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neo-Eubios 68 - UNI 10200 del 2018: sintesi delle modifiche
di Alessandro Panzeri
Introduzione sull’efficacia dell’isolamento termico
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La UNI 10200 dedicata alla corretta suddivisione delle spese è la norma da conoscere ai fini del rispetto degli obblighi sulla contabilizzazione, termoregolazione e corretta suddivisione delle spese degli edifici esistenti descritti nel DLgs 102/14 (con le modifiche del DLgs 141/16) e degli edifici di nuova costruzione con il DM requisiti minimi. Anit si occupa della norma poiché la corretta contabilizzazione del calore e relativa suddivisione delle spese è un utile strumento per valorizzare il risparmio energetico derivante dagli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro. Il punto B.8 della norma UNI 10200 infatti riporta:
È opportuno informare l’utente che il proprio impianto munito di contabilizzazione del calore è predisposto per adeguarsi docilmente alle variazioni di fabbisogno di calore della propria unità immobiliare. Eventuali opere di risparmio energetico che l’utente volesse intraprendere quali la sostituzione dei serramenti o l’isolamento termico di pareti dall’interno non sono di alcun pregiudizio per il corretto funzionamento dell’impianto condominiale e il risparmio conseguito è tutto e solo a vantaggio dell’utente che lo realizza.
Gli interventi di isolamento termico su un edificio portano sempre a due vantaggi: una riduzione dei consumi energetici e un aumento del comfort interno percepito. Per gli edifici con impianto autonomo, questo binomio è facilmente recepito: un intervento di riqualificazione energetica dà vantaggi diretti sulla riduzione della bolletta e migliora le condizioni ambientali interne a vantaggio dell’utenza che ha voluto (e pagato) l’intervento stesso. Per gli edifici con impianto centralizzato, il binomio risparmio energetico e comfort, invece non sempre è percepito. Questo perché, in assenza di un sistema impiantistico adeguato, i benefici economici sono “dissolti” dall’impossibilità di discriminare il risparmio sulle singole unità immobiliari, mentre ovviamente il comfort migliora.
Grazie alla contabilizzazione questo stallo è superato: anche gli interventi di riqualificazione parziale incidono sui consumi individuali. Gli obblighi del DLgs 102/14 e del DM requisiti minimi possono quindi essere letti come occasione di valorizzazione degli interventi di riqualificazione energetica già effettuati e come occasione per pensare a nuovi interventi di isolamento termico sulle singole unità in edifici centralizzati. A ottobre 2018 è stata pubblicata una versione aggiornata e modificata della norma UNI 10200 che ha comportato modifiche interessanti. Il presente articolo si sofferma sulle domande più frequenti poste dal mondo dei professionisti associati ad ANIT alle quali la revisione della norma ha dato una risposta. Ma prima della parte tecnica, il punto dedicato al contesto legislativo e normativo.
Contesto legislativo e normativo
Le regole sulla contabilizzazione e termoregolazione degli edifici sono presenti in diversi dispositivi di legge ormai da molti anni. Negli anni ’70 le regole erano disciplinate dalla Legge 373/76, negli anni ’90 dalla Legge 10/91 e poi negli anni 2000 dal DLgs 192/05 e s.m.i. di recepimento della Direttiva 2002/91/CE (EPBD) sull’efficienza energetica degli edifici. Negli ultimi anni gli obblighi sono stati aggiornati con la pubblicazione del DM 26/6/15 (Decreto requisiti minimi), ma soprattutto grazie al DLgs 102/14 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE. Quest’ultimo decreto legislativo, integrato dal DLgs 141/16, rappresenta infatti la vera svolta al tema della contabilizzazione, perché introduce obblighi e tempistiche a prescindere dalla presenza di interventi sul patrimonio edilizio esistente. Per sintetizzare il quadro legislativo si possono definire tre livelli di applicazione come mostrato nello schema seguente:
- obblighi per gli edifici di nuova costruzione;
- obblighi per gli edifici esistenti oggetto di intervento;
- obblighi per gli edifici esistenti anche non oggetto di interventi.
Per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore è necessaria la conoscenza approfondita della norma tecnica UNI 10200:2018 “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva e di acqua calda sanitaria”. Perché è necessaria la conoscenza della UNI 10200? La norma è esplicitamente indicata dal DLgs 102/14 come riferimento per la ripartizione delle spese negli edifi ci esistenti che hanno impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria che ricadono negli ambiti di applicazione descritti in precedenza. La norma UNI 10200 è stata revisionata profondamente nel 2013, ritoccata nel 2015 e nuovamente revisionata, come già anticipato, nel 2018. Molto rilevante per l’applicazione della UNI 10200 è il pacchetto normativo UNI/TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifi ci” per la valutazione previsionale dei fabbisogni connessi al servizio di climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda sanitaria richiamato direttamente in più passaggi.
Quindi, in sintesi, i riferimenti normativi minimi da conoscere per il calcolo e la suddivisione delle spese sono:
• UNI 10200 Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva e di acqua calda sanitaria;
• UNI/TS 11300 –1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
• UNI/TS 11300 –2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione;
• UNI/TS 11300 –3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
• UNI/TS 11300 –4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Obbligo all’uso della UNI 10200 e deroghe del DLgs 141/16
La norma UNI 10200 è sempre obbligatoria? L’articolo 9 al punto 5c del DLgs 102/14 con modifiche del DLgs 141/16 indica che “È obbligatoria la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato. L’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.” Il DLgs 141/16 ha però indicato che se la norma UNI 10200 non è applicabile, o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 %, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica e ripartire gli importi rimanenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri, o i metri cubi utili o le potenze installate. In sostanza il Legislatore ha concesso alle assemblee di condominio, previa valutazione tecnica, di decidere in modo arbitrario sul valore percentuale anno del consumo involontario (per un minimo di 0 fino ad un massimo del 30%) e sulla valutazione dei millesimi da usare per il consumo volontario.
A giugno 2017 sono state pubblicare le FAQ che hanno indicato su questo specifico punto che:
- (FAQ n. 1) la deroga è una possibilità e non un obbligo;
- (FAQ n. 17) per valutare le differenze di fabbisogno si seguono questi passaggi:
• calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di due unità immobiliari (si consiglia di iniziare il calcolo dalle due unità che per esposizione e posizione potrebbero avere evidenti differenze di fabbisogni ideali);
• confronto dei fabbisogni per metro quadro tra le due unità immobiliari suddette e determinazione della relativa differenza. La formula da utilizzarsi è la seguente:
Fabbisogno termico massimo - Fabbisogno termico minimo : Fabbisogno termico massimo
• se la differenza suddetta è inferiore al 50%, allora si procederà a valutare il fabbisogno ideale di energia termica utile di altre unità immobiliari al fine di verificare se questa superi il 50 per cento.
Il giudizio tecnico è di abbandonare e sconsigliare l’uso della deroga anche alla luce della nuova UNI 10200 che tratta in modo maggiormente appropriato la possibilità che l’edificio sia sottoccupato.
Principali novità e modifiche della UNI 10200: 2018
Servizio di raffrescamento
La UNI 10200 del 2018 comprende anche il servizio di raffrescamento. Si ritiene quindi decaduta la FAQ n.15 che indicava: “la UNI 10200 non è applicabile nei casi in cui, nell’edificio oggetto di analisi, sia presente un servizio di climatizzazione estiva centralizzato. Questo perché tale servizio non è compreso nel campo di applicazione della norma.”
Migliore leggibilità della norma
La norma UNI 10200 definisce i criteri di composizione del consumo e delle spese per i servizi di climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda sanitaria. A titolo di esempio, si riporta la composizione del consumo e delle spese con i relativi criteri di ripartizione per il servizio di riscaldamento. Come si evince dalla seguente descrizione, un estratto dei contenuti, la lettura e l’organizzazione della norma sono diventati molto chiari e fluidi.
Composizione del consumo totale Q H,tot
Il consumo totale di energia termica utile dell’edificio (Q H,tot) si compone del volontario dovuto al prelievo delle singole unità immobiliari e di quello involontario dovuto alle dispersioni delle rete di distribuzione.
Composizione della spesa totale S H,tot
La spesa totale del condominio per il servizio di riscaldamento (S H,tot ) è definita dalla somma della spesa legata alla componente energetica relativa all’acquisto del vettore energetico (S H,e ) e della spesa legata invece alla gestione dell’impianto (S H,g ) (conduzione, manutenzione ordinaria e spese relative alla servizio di contabilizzazione).
La spesa dedicata all’acquisto di energia si suddivide a sua volta in quella legata ai prelievi volontari (SH,vol.) e quella legata invece alle dispersioni della rete (S H,inv.)
C’è quindi una voce di spesa imputabile esclusivamente ai prelievi volontari corrispondente alla S H,vol e infatti chiamata “quota consumo” e una voce di spese invece legata alla “potenza termica impiegata” data dalla somma delle spese di gestione S H,g e le spese energetiche di consumo involontario S H,inv.
I criteri di ripartizione della spesa totale per la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di acqua calda sanitaria sono indicati al punto 6.5 della UNI 10200 e si basano su:
- le spese totali per il servizio (per il riscaldamento SH,tot.);
- le spese energetiche per il servizio (per il riscaldamento SH,c);
- le spese energetiche riconducibili ad un prelievo volontario per il servizio (per il riscaldamento S H,vol);
- le spese energetiche non riconducibili ad un prelievo volontario per il servizio (per il riscaldamento S H,inv);
- le spese di gestione per il servizio (SH,g);
- i millesimi di fabbisogno delle singole unità per la climatizzazione invernale (m H,k ).
Criteri di ripartizione di spese e consumi
Nello schema seguente riportiamo le logiche previste dalla norma per il servizio di riscaldamento. La procedura di ripartizione si basa sul principio generale che si privilegia la misura (diretta o indiretta) rispetto ai calcoli teorici; laddove non si ha misura, si usano valutazioni predittive di fabbisogno energetico in accordo con le norme del pacchetto UNI/ TS 11300. In generale quindi, le spese collegate al consumo volontario delle singole unità immobiliari sono relazionate all’effettivo consumo dell’unità, se misurabile, o al loro fabbisogno energetico predittivo se non misurabile. Le spese legate all’uso potenziale del servizio, e quindi le spese connesse alla gestione dell’impianto, al servizio di contabilizzazione e ai consumi involontari sono riferite ai millesimi di potenza o di fabbisogno delle singole unità immobiliari a seconda della tipologia di corpo scaldante.
Calcolo dei millesimi di fabbisogno della singola unità immobiliare (per il riscaldamento m H,k)
Il calcolo dei millesimi è descritto al punto 6.5.1 della UNI 10200. La valutazione del fabbisogno della singola unità immobiliare, declinato sul riscaldamento, Q H,sys,out,j si valuta in accordo con le indicazioni dell’Appendice D della UNI 10200 in kWh che a sua volta richiama il calcolo dei fabbisogni ideale della singola unità abitativa come il valore di Q H,nd delle UNI TS 11300-1.
La versione aggiornata della UNI 10200 affronta il tema della raccolta dati relativa alla valutazione dei millesimi di fabbisogno. Il calcolo è da realizzarsi in accordo con le norme UNI/TS 11300 che prevedono diverse modalità di valutazione per la modellazione di edifici a seconda dello scopo (A1, A2 e A3). La UNI 10200 del 2018, in appendice D, determina quali modalità sono da impiegare in relazione allo scopo del calcolo dei millesimi: - per il calcolo dei millesimi di fabbisogno è necessario usare il metodo A2 e i parametri energetici teorici devono essere determinati tenendo conto degli interventi sulle parti comuni degli edifici (es. isolamento del sottotetto o isolamento termico dall’esterno su una o più facciate) o innovazioni (es. termoregolazione), ma non devono essere considerati gli interventi sulle singole unità abitative (sostituzione serramenti o isolamento dall’interno). Per il calcolo dei millesimi previsionali o a consuntivo è invece possibile tenere conto degli interventi sulle singole unità abitative e il metodo è l’A3.
Valutazione del consumo involontario
Nella versione del 2015 la norma non affrontava in modo corretto il tema dei consumi involontari in edifici dotati di contabilizzazione indiretta; la valutazione del consumo involontario Q H,inv dipende infatti dal tipo di contabilizzazione presente nell’edificio.
Se si è in presenza di contabilizzazione diretta è possibile ricavarlo per differenza tra quello di energia termica utile del generatore (misurato) e quello totale di consumo volontario (misurato):
In presenza di contabilizzazione indiretta, con la versione del 2018, non avendo a disposizione il valore misurato del consumo volontario, si procede associando al consumo totale una frazione “f H,inv" che rappresenta il consumo involontario.
Il valore della frazione rappresenta la parte involontaria di consumo ed è fortemente dipendente dal grado di utilizzo dell’edificio servito da un impianto centralizzato. Viene migliorata quindi l’analisi di situazioni con ambienti non abitati (e quindi non occupati) o ambienti riscaldati da altri generatori. Quando ciò si verifica è corretto che la parte percentuale di consumo involontario, ai fini della corretta suddivisione delle spese, aumenti.
La versione del 2018 della norma introduce quindi il fattore d’uso dell’edificio “f H,uso” (per il riscaldamento H ma utilizzabile anche per gli altri servizi) che è dato dal rapporto tra il valore annuale di consumo totale misurato e quello valutato in modo predittivo in accordo con UNI/TS 11300 e modalità A3 con dati climatici medi in ingresso al sottosistema di distribuzione:
Ogni anno si procede alla valutazione del fattore d’uso dell’edificio e possono verificarsi due condizioni:
Piena utilizzazione
Nel caso di piena utilizzazione, il valore di frazione
f H,inv può essere valutato in accordo con il prospetto tabellare 7 della norma, se ricade nelle tipologie previste, oppure può essere calcolato con il metodo analitico delle perdite per distribuzione descritto della UNI/TS 11300. Dove:
- A: isolamento della tubazione orizzontale in cantinato eseguita con cura e protetto;
- B: isolamento della tubazione orizzontale in cantinato eseguita con materiali vari non fissato stabilmente;
- C: isolamento della tubazione orizzontale in cantinato inesistente o deteriorato.
Parziale utilizzazione
Nel caso di parziale utilizzazione, il valore di frazione f H,inv deve aumentare tanto più tanto meno è “utilizzato” l’edificio. Per poter esprime questo aspetto si peggiora la frazione di consumo involontario a piena occupazione f* H,inv tenendo conto del fattore di uso secondo l’equazione:
Conclusioni
La norma UNI 10200 del 2018 è sicuramente migliore della versione precedente. Gli aspetti di novità possono essere così riassunti: - tema del raffrescamento presente; - migliore lettura e organizzazione della norma (anche in rapporto al linguaggio delle UNI TS 11300);
- affrontato il tema della ricerca di dati per il calcolo dei millesimi di fabbisogno;
- affrontato il tema degli edifici sottoccupati con contabilizzazione indiretta.
Rimangono aperti ancora alcuni aspetti, tra i quali per esempio le situazioni in cui utenti che hanno un elevato consumo volontario non possono decidere e realizzare interventi di isolamento su superfici disperdenti comuni. I soci ANIT hanno a disposizione la Guida che descrive in dettaglio gli aspetti legislativi e normativi sul tema della contabilizzazione, termoregolazione e corretta suddivisione delle spese aggiornata al 2019.