una definizione dei seguenti concetti fondamentali che hai studiato in questa Unità: • persone fisiche • capacità giuridica • capacità di agire • capacità naturale. Costruisci ora un testo di massimo 10 righe che contenga tutti i termini sopra elencati. Infine, realizza una mappa che colleghi tra loro i vari concetti. La mappa può essere organizzata nella maniera che ritieni più opportuna, ma deve evidenziare i rapporti che esistono tra di essi.

a. coincide con la maggiore età. b. è la capacità di una persona di disporre dei propri diritti. c. X incide sulla validità degli atti giuridici compiuti dalla persona. d. è detta anche capacità legale.

2. L’amministratore di sostegno: a. non può mai essere revocato. b. X può compiere gli atti indicati dal giudice. c. può compiere solo gli atti di straordinaria amministrazione. d. deve tutelare i minorenni abbandonati.

3. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è stata sottoscritta: a. a Strasburgo nel 1955. b. a Parigini nel 1950. c. a Berlino nel 1955. d. X a Roma nel 1950.

4. I dati sensibili riguardano: a. le informazioni che consentono di identificare una persona fisica o giuridica. b. i dati dello stato civile e dell’anagrafe. c. X le opinioni politiche, lo stato di salute e la vita sessuale. d. i dati personali.

5. Le persone giuridiche hanno: a. X sia capacità giuridica che capacità di agire. b. capacità giuridica ma non capacità di agire. c. capacità di agire ma non capacità giuridica. d. né capacità di agire né capacità giuridica.

6. In campo penale il minore è responsabile: a. indipendentemente dalla sua età. b. a partire dal compimento dei 18 anni di età. c. X a partire dal compimento dei 14 anni di età. d. a partire dal compimento dei 16 anni di età.

7. La legge riconosce tre tipi di società di persone: a. la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata. b. X la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. c. la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita per azioni. d. la società in accomandita semplice, la società per azioni e la società a responsabilità limitata.


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ANALIZZA I CASI

PREPARATI ALL’INTERROGAZIONE

Risolvi i seguenti casi motivando opportunamente le tue risposte.

Preparati all’interrogazione rispondendo alle seguenti domande.

1. Un gruppo di amici crea un’associazione che si

1. Quali differenze esistono tra capacità di inten-

propone di realizzare gite in montagna nei weekend. Provvede, quindi, a prendere in locazione un appartamento. Dopo sei mesi, arriva una lettera da parte del proprietario del locale che invita al pagamento dei canoni scaduti. Chi dovrà pagare queste somme di denaro se non vi provvede l’associazione? a. Nessuno, in quanto l’associazione è una persona giuridica che gode di autonomia patrimoniale. b. I singoli associati con il proprio patrimonio. c. X Il soggetto che ha materialmente stipulato il contratto di locazione. d. Nessuno, in quanto l’associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

2. Hai da poco deciso di far parte della “Tutto Sport s.r.l.”, società che si prefigge di promuovere la pratica dello sport nel tuo territorio. La società ha acquistato un numero considerevole di kit sportivi da consegnare ai giovani allievi. Dopo qualche tempo, ti viene notificato un atto di precetto da parte del fornitore per il pagamento dell’importo convenuto. Questi può agire nei tuoi confronti? a. X No, perché la società è un autonomo soggetto del diritto con un patrimonio del tutto separato da quello dei suoi soci. b. Sì, perché tutti i soci rispondono solidalmente dei debiti sociali. c. No, perché tu hai regolarmente versato la tua quota sociale. d. Sì, perché il patrimonio della società non è sufficiente a soddisfare tutti i debiti sociali.

3. Tua nonna è in discrete condizioni di salute ma a volte è confusa. Inoltre, spesso elargisce denaro ad alcuni vicini di casa in cambio di piccoli favori. Tu vorresti evitare che disperdesse così tutto il suo patrimonio. Puoi tutelarti legalmente? a. Sì, richiedendo l’interdizione della nonna. b. No, perché la nonna è pienamente capace di intendere e volere. c. X Sì, nominando un amministratore di sostegno. d. No, perché la nonna è libera di utilizzare come vuole il suo patrimonio.

dere e di volere e capacità di agire?

▸ Per rispondere a questa domanda, rileggi il pa-

ragrafo 2 e prepara una scaletta tenendo presente, nell’ordine:

• quale delle due capacità è una capacità “le-

gale”, ossia attribuita da una norma di legge, e quale invece è una capacità “naturale”, fondata sulle caratteristiche psicologiche, intellettuali ed emotive di una persona; • le modalità con cui si acquisiscono; • quali vantaggi attribuiscono ai soggetti che ne sono titolari. A questo punto sei in grado di rispondere alla domanda in modo esaustivo e approfondito.

▸ Infine, preparati all’interrogazione provando a esporre a voce le tue argomentazioni.

Prosegui seguendo il modello e la scaletta proposti.

2. Che cos’è la capacità giuridica? 3. Il trattamento dei dati personali è regolato da fonti di legge nazionali ed europee: quali?

4. La volontà delle persone giuridiche viene espressa attraverso i loro organi. Quali sono le loro funzioni?

5. Quando una persona può essere dichiarata interdetta? Da chi viene decisa l’interdizione di una persona?

6. Quale contenuto ha il diritto al rispetto della personalità umana?

7. Quali problemi possono emergere dal potenziale conflitto tra la tutela del diritto alla privacy e la salvaguardia del diritto all’informazione?

8. In caso di illiceità della raccolta o dell’uso di dati personali, una persona può ottenerne la cancellazione? Riporta un esempio.

9. Come possono essere classificate le organizzazioni private? Analizza le diverse tipologie e riporta qualche esempio.

10. Spiega la differenza tra domicilio, residenza e dimora.

11. Quali sono e quali differenze ci sono tra le società di persone e le società di capitali?

12. Che cosa sono gli enti del privato sociale?


E

13

LE FIGURE CONTRATTUALI DEL SETTORE TURISTICO

UNITÀ

LA SITUAZIONE

Una crociera da incubo Due anziani coniugi si imbarcano per una crociera e da subito è chiaro che non sarà la realizzazione del “sogno di una vita”, per il quale avevano molte positive attese, bensì un vero e proprio incubo. Il corridoio dove era situata la loro cabina era impregnato da un miscuglio di forti odori di collanti e vernici, a causa dei lavori di sostituzione della vecchia moquette. Di conseguenza, oltre ai problemi di respirazione, i coniugi hanno dovuto lottare contro gli insetti e gli scarafaggi messi in circolazione dai lavori. Non solo. Durante la navigazione l’intera nave è stata ridipinta, per cui non era nemmeno possibile accedere al balcone della cabina e ai ponteggi esterni per godere della brezza marina a causa della continua pioggia di vernice.

1.

VIDEOLEZIONE I contratti del turismo

COMPRENDO Trova nel paragrafo a fianco e in quello successivo la risposta alle seguenti domande: ■ Che cosa s’intende per “contratti del turismo”? ■ Da quali fonti normative sono disciplinati? ■ Che cosa sono i “contratti del turismo organizzato”?

IL SETTORE TURISTICO: UN QUADRO D’INSIEME

Il mercato delle vacanze presenta una notevole varietà di figure contrattuali. Vi rientrano una serie di “piccoli” contratti quali l’ormeggio oppure la locazione di attrezzature varie, dalla tavola da surf all’ombrellone, e contratti di maggiore rilievo e lunga storia ‒ come il trasporto o l’albergo ‒ saldamente inseriti nell’offerta turistica, ma che si rivolgono a un’area di interessi assai più vasta. Vi sono comprese, infine, le offerte contrattuali organizzate da professionisti specializzati, che propongono al mercato del turismo di massa combinazioni di servizi progettate in modo da rispondere alle diversificate esigenze di turisti e viaggiatori. In questo volume chiameremo “contratti del turismo” quelli stipulati dal turista per fruire di un periodo di vacanza. Il loro insieme non è governato da regole speciali che lo distinguono dagli altri settori, ma è connotato da due elementi peculiari: ■ il contesto e la finalità: si tratta di contratti funzionali al godimento di quella che comunemente definiamo una “vacanza” ma, come abbiamo rilevato per l’albergo e il trasporto, possono coinvolgere anche soggetti che ne usufruiscono per diverse utilità. Per esempio, un geometra che deve seguire la costruzione di una villetta in Sardegna acquista una settimana di soggiorno in un bungalow sito in un villaggio turistico vicino e prenota anche per qualche ora il campo da tennis, una gita in barca, una visita al museo archeologico di Cagliari e una ai complessi nuragici vicini;


Le figure contrattuali del settore turistico

UNITÀ 13

327

la qualificazione dei soggetti coinvolti: questi contratti sono stipulati da un operatore professionale dell’area turistica che ha come controparte, di regola, una persona fisica (il viaggiatore).

Si faccia attenzione: la definizione “contratti del turismo” si applica ai contratti che sono “collegati a un viaggio” ma non a tutti quelli che, pur conclusi durante un viaggio, non vi sono necessariamente collegati. Per esempio, è consueto che il turista medio compri diversi souvenir, ma un tale acquisto rientra tra le normali vendite di beni mobili, soggette alle comuni regole del contratto di vendita.

… e quelli che non vi sono inclusi

Il collegamento con il turismo non ha indotto il legislatore a elaborare, per la categoria dei contratti del turismo, una disciplina comune, speciale e differente da quella generale contenuta nel codice civile che abbiamo esposto nelle precedenti Unità.

I contratti del turismo non hanno una disciplina speciale e unitaria

D’altra parte, nessun insieme di contratti è davvero un universo isolato. In base all’art. 1323 c.c., tutti i contratti sono sottoposti alle norme sui “contratti in generale” contenute nel titolo II del libro IV del codice civile, a meno che non appartengano ai tipi che hanno una disciplina speciale. Pertanto, richiameremo spesso le disposizioni del codice civile. Tali rilievi valgono anche con riferimento al codice del consumo, le cui disposizioni si devono applicare ai “contratti del turismo” quando sussistano le seguenti condizioni: ■ che le parti siano da un lato un operatore professionale – come per esempio un fornitore di servizi turistici – e, dall’altro, una persona fisica; ■ che tale persona fisica debba essere qualificata come consumatore, perché quando stipula il contratto intende soddisfare un interesse personale o della propria fami­ glia o, comunque, persegue “scopi estranei” alla propria attività professionale.

Rilievo della disciplina del codice civile...

In questo quadro svolgono un ruolo centrale i cosiddetti “contratti del turismo organizzato”, regolati dalla disciplina speciale introdotta nel codice del turismo dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha attuato la direttiva 2015/2302/UE, relativa ai contratti che hanno a oggetto pacchetti turistici e/o servizi turistici collegati. Le sue disposizioni sono inserite nel titolo VI ‒ capo I ‒ Contratti del turismo organizzato (artt. 32-51 novies).

I contratti del turismo organizzato

2.

... e del codice del consumo

I “CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO”

Il decreto legislativo del 2018 è volto a tutelare in modo speciale il turista e, in particolare, il turista-consumatore. Lo sviluppo del turismo ha indotto gli operatori economici del settore a organizzare la propria attività secondo le modalità tipiche della distribuzione di massa dei beni di consumo: tour operator e intermediari diversificano i propri servizi, ne ampliano la di­ stribuzione e li offrono alla clientela predisponendo schemi rigidi e condizioni generali di contratto uniformi. Lo sviluppo degli strumenti informatici favorisce queste scelte: così oggi viene elaborato un gran numero di combinazioni di servizi turistici, offerte sul

Il pacchetto turistico come prodotto di massa


328

SEZIONE E

I singoli contratti

mercato a prezzi forfettari più vantaggiosi rispetto al costo della somma dei servizi acquistati isolatamente (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, attività sportive ecc.). Emergono speciali esigenze di tutela

Questi sistemi di distribuzione fanno emergere la necessità di: ■ tutelare il viaggiatore come parte debole di un rapporto contrattuale sbilanciato a favore degli operatori professionali; ■ definire il contratto di viaggio organizzato, in modo da assistere l’acquirente-viaggiatore contro gli inadempimenti, non rari, di organizzatori e intermediari; ■ predisporre un quadro chiaro delle responsabilità delle imprese turistiche, in modo che gli operatori possano valutare le conseguenze negative nelle proprie condotte commerciali, di cui devono rispondere alla clientela per gli eventuali inadempimenti (essenzialmente risarcimenti del danno) e computarle nei costi di produzione.

La Convenzione internazionale sul contratto di viaggio

Già nel 1970 si potevano cogliere i possibili sviluppi di questo quadro; perciò fu firmata a Bruxelles la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV), ratificata in Italia nel 1977 e rimasta in vigore fino all’emanazione del codice del turismo, nel 2011. Per la prima volta viene tracciata la distinzione tra contratto di organizzazione di viaggio e contratto di intermediazione di viaggio, ancora oggi pienamente attuale.

Organizzazione di viaggio

Il contratto di organizzazione di viaggio riguarda l’ideazione e realizzazione del viaggio tutto compreso. È la tipica attività del tour operator.

Intermediazione di viaggio

Il contratto di intermediazione di viaggio si riferisce alle attività dirette a procurare a una persona un pacchetto di viaggio organizzato oppure singole prestazioni (biglietto aereo, ferroviario, prenotazione alberghiera, posto a teatro ecc.). Sono le tipiche attività svolte dalle agenzie di viaggio.

Gli interventi europei

Il codice del turismo

Il turista come “consumatore speciale”

Maggiore responsabilità per gli operatori

Intanto maturano i primi interventi della Comunità economica europea, volti alla creazione di uno spazio turistico comunitario; viene emanata la direttiva 90/314/CEE, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i “circuiti tutto compreso”. I suoi contenuti sono recepiti in Italia solo cinque anni dopo e le norme della sua attuazione saranno superate nel 2011 dall’approvazione del codice del turismo, che opera un riordino della materia dettando la disciplina dei “contratti del turismo organizzato” (artt. 32-51). Queste norme tutelano il turista come “consumatore speciale”, che ha bisogno di una protezione più severa rispetto a un ordinario consumatore. Il turista acquista il servizio senza poterne valutare in concreto il contenuto e la qualità, come accade a chi compra un’auto o un elettrodomestico, e sulla sola base delle informazioni che gli sono rese dall’organizzatore e dall’intermediario; quindi il turista acquista a scatola chiusa il pacchetto turistico senza poterne verificare in anticipo la rispondenza alle promesse degli operatori. Il codice del turismo ordina la materia e introduce a carico degli operatori maggiori obblighi informativi sui prodotti offerti in vendita e più ampie responsabilità per l’inesatto adempimento e l’inadempimento totale, sia in termini di qualità dei servizi offerti, sia sul piano del risarcimento del danno.


Le figure contrattuali del settore turistico

Tra i superiori mezzi di tutela emerge il riconoscimento del danno da vacanza rovinata, inteso come «danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e alla irripetibilità dell’occasione perduta» (art. 46 cod. tur.). Questa evoluzione conduce, nel 2018, all’attuazione della direttiva 2015/2302/UE, cui l’Italia procede con il d.lgs. 62/2018. Abbiamo già richiamato questi testi normativi nel primo paragrafo di questa Unità. L’intervento europeo è motivato dalla necessità di armonizzare le legislazioni dei Pae­ si membri dell’Unione e di adeguare la disciplina allo sviluppo della distribuzione dei servizi turistici per mezzo di Internet, ormai divenuto il primo strumento che i singoli utilizzano per l’acquisto di combinazioni personalizzate. Il principale dato di novità di questa disciplina è l’ampliamento della tutela oltre la figura del turista-consumatore, che aveva rappresentato il punto focale dei precedenti interventi: dal 2018 il soggetto tutelato è il “viaggiatore”, figura più ampia di quella del turista, cui sono riconosciuti maggiori diritti nei confronti degli operatori; questi ultimi, siano essi organizzatori, venditori o intermediari, vengono gravati da maggiori responsabilità.

UNITÀ 13

329

Il danno da vacanza rovinata La direttiva 2015/2302/UE e il d.lgs. 62/2018

La tutela del viaggiatore

TUTELA DEL TURISTA

3.

DIRETTIVA 90/314/CEE 13 GIUGNO 1990

DIRETTIVA 2015/2302/UE E D.LGS. 62/2018

tutela del turista come “consumatore speciale” meritevole di tutela

tutela del turista come viaggiatore

PACCHETTI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

Pacchetti turistici e servizi turistici collegati sono le figure giuridiche centrali del sistema disegnato dal d.lgs. 62/2018 e sono gli unici contratti di cui il codice del turismo detta una disciplina puntuale. Questa ha una portata molto vasta: ■ regola tutti i contratti che hanno a oggetto un pacchetto turistico, anche “su misura”, comunque siano negoziati e conclusi, anche al di fuori dei locali commerciali oppure per via telematica o con modalità a distanza; ■ finisce per riunire in sé, nella prospettiva del contratto, tutti i caratteri più tipici del mercato dei viaggi e delle vacanze, a causa del modo stesso in cui possono scomporsi i “pacchetti” e i “servizi collegati” e per il fatto che in essi possono intrecciarsi – come vedremo – tutti gli aspetti tipici di una vacanza (il viaggio, il soggiorno e tutte le altre possibili attività).

COMPRENDO Dopo aver letto il paragrafo qui a fianco, spiega il significato delle seguenti espressioni: ■ pacchetto turistico; ■ servizi turistici collegati; ■ servizi integrativi.


330

SEZIONE E

Ambito di applicazione

Elementi costitutivi delle due figure

I singoli contratti

L’ambito di applicazione della disciplina, oggi delineato dall’art. 32 cod. tur., comprende: ■ i pacchetti «offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori»; ■ i servizi turistici collegati «la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti». L’art. 33 cod. tur. definisce gli elementi costitutivi di queste due figure: ■ pacchetto turistico; ■ servizio turistico; ■ servizio turistico collegato; ■ viaggiatori; ■ professionisti.

Il pacchetto turistico: elementi L’intera disciplina dei contratti del turismo organizzato ruota attorno al pacchetto turi­ stico. Nel linguaggio ordinario con il termine “pacchetto” si indica l’involucro che contiene un prodotto: dal pacchetto di biscotti al pacchetto azionario di una s.p.a., a una somma di leggi o atti politici (per esempio, un pacchetto di provvedimenti contro la disoccupazione). Insomma, il pacchetto spesso indica un gruppo di elementi che stanno insieme perché sono finalizzati a uno scopo unitario. Qualcosa di simile vale anche per il pacchetto turistico. L’art. 33 cod. tur., alla lettera c), definisce il pacchetto turistico come «la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza». Gli elementi minimi del pacchetto

Ne consegue che un’offerta turistica costituisce un “pacchetto” se comprende almeno due delle prestazioni che l’art. 33 qualifica come servizi: trasporto, alloggio o altri servizi che costituiscano per il viaggiatore una parte significativa del contratto. Ma non basta. Occorre che: ■ la durata complessiva del pacchetto e dei servizi collegati non sia inferiore a 24 ore; ■ i servizi che vi sono compresi rispettino almeno una delle seguenti condizioni: 1) siano combinati da un unico professionista; 2) siano acquistati presso un unico punto vendita; 3) siano venduti a un prezzo forfettario; 4) siano offerti sotto la denominazione di “pacchetto”. Un esempio: chi acquista un pacchetto turistico per le città imperiali del Marocco e paga un prezzo forfettario potrebbe usufruire, oltre che del trasporto aereo, dei trasferimenti interni, del soggiorno in hotel, di visite guidate, dell’assistenza di una guida durante tutto il viaggio; e naturalmente della tutela apprestata dal codice del turismo a favore degli acquirenti di pacchetti turistici. Se invece stipula un contratto che ha a oggetto un viaggio di andata e ritorno, in pullman o in aereo, per assistere a una partita di calcio o a un concerto e che si conclude in diciotto ore, non ha acquistato un pacchetto turistico e non gode della relativa tutela.


Le figure contrattuali del settore turistico

UNITÀ 13

331

Dati gli elementi che abbiamo richiamato, nella categoria dei pacchetti devono essere comprese le crociere turistiche. Esse, in passato, erano considerate un contratto misto da ricondurre all’elemento centrale del trasporto marittimo di persone (artt. 396-418 cod. nav.), cui erano collegati il vitto e l’alloggio.

Le crociere turistiche...

Lo sviluppo del turismo ha però via via modificato la funzione economica delle cro­ ciere, che oggi non è più quella del trasporto in se stesso, anche se ne costituisce un elemento essenziale. La causa del contratto che ha a oggetto una crociera è invece la messa a disposizione di attività turistiche contro il pagamento di un corrispettivo. D’altro canto, il motivo per cui i crocieristi concludono il contratto consiste nella realizzazione di un viaggio per finalità ricreative, che comprende varie opportunità di svago quali intrattenimento, sale da gioco, attività sportive, escursioni a terra e altro. Ne deriva che, in caso di disservizi imputabili all’organizzatore del viaggio, la tutela del crocierista è sostanzialmente equiparata a quella di qualsiasi turista che acquista un pacchetto, benché si debba tenere presente che nel caso di specie può rilevare anche la disciplina del codice della navigazione.

... il collegamento con il codice della navigazione

Il servizio turistico e i “servizi turistici collegati” L’art. 33, alla lett. a), indica le prestazioni che possono essere considerate “servizio turistico” e costituire elemento di un “pacchetto”: ■ il trasporto; ■ un alloggio che non sia destinato a residenza né compreso nel trasporto (come le cabine nei trasporti via mare); ■ il noleggio di auto o altri veicoli; ■ qualunque altro servizio che non sia parte necessaria e costitutiva dei precedenti. L’art. 33 richiama, inoltre, alla lettera b), i cosiddetti servizi integrativi, fornendo un’elencazione esemplificativa di quelli che possono interessare un viaggiatore (dal trasporto bagagli all’accompagnamento in aeroporto, al parcheggio, alle attività di intrattenimento, all’accesso a piscine e palestre e così via). Al pari di quelli elencati alla lett. a), questi servizi possono essere una componente dell’oggetto di un “contratto di pacchetto” e impegnare l’operatore alla relativa prestazione. Si pensi, per esempio, alle combinazioni offerte dai villaggi turistici, che comprendono alloggio, vitto, visite guidate, attività di animazione, eventi sportivi e altro ancora.

I servizi integrativi

Come abbiamo appreso dalla lettura dell’art. 32 cod. tur., la legge distingue i pacchet­ ti dai servizi turistici collegati. La seconda espressione designa uno o più servizi turistici offerti o venduti da un operatore professionale a un viaggiatore ai fini di completare un viaggio o una vacanza, esclusa la relativa attività organizzativa, cui l’acquirente può provvedere da sé o avvalendosi di un diverso operatore. È importante sottolineare quest’ultimo elemento, perché segna la netta differenza tra pacchetti e servizi turistici collegati: questi non integrano l’attività di organizza­ zione del viaggio o della vacanza, che resta del tutto estranea alle prestazioni dell’operatore. Il professionista, in questo caso, si limita ad agevolare la scelta e il pagamento dei servizi connessi alla vacanza.

Differenza tra “pacchetti” e “servizi collegati”


332

SEZIONE E

I singoli contratti

LABORATORIO DI TURISMO

ORIENTAMENTO

Prepariamo un pacchetto turistico DIRITTO

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

GEOGRAFIA TURISTICA

EDUCAZIONE CIVICA

Osservate la seguente infografica, che mostra le presenze turistiche previste nel 2023 per ogni regione d’Italia e le attrazioni maggiormente visitate, poi svolgete le attività proposte.

ESPLORA L’IMMAGINE

PRESENZE TURISTICHE (2023) E ATTRAZIONI PIÙ VISITATE IN ITALIA Abruzzo Castello di Rocca Calascio

>70 mil. 40-55 mil. 15-30 mil. 5-10 mil. <5 mil.

Basilicata Sassi di Matera Calabria Museo archeologico naz. di Reggio Calabria Campania Parco archeologico di Pompei Emilia-Romagna FICO Eataly World Friuli-Venezia Giulia Castello di Miramare Lazio Fontana di Trevi Liguria Acquario di Genova Lombardia Duomo di Milano Marche Castello di Gradara Molise Castello Svevo di Termoli Piemonte Museo Egizio di Torino Puglia Trulli di Alberobello Sardegna Spiaggia La Pelosa Sicilia Valle dei Templi Toscana Ponte Vecchio Trentino-Alto Adige Museo delle Scienze di Trento Umbria Basilica di San Francesco d’Assisi Valle d’Aosta Forte di Bard

Fonte: https://demoskopika.it, 2 marzo 2023.

Veneto Ponte di Rialto

Immaginate di lavorare presso un tour operator e che vi sia chiesto di organizzare un pacchetto turistico per la vostra regione di residenza. Dopo esservi divisi in tre gruppi, realizzate un pacchetto con le seguenti caratteristiche.

Clienti: famiglia di 4 persone Età: padre e madre cinquantenni figlio di 16 anni figlia di 8 anni Durata: 5 giorni e 4 notti

1

Analisi del territorio

Fate una ricerca sulla vostra regione. Preparate una lista delle principali caratteristiche fisiche, demografiche e culturali del territorio. In che modo queste caratteristiche possono influenzare l’itinerario del viaggio?

Periodo dell’anno: estate (luglio)

2

Luogo: la vostra regione di residenza

Ricercate online se la regione si è dotata di specifiche norme sul turismo da tenere in considerazione nell’organizzazione del pacchetto. Per esempio: ci sono leggi che incentivano determinate tipologie di turismo e ne rendono meno convenienti altre?

Tipologia di turismo: Gruppo A: turismo culturale Gruppo B: turismo naturalistico Gruppo C: turismo enogastronomico

Ricerca delle norme turistiche


Le figure contrattuali del settore turistico

UNITÀ 13

333

Scarica il CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

3

Contratto di viaggio

Inquadrando il QR code a lato, scaricate il modello del contratto di vendita del pacchetto turistico. Tenendo conto delle caratteristiche dei clienti e della vostra regione, del periodo e della tipologia di turismo, programmate l’itinerario di viaggio e compilate il contratto. Dovrete indicare: – il luogo e l’ora della partenza e del ritorno; – l’itinerario del viaggio in tutte le sue tappe principali; – i servizi di trasporto e alloggio offerti; – i servizi turistici collegati. Compilate inoltre il modulo di informazioni precontrattuali inserendo tutte le informazioni necessarie. 4

Determinazione dei costi

Immaginate quali possono essere i costi dei servizi principali compresi nel pacchetto turistico e stilate un preventivo economico dettagliato, determinando la quota di profitto e quindi il prezzo di vendita per i vostri clienti. Infine, compilate la fattura per i clienti.

5

Creazione di un itinerario sostenibile

Oggi le proposte più apprezzate dai viaggiatori sono quelle legate al turismo sostenibile, attento alla tutela dell’ambiente naturale, e responsabile, rispettoso delle popolazioni e delle culture locali. Immaginate che il vostro tour operator sia particolarmente attento a questi aspetti e che quindi offra itinerari che favoriscano l’equilibrio e la convivenza tra viaggiatori e comunità ospitanti. Ricercate online e leggete gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU 8.9, 12.8 e 14.7: alla luce di queste considerazioni, cambiereste qualcosa nell’itinerario che avete organizzato?

LAVORO SUL TERRITORIO

Confronto gli itinerari

Confrontate in classe i pacchetti turistici che avete preparato. Quali sono le caratteristiche principali dei tre itinerari offerti? Siete riusciti a valorizzare le principali attrattive offerte dalla vostra regione? Ricercate ora online esempi di pacchetti turistici o itinerari di viaggio, proposti da tour operator specializzati, che hanno come meta una o più località nella vostra regione. Confrontate i vostri lavori con gli itinerari così trovati: quali sono le principali differenze tra i percorsi da voi proposti e i pacchetti offerti dai tour operator? Quali i punti in comune?

Parlo con il professionista

Assieme all’insegnante, organizzate una visita presso uno dei tour operator. Prima dell’incontro, preparate alcune domande da porre al titolare relative ai pacchetti turistici offerti. Di seguito alcuni esempi. – Di quali tipologie di turismo si occupa principalmente il tour operator? – È focalizzato maggiormente sul turismo interno alla regione oppure offre anche viaggi per mete più lontane? – Qual è la sua clientela tipo? – Quali sono i costi medi dei pacchetti turistici offerti? In classe, confrontatevi su quanto avete imparato da questo incontro: le risposte fornite hanno confermato le vostre impressioni basate sulla ricerca iniziale?


334

SEZIONE E

I singoli contratti

Può accadere, dunque, che il viaggiatore concluda due distinti contratti con due diversi operatori, ognuno dei quali è responsabile delle prestazioni che sono di sua pertinenza. Per esempio, il primo risponde del viaggio, dell’alloggio e del vitto e il secondo delle escursioni e delle visite nei luoghi d’arte. sono funzionali alle esigenze dei viaggiatori e dei turisti

CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

PACCHETTI TURISTICI

sono stipulati tra un professionista del settore turistico e una persona fisica (viaggiatore)

SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

• hanno una durata minima

di 24 ore • comprendono almeno due servizi combinati da un unico professionista ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza • sono venduti a un prezzo forfettario

• comprendono uno o più servizi turistici offerti o venduti da un operatore professionale a un viaggiatore • non includono l’attività organizzativa

La truffa del pacchetto turistico ventennale Ora anche la truffa del “pacchetto turistico”. Alcuni presunti agenti di una fantomatica agenzia di viaggio hanno girato la provincia di Bergamo per proporre contratti che promettono sconti fino al 40% per viaggi futuri da organizzare anche nei prossimi vent’anni. Il contratto riporta impropriamente la dicitura “pacchetto turistico”, ma non prevede l’acquisto di pacchetti turistici definiti, come previsto dal Codice del consumo, bensì una sorta di sottoscrizione col diritto di usufruire di sconti su non specificati servizi. Si legge nel contratto che «detto pacchetto turistico conferisce all’acquirente il diritto di usufruire […] in villaggi, residence, hotel», senza specificare di quale servizio si possa usufruire (soggiorni, viaggi, trasporti, noleggio mezzi, visite guidate ecc.). Si starebbe stipulando di fatto un contratto per futuri servizi, quindi la dicitura “pacchetto turistico” è impropria. Fonte: Attenzione alla nuova truffa: proposto un fantomatico «pacchetto turistico» ventennale, in ecodibergamo.it, 9 giugno 2023.

■ Perché la proposta formulata dai presunti agenti non rientra nella figura contrattuale dei cosiddetti “pacchetti turistici”? ■ Quali sono in questi casi le forme di tutela previste per i consumatori?


Le figure contrattuali del settore turistico

4.

UNITÀ 13

335

LE FIGURE SOGGETTIVE: IL VIAGGIATORE

Viaggiatori e professionisti rappresentano le parti dei “contratti del turismo organizzato”: delinearne i caratteri è essenziale, ancora una volta, per tracciare l’ambito di applicazione della disciplina.

Le parti

Prendiamo le mosse dall’art. 33 cod. tur. che, alla lett. g), definisce così il soggetto cui è rivolta l’offerta di un servizio turistico: «si intende per viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione del presente Capo» (cioè degli artt. 32 e segg. cod. tur.).

Il viaggiatore

La definizione di viaggiatore comporta l’estensione della tutela dell’acquirente di pacchetti e servizi turistici oltre i limiti fissati dalla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 62/2018. La figura del turista era tendenzialmente equiparata al consumatore, cioè alla persona fisica che viaggia per soddisfare esigenze personali estranee alla sua attività professionale (riposo, vacanza e svago, che la legge considerava essenziali per potersi avvalere della tutela).

Distinzione fra viaggiatore e turista

Oggi, invece, può avvalersi della tutela degli acquirenti di pacchetti e servizi turistici anche un imprenditore, un professionista, o un lavoratore autonomo che viaggia per soddisfare esigenze commerciali o comunque legate alla propria professione.

Con il d.lgs. 62/2018 lo scopo del viaggio perde rilevanza

Come si spiega questa estensione della tutela? La settima considerazione preliminare della direttiva 2015/2302/UE ci fornisce una motivazione. Così leggiamo: «la maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti o servizi turistici collegati sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell’Unione». Tuttavia «non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresen­ tanti di piccole imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori» e, d’altro canto, «questo tipo di viaggiatori spesso necessita di un livello di tutela analogo». La direttiva giunge, così, a proteggere la particolare posizione di tutti coloro che, quando acquistano un pacchetto o una serie di servizi turistici collegati, non sono nella condizione materiale di poter verificare la qualità delle prestazioni che gli vengono offerte e di controllare la rispondenza dei servizi acquistati con quelli pubblicizzati o promessi. Attraverso questo percorso, anche in Italia, con il d.lgs. 62/2018, la tutela della legge è estesa a tutti coloro che si trovano in una tale situazione. Tuttavia, un elemento differenzia ancora oggi la posizione del turista da quella del viaggiatore. L’art. 46 cod. tur. dispone che, ove l’inadempimento dell’operatore non sia di scarsa importanza, «il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta».

La tutela si estende oltre il consumatore

Il turista gode di una maggiore tutela


336

SEZIONE E

I singoli contratti

Il danno da vacanza rovinata

Il turista può, dunque, ottenere il risarcimento non solo del danno patrimoniale subìto, accordato a tutti, ma anche del “danno da vacanza rovinata” (art. 46 cod. tur.).

Il viaggiatore “autorizzato” da una cessione del contraente originario

La definizione del codice del turismo ci dice che è viaggiatore non solo chi ha stipulato il contratto, ma anche colui cui sia stato eventualmente ceduto da altri un contratto precedentemente concluso. Il diritto del viaggiatore di cedere il pacchetto turistico acquistato è espressamente previsto dall’art. 38 cod. tur., ma perché tale meccanismo operi correttamente devono sussistere alcune condizioni: ■ chi subentra deve possedere i requisiti richiesti per la fruizione del servizio; per esempio, se si tratta di affrontare un viaggio al di fuori dei confini dell’UE, la persona deve essere in possesso di un passaporto valido per l’espatrio; ■ la cessione è subordinata a una comunicazione formale del contraente originario: egli deve, infatti, avvisare per iscritto (su un “supporto durevole”) l’organizzatore o l’intermediario, entro e non oltre «sette giorni prima dell’inizio del pacchetto». Nonostante la cessione, anche il cedente (acquirente originario) resta solidalmente obbligato con il cessionario per il pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dal trasferimento del contratto (art. 38 cod. tur.). CASO Margherita conclude un contratto per effettuare un tour (comprensivo di viaggio e alloggio) della durata di quindici giorni nel Sud dell’Africa. In seguito la madre si ammala e lei non può più partire; allora cede il suo viaggio a una collega, che la sostituirà integralmente nella sua posizione contrattuale. Questa si gode felicemente la vacanza, ma più tardi Margherita scopre che non ha pagato il saldo dovuto all’organizzatore, il quale si rivolge a lei per l’adempimento. Margherita deve pagare, pur avendo comunicato la cessione all’organizzatore? SOLUZIONE Sì, deve pagare perché ha ceduto un contratto di pacchetto turistico (quale è certamente il tour descritto) e, ai sensi dell’art. 38 cod. tur., «il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi». Margherita potrà poi rivalersi sulla collega.


Le figure contrattuali del settore turistico

5.

UNITÀ 13

337

LE FIGURE SOGGETTIVE: I PROFESSIONISTI

L’art. 33 cod. tur. detta, alla lettera h), una definizione generale di “professionista”, all’interno della quale si differenziano alcune più specifiche figure. Professionista è «qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata» che, in un “contratto del turismo organizzato”, svolge professionalmente le funzioni di «organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o fornitore di servizi turistici».

Il professionista

Vediamo meglio gli elementi di questa definizione. La persona del professionista può essere un uomo o una donna (persona fisica), ovvero un diverso soggetto, come una società o un altro ente, che agisce nello svolgimento della sua attività commerciale, industriale, artigianale o libero-professionale; in questo secondo caso può trattarsi sia di un soggetto pubblico, sia di un soggetto privato. La norma chiarisce, inoltre, che il professionista può agire in prima persona, ossia può occuparsi egli stesso di stipulare i contratti di “pacchetto turistico”, oppure può avvalersi dell’attività di un altro soggetto (un intermediario) che operi in suo nome oppure agisca per suo conto. Ai sensi della lettera i) dell’art. 33 cod. tur., l’organizzatore è «un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista». La figura direttamente interessata è quella del tour operator.

L’organizzatore (tour operator)

Tra organizzatore e viaggiatore intercorre un contratto di pacchetto turistico. Va precisato che i pacchetti turistici oggetto del contratto non sono necessariamente predisposti anticipatamente dal tour operator e che, al contrario, può essere prevista la possibilità che il viaggiatore realizzi da sé l’insieme combinato di prestazioni e servizi che compongono il pacchetto che sarà oggetto del suo acquisto. Questa prassi è adottata soprattutto quando il venditore utilizza un sistema di vendita online e, per esempio, offre assieme al biglietto aereo anche una sistemazione alberghiera, la locazione di un autoveicolo, la possibilità di prenotare escursioni e altre varie prestazioni.

La predisposizione del pacchetto

D’altro canto, nella pratica sono sempre più frequenti i casi di pacchetti turistici detti tailor-made (fatti su misura), cioè confezionati dal tour operator o da un’agen­ zia di viaggio su espressa richiesta del committente per un singolo viaggiatore o per un gruppo. Non è necessario che tutte le ipotizzate attività di vendita siano svolte direttamente dal tour operator; esse possono essere svolte anche per il tramite di un terzo intermediario.

I pacchetti tailor-made


338

SEZIONE E

I singoli contratti

Il venditore

Ai sensi della lettera l) dell’art. 33 cod. tur., il venditore è «il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore».

L’agenzia di viaggio

Tra venditore e viaggiatore intercorre un contratto di intermediazione di viaggio che, nella sua sostanza, è un mandato. La figura direttamente interessata è quella dell’agenzia di viaggio. Tuttavia l’intervento di un terzo venditore non è un elemento necessario. Con lo sviluppo del turismo, il contatto diretto tra organizzatore e turista diventa sem­ pre più frequente e l’intermediazione di un terzo soggetto tra il tour operator che organizza il pacchetto e il viaggiatore tende a diventare del tutto eventuale. Ciò è ancora più evidente quando gli elementi del pacchetto vengono combinati dallo stesso turista. Nella definizione del soggetto organizzatore dettata dal codice abbiamo letto che egli può agire anche “unitamente” a un altro professionista. Per esempio, accade spesso che tour operator e agenzia agiscano in piena unità e propongano al viaggiatore un solo modulo contrattuale che comprende le prestazioni dovute da entrambi: cosicché con una sola firma di adesione il cliente incarica l’agenzia di procurargli il pacchetto e propone al tour operator il suo acquisto.

Le associazioni turistiche giovanili

L’art. 32 c. 2 cod. tur., alla lett. b), configura l’ipotesi che le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali possano “agevolare” l’offerta o la vendita di pacchetti e servizi turistici collegati agli associati. All’attività di tali associazioni fa riferimento l’art. 5 cod. tur. FIGURE SOGGETTIVE

VIAGGIATORE

è chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso

gode delle tutele riservate all’acquirente di pacchetti e servizi turistici ed eventualmente di quelle del consumatore

PROFESSIONISTA

organizzatore (tour operator)

venditore (intermediario)

combina pacchetti turistici e li vende direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista (intermediario)

vende servizi e/o pacchetti combinati da un organizzatore


Le figure contrattuali del settore turistico

UNITÀ 13

339

Tuttavia, questa possibilità è sottoposta a condizioni restrittive: ■ la relativa attività non deve avere fini di lucro; ■ non può essere offerta al pubblico ma soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori; ■ deve svolgersi occasionalmente e, comunque, non più di due volte l’anno. La norma esclude che a questa fattispecie si applichi la disciplina sui contratti del turismo organizzato dettata per gli operatori professionali, e impegna tali associazioni a informare di tale esenzione i professionisti e i viaggiatori con i quali entrano in contatto e a rispettare i diritti del turista tutelati dall’ordinamento internazionale e dall’Unione europea.

6.

GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

Il codice del turismo impone una fitta serie di obblighi informativi agli operatori del settore. In particolare, l’art. 34 cod. tur. stabilisce che il turista ha il diritto di ricevere, durante le trattative, o comunque prima della conclusione del contratto, una serie di informazioni precontrattuali. Tra queste la legge richiama il cosiddetto “modulo informativo standard” (che deve essere conforme ai modelli contenuti in allegato al codice) e una serie di altri dati che devono essere forniti in modo chiaro, preciso e, se comunicati per iscritto, leggibile. La legge elenca in modo puntuale i dati richiesti.

Informazioni precontrattuali dovute dagli operatori

Una prima parte di essi riguarda l’oggetto del contratto:

… sull’oggetto del contratto

le caratteristiche principali dei servizi turistici, come la destinazione del viaggio, l’itinerario, i mezzi di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata, i pasti, le visite e le escursioni previste e così via; ■ il prezzo totale del pacchetto, comprensivo delle tasse e di tutti i costi aggiuntivi; ■ le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo da versare a titolo di acconto e le garanzie finanziarie che il viaggiatore deve pagare o fornire; ■ il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto.

Le informazioni precontrattuali…

Una seconda parte comprende le informazioni di carattere generale sul Paese di destinazione, come per esempio le condizioni in materia di passaporto (inclusi i tempi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie richieste) e i problemi legati alle eventuali “turbolenze politiche” in atto. A tale riguardo, il sito dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riporta notizie aggiornate sui vari Paesi del mondo e altri avvisi che è bene leggere prima di mettersi in viaggio. Ma è ovvio che un quadro sulla condizione del Paese di destinazione dev’essere fornito anzitutto dall’organizzatore, che può essere chiamato a rispondere dei danni da vacanza rovinata dovuti alla precaria situazione politica.

… sul Paese di destinazione


340

SEZIONE E

… sui rapporti giuridici fra le parti

I singoli contratti

Una terza parte interessa alcuni aspetti dei rapporti giuridici fra le parti nella fase precontrattuale e nello svolgimento del contratto: le informazioni sulla possibilità per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore; ■ le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; ■ infine, la comunicazione della denominazione commerciale e dell’indirizzo geografico dell’organizzatore ed, eventualmente, del venditore, nonché dei loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica, dati evidentemente essenziali al viaggiatore per identificare la propria controparte e attivare i mezzi di tutela previsti dalla legge in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento. ■

CASO Pietro vuole organizzare la sua prossima vacanza in un Paese extraeuropeo: è però indeciso e gli amici gli raccomandano di verificare le condizioni di sicurezza dei Paesi cui sta pensando. Come potrà fare? SOLUZIONE Per la ricerca dei dati Pietro può collegarsi al sito dell’Unità di crisi della Farnesina, www.viaggiaresicuri.it, nel quale può reperire le informazioni riguardanti le formalità necessarie per visitare alcune mete extraeuropee e verificarne le condizioni sanitarie e di sicurezza.

Carattere vincolante delle informazioni fornite al viaggiatore Tutte le informazioni fornite nella fase precontrattuale hanno carattere vincolante, formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate unilateralmente dall’operatore professionale. Modifiche delle informazioni precontrattuali

La legge dispone che eventuali modifiche delle informazioni precontrattuali possono essere introdotte nel contratto di pacchetto turistico solo sulla base di un accordo esplicito fra le parti contraenti, oppure prima della sua conclusione, ma alla condizione che siano comunicate “in modo chiaro ed evidente” al viaggiatore (art. 35 cod. tur.).

Forma per la comunicazione delle informazioni: il “supporto durevole” o la forma scritta

Il codice non prescrive secondo quali concrete modalità tali informazioni devono essere comunicate al viaggiatore; le norme interessate si limitano a prevedere la possibilità che venga impiegata la forma scritta e lasciano al professionista la scelta del “supporto durevole” da impiegare. Con questa espressione la legge indica «ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate».

Funzione delle informazioni

La cura che il legislatore pone nella definizione del contenuto delle informazioni precontrattuali dovute al viaggiatore è legata alla loro funzione: ■ definire le obbligazioni che saranno assunte dalle parti con la stipulazione del contratto;


Le figure contrattuali del settore turistico

UNITÀ 13

341

costituire il metro necessario e utile alla valutazione della correttezza dell’adempimento.

Evidentemente si tratta di un aspetto delicato, perché l’eventualità che le caratteristiche di un determinato servizio del pacchetto offerto non siano corrispondenti a quelle dei cataloghi illustrativi ricade tra le responsabilità dell’organizzatore: per esempio, che l’albergo sia di categoria inferiore, o la camera non abbia la vista sul mare come era stato promesso ecc.

Informazioni ingannevoli e pratiche scorrette In ragione di queste finalità, l’art. 37 cod. tur. dispone che grava sui professionisti coinvolti (organizzatore e venditore) l’onere di provare di aver adempiuto agli obblighi informativi precontrattuali a loro carico. Il che è naturale, dato che essi hanno predisposto non solo gli aspetti materiali del viaggio, ma anche il testo del contratto con il quale regolano i rapporti con la clientela.

L’onere della prova

Il comma 2 dell’art. 37 cod. tur. completa questa disposizione con una norma di carattere imperativo che fa esplicitamente divieto «di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore».

Divieto di informazioni ingannevoli

In questa particolare materia ci viene in aiuto il richiamo delle disposizioni del codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette (artt. 20 e segg.). L’espressione “pratica commerciale” comprende tutte le azioni, omissioni, condotte, dichiarazioni commerciali o comunicazioni, compresa la pubblicità diffusa con qualsiasi mezzo, che un operatore professionale impiega nella promozione, nella vendita di beni o nella fornitura di servizi ai consumatori. In generale il codice del consumo considera scorretta la pratica commerciale contraria alla diligenza professionale e che sia «falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta».

Il codice del consumo sulle pratiche scorrette

Dunque, è giudicata ingannevole l’attività che interviene nel processo decisionale del consumatore per indurlo in errore e deviare la decisione che avrebbe preso ove non fosse stato oggetto della scorrettezza del professionista. Questi particolari aspetti sono compresi nel programma del quinto anno. CASO Franco versa l’anticipo per un soggiorno in una località montana di cui ha visto le foto in un catalogo che mostrava una splendida vista sul Monte Rosa e prospettava la sistemazione in un albergo di qualità superiore, come illustrato da un video pubblicato sul sito web del tour operator. Incuriosito, si reca sul posto per accertarsi della corrispondenza delle foto alla realtà: scopre così che l’albergo è di categoria inferiore e la camera non ha la promessa vista panoramica. Quali sono le responsabilità dell’organizzatore? Che cosa può fare Franco? SOLUZIONE L’organizzatore risponde per la sua condotta ingannevole. Franco ha il diritto di recedere dalla sua “prenotazione”, può pretendere la restituzione del suo anticipo e, come vedremo, potrà avere dall’organizzatore il risarcimento degli eventuali, ulteriori danni (per esempio, se ha perduto altre occasioni).


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SEZIONE E

I singoli contratti

7. Semplicità e chiarezza

IL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO: FORMA E CONTENUTO

Ai sensi dell’art. 36 cod. tur., il contratto di vendita del pacchetto turistico deve essere redatto in un linguaggio semplice e chiaro e, ove sia in forma scritta, deve essere “leggibile”. Poiché tali contratti sono per lo più predisposti dal professionista nella forma delle condizioni generali di contratto, a essi si applica anche l’art. 35 cod. cons. che così dispone: «1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consuma­ tore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. 2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore». Tale adempimento non tutela il solo turista-consumatore, ma anche lo stesso professionista, che viene indotto a curare le proprie comunicazioni per evitare l’applicazione del secondo comma, la cui indicazione è espressa in via generale anche dall’art. 1370 c.c.

Forma scritta e supporto durevole

La forma scritta non è però un requisito necessario, né per la validità, né per la prova del contratto. Il codice del turismo prescrive, invece, come abbiamo già segnalato per le informazioni precontrattuali, che ne venga predisposta una copia su un supporto durevole, che l’organizzatore o il venditore devono fornire al viaggiatore al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile (art. 36 cod. tur.). Il viaggiatore ha comunque diritto a una copia cartacea, se non vi sono ostacoli materiali alla sua redazione (per esempio, nel caso in cui il contratto sia stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti). Ciò vale anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Contenuto del contratto

Il contratto di pacchetto turistico deve riportare tutte le informazioni precontrattuali fornite dal professionista. A queste si aggiunge una serie di ulteriori elementi elencati dall’art. 36 cod. tur.: le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall’organizzatore; ■ l’attestazione che l’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ed è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore qualora si trovi in difficoltà (per esempio, per ragioni di salute); ■ il nome e i recapiti del soggetto incaricato della protezione in caso di insolvenza; ■ tutti i dati del rappresentante locale dell’organizzatore, perché il viaggiatore possa chiedere assistenza o rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto; ■ l’obbligo del viaggiatore di comunicare, senza ritardo, tali difetti; ■ nel caso di minori non accompagnati, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno; ■


Le figure contrattuali del settore turistico

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le informazioni sulle procedure di trattamento dei reclami e i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution); ■ le informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore. ■

Se sussistono i necessari presupposti, al contratto di pacchetto si applicano le disposizioni sulle clausole vessatorie dettate dal codice civile e dal codice del consumo. Ne abbiamo studiato le norme quando abbiamo esposto la disciplina dell’invalidità del contratto.

Clausole vessatorie

A certe condizioni (e se è espressamente previsto nel contratto) il professionista può chiedere la revisione del prezzo forfettario di vendita del pacchetto (per esempio, a causa della variazione del costo del trasporto o del carburante), ma entro il limite dei venti giorni che precedono la partenza (art. 39 cod. tur.) e di un rialzo non superiore all’8% del prezzo originario.

Revisione del prezzo e altre modificazioni del contratto

Nell’ipotesi che l’organizzatore voglia introdurre, prima della partenza, altre modifiche su aspetti significativi, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto e di essere rimborsato dei pagamenti fatti, senza ritardo e comunque entro quattordici giorni dal recesso (art. 40 cod. tur.). In questo caso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

Il diritto di recesso del viaggiatore

Comunque, ai sensi dell’art. 41 cod. tur., il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, con il solo onere di rimborsare all’organizzatore le spese eventualmente sostenute, purché giustificate da adeguata motivazione. Per esempio, il contratto di pacchetto turistico può anche prevedere spese standard per il recesso, purché ragionevoli; in sostanza tali spese rappresentano una penale.

Il recesso prima dell’esecuzione del contratto


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SEZIONE E

I singoli contratti

8. COMPRENDO Trova nel paragrafo a fianco la risposta alle seguenti domande: ■ Che cosa s’intende per “esatta esecuzione del contratto”? ■ Quali sono le responsabilità dell’organizzatore e del venditore secondo il codice del turismo? ■ Quali obblighi gravano sul viaggiatore che fruisce delle prestazioni degli operatori turistici?

La responsabilità dell’organizzatore, per sé...

L’ESATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Che cosa significa esecuzione esatta? Gli operatori eseguono esattamente il contratto quando forniscono al cliente tutti i servizi previsti e quelli complementari (anche se impliciti) necessari affinché ne possa fruire pienamente. Poiché si tratta di soggetti che agiscono professionalmente nel mercato, essi devono impiegare la diligenza tecnica dovuta dal “buon professionista”, ovvero, come dispone il comma 2 dell’art. 1176 c.c., non la diligenza media dell’uomo comune, ma la diligenza professionale richiesta dalla funzione. Naturalmente, la concreta perizia espletata nell’esecuzione del contratto deve essere “misurata” e valutata con riferimento alla specifica attività esercitata. In concreto, i servizi dovuti non devono manifestare, durante l’esecuzione, “difetti di conformità” rispetto a quanto previsto dal contratto. Devono, cioè, essere conformi a quanto dichiarato dal professionista nelle informazioni, nel contratto ed eventualmente nella pubblicità a proposito delle loro specifiche caratteristiche e qualità. Inoltre, devono soddisfare le richieste particolari che il viaggiatore abbia portato a conoscenza del professionista e che questi abbia accettato. Nel valutare questi elementi occorre considerare, dunque, le legittime aspettative indotte nel viaggiatore dalle informazioni ricevute, che impegnano chi le ha fornite e non possono essere “ingannevoli” (art. 37 c. 2 cod. tur.). Per valutare tali elementi possono aiutare anche le particolari finalità turistiche, di svago e di riposo del viaggiatore, che possono notevolmente influire sull’eventuale risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 42 cod. tur., l’organizzatore deve adempiere in modo preciso e completo le prestazioni che sono oggetto del contratto di pacchetto turistico e verificare che i servizi turistici previsti siano eseguiti in modo da escludere eventuali “difetti di conformità”. La sua responsabilità sussiste sia nei casi di violazione degli obblighi collegati all’organizzazione, sia nei casi di inadempimento connessi ai vari servizi che compongono il pacchetto turistico. Costituiscono inesatto adempimento tutte le difformità rispetto agli standard qualitativi del servizio. Per esempio, se in un tratto di mare adatto alla balneazione il turista viene contaminato da un’alga urticante e sviluppa una dermatite che gli rovina la vacanza, non è considerato negligente il tour operator che non abbia previamente informato il turista di una simile eventualità, perché ogni turista medio sa che simili inconvenienti si possono verificare. Una diversa valutazione implica, per esempio, il caso di un dépliant turistico che faccia ripetutamente riferimento a un’at-


Le figure contrattuali del settore turistico

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trattiva naturalistica (come la possibilità di osservare da vicino certi animali selvatici) senza precisare che tale possibilità non è fruibile nel periodo dell’anno in cui il singolo turista ha programmato la sua vacanza. Qui non vi è dubbio che l’esecuzione del servizio manifesta un difetto di conformità poiché è disattesa la legittima aspettativa del viaggiatore interessato all’osservazione degli animali e il silenzio espone l’operatore all’obbligo di risarcimento dei danni.

Ai sensi dei principi espressi dall’art. 1228 c.c., ribaditi anche dal codice del turismo, l’organizzatore che si avvale dell’opera di terze persone per l’adempimento delle proprie obbligazioni risponde della loro attività, sia nel caso in cui abbiano effettuato una prestazione negligente, sia nel caso in cui siano stati coscientemente inadempienti. Secondo l’art. 42 cod. tur., l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico da chiunque debbano essere prestati (dallo stesso organizzatore; dai suoi ausiliari, quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni; dai terzi della cui opera si avvale per l’esecuzione dei servizi compresi nel pacchetto; da altri fornitori di servizi turistici).

... e per i propri collaboratori

Per esempio, se durante i trasferimenti inclusi nel pacchetto turistico, il viaggiatore constata che i pullman impiegati non hanno le caratteristiche promesse, sono poco puliti e privi di aria condizionata e, inoltre, il cibo offerto durante le soste è scadente ecc., non dovrà agire contro il terzo cui è stato affidato lo spostamento; potrà invece rivol­ gersi all’organizzatore del viaggio e pretendere da lui il risarcimento per tali disagi. In seguito, l’organizzatore potrà agire eventualmente contro l’impresa il cui operato è stato “difettoso” e ottenere il rimborso di quanto speso per il risarcimento. Poiché organizzatore e venditore hanno differenti posizioni giuridiche nei confronti del viaggiatore acquirente del pacchetto, ognuno è responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di cui è parte. Essi non rispondono solidalmente dell’esecuzione dei servizi turistici compresi nel pacchetto: il viaggiatore non può agire in giudizio contro il venditore per le carenze or­ ganizzative imputabili al tour operator, ma solo per il mancato o scorretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intermediazione che egli ha stipulato. Per esempio, se il venditore ha accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto, ai sensi dell’art. 51 cod. tur. egli è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici del sistema informatico impiegato o degli errori sui dati che ha caricato durante il processo di prenotazione. Ma non risponde, per esempio, della mancata o scorretta esecuzione delle prestazioni alberghiere contrattate con il tour operator o della cattiva preparazione della guida turistica, che avrebbe dovuto conoscere e parlare varie lingue e parla malamente un francese scorretto. Il codice del turismo disciplina la responsabilità di organizzatore e venditore con disposizioni specifiche diverse, ma apparentemente molto simili, che possono confondere.

La responsabilità del venditore


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SEZIONE E

I singoli contratti

In base all’art. 50 cod. tur. «il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga»; in chiusura, la norma precisa che l’adempimento delle obbligazioni da lui assunte deve essere «valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale». Occorre precisare che quando i documenti forniti non consentono al cliente-turista di fare una netta distinzione tra la figura dell’organizzatore e quella dell’intermediario, su quest’ultimo soggetto può ricadere parte della responsabilità dell’organizzatore (artt. 51 bis e 51 ter cod. tur.). Obbligazione di correttezza del viaggiatore

Anche il viaggiatore, creditore delle prestazioni degli operatori turistici, è tenuto a «comportarsi secondo le regole della correttezza» (art. 1175 c.c.) e «secondo buona fede» (art. 1375 c.c.). Dunque, ove durante l’esecuzione di un servizio previsto dal contratto di pacchetto turistico rilevi eventuali difetti di conformità, deve informarne tempestivamente l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore (art. 42 c. 2 cod. tur.).

La segnalazione del difetto e gli obblighi dell’organizzatore

Tale rapida segnalazione è un adempimento che tutela allo stesso tempo entrambe le parti. Ricevuta la comunicazione del viaggiatore, l’organizzatore è tenuto ad atti­ varsi per porvi rimedio entro un tempo ragionevole: il termine viene fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto (art. 42 commi 3 e 4 cod. tur.). Se l’organizzatore non ottempera alla sua richiesta, il viaggiatore può prendere personalmente le iniziative necessarie per ovviare al difetto e chiedere, quindi, il rimborso delle spese che ha dovuto sostenere, purché siano ragionevoli e documentate.

Risoluzione “di diritto” con effetto immediato

Il comma 5 dell’art. 42 cod. tur. prescrive che il viaggiatore può risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto oppure chiedere una riduzione del prezzo se sussistono le seguenti circostanze: il “difetto” dei servizi turistici erogati costituisce, rispetto a quelli dovuti, un inadempimento “di non scarsa importanza” (ai sensi dell’art. 1455 c.c.), ovvero incide sulle obbligazioni principali e non secondarie del contratto ed è di entità rilevante; ■ l’organizzatore non vi ha posto rimedio. ■

La risoluzione non risolve tutte le obbligazioni sorte a carico dell’organizzatore per effetto dell’inadempimento: se il pacchetto comprendeva il trasporto, egli deve provvedere anche al rientro del viaggiatore ed è comunque tenuto al risarcimento di tutti gli eventuali danni ulteriori. L’impossibilità di fornire i servizi, le “adeguate” soluzioni alternative e la riduzione del prezzo

Se, nel corso dell’esecuzione del contratto, l’esecuzione di una parte dei servizi, importante per valore o qualità, divenga impossibile per circostanze non imputabili all’organizzatore, egli ha l’obbligo di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio, senza costi aggiuntivi.


Le figure contrattuali del settore turistico

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Se le alternative proposte sono di qualità inferiore rispetto alla prestazione prevista nel contratto, l’organizzatore deve riconoscere al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. Per esempio, se nel corso di una crociera un’escursione “salta” irreparabilmente per una causa di forza maggiore, il viaggiatore ha diritto a un rimborso parziale, pari alla differenza di prezzo tra le prestazioni promesse e quelle effettuate. Una riduzione anche maggiore spetta a chi, per esempio, abbia acquistato un soggiorno “tutto compreso” in un’assolata spiaggia del Mediterraneo e non abbia poi potuto fare il bagno per l’inquinamento provocato da una petroliera, senza nemmeno beneficiare di un’adeguata collocazione sostitutiva. È evidente che, nel giudizio sulla “adeguatezza” delle alternative, un ruolo centrale può essere svolto dallo scopo perseguito dal viaggiatore con la stipulazione del contratto, per esempio una finalità di riposo o di svago o culturale. Naturalmente, egli sarebbe libero di accettare un cambio di programma radicale; tuttavia, sarebbe da parte sua giustificato il rifiuto di un’alternativa che non lo portasse a soddisfare le sue specifiche finalità turistiche. Per esempio, se nell’isola che ha scelto come meta del viaggio è scoppiata un’epidemia, il turista può accettare di essere dirottato in un luogo diverso, ma può anche chiedere di sciogliere il contratto.

L’adeguatezza delle alternative

ESATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO si realizza se

GLI OPERATORI TURISTICI

forniscono al cliente i servizi previsti e complementari

adempiono le loro prestazioni senza “difetti di conformità”

IL VIAGGIATORE

impiegano la diligenza richiesta al “buon professionista”

si comporta secondo le regole della correttezza e della buona fede

informa senza ritardo l’organizzatore della presenza di difetti di conformità


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SEZIONE E

I singoli contratti

LAVORIAMO CON IL DOCUMENTO !

Il reclamo nei confronti di una compagnia aerea Leggi il seguente testo, quindi compila il documento (puoi trovare il modulo completo al link https:// tinyurl.com/3zp54k5b).

A chi deve essere inviato il reclamo In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, il passeggero che intende presentare un reclamo deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto. La normativa di riferimento a livello europeo è il Regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed

assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Nella presentazione del reclamo alla compagnia aerea, il passeggero deve attenersi alle indicazioni fornite dalla compagnia aerea stessa. In assenza di specifiche procedure di reclamo previste dalle singole compagnie aeree, si rende di seguito disponibile il modulo di reclamo predisposto dall’Unione Europea. Fonte: www.enac.gov.it

DIRITTI DEI PASSEGGERI DEL TRASPORTO AEREO MODULO RECLAMO UE Reclamo presentato da: Nome: ......................................................................... Cognome: ..................................................................................................... Indirizzo: ..................................................................... CAP, città: ..................................... Paese: ................................................. E-mail:.......................................................................... Numero di telefono: ................................................................................... Reclamo relativo al seguente volo: Compagnia aerea:................................................... Numero del volo: ...................... Numero del biglietto: .................. Codice di riferimento della prenotazione: ................................................................................................................................. Aeroporto di partenza: ......................................... Aeroporto di arrivo: ................................................................................. Aeroporto di transito (se del caso): ................................................................................................................................................. Data del volo: Orario di partenza previsto:................................ Orario di partenza effettivo: .................................................................. Orario di arrivo previsto: ...................................... Orario di arrivo effettivo: ......................................................................... Dettagli relativi al passeggero del volo di cui sopra: Nome del passeggero

[…]

Si prega di indicare se si tratta di un adulto, di un bambino o di un neonato (meno di 2 anni)

Si prega di indicare se è stata richiesta assistenza speciale


Le figure contrattuali del settore turistico

9.

UNITÀ 13

349

LA LIBERAZIONE DELL’ORGANIZZATORE DALLA RESPONSABILITÀ

L’organizzatore è liberato dall’obbligazione di prestare il servizio turistico solo nell’eventualità che l’esecuzione del servizio sia divenuta oggettivamente impossibile oppure risulti eccessivamente onerosa. La responsabilità dell’organizzatore è esclusa nei casi tassativamente elencati dal comma 3 dell’art. 43 cod. tur. Vi sono comprese le ipotesi nelle quali il difetto di conformità: è da attribuire al viaggiatore (il quale, per esempio, trascura di portare con sé le attrezzature o i documenti necessari per una data escursione); ■ dipende da un fatto imprevedibile e inevitabile commesso da un terzo estraneo alla fornitura dei servizi inclusi nel pacchetto turistico (per esempio, un attentato terroristico o un incidente automobilistico causato da un terzo che guidava ubriaco); ■ è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie, cioè dipende da un caso fortuito o di forza maggiore (per esempio, calamità naturali come un terremoto o un ciclone tropicale). ■

La prova della sussistenza di tali situazioni è a carico dell’organizzatore, su cui grava il rischio economico connesso alla sua attività imprenditoriale. Il che significa che la legge attribuisce alla responsabilità di questo soggetto tutti i disservizi e i mancati adempimenti dovuti a una causa che non è stata accertata o che egli non è riuscito a provare. Per esempio, ricade sull’organizzatore l’eventualità che la gita nel deserto prevista per un dato giorno non possa essere effettuata perché il mezzo di trasporto che doveva essere impiegato è stato danneggiato e ha preso fuoco durante la notte, ma non sono state accertate le relative cause. CASO I coniugi Ferri acquistano un “pacchetto turistico” offerto dalla società Iris, che ha come oggetto il trasferimento aereo e l’alloggiamento presso il Club “MARE!”, le cui fotografie, pubblicate sul sito dell’impresa, mostrano una bella spiaggia antistante l’albergo e uno splendido mare. Giunti sul posto, essi però constatano che la spiaggia è sporca e il mare diffusamente inquinato da idrocarburi. Delusi e arrabbiati, quando tornano nella loro città si rivolgono al giudice. Con l’offerta del pacchetto turistico in esame, la società si è obbligata a mettere a disposizione dei clienti una spiaggia attrezzata e pulita e un mare effettivamente balneabile? SOLUZIONE Il dépliant illustrativo è parte integrante del contratto stesso; d’altro canto l’organizzatore è tenuto a fornire i servizi indicati ma non può garantire che le condizioni del mare siano sempre ottimali e che la foto riprodotta sul dépliant corrisponda perfettamente all’effettivo stato dei luoghi. Tuttavia, per esonerarsi dalla propria responsabilità l’organizzatore deve provare che si è verificato un evento imprevedibile e inevitabile che ha devastato i luoghi dopo la stipula del contratto di pacchetto: ma così non è stato e pertanto deve essere affermata la sua responsabilità.

COMPRENDO Trova nel paragrafo a fianco e in quello successivo la risposta alle seguenti domande: ■ In quali casi l’organizzatore del viaggio può essere liberato dalla responsabilità per difetti di conformità? ■ Che cosa s’intende per “danno da vacanza rovinata”? ■ In che modo il viaggiatore viene risarcito dall’organizzatore e dall’intermediario?

L’onere della prova


350

SEZIONE E

I singoli contratti

10. IL RISARCIMENTO DEI DANNI Il codice del turismo dispone che l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti a rifondere, secondo le rispettive responsabilità, i danni che derivano da: mancato adempimento: per esempio quando un’escursione programmata viene cancellata senza valide ragioni; ■ inesatto adempimento: per esempio quando la sistemazione in albergo avviene in una struttura di categoria inferiore a quella pattuita. ■

Modalità ed entità del risarcimento

Tale risarcimento viene generalmente disposto per mezzo di una “adeguata” riduzione del prezzo (art. 43 c. 1 cod. tur.). Così, nel caso descritto dall’ultimo esempio, la riduzione del prezzo deve essere commisurata a tutto il periodo durante il quale si sia prolungata la sistemazione nell’albergo di categoria inferiore. In ogni caso il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno abbia subìto in conseguenza di un difetto di conformità.

Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni

I termini di prescrizione sono differenti a seconda della natura del danno (art. 43 commi 7 e 8 cod. tur.). Quando si tratta di un danno diverso dal danno alla persona, il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni; se riguarda danni alla persona, il diritto di essere risarciti si prescrive invece in tre anni; in questo secondo caso la disciplina dello specifico servizio da cui è derivato il danno può però prevedere un periodo più lungo. CASO Margherita rientra da un viaggio organizzato in India l’8 maggio. Durante il soggiorno ha subìto una serie di disservizi e vorrebbe recuperare una parte del prezzo pagato, ma è preoccupata: sarà ancora in tempo a far valere i propri diritti? Un amico avvocato le consiglia di segnalare la vicenda al tour operator e a fine maggio Margherita gli consegna una segnalazione scritta. Che cosa accadrà? SOLUZIONE Margherita ha due anni di tempo a partire dal giorno del rientro per affermare i suoi diritti e l’organizzatore è tenuto al risarcimento. Il suo diritto si prescrive solo l’8 maggio di due anni dopo; se avesse subìto un danno alla persona avrebbe avuto un ulteriore anno di tempo.

Il danno da vacanza rovinata

Infine, il codice regola il risarcimento per il danno da vacanza rovinata nell’art. 46 cod. tur.: il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità da cui sono gravati per aver violato gli obblighi assunti con i rispettivi contratti, «un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta». La norma prende in considerazione la finalità di vacanza e di svago e la considera parte del contenuto del contratto, di cui diviene elemento caratterizzante. Ne consegue che il suo scopo non è quello di tutelare gli interessi generali di qualunque viaggiatore, le cui finalità possono essere diverse da quelle di riposo e svago


Le figure contrattuali del settore turistico

UNITÀ 13

351

ed essere connesse a interessi di carattere professionale, alla propria impresa o alla propria attività, ma salvaguardare il viaggiatore-turista-consumatore che persegue la soddisfazione di esigenze, personali o della propria famiglia, estranee all’attività professionale svolta. I giudici hanno esaminato diversi casi e ne hanno ricondotto diversi alla fattispecie della “vacanza rovinata”. Fra questi: la perdita del bagaglio durante il viaggio; ■ la mancata corrispondenza tra la descrizione della struttura ricettiva e la realtà, per la presenza di spiaggia sporca e di mare inquinato da idrocarburi; ■ l’utilizzo di materiale informativo cartaceo e/o fotografico da parte del tour operator rivelatosi non corrispondente al reale aspetto del luogo di villeggiatura; ■ l’aggressione per mano altrui subita dal turista all’interno del villaggio turistico (Cass. 16 marzo 2017, n. 6830); ■ la mancata comunicazione del divieto di immersioni subacquee, da parte del tour operator, al turista a ciò espressamente interessato. ■

RISOLVI UN CASO Leggi attentamente il testo. Tre coppie di amici prenotano contemporaneamente il loro viaggio di nozze in un’isola lontana. Prima della partenza il tour operator li avvisa che il villaggio turistico dove avrebbero dovuto recarsi ha disdetto senza motivo tutte le prenotazioni; pertanto, propone loro una diversa isola e il villaggio di un’altra “catena”. Tutti assieme decidono di non accettare la proposta, comunicano di voler recedere dal contratto e chiedono la restituzione dell’anticipo versato. Il tour operator risponde che non restituirà alcunché e che, se vogliono mantenere ferma la loro decisione, devono rivolgersi alla società che gestisce il villaggio dove avevano inizialmente prenotato. Che cosa ne pensate? Rispondi liberamente, ma motiva ragionevolmente le tue conclusioni, tenendo conto dei fatti così come sono stati esposti.

GUIDA ALLO SVOLGIMENTO Fai partire il tuo ragionamento dalle seguenti considerazioni. ■ Individua le parti cui fanno capo gli interessi coinvolti nella vicenda. ■ Di quali posizioni giuridiche sono portatori gli “amici”, il tour operator e il gestore del villaggio? Nei confronti di chi? ■ Quali pretese dovranno essere soddisfatte?


CLIL International Code for the Protection of Tourists “We can only restart tourism if we restore trust in travel. People want to feel safe and looked after when they travel”. Zurab Pololikashvili, UNWTO Secretary-General

As a fundamental frame of reference for the recovery of tourism in post COVID-19 era, the International Code for the Protection of Tourists (ICPT) provides a set of minimum international standards for the protection of tourists in emergency situations and consumer rights of tourists. Addressed to governments, public and private stakeholders and tourists themselves, the ICPT aims at restoring consumers’ confidence and making the travel environment more attractive by creating a feeling of safety for tourists/travellers and improving the contractual relationships between providers and recipients of the various tourism services. Adopted by resolution 732 (XXIV) of the General Assembly of UNWTO, the ICPT provides practical guidance as to policy, legislation and regulatory practices for all those, in the public and private sector, who have obligations, responsibilities, duties and rights regarding the matters dealt with therein. The COVID-19 crisis has revealed the absence of an international legal framework to assist international tourists in emergency situations and a lack of uniformity at the international level regarding tourism consumer protection rights. During the crisis, the closure of borders with little or no notice left hundreds of thousands of tourists stranded abroad, with millions of flights being cancelled and the situation soon deteriorating. Many of these travellers were left in a foreign environment without assistance, including safety and security, health services and consular assistance, and sometimes without sufficient resources to meet their basic needs, such as food and shelter. The lack of clarity regarding one another’s obligations, duties, and responsibilities to provide care and assistance in emergency situations created great uncertainty around tourists’ rights, impacting negatively on the confidence of tourists in international travel. This experience has highlighted significant failings in the current legal and regulatory frameworks, and the existing disparities regarding the consumer rights of tourists from country to country. Moreover, the introduction of measures such as vouchers and the boom of new digital tourism services without a clear, transparent, and harmonized framework, along with the sharp increase of litigation in travel and tourism disputes, present additional challenges for restoring consumers’ confidence. In order to support the recovery of the tourism sector, the ICPT was created with a view to restoring tourist confidence by developing and harmonizing minimum international standards, and providing sufficient guarantees for the protection of international tourists in the post COVID-19 world. Adapted from https://tinyurl.com/m9s2nx73


353

Match the terms with their definitions. 1. b Frame of reference 2. e Contractual relationships 3. c Legal framework 4. d Consular assistance 5. a Restore confidence a. Process of rebuilding trust, belief, or faith in a particular entity, system, or situation.

b. Set of principles, standards, or guidelines that serve as a basis for understanding and evaluating a particular situation. c. System of laws, regulations, and principles that govern a particular field or jurisdiction. d. Refers to the support and services provided by the consular officials of a country to its citizens who are traveling or residing abroad. e. Legal and binding agreements established between two or more parties through a contract.

Answer the following questions. 1.

What does the International Code for the Protection of Tourists (ICPT) aim to do? a. X Restore consumers’ confidence in the travel industry b. Provide emergency assistance to international tourists c. Create uniformity in tourism consumer protection rights d. Improve contractual relationships between providers and recipients of tourism services

2. Who is the ICPT addressed to? a. X Governments, public and private stakeholders, and tourists themselves b. Tour operators and travel agencies only c. International organizations and NGOs d. Airlines and transportation companies 3. How was the ICPT adopted? a. X By resolution 732 (XXIV) of the General Assembly of the UN b. Through a global referendum c. By a committee of tourism experts d. By the World Health Organization (WHO)

Brainstorming. Objective: To generate ideas and discussions related to the ICPT and its role in restoring consumers’ confidence in the post COVID-19 tourism industry. Instructions 1. In a group, brainstorm ideas and potential solutions related to the following topics: a. How can the ICPT restore consumers’ confidence in the tourism industry? b. What specific measures or standards should be included in the ICPT to protect tourists in emergency situations? c. How can the ICPT address the disparities in consumer rights of tourists from country to country? 2. Summarize the brainstormed ideas and identify key points that can contribute to the recovery of the tourism sector.


354

1.

RIPASSO FINALE IL SETTORE TURISTICO

I contratti del turismo sono funzionali alle esigenze dei viaggiatori e dei turisti. Essi sono stipulati tra un professionista del settore turistico e una persona fisica (viaggiatore).

2.

I “CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO”

Nell’ambito dei contratti del turismo, svolgono un ruolo centrale i “contratti del turismo organizzato”, regolati dalla disciplina speciale introdotta dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha attuato la direttiva UE 2015/2302, relativa ai contratti che hanno a oggetto pacchetti turistici e/o servizi turistici collegati.

3.

PACCHETTI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

I pacchetti turistici prevedono uno svolgimento della durata minima di 24 ore, comprendono almeno due servizi (trasporto, alloggio o altri servizi) che devono essere combinati da un unico professionista, riguardano un unico viaggio e sono venduti a un prezzo forfettario. I servizi turistici si distinguono dai pacchetti perché non includono l’attività organizzativa.

4.

IL VIAGGIATORE

Le parti dei contratti del turismo organizzato sono i viaggiatori e i professionisti. Il termine viaggiatore indica la persona cui è rivolta l’offerta di un servizio turistico, che intende concludere un contratto, che stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso.

5.

I PROFESSIONISTI

Il professionista è invece una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che svolge le funzioni di: – organizzatore (tour operator), cioè colui che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente oppure tramite (o unitamente a) un altro professionista; – venditore (intermediario), cioè colui che vende o offre in vendita servizi e/o pacchetti combinati da un organizzatore.

6.

GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

In base all’art. 34 cod. tur. il viaggiatore ha il diritto di ricevere, durante le trattative, o prima della conclusione del contratto, una serie di informazioni pre-

contrattuali elencate dalla legge, tra cui il cosiddetto “modulo informativo standard” e altri dati che devono essere forniti in modo chiaro, preciso e, se comunicati per iscritto, leggibile. Una prima parte di questi dati riguarda l’oggetto del contratto: – le caratteristiche principali dei servizi turistici; – il prezzo totale del pacchetto comprensivo delle tasse e di tutti i costi aggiuntivi; – le modalità di pagamento, compresi l’eventuale acconto e le garanzie finanziarie che il viaggiatore deve pagare o fornire; – il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto. Una seconda parte comprende le informazioni di carattere generale sul Paese di destinazione, mentre una terza parte interessa alcuni aspetti dei rapporti giuridici fra le parti nella fase precontrattuale e nello svolgimento del contratto. Tutte le informazioni fornite nella fase precontrattuale hanno carattere vincolante, formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate unilateralmente dall’operatore professionale. I professionisti coinvolti (organizzatore e venditore) hanno l’onere di provare di aver adempiuto agli obblighi informativi precontrattuali a loro carico e non devono fornire informazioni ingannevoli.

7.

L’ESATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’organizzatore deve adempiere le prestazioni che sono oggetto del contratto di pacchetto turistico con la diligenza richiesta al “buon professionista” e vigilare che i servizi turistici previsti siano eseguiti in modo da escludere “difetti di conformità”. L’organizzatore è liberato dall’obbligazione di prestare il servizio turistico e da quella di porre rimedio ai suoi eventuali difetti solo nel caso in cui l’esecuzione del servizio sia divenuta oggettivamente impossibile oppure troppo onerosa. Come il professionista, anche il viaggiatore si deve comportare secondo le regole della correttezza e della buona fede e deve tempestivamente informare l’organizzatore di eventuali difetti di conformità.

8.

IL RISARCIMENTO DEI DANNI

L’organizzatore e l’intermediario sono tenuti a risarcire il viaggiatore dei danni derivanti da mancato adempimento e da inesatto adempimento. Il risarcimento deve essere adeguato al danno subìto e prevede di regola una riduzione del prezzo.


355

MAPPA DI SINTESI Scarica l’Unità in slide

I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO funzionali alle esigenze dei viaggiatori e dei turisti

sono

hanno a oggetto

PACCHETTI TURISTICI

hanno una durata minima di 24 ore

includono almeno due servizi (trasporto, alloggio o altri servizi)

SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

sono combinati da un unico professionista ai fini dello stesso viaggio

sono venduti a un prezzo forfettario

sono servizi offerti o venduti da un operatore a un viaggiatore

escludono l’attività organizzativa

sono stipulati da

PROFESSIONISTI

VIAGGIATORI

fruiscono dei servizi turistici

devono comportarsi con correttezza e buona fede

devono informare tempestivamente l’organizzatore in caso di difetti di conformità

organizzatori (tour operator): combinano e vendono pacchetti turistici

venditori (intermediari): vendono i servizi e i pacchetti combinati dagli organizzatori

devono agire con la diligenza del buon professionista

devono adempiere le prestazioni senza “difetti di conformità”


356

VERIFICA

Verifica per la classe con Moduli Google

UNITÀ 13

COMPRENDI

COLLEGA

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Il contratto di intermediazione di viaggio riguarda l’ideazione e la realizzazione del V X F viaggio tutto compreso.

2. I contratti del turismo sono regolati dalla disciplina speciale introdotta nel codice del turismo dal d.lgs. 62/1990.

V

F X

3. Il contratto di pacchetto turistico è la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici.

V X

F

V X

F

V X

F

V

F X

4. Il turista, in caso di inadempimento da parte dell’operatore, può ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e del “danno da vacanza rovinata”.

5. Alla maggior tutela del turista corrispondono maggiori obblighi delle imprese turistiche.

6. Tutte le informazioni fornite in fase precontrattuale non hanno carattere vincolante.

forma scritta è un requisito necessario per V X F la validità e la prova del contratto.

8. Costituiscono inesatto adempimento X V

F

9. Nel caso in cui l’esecuzione del servizio risulti impossibile a causa di un fatto imprevedibile e inevitabile commesso da un terzo, l’organizzatore non è in ogni caso liberato dall’obbligazione di prestare il servizio turistico.

10. La figura del turista e quella del viaggiatore sono perfettamente identiche.

1. I pacchetti turistici hanno una durata: a. X non inferiore alle 24 ore. b. non inferiore alle 12 ore. c. obbligatoriamente superiore alle 36 ore. d. obbligatoriamente superiore alle 48 ore.

2. Il “viaggiatore” tutelato dalla legge: a. deve essere un consumatore. b. X può essere un imprenditore. c. non si può mai identificare come un lavoratore autonomo. d. coincide con la figura del “turista”.

3. In base all’art. 33 del codice del turismo, il professionista: a. si identifica con il tour operator. b. X è qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata. c. si identifica con l’agenzia di viaggio. d. si identifica con il soggetto che viaggia per lavoro.

4. Nel caso rilevi un difetto di conformità, il viag-

7. Nel contratto di pacchetto turistico la

tutte le difformità rispetto agli standard qualitativi del servizio.

Scegli la risposta corretta.

giatore: a. X deve informare tempestivamente il tour operator. b. deve immediatamente cercare di ovviare al difetto. c. può immediatamente risolvere il contratto. d. deve informare immediatamente l’agenzia di viaggio.

5. Le informazioni precontrattuali: V

F X

V

F X

LAVORA SUL LESSICO Fornisci una definizione dei seguenti concetti fondamentali che hai studiato in questa Unità: • pacchetti turistici • servizio turistico • viaggiatore • tour operator. Costruisci ora un testo di massimo 10 righe che contenga tutti i termini sopra elencati. Infine, realizza una mappa che colleghi tra loro i vari concetti. La mappa può essere organizzata nella maniera che ritieni più opportuna, ma deve evidenziare i rapporti che esistono tra di essi.

a. devono essere date al viaggiatore al momento della conclusione del contratto. b. X devono essere date al viaggiatore prima della conclusione del contratto. c. devono essere riassunte nel contratto. d. devono essere sempre fornite per iscritto.

6. Può ritenersi un mandato: a. il contratto di locazione. b. il contratto di pacchetto turistico. c. X il contratto di intermediazione di viaggio. d. il contratto d’albergo.

7. La prima direttiva europea volta alla creazione di uno spazio turistico organizzato risale: a. X al 13 giugno 1990. b. al 21 maggio 1990. c. al 13 giugno 1991. d. al 21 maggio 1991.


357

ANALIZZA I CASI

PREPARATI ALL’INTERROGAZIONE

Risolvi i seguenti casi motivando opportunamente le tue risposte.

Preparati all’interrogazione rispondendo alle seguenti domande.

1. Aldo e Maria stanno per partire per il viaggio di

1. Che cosa si intende con l’espressione “contratti

nozze. Una settimana prima il tour operator comunica loro che è intervenuto un aumento del prezzo del pacchetto. Lo può fare? a. Sì, se è causato da un aumento delle tasse aeroportuali. b. Si, se è causato da un aumento del prezzo del carburante. c. X No, perché un aumento del prezzo deve essere comunicato almeno 20 giorni prima della partenza. d. No, se eccede il 20% del prezzo concordato.

2. Luca ha comprato un pacchetto turistico dall’agenzia “Viaggia con Noi” per recarsi in un’isola caraibica. Prima di partire, apprende che sull’isola si è diffusa una malattia endemica: Luca chiede quindi all’agenzia la risoluzione per sopravvenuta impossibilità di godere del prodotto acquistato. L’impresa ritiene illegittima la sua richiesta in quanto non ci sono provvedimenti del Governo o delle compagnie aeree che impediscono l’accesso all’isola. Chi ha ragione? a. L’agenzia: Mario non può risolvere il contratto perché il viaggio può realizzarsi anche se con qualche limitazione. b. X Mario, perché sebbene la meta rimanga accessibile, la circostanza evidenziata impedisce il realizzarsi della causa del negozio. c. L’agenzia che ha predisposto quanto necessario a tutelare Mario durante il soggiorno. d. Mario, in quanto il consumatore può sempre recedere dal contratto.

3. Marianna ha fatto un viaggio in Romania e qualche mese dopo racconta a un’amica dei tanti disservizi che hanno funestato la sua vacanza. Teme però di non poter fare più nulla perché è già passato un po’ di tempo dal rientro. Ha ragione? a. Sì, avrebbe dovuto protestare subito. b. No, è ancora in tempo in quanto il diritto si prescrive dopo tre anni dal rientro. c. Sì, volta per volta avrebbe dovuto segnalare all’organizzatore, per iscritto, i singoli disservizi. d. X No, è ancora in tempo in quanto il diritto si prescrive dopo due anni dal rientro.

del turismo organizzato”? Come possiamo distinguerli dai “contratti del turismo”?

▸ Per rispondere a questa domanda rileggi i pa-

ragrafi 1, 2 e 3 di questa Unità e cerca: • che cosa si intende, in generale, per “contratti del turismo”; • che cosa significa in concreto l’affermazione «il viaggiatore ha bisogno di essere tutelato»; • perché è necessario predisporre un quadro chiaro delle responsabilità delle imprese turistiche. A questo punto dovresti essere in grado di rispondere alla domanda.

▸ Infine, preparati all’interrogazione provando a esporre a voce le tue argomentazioni.

Prosegui seguendo il modello e la scaletta proposti.

2. Indica quali sono le prestazioni che possono essere considerate “servizio turistico”.

3. Quali sono gli elementi costitutivi del pacchetto turistico definiti dall’articolo 33 cod. tur.? 4. Chi è il viaggiatore? Quali caratteristiche deve avere? 5. Secondo la legge quali impegni deve adempiere il tour operator? 6. Come si misura la qualità dell’adempimento del tour operator? E quella del venditore? 7. Il codice del turismo impone una fitta serie di obblighi informativi agli operatori del settore. Quali? 8. Che cosa si intende per “danno da vacanza rovinata”? 9. Che cosa si intende per “mancato adempimento” e “inesatto adempimento”? Fai alcuni esempi. 10. Il contratto di pacchetto turistico deve riportare le informazioni precontrattuali. Che cosa sono? Quali ulteriori elementi deve riportare il pacchetto turistico? 11. Quando gli operatori eseguono correttamente il contratto? 12. Esistono ipotesi nelle quali il viaggiatore può risolvere di diritto il contratto?


376

FACCIAMO IL PUNTO SEZIONE E

PARTIAMO DALLE IMMAGINI

1.

Osserva le immagini qui sotto. Quali delle seguenti espressioni ritieni pertinenti a ciascuna di esse, e quali invece risultano non appropriate? Contratto tipico e atipico, forza di legge tra le parti, contratti del turismo, autonomia contrattuale, contratti del turismo organizzato, codice del turismo.

UTILIZZA IL LESSICO

2.

Scrivi sul tuo quaderno le definizioni delle espressioni scelte. Se non sei sicuro, rileggi quanto studiato nelle Unità 12, 13 e 14 oppure effettua una ricerca su Internet.

1.

Inserisci al posto giusto nelle frasi seguenti i termini dati (fai attenzione ai distrattori).

codice civile a. L’art. 1322 del ………………………………. afferma che le parti sono libere, nei limiti imcontenuto posti dalla legge, di determinare il ………………………………. dei contratti che stipuforme contrattuali a condizione che tali conlano, potendo altresì creare altre ………………………………. interessi tratti siano «diretti a realizzare ………………………………. meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico». (codice civile, codice del turismo, contenuto, finalità, forme contrattuali, interessi, norme, titolo) trasferimento vendita b. Con il contratto di ………………………………. si determina il ………………………………. della procorrispettivo prietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il ………………………………. obbligatori di un prezzo. Tale contratto produce effetti sia ………………………………. sia traslativi. (conseguimento, corrispettivo, locazione, vendita, obbligatori, reali, risarcimento, trasferimento) contratto d’albergo l’albergatore si impegna a fornire al cliente una serie c. Con il ………………………………. dare di prestazioni di ………………………………. e di fare. Si tratta di un contratto atipico, misto e più precisamente ………………………………., nel quale si fondono diversi elementi tipici tratti da altri contratti ………………………………. (atipici, avere, contratto d’albergo, contratto di deposito, consensuale, dare, misto, tipici) 2.

Utilizza i termini dell’esercizio precedente per scrivere un breve elaborato (massimo 20 righe) sul tema dei contratti a rilevanza turistica.


377

1.

Completa la seguente mappa sui contratti del turismo organizzato.

RIASSUMIAMO CON LE MAPPE

CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

hanno a oggetto

pacchetti turistici ............................

2.

sono stipulati da

servizi turistici collegati .......................................

viaggiatori ...........................

professionisti ........................

Realizza sul quaderno una mappa utilizzando le seguenti caselle di testo.

altri servizi

OBBLIGHI DELL’ALBERGATORE

PRESTAZIONI CARATTERISTICHE

CONTRATTO D’ALBERGO

versamento di un corrispettivo

deposito alloggio OBBLIGHI DEL CLIENTE

a forma libera

3.

consensuale

atipico (misto)

rispetto degli standard minimi

Ora prova tu a realizzare una mappa sui principali contratti tipici, sui contratti del turismo organizzato e sugli altri contratti a rilevanza turistica.


378

SVILUPPA LE COMPETENZE SEZIONE E

COMPETENZE DISCIPLINARI –

Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica,

civilistica e fiscale, con particolare riferimento a quella del settore turistico. –

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.

Riconoscere le specificità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni adeguate.

Dopo aver letto il seguente articolo, riguardante il contratto di multiproprietà e i problemi che da esso possono sorgere, svolgi le attività richieste. Turismo, multiproprietà: in aumento i clienti insoddisfatti «Sono moltissimi gli italiani che si sono lasciati allettare dalle promesse insite della formula della multiproprietà. Ma sono anche moltissimi quelli che hanno capito che non sempre il gioco vale la candela. Spesso, infatti, i soldi sborsati tra spese condominiali, mantenimento dell’immobile, e in più quelle di viaggio, da mettere in conto ogni volta sono veramente tanti. Il che vuol dire che trascorrere qualche giorno nel proprio appartamento viene a costare molto di più che una vacanza in luoghi diversi, in periodi dell’anno a scelta. O, peggio, si sono scontrati con delle vere e proprie truffe come in Spagna dove sono aumentate le richieste di assistenza dei possessori di multiproprietà in questo Paese». È la denuncia di Federcontribuenti che, svolgendo un’indagine sulle problematiche legate ai possessori di multiproprietà in Spagna su un campione di 5 mila italiani, in un bacino stimato di oltre 90 mila famiglie che hanno acquistato diritti reali o d’uso con una delle tante formule proposte, «si è riscontrato che più dell’80% non è per nulla soddisfatto dell’acquisto e l’86% si lamenta degli elevati costi di manutenzione e di gestione». «Abbiamo riscontrato – dice Federcontribuenti – che molti lamentano comportamenti alquanto “impropri” relativi alle amministrazioni delle comunità. Migliaia di multiproprietari hanno ricevuto o stanno ricevendo richieste con somme di denaro esagerate relative alle quote di manutenzione straordinaria: infatti, molti residence, avendo oramai svariati anni di età, necessitano di interventi strutturali». Nella fattispecie, infatti, si tratta dell’attività sviluppata dai primi anni Ottanta fino al 2010, anno che determinò, ricorda l’associazione dei consumatori, la fine di questo sistema che era finalizzato ad avere una “casa per le vacanze” in località esotiche e da poter sfruttare tutto l’anno con il sistema dello scambio del periodo della propria settimana (naturalmente anche questo a pagamento extra). Fonte: Turismo, Federcontribuenti: “Multiproprietà obsolete e ingannevoli”, in finanza.lastampa.it, 22 agosto 2023.

a.

Rispondi alle domande.

1. 2. 3. b.

In che cosa consiste il contratto di multiproprietà? Perché la multiproprietà è molto diffusa nelle località di vacanza? Quali sono i vantaggi di questa formula contrattuale? Quali problematiche lamentano, secondo l’articolo, coloro che hanno acquistato una quota di multiproprietà?

Realizza una presentazione.

Dopo esserti documentato, realizza una presentazione multimediale al fine di illustrare ai tuoi compagni di classe le caratteristiche, le opportunità e le criticità del contratto di multiproprietà.


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Leggi il seguente articolo, quindi svolgi l’attività richiesta. Affitti brevi: mercato in forte espansione in Italia e in Europa Secondo i dati di AirDNA, che ha appena pubblicato il consueto report mensile sull’andamento del mercato europeo degli affitti a breve termine, con un riepilogo completo del 2022, il settore dello short term rental (STR) in Europa ha registrato 355 milioni di notti prenotate, il 39% in più rispetto al 2021 e addirittura il 3% in più rispetto al 2019. Ciò ha portato oltre 55 miliardi di dollari di prenotazioni. L’Italia ha riabbracciato i viaggiatori internazionali nel 2022 e ha avuto un anno eccezionale per gli affitti per le vacanze, con oltre 48 milioni di pernottamenti durante l’anno, con un aumento del 47,6% rispetto al 2021 e del 2% rispetto al 2019. L’offerta media di annunci disponibili si è attestata a oltre 2,5 milioni, in aumento dell’11,2% rispetto al 2021, ma ancora inferiore al 2019 del 7,4%. Poiché la domanda ha superato la crescita dell’offerta, l’occupazione è cresciuta rapidamente, con un aumento del 6,9% rispetto al 2021. Nello specifico in Italia: la media degli annunci disponibili è stata di 376.000, l’8% in più rispetto al 2021, ma ancora il 21% in meno rispetto al 2019. La tariffa media notturna è stata di € 159, in aumento del 31% rispetto al 2019 e del 16% rispetto al 2021, poiché gli host hanno sentito la pressione dell’inflazione e l’aumento dei costi energetici.

ORGANIZZA LE INFORMAZIONI Analizzare i dati e rappresentarli graficamente

Fonte: L’andamento degli affitti brevi in Italia nel 2022 (dati AirDNA), in hospitality-news.it, 25 gennaio 2023.

a.

Organizza graficamente i dati.

Dopo aver approfondito l’argomento sul web, realizza dei grafici per illustrare la crescita del mercato degli affitti brevi in Europa e in Italia, inserendo anche i dati che riguardano le città più interessate da questo fenomeno nel nostro Paese. Leggi il seguente stralcio della sentenza della Corte di cassazione, quindi svolgi le attività richieste.

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 20 febbraio 2023, n. 5271 [...] Ragioni della decisione 3.2. In particolare, […] qualora l’inadempimento «non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta». Alla luce di quanto premesso, è manifestamente errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui «il termine “danno alla persona” deve, evidentemente, essere riferito ai soli danni fisici e non anche a quelli morali sia perché è tale l’accezione tecnica del termine e sia perché, altrimenti, la distinzione non avrebbe senso. In tema di c.d. vacanza rovinata, infatti, è chiaro che si verte sempre di danni

ANALIZZA E RISOLVI IL CASO Problem solving


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SVILUPPA LE COMPETENZE SEZIONE E cd. morali in quanto quelli patrimoniali sono risarcibili a prescindere e già oggetto di normative speciali». Al contrario, la disposizione di cui all’art. 44 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (applicabile alla fattispecie in esame e che fissa in tre anni il termine prescrizionale per «il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico»), deve essere interpretata nel senso che tra i danni alla persona sono compresi quelli di carattere non patrimoniale, di cui all’art. 2059 c.c., come categoria ampia e unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona. Sul punto, dunque, la sentenza deve essere cassata e il giudice del rinvio riesaminerà la vicenda processuale attenendosi all’enunciato principio di diritto.

a.

Rispondi alle domande.

1.

Chi sono i protagonisti del procedimento indicato nella sentenza?

2.

Da quali circostanze di fatto è scaturita la controversia?

3.

Sapresti ricostruire le varie fasi della vicenda processuale che hanno portato al processo in Cassazione?

4. Quali sono le fonti normative coinvolte nel procedimento? 5.

b.

Dopo aver letto il principio di diritto affermato dalla Cassazione, sapresti spiegare che cosa si intende per “danni da vacanza rovinata”?

Applica le conoscenze acquisite e risolvi il seguente caso.

Per il loro viaggio di nozze due giovani sposi acquistano, da un noto tour operator, un pacchetto turistico avente a oggetto il viaggio e l’alloggio presso il “Blue Club” in Egitto, le cui immagini sul sito Internet e sul catalogo, inviato in seguito ad apposita richiesta, mostrano una bellissima spiaggia accessibile a piedi dall’albergo e un mare cristallino. All’arrivo in Egitto la realtà è tuttavia ben lontana da quanto riportato nel materiale illustrativo, in quanto il mare presenta evidenti segni di inquinamento. In seguito a formali e reiterate proteste (tra cui l’invio di e-mail corredate da fotografie riproducenti lo stato dei luoghi), gli sposi dopo tre giorni ottengono il trasferimento presso un’altra struttura in grado di soddisfare le loro aspettative. Rientrati in Italia, gli sposi citano in giudizio il tour operator al fine di ottenere un risarcimento per i danni morali subiti. La società convenuta in giudizio contesta le richieste formulate assumendo che l’albergatore non è il proprietario della spiaggia e l’inquinamento del mare non dipende certamente da responsabilità dell’organizzatore. Inoltre, il tour operator si ritiene esente da qualsiasi inadempimento in quanto gli sposi hanno accettato la sistemazione alternativa, senza sopportare spese ulteriori rispetto a quanto pattuito, e non possono quindi vantare alcun titolo risarcitorio. Ritieni che i due sposi abbiano fondate ragioni per chiedere il risarcimento dei danni morali? E a che titolo devono, eventualmente, articolare l’azione di richiesta del pagamento?


EDUCAZIONE CIVICA

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE

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Viaggiare nell’era digitale Contratti online: i pacchetti turistici Lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie consentono oggi di programmare i nostri viaggi con estrema velocità, ricorrendo sempre meno alla tradizionale agenzia e utilizzando, in sua sostituzione, siti web che permettono di organizzare le vacanze in pochi click. L’acquisto di pacchetti turistici attraverso Internet costituisce un esempio di contratto stipulato a distanza. Questo si realizza quando, attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione online (cosiddetti sistemi GDS e CRS), si acquistano servizi turistici mediante pagamento con carta di credito. A differenza del tradizionale sistema di vendita offline, dove l’acquisto viene realizzato per il mezzo di un intermediario, la tradizionale agenzia di viaggi, nell’era digitale è il consumatore-viaggiatore stesso che ricerca nel web il prodotto più adatto alle sue esigenze, accedendo alle numerose agenzie di viaggio online dove autonomamente è in grado di scegliere le modalità di viaggio, confrontare prezzi e acquistare il prodotto con dei semplici click. Questa rivoluzione digitale nasconde tuttavia delle insidie. La distanza tra le parti ha infatti creato delle zone grigie e prive di tutela, dando spazio a pratiche non sempre trasparenti e rispettose del dettato normativo. Fonte: Progetto “e-ra digitale”: il consumatore incontra il web, in tuttoconsumatori.mise.gov.it, 19 marzo 2021.

PACCHETTI TURISTICI ONLINE: COSA DICE LA LEGGE 1.

Con i docenti di diritto e DTA approfondite le problematiche giuridiche ed economiche che differenziano gli acquisti online da quelli offline. In particolare, analizzate le disposizioni del codice del turismo a tutela del turista-consumatore e le novità introdotte dal d.lgs. del 21 maggio 2018, n. 62, che ha ampliato la nozione di pacchetto turistico, inserendovi anche i contratti online, i pacchetti su misura e quelli dinamici.

Spunti pluridisciplinari: DIRITTO DTA INFORMATICA

2. Insieme all’insegnante di informatica approfondite la normativa e le caratteristiche tecniche dei sistemi di prenotazione online GDS (Global Distribution System) e CRS (Central Reservation System). 3. Realizzate un’infografica per illustrare le nozioni apprese in tema di pacchetti turistici, evidenziando le problematiche che possono sorgere in caso di acquisti online e le tutele previste dalla legge.

AGENZIE ONLINE VS AGENZIE TRADIZIONALI Negli ultimi anni il numero delle prenotazioni effettuate sul web è cresciuto in maniera esponenziale e le agenzie di viaggio online (Online Travel Agency, OTA) hanno quasi del tutto soppiantato le agenzie tradizionali. 1.

Secondo voi quali sono i punti di forza e i punti di debolezza dell’una e dell’altra tipologia di agenzia? Discutetene in classe.

Spunti pluridisciplinari: DIRITTO DTA


382

COMPITO DI REALTÀ

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE

DIVENTARE OPERATORI TURISTICI INCLUSIVI DIRITTO

DTA

ITALIANO

GEOGRAFIA

LNGUE STRANIERE

INFORMATICA

La scuola che frequentate si prepara a istituire una Commissione viaggi gestita dagli studenti e orientata a soddisfare le esigenze degli alunni con disabilità. La vostra classe è invitata a partecipare a questa iniziativa, tesa a promuovere una scuola sempre più accogliente e inclusiva. Per entrare nel merito di un tema così delicato, leggete i seguenti riferimenti normativi.

COSTITUZIONE ITALIANA Art. 34 La scuola è aperta a tutti.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità Art. 2 Ai fini della presente Convenzione: – per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo.

OBIETTIVI Concepita come un’agenzia di viaggio, la Commissione ha il compito di organizzare e gestire le visite di istruzione e le uscite didattiche delle classi in cui vi sono anche studenti con disabilità. Si tratta di un progetto utile a coinvolgere nella vita scolastica ogni alunno, a prescindere dalle sue condizioni e capacità. Ma è anche un’opportunità per sperimentare e consolidare le proprie competenze sia interdisciplinari (diritto, DTA, geografia, italiano, lingue, informatica) sia “trasversali”, ovvero capacità e attitudini interpersonali che influenzano le modalità di interazione con gli altri nella società e, di conseguenza, nell’ambiente di lavoro (per esempio, comunicare e confrontarsi con tutti i propri interlocutori, lavorare con gli altri costruendo relazioni positive, imparare a pianificare e a organizzare, risolvere problemi, apprendere in maniera continuativa, conseguire obiettivi). In poche parole, si tratta di un’esperienza utile a crescere come professionisti del turismo ma anche come persone.


Svolgi le attività con lo SCHEMA GUIDATO

In una prima fase, la scuola dovrà organizzare degli incontri con formatori e/o esperti della Camera di commercio locale e referenti delle agenzie di viaggio presenti sul territorio, in modo che possiate comprendere le problematiche economico-giuridiche di un’agenzia di viaggio. In seguito, per entrare nel merito di aspetti più specifici, sarà necessario avvalersi di: • • • • •

383

1

FASE DI FORMAZIONE

2

FASE DI PIANIFICAZIONE

3

FASE OPERATIVA

4

FASE DI VALUTAZIONE

avvocati ed esperti di diritto per approfondire le tematiche relative al codice del consumo e alla figura del turista; commercialisti e operatori bancari per approfondire questioni contabili e finanziarie; psicologi scolastici e figure mediche specialistiche per familiarizzare con il mondo della disabilità; esperti di marketing per sviluppare le competenze degli alunni che si occuperanno della promozione dei servizi da proporre ai compagni con disabilità; graphic designer e social media manager per predisporre contenuti e materiali promozionali da divulgare anche in rete.

Preparate delle domande da porre agli esperti e realizzate dei video per tenere traccia delle loro risposte. Per completare l’esperienza formativa si potrebbe inoltre prevedere un periodo di PCTO (di almeno otto ore) da svolgere presso un’agenzia di viaggio, così da capire come rapportarsi con il cliente e fare esperienza delle problematiche che le agenzie devono affrontare nella fase di progettazione di un viaggio. Alla fine di queste attività preliminari, con l’aiuto dei docenti e degli esperti esterni, svolgete un sondaggio per individuare i bisogni e le richieste degli studenti con disabilità e della stessa scuola. In particolare, identificate i requisiti che il viaggio dovrà possedere affinché possa essere proposto alle classi: assenza di barriere architettoniche, culturali e sensoriali; presenza di mezzi di trasporto accessibili; disponibilità di un’area parcheggio dedicata per persone con disabilità; accessibilità della struttura ricettiva; adeguatezza dei servizi igienici; facilità di accesso alle strutture sportive e alle attrattive del luogo ecc. Sulla base delle competenze maturate da ciascuno di voi, definite i ruoli e i compiti da svolgere all’interno della Commissione, quindi dedicatevi alle seguenti attività: • •

• •

predisponete la lista delle classi e, presa visione della delibera del Consiglio di classe, prendete in esame la proposta di viaggio (località, tempi, costi, itinerari ecc.); chiedete alla scuola di richiedere i preventivi alle agenzie di viaggio con cui è in contatto e di inviare la lista dei requisiti individuati in tema di accessibilità e inclusione; preparate una brochure per permettere alla scuola di comunicare al Consiglio di classe le proposte delle agenzie di viaggio; realizzate un questionario anonimo di gradimento e segnalazione di eventuali problemi da somministrare a coloro che parteciperanno alla visita.

Al termine di questo percorso, sarà necessario prevedere un momento di valutazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti con la comunità scolastica e le imprese tutor. Raccogliete quindi tutta la documentazione prodotta, dal decalogo dei requisiti richiesti in tema di inclusione e accessibilità sino al bilancio finale dell’attività, e preparate una relazione: è il momento nel quale ciascuno di voi (come singoli e come gruppo) potrà riflettere sul proprio operato.


IL COLLOQUIO ORALE ALL’ESAME DI STATO Di seguito ti proponiamo un possibile percorso pluridisciplinare che puoi collegare a uno dei temi della Sezione che hai appena studiato. Prova a costruire, partendo dallo spunto proposto, un percorso che, snodandosi attraverso i contenuti più rilevanti delle discipline, evidenzi la tua capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera. Nell’organizzare il discorso puoi prendere spunto dal percorso proposto in queste pagine, oppure inserire altri collegamenti che ritieni opportuni. Infine, esponi oralmente il percorso che hai costruito, provando a rispettare i tempi della prova e a mettere in evidenza le connessioni basate sui tuoi specifici ragionamenti. SPUNTO PER L’AVVIO DEL PERCORSO Nel nostro ordinamento, fin dalla nascita della Costituzione, è stata effettuata una scelta a favore di un modello di Stato regionale. Tale modello ha visto una lenta attuazione e, solo a partire dagli anni Novanta, ha avuto una nuova e più ampia concretizzazione, le cui principali novità sono da collegarsi alla riforma del 2001. In questo ampio tema del decentramento amministrativo, il rapporto fra Stato e Regioni in materia di turismo è stato certamente caratterizzato da un problematico gioco di equilibri

LEGISLAZIONE TURISTICA

Costituzione: decentramento amministrativo e riforma del titolo V • Qual è la scelta effettuata dai padri costituenti relativamente al modello organizzativo dello Stato? • Qual è la disciplina dell’art. 117 nella Costituzione del 1948? • Quali sono i cambiamenti più significativi introdotti dalla riforma costituzionale del 2001 e, in particolare, quali sono le ricadute sul settore turistico? • Quali sono le criticità che si sono presentate anche successivamente a detta riforma nel comparto turistico?

STORIA

L’Italia tra gli anni Cinquanta e Settanta: la nascita delle Regioni e il cambiamento urbano • In Italia le Regioni vennero istituite negli anni Settanta: che cosa ha caratterizzato questi anni? • Quale fenomeno ha preceduto gli anni Settanta e perché si può affermare che questo specifico fenomeno trova la sua conclusione proprio in questo decennio? • Quali sono le differenze fondamentali nell’economia italiana tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta? • Come cambiano le città e le aree urbane italiane tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta? • Nello sviluppo e nei cambiamenti che intaccarono l’urbanismo, ci furono delle differenze tra Regioni del Nord Italia e Regioni del Sud Italia?


177 ITALIANO

Italo Calvino: “Marcovaldo” e “Le città invisibili” • Quali sono le caratteristiche della poetica di Italo Calvino? Quali dei tratti fondamentali della sua scrittura ritroviamo in “Marcovaldo” e “Le città invisibili”? • Come appare la città rappresentata da Italo Calvino in “Marcovaldo”? • Su cosa vuole farci riflettere Calvino nella raccolta “Marcovaldo”? • In che epoca è ambientato e che cosa tratta il romanzo “Le città invisibili”? • Quali caratteristiche hanno le città descritte da Calvino in “Le città invisibili”? In cosa si differenziano dalla città che viene rappresentata in “Marcovaldo”?

GEOGRAFIA TURISTICA

Il ruolo del turismo nell’economia mondiale e nazionale • Quali sono i maggiori flussi turistici internazionali? • Quali sono le maggiori forme di ospitalità turistiche e come si sono evolute nel tempo? • Guardando le ultime ricerche effettuate, quali sono le tre città visitate dal maggior numero di turisti? • In Italia, quanto è importante il turismo a livello economico? E nelle singole Regioni? • Quali sono le maggiori organizzazioni turistiche in Italia? E a livello europeo e mondiale?

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

Il marketing territoriale • Che cos’è il marketing territoriale? Dopo averne fornito la definizione, prova a spiegarlo utilizzando un esempio. • Quali sono i principali strumenti del marketing territoriale? • Qual è l’obiettivo del marketing territoriale? • Come viene utilizzato il marketing territoriale in Italia? E nella tua Regione? • Qual è il ruolo svolto dagli enti locali nella pianificazione e promozione turistica del territorio?

INGLESE

Italian tourist boards and UK Tourist Boards: marketing a place • • • • •

How do regional and national tourist boards promote tourism? What is the national tourism organization in Italy? What is the UK-based travel and tourism organization? What is Place Marketing and how does it work? What are the differences in building a Place Marketing strategy in Italy and in the UK? Try to explain it with an example


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