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neo-Eubios 67 - Basta rispettare le prescrizioni di legge per ottenere comfort acustico abitativo?

di Matteo Borghi

Introduzione

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Il documento legislativo che defi nisce a livello nazionale i limiti da rispettare per i requisiti acustici passivi degli edifi ci è il ben noto DPCM 5-12- 1997. Un decreto entrato in vigore 21 anni fa (il 20 febbraio 1998) che specifi ca le prescrizioni per isolamento ai rumori aerei, facciate, calpestio e impianti. In questo articolo non approfondiremo i contenuti del DPCM. Chi ancora non lo conosce può fare riferimento alle Guide ANIT che i Soci possono scaricare dal sito www.anit.it . Vogliamo invece proporre alcune considerazioni in merito a una domanda che spesso viene posta da chi opera nel mondo dell’edilizia. Se rispetto i limiti del Decreto ottengo comfort acustico? O serve qualcosa di più?

Da cosa dipende il comfort acustico?

Quando si parla di “Comfort acustico abitativo” generalmente ci si concentra sulla necessità di non essere disturbati dai rumori che provengono dall’esterno e da altre unità immobiliari. Ma la percezione del disturbo dipende da molti aspetti, alcuni del tutto soggettivi. In questo articolo evidenziamo soltanto che la sensazione di comfort dipende in modo significativo dal livello sonoro della sorgente disturbante e dal livello presente nell’ambiente disturbato (a sorgente spenta). Semplificando molto: una sorgente di rumore non viene percepita se nell’ambiente ricevente c’è un livello di pressione sonora piuttosto elevato. Si pensi ad esempio a un ufficio piuttosto rumoroso nel quale, a finestre chiuse, non si percepisce il rumore del traffico stradale. Oppure, al contrario, una sorgente poco disturbante può essere chiaramente udita in un ambiente con un basso livello di rumore, come una camera da letto molto silenziosa in periodo notturno. Il DPCM 5-12-1997 prende in considerazione questi aspetti? La risposta è no. I limiti del Decreto sono indipendenti dai livelli sonori sopra citati. La prestazione di isolamento ai rumori aerei (R’ w ) non considera il livello di rumore esterno. Il livello di calpestio (L’ nw) si misura azionando una sorgente standardizzata e i limiti sugli impianti (L ASmax e) non considerano il livello di rumore esistente nell’ambiente ricevente. Pertanto in alcune situazioni i valori limite potranno essere considerati adeguati. In altre risulteranno necessariamente insufficienti.

Siamo solo “recettori sensibili” o anche “sorgenti di rumore”?

Oltre alla necessità di isolarsi rispetto ai rumori estranei all’unità immobiliare, a nostro avviso è altrettanto importante considerare anche un altro aspetto. Una abitazione acusticamente confortevole deve dare la possibilità a chi la abita di poter fare “un po’ di rumore” senza il timore di disturbare i vicini di casa. Non sempre infatti una casa isolata dai rumori altrui non genera disturbo verso le altre U.I. Si pensi ad esempio ad un appartamento all’ultimo piano, perfettamente isolato rispetto ai rumori aerei. Gli utilizzatori non sentono i vicini al piano di sotto, ma li possono disturbare con rumori da calpestio e scarico del WC. Il DPCM 5-12-1997 prende in considerazione questo aspetto? In questo caso la risposta è sì. Tutte le unità immobiliari che compongono un edificio di nuova costruzione devono rispettare i limiti del Decreto, e quindi devono essere considerate sia come ambienti “riceventi” che “emittenti”. Raccomandiamo quindi particolare attenzione quando si affronta la ristrutturazione di un singolo appartamento. A volte viene sottovalutato il tema dell’acustica e il possibile disturbo generato verso i vicini di casa. Ricordiamo però che varie circolari ministeriali, leggi regionali e regolamenti edilizi dei comuni, indicano chiaramente che è obbligatorio rispettare il DPCM 5-12-1997 in caso di ristrutturazione. Due esempi molto semplici da non trascurare: se con l’intervento si introduce una nuova sorgente di rumore (ad esempio un nuovo WC) e non ci si preoccupa di isolarla, oppure per errore si peggiora la prestazione di isolamento al calpestio del solaio, la lite tra vicini è praticamente assicurata. E se dovesse nascere una causa in tribunale il coinvolgimento del professionista che ha seguito i lavori verrà di conseguenza.

Rumori interni agli ambienti abitativi

Il “comfort acustico abitativo” è anche legato ai rumori prodotti all’interno degli ambienti abitativi. Ad esempio in una camera da letto non si può trascurare il disturbo generato da impianti regolati o progettati male, quali l’impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) o una valvola termostatica che “fischia” sul termosifone. Su questo aspetto però il DPCM di fatto non prescrive limitazioni. Il Decreto infatti specifica che le misure devono essere eseguite in un “ambiente diverso da quello in cui il rumore si origina”.

I limiti del DPCM sono troppo elevati o troppo permissivi?

Non esiste una risposta univoca. Proponiamo quindi alcune semplici considerazioni di carattere generale. Per l’isolamento ai rumori aerei e il livello di calpestio il Decreto impone per gli ambienti residenziali prescrizioni oggettivamente non molto elevate (R’ w ≤ 63 dB). Altri Paesi infatti individuano limiti più restrittivi. Al contempo occorre considerare che gran parte del patrimonio edilizio nazionale (e in particolare molti immobili costruiti prima dell’entrata in vigore del decreto) è caratterizzato da prestazioni decisamente più scadenti rispetto ai limiti imposti dal DPCM. Vi sono quindi ampi margini di intervento. Per l’isolamento acustico delle facciate invece ci risulta che i limiti del Decreto italiano sono tra i più restrittivi a livello mondiale. Sono quindi troppo elevati? Dipende anche in questo caso dal livello di rumore presente nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo. Per i rumori degli impianti si ribadisce che i limiti del Decreto non considerano il rumore presente in ambiente. Ad esempio per gli impianti a funzionamento discontinuo il picco massimo di rumore non deve superare 35 dBA (L ASmax ≤ 35 dBA). Ma se in una camera da letto di notte si ha un livello di rumore di circa 23 dBA, e lo scarico del WC raggiunge i 34 dBA il rumore dell’impianto, anche se rispetta il limite di legge, verrà chiaramente percepito.

Correlazione dei requisiti

Un’ultima considerazione. Per ottenere un adeguato comfort acustico molto spesso occorre analizzare contemporaneamente più requisiti. Ad esempio un intervento di isolamento acustico di facciata comporta un abbassamento del livello di rumore nell’abitazione che, di conseguenza, può far “emergere” rumori generati dai vicini di casa che prima non si percepivano. Si raccomanda particolare attenzione nel considerare anche questo aspetto.

Conclusioni

Quindi le prescrizioni del DPCM 5-12-1997 determinano comfort acustico abitativo? Sulla base delle considerazioni appena esposte risulta difficile rispondere in modo semplice alla domanda. Di certo si può evidenziare che, in molti casi, i committenti hanno l’esigenza di raggiungere prestazioni di isolamento sensibilmente maggiori rispetto ai limiti di legge. Sia per non essere disturbati, che per non disturbare i vicini di casa. Se quindi l’obiettivo della progettazione è quello di ottenere in opera un adeguato comfort abitativo, raccomandiamo di seguire quattro semplici passaggi:

1. Definire quali sono le richieste del committente;

2. Realizzare un progetto acustico previsionale;

3. Controllare la corretta posa in opera di materiali e sistemi costruttivi;

4. Verificare al temine dei lavori il risultato ottenuto.

Per il primo punto occorre definire al meglio possibile quali sono le effettive richieste di isolamento ai rumori del cliente, e se è stato indicato qualcosa a capitolato. Inoltre è sempre necessario controllare se vi sono ulteriori obblighi legislativi in aggiunta al DPCM (ad es. leggi regionali, regolamenti edilizi, Decreto CAM, ecc.).

Il progetto acustico può essere eseguito utilizzando software di calcolo basati sulle norme tecniche in vigore (UNI EN ISO 12354 e UNITR 11175), e per gli interventi di ristrutturazione il modello può essere tarato con misure fonometriche ante-operam. Ricordiamo che per queste valutazioni i soci ANIT possono utilizzare il programma ECHO.

Infine controllo in cantiere e misure in opera sono aspetti fondamentali per raggiungere a fine lavori i risultati previsti a progetto. In alcuni casi può anche essere opportuno eseguire misure in corso d’opera per valutare l’andamento dei lavori.

Ricordiamo che i Soci ANIT possono approfondire l’argomento con le GUIDE ANIT DI ACUSTICA, recentemente aggiornate e ripubblicate. Il tema verrà inoltre trattato dal vivo anche agli oltre 50 CONVEGNI ANIT 2019, di cui è possibile trovare l’elenco sul sito www.anit.it

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