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QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro
AiFOS è un’associazione senza scopo di lucro costituita da formatori, docenti, professionisti, consulenti ed aziende che operano nel campo della sicurezza sul lavoro. La formazione è strumento di prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. La rivista scientifica trimestrale “Quaderni della Sicurezza AiFOS” presenta studi, ricerche, analisi e commenti di carattere monografico.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro c/o CSMT Università degli Studi di Brescia via Branze, 45 - 25123 Brescia tel. 030.6595031 fax 030.6595040 www.aifos.it info@aifos.it
QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS - La Gestione delle Emergenze
Rivista scientifica trimestrale - Salute e Sicurezza nei Luoghi di Vita e di Lavoro
2
La gestione delle emergenze A cura e con un intervento di: Chiara Ballarini Elena Bonfiglio Interventi di: Pietro Aloisio Gregorio Barberi Antonio Buccellato Abele Carnovali Davide e Fulvio Degrassi Dario Domenighini Gloriana Favaretto Piergiorgio Frasca Cristina Frasca Dario Alberto Gigante Massimiliano Longhi Giuseppe Macchi Sandro Marinelli Elena Padovan Diego Ragni Rocco Vitale Daniele Zanoni
n. 2 - Anno III Trimestrale Aprile - Giugno 2012
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Lavoratori stranieri e sicurezza n. 1 - 2010
T.U. n. 81/2008
a moneta mbiamo un oneta am trambi un o ’idea avrem mbiamo un idee rambi due
aliana Formatori della Sicurezza sul Lavoro Università degli Studi di Brescia Brescia tel. 030.6595031 fax 030.6595040 ww.aifos.it info@aifos.it
QUADERNI DELLA SICUREZZA AiFOS
PROSSIMO QUADERNO:
n. 2 - 2010
Valutare i rischi
n. 3 -2010
Gestione aziendale e salute e sicurezza sul lavoro
n. 4 - 2010
La figura del Formatore alla Sicurezza
Rapporto AiFOS 2010
QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro
QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS - La Gestione delle Emergenze
Rivista scientifica trimestrale - Salute e Sicurezza nei Luoghi di Vita e di Lavoro
2
Lavoratori stranieri e sicurezza A cura e con un intervento di: Maria Frassine
Interventi di: Adele De Prisco Stefano Porru Rocco Vitale ed altri
n. 2 - Anno III Trimestrale Aprile- Giugno 2012
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n. 3 - Anno III - 2012
n. 1 - 2011
n. 2 - 2011
n. 3 - 2011
I Sistemi di Gestione della Sicurezza tra Certificazione e Asseverazione
La conoscenza dello stress lavorocorrelato
I lavori e la Sicurezza sul Lavoro
n. 4 - 2011
Il Datore di Lavoro e la Formazione alla Sicurezza Rapporto AiFOS 2011
n. 1 - 2012
Formazione dei Formatori alla Sicurezza Un approfondimento metodologico verso una didattica consapevole
Q2, 2012 AiFOS – La gestione delle emergenze
Sommario Sandro Marinelli
1
Prevenire e gestire le situazioni di emergenza
Chiara Ballarini
3
La Gestione delle Emergenze: orientarsi tra Normativa e Formazione
Piergiorgio Frasca
11
Il contesto di emergenza nei luoghi di lavoro
Daniele Zanoni
24
Davide e Fulvio Degrassi
29
Riflessioni sulla preparazione alla gestione delle emergenze
L’emergenza incendio: possibili cause e interventi di prevenzione e protezione
Pietro Aloisio
38
L’evacuazione dei luoghi di lavoro: sistemi e tecniche praticabili. Scenari delle emergenze
Dario Domenighini
42
Attrezzature antincendio. Sorveglianza, manutenzione e formazione
Giuseppe Macchi
48
Il ruolo della manutenzione nella prevenzione degli incendi
Piergiorgio Frasca
54
Cristina Frasca
71
Processi psicologici nelle situazioni di pericolo
La gestione del panico in situazioni di emergenza
Elena Padovan
76
Comunicazione e gestione dell’emergenza
Massimiliano Longhi
82
L’organizzazione della squadra di emergenza
Dario Alberto Gigante
89
I Dispositivi di Protezione Individuale antincendio
Antonio Buccellato
93
Formare gli incaricati alle emergenze (potenzialità e limiti della formazione)
Diego Ragni
L’importanza dell’addestramento pratico
98
Quaderni della Sicurezza AiFOS n. 2, 2012 Gregorio Barberi
103
L’emergenza infortuni: si è utili solo si è competenti
Massimiliano Longhi, Chiara Ballarini, Elena Bonfiglio
112
La gestione delle emergenze: il corso certificato AiFOS
Gloriana Favaretto
120
Prove di evacuazione, il ruolo del RSPP ed esempi concreti
Rocco Vitale
133
Una prova di evacuazione nella scuola Norme e prassi per un buon lavoro di preparazione. Cronaca dell’evacuazione di una scuola superiore studiata, pianificata, realizzata e gestita in collaborazione con gli studenti. Procedure ed adempimenti programmati ed attuati
Abele Carnovali
146
Pianificare l’emergenza in una struttura per anziani
Gregorio Barberi Uscire da un “buco”. Emergenza in spazi confinati
152
Sandro Marinelli
Prevenire e gestire le situazioni di emergenza di Sandro Marinelli 1
Nel nostro paese la cultura dell’emergenza non è ancora ben radicata come, ad esempio, nel mondo anglosassone. Nonostante le numerose calamità che hanno da sempre caratterizzato il nostro territorio, il legislatore non è mai riuscito ad introdurre strumenti normativi in grado di formare nella popolazione italiana, sin dal periodo scolastico, una mentalità di accettazione dei rischi con i quali dobbiamo confrontarci ed una conseguente capacità di pianificare le inevitabili situazioni di emergenza che, prima o poi, si debbono necessariamente affrontare. Basti pensare che le operazioni di soccorso nelle grandi calamità del recente passato, quali i terremoti del Friuli del 1976 e dell’Irpinia del 1980 - alle quali lo scrivente ha partecipato quale dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - sono state affrontate senza alcuna preventiva pianificazione, tant’è che si è dovuti ricorrere alla nomina di un Commissario Straordinario del Governo per poter coordinare e gestire operazioni di soccorso che non erano in alcun modo state previste, ricorrendo, come spesso accade, all’improvvisazione ed alle singole iniziative del personale di soccorso. Con l’istituzione della Protezione Civile nel 1981, si è iniziato un percorso di sensibilizzazione sia a livello centrale che a livello periferico con il conseguente accrescimento di quella cultura della sicurezza che era praticamente sconosciuta nel nostro paese. Da allora molta strada è stata fatta, tant’è che il legislatore , con il Decreto Legislativo n. 626/94, che ha recepito ben otto direttive comunitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un concetto nuovo e, per alcuni versi, ancora sconosciuto in molti settori lavorativi del nostro paese: quello di
1
Dirigente superiore VVFF e consulente per la sicurezza presso il Senato della Repubblica. Presidente MAIA, (Manutentori Assemblatori Installatori Associati per la Sicurezza Antincendio.
1
Q2, 2012 AiFOS – Introduzione
valutare preventivamente i rischi e di redigere conseguenti piani di emergenza, ivi comprese le esercitazioni annuali. Tale incombenza è stata giustamente attribuita ai Datori di lavoro che, in conseguenza di questa nuova legislazione, recentemente aggiornata con l’emanazione del cosiddetto “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di cui al Decreto Legislativo n. 81/08, ha finalmente ed irreversibilmente introdotto nel panorama normativo italiano quei cardini sui quali deve poter crescere la cultura della sicurezza e dell’emergenza. Va anche menzionato che il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro, ai sensi dell’ex-art.13 del Decreto Legislativo n. 626/94, ha emanato uno dei Decreti attuativi fissando, con il D.M. 10.03.1998, i “Criteri Generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”. Chiaramente a tale Decreto dovranno seguire altri decreti attuativi, come previsto dal D. Lgs. n. 81/08, ma tale Decreto ha certamente il merito di aver colmato una grande lacuna esistente nella normativa italiana, fornendo ai Datori di lavoro le linee guida per effettuare le Valutazioni dei Rischi legati agli incendi ed alle altre emergenze, per individuare le misure compensative di protezione attiva e passiva, per effettuare controlli e manutenzioni programmate sui presidi di sicurezza e, soprattutto, fornendo gli elementi necessari per redigere un piano di emergenza che contenga gli scenari incidentali che hanno maggior probabilità di accadimento. Infine il predetto D.M. 10.03.1998, oltre al contenuto dei piani di emergenza, indica anche il contenuto minimo dei corsi di formazione necessari ad addestrare gli addetti alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze, fornendo al Datori di lavoro gli strumenti necessari per rendere edotti, attraverso lo strumento dell’informazione, tutti i lavoratori sui rischi con i quali debbono imparare a convivere, ma soprattutto ad insegnare, attraverso le esercitazioni annuali ed i corsi di formazione specifici per gli addetti i comportamenti da attuare in caso di emergenza. Diciamo che il gap normativo con gli altri paesi di cultura anglosassone è stato colmato, rimane da colmare quello culturale dovuto ad un certo conservatorismo e ad una certa resistenza al cambiamento del nostro paese.
2
Chiara Ballarini
La Gestione delle Emergenze: orientarsi tra Normativa e Formazione di Chiara Ballarini 1
“I Lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico” 2.
Il datore di lavoro di qualsiasi azienda deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché in caso di pericolo grave ed immediato deve attivare tutte le misure comprese quelle sanitarie, necessarie ad affrontare una possibile emergenza. L’art. 43 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, stabilisce che il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi 1
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro, Responsabile Servizio Formazione della Direzione Nazionale AiFOS. 2 Art. 37, comma 9, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
3
Q2, 2012 AiFOS – Orientarsi tra normativa e formazione
di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. La Formazione nel Primo soccorso L’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008 rimanda la definizione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua Formazione al D.M. 15 luglio 2003, n. 388 3.
3
Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizione del pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni”.
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Chiara Ballarini
Per parlare di “Formazione primo soccorso” bisogna prima considerare la distinzione aziendale che viene definita dal D.M. n. 388/2003. Quest’ultimo infatti classifica le aziende tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio.
Vengono, quindi, individuati tre gruppi: Gruppo A: Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiori a quattro (desumibili da statistiche INAIL); Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura. Gruppo B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; Gruppo C: Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gli addetti al primo soccorso, una volta ufficializzata la nomina, devono frequentare un corso di formazione teorico-pratico con contenuti 4 e durata differente in base al gruppo aziendale di appartenenza: 4
I contenuti dei corsi di Formazione sono riportati negli allegati 3 e 4 del D.M. n. 388/2003.
5
Q2, 2012 AiFOS – Orientarsi tra normativa e formazione
Azienda Gruppo A Gruppo B e C 5
Durata complessiva (ore) 16 12
Parte teorica Parte pratica (ore)
10 8
(ore)
6 4
L’aggiornamento andrà ripetuto con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico: Azienda Gruppo A Gruppo B e C
Frequenza Triennale Triennale
Durata (ore) 6 4
La Formazione degli incaricati al primo soccorso, è svolta da personale medico, in collaborazione ove possibile, con il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale. Nello svolgimento della parte pratica di formazione, il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. È essenziale che sia quindi il medico a certificare l’avvenuta formazione, in particolare per quanto riguarda il corso base. La Formazione nell’antincendio L’art. 46 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede l’emanazione di un apposito Decreto relativo alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
5
La distinzione tra aziende di Gruppo B e Gruppo C sta nella dotazione minima che il datore di lavoro deve garantire nell’azienda (cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione). La Formazione necessaria per gli addetti è comunque la stessa.
6
Chiara Ballarini
In attesa dell’emanazione di questo decreto continuano ad applicarsi i criteri generali previsti dal Decreto Ministeriale 10/03/1998 6. È obbligo del datore di Lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di incendio. Adeguate informazioni devono essere fornite anche agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle adozioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione. Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro devono ricevere una specifica formazione. I contenuti minimi dei corsi di Formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Le aziende vengono infatti divise in 3 tipologie: 1. Attività a Rischio di Incendio Elevato Luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Si riportano alcuni esempi: Industrie e depositi; Fabbriche e depositi di esplosivi; Centrali termoelettriche; Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; 6
Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 “Criteri Generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
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Q2, 2012 AiFOS – Orientarsi tra normativa e formazione
Impianti e laboratori nucleari ; Depositi di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²; Alberghi con oltre 200 posti letto; Ospedali, case di cura e di ricovero; Scuole con oltre 1000 persone presenti, uffici con oltre 1000 dipendenti.
2. Attività a Rischio Incendio Medio Luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a medio rischio di incendio: - i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 7 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; - i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto. 3. Attività a rischio Incendio Basso Attività non classificabili a medio ed elevato rischio e luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Gli incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, una volta ufficializzata la nomina, devono frequentare 7
Alcuni esempi: gruppi per produzione o depositi di energia elettrica e simili, stabilimenti ed impianti o depositi di gas, combustibili ed oli; impianti per la saldatura o il taglio dei metalli; aziende per la lavorazione del vetro; impianti e depositi per la produzione di gas, calore, liquidi gassosi; autorimesse pubbliche e private.
8
Chiara Ballarini
un corso di formazione teorico-pratico con contenuti 8 e durata differente in base al attività di appartenenza: Rischio Incendio Elevato Medio Basso
Durata complessiva (ore) 16 8 4
Parte teorica
Parte pratica
(ore)
(ore)
12 5 2
4 3 29
La normativa non fornisce indicazioni precise riguardante i contenuti e la durata e la periodicità dei corsi di aggiornamento antincendio. Resta il fatto che comunque l’aggiornamento deve essere fatto (art. 37, comma 9, D. Lgs. n. 81/2008). AiFOS ha sempre consigliato ai propri centri di Formazione di considerare come per il primo soccorso almeno una periodicità triennale per quanto riguarda in particolare le capacità di intervento pratico. Il 23/02/2011 è stata pubblicata una circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione generale per la formazione – Ministero dell’Interno. Questa circolare – ovviamente – non ha valenza di legge, ma fornisce delle indicazioni, dei suggerimenti sul programma e la durata degli aggiornamenti. Purtroppo, non fornisce la periodicità con cui questi andrebbero fatti, ma viene nella maggior parte dei casi considerata la periodicità triennale (scadenza mutuata dalla normativa per il primo soccorso). Rischio Incendio Elevato Medio Basso
Durata Aggiornamento (ore) 8 5 2
8
I contenuti dei corsi di Formazione sono riportati nell’allegato IX del D.M. n. 10 Marzo 1998. Dal punto di vista normativo, la parte pratica nei corsi di formazione per attività con rischio basso prevede la presa visione, chiarimenti ed istruzioni sugli estintori portatili avvalendosi di sussidi audiovisivi o dimostrazione pratica.
9
9
Q2, 2012 AiFOS – Orientarsi tra normativa e formazione
Allo stato attuale, per i corsi addetto antincendio non occorrono particolari requisiti o esperienza del formatore/istruttore. È comunque raccomandabile che almeno la parte pratica sia gestita da un addestratore esperto. La Formazione per incaricati di attività a rischio incendio elevato deve avvenire in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco almeno per quanto riguarda l’effettuazione dell’esame finale. (D. M. 10 marzo 1998 - Criteri Generali di sicurezza antincendio e Gestione delle Emergenze nei luoghi di Lavoro e Legge n. 606/96).
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