Il medico competente e la sicurezza sul lavoro

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La rivista scientifica trimestrale “QUADERNI DELLA SICUREZZA AIFOS” presenta studi, ricerche, analisi e commenti di carattere monografico.

AiFOS - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro c/o CSMT Università degli Studi di Brescia via Branze, 45 - 25123 Brescia tel. 030.6595031 fax 030.6595040 www.aifos.it info@aifos.it

Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro

QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS - Medico Competente e Sicurezza sul Lavoro

AiFOS è un’associazione senza scopo di lucro costituita da aziende, formatori, docenti, professionisti, consulenti che operano nel campo della sicurezza sul lavoro. La formazione è strumento di prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS

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Rivista scientifica trimestrale - Salute e Sicurezza nei Luoghi di Vita e di Lavoro

Il Medico Competente e la Sicurezza sul Lavoro Rapporto AiFOS 2012

A cura e con un intervento di: Graziano Frigeri Interventi di: Massimo De Felice Francesco Naviglio Rocco Vitale Giuseppe Bonifaci Gruppo di Lavoro ANMA Villiam Alberghini Emma Anna Rita Ciconte e Enrico Ciaccio Pietro Ferrari

n. 4 - Anno III Trimestrale Ottobre - Dicembre 2012

AiFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro c/o CSMT Università degli Studi di Brescia via Branze, 45 - 25123 Brescia tel. 030.6595031 fax 030.6595040 www.aifos.it info@aifos.it


QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS

PROSSIMA USCITA QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS Rivista Scientifica Trimestrale n. 1 gennaio-marzo 2013

Gli Accordi Stato-Regioni per la Formazione n. 1 - 2010

n. 2 - 2010

n. 3 - 2010

T.U. n. 81/2008

Valutare i rischi

Gestione aziendale

n. 1 - 2011

n. 2 - 2011

n. 3 - 2011

Certificazione

Lavoro-correlato

Lavori e Sicurezza

Una guida giuridica e normativa con tutti gli Accordi Stato-Regioni dal 2006 al 2012

n. 4 - 2010

Formatore

Rapporto AiFOS 2010

n. 4 - 2011

Datore di Lavoro Rapporto AiFOS 2011

n. 2 - 2012 n. 1 - 2012

Formazione Formatori

n. 2 - 2012

Gestione Emergenze

n. 3 - 2012

Lavoratori Stranieri


Q4, 2012 AiFOS – Il medico competente e la sicurezza sul lavoro

Sommario Massimo De Felice

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Presentazione

Francesco Naviglio

3

Introduzione - Concluso il primo ciclo dei Rapporti AiFOS

Graziano Frigeri

8

Il Medico Competente e la sicurezza sul lavoro Rapporto AiFOS 2012

Rocco Vitale

50

Il coinvolgimento e la partecipazione con i soggetti della sicurezza

Giuseppe Bonifaci

65

Investire nuove risorse per garantire ai medici competenti una formazione di alta qualità: l’impegno dell’INAIL

Gruppo di Lavoro ANMA

68

Osservazioni sul questionario AiFOS sul Medico Competente

Villiam Alberghini

76

Valutazione sul questionario AiFOS

Margherita Caci

78

Emma Anna Rita Ciconte e Enrico Ciaccio

81

La formazione dei Medici Competenti quale veicolo per la professionalità

Valutazione del rischio e Medico competente Un nuovo ruolo alla luce del Testo Unico sulla sicurezza

Pietro Ferrari Le norme silenti: il comma 1 dell’articolo 39 del D. Lgs. n. 81/08

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Q4, 2012 AiFOS – Il medico competente e la sicurezza sul lavoro


Massimo De Felice

Presentazione di Massimo De Felice 1

La ricerca curata quest’anno dall’AiFOS riguarda la figura del medico competente, a cui è assegnata una funzione fondamentale – direi insostituibile – nel sistema della sicurezza in azienda. Le peculiarità degli ambienti di lavoro, e dei rischi ad essi connessi, hanno reso necessaria una professionalità specifica per l’attuazione delle misure sanitarie di prevenzione e di sicurezza. Al medico del lavoro, titolare della sorveglianza sanitaria in azienda, sono attribuite responsabilità rilevanti per una corretta programmazione – ed effettuazione – dell’attività sanitaria, nonché nella stesura del “documento di valutazione del rischio”, elemento centrale per adeguate politiche di prevenzione. La ricerca condotta dall’AiFOS sulla percezione dei medici del lavoro sul tema della sicurezza in azienda contiene un focus sulla formazione e sull’importanza che questa riveste non solo per i lavoratori, ma per gli stessi medici. Dalla lettura dei dati emerge che circa 9 medici su 10 ritengono che la sicurezza sul lavoro debba rientrare nel normale processo lavorativo e che la formazione incida concretamente sui (buoni) comportamenti e sui cambiamenti dei lavoratori. L’INAIL da tempo ha orientato le proprie politiche di prevenzione in questa direzione, attraverso la progettazione e l’erogazione di appositi percorsi formativi rivolti non solo ai medici dell’Istituto che svolgono attività di medico competente, ma anche ai medici di base e ospedalieri. Per lo svolgimento di queste attività l’Istituto ha tratto benefici dall’incorporazione dell’ex Ispesl: i ricercatori e i professionisti del 1

Presidente dell’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali.

1


Q4, 2012 AiFOS – Presentazione

Settore Ricerca hanno arricchito di nuove competenze le equipe di formatori. Ulteriori interventi di formazione destinati ai medici potranno essere organizzati dall’Istituto grazie alle possibilità offerte dal programma nazionale di educazione continua in medicina: la procedura di accreditamento dell’INAIL quale provider ECM è in avanzata fase di attuazione. Inoltre, l’Istituto sta lavorando ad un progetto, annunciato in occasione della presentazione del Rapporto Annuale 2011, per fornire adeguate “chiavi di lettura” del fenomeno infortunistico, fondamentali per una più mirata e efficace azione nel campo della prevenzione.

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Francesco Naviglio

Introduzione Concluso il primo ciclo dei Rapporti AiFOS di Francesco Naviglio 1

Il primo Rapporto AiFOS fu presentato a Roma il 1° dicembre 2009, frutto di una intuizione del Comitato Scientifico nominato il mese di marzo dello stesso anno. Siamo ormai alla quarta edizione del Rapporto, con la quale pubblichiamo i dati della ricerca realizzata nel corso del 2012, mirata a raccogliere ed elaborare il parere dei medici competenti sui contenuti della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Lo scopo delle quattro ricerche contenute nei Rapporti dal 2009 al 2012 è stato quello di ascoltare le opinioni ed analizzare i problemi prospettati dai maggiori soggetti della sicurezza in azienda alla luce delle innovazioni introdotte della normativa scaturita dall’approvazione del Decreto Legislativo n. 81 avvenuta nel 2008. In qualità di associazione che raggruppa consulenti e formatori che si occupano di sicurezza sul lavoro, ci è sembrato naturale - quasi ovvio promuovere ricerche e valutazioni sulle opinioni e le problematiche proposte da chi giornalmente si trova di fronte alla necessità di rispettare e dare concreta attuazione alle norme sulla sicurezza sul lavoro. L’impianto complessivo delle quattro ricerche fino ad oggi realizzate ha preso spunto dalla mission associativa: progettare e realizzare eventi formativi. Questa finalità ci ha portato ad individuare gli argomenti delle ricerche attraverso i soggetti principali che interagiscono, nell’ambito dei luoghi di lavoro e che, principalmente, sono gli attori della sicurezza e della formazione.

1

Segretario Generale di AiFOS, Sociologo dell’organizzazione.

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Q4, 2012 AiFOS – Introduzione

I precedenti Rapporti hanno avuto come focus le figure dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, dei formatori e dei Datori di Lavoro. Il Rapporto AiFOS 2012 fa centro sulla figura del medico competente che, sino all’emanazione del Decreto Legislativo n. 81/2008, non è stato molto valorizzato dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Proprio il Decreto Legislativo n. 81/2008, all’art. 25, sancisce gli obblighi, il ruolo del medico competente e definisce il suo particolare rilievo nella redazione del Documento di Valutazione dei rischi, allorquando prevede che sia obbligatoriamente sottoscritto dal medico stesso. Tale previsione, a mio parere, sottolinea l’importanza che il legislatore ha voluto assegnare al ruolo del medico competente come persona deputata a partecipare attivamente ad individuare e prevenire i rischi presenti negli ambienti di lavoro. È chiara la finalità che viene assegnata all’obbligo di sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi: coinvolgere il medico competente nelle responsabilità connesse all’esplicazione di una sana ed efficace politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali degli ambienti di lavoro delle aziende in cui egli presta la propria collaborazione professionale. Tuttavia, ritengo che il ruolo del medico competente possa trovare un significato ancor più rilevante ed apprezzabile nella individuazione e nella prevenzione delle malattie professionali. Molto in questi anni si è fatto per contrastare il fenomeno infortunistico in campo lavorativo ed i risultati, in termini numerici e percentuali, possono ritenersi soddisfacenti anche se non propriamente esaltanti. Pur considerando il momento di crisi economica che stiamo attraversando, che ha ridotto il numero delle aziende produttive e dei lavoratori attivi, non si può disconoscere che in termini percentuali il numero dei lavoratori infortunati per cause lavorative è decisamente diminuito anche se, per una nazione altamente industrializzata come l’Italia, l’incidenza percentuale degli eventi infortunistici dovrebbe essere molto minore per essere considerata adeguata agli andamenti degli altri 4


Francesco Naviglio

stati che, come il industrializzati.

nostro,

rientrano

tra

quelli

maggiormente

In controtendenza, invece, sono i dati relativi all’insorgere delle malattie professionali che dalle ultime statistiche risultano in aumento. Proprio in questo ambito, quindi, il ruolo del medico competente all’interno delle aziende deve svilupparsi ed affermarsi con forza nell’individuare e combattere le cause di insorgenza delle malattie professionali. È un compito, questo, estremamente difficile in quanto spesso l’identificazione delle cause delle malattie riconosciute come derivanti da attività lavorative avviene successivamente alle esposizioni al rischio e quando la malattia si è già manifestata. Solo in questo momento, spesso, è possibile ricondurre a cause lavorative l’insorgere di alcune patologie invalidanti. Con il Rapporto AiFOS 2012 si chiude, quindi, il primo ciclo di indagine. Le risultanze denotano una ampia conoscenza e sensibilità degli intervistati (circa 3.000 complessivamente) per le tematiche della sicurezza sul lavoro anche se diversificate per singola categoria. Il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche è stato recepito all’interno dei luoghi di lavoro? È la domanda che era alla base del Primo Rapporto AiFOS che è andato a valutare, attraverso una inchiesta su mille lavoratori, cosa ne pensano della formazione in azienda, ma soprattutto come è percepita al fine della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Dal Rapporto 2009 é emerso che i lavoratori credono nella formazione e rivendicano un processo formativo serio a tutela della propria sicurezza. Ma non solo, richiedono anche una formazione più concreta e aderente alle proprie mansioni. Positivo il giudizio verso la formazione svolta nell’ambito aziendale e che tenga conto delle esperienze di lavoro svolte. Tuttavia, risulta anche che al 50% dei lavoratori non è stato mai chiesto un parere in merito alla sicurezza sul lavoro. Scarsa la prima informazione legata alle emergenze. Il focus del Rapporto AiFOS 2010 è sui formatori alla sicurezza sul lavoro. Partendo dalla considerazione che la formazione è ormai considerata un fattore essenziale per la sicurezza e la salute sui luoghi di 5


Q4, 2012 AiFOS – Introduzione

lavoro, si è cercato di interpretare le esigenze dei diretti interessati consapevoli che poco o nulla si è detto e fatto in questi anni sulle caratteristiche che dovrebbe possedere il formatore alla sicurezza. Per troppi anni questa figura è stata trascurata; ma la ricerca ha evidenziato che è proprio attraverso il formatore, attraverso le sue conoscenze e le sue capacità di comunicarle, che la formazione dei lavoratori può diventare un condiviso progetto della sicurezza aziendale ed un efficace strumento per ridurre incidenti e malattie professionali. L’anno successivo la ricerca ha sondato, attraverso un questionario composto da 42 domande, il parere dei datori di lavoro e delle aziende sulla “formazione alla sicurezza”. I risultati della ricerca sono stati raccolti nel Rapporto AiFOS 2011 da cui emerge un datore di lavoro ben consapevole della problematica della sicurezza nei luoghi di lavoro: ha presente cosa sia un’analisi dei rischi e l’obbligo della stesura del documento di valutazione. Le difficoltà e le incertezze iniziano invece quando si chiede di conoscere il ruolo ed i compiti che devono svolgere i soggetti coinvolti nell’organizzazione della sicurezza. Come si diceva all’inizio, il Rapporto 2012 chiude un primo ciclo occupandosi dei medici competenti che, all’interno delle aziende, sono una figura professionale importantissima e imprescindibile per identificare e prevenire i pericoli per la integrità psicofisica dei lavoratori derivanti dai rischi presenti in azienda e connessi con le lavorazioni. Possiamo affermare che nel tempo i singoli Rapporti AiFOS si sono inseriti nel panorama nazionale della letteratura che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori quale “agorà” in cui gli addetti ai lavori sono invitati a cimentarsi proponendo le loro opinioni su temi e argomenti specifici. Quello dei Rapporti assume lo stesso metodo applicato da AiFOS nella realizzazione della collana dei “Quaderni della Sicurezza”, all’interno della quale vengono annualmente pubblicati anche i Rapporti: ogni numero dei Quaderni affronta un tema specifico inerente la sicurezza sul lavoro al quale sono invitati a contribuire esponenti del mondo economico, politico, imprenditoriale e sociale. Nei Rapporti dal 2013 in poi ci occuperemo probabilmente dei processi produttivi e delle varie figure professionali che sono coinvolte 6


Francesco Naviglio

attivamente nel sistema di gestione aziendale per la prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. L’intento è quello di raccogliere intorno a temi specifici i contributi di varie professionalità, nonché i punti di vista che, commentando i risultati delle ricerche realizzate di volta in volta, possano integrare, e sempre più approfondire, le analisi, contribuendo a migliorare nel tempo le condizioni di lavoro dei lavoratori. L’obiettivo che vogliamo perseguire è quello di favorire un sempre maggiore livello della sicurezza sul lavoro, sia mediante una diminuzione degli infortuni che delle malattie di origine professionale.

Ringraziamenti Nella realizzazione delle ricerche che hanno portato alla redazione dei Rapporti annuali 2009, 2010, 2011e 2012 dell’AiFOS sulla sicurezza sul lavoro in relazione ai diversi soggetti coinvolti - lavoratori, formatori e datori di lavoro, medici competenti - oltre agli autori, devono essere ringraziati tutti i soci che hanno aiutato e collaborato per la somministrazione dei questionari. Un ringraziamento a tutto lo staff della Direzione nazionale dell’AiFOS che con competenza, pazienza e professionalità ha contribuito allo svolgimento di tutte le fasi della ricerca. Alcuni ringraziamenti particolari vanno al dott. Graziano Frigeri che ha partecipato con competenza ed esperienza professionale alla stesura del questionario su cui si basa la ricerca che ci accingiamo a presentare in questo volume ed alla dott.ssa Margherita Caci per alcuni utili contributi, sempre, sulla realizzazione del questionario. (r.v. e f.n.)

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Q4, 2012 AiFOS – Rapporto AiFOS 2012

Il Medico Competente e la sicurezza sul lavoro Rapporto AiFOS 2012 di Graziano Frigeri 1

1. Introduzione Il medico è uno dei protagonisti delle politiche aziendali di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Non solo ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria e formulare il giudizio di idoneità dei lavoratori rispetto alla mansione svolta, ma collabora con il datore di lavoro ai fini della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, colonna portante della programmazione e gestione della sicurezza in ogni luogo di lavoro. Tuttavia, malgrado il rilievo assunto dal ruolo del medico competente con il Decreto legislativo 81/2008, spesso la sua attività non è esente da difficoltà, anche per la mancanza di precise indicazioni relative alle funzioni individuate dalla normativa o per la scarsa collaborazione con le altre figure della prevenzione. Per comprendere luci e ombre presenti nella attività di questa figura professionale e porre le basi per il pieno sviluppo delle potenzialità del suo ruolo nell’intero complesso delle attività di prevenzione aziendale, l’Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha deciso di condurre una ricerca specifica mirata ad indagare il ruolo assunto dal medico competente nel sistema di sicurezza aziendale. La ricerca fa 2 seguito, e si collega, ad analoghe indagini svolte negli anni scorsi, rivolte ad altri soggetti-attori della prevenzione (lavoratori, datori di lavoro, formatori), cui rimandiamo per il dettaglio. 1

Medico del Lavoro, Titolare e Direttore Sanitario di Euronorma, Vice Presidente IMC (EU Interinstitutional Medical Board), ETF (European Training Foundation) Medical Advisor, Past President SNOP.

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Graziano Frigeri

L’indagine del 2012, incentrata appunto sulla figura del medico competente, si prefigge di acquisire, mediante la compilazione online di un questionario, il parere e la percezione di medici competenti circa il loro ruolo e la loro funzione nella gestione complessiva della sicurezza nei luoghi di lavoro. 2. Metodologia Per l’effettuazione dell’indagine è stato predisposto da AiFOS un questionario, comprendente 111 domande suddivise in varie sezioni, volte ad indagare le variabili riassunte schematicamente nella Tab. 1 DATI ANAGRAFICO-PROFESSIONALI MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE “COMPLIANCE” RISPETTO AGLI OBBLIGHI LEGISLATIVI RAPPORTI CON GLI ALTRI ATTORI DELLA PREVENZIONE RAPPORTI COI SOGGETTI ISTITUZIONALI ATTEGGIAMENTO PROATTIVO IN MATERIA DI FORMAZIONE IN AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE Tab. 1

I Medici Competenti sono stati invitati alla compilazione del questionario direttamente online sul sito di AiFOS. L’invito è stato diramato tramite le principali Associazioni Scientifiche e Professionali dei Medici Competenti (ANMA), tramite la CIIP, i maggiori siti di informazione online sulla sicurezza e salute del lavoro (Ambiente e Lavoro, Punto Sicuro, Euronorma) oltreché, naturalmente, tramite i Medici Competenti presenti all’interno della rete dei Centri di Formazione AiFOS. Il tempo a disposizione per la compilazione del questionario era di un mese: dal 1 al 31 Luglio 2012. I dati, una volta acquisiti, sono stati elaborati in termini di frequenze “crude” direttamente dalle strutture AiFOS, mentre al sottoscritto è stato affidato il compito di predisporre, sulla base di questi dati, il rapporto finale. 2

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Q4, 2012 AiFOS – Rapporto AiFOS 2012

3. Risultati 3.1 Il Campione Sono stati compilati online 496 questionari, distribuiti territorialmente come rappresentato dalla Fig. 1.

Fig. 1

Sulla base delle informazioni disponibili al 30 Luglio 2012, l’elenco nazionale dei Medici Competenti registrati presso il Ministero della Salute comprende circa 9000 nominativi. Occorre tuttavia tenere conto che tale elenco include tutti i Medici che posseggono i requisiti per esercitare la funzione di Medico Competente, e non solo coloro che effettivamente esercitano la funzione: ad esempio, nell’elenco figurano i Medici Specialisti in Medicina del Lavoro che operano nei Servizi di Vigilanza, per i quali notoriamente vi è incompatibilità tra la funzione pubblica esercitata e l’attività di Medico Competente, così come vi sono tutti coloro che, Specialisti in Medicina del Lavoro, Igiene e Medicina Preventiva, e Medicina Legale, avendo i requisiti tuttavia non esercitano effettivamente la funzione. Secondo le indagini più recenti, i Medici Competenti effettivamente operativi sul territorio nazionale sono poco meno di 5000. Il campione rappresentato dai Medici Competenti che hanno partecipato all’indagine costituisce quindi più del 10% del totale dei Medici Competenti operativi 10


Graziano Frigeri

in Italia. Considerando al distribuzione geografica dei partecipanti, comparata con i dati dell’elenco nazionale, per gli scopi dell’indagine possiamo considerare il campione sufficientemente rappresentativo. Le Figg. 2 e 3 riassumono le caratteristiche anagrafiche della popolazione considerata.

Fig. 2

Fig. 3

La popolazione è composta prevalentemente da Medici Competenti maschi, e l’ètà più rappresentata è quella “matura”, oltre i 45 anni (75%). Questi dati ci dicono che, nonostante tra i laureati in Medicina e Chirurgia da diversi anni primeggi il sesso femminile, la professione del Medico del Lavoro è ancora una professione prevalentemente maschile, nonostante l’ingresso dopo il 1991 (D. Lgs. n. 277) e, soprattutto, dopo il 11


Q4, 2012 AiFOS – Rapporto AiFOS 2012

1994 (D. Lgs. n. 626/94) di un numero consistente di nuove leve (oggi nella fascia di età 46-55). Analizzando la distribuzione per sesso nelle varie fasce d’età, tuttavia, si comprende bene come anche la professione di Medico del Lavoro stia virando verso il femminile: infatti mentre il sesso maschile prevale nettamente nelle fasce più anziane (75% nella fascia 46-55; 82,5% nella fascia 56-65 e 100% negli over 65) il sesso femminile prevale nelle leve più giovani: 52% nella fascia 25-35, 58% nella fascia 36-45). Come noto, l’art. 38 del D. Lgs. n. 81/08 elenca i vari titoli e requisiti per svolgere l’attività di Medico Competente. La Fig.4 ne elenca la distribuzione nel nostro campione.

Fig. 4

La schiacciante maggioranza possiede una specializzazione in Medicina del Lavoro il che, in considerazione dei programmi delle Scuole di Specializzazione, dovrebbe deporre per una maggiore preparazione anche sui temi specifici della gestione della sicurezza. Nell’elenco delle voci manca quella relativa ai Medici delle Forze Armate (art. 38 d-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 106/09), sulla cui possibilità di effettuate l’attività di Medico Competente al di Fuori delle Forze Armate stesse ancora si discute. Il Ministero della Salute ha comunque predisposto un elenco separato, nel quale al 31 Luglio 2012 figuravano 370 Medici. 12


Graziano Frigeri

La Fig. 5 indaga l’anzianità lavorativa nella funzione

Fig. 5

Qui il dato è interessante, perché ci dice che la quota relativamente più rilevante dei Medici Competenti (30%) ha iniziato ad operare proprio tra il 1987 e il 1996, periodo che comprende, appunto, l’uscita dei Decreti Legislativi 277/91 e 626/94, il che conferma come l’implementazione in Italia della legislazione europea ha costituito un impulso fondamentale per la tutela sanitaria dei lavoratori. Del resto, il grosso della popolazione (quasi il 70%) ha iniziato la propria attività dopo il 1986, mentre il contributo del D. Lgs. n. 81/08 (Medici Competenti che hanno iniziato l’attività dopo il 2007) è stato relativamente scarso in questo senso, solo il 15%. Per contro la coorte dei vecchi “medici di fabbrica” (pre-D. Lgs. 277/91) rappresenta, certamente anche per motivi anagrafici, solo il 16%.

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Q4, 2012 AiFOS – Rapporto AiFOS 2012

4. Modalità di lavoro del Medico Competente 4.1 Tipologia di incarico L’art 39 comma 2 del D. Lgs. n. 81/08, oltre ai requisiti, stabilisce le modalità “contrattuali” con le quali è possibile svolgere l’attività di Medico Competente. Il dato risultane dall’indagine è riportato nella Fig. 6.

Fig. 6

Come era lecito attendersi, la maggioranza dei Medici Competenti in Italia opera in regime libero professionale (65%). Tuttavia qui l’indagine non consente di discriminare con precisione chi opera a livello individuale da chi opera, sempre in regime libero professionale, presso strutture di servizi alle imprese: in particolare risulta molto bassa, rispetto ad altri dati disponibili, la quota di coloro che dichiarano di operare in qualità di collaboratore di strutture pubbliche e, soprattutto, private. Probabilmente la maggior parte dei Medici che hanno compilato il questionario e che, pur in regime libero professionale operano presso strutture pubbliche o private, dovendo optare per una sola risposta hanno privilegiato quella relativa al regime libero professionale stesso. È certo tuttavia, come confermato anche da altri dati, che la maggioranza dei Medici Competenti in Italia opera individualmente, contrariamente a ciò che avviene nel resto dei Paesi dell’UE in cui la forma prevalente sono le strutture di Servizi alle Imprese. Peraltro negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, le aziende tendono a rivolgersi sempre più a Strutture che offrono, oltre alla sorveglianza sanitaria, 14


Graziano Frigeri

anche altre prestazioni come assunzione di compiti di RSPP/ASPP, valutazione dei rischi, formazione, il tutto nell’ottica di un servizio globale e coordinato. Questa tematica e la sua evoluzione sono meritevoli di ulteriori approfondimenti. Il “portafoglio aziende” tipico del Medico Competente è riassunto dalla Fig. 7.

Fig. 7

La maggioranza dei Medici del campione segue un numero massimo di 50 aziende, mentre il 34% segue un numero di aziende superiore a 50. Da notare il 17% che segue una sola azienda. Anche se esistono attività svolte dal Medico Competente che prescindono, in tutto o in parte, dalle dimensioni aziendali (riunione periodica, relazione sanitaria, visite agli ambienti di lavoro, partecipazione alle attività di informazione e formazione) i dati della Fig. 7 andrebbero in realtà incrociati con le dimensioni aziendali, in particolare con il numero di lavoratori seguiti, informazione tuttavia non presente tra le domande del questionario. 4.2 Rapporti con gli altri attori della Prevenzione Il “Team della Prevenzione” all’interno delle Aziende comprende almeno le figure del Datore di Lavoro, del RSPP, del RLS e, appunto del Medico Competente. Nelle aziende di maggiori dimensioni a questo “nucleo” minimo si aggiungono i dirigenti e i preposti. È interessante conoscere se, fra queste figure, esistono forme stabili di collaborazione, consultazione e confronto. 15


Q4, 2012 AiFOS – Rapporto AiFOS 2012

Le Figg. 8-11 forniscono una risposta a questo interrogativo, naturalmente dal punto di vista del Medico Competente.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, l’interlocutore privilegiato (almeno nel nostro campione) non è il Datore di Lavoro ma, seppure di un soffio, il RSPP, con cui dichiara di avere rapporti costanti l’80% dei Medici Compenti. Il 77% peraltro dichiara di avere rapporti costanti con il Datore di Lavoro e, a seguire, con il RLS (56%) e da ultimo con dirigenti e preposti (49%). Le risposte “pochi rapporti”, a nostro parere, vanno anche lette nel senso del bicchiere mezzo pieno, cioè come una espressione di necessità di maggiori rapporti con le figure interessate. In questo senso segnaliamo come ci sia bisogno di intensificare i rapporti con tutti i soggetti, ma in particolare con i RLS e, ove presenti, dirigenti e preposti: figure centrali nel sistema di prevenzione, ma che sembrano non interloquire in modo sistematico con la figura del Medico Competente. 16


Graziano Frigeri

Un altro importante interlocutore del Medico Competente (e non solo), ancorché esterno all’impresa, è indubbiamente l’organo di vigilanza, che ultimamente si sta “interessando” molto alla attività del Medico Competente. La Fig. 12 ci dice che la situazione, almeno come viene percepita dai Medici Competenti, non sembra a prima vista idilliaca: solo il 40% riferisce di avere rapporti professionali costanti con l’ASL di riferimento, mente il 41% Fig. 12 lamenta scarsa interlocuzione e il 19% dichiara di non avere alcun Fig. 12 rapporto professionale. Peraltro i Medici Competenti che auspicano una più stratta collaborazione con gli Organi di vigilanza sono la quasi totalità (Fig. 13) ed in effetti l’88% dei Medici Competenti afferma di aver contattato l’ASL per specifici problemi professionali (Fig. 14).

Fig. 13

Fig. 14

La grande maggioranza dei Medici Competenti che ha avuto rapporti con l’ASL dichiara peraltro che l’esperienza è stata positiva (Fig. 15). Fig. 15 17


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Tuttavia, tenuto conto del recente incremento di interesse delle ASL sulla qualità del lavoro del Medico Competente, quando è l’ASL che li contatta per prima i Medici Competenti si preoccupano: ed infatti appare tutto sommato elevata, almeno rispetto agli andamenti passati, la percentuale (19%) di Medici che dichiara di essere stata sanzionata dall’ASL (Fig. 16). Fig. 16 Questi dati, se confrontati con altre informazioni, acquisibili anche dai siti professionali dei Medici Competenti stessi, depongono per una situazione suscettibile di riflessione, soprattutto da parte delle ASL, che sono spesso percepite dai Medici Competenti solo come “controllori” (e qualche volta “vessatori”), anziché come dovrebbe essere, almeno a nostro avviso: un organismo pubblico di promozione della cultura della prevenzione anche agendo quale supporto normativo, tecnico e scientifico al lavoro del Medico Competente. Se il ruolo delle ASL quale organo di vigilanza è chiaro, ci è un altro soggetto “collettivo” cui la legislazione attribuisce, almeno sulla carta, un ruolo importante (non solo sulla formazione): sono gli Organismi Paritetici. È peraltro vero che, per la molteplicità delle variabili in gioco, se escludiamo settori, quali l’edilizia e, in parte, l’artigianato nei quali tali organismi si sono sviluppati maggiormente, ed effettivamente espletano un ruolo ed una funzione riconoscibili, per il resto la situazione appare alquanto nebulosa per tutti e, a maggior ragione, per i Medici Competenti, forse la categoria meno abituata ad operare con questo tutto sommato nuovo e, per molti versi, misterioso soggetto. La confusione comincia già, come mostra la Fig. 17, quando si tenta di cogliere la differenza tra “organismi paritetici” (quelli definiti dall’art. 2 comma 1, lettera ee del D. Lgs. n. 81/08) ed “enti bilaterali”, termini spesso usati come sinonimi. 18


Graziano Frigeri

Fig. 17

La maggioranza relativa, candidamente, risponde di non sapere di che si tratta, mentre l’8% dice che sono la stessa cosa, e il 28% afferma che tra i due organismi vi è confusione di ruoli. Il 30% afferma con sicurezza che sono due cose differenti. Chi ha ragione? Confessiamo che anche noi non abbiamo le idee chiarissime, per cui abbiamo fatto ricorso agli esperti: nel caso all’avv. Pietro Ferrari per conto della CGIL di Brescia, che nel meritevole tentativo di illuminarci verga, in data 16 Marzo 2012, ben 7 pagine di dotte quanto criptiche citazioni normative e contrattuali…..al termine della faticosa lettura delle quali, per dire la verità, ne sappiamo sostanzialmente quanto prima. Per cui la nostra conclusione su questo punto, è quella di Clark Gable alla fine di Via col Vento (“Francamente me ne infischio!”), e non spetta certo ai Medici Competenti a fare chiarezza sul “busillis”. Medici competenti che, infatti, alle domande relative alla loro conoscenza e collaborazione con enti bilaterali e organismi paritetici, se la cavano elegantemente rispondendo “poco” in percentuali che vanno dal 67 al 90%! (Figg. 18 e 19).

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Q4, 2012 AiFOS – Rapporto AiFOS 2012

Fig. 18

Fig. 19

Fuor di metafora, sembra dai dati sopra esposti che se gli organismi paritetici (e gli enti bilaterali) desiderano avere rapporti di collaborazione con la figura del Medico Competente, devono intraprendere una vasta opera di informazione e coinvolgimento dei Medici Competenti stessi sul loro ruolo nella promozione della salute e sicurezza del lavoro. 4.3 Il Medico Competente e la valutazione dei rischi L’art. 25 del D. Lgs. n. 81/08, che definisce in compiti del Medico Competente, stabilisce al primo posto (comma 1 lettera a) che il MC “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione protezione alla valutazione dei rischi”. È noto come questo sia uno dei principali punti critici nelle attività di prevenzione in Azienda, sui quali anche le ASL e la Magistratura, in tempi recenti, hanno posto la loro attenzione arrivando a sanzionare alcuni Medici Competenti per omessa collaborazione alla VDR. E sappiamo che la mancata collaborazione non sempre è da imputare al Medico Competente, o quanto meno al solo Medico Competente: capita spesso, infatti, che datori di lavoro e RSPP “pretendano” che il MC sottoscriva DVR senza che lo stesso MC abbia 20


Graziano Frigeri

avuto modo di collaborare fattivamente alla VDR e alla redazione del documento stesso, che sovente egli si trova già “confezionato”. Richiesto di definire le proprie modalità di lavoro su questo punto, il nostro campione risponde come mostrato dalle Figg. 20 e 21.

Fig. 20

Fig. 21

Come si vede, solo il 50% dichiara di collaborare operativamente alla valutazione di “tutti” i rischi, mentre una quota di poco inferiore (46%) asserisce di collaborare operativamente alla valutazione solo di “alcuni” rischi, presumibilmente quelli a più evidente impatto immediato sulla salute. Va un po’ (ma solo un po’!) meglio per quanto riguarda la redazione del DVR, cui dichiara di collaborare attivamente il 56% del campione. Nel complesso, tuttavia, sommando le risposte, possiamo affermare che la grande maggioranza del Medici Competenti del nostro campione 21


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afferma di collaborare operativamente sia alla valutazione dei rischi che alla redazione del documento: solo il 4% infatti dice di non collaborare affatto alla VdR, e l’1% di non collaborare nemmeno alla redazione del DVR, limitandosi a prenderne atto. Questi dati potrebbero far supporre una non sufficiente consapevolezza da parte di un quota significativa di Medici Competenti rispetto ai propri obblighi Fig. 22 di legge. In realtà, a fronte di un quesito diretto, il 99% dei Medici si dichiara consapevole dell’obbligo di partecipazione alla valutazione di rischi, ed l’84% e cosciente che il mancato adempimento dell’obbligo li espone a possibili sanzioni (Fig. 12b-1). Pertanto, i casi di mancata collaborazione alla effettuazione della Valutazione dei Rischi sembrano più da addebitarsi a problematiche organizzative e, forse, relazionali, piuttosto che a mancata consapevolezza del proprio ruolo. La collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi può peraltro estrinsecarsi con diverse modalità, utilizzando tutti i momenti in cui,anche istituzionalmente, il Medico Competente stesso espleta i suoi compiti, inclusa la visita ai luoghi di lavoro (cosiddetto sopralluogo). Una puntuale relazione al termine del sopralluogo (cosiddetto “verbale”), ancorché non obbligatoria, può costituire anche formalmente una efficace forma di collaborazione alla valutazione dei rischi. Di questo, peraltro, è consapevole oltre l’83% dei Medici del nostro Campione (Fig. 23). Grandi discussioni si sono fatte, e si fanno, sul presunto obbligo del Medico Competente (e di altri soggetti) di apporre la firma in calce al DVR. Fig. 23 22


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La confusione regna sovrana anche tra i Medici Competenti: il 98% ritiene, infatti, che il Medico Competente abbia l’obbligo di firmare il DVR, ed il 93% ritiene che il RSPP abbia lo stesso obbligo (Figg. 24 e 25).

Fig. 24

Fig. 25

In realtà, costituendo la valutazione dei rischi e la redazione del documento un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro, l’unica firma che conferisce ufficialità al DVR è quella, appunto, del solo Datore di Lavoro. Le altre firme (RSPP, Medico Competente, RLS) ove apposte (ma nessuna norma fa obbligo di apporle) attestano unicamente la data del DVR, e sostituiscono la “data certa” come previsto dall’art. 28 comma 2 primo periodo. Non si confonda, infatti, l’obbligo di indicare, nel DVR, i nominativi del RSPP, del RLS e del Medico Competente (art. 28 comma 2 lettera e) con l’obbligo, inesistente, della presenza in ogni caso della firma dei suddetti soggetti. Naturalmente il fatto che non sia obbligatorio non significa che è vietato: la firma si può apporre e, se si appone, attesta unicamente la data del documento. Tra l’altro, curiosamente, tra i Medici Competenti solo il 90% ritiene obbligatoria la firma del datore di lavoro (unica firma realmente necessaria) e solo il 51% ritiene necessaria la firma del RSL che, come abbiamo visto, per legge ha esattamente lo stesso valore e la stessa funzione di quella del Medico Competente e del RSPP (Figg. 26 e 27).

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Q4, 2012 AiFOS – Rapporto AiFOS 2012

Fig. 27

Fig. 26

4.4 La sorveglianza sanitaria Il comma 1 lettera a dell’art. 25, che fa obbligo al medico competente di collaborare alla valutazione dei rischi, specifica: “….anche ai fini della programmazione, ove necessario della sorveglianza sanitaria”, mentre la successiva lettera b) stabilisce che la sorveglianza sanitaria è programmata ed effettuata “attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”. Ed in effetti la quasi totalità (89%) dei Medici Competenti del nostro campione dichiara di predisporre i protocolli sanitari sulla base di entrambi i fattori (Fig.28).

Fig. 28

24


Graziano Frigeri

Il cronoprogramma degli accertamenti sanitari, sul piano strettamente normativo, è definito dal Medico Competente, e il datore di lavoro (art. 18 comma 1 g) è tenuto ad inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze fissate dal Medico Competente. Nella realtà (Fig. 29) solo il 47% dei Medici Competenti si avvale di questa “prerogativa”, mentre nella maggioranza dei casi le scadenze sono fissate in accordo con l’Azienda (49%); nel 4% dei casi infine, le scadenze dipendono prevalentemente dalle disponibilità aziendali.

Fig. 29

Come noto, l’art. 41 comma 2, lettera b, stabilisce una periodicità di norma annuale per tutte le visite mediche. L’unica eccezione è relativa ai lavoratori videoterminalisti, per i quali l’art. 176 stabilisce una frequenza biennale o quinquennale, fatta salva la facoltà del Medico Competente di stabilire frequenze diverse per casi particolari. L’art. 42 consente al medico competente di stabilire periodicità (collettive) diverse dalla annuale, in funzione della valutazione dei rischi (con facoltà peraltro dell’organo di vigilanza di intervenire sulle modifiche apportate dal Medico Competente). Pertanto, ogni variazione rispetto alla periodicità annuale deve avere una precisa motivazione, riportata nel protocollo sanitario e connessa direttamente all’esito della valutazione dei rischi.

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Alla domanda (Fig. 30) circa la periodicità stabilita dalla norma (ad eccezione dei videoterminalisti) la maggioranza dei Medici Competenti del nostro campione (60%) mostra una scarsa consapevolezza del fatto che la norma stabilisce una periodicità annuale, mentre le periodicità diverse sono da intendersi una eccezione debitamente motivata.

Fig. 30

Ed in effetti accade spesso di assistere a strane periodicità (biennali, triennali, quadriennali) che più che motivate dalla valutazione dei rischi paiono riconoscere cause di altro tipo, più o meno confessabili. La quasi totalità dei Medici Competenti (91%) concorda con l’affermazione che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo in presenza di rischi specifici. Il 9% che risponde in maniera diversa potrebbe effettivamente non essere consapevole di questo, ma potrebbe anche fare correttamente riferimento al comma 1, lettera b, dell’art. 41, cioè al fatto che l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria si attiva anche su richiesta del lavoratore, sempreché il Medico Competente stesso ritenga la richiesta pertinente. I nostri Medici Competenti sono consapevoli (87%) che il lavoratore non può rifiutarsi di sottoporsi alle visite mediche, e che le visite mediche non possono essere effettuate per accertare lo stato di gravidanza (94%). L’86% dei Medici Competenti (Fig. 31) è consapevole che il Datore di Lavoro può richiedere visite di idoneità all’ASL ai sensi dell’art. 5 Legge 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

26

Fig. 31


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4.4.1 Luogo di effettuazione delle visite mediche Un aspetto critico della professione del Medico Competente è costituito dal luogo in cui si effettuano le visite mediche. Alla relativa domanda il campione considerato risponde come riassunto nella Fig. 32.

Fig. 32

La maggioranza dei Medici (58%) opera ancora in locali dell’azienda estemporaneamente adattati allo scopo (uffici, spogliatoi, locali accessori ecc.) che sicuramente non posseggono i requisiti igienico sanitari, impiantistici e probabilmente anche di privacy, per l’effettuazione di attività quali visite mediche, esami strumentali, prelievi ecc. Il 28% effettua la sorveglianza sanitaria in Azienda solo se dotata di idoneo ambulatorio, mentre il 12% la effettua direttamente presso il proprio ambulatorio. Ancora molto limitato, in Italia (2% del campione) l’utilizzo di Ambulatori Mobili (progettati ed immatricolati come tali, da non confondersi l’uso surrettizio ed improprio di camper per effettuare visite mediche) che invece rappresentano una idonea ed opportuna soluzione tecnica, che consente di effettuare le visite presso le Aziende, con maggiore efficienza organizzativa e risparmio di tempo, nel pieno rispetto dei requisiti impiantistici, igienici e sanitari previsti dalla normativa. 27


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4.4.2 La cartella sanitaria e di rischio Lo strumento “principe” di lavoro del Medico Competente, anche relativamente alle implicazioni medico legali della professione, è la cartella sanitaria. Come per tutti gli altri documenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08, anche la cartella sanitaria può essere istituita e tenuta in modalità informatizzata, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 53. Come mostra la Fig. 33 solo il 21% dei medici utilizza, ad oggi, una cartella informatizza. La maggioranza (57%) utilizza il formato cartaceo, mentre il 22% asserisce di utilizzare entrambe le soluzioni. Peraltro, tra chi dichiara di utilizzare una cartella informatizzata, la maggioranza (24% del campione totale) usa programmi “self-made” (il che pone qualche dubbio circa il Fig. 33 rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza dei dati previsti dall’art. 53), seguita da chi utilizza software commerciali (17%) o freeware (10%). 4.4.3 Il controllo della assunzione di alcol e sostanze stupefacenti L’obbligo di sorveglianza sanitaria per la verifica della assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, previsto dal comma 4 dell’art. 41, ha provocato (e continua a provocare) molte discussioni e prese di posizione differenziate nella comunità dei Medici Competenti. Al di là delle questioni di principio, non oggetto di questa indagine, uno dei punti critici è rappresentato dalla operatività concreta. Come noto, gli accertamenti di primo livello (test sulle urine) possono essere effettuati direttamente dal Medico Competente (nel rispetto delle procedure previste dai Provvedimenti Stato-Regioni del 2007 e del 2008) oppure presso laboratori autorizzati. 28


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La Fig. 34 ci dice che, nella pratica, la maggioranza dei Medici Competenti preferisce inviare direttamente i lavoratori interessati presso i laboratori per l’effettuazione delle intere procedure previste dal controllo. Una minoranza (14%) effettua direttamente i prelievi di campioni urinari, che poi però invia per le analisi presso i laboratori, mente il 30% effettua direttamente i test rapidi, inviando i lavoratori presso il laboratorio solo in caso di esito positivo del test.

Fig. 34

Lo stesso comma 4 dell’art. 41 stabilisce anche l’obbligo “nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento” di effettuare la sorveglianza sanitaria per la verifica “di assenza di condizioni di alcoldipendenza”. Come noto, attualmente l’ordinamento prevede esclusivamente (Legge n. 125/01, Intesa Stato-Regioni del Marzo 2006) il divieto di assunzione e somministrazione di alcol durante il lavoro per le categorie inserite nell’elenco di cui all’allegato I dell’Intesa. Al momento (Settembre 2012) non esiste alcun elenco di mansioni per cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, né sono state emanate procedure sul tipo di quelle previste per le sostanze stupefacenti. I controlli alcolimetrici previsti dall’art. 15 della Legge n. 125/01, effettuati a cura del Medico Competente e dei Medici delle ASL, non accertano (né escludono) una condizione di alcoldipendenza, ma solo il rispetto o meno del divieto di assunzione di alcol durante il lavoro. Esiste, e circola da tempo, una bozza di regolamento predisposta dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, che tuttavia non è mai stata formalmente adottata. L’ordinamento, insomma, al momento non prevede nulla all’infuori dei controlli alcolimetrici, anche se assistiamo a 29


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prese di posizione ed interpretazioni (a volte anche decisamente fantasiose) da parte di vari soggetti più o meno autorevoli, che vorrebbero spingere nella direzione di una obbligatorietà immediata ed incondizionata tout court della sorveglianza sanitaria nelle stesse mansioni per cui è previsto il divieto di assunzione di alcol. Di questa estrema confusione normativa, che auspichiamo venga risolta al più presto, fa le spese in primis il Medico Competente.

Fig. 35

Come mostra la Fig. 35, il comportamento dei Medici Competenti è quasi equamente ripartito tra chi asserisce di effettuare la sorveglianza sanitaria per l’alcoldipendenza, comprensiva di esami ematici (41%), chi effettua solo i test alcolimetrici previsti dalla Legge n. 125/01 (29%) e chi non effettua alcun controllo specifico (30%). Per le ragioni sopra esposte, riteniamo indispensabile ed urgente un intervento normativo definitivo e chiarificatore su questo punto. 4.4.4 Il Giudizio di Idoneità Tutte le tipologie di visita medica previste dall’art. 41 comma 2 (ad eccezione di quelle di cessazione di cui alla lettera “e”) si concludono con l’espressione del giudizio di idoneità, che deve essere consegnato in copia al lavoratore ed al datore di lavoro. Spesso, soprattutto in relazione ai lavori in appalto, la disponibilità immediata del giudizio di idoneità rappresenta un fattore critico. D’altra parte l’espressione del giudizio, e quindi il rilascio della relativa copia al lavoratore e al datore di lavoro, presuppone necessariamente il completamento dell’iter diagnostico, inclusi i referti di eventuali esami ematochimici e strumentali funzionali al rilascio del giudizio stesso. 30


Graziano Frigeri

Ed in effetti la Fig. 36 ci dice che solo nel 21% dei casi è possibile rilasciare la copia del giudizio immediatamente al termine della visita, mentre la maggioranza (51%) subordina il rilascio, correttamente, al completamento di tutti gli accertamenti necessari. Il 28% peraltro consegna la copia del giudizio in ogni caso successivamente alla visita medica.

Fig. 36

4.4.5 La riunione periodica Tra gli altri obblighi del Medico Competente vi sono la partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35, e le attività ad esse direttamente o indirettamente connesse. Nessun dubbio (99%) sulla obbligatorietà del Medico Competente di partecipare alla riunione periodica, cosi come sul fatto che, durante la riunione, il Medico Competente debba intervenire nella discussione riguardante la valutazione dei rischi e il DVR (98%). Qualche perplessità in termini di interpretazione dei ruoli emerge invece a proposito di comunicazioni scritte e relazioni. Ricordiamo innanzitutto le norme. L’art. 25, comma 1, lettera i, fa obbligo al Medico Competente di “comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35……i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria”. L’art. 35 comma 2 dice per contro che “il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; 31


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b) l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; ……” Riassumendo: 1) il Medico Competente consegna al Datore di Lavoro la comunicazione scritta sull’andamento della sorveglianza sanitaria; 2) Il datore di lavoro sottopone ai presenti la comunicazione scritta sulla sorveglianza sanitaria, consegnata dal Medico Competente, nonché le informazioni sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, desunte dal relativo registro a cura formalmente dello stesso datore di lavoro, in pratica (verosimilmente) dal RSPP. Mentre i Medici Competenti non hanno alcun dubbio (96%) sul loro obbligo di relazionare sulla sorveglianza sanitaria, le Figg. 37 e 38 mostrano che il MC tende, almeno nel nostro campione, a svolgere ruoli che sono propri del datore di lavoro.

Fig. 37

Fig. 38

Attenzione: non ci riferiamo qui a chi “materialmente” interviene sul punto, ma a chi spetta formalmente l’obbligo di relazionare, che per l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali è del Datore di Lavoro e non del Medico Competente. Corretta invece la risposta (71%) sul fatto che il Medico Competente debba intervenire, nella discussione, anche sui criteri di scelta dei DPI. Nella riunione periodica (art. 41, comma 2, lettera d) devono essere esaminati e discussi anche “i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori”; ed alla discussione, ovviamente, prende parte anche il Medico Competente. 32


Graziano Frigeri

Tuttavia rilevanti quote di Medici Competenti ritengono, a torto, che questo argomento non sia di propria competenza, nonostante sia chiaramente ribadito anche dall’art. 25 comma 1 (Figg. 39-41). Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

4.4.6 Il Medico Competente e la formazione dei lavoratori Abbiamo anche chiesto ai Medici Competenti, al di là della partecipazione diretta, la loro opinione sulla utilità, in termini di risultati, della attività di formazione in azienda (della formazione professionale del Medico Competente trattiamo nell’ultimo paragrafo del presente contributo). La Fig. 42 ci dice che quasi il 93% dei Medici Competenti pensa che una Fig. 42 buona formazione indica 33


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positivamente sul comportamento sicuro dei lavoratori. Per contro la Fig. 43 ci informa di un certo scetticismo dei Medici Competenti sull’atteggiamento dei committenti, in pratica delle Aziende, nei riguardi della formazione: l’88% ritiene che i

Fig. 43

committenti considerino la formazione dei lavoratori più o meno come un mero adempimento legislativo, senza reali ricadute positive in azienda. I Medici Competenti privilegiano, in termini di ricadute positive sul comportamento, la formazione (anche raccogliendo l’esperienza Fig. 44 diretta dei lavoratori) rispetto agli incentivi economici: solo il 25% ritiene che gli incentivi economici siano efficaci (molto o moltissimo) rispetto all’obiettivo di modificare il comportamento dei lavoratori in termini di sicurezza (Fig. 44). 4.4.7 Il Medico Competente e i rapporti coi Medici di Base Uno dei fattori di qualità del lavoro è ritenuto essere l’instaurazione di rapporti di comunicazione e cooperazione tra Medico Competente e medico di base del lavoratore. 34


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Fig. 45

La figura 45 ci dice che solo una ristretta minoranza di Medici Competenti dichiara di avere regolari rapporti coi Medici di Base; il 64% riferisce di rapporti solo sporadici, mentre ben il 27% dichiara l’assenza pressoché completa di rapporti. Naturalmente l’instaurazione di tale rapporto non dipende elusivamente dalla buona volontà del Medico Competente, ma anche dalla volontà del lavoratore e dalla sensibilità del Medico di Base stesso, e la nostra analisi deve essere considerata parziale in quanto considera la percezione e la situazione vista da uno solo dei soggetti interessati. Su questo tema, tuttavia, disponiamo di alcuni ulteriori dati degni di nota. Le Figg. 46 e 47 ci dicono infatti che solo una minoranza (22%) contatta regolarmente il Medico di Base, e che non tutti i Medici Competenti sono consapevoli del fatto che, comunque, per poter ottenere informazioni dal Medico di Base occorre il consenso del lavoratore.

Fig. 46

Fig. 47

35


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La Fig. 48, infine, ci dice che, una volta comunque contatti, il 70% dei Medici di Base si dimostra disponibile.

Fig. 48

I dati ci dicono che su questo versante molto lavoro deve essere ancora fatto, dai Medici Competenti ma anche dalle istanze rappresentative di Medici di Base, con il coinvolgimento indispensabile delle ASL.

36


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5. Il Medico Competente e la Formazione 5. 1 La formazione professionale L’art. 38 comma 3 del Decreto Legislativo n. 81/08 stabilisce che il Medico Competente, per poter svolgere la propria attività, oltre ai requisiti iniziali, deve continuamente aggiornarsi, in particolare partecipando al programma di educazione continua in medicina (ECM), acquisendo una quota di crediti nella specifica disciplina (“medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro”) non inferiore al 70% della quota totale di crediti annuali. Le successive figure illustrano le caratteristiche della formazione effettuata dai Medici Competenti del nostro campione, in particolare nell’anno precedente l’indagine. Innanzitutto, il 94% dei Medici dichiara di aver partecipato ad iniziative di formazione nell’anno precedente l’indagine (Fig. 49).

Fig. 49

Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di corsi ECM (come prevede la legge) di durata variabile dalle 4 alle oltre 25 ore.

Fig. 50

37


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Interessante notare che un certo numero di Medici, oltre che i corsi ECM tipici della professione, ha anche frequentato corsi per RSPP/ASPP, per Datori di Lavoro e per Dirigenti. (Fig. 50; la voce “nessun corso” in questo grafico sta a significare “nessun corso di quelli sotto elencati”). In merito all’assolvimento dell’obbligo relativo ai crediti ECM, le Figg. 51 e 52 mostrano la situazione del campione considerato.

Fig. 51

Fig. 52

Come si vede, è relativamente alta (29%) la quota di Medici Competenti che nell’anno precedente l’indagine (2011) dichiara di non aver conseguito la totalità dei crediti ECM necessari: 50, di cui almeno 35 nella disciplina, che risultano conseguiti comunque dall’80% dei Medici Competenti. Uno degli argomenti più dibattuti in merito alla formazione, è la sua effettiva utilità sia in termini di approfondimento delle conoscenze personali che in termini di effettiva “spendibilità” delle nozioni apprese nello svolgimento pratico delle professione. A fronte di un elevato interesse personale per le iniziative di formazione (il 73% esprime un alto o altissimo grado di interesse) le Figg. 53 e 54 descrivono una realtà meno entusiasta: la Fig.53 ci dice ad esempio che l’87% dei Medici Competenti ritiene comunque utile la formazione, ma per la maggioranza relativa (48%) solo “abbastanza utile”. Il dato è sovrapponibile e quello della Fig. 54, che si riferisce invece specificamente alla utilità nella professione, in cui aumenta lievemente il giudizio “poco utile”. 38


Graziano Frigeri

Fig. 53

Fig. 54

Infine, la Fig. 55 riassume il contributo che, a parere dei Medici Competenti, la formazione apporta alla costruzione del curriculum professionale. Fig. 55

Nonostante i dati della Fig. 55 mostrino un cauto “ottimismoâ€?, il complesso dei dati ci deve far riflettere sulla necessitĂ di progettare 39


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momenti di formazione, anche con strumenti non tradizionali (e per “non tradizionali” non intendiamo solo modalità e-learning” e FAD ma anche, ad esempio, tecniche attive quali role-playing e teatro d’impresa) che siano percepiti dagli interessati come effettivamente ed immediatamente spendibili una volta ritornati sul campo. 5.2 Il valore attribuito alla formazione Oltre alla utilità “generica” e a quella professionale, sempre intesa in termini complessivi, l’indagine ha voluto sondare l’opinione dei Medici Competenti sulla utilità “specifica” della formazione in rapporto ad alcune importanti problematiche che caratterizzavano l’attività in azienda di chi si occupa di salute e sicurezza del lavoro. La Fig. 56 evidenzia innanzitutto come la richiesta preponderante, in materia di formazione, riguardi soprattutto i rischi specifici aziendali. Inoltre, le Figg. 57-60 riportano i risultati relativi ad altre caratteristiche.

Fig. 58

40

Fig. 56

Fig. 57


Graziano Frigeri

Mentre la Fig. 59 nella sostanza conferma il dato sulla utilità intrinseca della formazione già emerso dai dati mostrati nelle tavole precedenti, per il resto sembra che, ad opinione del Medico Competente, le attività di formazione svolte non abbiano contribuito in maniera decisiva né a migliorare l’organizzazione Fig. 59 aziendale (la maggioranza non supera il timido giudizio “abbastanza”) nè, soprattutto, a migliorare le relazioni in generale, e con i lavoratori in particolare. Questi dati confermano ulteriormente la necessità di sviluppare maggiormente momenti formativi incentrati non tanto sulla preparazione strettamente clinica, scientifica o Fig. 60 normativa (temi sui quali peraltro l’offerta formativa non è scarsa) quanto sulla capacità di gestire il proprio ruolo in Azienda in relazione con gli altri soggetti coinvolti. 5. 2. 1 Il Medico Competente e le nuove metodologie formative È proprio su questo versante che le tecniche “non tradizionali” cui si faceva riferimento più sopra giocano un ruolo preponderante, purché affidate a team di docenti realmente esperti. Se infatti andiamo ad analizzare l’aspetto metodologico delle attività di formazione cui i Medici Competenti accordano la loro preferenza, in quanto ritenute più efficaci, vediamo che i gradimenti maggiori sono 41


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registrati proprio dalle attività che prevedono una partecipazione attiva del discente e comunque l’esperienza concreta sul campo (Fig. 61). ALTO GRADIMENTO

METODOLOGIA

E-learnig Blended Lezione frontale Incontri aziendali Simulazione Casi 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ALTO GRADIMENTO %

Fig. 61

I dati della Fig. 61 sono ricavati sommando le risposte “molto” e “moltissimo” alle domande sulla utilità della varie metodologie di formazione. Resiste ancora la lezione frontale, seppure in terza posizione, mentre non riscuotono (ancora) grande consenso le metodologie e-learning “puro” e la formazione “blended” (e-learning + lezione frontale). Il dato risulta confermato anche se analizzato “ex contrariis” cioè considerando le risposte “poco utile” (Fig. 62). BASSO GRADIMENTO

METODOLOGIE

E-learnig Blended Lezione frontale Incontri aziendali Simulazione Casi 0%

5%

10%

15%

20%

% BASSO GRADIMENTO

Fig. 62 42

25%

30%


Graziano Frigeri

Poiché formazione online, elearning e FAD costituiscono, in ogni caso, modalità innovative di effettuare la formazione, si è voluto indagare la conoscenza effettiva, da parte del campione considerato, delle caratteristiche peculiari di tali metodologie. Alla domanda diretta (“conosce la differenza tra FAD ed e-learning”) il 57% del campione fornisce una risposta positiva (Fig. 63).

Fig. 63

Il dato, già in sé, non appare particolarmente entusiasmante: oltre 4 Medici Competenti su 10 dichiarano di non essere in grado di distinguere le due metodologie. Ed in effetti la serie di grafici successivi (Figg. 64-69) conferma che, almeno tra i Medici Competenti (ma riteniamo che la considerazione valga in generale per tutte le professioni legate alla sicurezza sul lavoro) si faccia ancora molta confusione terminologica parlando di FAD, elearning, formazione on-line. Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66 43


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Fig. 67

Fig. 68

L’80%, ad esempio, ritiene che la FAD non consenta momenti di interazione tra i partecipanti, ed il 60% ritiene che si tratti di una metodologia esclusivamente basata sulla relazione individuale. Al di là delle considerazioni sulle singole risposte, emerge dai dati complessivi la necessità urgente di fare chiarezza, nel caso specifico tra i Medici Competenti (ma, ripetiamo, Fig. 69 non solo tra questi) in ordine alle diverse metodologie didattiche e formative che utilizzano strumenti e metodologie informatiche (formazione online, concetto di piattaforma, FAD; e-learning comportamentista, e-learning costruttivista ecc.) anche per porre in grado i soggetti interessati ad una formazione sempre più efficace di saper apprezzare potenzialità e limiti delle nuove modalità formative, in modo da poterle correttamente e opportunamente inserire ed utilizzare nel corso della formazione e dell’aggiornamento professionale. Anche perché, parlando di formazione online in generale, forse anche a causa di questo gap conoscitivo, emerge (e si conferma) una certa diffidenza dei Medici Competenti verso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici per la formazione. 44


Graziano Frigeri

Fig. 70

Fig. 72

Fig. 71

I dati riportati nelle Figg. 70-73 ci dicono infatti che i giudizi sulla efficacia ed utilità della formazione online in materia di sicurezza del lavoro sono generalmente spostati verso la parte di sinistra (“poco utile” o al massimo “abbastanza utile”), e risalgono solo quando (Fig. 72) alla formazione online viene affiancata la formazione in aula. Il giudizio complessivo (Fig. 74) peraltro risulta timidamente positivo (per chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno): sommando infatti le voci “abbastanza utile” (la maggioranza assoluta) e “molto utile” si raggiunge l’85%. Ma coloro che ritengono “molto utile” la formazione online rappresentano solo il 32%.

Fig. 73 45


Q4, 2012 AiFOS – Rapporto AiFOS 2012

Fig. 74

6. Conclusioni L’indagine che abbiamo compiuto rappresenta uno spaccato, probabilmente non esaustivo ma, riteniamo, sufficientemente rappresentativo di come “si muove” oggi il Medico Competente nel percorso, non sempre rettilineo, della Prevenzione in Azienda. Possiamo affermare, dai dati che disponiamo, che ci troviamo di fronte ad un professionista preparato, aggiornato e consapevole del proprio ruolo e dei propri specifici compiti in Azienda, la cui presenza in Azienda ha indubbiamente ricevuto un impulso determinate dal recepimento ed implementazione nel nostro Paese della legislazione europea. Rispetto al quadro europeo, costituito prevalentemente da strutture di servizi alle imprese, il Medico del Lavoro italiano si pone ancora, nella maggioranza dei casi, come un libero professionista “solitario” e questo, probabilmente, è alla radice anche di alcune difficoltà, a volte vere e proprie criticità, che si riscontrano nell’espletamento del proprio ruolo, a cominciare coi rapporti con gli altri soggetti istituzionali, soprattutto ASL e Organismi Paritetici (come emerge dalla nostra indagine), cui potremmo aggiungere anche Sindacati e Associazioni Datoriali. È infatti evidente come la “solitudine” del singolo libero professionista lo esponga, sul piano pratico, ad una maggiore difficoltà, anche “contrattuale”, di fronte ad interlocutori forti, mentre l’appartenenza ad entità organizzate potrebbe porre in confronto, e ciò vale anche per le ASL, su un terreno di maggiore parità. Questa difficoltà, in una certa misura, si riscontra anche nei rapporti con soggetti 46


Graziano Frigeri

interni aziendali, quali i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori, anche su aspetti apparentemente “banali”, ma in realtà significativi in termini di ruolo e autorevolezza del Medico Competente: si pensi, tanto per fare un esempio, al fatto che molti medici competenti sono tuttora “costretti” ad effettuare le visite mediche non in ambulatori (fissi o mobili) ma il locali aziendali surrettizi, quasi sempre su richiesta più o meno “pressante” dell’Azienda che non intende affrontare i costi dell’allestimento di un ambulatorio aziendale, né quelli dell’invio del lavoratore presso l’ambulatorio del professionista. In questo senso, come abbiamo accennato nel paragrafo specifico, un più largo utilizzo di idonei e attrezzati ambulatori mobili potrebbe rispondere ad entrambe e esigenze: quelle dell’Azienda e quelle del Medico Competente di operare comunque in un ambiente professionale. Per quanto riguarda Organismi Paritetici ed Enti Bilaterali, alle difficoltà oggettive cui si accennava, si deve sommare la persistente difficoltà, anche per il Medico Competente, di cogliere appieno la loro funzione in generale, e le possibilità concrete di interazione in particolare. E, su questo punto, più che dell’impegno del Medico Competente c’è bisogno di una attività di informazione e coinvolgimento promossa dagli stesi Organismi Paritetici ed Enti Bilaterali. Come si è visto, al di là della questione delle firme, i Medici Competenti sono consapevoli dell’obbligo di partecipare alla valutazione dei rischi e, almeno nella maggior parte di casi, affermano di farlo concretamene. Su questo punto tuttavia è aperto, anche tra i Medici Competenti stessi, un ampio dibattito sulle modalità concrete in cui si realizza questa collaborazione, e sulla interazione del Medico Competente con gli altri soggetti. Riteniamo questo sia uno dei punti fondamentali da sviluppare anche in termini di progettazione di adeguati ed efficaci interventi formativi, anche da parte di AiFOS, che ovviamente non possono che prevedere il coinvolgimento attivo, in fase di progettazione e realizzazione, dei Medici Competenti stessi. Ancora limitato appare l’uso della cartella informatizzata, e qui si sconta la difficoltà, anche per i medici, di superare definitivamente il concetto di “documento cartaceo” e adottare modalità più efficienti di registrazione e trattamento dei dati sanitari. Probabilmente a questo si 47


Q4, 2012 AiFOS – Rapporto AiFOS 2012

aggiungono anche il problema del costo dei software commerciali (che però, se visto come investimento strumentale non è superiore, anzi spesso è inferiore a quelli di strumenti tradizionali quali audiometri, spirometri, elettrocardiografi, strumenti per lo screening della funzione visiva, per la determinazione di sostanze ecc.): in pratica il Medico Competente, soprattutto libero professionista puro, fa fatica a vedersi come “imprenditore” (sia pure di sé stesso) ed agire quindi con logica imprenditoriale (in termini di investimenti strumentali). Peraltro il “cordone ombelicale” con la carta non è prerogativa del solo Medico Competente: anche le ASL, di fronte ad una cartella informatizzata, restano spesso perplesse, sentendosi più rassicurate di fronte alla vecchia e cara carta. Non ci soffermiamo sulle problematiche ancora in attesa di chiarimenti normativi, come ad esempio la questione della sorveglianza sanitaria sull’alcoldipendenza: qui le difficoltà manifestate dai Medici Competenti sono da attribuire alla confusione normativa tuttora vigente, per la quale auspichiamo un rapido e soprattutto definitivo intervento chiarificatore da parte del legislatore. Un altro punto critico, come dimostra la nostra indagine, è il terreno dei rapporti tra Medico Competente e Medici di Base, che non può più essere lasciato alla buona volontà dei singoli protagonisti, ma deve trovare un terreno istituzionale di confronto tra associazioni professionali dei Medici Competenti e dei Medici di Medicina Generale, con l’auspicabile concorso attivo delle ASL. Vogliamo chiudere queste riflessioni conclusive sul tema della formazione, “ragione sociale” di AiFOS. Un primo punto è il coinvolgimento del Medico Competente nella programmazione e nella attuazione di interventi formativi rivolti ai lavoratori, ai preposti e ai dirigenti. Si tratta di una attività scarsamente praticata, fatto salvo la non numerosa schiera di Medici del Lavoro storicamente impegnati su questo fronte. Noi riteniamo che la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, del RLS, dello stesso datore di lavoro (per non parlare degli addetti al primo soccorso) non possa prescindere dalla partecipazione attiva, sia in fase di progettazione che di 48


Graziano Frigeri

realizzazione concreta, del Medico Compente assieme agli altri soggetti, in primis il RSPP. Peraltro anche per il Medico Competente si pone il problema di acquisire gli strumenti professionali del “formatore”, non essendo sufficiente, ancorché assolutamente necessario, il background formativo di esperienza concreta professionali. E qui si apre un terreno di lavoro in parte nuovo anche per AiFOS, che già opera al alti livelli nel campo della formazione di formatori, nella direzione di sviluppare specifici percorsi rivolti in particolare alla figura del Medico Competente Per quanto invece concerne la formazione professionale del Medico Competente, se da un lato l’offerta formativa, sia istituzionale che da parte di agenzie non istituzionali, può dirsi tutto sommato quantitativamente significativa, dalla nostra indagine e anche da altre informazioni disponibili risultano almeno due terreni sui quali anche l’offerta formativa esistente deve considerarsi ancora non sufficiente: il terreno della “professional practice” e quello relativo alle nuove metodologie. Sul primo terreno, a fronte di una offerta esuberante centrata su problematiche cliniche, di ricerca e normative, tuttora ampie lacune si registrano nel campo della formazione più concreta, legata cioè alla quotidiana professionalità, alla immediata “spendibilità” in termini di esercizio professionale della formazione, relativamente a modalità operative e strumenti da utilizzare nel quotidiano, ma anche alle capacità relazionali e di gestione delle problematiche e delle dinamiche interpersonali presenti in ogni ambiente di lavoro. Sul secondo terreno, ancora troppo marginali appaiono l’utilizzazione di metodologie formative innovative e comunque non tradizionali: elearning e FAD innanzitutto, ma anche metodologie interattive fondate che prevedano il coinvolgimento attivo del Medico Competente-discente nello sviluppo dell’esperienza formativa (giochi di ruolo, coaching, teatro d’impresa ecc.). Su questo versante le agenzie formative, inclusa AiFOS, hanno ampie opportunità di sviluppare iniziative che possono vedere nei Medici Competenti una platea con ampie prospettive progettuali.

49


Q4, 2012 AiFOS – Coinvolgimento e partecipazione figure della sicurezza

Il coinvolgimento e la partecipazione con i soggetti della sicurezza di Rocco Vitale 1

Il Medico competente, come si evince dalle risposte alle diverse domande della ricerca, oltre alle specificità della propria attività deve operare nel contesto dei soggetti che in azienda si occupano di sicurezza. Questa semplice considerazione non trova tuttavia concreta applicazione e spesso il Medico competente viene lasciato “solo” nell’assolvimento del proprio ruolo. Vi sono anche casi di diffuso “visitificio” che aprono un dibattito sul ruolo dei medici competenti e le aziende intermediate da “studi” di medicina del lavoro. Alcune domande della ricerca si ponevano lo scopo di meglio capire e comprendere quali siano le convinzioni e gli stati reali, per quanto possibile, del Medico competente in relazione agli altri soggetti della sicurezza ed in modo particolare con il Datore di Lavoro ed i Formatori. Naturalmente, il taglio interpretativo è sempre quello della formazione che è alla base dell’Azione di AiFOS. Le correlazioni e le interazioni sono sempre oggetto e soggetto del sistema formativo sia individuale, sia di gruppo o di categoria. Uno degli aspetti principali riguarda il ruolo stesso del Medico competente nei confronti della formazione. Una domanda, a tale proposito chiede al Medico competente quale importanza venga data all’affermazione in base alla quale la formazione del medico competente è utile per favorire l’organizzazione aziendale. Si tratta di una domanda alle cui risposte deve essere attribuita notevole importanza, in quanto riguarda il ruolo stesso del Medico competente in relazione all’azienda presso la quale svolge il proprio ruolo. 1

Sociologo del lavoro, Docente di Formazione della sicurezza, Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Brescia, Presidente dell’AiFOS.

50


Rocco Vitale

Le risposte del Medico competente vengono raffrontate con le risposte che, alla stessa domanda, hanno risposto i Datori di Lavoro ed i Formatori in base alle precedenti rilevazioni dei Rapporti AiFOS degli anni 2011 e 2010. Formazione per favorire l’organizzazione aziendale Formatore Datore di Lavoro Medico Competente

Poco % 1,26 14,3 23,0

Abbastanza % 11,67 24,7 36,0

Molto % 41,32 37,7 32,0

Moltissimo % 29,97 23,4 9,0

Come si vede, il Medico competente attribuisce poca importanza alla sua formazione in relazione all’organizzazione aziendale. Mentre i formatori con oltre il 71% ritengono, molto e moltissimo, che sia utile la propria formazione quale elemento che favorisce l’organizzazione aziendale. Al confronto i medici registrano una percentuale del 41%, mentre la percentuale dei datori di lavoro è il 61%. Questi dati testimoniano come, spesso, il Medico competente sia il soggetto più estraneo all’organizzazione aziendale. Ciò è del resto la conseguenza della marginalità dell’azione del Medico in azienda, relegata alle visite ed alla riunione periodica, ed al massimo alla formazione degli addetti al primo soccorso; medico che quindi viene poco coinvolto nella politica della sicurezza aziendale. Ciò, però, non significa che il Medico competente non sia attento e non consideri l’importanza del ruolo della formazione per la sicurezza sul lavoro. Alla domanda, peraltro scontata, se la formazione è utile per favorire la sicurezza sul lavoro sono interessanti le sottolineature date dai vari soggetti. Appare evidente come il datore di lavoro ne sia il più convinto (con un moltissimo al 50%), anche perché su di esso grava il costo economico della formazione e quindi è convinto che sia una cosa utile. Assistiamo tuttavia a giudizi estremamente favorevoli: 75,76% dei formatori e medici competenti, fino all’87% dei datori di lavoro. Formazione per favorire la sicurezza sul lavoro Formatore Datore di Lavoro Medico Competente

Poco % 1,26 2,1 2,0

Abbastanza % 18,61 11,0 22,0

Molto % 49,21 36,6 56,0

Moltissimo % 25,87 50,3 20,0 51


Q4, 2012 AiFOS – Coinvolgimento e partecipazione figure della sicurezza

Viene quindi richiesto se la formazione sia una azione utile, tra l’altro, a migliorare i rapporti tra i lavoratori. Il giudizio del medico competente non è molto lusinghiero. Mentre i formatori, data la loro professione, sostengono con il 16% che sia utilissima ed i datori di lavoro sono d’accordo per il 15%, i medici confermano in un semplice 9%. Alcune aggregazioni di dati indicano come poco meno del 35% dei formatori la ritengano poco utile al pari del 47% dei datori di lavoro. Ma ben il 58% dei medici ritengono che la formazione sia poco utile per favorire e migliorare i rapporti tra i lavoratori. Un giudizio sul quale riflettere, che dimostra tuttavia la scarsa conoscenza del ruolo della formazione e delle metodologie che ne sviluppano il senso di appartenenza. I formatori hanno maggior coscienza in quanto sono i diretti attori del processo, mentre i medici svolgono poca attività di formazione e spesso, forse, si limita più a processi di insegnamento che non a formazione del lavoratore adulto. Formazione per favorire e migliorare i rapporti tra i lavoratori Formatore Datore di Lavoro Medico Competente

Poco % 9,15 12.06 21,0

Abbastanza % 25,87 34,3 37,0

Molto % 43,53 37,8 33,0

Moltissimo % 16,40 15,4 9,0

L’affermazione secondo cui “la formazione è utile per migliorare il proprio curriculum professionale” ha il giudizio estremamente positivo del 53% dei formatori in quanto è il loro mestiere. Per i medici, nel curriculum professionale la formazione vale per il 44% a fronte di una parte maggioritaria del 56% che ritiene come la formazione non sia molto utile per migliorare il proprio curriculum professionale. Formazione per migliorare il curriculum professionale Formatore Datore di Lavoro Medico Competente

52

Poco % 9,15 28,5 21,0

Abbastanza % 32,49 30,6 35,0

Molto % 36,28 32,6 32,0

Moltissimo % 16,72 8,3 12,0


Rocco Vitale

La formazione Il medico competente non deve solamente svolgere la sorveglianza sanitaria, ma deve partecipare alla valutazione dei rischi e, nel corso della riunione periodica, dare indicazioni relative alla formazione. Vi sono altri casi laddove, in relazione all’esito della sorveglianza sanitaria, il medico competente deve intervenire sui processi formativi che riguardano i lavoratori ai fini prevenzionistici. Ad esempio, a seguito di visita medica dei lavoratori che utilizzano il computer, il medico competente può inviare alla formazione il lavoratore sui rischi di natura ergonomica. Allo stesso modo, se a seguito di visita medica un lavoratore presenta continui mal di schiena ne dovrà richiedere una formazione sulla movimentazione manuale.

Le risposte dei datori di lavoro date nel 2011 (presentate nella figura precedente) indicano per il 44,4% che il medico competente non svolge nessuna attività formativa all’interno dell’azienda. A richieste specifiche, si ottiene che il 43,8% i medici competenti si occupano dei corsi di primo soccorso. Per altre tipologie corsuali, i datori di lavoro 2 al riguardo dichiarano che il medico competente svolge attività formativa sul tema

2

Vedi il Rapporto AiFOS 2011, Quaderno della Sicurezza AiFOS n. 4, ottobre-dicembre 2011, pag. 73.

53


Q4, 2012 AiFOS – Coinvolgimento e partecipazione figure della sicurezza

dell’ergonomia pari allo 0%, sulla movimentazione dei carichi dello 0,7%, sui rischi specifici e corsi generali sulla salute per il 5,6%. Vi sono, però, ambiti di interesse sulla formazione della cui importanza è consapevole lo stesso Medico competente ed, in relazione a ciò, anche del proprio ruolo. Si è chiesto ai Medici competenti quale sistema ritengano utile per un migliore svolgimento della formazione, domanda posta nelle precedenti ricerche anche ai formatori, lavoratori e Datori di lavoro. Alla domanda sull’utilità della formazione in aula queste sono le risposte dei diversi soggetti intervistati: Domanda: È utile la formazione in aula Formatori Lavoratori Datore di Lavoro Medico del Lavoro

Poco %

Abbastanza %

Molto %

Moltissimo %

2,21 14,60 16,4 15,0

29,02 32,20 40,3 32,0

53,63 8,90 33,6 43,0

10,73 13,40 9,7 10,0

Alla domanda sull’utilità della formazione all’interno dell’azienda solo il 50% circa la ritiene utile. Svolgere la formazione all’interno di un’azienda non è sinonimo di una buona formazione, ma solo di un risparmio di tempo che però non ha impedito di dare giudizi, anche, negativi allorquando non si tratti di un fatto tecnico di svolgere la formazione all’interno di un’azienda (ad esempio nella sala mensa) quanto piuttosto sulla qualità della formazione. Presentiamo il confronto tra le percentuali ricevute, nei precedenti Rapporti, dai formatori e dai lavoratori e dai datori di lavoro. Domanda: È utile la formazione in azienda Formatori Lavoratori Datore di Lavoro Medico competente

Poco %

Abbastanza %

Molto %

Moltissimo %

2,52 4,90 4,2 2,0

8,52 19,00 29,4 29,0

50,47 49,50 46,2 47,0

34,07 26,70 20,3 22,0

Si evidenzia come il giudizio più positivo viene dato dai formatori (34,07%) mentre diminuisce da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro. Circa il 50% degli intervistati si colloca in una posizione mediana 54


Rocco Vitale

rispondendo che è “molto utile”, ma sorprende il dato che il 19% dei lavoratori la considerino abbastanza utile a fronte del 29,4 % dei datori di lavoro. Per i Medici competenti si evidenzia come, complessivamente, il 69% la ritenga molto e molto utile. La formazione on-line Vi è, ancora, confusione sulla formazione on line definita Formazione a Distanza e Formazione in e-Learning. Per e-Learning si intende un modello formativo attivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), i quali operano all’interno di una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire tra loro e con i tutor. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum on-line dedicato ad un determinato argomento, ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo, si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online. A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico 3. C’è, tuttavia, una difficoltà di comprensione, interpretazione e linguaggio dovuta anche alla scarsa trasparenza da parte del mondo commerciale che tende ad una confusione degli strumenti ed alla loro efficacia formativa. Si assiste, infatti, alla diffusione dell’e-Learning come un’azione tendenzialmente tesa a prospettare una facilitazione dell’assolvimento formale all’obbligo di legge più che allo sviluppo di 3

Vedi il Rapporto AiFOS 2011, Quaderno della Sicurezza AiFOS n. 4, ottobre-dicembre 2011, pagg. 50-51.

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Q4, 2012 AiFOS – Coinvolgimento e partecipazione figure della sicurezza

uno strumento che, in maniera differente, deve essere attuato per l’assolvimento sostanziale della norma. Ad una serie di domande sulla differenza tra la FAD e l’e-Learning i Medici del lavoro che ne conoscono la differenza solo il 57% e ciò è confermato dalla risposta che l’80% del Medici dichiara che la FAD non consente un’interazione tra i partecipanti. Tuttavia, il 47% dei Medici dichiara che la FAD utilizza un tutor di supporto e solo il 53% risponde esattamente dicendo che solo l’e-Learning prevede la presenza del tutor. Risposta che, molto presumibilmente, è stata data in quanto i Medici hanno letto l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ed il relativo Allegato I dedicato all’e-Learning. Il tema coinvolge più di tutti i formatori ed è di grande utilità una comparazione dei giudizi espressi e raffrontati con le opinioni dei datori di lavoro e quelle dei Medici competenti: Domanda: è sempre utile per la formazione sulla sicurezza Formatore Datore di Lavoro Medico competente

Poco % 55,7 55,2 14,0

Abbastanza % 26,7 27,9 53,0

Molto % 12,8 12,6 32,0

Moltissimo % 4,8 4,3 1,0

Domanda: è scarsamente utilizzabile per la formazione sulla sicurezza Formatore Datore di Lavoro Medico competente

Poco % 19,56 20,28 35,0

Abbastanza % 44,48 40,56 43,0

Molto % 23,66 30,07 21,0

Moltissimo % 5,99 9,09 1,0

Domanda: la formazione on-line è una scorciatoia per svolgere la formazione Formatore Datore di Lavoro Medico competente

Poco %

Abbastanza %

Molto %

Moltissimo %

28,08 29,29 27,0

20,82 22,14 42,0

18,93 25,00 15,0

25,55 23,57 16,0

Domanda: è utile una formazione mista tra aula ed on-line Formatore Datore di Lavoro Medico competente

Poco % 13,88 20,00 20,0

Abbastanza % 26,18 32,86 28,0

Molto % 30,91 28,57 39,0

Moltissimo % 23,34 18,57 13,00

56


Rocco Vitale

Sono interessanti i confronti tra i dati rilevati dalle risposte dei datori di lavoro e dei formatori, in quanto si evidenzia il giudizio di coloro che svolgono effettivamente le azioni formative ed il committente responsabile di fare la formazione. Pareri e giudizi, spesso, abbastanza concordi che confermano, via via l’importanza e la necessità della condivisione dei temi della formazione e degli strumenti da adottare per il raggiungimento di un buon risultato che sia utile per la formazione dei lavoratori. Medico competente ed enti bilaterali Una domanda che a prima vista può apparire anomala è stata posta all’interno del questionario chiedendo l’opinione del medico competente in relazione agli enti bilaterali e gli organismi paritetici. Il problema della collaborazione con gli enti paritetici o bilaterali rappresenta una questione complessa e dibattuta, non risolta, causa di conflitti, abusi, improvvisazione ed approssimazioni. Mentre nel settore dell’edilizia sono storicamente riconosciuti i comitati paritetici e la loro attività, con l’avvento del D. Lgs. n. 626/94 prima e n. 81/2008 poi, vi è stato un proliferare di sigle con la conseguente l’illegittimità di molti pseudo enti bilaterali sorti solo per finalità commerciali di business nella formazione. È inutile ricordare che questa situazione è figlia della crisi del sindacato, sia in Italia che in Europa. In merito alla fiducia che i sindacati hanno tra i lavoratori l’economista Tito Boeri in una ricerca rileva come “solo il 5,1% degli italiani si sente adeguatamente rappresentato dai sindacati e ben il 61,6% dichiara di non nutrire nei loro confronti alcuna fiducia”. Secondo la ricerca di Stefano Livadotti, giornalista dell’Espresso in “L’altra casta” gli iscritti ai sindacati italiani, autoreferenziali e senza controlli, sono circa 11.700.000 di cui il 49,16% sono pensionati. I tesserati “veri” in attività lavorativa sono circa 6 milioni e rappresentano solo il 25% rispetto al totale dei lavoratori. Tra questi lavoratori una gran parte sono quelli del pubblico impiego. Visto, quindi, che circa il 75% dei lavoratori non sono iscritti a nessun sindacato risulta difficile anche per il datore di lavoro capire e comprendere con chi e che cosa debba fare in merito alla collaborazione 57


Q4, 2012 AiFOS – Coinvolgimento e partecipazione figure della sicurezza

on gli organismi paritetici cui fa riferimento l’art. 37, comma 12 del D. Lgs. n. 81/08 4. Se è pur vero che il Medico competente non ha rapporti o responsabilità dirette con i suddetti organismi, risulta utile, anche alla luce dell’impegno del Medico nella valutazione dei rischi e nell’attivazione del piano formativo conoscere il ruolo di tali enti. Non ci siamo addentrati nelle differenze tra enti bilaterali ed organismi paritetici, che meritano un serio approfondimento; differenze che sono anche una delle cause della confusione attuale. Viene richiesto al Medico competente se conosce e cosa sono e quali compiti debbano svolgere gli enti bilaterali. La risposta è ovvia, ma desolante: il 96% conosce poco o male cosa sono e a cosa servono. La medesima domanda era stata posta, nelle ricerche precedenti ai formatori ed ai datori di lavoro. Vediamone il raffronto: Domanda: conosce il ruolo che svolgono gli organismi bilaterali Formatore Datore di Lavoro Medico competente

Poco % 43,8 32,6 67,0

Abbastanza % 29,9 30,6 29,0

Molto % 19,9 21,5 4,0

Moltissimo % 6,4 15,3 0,0

Sia i formatori che i datori di lavoro esprimono difficoltà e perplessità circa la conoscenza ed i ruoli propri che devono svolgere i bilaterali. Risulta naturale che i datori di lavoro dichiarino per il 15,3% di conoscere moltissimo il ruolo dei bilaterali a differenza dei formatori (6,4%). Ciò del resto è riconducibile al ruolo proprio dei datori di lavoro che nella loro veste sindacale datoriale conoscono i sistemi delle relazioni industriali, del sindacato e degli organismi paritetici. Proseguendo, viene espressamente richiesto ai Medici competenti se conoscano come debba essere svolta la collaborazione con gli organismi bilaterali per l’erogazione della formazione. Dopo i giudizi sul ruolo, i compiti ed i poteri, nonché sulle difficoltà di sapere quale è l’ente di riferimento, poco meno del 100% dei Medici dichiarano di non sapere come si debba svolgere la collaborazione. Risulta interessante, anche in questo caso, accostare le risposte dei Medici a quelle dei formatori e dei datori di lavoro. 4

Vedi il Rapporto AiFOS 2011, Quaderno della Sicurezza AiFOS n. 4, ottobre-dicembre 2011, pag. 66.

58


Rocco Vitale

Domanda: Conosce e collabora con gli enti bilaterali Formatore Datore di Lavoro Medico competente

poco % 52,5 81,0 90,0

abbastanza % 25,7 21,2 9,0

molto % 15,6 14,6 0,0

Moltissimo % 6,3 4,4 1,0

Le domande sugli organismi paritetici si concludono chiedendo se, a loro avviso, detti organismi possano svolgere un ruolo positivo ed importante nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro. Solamente il 12% crede che un ruolo importante possa essere svolto dagli organismi bilaterali, mentre il restante 87% crede poco che gli enti bilaterali e paritetici possano svolgere un ruolo importante. Solo un 1% è più possibilista. Vediamo, anche in questo caso, il confronto delle diverse valutazioni: Domanda: Gli enti bilaterali hanno competenze sulla sicurezza e possono svolgere un ruolo importante Formatore Datore di Lavoro Medico competente

Poco %

Abbastanza %

Molto %

Moltissimo %

28,71 43,8 47,0

40,69 27,7 40,0

18,61 19,7 12,0

7,21 8,8 1,0

Questa domanda ha suscitato in primis la seguente risposta e domanda “cosa c’entra il Medico competente con la bilateralità?”. Lo scopo della domanda deve, invece, essere ravvisato nel contesto dell’azione in cui il Medico competente deve operare ed alla conoscenza del sistema definito dagli Accordi Stato Regioni cui non può essere estraneo. Il Medico competente ha certamente la sua specifica funzione e ruolo che però non lo porta ad agire in un contesto avulso dalla realtà e dall’ottemperanza delle leggi e delle norme vigenti. Del resto il ruolo e la partecipazione del Medico competente alla riunione periodica ed alla elaborazione, condivisione del programma formativo lo deve mettere nelle condizioni di conoscere l’evoluzione della normativa e degli strumenti. In questo senso andavano le domande e, di conseguenza, le risposte sulla bilateralità che tanta parte del dibattito stanno occupando sui temi della sicurezza. Molto dibattito, molta carta, molta confusione e imprecisioni che, sicuramente non hanno portato − ad oggi − miglioramenti, contributi o suggerimenti utili per migliorare la formazione ed incidere realmente 59


Q4, 2012 AiFOS – Coinvolgimento e partecipazione figure della sicurezza

sulla prevenzione per una riduzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro. Una lettura, non statistica, ma del livello di percezione, delle risposte dei Medici competenti autorizza a pensare come i suddetti enti ed organismi non siano conosciuti, né tantomeno “utilizzati” per la formazione per una maggiore sicurezza prevenzionale sul lavoro. La partecipazione A conclusione della ricerca, sono state poste ai Medici competenti una serie di domande sulle quali è stato richiesto un giudizio di carattere soggettivo e personale. Tutte le domande sono state poste attraverso la seguente formula: “Quanto è d’accordo sulle seguenti affermazioni?”. Le risposte, già oggetto di analisi, vengono qui messe a confronto con il giudizio che sulle medesime domande ne danno i formatori, i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori ed i datori di lavoro. Viene richiesto se la sicurezza sul lavoro debba rientrare nel processo lavorativo. La medesima domanda, nel corso delle ricerche per la redazione del Rapporto AiFOS, negli anni scorsi, con una indagine rivolta ai formatori, ai lavoratori, ai Rappresentanti dei lavoratori ed ai datori di lavoro presentava una situazione che viene contestualizzata ai dati emersi dalle risposte dei medici competenti. La sicurezza sul lavoro deve rientrare nel normale processo lavorativo e non deve essere una cosa estranea Formatori Lavoratori Rappresentante dei Lavoratori Datori di lavoro Medico Competente

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

%

%

%

%

1,6 2,6 5,7 1,4 3,0

1,6 18,9 20,0 12,5 4,0

19,0 43,6 40,4 33,3 27,0

75,0 35,0 33,9 52,8 66,0

Il quadro generale che se ne ricava è abbastanza disomogeneo e differenziato. L’affermazione, a priva vista ovvia, che avrebbe dovuto ricevere una larghissima maggioranza di affermazioni positive subisce differenti giudizi in quanto alla consapevolezza, generale, si assomma la realtà e, di fatto, la consapevolezza che presenta un mondo del lavoro ancora poco attento a questa considerazione. 60


Rocco Vitale

È positivo come il giudizio dei Medici competenti sia, in termini percentuali, di poco inferiore ai formatori, confermando come le due categorie più attente e sensibili alla formazione siano abbastanza allineate. Anche se non emergono particolari rapporti tra formatori e medici competenti, la qual cosa, forse, sarebbe utile ed auspicabile. Si chiede ai Medici competenti se la formazione deve essere svolta effettivamente e non solo per l’adempimento formale all’obbligo di legge. Quasi il 90% condivide questa impostazione e risulta interessante il confronto delle opinioni di altri soggetti coinvolti nel sistema della sicurezza aziendale come i formatori, i lavoratori ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed i datori di lavoro. È utile conoscere le esperienze dei lavoratori e fare della sicurezza un elemento naturale e non imposto dalla legge Formatori Lavoratori Rappresentante dei Lavoratori Datori di lavoro Medico Competente

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

%

%

%

%

1,3 3,2 5,0 0,7 3,0

1,9 14,0 17,9 9,7 7,0

25,2 44,2 41,1 26,4 31,0

69,1 38,3 36,1 63,2 59,0

I diversi soggetti ne danno un giudizio quasi omogeneo riconoscendo l’importanza della formazione sostanziale e non per mero adempimento normativo. Una consapevolezza che, però, spesso non vede attuazione pratica e concreta. Argomento collegato all’obbligo della formazione riguarda la sua effettuazione al fine di evitare le sanzioni. I datori di lavoro affermano (24,5%) che la formazione deve essere svolta per evitare le sanzioni. Oltre la metà affermano che non devono essere le sanzioni a determinare l’importanza della formazione. Di differente avviso i Medici competenti, che per il 66% ritengono, invece, che sono gli stessi committenti che svolgono le azioni formative al solo scopo di evitare le sanzioni. Dai precedenti Rapporti AiFOS emerge un grado indicativo omogeneo e solo i formatori, nella stragrande maggioranza, affermano che la formazione viene svolta al fine di evitare le sanzioni. 61


Q4, 2012 AiFOS – Coinvolgimento e partecipazione figure della sicurezza

Molti committenti vogliono una formazione solo per assolvere l’obbligo di legge e per evitare le sanzioni Formatori Lavoratori Rappresentante dei Lavoratori Datori di lavoro Medico Competente

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

%

%

%

%

8,8 9,4 7,5 51,7 12,0

17,0 28,6 31,4 23,8 22,0

31,6 40,8 43,6 12,6 36,0

39,8 21,2 17,5 11,9 30,0

Si evince che quasi tutti i soggetti, nei confronti della formazione, abbiano un atteggiamento che collega l’obbligo e le responsabilità alla sanzione. Nella realtà e nelle affermazioni la sanzione è un grande deterrente ai fini della formazione obbligatoria. Viene chiesto ai Medici competenti quanto condividano l’affermazione in base alla quale quanto la formazione in azienda incida sui comportamenti dei lavoratori. Ben il 69% afferma che incide molto e moltissimo e solo il 7% dichiara una scarsa incidenza della formazione sui lavoratori. I dati dei Rapporti AiFOS relativi ai diversi soggetti presentano la seguente situazione: La formazione in azienda incide realmente sui comportamenti e sui cambiamenti dei lavoratori Formatori Lavoratori Rappresentante dei Lavoratori Datori di lavoro Medico Competente

Poco %

Abbastanza %

Molto %

Moltissimo %

5,7 8,3 11,1 9,0 7,0

24,0 31,9 27,9 34,0 24,0

35,7 40,5 43,6 31,3 46,0

31,9 19,3 17,5 25,7 23,0

Si osserva come il giudizio dell’importanza della formazione per il cambiamento definito “Moltissimo” dia questa graduatoria: - Formatori: 31,9 % - Datori di Lavoro: 25,7 % - Medici competenti: 23 % - Lavoratori: 19,3 % 62


Rocco Vitale

- Rappresentanti dei Lavoratori: 17,5 % Ci si sarebbe aspettata una classifica al contrario. Questi dati però devono far riflettere con le seguenti considerazioni: a) I formatori ed i Medici competenti sono convinti che l’azione formativa in azienda incida effettivamente sui comportamenti ed il cambiamento, poiché la loro mission è tesa a questa soluzione. b) I datori di lavoro stanno nel mezzo. c) I lavoratori ed i loro rappresentanti che sono stati oggetto e soggetti della somministrazione della formazione non hanno avuto questa percezione, in quanto le azioni formative non sono, quasi mai, tese al cambiamento, ma al “racconto” delle norme e delle misure di sicurezza e spesso all’analisi degli articoli di legge tanto noiosi quanto inutili nel modello di una buona formazione. Da tempo, ormai, si parla di cultura premiale e, nella sostanza, come premiare a livello economico le aziende più virtuose e che investono in prevenzione per la salute e la sicurezza. Il tutto non può essere lasciato ai soli incentivi INAIL, ma deve radicarsi una vera e propria “cultura premiale”. Tuttavia, e qui sta la novità di questa domanda, si chiede se i soggetti della sicurezza ritengano sia utile che i lavoratori che danno buoni consigli, per migliorare il lavoro e la sicurezza, debbano ricevere un riconoscimento di natura economica. Ovvero la cultura premiale anche verso i lavoratori e non solo per le aziende. I medici del lavoro non credono molto a questa ipotesi ed infatti il 75% affermano poco o abbastanza nel senso che non la ritengano una via praticabile. Solo il 25 % se ne dimostra attento e condivide questa ipotesi. Un confronto tra le differenti affermazioni, elaborata sui dati di Rapporti AiFOS 2009, 2010, 2011 e 2012 presenta le seguenti risposte: I lavoratori che danno consigli per migliorare il lavoro e la sicurezza devono ricevere un premio di natura economica Formatori Lavoratori Rappresentante dei Lavoratori

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

%

%

%

%

33,4 40,6 39,6

26,5 26,2 24,3

25,4 20,8 23,6

10,7 12,3 12,5 63


Q4, 2012 AiFOS – Coinvolgimento e partecipazione figure della sicurezza

Datori di lavoro Medico Competente

38,0 44,0

33,1 31,0

18,3 19,0

10,6 6,0

Una prima osservazione considera come l’aspetto economico non sia l’elemento principale per lo sviluppo della sicurezza in azienda. A prima vista può risultare sorprendente che gli stessi lavoratori ed i loro Rappresentanti affermino che sia poco importante ricevere un premio in danaro. Vi è nella cultura del lavoro una maggiore consapevolezza di quanto comunemente si pensi confermando l’idea che la sicurezza non ha prezzo e deve essere compito di tutti collaborare per la prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sommando le risposte positive si ottiene la seguente graduatoria dei giudizi: - Formatori: 36,1 % - Rappresentanti dei Lavoratori: 36,1% - Lavoratori: 33,1 % - Datori di lavoro: 28,9 % - Medici competenti: 25 % Come si vede, il giudizio di tutti i soggetti è orientato verso i valori del 30% confermando come ancora la problematica non abbia riscosso ancora interesse. Molto probabilmente è il modello della contrattazione sindacale che merita maggiore attenzione e le difficoltà possono nascere sulla ancora poca chiarezza dei livelli contrattuali. Voler togliere questi aspetti dalla contrattazione nazionale e collettiva potrebbe portare ad uno sviluppo della cultura premiale dei lavoratori collegando le azioni positive dei lavoratori alla propria azienda ed alla propria realtà lavorativa.

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Giuseppe Bonifaci

Investire nuove risorse per garantire ai medici competenti una formazione di alta qualità: l’impegno dell’INAIL di Giuseppe Bonifaci 1

Con piacere offriamo il nostro contributo alla ricerca avviata da AiFOS sulle figure caratterizzanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, che quest’anno si rivolge ai Medici competenti attraverso la somministrazione di un apposito questionario incentrato sulla formazione e sull’importanza che la stessa riveste per lo svolgimento della loro importante funzione. Dai risultati del sondaggio emerge che ben il 45% dichiara di non aver mai partecipato a corsi previsti dagli Accordi Stato-Regioni, ma il 94% dichiara di aver comunque seguito nell’ultimo anno corsi e convegni sulla sicurezza, il 25% per oltre 25 ore. Circa l’80% e, in alcuni casi, oltre l’80% si è dichiarato soddisfatto sull’utilità dell’aggiornamento svolto, in particolare per favorire l’organizzazione aziendale (77%), migliorare le relazioni (81%), conoscere i problemi sulla sicurezza (98%), per migliorare le relazioni con i lavoratori (79%), acquisire maggiori capacità (97%), migliorare il curriculum (79%). Le modalità di formazione vengono ritenute utili o preferite nel 85% per la formazione in aula, nel 99% per corsi comprendenti casi simulati, nel 98% con incontri ed esperienze aziendali, nel 99% incentrate sui rischi specifici; meno utili sono ritenute la formazione on-line ed elearning (73%) e la blended (73%). L’86% esprime comunque un giudizio positivo anche sulla formazione on-line, pur ritenendola una modalità adatta per lezioni teoriche (83%) e scarsamente utilizzabile per la sicurezza sul lavoro (79%); inoltre, l’83% la ritiene una scorciatoia per svolgere la

1

Responsabile Sovraintendenza Medica Generale INAIL.

65


Q4, 2012 AiFOS – Commenti alla ricerca

formazione, per la carenza di controlli; l’80% ritiene che sarebbe utile una forma mista aula/on line. Peraltro, il 43% risponde di non conoscere le differenze tra FAD ed elearning. Il 71% nel corso dell’ultimo anno ha comunque conseguito i 50 crediti ECM obbligatori. La maggioranza ritiene la sicurezza sul lavoro un elemento fondamentale, ritenendo peraltro che molti committenti vogliano la formazione solo per ottemperare ad obblighi di legge, mentre a giudizio del 93% la formazione incide realmente sui comportamenti dei lavoratori, ed il 50% ritiene che i lavoratori debbano avere un incentivo economico se danno consigli per migliorare la sicurezza. Che dire di questi dati? Certamente emerge una elevata percezione dell’importanza della formazione nella sicurezza aziendale, non solo per i medici competenti. D’altronde nessuno può negare la necessità imprescindibile di un aggiornamento continuo per i professionisti che svolgono tale delicato ruolo, sia relativamente all’emersione di nuovi rischi che alla costante evoluzione normativa, che, va riconosciuto, impone al medico competente pesanti incombenze e responsabilità. Qualche interrogativo suscita la scarsa conoscenza delle varie modalità formative, in particolare lo scetticismo rispetto alla efficacia della formazione a distanza. Come dovrebbe far riflettere la percentuale non eclatante dei medici che seguono regolarmente e con adeguato impegno orario corsi di formazione sulla sicurezza (25% oltre 25 ore), dato in parziale contraddizione con quello dei professionisti che si dichiarano in regola con i crediti ECM (71%). Queste osservazioni, seppur sommarie, fanno emergere con evidenza la necessità di investire nuove risorse per garantire ai medici competenti una formazione di alta qualità, utilizzando tutte le metodologie oggi a disposizione. Solo un rinnovato impegno formativo infatti può accompagnare l’applicazione capillare ed efficace di tutta la vasta normativa che il legislatore ha emanato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche l’INAIL ha scelto da tempo di orientare le proprie politiche di prevenzione su tale fronte, attraverso la progettazione ed erogazione di 66


Giuseppe Bonifaci

appositi percorsi formativi rivolti ai medici dell’Istituto che svolgono attività di medico competente, ma anche ai medici di base ed ospedalieri, nonché a tutti gli altri attori principali del sistema di prevenzione e sicurezza in azienda. Le informazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali − contenute nel database dell’Istituto − rappresentano inoltre un indispensabile strumento a disposizione degli utenti per indirizzare indagini di dettaglio su fenomeni particolari e sostenere efficaci politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro. In questo senso, il ruolo di fornitore qualificato di dati svolto dall’INAIL lo qualifica come interlocutore essenziale sia nelle relazioni con le Istituzioni che con le Parti Sociali. A tal fine è già attivo un gruppo di lavoro nazionale, composto da rappresentanti INAIL, delle regioni e delle provincie autonome, con l’obiettivo di attivare flussi informatici reciproci ed intraprendere azioni comuni per una più efficace prevenzione sui luoghi di lavoro. Particolare impegno va inoltre profuso per favorire l’emersione delle malattie “nascoste” ed a genesi multifattoriale, spesso misconosciute o sottovalutate sia dai medici di base che dalle strutture ospedaliere. Nell’ambito formativo vanno anche segnalate le iniziative dell’INAIL per la diffusione della cultura, oltre che della prevenzione, della medicina legale, fornendo ai medici competenti le conoscenze relative agli obblighi certificativi e alla valutazione del danno. Non va dimenticato infine il ruolo proficuo che i medici competenti possono svolgere, in collaborazione con le strutture INAIL, nel reinserimento lavorativo dei lavoratori reduci da infortunio sul lavoro o da tecnopatia, completando quel ciclo di tutela globale del lavoratore che rappresenta lo scopo ultimo di tutto il sistema di salute e sicurezza del lavoro.

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Q4, 2012 AiFOS – Commenti alla ricerca

Osservazioni sul questionario AiFOS sul Medico Competente del Gruppo di Lavoro ANMA 1

Da molto tempo la figura del medico competente è spesso al centro dell’attenzione di chi opera nell’ambito professionale della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per anni si è discusso sul ruolo, sui compiti e sulle funzioni di questo modo un po’ atipico di esercitare la medicina del lavoro. Ora l’attenzione sembra rivolgersi anche al “chi è?” del medico competente, alle sue caratteristiche professionali e al come effettivamente si esercita sul campo: la professione sta certamente cambiando i propri stili e metodi di intervento, nel tentativo di adeguarsi al continuo rinnovarsi della normativa e alla situazione economica e sociale del mondo del lavoro in cui esercita. In questo contesto si inserisce anche la lodevole iniziativa di AiFOS di interrogare i medici competenti su come pensano e esercitano il proprio lavoro, specie sui temi come la formazione che, ovviamente stanno più a cuore all’associazione. Certo il compito non è facile: il mondo di chi esercita “la professione” di medico competente è molto vasto e variegato, spesso nascosto e non facilmente raggiungibile attraverso i comuni canali informativi. L’interpretazione dei risultati di sondaggi di questo tipo presenta infatti difficoltà tecniche spesso insormontabili e che devono essere quindi formulate con estrema cautela.

1

ANMA, Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti. Socio fondatore della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP). Scopo principale di ANMA è la promozione di una cultura tesa al miglioramento della qualità dell’attività professionale del Medico Competente, orientata a qualificarne la figura ed il ruolo e finalizzata alla realizzazione delle sua piena integrazione nel sistema aziendale per la prevenzione.

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Gruppo di Lavoro ANMA

I problemi maggiori in tutte queste indagini nascono infatti dalla difficoltà di raccogliere un campione di risposte adeguate che sia effettivamente rappresentativo. Le difficoltà di randomizzare il campione e di standardizzarlo rispetto ai parametri della popolazione oggetto dell’indagine ed i canali scelti per raccogliere i dati, possono inficiare la selezione del campione. Infatti il rischio è che il campione sia rappresentativo non della effettiva popolazione dei medici competenti, ma sia piuttosto una selezione di medici competenti più vicini o raggiungibili da chi ha attivato l’indagine. Tale difficoltà risulta accentuata dalla mancanza di alcuni dati statistici di base, primo fra tutti la numerosità del campione, le modalità precise di raccolta dei dati, gli obiettivi conoscitivi e i punti specifici che si volevano indagare. Il questionario è infatti molto articolato e ampio, spaziando un po’ su tutta l’attività del medico competente; probabilmente sarebbe stato più semplice ed efficace se avesse focalizzato l’attenzione su alcuni focus specifici, con poche e nette domande. In ogni caso i dati raccolti costituiscono una fonte interessante di conoscenza di molti aspetti ancora poco indagati ed un insieme di interessanti informazioni che, peraltro, in molti casi confermano aspetti e criticità già noti dell’attività del medico competente. L’esame delle singole risposte permette alcune considerazioni di dettaglio che di seguito riportiamo. Dati generali La distribuzione regionale sembra poco corrispondente ai dati che si possono dedurre dagli iscritti all’elenco nazionale istituito dal D. Lgs. 81/08 presso il Ministero della Salute. Appare scontata la prevalenza di Lombardia e Lazio, mentre sono molto basse alcune regioni (Puglia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria); il resto si spalma piuttosto omogeneamente su piccoli numeri, forse per la numerosità del campione troppo bassa. La distribuzione per età è quasi gaussiana con media e moda dai 46 ai 55 anni, come ormai molto spesso si verifica nella popolazioni di professionisti laureati, con elevata età media che segue il boom demografico degli anni 50-60 e le successive chiusure a numero chiuso delle facoltà mediche e delle specializzazioni successive. 69


Q4, 2012 AiFOS – Commenti alla ricerca

La distribuzione per sesso sembra anomala, con troppo poche donne rappresentate. Ovviamente il maggior numero di medici competenti è specialista in medicina del lavoro o discipline equipollenti, confermandosi anche nel campione AiFOS l’esiguo numero di medici competenti con altre specialità. Sembra invece molto anomala la percentuale del 5% di medici competenti non specialisti ex art, 55 D. Lgs. 277/88 che nella comune esperienza di chi frequenta il mondo dei medici competenti sono molti di più, anche se ormai “specie in via di estinzione”. Altrettanto ovvia l’elevata prevalenza di liberi professionisti. Tuttavia stupisce fortemente la presenza nel campione di ben il 27% di dipendenti pubblici: quasi uno su 3. Questo dato non corrisponde affatto al profilo delle modalità di svolgimento dell’attività della popolazione generale dei medici competenti, costituendo un possibile importante errore di selezione. Peccato che manchino invece alcuni altri dati molto interessanti per capire di fatto come la professione viene esercitata (libero professionista puro, in associazione, per conto di centri servizi, con che ruolo di dipendente pubblico, ecc.) . Stupisce che ben il 26% dei colleghi abbia partecipato a corsi formativi previsti dalla normativa (quali?), considerando che i medici competenti sono soggetti all’ECM di cui devono svolgere ben il 70% in ambito specifico di medicina del lavoro e simili. Anche la distribuzione del numero di aziende seguite presenta alcune difformità rispetto all’esperienza comune: è molto elevato il numero di chi segue più di 100 aziende (16%), considerando comunque l’enorme mole di lavoro richiesta anche se fossero tutte piccole o piccolissime e, all’estremo opposto, il 17 % segue solo una azienda: forse qui pesano molto i medici competenti di ospedali o altri enti pubblici, come già visto ampiamente rappresentati nel campione. Sarebbe stato comunque utile una indicazione sul numero dei dipendenti effettivamente seguiti per avere una idea più precisa dell’impegno del medico, così come sarebbero stati interessanti dati sul tempo effettivo dedicato alla professione di medico competente che, come è noto, spesso non viene esercitata in forma esclusiva. 70


Gruppo di Lavoro ANMA

Rapporti in azienda Non emerge nulla di particolare rispetto ai rapporti con RLS, RSPP, DDL, Dirigenti e Preposti. Stupisce semmai che vi sia un numero non trascurabile (circa 10%) che non ha rapporti con questi interlocutori: ci si chiede come possa lavorare in azienda! Molto frequenti i rapporti con le ASL, anche se non vengono specificati di che tipo (speriamo che non siano tutte Ispezioni di OO. VV.!). Appare tuttavia piuttosto strano che un così alto numero di medici competenti abbia più rapporti con ASL che con DDL, RSPP e Dirigenti e Preposti. Formazione Altissima appare la partecipazione a “seminari sicurezza (sino al 94% di risposte positive), mentre solo il 58% delle ore di formazione sembra essere stato svolto nell’ambito ECM, considera la nota onerosità in termini di tempo che il programma ECM richiede ai medici competenti. Buone le risposte sull’utilità dei corsi di specializzazione e aggiornamento seguiti, anche se non sono del tutto trascurabili le percentuali degli scontenti. Importanza della formazione del medico competente Tra le risposte in genere positive sull’importanza della formazione per il medico competente, emergono anche percentuali negative significative su alcuni ambiti specifici (organizzazione aziendale, rapporti con i lavoratori), dato comprensibile se si considera la tipologia dei corsi in genere frequentati. Non pochi ritengono inoltre utile la formazione per valorizzare il proprio curriculum. Sistema Formativo Le lezioni frontali, le simulazioni di casi, incontri aziendali, formazione sui rischi specifici sono le modalità preferite, molto meno l’elearning e blended. I dati sono comunque distribuiti piuttosto omogeneamente e non sembra emergere una chiara linea di tendenza. FAD ed e-Learning Una buona metà del campione sembra non conoscere la differenza tra FAD e e-learning, come spesso avviene tra chi è più utente di formazione 71


Q4, 2012 AiFOS – Commenti alla ricerca

che formatore professionista. Per il resto invece la maggior parte dei medici competenti sembra abbastanza informata. I medici competenti non sembrano particolarmente innamorati della formazione a distanza: la prevalenza maggiore è sempre su “abbastanza”, quasi nessun “moltissimo”, i “poco” equivalgono i “molto”. Una parte considerevole del campione (73% tra abbastanza, molto e moltissimo d’accordo, con ben il 16% di moltissimo) ritiene la formazione a distanza una specie di truffa per aggirare i corsi (18.4). La maggioranza preferisce una formazione “mista” (18.5). Valutazione del Rischio e Protocollo sanitario Molto buona appare la partecipazione dei medici competenti alla valutazione dei rischi: ben il 50% partecipa operativamente alla valutazione di TUTTI i rischi (compresi quelli strutturali e antinfortunistici?) ed un altro buon 46% almeno di alcuni. Solo il 4 % non collabora proprio. Il 90% del campione sembra elaborare in modo corretto il piano sanitario, basandolo sia sulla valutazione dei rischi, sia su linee guida. Sorveglianza Sanitaria Non risulta chiara la risposta alle modalità di predisposizione del cronoprogramma: come può il 47% dei medici stabilirlo in piena autonomia senza concordare tempi e modalità delle visite? Forse ci si riferiva alla periodicità degli accertamenti: ma in questo caso è ovvio che il medico deve decidere in piena autonomia. Giudizio di Idoneità Il 72% dei medici lo fornisce, se può, al termine della visita, gli altri in maniera differita. Non sembra che la cosa possa avere particolare rilevanza. Cartella Sanitaria Il 57 % usa ancora la CSR cartacea. Chi usa la CSR informatizzata utilizza in prevalenza software fatto in casa. Si conferma l’abbastanza scarsa propensione agli strumenti informatici.

72


Gruppo di Lavoro ANMA

Test stupefacenti La maggior parte dei MC utilizza un laboratorio, ma un buon 30% fa i test personalmente. Solo il 14% preleva anche le urine. I dati corrispondono alla comune esperienza. Alcol Più del 40% dei medici competenti del campione esegue test ematici per valutare l’alcol dipendenza. Il 29% effettua i test alcolimetrici solo se previsti (da chi?). Questi dati stupiscono se si considerano le più diffuse linee guida in tema, comprese quelle regionali, prevedono analisi ematiche solo in seconda istanza, su valutazione del medici competenti. In effetti la domanda può indurre qualche confusione tra test alcolimetrico e esami ematici che sono cose ben diverse. Medici curanti Solo il 9% dei medici competenti del campione ha rapporti regolari e ben il 27% non ne ha proprio. Non è un dato inaspettato, ma fa riflettere. Ruolo e compiti e DVR Anche in questo campione sembra proprio, con qualche eccezione, che i medici competenti siano ben consapevoli dei propri compiti e delle sanzioni che ne possono derivare se non svolti correttamente. Ci sono tuttavia alcune domande forse un po’ ambigue e che coinvolgano il medico competente meno indirettamente, come 30.7, 31.4, 31.5, 31.7 alla quale infatti i medici rispondono con meno chiarezza, distribuendosi quasi al 50% tra vero o falso. Riunione periodica Anche in questo caso il 99% delle risposte sono corrette. Stupisce che il 49% redige una relazione scritta sugli infortuni (di solito lo fanno altri, tutt’al più il medico competente collabora), mentre ben il 27% non dice nulla sulle Malattie Professionali. Consolante il dato di circa l’80% che partecipa alle scelte sui DPI (decisamente superiore rispetto alla comune esperienza). Alcune risposte sono francamente anomale: ben il 16% esprime il proprio parere sulla prevenzione incendi (a che titolo?) e ben il 39% ritiene un proprio dovere eseguire direttamente la formazione al Primo Soccorso, mentre ben il 33% nega la propria partecipazione al 73


Q4, 2012 AiFOS – Commenti alla ricerca

piano di formazione, compito espressamente previsto dal D. Lgs. n. 81/08. Organi di Vigilanza Non si comprende proprio come ben il 10% del campione ha risposto di NO alla domanda se deve esserci coesione tra OO.VV. e medico competente. Non sono pochi … In forte contrasto la risposta successiva, che conferma invece che i contatti con lo SPISAL sono molto frequenti (84%). Ben il 19% del campione è stato sanzionato almeno una volta. La grande maggioranza ha tuttavia rapporti buoni se non ottimi: solo il 10 % del campione ha rapporti pessimi (saranno in buona parte quelli sanzionati). Organi paritetici La distribuzione delle risposte indica che i medici competenti intervistati non conoscono ancora bene gli organismi citati, come è del resto nel loro pieno diritto … Coinvolgimento e partecipazione Molta rilevanza viene data dai medici competenti del campione alla partecipazione e al coinvolgimento dei lavoratori, mentre sembra che non sempre i medici competenti sembrino credere poi moltissimo alla formazione, come mostrano le risposte alle due domande successive. ECM L’ECM rappresenta il principale e nella stragrande maggioranza dei casi l’UNICO strumento formativo dei medici, semplicemente perché è obbligatorio, richiede molto tempo e denaro. Il rapporto tra MC e ECM meritava forse di essere indagato un po’ di più. Comunque prendiamo atto che ben il 30% del campione è inadempiente rispetto all’obbligo formativo. Conclusioni Come già accennato, il questionario è molto esteso (più di 50 domande) ma anche molto poco specifico e non sembra mostrare un indirizzo preciso di indagine. A questo si aggiunge la difficoltà oggettiva 74


Gruppo di Lavoro ANMA

di studiare la popolazione dei medici competente che è molto variegata e diversificata e spesso anche molto difficile da raggiungere. Molte domande sembrano voler indagare le competenze dei medici competenti e i risultati sono tutto sommato più che positivi. Emergono poco invece le caratteristiche professionali dei soggetti indagati, l’importanza che danno alla professione, le difficoltà nell’esercizio concreto, la visone del proprio futuro. L’indagine sembra voler tentare un particolare approfondimento di come i medici competenti vivano la propria formazione e il loro ruolo in quella prevista dal D. Lgs. n. 81/08. Le risposte non sempre sono nette, dirimenti e orientative: c’è un interesse sincero ma piuttosto generico e non sembra che dalle risposte si possa potersi cogliere la consapevolezza della specificità figura professionale del medico competente che, come è noto, ha caratteristiche proprie e peculiari anche nell’ambito formativo. Questa specificità richiederebbe una attenzione più mirata sul medico competente stesso e sul suo particolare contributo.

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Q4, 2012 AiFOS – Commenti alla ricerca

Valutazione sul questionario AiFOS di Villiam Alberghini 1

Per ragioni di tempo, siamo riusciti a fare solo una rapida e sintetica valutazione dei risultati del questionario, che invece è molto ampio ed articolato. Tuttavia riteniamo di dare ugualmente un contributo valutativo con le osservazioni di seguito riportate, che riguardano alcuni aspetti, in particolare quello al punto 4, che appaiono più critici a chi svolge l’attività di vigilanza. 1. La composizione del gruppo per età anagrafica ed anzianità lavorativa specifica, considerando che il 79% sono specialisti in medicina del lavoro, evidenzia una discrepanza che meriterebbe di essere approfondita , considerando che il 75% ha più di 46 anni ed il 54% ha un’anzianità di lavoro come Medico Competente inferiore a 15 anni. Non sono note però la numerosità del campione e le modalità di selezione. 2. Il 41% dei Medici Competenti segue più di 30 aziende ed 16% di questi ne segue più di 100: sarebbe utile sapere qual è la dimensione media di queste aziende, per valutare il rapporto quantità/qualità del lavoro svolto. 3. Il 94% dei Medici Competenti dichiara di aver frequentato nell’ultimo anno dei corsi sulla “sicurezza” , ma dall’incertezza nelle risposte ad una serie di domande successive sulla normativa generale e non sugli obblighi specifici del Medico Competente, appare invece che questa formazione, se avvenuta su questi temi, non sia stata efficace. 1

Medico del lavoro, Direttore dell’Unita Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Ausl di Bologna.

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Villiam Alberghini

4. Il 46% partecipa alla valutazione solo di alcuni rischi, il 43% si limita a prendere atto ed a dare qualche suggerimento sul DVR, mentre l’89% dichiara di redigere il protocollo di sorveglianza sanitaria sulla base del DVR e di linee guida. Queste risposte, insieme ad altre sulla collaborazione del Medico Competente al processo di valutazione dei rischi, evidenziano una delle criticità principali dell’operato del Medico Competente stesso, che i servizi di vigilanza delle Ausl rilevano spesso, ovvero la sua sostanziale marginalità nel sistema di gestione della sicurezza nelle aziende. Il Medico Competente conosce poco i rischi ai quali sono esposti i lavoratori che visita, redige dei protocolli non sempre appropriati, effettua delle visite con un limitato ritorno informativo per il miglioramento delle condizioni di lavoro.

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Q4, 2012 AiFOS – Commenti alla ricerca

La formazione dei Medici Competenti quale veicolo per la professionalità di Margherita Caci 1

Uno degli obiettivi di AiFOS dell’anno in corso è quello di focalizzare l’attenzione sulla figura del Medico Competente, cercando di individuare nello specifico il ruolo che egli svolge come supporto nelle gestione della sicurezza aziendale. Rileggiamo la definizione di Medico Competente così come precisata dalla lettera h dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il Datore di Lavoro (DL) ai fini della valutazione dei rischi (VDR) ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria (SS)”. È chiaro che il coinvolgimento del medico all’interno della sfera aziendale della sicurezza è un aspetto rilevante; argomento tutt’ora dibattuto è quello relativo alla modalità di collaborazione da parte del medico alla valutazione dei rischi. L’art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, sancisce l’obbligo per il medico competente di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche con l’obiettivo di programmare l’attività di sorveglianza sanitaria. Non appena nominato, infatti, egli deve obbligatoriamente collaborare alla Valutazione Dei Rischi e tale obbligo non può semplicisticamente esaurirsi nell’apposizione della firma sul DVR; è evidente l’intento del legislatore di favorire l’integrazione nel sistema azienda delle diverse figure coinvolte.

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Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del Lavoro, attualmente collabora con il Centro di Formazione AiFOS MED-LINE s.r.l. di Poncarale (Bs).

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Margherita Caci

La mancata collaborazione alla valutazione dei rischi, comportamento omissivo, è sanzionata penalmente. Ci sono alcuni rischi per i quali il contributo del MC è indispensabile, basti pensare al rischio chimico, MMC, biologico, stress lavoro-correlato… La Sentenza del Tribunale di Pisa n. 399/2011 considera che il contributo del medico deve consistere in uno scambio di conoscenze e competenze con i soggetti coinvolti nella prevenzione e ciò risulta determinante per istituire corrette procedure di prevenzione dei rischi a beneficio della salute e della incolumità dei lavoratori 2. Laddove il MC è nominato da breve tempo ed esiste un DVR redatto precedentemente con la collaborazione di un altro MC, egli può manifestare la sua collaborazione attraverso i verbali dei sopralluoghi sugli ambienti di lavoro e la riunione periodica ex art. 35. Altra espressione di documentata collaborazione è rappresentata dal protocollo di sorveglianza sanitaria che tratta la natura dei rischi, gli organi bersaglio, gli indicatori pre-critici e pre-clinici e la periodicità adottata; il protocollo di Sorveglianza Sanitaria dovrebbe essere allegato al DVR costituendone parte integrante. Si pensi, ad esempio, anche al monitoraggio biologico che rappresenta parte rilevante del processo di valutazione del rischio e del suo periodico aggiornamento. Il Medico Competente deve richiedere l’esecuzione di misure ambientali ogni qualvolta la propria attività (visita dei luoghi di lavoro, visite mediche, colloqui con gli RLS, ecc..) in azienda ne evidenzi la necessità. Il contributo del MC alla valutazione del rischio chimico è opportuno anche nella decisione delle modalità con cui vengono eseguiti i campionamenti (condizioni di lavoro, posizionamenti, cronologia ecc.); il tutto nella previsione di rapportare i dati ambientali con quelli del monitoraggio biologico. Ci si interroga sull’atteggiamento da tenere se l’azienda non ha provveduto alla Valutazione Dei Rischi; il Medico Competente può procedere alla visita dei luoghi di lavoro, nel corso della quale può identificare i rischi che necessitano di approfondimento.

2

Atti convegno ANMA di Milano del 04/04/2012 presso Assoservizi “L’attività del medico competente in azienda a supporto della gestione della sicurezza – Dott. Daniele Di Taranto, Prof. Francesco Bacchini.

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Q4, 2012 AiFOS – Commenti alla ricerca

Se il MC nel verbale del sopralluogo individua i rischi per la salute soggetti ad accertamenti, può iniziare la sorveglianza sanitaria; a sua volta nei contenuti del verbale del sopralluogo richiederà formalmente al Datore di Lavoro di procedere alla valutazione dei rischi approfondita. Tutto questo è a mio avviso deontologicamente giustificato proprio dal dovere di tutela della salute dei lavoratori. Spesso ci si trova ad interagire con consulenti “tecnici” che sono l’incaricati dai datori di lavoro, e svolgono anche l’attività di RSPP e sono costoro che devono dare l’input all’azienda per una corretta stesura del DVR. Al giorno d’oggi, la mancata partecipazione sia alla valutazione dei rischi che alle problematiche aziendali non può più essere giustificata dalla “mancanza di tempo a disposizione”. E ciò anche in previsione del prossimo 31 dicembre, termine ultimo della validità delle autocertificazioni attualmente presenti in numerose aziende che occupano fino a 10 lavoratori. È necessario, quindi, superare le barriere che si sono create tra le diverse figure del servizio di prevenzione e protezione ed il Medico Competente. Come Medico Competente, osservando i risultati del questionario in oggetto, a mio avviso emerge una insufficiente conoscenza degli obblighi di legge. Mi sono stupita nel leggere che il 6% dei colleghi intervistati ritengono che sia possibile l’esecuzione in sede di visita medica preassuntiva di test per verificare lo stato di gravidanza. Che fare? Non abbandonare l’aggiornamento periodico di congressi, convegni, seminari che rappresentano un’occasione utile per il confronto reciproco e per la formazione. L’auspicio è che la professionalità di tutti possa essere indirizzata verso unici obiettivi nella consapevolezza di poter lavorare con serenità e serietà per la tutela e la promozione della salute di tutti i lavoratori.

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Emma A.R. Ciconte – Enrico Ciaccio

Valutazione del rischio e Medico competente Un nuovo ruolo alla luce del Testo Unico sulla sicurezza di Emma Anna Rita Ciconte 1 e Enrico Ciaccio 2

L’art. 15 del D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 c.d. Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, riporta le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e rappresenta un modello operativo per il datore di lavoro, una sorta di linea programmatica che questi deve seguire per fare prevenzione nella propria azienda. La prima misura di tutela contenuta in tale articolo è la valutazione di tutti i rischi che costituisce, quindi, il punto di partenza da cui derivano tutte le azioni successive compresa quella del coinvolgimento a tutto campo della figura del Medico Competente. Il documento di valutazione dei rischi non rappresenta, infatti, un mero adempimento cartaceo, scollegato da un contesto complessivo di gestione della sicurezza, ma è il presupposto indispensabile per definire tutte le susseguenti attività volte a stabilire le misure di prevenzione da mettere in campo per eliminare o ridurre al minimo i rischi. L’art. 29 prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione ed elabori il documento in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, nei casi di cui all’art. 41 e per la violazione di questa norma esiste una sanzione a carico del Datore di Lavoro. Il primo obbligo previsto per il M.C. all’art 25 è quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute, all’attività di formazione 1

Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – ASP di Catanzaro.

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U.O. Protezione Aziendale – ASP di Catanzaro.

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Q4, 2012 AiFOS – Commenti alla ricerca

e informazione nei confronti dei lavoratori ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Il M.C. quindi non può limitarsi a prendere atto di quanto gli viene comunicato dal D.L. e approntare un protocollo di Sorveglianza Sanitaria solo visionando il DVR redatto da altri, ma deve conoscere direttamente i luoghi di lavoro mediante un sopralluogo, previsto peraltro dall’art. 25 lettera l). Per la violazione dell’art. 25 il medico è sanzionato, con riferimento alla valutazione dei rischi e con riferimento all’obbligo del sopralluogo, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 400,00 a 1.600,00 euro. La sanzione prevista è particolarmente “significativa” perché pone l’attenzione sulla opportunità che il sopralluogo diventi un momento di reale presa di contatto con la realtà dell’Azienda e, quindi, necessario per collaborare alla valutazione dei rischi e alla stesura del documento. Il sopralluogo, così, rappresenta un fondamentale passaggio ai successivi obblighi di predisposizione del protocollo di sorveglianza sanitaria, di partecipazione alla programmazione delle misure di contenimento del rischio, di collaborazione nell’attività di formazione ecc.. È buona norma che il M.C. nell’effettuare il sopralluogo ponga in essere uno studio preliminare di tutta la documentazione utile fornita dal D.L., procedendo ad analizzare il ciclo produttivo, ad esaminare i risultati del monitoraggio ambientale e a valutare l’eventuale utilizzo di sostanze tossiche o nocive, senza trascurare di prendere in considerazione anche l’aspetto relativo alle manutenzioni, alle pulizie ed alle interferenze relative e ponendo attenzione ai rischi specifici connessi alle varie mansioni svolte dai lavoratori. È consigliabile, anche se non più obbligatoria, la presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, perché sia favorito un flusso di informazioni continuo tra le varie figure previste dal decreto. Il dialogo con i lavoratori è essenziale anche perché essi, vivendo tutti i giorni in quello specifico ambiente di lavoro, sono spesso utilissimi ed insostituibili portatori di conoscenze essenziali per la valutazione dei rischi. Nello svolgimento della attività di vigilanza capita, tuttavia, di imbattersi in situazioni in cui il M.C. si limita a firmare il Documento 82


Emma A.R. Ciconte – Enrico Ciaccio

solo per presa visione e a predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria sulla base, quindi, di una valutazione dei rischi già effettuata. Questa situazione equivoca nasce da una contraddizione insita nella norma che, mentre all’art. 25 obbliga il medico a collaborare alla valutazione − pena la sanzione − all’art. 29 obbliga il Datore di Lavoro ad effettuare la valutazione in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente solo nei casi di cui all’art. 41 (casi previsti dalla normativa vigente o dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente). Ciò porta, quasi sempre, il Datore di Lavoro ad effettuare la valutazione e solo successivamente, qualora ne rilevi la necessità, a nominare il Medico Competente. Poiché non vi è dubbio che la legge richieda il contributo effettivo del medico competente alla valutazione dei rischi, e non una mera formalità, sarebbe opportuno che, anche nelle aziende nelle quali non esista già tale figura, la nomina si effettuasse, comunque, anche ai soli fini della collaborazione finalizzata alla iniziale valutazione dei rischi. Purtroppo questa precisazione non era presente nel testo originale del D. Lgs. 81/08 e la questione non è stata affatto chiarita neppure nel decreto di modifica. Rimane comunque il fatto che il ruolo del M.C. non può e non deve limitarsi a firmare il documento per presa visione. La norma prevede la collaborazione con il datore di lavoro di due figure professionali tra loro complementari, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il Medico Competente. Il MC deve, anche nei casi in cui la valutazione dei rischi sia già stata effettuata, ritagliarsi uno spazio professionale autonomo, a partire dall’esecuzione di uno o più sopralluoghi che in ogni caso è obbligato ad effettuare unitamente a tutte le valutazioni che riterrà opportune, redigendo un documento integrativo che completi l’esistente documento di valutazione dei rischi derivato solo da un approccio tecnico, senza dimenticare che con il D Lgs. n. 81/2008 il ruolo del Medico Competente cambia e da esclusivo “consulente sanitario”, diventa un “consulente globale” per il datore di lavoro.

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Q4, 2012 AiFOS – Le norme silenti

Le norme silenti: il comma 1 dell’articolo 39 del D. Lgs. n. 81/08 di Pietro Ferrari 1

Propongo, senza pretesa, di intendere la definizione nel titolo come quelle norme che, vuoi perché sembrano non mostrarsi immediatamente cogenti, vuoi perché non implicano direttamente sanzione, vengono colpevolmente sottovalutate, se non trascurate. Emblematica, in questo senso, appare la norma, di assoluta novità, contenuta nel primo comma dell'art. 39 D. Lgs. 81/08 (“Svolgimento dell’attività del medico competente”): 1. L'attività del medico competente è svolta secondo i princìpi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Ciò sta a significare, molto semplicemente, che essa attività deve venir svolta in conformità con tali princìpi. Non sembri inutile e tautologica tale specifica. Vedremo infatti la qualità fondativa della norma appena riportata. Nel dibattito che caratterizza la figura ed il ruolo del medico competente, come ri-definiti nel D. Lgs. 81/08, la norma introduttiva dell’art. 39 non pare venir sottoposta a particolare attenzione. Forse perché, in genere, si tende a dare per scontato ciò che scontato non è: la qualitas professionale e deontologica dell'attività di medico competente. Sgombriamo subito il campo da equivoci: non si manifesta qui alcuna animosità (pure, assicuro, in certe occasioni, giustificabilissima) 2 con riguardo all’operare dei medici competenti. Qui si vuole considerare ciò che la legge stabilisce – e dunque impone – si debba fare. 1

Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente Camera del Lavoro di Brescia – CGIL. È da risapersi, giusto per capire, che - secondo una statistica non remota - un numero limitatissimo di medici competenti seguono, ciascuno, fino ed oltre 1.000 aziende; che un numero limitato ne segue, pro capite, alcune centinaia; che molti ne seguono, ciascuno, alcune decine; che moltissimi ne seguono più di dieci.

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Pietro Ferrari

Se noi consideriamo i contenuti del comma 1, rileviamo, in primo luogo, il compito da parte del M.C. di rispettare i doveri generali di libertà, indipendenza e dignità della professione. “Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità umana. La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.” [art. 3 del Codice deontologico della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici]. Non diversamente, il Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro (dell’ICOH) richiama i doveri di competenza, integrità ed imparzialità; di indipendenza professionale; di equità, nondiscriminazione e obbligo di comunicazione. Ma, in più, esso definisce inequivocabilmente quali sono i doveri e i compiti del M.C. “Obiettivo primario della Medicina del Lavoro è quello di salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori, in un ambiente di lavoro sicuro e non nocivo e di proteggerne le capacità lavorative e l'accesso al mondo del lavoro. Nel perseguire tale obiettivo, gli Operatori di Medicina del Lavoro (OML) dovranno fare uso di validi metodi di valutazione del rischio, dovranno proporre misure preventive efficaci e quindi controllarne l’applicazione. Gli OML dovranno assistere con competenza e chiarezza i datori di lavoro sulle modalità di adempimento delle proprie responsabilità per quanto concerne la sicurezza e la salute sul lavoro, e i lavoratori per quanto riguarda la protezione e la promozione della salute in rapporto all'attività lavorativa: ...” A ciò si aggiunga che il comma 1 dell'art. 39 viene a rappresentare, per la prima volta, un aspetto grandemente significativo. Aspetto da me già più volte evidenziato, la cui individuazione è da attribuirsi a più autorevoli commentatori, in primis il Prof. Gabriele Marra. Tale aspetto contempla l’evidenza che il comma 1 procede alla giuridificazione della fonte (il Codice ICOH); di modo che “quello che per sua natura è un catalogo di valori” viene trasformato, ad effetto della giuridificazione “in obblighi di legge coattivamente presidiati” (G. Marra). 85


Q4, 2012 AiFOS – Le norme silenti

È d’altronde impressionante – e non casuale – la coerenza tra i passaggi del Codice ICOH appena riportati con il dettato del decreto legislativo 81/08 s.m.i. Vediamo che, secondo quelli, il M.C. ha come “obiettivo” nella sua attività, quello di “salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori” attraverso il dominio di una valida strumentazione tecnico scientifica e la (conseguente) capacità di proporre – controllandone poi l’applicazione – “misure preventive efficaci”. Solo così potrà, secondo previsione dell’art. 25, comma 1, lettere b) ed m), D. Lgs. 81/08, programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria “attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;” e partecipare “alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria”. Si richiama come, nel primo caso, la violazione dell’obbligo venga sanzionata con la pena alternativa dell’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro (il D. Lgs. n. 106/09 ha ridotto così l'originaria ammenda che era da 1.000 a 4.500 euro); mentre, nel secondo, il D. Lgs. 106 ha tolto la sanzione amministrativa pecuniaria che era da 1.000 a 3.000 euro. La norma di legge e l’impegno deontologico (peraltro giuridificato) impediscono al M.C. che possa assumere un qualche valore l’eventuale <ricatto contrattuale> posto in essere da un datore di lavoro. E tuttavia, a ulteriore e miglior protezione dell’attività del medico competente, l’art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) punisce il datore di lavoro che non effettui la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento conseguente in collaborazione con il M.C.; che non abbia richiesto “al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto;”; che non abbia fornito al M.C. tutte le “informazioni” previste; che non abbia provveduto – con la collaborazione del M.C. – a porre in essere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; che non abbia tenuto conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. 86


Pietro Ferrari

Resta peraltro impregiudicata la facoltà del M.C. di rivalersi, in sede di procedimento civile 3 nel caso di risoluzione <strumentale> del rapporto contrattuale; in quella sede potrà senz’altro far valere la violazione dell’obbligo (..pur non sanzionata) per il DdL di assicurare “al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia” (art. 39, comma 4). Così come, per altro verso, è fatta salva la facoltà del datore di lavoro di rivalersi (sia contrattualmente che giudizialmente) in conseguenza di danni subiti per negligenza e/o imperizia attribuibili all’operato del M.C.. Esiste nel D. Lgs. 81/08, e non può essere sottaciuta, una discrasia tra norme relative agli obblighi della valutazione dei rischi. Fatto salvo l’obbligo fondamentale, la responsabilità prima e indelegabile di cui all’art. 17, comma 1, lett. a): “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 [il DVR];”, i problemi hanno inizio quando si viene a trattare dell’obbligo per il M.C. di partecipare alla valutazione dei rischi e alla programmazione delle misure preventive e protettive. L’ansia interventista e correttiva dell’allora Ministro Sacconi, avrebbe ben potuto, sull’oggetto, placarsi. E contribuire a risolvere le contraddizioni nel testo, determinate dal pessimo coordinamento di norme. Infatti, mentre gli artt. 2 (Definizioni) e 25 (Obblighi del medico competente) definiscono limpidamente – come vedremo – il dovere di partecipazione del M.C. alla valutazione dei rischi (perciò prevedendo sempre la presenza del M.C. nel processo valutativo), gli artt. 18, comma 1, lett. a), 28, comma 2 e 29, comma 1, condizionano tale presenza all’individuazione della necessità di porre in essere la sorveglianza sanitaria (retaggio, invero, del D. Lgs. 626/94; anche, però, sciatta sussunzione di quella norma). Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) 1. a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) 2. [il DVR] ..deve esser munito.. ai soli fini della prova della data di sottoscrizione.. [dalla firma] del medico competente, ove nominato,..

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E neppure è vietato, al M.C., il rivolgersi all’organo di vigilanza territorialmente competente.

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Art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento [DVR]..in collaborazione con il.. medico competente, nei casi di cui all'art. 41 [Sorveglianza sanitaria].

La domanda che all’epoca era sorta spontanea ai più, si poneva all’incirca in questi termini: ma com’è possibile che il M.C. possa contribuire a stabilire se è necessaria la sorveglianza sanitaria quando il M.C. stesso può venire nominato soltanto dopo che sia stata identificata la necessità della sorveglianza sanitaria? A tale domanda, e alla contraddizione in essa resa evidente, si era cercato di rispondere considerando la ratio legis, evidentemente diversa da quella rappresentata precedentemente nel D. Lgs. 626/94 s.m.i. L’art. 17, comma 1, lett. a), del 626, si limitava infatti a prevedere che il M.C. dovesse collaborare alla predisposizione dell’attuazione delle misure a tutela, mostrando, con ciò, di richiamare ad una fase successiva a quella della valutazione. Art. 17 D.Lgs. 626/94 (Il medico competente) 1. Il medico competente: a)

collabora con il datore di lavoro.. sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;”.

Anche se, già allora, ci si sarebbe potuto chiedere da dove mai – se non dalla partecipazione alla valutazione dei rischi – dovessero venire al M.C. la “specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda” e la specifica conoscenza “delle situazioni di rischio”. In effetti, a ben vedere, potevano rinvenirsi specifiche disposizioni <annidate> nell’art. 4 (Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto). Qui infatti il comma 5, lett. g), impegnava il datore di lavoro a richiedere “l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;” e il comma 6 lo impegnava a effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il documento conseguente “in collaborazione.. con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria..”. 88


Pietro Ferrari

Diverso era però, all’epoca, il quadro di sistema. Meno puntuale nel definire il ruolo attivo, e proattivo e sinergico, delle diverse figure della prevenzione aziendale. Le norme – pur presenti, anche se <annidate> – non vennero dunque efficacemente rese esigibili. Con l’emanazione del D. Lgs. n. 81/08, vengono però ridefiniti il ruolo ed il quadro delle responsabilità del M.C.. A ciò contribuisce il successivo decreto integrativo e correttivo, il D. Lgs. n. 106/09 (uno dei pochi aspetti positivi del 106), introducendo una sanzione penale, per reato proprio, nei confronti del M.C. che non abbia collaborato con il DdL e con il SPP alla valutazione dei rischi 4. Sono l’art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. h) e l’art. 25 (Obblighi del medico competente), comma 1, lett. a), a definire l’obbligo: ed è l’art. 58 (Sanzioni per il medico competente), comma 1, lett. c), a sanzionarne la violazione. Art. 2 (Definizioni) 1. h) <<medico competente>>: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; Art. 25 (Obblighi del medico competente) 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro.. alla valutazione dei rischi, anche ai fini, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,... Art. 58 (Sanzioni per il medico competente) 1. Il medico competente è punito: c) con l’arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi,ed l).

Oggi, dunque, possiamo ben dire che la norma riguardante la figura ed il ruolo del M.C. nella valutazione dei rischi e nella predisposizione di misure preventive è inequivocabile e tassativa (la sua violazione è peraltro sanzionata, sia con riguardo al datore di lavoro che al M.C. medesimo, con sanzioni penali alternative e/o con sanzioni amministrative pecuniarie). 4

Anna Guardavilla “Profili di responsabilità del medico competente”, in GIMLE 2010.

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La nomina del M.C. è dunque sempre obbligatoria rispetto alla valutazione dei rischi 5. Impedita, al contrario, nel caso la valutazione dei rischi non evidenzi, poi, la necessità di applicare la sorveglianza sanitaria. Ancora obbligatoria, infine, nel caso la valutazione dei rischi stabilisca “nei casi previsti dalla normativa vigente” l’obbligo della sorveglianza sanitaria 6. Si dovrebbero perciò prevedere distinte forme di contrattualizzazione: l'una relativa alla partecipazione del M.C. alla valutazione dei rischi ed all'elaborazione del documento conseguente (DVR); l'altra relativa alla eventuale riconosciuta necessità della sorveglianza sanitaria -e dunque al processo di miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori (processo comprensivo, perciò, di eventuali rielaborazioni del DVR, ex art. 29, comma 3)- secondo il seguente schema: - in caso di costituzione di nuova impresa, o di radicale modifica dell’attività produttiva: va contrattualizzata la collaborazione del M.C., secondo la previsione – decisiva – dell’art. 25, comma 1, lett. a): “collabora.. alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario della sorveglianza sanitaria..”. Se la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento dovessero escludere la necessità della sorveglianza sanitaria, il contratto andrà a naturale risoluzione 7. Il comma 3-bis dell’art. 18 porta a ritenere che tale risoluzione si collochi entro il termine (massimo) di 90 giorni; - nel caso la valutazione dei rischi abbia individuato la necessità di porre in essere la sorveglianza sanitaria (o nel caso di subentro, sempre in questa ipotesi, di altro M.C.): va contrattualizzata la <collaborazione> del M.C. per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria, ex art. 41, e per il contributo al miglioramento nel tempo 5

Anche il combinato tra “[il M.C.] collabora.. alla attività di formazione e formazione.. per la parte di competenza, e alla organizzazione del primo soccorso..” (art. 25, comma 1, lett, a) e l’obbligo del datore di lavoro di “designare preventivamente i lavoratori incaricati.. di primo soccorso..” (art. 18, comma 1, lett. b) ), corrobora la prescrizione che il M.C. debba venir coinvolto sempre, fin da subito, nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure conseguenti. 6 Lo spettro normativo e regolamentare che richiede l’attivazione della sorveglianza sanitaria è tuttavia ormai così ampio da rendere davvero residuale l’ipotesi contraria. 7 In tal senso sembra muoversi la lettera e) dell’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), nella parte in cui prescrive che il DVR debba contenere l’indicazione del nominativo“del medico competente che ha [mentre la logica della proposizione, trattando delle figure partecipi, imporrebbe il “hanno”] partecipato alla valutazione del rischio;”.

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delle condizioni di sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori, secondo le previsioni degli artt. 2, comma 1, lett. h) e 18, comma 2 8; Art. 2 (Definizioni) 1. h) <<medico competente>>.. collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto” Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) 2. Il datore di lavoro fornisce.. al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui alla lettera r) [infortuni] e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Se torniamo ora a considerare il comma 1 dell'art. 39, vediamo come esso possa rappresentare -credo senza tema di esagerazione – una norma di chiusura9. Siamo dunque in presenza di una norma di straordinaria importanza – norma fondativa della responsabilità, ho accennato in inizio –, rispetto alla quale la stessa giurisprudenza (oltre che, ovviamente, gli organi di vigilanza e gli stessi M.C.) non potrà che porsi in confronto 10. Che l’attività del medico competente debba svolgersi secondo i princìpi della Medicina del Lavoro, come rappresentati nel codice etico della ICOH, e dunque utilizzando “validi metodi di valutazione del rischio” sembra richiamare, per analogia, (e come importanza), il criterio

8 In questo senso, già l’Ing. G. Porreca: il M.C. deve esser presente “in una fase preliminare collaborativa e di consulenza medica ed in una fase successiva ed eventuale di sorveglianza sanitaria..”. Per cui discende che “il primo intervento che il medico competente è chiamato ad operare presso qualsiasi azienda è quello di collaborazione, quale consulente medico, nella valutazione dei rischi e nella gestione della sicurezza sul lavoro e che solo successivamente può essere nominato per la effettuazione della eventuale sorveglianza sanitaria”. [G. Porreca: La figura del medico competente nel Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: un collaboratore indispensabile per il datore di lavoro.]. 9 Se invece dovesse trattarsi di esagerazione, parliamo pure di “una sorta di norma di chiusura”. 10 Conforta tale affermazione (pur senza risolverla), la recente condanna -seconda in un anno- da parte del Tribunale di Pisa nei confronti di un M.C. per omessa collaborazione nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure conseguenti. Significativo è rilevare come la prima condanna, invece, sia conseguita alle incongruenze e scollature del protocollo sanitario rispetto al documento di valutazione dei rischi.

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della massima sicurezza tecnologicamente attuabile 11. L’obbligo di partecipazione per il M.C. al programma di educazione continua in medicina (ECM) 12 di cui al comma 3 dell’art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente) ha appunto lo scopo di non consentire al M.C. l’ignoranza degli aggiornamenti normativi e dei migliori raggiungimenti tecnici e scientifici 13. Solo una buona padronanza degli uni e degli altri consentirà al M.C. di svolgere il suo ruolo nel rispetto dei termini di legge. A condizione che a quelli si accompagnino permanentemente il pathos etico e deontologico ed il logos dell’indipendenza e dell’equità 14. Il tutto, come previsto dalla norma generale rappresentata dal comma 1 dell’art. 39.

11 Pur essendo, in realtà, già sufficiente quello di “scienza e coscienza”. Non scordiamo, tuttavia, che l’art. 25, comma 1, lett. b), impegna il M.C. a tenere “in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”. 12 Con bonaria malizia, si segnala -per i fautori del rapporto necessario obbligo=sanzione- che l’obbligo in questione non è assistito da corrispondente sanzione nell’art. 58; eppure, esso obbligo, rappresenta la condizione necessaria “Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente..” (c. 3, art. 38). 13 “Gli OML [operatori di medicina del lavoro] dovranno mantenersi continuamente informati sul ciclo produttivo e sull'ambiente di lavoro, oltre a migliorare le proprie competenze ed aggiornare le proprie conoscenze tecnico-scientifiche sui fattori di rischio professionali e sulle misure più efficaci per eliminare o ridurre i relativi rischi. ..” (Codice internazionale di etica -ICOH, § Conoscenza e competenza). 14 “Sulla base del principio di equità, gli OML dovranno aiutare i lavoratori sia ad ottenere che a mantenere il loro posto di lavoro, nonostante eventuali problemi o handicap. ..”; “Uno dei requisiti base per svolgere una valida pratica di Medicina del Lavoro è la piena indipendenza professionale, il che significa che gli operatori devono essere completamente autonomi nell'esercizio delle loro funzioni, in modo da poter effettuare valutazioni e dare suggerimenti.. secondo scienza e coscienza. ..” (Codice internazionale di etica – ICOH, Introduzione p. 3. e 8.).

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Q4, 2012 AiFOS – Il medico competente e la sicurezza sul lavoro

QUADERNI DELLA SICUREZZA AiFOS Rivista trimestrale dell’Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro Direttore Responsabile: Rocco Vitale Responsabile di redazione: Maria Frassine Direzione e Redazione: via Branze, 45 - 25123 Brescia tel. 030.6595031 - fax. 030.6595040 Sito web: www.aifos.it – mail: quaderni@aifos.it AiFOS è partner della Campagna promossa dall’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA) di Bilbao. AiFOS è stata riconosciuta con Decreto della Regione Lombardia n. 10678 del 20/10/2009 quale “Centro di eccellenza per la Formazione ed il Lavoro”. Registrazione e iscrizione Registrazione al n.10 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Brescia in data 18 febbraio 2010. Progetto grafico: Silvia Toselli Stampa: Tipolitotas, via Ponte Gandovere n. 3/5 - Gussago (Bs) Costi e condizioni di abbonamento Prezzo di questo numero: € 17,00 (spese di spedizione comprese). La rivista viene inviata gratuitamente a tutti i soci AiFOS che risultino in regola con il versamento della quota associativa annuale. Le iscrizioni ad AiFOS si effettuano esclusivamente online dal sito www.aifos.it con il versamento della quota annuale di € 100,00. Abbonamento annuo con diritto a ricevere 4 numeri della rivista: € 60,00. Versamento sul conto corrente postale n. 74894502 intestato a: AiFOS, via Branze, 45 - 25123 Brescia (Bs) Hanno collaborato: Villiam Alberghini, Cecilia Alessandrini, Lorenzo Alessio, Diego Alhaique, Giovanni Alibrandi, Pietro Aloisio, Giovanna Alvaro, Alberto Andreani, Fabrizia Archetti, Cecilia Arici, Giovanni Ballan, Chiara Ballarini, Gregorio Barberi, Giuseppe Battista, Gigi Bellometti, Maurizio Belloni, Chiara Bellotti, Fabrizio Benedetti, Riccardo Bianconi, Renato Bisceglie, Elena Bonfiglio, Giuseppe Bonifaci, Renata Borgato, Silvana Bresciani, Antonio Buccellato, Ettore Bussi, Margherita Caci, Abele Carnovali, Alessandro Cafiero, Pier Sergio Caltabiano, Marina Calabrese, Alberto Cerquaglia, Enrico Ciaccio, Giuseppe Ciarcelluto, Emma Anna Rita Ciconte, Andrea Cirincione, Luigi Dal Cason, Claudio Colosio, Silvano Danesi, Dario De Andrea, Massimo De Felice, Diego de Merich, Fabrizio De Pasquale, Adele De Prisco, Chiara Delfini, Davide Degrassi, Fulvio Degrassi, Dario Domenighini, Priscilla Dusi, Erick Faita, Lorenzo Fantini, Stefano Farina, Paola Favarano, Gloriana Favaretto, Rosa Anna Favorito, Pietro Ferrari, Giulia Forte, Cristina Frasca, Piergiorgio Frasca, Ermanno Franchini, Cinzia Frascheri, Maria Frassine, Graziano Frigeri, Rosita Garcia, Antonio Ghibellini, Dario Alberto Gigante, Maria Giovannone, Angelo Giuliani, Anna Guardavilla, Annalisa Guercio, Michele Lepore, Fabiola Leuzzi, Alessandra Ligi, Monica Livella, Massimiliano Longhi, Giuseppe Lucibello, Giuseppe Macchi, Laura Manfrin, Marialaura Manna, Sandro Marinelli, Federica Masci, Marco Masi, Francesca Morselli, Francesco Naviglio, Grazia Nuzzi, Elena Padovan, Paolo Pennesi, Manuela Peruzzi, Fabio Pontrandolfi, Stefano Porru, Aldo Preiti, Giancarlo Quiligotti, Diego Ragni, Franco Robecchi, Danilo Ruberto, Federico Ruspolini, Luca Saitta, Nirvana Salvi, Marco Fabio Sartori, Andrea Serpelloni, Massimo Servadio, Costantino Signorini, Chiara Somaruga, Giuseppe Spada, Maria Simonetta Spada, Eva Stofler, Michele Tiraboschi, Loreta Tobia, Stefano Tomelleri, Filippo Trifiletti, Silvia Toselli, Celso Vassalini, Andrea Volpe, Vito Volpe, Rocco Vitale, Carlo Zamponi, Federica Zanetti, Daniele Zanoni.

Precisazioni È vietata la riproduzione o la memorizzazione dei “QUADERNI DELLA SICUREZZA AiFOS” anche parziale e su qualsiasi supporto. La Direzione della rivista e l’Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori o imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

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QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS

PROSSIMA USCITA QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS Rivista Scientifica Trimestrale n. 1 gennaio-marzo 2013

Gli Accordi Stato-Regioni per la Formazione n. 1 - 2010

n. 2 - 2010

n. 3 - 2010

T.U. n. 81/2008

Valutare i rischi

Gestione aziendale

n. 1 - 2011

n. 2 - 2011

n. 3 - 2011

Certificazione

Lavoro-correlato

Lavori e Sicurezza

Una guida giuridica e normativa con tutti gli Accordi Stato-Regioni dal 2006 al 2012

n. 4 - 2010

Formatore

Rapporto AiFOS 2010

n. 4 - 2011

Datore di Lavoro Rapporto AiFOS 2011

n. 2 - 2012 n. 1 - 2012

Formazione Formatori

n. 2 - 2012

Gestione Emergenze

n. 3 - 2012

Lavoratori Stranieri


eta n o m a n u mo a i b m a c s i neta o ... se c m a n u i amb r t n e o m e r av emo r v a a e d i ’ un o m a i b m a c ee d .... se ci s i e u d i b entram

La rivista scientifica trimestrale “QUADERNI DELLA SICUREZZA AIFOS” presenta studi, ricerche, analisi e commenti di carattere monografico.

AiFOS - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro c/o CSMT Università degli Studi di Brescia via Branze, 45 - 25123 Brescia tel. 030.6595031 fax 030.6595040 www.aifos.it info@aifos.it

Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro

QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS - Medico Competente e Sicurezza sul Lavoro

AiFOS è un’associazione senza scopo di lucro costituita da aziende, formatori, docenti, professionisti, consulenti che operano nel campo della sicurezza sul lavoro. La formazione è strumento di prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

QUADERNi DELLA SiCUREZZA AiFOS

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Rivista scientifica trimestrale - Salute e Sicurezza nei Luoghi di Vita e di Lavoro

Il Medico Competente e la Sicurezza sul Lavoro Rapporto AiFOS 2012

A cura e con un intervento di: Graziano Frigeri Interventi di: Massimo De Felice Francesco Naviglio Rocco Vitale Giuseppe Bonifaci Gruppo di Lavoro ANMA Villiam Alberghini Emma Anna Rita Ciconte e Enrico Ciaccio Pietro Ferrari

n. 4 - Anno III Trimestrale Ottobre - Dicembre 2012

AiFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro c/o CSMT Università degli Studi di Brescia via Branze, 45 - 25123 Brescia tel. 030.6595031 fax 030.6595040 www.aifos.it info@aifos.it


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