ISSN 1825-5515 ,´ EUBIOS bene et commode vivens 78 Trimestrale N°78 - Anno XXII - Dicembre 2021 - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano neo
Dal 31 ottobre al 12 novembre 2021 si è tenuta a Glasgow la 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26). Posticipata al 2021 per via della pandemia Covid-19, ha visto la partecipazione di 197 paesi (tra cui gli USA, rientrati subito dopo l’elezione di Joe Biden) e l’approvazione di un accordo, il Glagow Climate Pact. Gli obiettivi fissati nell’accordo, nonostante abbiano scaturito numerose critiche per la loro limitata incisività, riguardano principalmente la transizione dal carbone (citato per la prima volta come fonte combustibile da ridurre gradualmente) a fonti energetiche pulite, la conversione a una mobilità a zero emissioni e il ripristino degli habitat naturali per il beneficio delle persone e del clima. Rimangono naturalmente gli impegni presi alla precedente Conferenza per il Clima di Parigi nel 2015, di mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 1,5°C e dimezzare le emissioni entro il 2030. Un articolo di approfondimento sulla COP26 a firma del giornalista Antonio Cianciullo è ospitato in questo numero della nostra rivista. Buona lettura!
Foto di copertina: Chiostro dell’Università di Glasgow © Sergii Figurnyi
Ponti
Idee per un nuovo decreto sui requisiti acustici passivi
Analisi dei ponti termici: il significato del coefficiente Ψ
La COP26 lancia la sfida: taglio del 45% dei gas serra entro il 2030
Materiali isolanti e conduttività: come tutelarsi dalle truffe
ECHO 8.2, aggiornamenti e nuove funzionalità per i SOCI PIÙ
La manovra di bilancio è legge! Nuove scadenze al 2023-2025
Convegni 2022, meglio dal vivo oppure online?
Fondatore Sergio Mammi = letteralmente, buona vita. 78 5 9 14 22 24 32 38 41 46 48 ANIT Strumenti per i Soci ANIT
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Hanno collaborato:
Gaia Piovan, Ingegnere Edile, lavora per TEP srl e si occupa di analisi energetica degli edifici finalizzata all’accesso al Bonus 110%.
Antonio Cianciullo, Giornalista.
Giorgio Galbusera, Staff Tecnico ANIT.
Stefano Benedetti, Staff Tecnico ANIT. Matteo Borghi, Staff Tecnico ANIT.
Daniela Petrone, Vice Presidente ANIT.
Valeria Erba, Presidente ANIT.
Z Il numero 77 è on-line su www.anit.it
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neo-Eubios 78 2 Dicembre 2021 ISSN 1825-5515 ,´ EUBIOS bene et commode vivens 77 Trimestrale N°77 Anno XXII Settembre 2021 Poste Italiane Spa Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano neo
Vignetta di Sergio Mammi, Fondatore ANIT.
SUPERBONUS: CRITICITÀ DIETRO L’ANGOLO
Gli obiettivi del PNRR portano inevitabilmente a richiedere maggiore efficienza e sostenibilità ai nostri edifici e il Superbonus rappresenta un’opportunità per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della sostenibilità ambientale.
La misura del Superbonus , con tutte le sue criticità, ha avuto indubbiamente il merito di risollevare un comparto in forte crisi, portandolo a livelli forse mai visti.
I dati ENEA mostrano un incremento degli interventi, ma soprattutto una riduzione dei fabbisogni energetici sostanziale nell’ultimo anno. Molto di più di quanto riscontrato con i precedenti bonus.
In generale, il provvedimento del Superbonus ha diverse criticità che sfruttando l’occasione della proroga, a nostro parere, potevano essere affrontate in modo diverso.
Per quanto riguarda gli aspetti più generali,
una grossa criticità riguarda gli incentivi per gli interventi su edifici unifamiliari È importante sottolineare che l’86% delle asseverazioni ha riguardato edifici unifamiliari e che il patrimonio edilizio italiano è costituito per l’85% di villette.
Prorogare solo il Superbonus per i condomini vorrebbe dire cancellare buona parte del mercato del lavoro e del miglioramento di efficienza energetica. Nell’ottica degli obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti non può bastare focalizzarsi solo sui grandi immobili residenziali.
Quindi crediamo che la proposta di chiudere il 110% per gli edifici unifamiliari a giugno o a dicembre (come da nuova legge di bilancio 2022) sia un grosso errore, sia per la politica energetica, che per il mercato dell’edilizia. Tante piccole e medie imprese stanno lavorando grazie a questo incentivo e verrebbero tagliate fuori da questa possibilità con il rischio di ricadere nella crisi degli anni scorsi. Senza considerare la discriminazione che si
colonna sonora
“Furnace” – Delaire The Liar • “Circles” – Post Malone
“Strange One” – Findlay • “Blue Sunday” – Citizen “Partire da te” – Rkomi • “Where Is My Mind?” – Pixies
“All Too Well” – Taylor Swift • “let you” – Iann Dior
“Glass Heart” – Caskets • “Hurricane” – Cheat Codes
EDITORIALE
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produrrebbe tra i piccoli comuni, le aree interne, e le città.
Se si volesse intervenire su un edificio unifamiliare, per rientrare nel 30% dei lavori eseguiti per giugno 2021, bisognerebbe avere già definito gli interventi con studi di fattibilità e svolto le pratiche burocratiche. Questo per dire che, nella situazione attuale di un mercato saturo e con evidenti difficoltà, una proroga di 6 mesi non solo è inutile ma potrebbe anche risultare controproducente. Infatti, la corsa a rispettare le scadenze, unita alla carenza di materiali e imprese qualificate, sta portando a un aumento di forniture scadenti e realizzazioni discutibili.
Per quanto riguarda la proroga degli interventi nei condomini che va a scalare, può essere un compromesso nella situazione in cui il provvedimento non riesce a ripagarsi da solo. Tuttavia, portare il bonus, nel 2024, al
70% significa pareggiarlo all’Ecobonus condomini che è un provvedimento con meno vincoli e limiti da rispettare. Crediamo che, negli anni di validità di entrambi i provvedimenti, il Superbonus dovrebbe essere più vantaggioso, in modo da agevolarne la scelta. Infatti, spingere il Superbonus al posto dell’Ecobonus significa spingere interventi più sostanziali e quindi di maggiore impatto sulla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.
Ma vogliamo concludere vedendo anche il bicchiere mezzo pieno, e un aspetto sicuramente più che positivo è che i provvedimenti di Ecobonus e Bonus casa sono prorogati fino al 2024, con l’opportunità della cessione del credito e lo sconto in fattura. Per la prima volta dopo tanti anni c’è una visione a medio termine che permette una programmazione degli interventi.
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PONTI TERMICI E BONUS 110% di
I ponti termici sono elementi dell’involucro edilizio che generano una discontinuità nei flussi termici e nella distribuzione delle temperature superficiali. Le discontinuità possono essere geometriche o dovute ai materiali costruttivi e causare formazione di muffa, aumento dei consumi energetici e peggioramento del comfort abitativo. Per questa ragione, per gli interventi legati all’ottenimento dei benefici fiscali come il Superbonus 110% è obbligatorio considerare in maniera corretta anche la loro incidenza.
Un’analisi agli elementi finiti basata sulla norma
UNI EN ISO 10211 “Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - Calcoli dettagliati” consente di determinare il comportamento termico e igrometrico degli stessi col fine di calcolare:
- i flussi termici;
- le trasmittanze termiche lineari;
- la distribuzione delle temperature interne e superficiali;
- il rischio di formazione di muffa e di condensa superficiale.
I ponti termici su ambienti non riscaldati
La verifica dei ponti termici presenta però qualche complicanza per quanto riguarda non tanto gli interventi sugli ambienti riscaldati, quanto le correzioni di parti relative anche a zone non riscaldate.
“Occorre distinguere tra i lavori che verranno eseguiti sulle facciate esterne degli ambienti riscaldati (ovvero lungo il perimetro del piano rialzato e del piano primo) e quelli effettuati sulle facciate esterne degli ambienti non riscaldati (ovvero lungo il perimetro del piano seminterrato e del piano sottotetto) nonché su alcuni elementi di aggetto (gronda e balconi)”, come ri-
porta l’Agenzia delle Entrate. Infatti, sia quest’ultima che l’ENEA si sono esposte a riguardo, poiché vi è parecchia confusione in merito all’argomento e pare poco chiaro in che modo bisogna effettivamente agire.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, come sottolineato nella risposta n. 665/2021, il Superbonus è ammesso “qualora il rispetto ed il miglioramento dei requisiti energetici previsti dalla normativa di riferimento venga opportunamente certificato dal competente tecnico abilitato, in relazione alle porzioni dell’isolamento esterno degli ambienti non riscaldati necessari al miglioramento dei ponti termici degli ambienti riscaldati (ovvero le porzioni di facciate delimitanti il sottotetto e l’autorimessa al piano seminterrato, lo sporto di gronda e l’intradosso e/o estradosso dei balconi)”. In particolare, nell’istanza in questione, il soggetto, intenzionato a eseguire una serie di interventi di consolidamento e di risparmio energetico in un condominio composto da due appartamenti al piano terra e al piano primo, e da due box nel seminterrato, chiede se la coibentazione dei locali non riscaldati possa rientrare nella detrazione fiscale in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell’edificio. Il parere dell’Agenzia è chiaro: se si tratta di interventi complementari e accessori al fine di completare l’opera a regola d’arte – quali appunto la coibentazione di porzioni di pareti fredde per l’eliminazione dei ponti termici – è possibile far rientrare questi ultimi nelle spese agevolative; il resto è riconducibile potenzialmente a interventi di manutenzione straordinaria, di cui spetterà una detrazione del 50%. Il contribuente potrà inoltre usufruire di entrambe le agevolazioni, “a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano
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* Gaia Piovan
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.
Anche ENEA è dello stesso parere. Come infatti precisato dall’Ing. Domenico Prisinzano al webinar ANIT sul Superbonus 110% di novembre 2020, “L’intervento sull’involucro deve sempre riguardare gli ambienti riscaldati; le pertinenze non riscaldate (o anche non pertinenze ma comunque presenti, di proprietà anche di terzi) contribuiscono alla determinazione del limite massimo di spesa massimale, ma non è possibile portare in detrazione le spese relative alla coibentazione di tali parti. Nel caso di isolamento a cappotto, e in particolare di isolamento dei ponti termici a confine di zone effettivamente disperdenti, le spese agevolative sono invece ammesse perché essi contribuiscono al miglioramento energetico dell’edificio”
Considerando quindi quanto detto e tenuto conto che il fine primario è solo il miglioramento dei ponti termici degli ambienti riscaldati, si è cercato di comprendere l’incidenza del cappotto termico su superfici verso ambienti non riscaldati nel caso di correzione delle discontinuità. Nello specifico, con il software agli elementi finiti IRIS della suite ANIT, è stato possibile sviluppare una serie di simulazioni di alcuni casi critici che mostrassero, dato un determinato spessore dell’isolamento e superata una certa lunghezza dello stesso, come il ponte termico risultasse corretto senza necessità di intervenire sull’intera superficie interessata. Si riporta di seguito un esempio.
Ponte termico interpiano – Esempio
Si consideri il ponte termico interpiano tra la parete di un piano primo in doppio tavolato con intercapedine (struttura 1) e un piano terra non riscaldato in calcestruzzo armato (struttura 2), ovvero una discontinuità dovuta a materiali costruttivi differenti (Fig. 1). Si supponga poi quindi di dover intervenire con un isolamento a cappotto di spessore 14 cm e λ D = 0,035 W/mK sulla parte riscaldata (Fig. 2).
Con la risoluzione del calcolo agli elementi finiti, è stato possibile ottenere i valori di trasmittanza lineica della discontinuità al variare della lunghezza del cappotto esterno sulla superficie verso l’ambiente non riscaldato. In particolare, si è deciso di simulare più volte lo stesso ponte termico, andando a verificare l’incidenza dell’isolamento ogni 10 cm fino a un massimo di 1 m, rispetto alla soluzione di partenza riportata nella Figura 2. I risultati (Tab. 1) mostrano come la differenza di ciascun valore di trasmittanza rispetto a quello precedente si rivela via via inferiore e che, superati i 50 cm, essa risulta sempre prossima o addirittura inferiore all’1%. Quanto emerso permette quindi di dimostrare che, ai fini del miglioramento dei ponti termici, non è necessario coibentare intere pareti non riscaldate mentre un’eccedenza limite del cappotto termico può essere compresa nelle spese detraibili al 110%.
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Figura 1: Ponte termico interpiano Figura 2: Ponte termico interpiano isolato
Dal momento che uno studio sui ponti termici completo prevede verifiche termoigrometriche e quindi verifiche di assenza di rischio di muffa e di condensazione interstiziale, nelle simulazioni è stato tenuto conto anche dell’incidenza delle stesse. Vengono perciò riportate di seguito le temperature ottenute rispettivamente per ciascuna lunghezza.
Come è possibile notare nella Tabella 2, non si hanno più variazioni nella temperatura superficiale minima di progetto superati i 70 cm; inoltre, essa
risulta inferiore rispetto a quella di rischio di muffa. Pertanto, con una correzione di 50 cm come quella precedentemente proposta, l’assenza di formazione di condensa interstiziale è verificata ma non quella di formazione di muffa.
È bene precisare però che i risultati variano di caso in caso.
Si consideri infatti lo stesso ponte termico, questa volta con il solaio interpiano isolato verso la zona non riscaldata. Nelle stesse identiche condizioni ed effettuando le medesime simulazioni, risulta anche
Tabella 1: Risultati di calcolo. Legenda:
L iso = lunghezza dello strato isolante sulla struttura non riscaldata; Ψ = trasmittanza lineica; ΔΨ = percentuale di miglioramento rispetto alla soluzione iniziale senza isolamento; ΔΨrel = percentuale di miglioramento rispetto al caso precedente.
Tabella 2: Verifiche termoigrometriche. Legenda:
L iso = lunghezza dello strato isolante sulla struttura non riscaldata; Tcond = temperatura superficiale minima per la formazione di condensa interstiziale; Tmuffa = temperatura superficiale minima per il rischio di muffa; Tprog = temperatura superficiale minima di progetto.
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Figura 3: Ponte termico interpiano isolato – soluzione ottimale
Tabella 3: Risultati di calcolo e verifiche termoigrometriche. Legenda: L iso = lunghezza dello strato isolante sulla struttura non riscaldata; Ψ = trasmittanza lineica; ΔΨ = percentuale di miglioramento rispetto alla soluzione iniziale senza isolamento; ΔΨrel = percentuale di miglioramento rispetto al caso precedente; Tcond = temperatura superficiale minima per la formazione di condensa interstiziale; Tmuffa = temperatura superficiale minima per il rischio di muffa; Tprog = temperatura superficiale minima di progetto.
in questo caso una differenza di trasmittanza ≤ 1% per lunghezze superiori a 50 cm; questa volta, però, è possibile verificare sia l’assenza di formazione di condensa superficiale, che di formazione di muffa. I risultati sono mostrati nella tabella (Tab. 3) e nei grafici seguenti (Fig. 4): sono sufficienti 40 cm di isolamento verso non riscaldato per ottenere temperature superficiali minime superiori a quelle critiche.
Come precedentemente anticipato, è quindi possibile concludere che non è necessaria la completa coibentazione di pareti fredde per l’eliminazione dei
ponti termici: è sufficiente uno studio più approfondito che permetta di ottenere valori di trasmittanza che meglio approssimano l’effetto che si avrebbe se si isolasse l’intera superficie non riscaldata. Il vantaggio è quello di avere una corretta correzione della discontinuità e un intervento che risulta completamente detraibile nel Superbonus 110%.
* Gaia Piovan, Ingegnere Edile, lavora per TEP srl e si occupa di analisi energetica degli edifici finalizzata all’accesso al Bonus 110%.
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Figura 4: Ponte termico interpiano e solaio isolato – soluzione ottimale
IDEE PER UN NUOVO DECRETO SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI di * Matteo Borghi
A febbraio 2022 il DPCM 5-12-1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” sarà in vigore da 24 anni.
È tempo di pensare a un nuovo decreto sulle prescrizioni di isolamento acustico degli edifici per due ragioni. Il documento attuale è caratterizzato da inesattezze e imprecisioni che ne limitano l’applicazione e, soprattutto, oggi gli italiani hanno nuove esigenze di comfort acustico, emerse anche a seguito delle esperienze di lockdown, smart working e didattica a distanza degli ultimi mesi.
L’articolo che segue propone alcune considerazioni in forma di domanda e risposta per l’elaborazione di un nuovo decreto. I contenuti sono stati discussi alle riunioni di settembre e ottobre 2021 del Gruppo di acustica ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico.
Quali aspetti deve prendere in considerazione un nuovo decreto sui requisiti acustici passivi?
Un decreto sull’acustica edilizia deve:
• Indicare prescrizioni per tutelare il comfort acustico e la privacy negli ambienti abitativi;
• Specificare chiaramente quali sono le procedure da seguire;
• Definire in modo chiaro i limiti da rispettare per nuove costruzioni e interventi su edifici esistenti;
• Contribuire a promuovere la realizzazione di edifici a elevata performance acustica e interventi per il miglioramento del comfort acustico e della privacy negli edifici esistenti.
Le “problematiche di rumore” da prendere in considerazione devono essere le stesse del DPCM 5-12-1997?
Sì. Anche il nuovo decreto dovrà legiferare in merito a:
• isolamento ai rumori aerei provenienti da altri ambienti dell’edificio;
• isolamento ai rumori aerei provenienti dall’esterno (traffico veicolare, ecc.);
• isolamento ai rumori da impianti;
• isolamento ai rumori da calpestio;
• controllo dell’acustica interna degli ambienti abitativi (ad es. tempo di riverberazione).
Si ritiene opportuno escludere il tema dell’isolamento dai rumori “da vibrazioni” (treni, tram, ecc.), da trattare in un altro documento legislativo specifico.
Quali aspetti occorre considerare per ambienti abitativi residenziali?
Per gli ambienti abitativi residenziali le prescrizioni devono riguardare l’isolamento dei singoli ambienti abitativi rispetto a:
• Rumori aerei provenienti da:
- altri ambienti abitativi (residenziali o non residenziali) esterni all’unità immobiliare;
- vano scala comune;
- box, autorimesse, garage.
• Rumori aerei provenienti dall’esterno;
• Rumori da calpestio provenienti da:
- altri ambienti abitativi (residenziali o non residenziali) esterni all’unità immobiliare;
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- vano scala comune;
- scale di altre unità immobiliari;
- Terrazze soprastanti ad ambienti residenziali.
• Rumori da impianti a funzionamento discontinuo, attivati all’esterno dell’unità immobiliare in esame;
• Rumori da impianti a funzionamento continuo a servizio di altre unità immobiliari, o della unità immobiliare oggetto di verifica.
Si ritiene opportuno differenziare le prescrizioni in funzione della destinazione d’uso degli ambienti disturbante e disturbato (camera da letto, soggiorno, ecc.).
Quali per gli ambienti abitativi non residenziali?
Per ambienti abitativi non residenziali occorre definire prescrizioni specifiche in funzione della destinazione d’uso. In generale si possono individuare:
• ambienti abitativi da tutelare (ad es. aule scolastiche, camere d’albergo, uffici, camere di degenza, sale operatorie, stanze per esami medici, ambienti dedicati al culto, ambienti produttivi silenziosi vicini a sorgenti di rumore, ecc.);
• ambienti abitativi potenzialmente rumorosi (palestre, piscine, mense, sale accettazione, spazi commerciali, ristoranti, ecc.).
Per i primi occorre:
• garantire adeguato isolamento ai rumori aerei, da calpestio, rumori esterni e da impianti, anche se generati nella medesima unità immobiliare;
• Fornire indicazioni sulle caratteristiche acustiche interne per gli ambienti abitativi dedicati all’ascolto della parola o della musica (ad es. aule scolastiche, sale conferenza, aule per la musica).
I secondi richiedono principalmente prescrizioni sulle caratteristiche acustiche interne, per limitare disturbo e confusione nell’ambiente stesso.
Il decreto deve indicare le procedure da seguire?
Sì. Il decreto deve specificare chiaramente “chi
fa cosa” dall’inizio del procedimento al termine dell’opera.
Il percorso da seguire da inizio a fine lavori deve prevedere:
1. All’inizio del procedimento:
- la definizione delle prescrizioni da rispettare in funzione del tipo di intervento;
- l’identificazione di chi dovrà attestare a fine lavori il raggiungimento dei risultati;
- l’identificazione del professionista che eseguirà il progetto acustico (Punto 2).
2. Prima dell’inizio dei lavori: la realizzazione di calcoli previsionali o altre valutazioni per stabilire quali soluzioni tecnologiche utilizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati.
3. Durante i lavori: l’esecuzione di controlli in cantiere per verificare la corretta posa in opera dei sistemi costruttivi.
4. Al termine dell’opera:
- l’esecuzione di misure fonometriche, o altre valutazioni, per verificare il raggiungimento degli obiettivi;
- l’attestazione, da parte dei soggetti identificati al primo punto, del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Per gli interventi di piccola entità su edifici esistenti è possibile considerare una semplificazione della procedura.
Si ritiene di estrema importanza definire, fin dal principio, chi dovrà attestare a fine lavori il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questa semplice informazione comporta una maggiore attenzione nella scelta delle soluzioni costruttive e nei controlli in corso d’opera.
Ognuno dei passaggi indicati in precedenza deve prevedere la consegna in Comune di specifici documenti. Nel caso tali documenti non vengano consegnati il procedimento deve essere bloccato. Se a fine lavori non verrà dichiarato il raggiungimento degli obiettivi prefissati non potrà essere fornita l’abitabilità.
Come ci si deve comportare in caso di cambio di destinazione d’uso?
Il cambio di destinazione può essere autorizzato solo se gli ambienti abitativi sono caratterizzati da requisiti acustici passivi conformi alla nuova destinazione d’uso, sia negli ambienti abitativi oggetto di intervento che negli ambienti abitativi vicini.
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Ad esempio, se un magazzino viene per qualche ragione trasformato in residenza:
• nei nuovi ambienti abitativi dovrà essere garantito adeguato isolamento dai rumori esterni e dai rumori provenienti da altri appartamenti;
• gli impianti tecnologici installati nella nuova residenza, e il calpestio generato nella stessa, non dovranno disturbare altre unità immobiliari vicine.
Quali indicazioni per interventi su edifici esistenti?
Il tema è oggettivamente complesso. Di fatto si possono considerare tre possibili indicazioni:
1. L’intervento deve determinare il rispetto delle prescrizioni valide per le nuove costruzioni;
2. L’intervento deve determinare un miglioramento delle prestazioni acustiche preesistenti;
3. L’intervento non deve peggiorare le prestazioni preesistenti.
È ragionevole ipotizzare prescrizioni differenziate in funzione della tipologia di intervento e dello stato dei luoghi. Ad esempio:
• Nel caso venga realizzata una nuova parete di separazione tra unità immobiliari esistenti, la partizione dovrà rispettare le indicazioni valide per le nuove costruzioni (opzione 1);
• La semplice sostituzione di intonaco su una parete esistente non deve determinare un peggioramento delle prestazioni acustiche (opzione 3);
• Il miglioramento delle prestazioni preesistenti (opzione 2) dovrà essere richiesto solo nei casi in cui l’elemento tecnico già non rispetta le prescrizioni valide per il nuovo. Rimane l’oggettiva difficoltà di definire l’elenco di interventi possibili e associarli alla relativa prescrizione. Inoltre, occorre differenziare le prescrizioni nei casi in cui vincoli architettonici o regolamenti locali non consentano di realizzare alcuni interventi.
In più, le opzioni 2 e 3 comportano le seguenti problematiche:
• Come valutare la prestazione pre-opera, per poi certificare il miglioramento o il non peggioramento?
• Come interpretare il termine “miglioramento”? Di quanti “dB” si tratta?
• Come comportarsi nei casi in cui l’intervento in alcune situazioni può determinare un miglioramento delle prestazioni e in altre no? Si pensi alla sostituzione di un serramento in una facciata. La presenza o meno di ponti acustici su cassonetti e bocchette di aerazione determina in modo significativo il risultato finale.
Questi aspetti potrebbero essere in parte superati adottando un altro approccio. Si potrebbe richiedere per alcuni interventi l’utilizzo di prodotti e sistemi costruttivi caratterizzati da specifiche prestazioni acustiche, certificate in laboratorio o valutate mediante calcoli analitici. Ad esempio:
• In caso di sostituzione di serramenti si potrebbe considerare la possibilità di richiedere l’utilizzo di infissi caratterizzati da un indice di potere fonoisolante (Rw) superiore o uguale a “x” dB;
• Nel caso venga posata una controparete a secco fonoisolante, si potrebbe ipotizzare di prescrivere l’utilizzo di sistemi che determinino, a fine lavori, un indice di potere fonoisolante (Rw) della parete opaca pari almeno a “x” dB.
Anche questa proposta però presenta evidenti difficoltà:
• L’utilizzo di un sistema costruttivo caratterizzato da una prestazione “x” non è garanzia di miglioramento delle prestazioni acustiche a fine lavori;
• La determinazione del valore “x”, e la scelta di come certificare le prestazioni a fine lavori, diventerebbero oggetto di ampio dibattito.
I descrittori da utilizzare per definire i limiti di legge devono essere gli stessi del DPCM 5-12-1997?
Si ritiene opportuno utilizzare i seguenti descrittori:
• isolamento ai rumori aerei tra ambienti interni affiancati: R’ w
• isolamento ai rumori aerei tra ambienti interni non affiancati: DnT,w
• isolamento ai rumori esterni: D2m,nT,w
• isolamento ai rumori da impianti: Lic, Lid (come definiti in UNI 11367)
• isolamento ai rumori da calpestio: L’n,w
• controllo dell’acustica interna degli ambienti abitativi (tempo di riverberazione): T
Il parametro DnT,w (indice di isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione)
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consente di definire prescrizioni anche tra ambienti non confinanti. I parametri Lic ed Lid contengono la normalizzazione rispetto al tempo di riverberazione del locale.
Le prescrizioni da rispettare devono essere impostate come nel DPCM 5-12-1997?
È molto importante definire con precisione come applicare i limiti di legge per limitare dubbi interpretativi. Di seguito si propone una prima idea per le prescrizioni per ambienti residenziali di nuova costruzione, da riadattare per altre destinazioni d’uso.
I valori limite indicati nelle tabelle potranno essere discussi e ridefiniti successivamente.
Isolamento ai rumori aerei
Le prescrizioni indicate nella Tabella 1 riguardano l’isolamento tra due ambienti, almeno uno dei due deve essere un ambiente abitativo residenziale.
Isolamento ai rumori aerei provenienti dall’esterno
Per le facciate degli ambienti abitativi residenziali: D2m,nT,w ≥ 40 dB. La prescrizione deve essere incrementata in presenza di clima acustico esterno rumoroso.
Isolamento ai rumori da calpestio
Le prescrizioni indicate nella Tabella 2 riguardano il livello di calpestio misurato in un ambiente abitativo residenziale.
Isolamento ai rumori da impianti a funzionamento discontinuo
Negli ambienti abitativi residenziali: Lid ≤ 32 dBA
La prescrizione è riferita al rumore di impianti a funzionamento discontinuo, e alle fasi non stazionarie di impianti a funzionamento continuo, azionati all’esterno dell’unità immobiliare in esame.
Isolamento ai rumori da impianti a funzionamento continuo
Negli ambienti abitativi residenziali: Lic ≤ 30 dBA
La prescrizione è riferita al rumore generato da componenti dell’impianto esterne e interne all’ambiente abitativo in esame.
Chi può eseguire calcoli previsionali, controlli in cantiere e misure a fine lavori?
Le misure in opera di requisiti acustici devono essere effettuate da tecnici competenti in acustica, iscritti nell’elenco nazionale (ENTECA). Gli altri aspetti (relazioni di calcolo previsionale, controlli in cantiere, attestazione degli obiettivi prefissati) possono essere eseguiti da tecnici competenti in acustica o da altre figure professionali.
Cosa deve contenere la relazione di calcolo previsionale di requisiti acustici passivi?
Le relazioni di calcolo previsionale, o altre valutazioni, per stabilire quali soluzioni tecnologiche utilizzare in cantiere, devono contenere:
a) la descrizione dell’intervento edilizio;
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Tabella 1: prescrizioni per l’isolamento ai rumori aerei
Tabella 2: prescrizioni per i rumori da calpestio
b) la definizione dei modelli di calcolo adottati (ad es. UNI EN ISO 12354 e/o UNI 11175);
c) la descrizione delle stratigrafie considerate ai fini del calcolo, delle tipologie di sistemi utilizzati e delle prestazioni dei prodotti coinvolti, anche in relazione alla rumorosità degli impianti;
d) il calcolo previsionale delle prestazioni acustiche in opera e il confronto con i limiti normativi in relazione alla destinazione d’uso degli ambienti abitativi;
e) le indicazioni di corretta posa in opera dei materiali e dei sistemi edilizi, redigendo particolari costruttivi relativamente alle condizioni più critiche;
f) l’individuazione di eventuali fasi critiche nel corso dell’attività di cantiere e delle modalità di svolgimento dell’attività di controllo.
Come si devono eseguire le misure in opera?
Tecniche di misura
Le misure in opera devono essere eseguite seguendo le indicazioni delle norme tecniche di più recente approvazione e, per gli impianti, anche del DM 16 marzo 1998.
Ambienti acusticamente verificabili
Le verifiche tramite rilevazioni in opera possono essere eseguite solo se gli ambienti in esame consentono di effettuare le misure rispettando le indicazioni definite nella normativa di settore.
Condizioni degli ambienti
Le rilevazioni devono essere effettuate con porte e finestre chiuse. I sistemi oscuranti devono essere aperti.
Fattori correttivi per le misure di rumore da impianti
Per le misure di rumore da impianti, in caso di presenza di componenti impulsive, tonali o tonali a bassa frequenza, come definite nel DM 16 marzo 1998, queste devono essere prese in considerazione. Il risultato della misura deve essere corretto con i fattori correttivi definiti nel decreto citato.
Misure di isolamento acustico (DnT,w)
La verifica in opera del parametro DnT,w deve essere eseguita utilizzando come ambiente ricevente un
ambiente abitativo. Se entrambi gli ambienti sono abitativi, l’ambiente ricevente deve essere il più piccolo tra i due.
Isolamento dai rumori esterni (D2m,nT,w)
Per gli ambienti abitativi con più esposizioni (ad es. stanze d’angolo) la prescrizione di isolamento (D2m,nT,w) si intende riferita a ogni esposizione. La misura in opera deve essere eseguita posizionando la sorgente esterna orientata verso la sola esposizione oggetto di verifica. Questo approccio, anche se non ricalca le specifiche riportate in ISO 16283-3, semplificherebbe le procedure di verifica.
Quante misure realizzare
Il titolare della pratica edilizia definisce quante misure effettuare in funzione dell’attestazione che dovrà depositare in Comune. Il rispetto dei limiti di legge è comunque richiesto per tutti gli ambienti abitativi dell’immobile.
CONCLUSIONI
Questo articolo fornisce proposte e considerazioni per un nuovo decreto sui requisiti acustici passivi degli edifici. Le idee esposte possono contribuire a realizzare un documento coerente e di estrema utilità per progettisti, imprese, produttori e utilizzatori finali.
In aggiunta alla definizione dei limiti indicati in precedenza risulterebbe più che opportuno promuovere la realizzazione di edifici a elevata performance acustica e interventi per il miglioramento del comfort acustico e della privacy negli edifici esistenti. Infatti, le recenti esperienze legate a smart working e didattica a distanza, hanno evidenziato l’importanza di abitare spazi acusticamente confortevoli, e l’opportunità di raggiungere prestazioni minime di isolamento acustico, svincolate da obblighi legislativi, anche tra ambienti della medesima unità immobiliare residenziale. In tal senso si potrebbe ipotizzare di introdurre su base volontaria la classificazione acustica delle unità immobiliari (UNI 11367) e proporre incentivi fiscali per interventi di riqualificazione acustica su edifici esistenti.
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* Matteo Borghi, Staff Tecnico ANIT.
ANALISI DEI PONTI TERMICI: IL SIGNIFICATO DEL COEFFICIENTE Ψ di
* Giorgio Galbusera
Premessa
Come sappiamo il coefficiente Ψ rappresenta la trasmittanza termica lineica di un ponte termico, ovvero il parametro attraverso il quale si attribuisce l’incidenza del nodo nel calcolo della dispersione energetica. Questo coefficiente è usato per valutare le perdite per trasmissione di un edificio in accordo con la norma UNI/TS 11300-1, ma anche per valutare il rispetto della trasmittanza media Um delle strutture opache e del coefficiente H’t in accordo con le indicazioni di legge. Vista l’importanza e la trasversalità di questo parametro, riportiamo di seguito alcune riflessioni sul significato normativo di Ψ e su come deve essere valutato in una serie di condizioni tipiche (ponte termico verso l’esterno, verso ambiente non riscaldato, verso il terreno, ponte termico con cassonetto). Questo approfondimento è tratto dall’Appendice B del Manuale di IRIS 5.1 del 29 novembre 2021.
Il significato del coefficiente Ψ, Manuale di IRIS
Il coefficiente Ψ secondo la norma UNI EN ISO 10211 è un parametro che descrive l’influenza del ponte termico lineare sul flusso termico totale. Va inteso quindi non come parametro a sé stante, ma come parte del calcolo del coefficiente di dispersione dell’involucro all’interno della seguente formula: [B.1]
dove:
è il coefficiente di dispersione per trasmissione espresso in W/K;
è la sommatoria delle trasmittanze degli elementi disperdenti moltiplicate per l’area degli stessi;
è la sommatoria dei coefficienti di trasmittanza lineica dei ponti termici moltiplicati per l’estensione lineare degli stessi.
Il calcolo del coefficiente Ψ è condotto in accordo con la seguente formula: [B.2]
dove:
è il coefficiente di trasmittanza lineica; è indicato come “interno” (Ψi) o “esterno” (Ψe) in base alla geometria considerata nel calcolo [W/mK];
è il coefficiente d’accoppiamento termico ottenuto dal calcolo 2D agli elementi finiti del ponte termico [W/mK];
è la trasmittanza termica del componente di separazione tra le zone termiche individuate;
è la lunghezza a cui si applica la trasmittanza termica (la lunghezza può riferirsi alle dimensioni interne o esterne del ponte termico) [m].
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Il software IRIS per determinare il valore dei coefficienti Ψ esegue un calcolo secondo norma attraverso la seguente procedura:
1- identifica il valore di L2D per il ponte termico in oggetto. Il dato è calcolato come rapporto tra il flusso termico del nodo analizzato agli elementi finiti (flusso φ espresso in W) e il salto termico definito delle condizioni al contorno del ponte termico;
2- calcola la sommatoria per gli elementi che compongono il ponte termico;
3- risolve l’equazione [B.2] utilizzando sia le dimensioni interne che esterne del ponte termico per ottenere il valore di Ψi e Ψ e
Di seguito riportiamo tre esempi di calcolo che illustrano come sono eseguiti i calcoli per un ponte termico che divide:
- l’ambiente riscaldato dall’ambiente esterno,
- l’ambiente riscaldato dall’ambiente esterno e da un ambiente non riscaldato, - l’ambiente riscaldato dal terreno.
Coefficiente Ψ verso l’ambiente esterno Consideriamo un ponte termico di un balcone schematizzato come segue. Le superfici a contatto con l’ambiente riscaldato (a 20°C) sono AB e CD. La superficie a contatto con l’ambiente esterno (a 0°C) è EF. I piani di taglio AF e ED sono determinati a una distanza dal nodo pari a 1m (oppure pari a 3 volte lo spessore della sezione dell’elemento omogeneo se superiore).
Risultati del calcolo
Distribuzione delle temperature agli elementi finiti
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Schema del ponte termico
Coefficiente Ψ verso locali non riscaldati In presenza di locali non riscaldati la valutazione del coefficiente lineico diventa più elaborata. Nell’esempio schematizzato di seguito le superfici a contatto con l’ambiente riscaldato (a 20°C) sono AB e BC. La superficie a contatto con l’esterno (a
0°C) è definita dal tratto EF e quella a contatto con il locale non riscaldato (a 5°C) dal tratto DE. I piani di taglio AF e CD sono determinati a una distanza dal nodo pari a 1m (oppure pari a 3 volte lo spessore della sezione dell’elemento omogeneo se superiore).
Distribuzione delle temperature agli elementi finiti
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Schema del ponte termico
Risultati del calcolo
Coefficiente Ψ verso il terreno
In presenza di ponti termici a contatto con il terreno la norma UNI EN ISO 10211 prevede un calcolo del coefficiente L2D considerando due differenti criteri per la definizione dei piani di taglio a seconda che l’obiettivo sia la valutazione della temperatura
superficiale o del flusso termico.
IRIS calcola entrambi i criteri e usa sempre la più grande delle due dimensioni per definire i quattro piani di taglio A, B, C e D.
I criteri della norma sono descritti nella tabella seguente.
Descrizione delle dimensioni minime per la posizione del piano di taglio per nodi comprendenti il terreno in funzione dell’obiettivo del calcolo. Fonte: UNI EN ISO 10211, Prosp. 1.
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Nell’esempio schematizzato di seguito si analizza un esempio in cui le superfici a contatto con l’ambiente riscaldato (a 20°C) sono ABC e CD; la superficie a
contatto con l’esterno (a 0°C) è definita dal tratto GH e quella a contatto con il terreno dal tratto orizzontale EF e dal tratto verticale FG.
Risultati del calcolo
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Schema del ponte termico
Distribuzione delle temperature agli elementi finiti
Coefficiente Ψ dei ponti BW con cassonetto
I ponti termici BW possono essere modellati descrivendo serramenti e serramenti con cassonetti.
Nei nodi BW in particolare vengono impiegate nei calcoli dei coefficienti dispersivi solo due trasmittanze: la struttura opaca, se presente, e il serramento
Per questo motivo, il nodo cassonetto non può essere calcolato direttamente con IRIS.
Suggeriamo quindi di procedere nel modo seguente (si specifica che non si tratta di metodo normativo, ma di una procedura messa a punto per il solo utilizzo di IRIS):
1. Simulare al posto del cassonetto una parete omogenea che abbia la stessa resistenza del cassonetto stesso. È possibile fare questo ricavando dal valore di resistenza termica del cassonetto (preso dalla scheda tecnica o da un valore normativo) e dal suo spessore un valore di conduttività termica equivalente.
Trasmittanza nota del cassonetto
U cassonetto = 3,00 W/m2K
Spessore cassonetto s = 0,605m
Resistenza totale
Resistenze superficiali
Resistenza solo cassonetto
Conduttività equivalente
R tot = 1/U = 0,333 m2K/W
Rsi + R se = (0,13 + 0,04) m2K/W = 0,17 m2K/W
R cassonetto = R tot – (Rsi + R se ) = 0,163 m2K/W
λ eq.assonetto = s / R cassonetto = 3,711 W/mK
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2. Cliccando “calcola il ponte termico” si ricava da IRIS il valore del flusso e dell’L2D. Nel nostro caso:
- Flusso = 42,122 W
- L2D = 2,417 W/mK
3. A questo punto è necessario ricavare i valori di UxA per le 3 strutture in gioco (ovvero parete, cassonetto e telaio del serramento) valutate sia con le dimensioni esterne che interne:
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4. Poiché IRIS non attribuisce 3 valori di trasmittanza alle 3 diverse strutture ma ne usa solo 2, nel calcolo di Ψ viene attribuita erroneamente all’area del cassonetto la stessa trasmittanza del telaio del serramento. Per valutare correttamente il valore di Ψ è necessario quindi calcolare manualmente la trasmittanza lineica con la formula [B.2] come segue:
Trasmittanza lineica esterna: Ψ e = L2D – (UxA) = 2,417 – 1,505 = 0,917 W/mK
Trasmittanza lineica interna: Ψ i = L2D – (UxA) = 2,417 – 1,459 = 0,958 W/mK
Distribuzione del flusso lungo il nodo ottenuta con l’analisi agli elementi finiti di IRIS. Come si vede il cassonetto, seppur considerato omogeneo è attraversato da un forte flusso termico.
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* Giorgio Galbusera, Staff Tecnico ANIT.
LA COP26 LANCIA LA SFIDA: TAGLIO DEL 45% DEI GAS SERRA ENTRO IL 2030.
Bollettino COP26 di “Italy for Climate”
Glasgow ha segnato un punto e passa la palla: ora tocca ai governi fare leggi e norme coerenti con gli impegni presi. È questa la sintesi delle due settimane di conferenza sul clima che si sono concluse, dopo 24 ore di tempi supplementari, con l’approvazione del documento finale. Come spesso capita alle Cop, l’intensità emotiva della prova è andata aumentando con il passare dei giorni e, nella giornata conclusiva, con il passare delle ore. “Possiamo tornare alle nostre isole di origine, alle nostre comunità, senza niente?”, ha detto Tina Stege, inviata per il clima delle Isole Marshall, nell’assemblea plenaria convocata per valutare il documento conclusivo. “Non sono disposta a partire da qui senza niente”. E per non andare via senza niente, il fronte dei Paesi che più si sono impegnati per accelerare la decarbonizzazione della società ha dovuto inghiottire un boccone amaro. Nel testo finale, il passaggio in cui si sollecitava l’eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili è stato annacquato due volte: prima aggiungendo l’aggettivo “inefficienti” (poco chiaro dal punto di vista logico), poi cambiando “eliminazione” con “rallentamento”.
È stato un colpo di mano guidato da Cina e India che ha suscitato forti proteste da parte degli Stati formati da arcipelaghi a pelo d’acqua, della Svizzera e dell’Unione europea. Ma è grazie a questo compromesso che si è salvata la struttura di un accordo che permette al processo di fuoriuscita dall’economia dei fossili di fare un consistente passo avanti.
Il Glasgow Climate Pact, approvato ieri sera da più di 190 Paesi, segna alcuni punti fermi inediti nelle conferenze ONU. Il punto di partenza è l’obiettivo dal punto di vista della sicurezza. L’accordo di Parigi aveva fissato una forchetta: un traguardo minimo (restare ben sotto i due gradi di aumento rispetto all’era pre industriale) e un traguardo massimo (non superare la soglia di 1,5 gradi). Ora l’attenzione si sposta tutta sul tentativo di stare entro 1,5 gradi. Di conseguenza, si adegua la richiesta di taglio delle emissioni. Per la prima volta in un documento ONU si fissa l’obiettivo di un taglio del 45% delle emissioni serra rispetto al 2010, da raggiungere entro il 2030. Un obiettivo ambizioso ma indispensabile se si vuole tenere aperta la finestra di 1,5 gradi livello che gli scienziati giudicano necessario per contenere i danni climatici a un livello che non mini le fondamenta della nostra società. Già, ma come si arriva a un taglio delle emissioni serra di queste proporzioni? Certo non con una corsa negli ultimi due o tre anni. Bisogna far partire immediatamente un programma coerente e progressivo, basato sugli impegni volontari degli Stati che, al momento, sono del tutto inadeguati. Lo dice il Glasgow Climate Pact: con le misure finora adottate dai governi, si arriverebbe a una crescita delle emissioni del 13,7% al 2030 rispetto al 2010.
Crescita non diminuzione.
Facendo una banale somma, si scopre che per fare i compiti a casa i governi devono tagliare, rispetto all’andamento attuale, quasi il 60% delle
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emissioni che in assenza di interventi avverrebbero tra 9 anni. Per questo, la Cop26 ha deciso di organizzare, a partire dal prossimo anno, un incontro annuale di alto livello per allineare i piani operativi dei governi e gli obiettivi sottoscritti dagli stessi governi. “È un gap pesante e richiede che ogni Paese faccia con cura i suoi conti”, spiega Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e promotore di Italy for Climate. “Questo è il decennio chiave, non c’è più un giorno da perdere. L’Italia ha ridotto le emissioni di circa il 20% tra il 1990 e oggi. Tra oggi e il 2030, in nove anni, ci aspetta un taglio decisamente superiore. Per questo il 2 dicembre, come Italy for Climate, abbiamo convocato una conferenza nazionale sul clima e chiediamo che sia varata anche in Italia una legge per la protezione del clima”.
La buona notizia è che il sistema di alleanze attorno al progetto di tutela dell’atmosfera sta crescendo. Alla Cop26, per la prima volta, associazioni, enti locali, Regioni e imprese hanno avuto un ruolo da protagonisti. È il progetto Race to Zero, lanciato dalle Nazioni Unite, per dare voci agli attori non istituzionali del cambiamento. La partita è dura, ma la squadra si rafforza per il secondo tempo, quello che si giocherà alla prossima Cop, quando si tratterà di allineare obiettivi pratici e teorici.
Per approfondire:
https://italyforclimate.org/cop-26-day-by-day-lettere-da-glasgow/
* Antonio Cianciullo, Giornalista.
neo-Eubios 78 23 Dicembre 2021
MATERIALI ISOLANTI E CONDUTTIVITÀ: COME TUTELARSI DALLE TRUFFE di
* Valeria Erba
Gli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica sull’involucro edilizio richiedono grande attenzione nella valutazione delle prestazioni degli isolanti termici, in più il Superbonus 110%, obbligando anche alla verifica dei criteri ambientali per questi materiali, ha imposto ai tecnici di essere competenti e responsabili anche su questo tema. Per fare un po’ di chiarezza e aiutare i professionisti a comprendere meglio quali e come siano i documenti necessari per essere tutelato abbiamo predisposto un sintetico vademecum e check list di cosa pretendere, cosa richiedere e cosa eventualmente verificare. Ricordiamo sia i documenti obbligatori che le verifiche eventuali che il tecnico può eseguire in caso di dubbi su quanto l’azienda gli ha consegnato.
Non è compito ANIT definire quali siano i materiali o i certificati corretti ma crediamo che sia utile fornire ai professionisti tutti gli strumenti per poter operare nella maniera tecnicamente più corretta e tutelarsi in caso di eventuali truffe.
Sulla conduttività abbiamo già redatto diversi approfondimenti – disponibili sul sito ANIT - in cui si spiega nel dettaglio come deve essere eseguita la corretta scelta delle prestazioni termoigrometriche dei materiali e relativa eventuale correzione in funzione dell’applicazione reale e quali siano i documenti obbligatori per la corretta commercializzazione di materiali isolanti sul mercato.
Si consiglia, per materiali isolanti impiegati in interventi che accedono a detrazioni fiscali, di fare sempre riferimento anche alla nota ENEA sui materiali isolanti.
Segnaliamo, inoltre, la pubblicazione della nuova UNI 10351/2021 che fornisce il metodo ufficiale per il reperimento dei valori di riferimento per conduttività termica, resistenza al passaggio del vapore e calore specifico dei materiali da costruzione in base all’epoca di installazione.
Di seguito, uno schema di semplici verifiche a nostro parere necessarie in base ai documenti che vengono forniti dalle aziende: schede tecniche, rapporti di prova o Marcatura CE. Non tutti i documenti sono obbligatori: nel caso di marcatura CE specifica per prodotti per l’isolamento termico è sufficiente il valore di conduttività presente nella DoP; nel caso di prodotti che hanno la marcatura CE ma non sono espressamente considerabili materiali isolanti il lambda può essere valutato in modo non conforme a quanto previsto per i materiali isolanti e quindi non può essere confrontato con i valori dichiarati per i prodotti per isolamento termico.
1. Scheda tecnica
Verificare se nella scheda si parla di lambda l o di lambda l D
Come già più volte sottolineato con lambda l si intende il valore di un’unica misura. Se il prodotto viene proposto come materiale isolante termico riteniamo che l’indicazione relativa da un’unica prova non possa essere considerata significativa della prestazione del prodotto sul mercato, per cui suggeriamo sempre di richiedere almeno il lambda l D
neo-Eubios 78 24 Dicembre 2021
Il software per il calcolo del coefficiente H’T e della trasmittanza termica media Um
EUREKA consente l’aggregazione delle informazioni relative agli elementi opachi, agli elementi trasparenti e ai ponti termici e può essere utilizzato per calcolare il coefficiente H’T, la trasmittanza termica media Um e la trasmittanza termica per le detrazioni.
I NUOVI EVENTI IN STREAMING DI ANIT SONO ORA DISPONIBILI SUL CANALE YOUTUBE
Alcuni titoli:
• Efficienza energetica e sicurezza sismica nel Superbonus 110%
• Conduttività termica : cos’è e come si valuta
• EUREKA , calcolo del coefficiente H’T e della trasmittanza media Um
• LETO , come preparare l’APE convenzionale per il Bonus 110%
• Evento ANIT - La nuova norma UNI 10351 - Klimahouse 2021
• Superbonus 110% . L’esperto risponde - Webinar gratuito con ENEA
• Bonus 110% , a che punto siamo?
• ECHO 8.1 - Incontro di approfondimento per i Soci ANIT
www.anit.it
BONUS 110% A che punto siamo?
ECHO 8.1 - Incontro di approfondimento per i Soci ANIT
Efficienza energetica e sicurezza sismica nel Superbonus 110%
Conduttività termica: cos’è e come si valuta
EUREKA, calcolo del coefficiente H’T e della trasmittanza media Um
Evento ANIT - La nuova norma UNI 10351 - Klimahouse 2021
Se si parla di l D allora va fatto riferimento alla specifica norma di prodotto per la marcatura CE obbligatoria, all’eventuale ETA per marcatura CE volontaria o alla procedura della UNI EN ISO 10456.
Tale valore prevede una procedura di valutazione più complessa basata su più misure, nonché una valutazione statistica dei dati.
2. Certificati di prova di misura
La conduttività termica può essere misurata con i metodi di seguito riportati, molta attenzione va posta all’incertezza di misura che in alcuni casi è talmente elevata che non può garantire la prestazione.
Il metodo normalmente utilizzato nelle norme di prodotto per i materiali isolanti è quello della piastra calda con anello di guardia (UNI EN 12664, UNI EN 12667) che ha l’errore minore. Riteniamo che le misure in campo non possano essere considerate significative per la valutazione di conduttività di un materiale isolante.
ULTERIORI APPROFONDIMENTI
L’accreditamento dei laboratori di prova viene eseguito ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025, da appositi Enti appartenenti alla EA (European co-operation for Accreditation). L’ente italiano di riferimento è «ACCREDIA».
neo-Eubios 78 29 Dicembre 2021
3. Rapporti di valutazione del lambda l D in base alla UNI EN ISO 10456
Se il prodotto non ha la marcatura CE come “materiale isolante” (se, ad esempio, è marcato facendo riferimento a norme su altri prodotti) ma viene dichiarato un lD, verificare che la valutazione sia eseguita in conformità alla UNI EN ISO 10456 che
a. Valutazione prestazione per sistemi termoriflettenti
Nel caso di sistemi termoriflettenti la prestazione
è definita dalla resistenza termica R in base alla norma UNI EN 16012.
sinteticamente prevede minimo 3 prove, i cui risultati vengono elaborati statisticamente utilizzando dei coefficienti che cambiano in base al numero delle prove effettuate, e che consentono di ottenere una media più favorevole (cioè uno scostamento minore) quante più prove vengono effettuate. Questo spinge i produttori a effettuare un buon numero di prove per ottenere un valore di lD più favorevole.
b. DOP e marcatura CE con norma EN armonizzata
I materiali isolanti che hanno una norma EN armonizzata di prodotto hanno l’obbligo di marcatura CE. Nella DoP o dichiarazione di prestazione e nell’etichetta sono riportati i valori di
conduttività valutati in base a quanto previsto nella norma di prodotto specifica. In generale tutti i materiali per l’isolamento termico hanno regole simili per la valutazione della conduttività che garantiscono una corretta comparazione delle prestazioni.
(*) La presente nota riguarda quei prodotti che hanno la marcatura CE ma non sono espressamente considerabili materiali isolanti. In questo caso, il lambda può essere valutato in modo non conforme a quanto previsto per i materiali isolanti e quindi non può essere confrontato con i valori dichiarati per i prodotti per isolamento termico.
neo-Eubios 78 30 Dicembre 2021
c. DOP e/o marcatura CE volontaria tramite ETA
Ogni ETA ha un numero di riferimento ed è specifico per il prodotto commercializzato, il
rilascio si basa su una specifica tecnica armonizzata “Documento per la Valutazione Europea (European Assessment Document – EAD).
Nella tabella di seguito abbiamo riportato una sintesi di confronto delle differenti modalità di valutazione
di λ e λD dalla quale si evince il differente livello di affidabilità dei risultati.
(*) se il prodotto viene commercializzato come isolante termico dovrà seguire le richieste previste per gli isolanti termici che richiedono per la conduttività un livello di confidenza del 90%
d. Marcatura CE tramite ETA di sistemi a cappotto
Ad oggi, non esiste ancora la norma armonizzata EN per la marcatura CE dei sistemi di isolamento a cappotto, ma per avere un cappotto certificato si fa riferimento alla marcatura CE volontaria tramite ETA.
Attualmente, in Italia, la maggior parte dei Sistemi
a Cappotto è dotata di ETA ottenuto da ETAG 004. A partire dal 2021 il rilascio dei nuovi ETA avviene sulla base dell’EAD 040083-00-0404. Anche in questo caso risulta fondamentale che il tecnico effettui le verifiche della documentazione tecnica che viene consegnata dal produttore. Nella documentazione di marcatura CE del sistema va quindi verificato che:
neo-Eubios 78 31 Dicembre 2021
ECHO 8.2,
AGGIORNAMENTI E NUOVE FUNZIONALITÀ PER I SOCI PIÙ
di * Stefano Benedetti
Nel 2020 il nostro software Echo, arrivato alla versione 8.1, è stato implementato con le indicazioni della UNI 11532 parti 1 e 2, dedicata alle caratteristiche acustiche interne degli ambienti con particolare attenzione a quelli scolastici.
Nei primi mesi del 2022 pubblicheremo la versione 8.2 in cui il metodo di calcolo e l’organizzazione del database verranno adattati alle indicazioni specifiche della UNI 11175 parti 1 e 2, norma italiana di novembre 2021, dedicata alla previsione delle prestazioni acustiche con metodo semplificato e al corretto utilizzo dei dati d’ingresso.
Oltre a questo, abbiamo già lavorato per migliorare l’esperienza di calcolo delle caratteristiche acustiche interne con l’inserimento di alcune novità dedicate ai soci Più. Scopriamole in anteprima.
Introduzione al progetto delle caratteristiche acustiche interne
Questa funzione (figura 1) è indipendente dai requisiti acustici passivi e implementa: la norma UNI 11532:2018 - Caratteristiche acustiche interne degli ambienti confinati, parte 1, dedicata ai requisiti generali e parte 2, dedicata al settore scolastico; la UNI EN 12354:2006 parte 6 - Assorbimento acustico in ambienti chiusi; alcune indicazioni della UNI 11367:2010 appendice C.
Scheda 1 – Volume dell’ambiente
Una volta entrati in un nuovo calcolo, la schermata che si presenta all’utente è stata rinnovata e suddivisa in sei schede, le prime quattro fanno parte del software nella sua versione base, dedicata a tutti i soci, le ultime due, invece, sono dedicate ai soci Più.
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Figura 1 – selezione del progetto delle caratteristiche acustiche interne
In questa prima schermata (figura 2) si accede direttamente alla scheda “Volume dell’ambiente” in cui è possibile inserire il volume lordo e gli eventuali arredi riflettenti presenti, a fianco al volume lordo, è calcolato quindi il volume netto d’aria (in rosso), che sarà il valore coinvolto nei calcoli successivi. La temperatura e l’umidità, invece, influenzano l’area di assorbimento dell’aria stessa, che diventa significativa per volumi molto grandi e alte frequenze (in arancione). Il modello è descritto nella UNI EN 12354 parte 6, paragrafi 4.3 e 4.4.
Scheda 2 – Valori di riferimento
In questa scheda (figura 3) sono raccolti tutti i valori di riferimento, da quelli per il tempo
di riverberazione, obbligatori per il DPCM 5.12.97 e ottimali per la UNI 11367, a quelli per il tempo di riverberazione, chiarezza e intelligibilità obbligatori per i CAM (UNI 11532).
Il DPCM 5.12.97 prevede due valori fissi per il TR: uno dedicato alle aule scolastiche e l’altro alle palestre. Tali valori si calcolano come media tra le bande d’ottava 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz.
La UNI 11367 appendice C suggerisce dei valori ottimali di TR, variabili con il volume, per ambienti genericamente adibiti al parlato o alle attività sportive. Questi valori ottimali sono estesi a un range di frequenze ed è ammesso un 20% di sforamento verso l’alto (valori massimi).
Figura 2 – Schermata iniziale di un nuovo calcolo e impostazioni dell’aria
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Figura 3 – Scheda dedicata ai valori di riferimento
Infine, la UNI 11532 (CAM) ha diversi valori di riferimento per il TR: la chiarezza C50 e l’intelligibilità STI, che variano con il volume, la destinazione d’uso, e in funzione della presenza di un impianto di amplificazione. STI e C50 sono dei valori riferiti a tutto lo spettro, mentre il TR è ponderato in funzione della frequenza da cui si ricava un intervallo di conformità visibile nella scheda successiva.
Scheda 3 – Tempo di riverberazione
In questa scheda (figura 4) si effettua il calcolo del tempo di riverberazione secondo la UNI EN 12354 parte 6. Le modalità non sono cambiate rispetto alla versione precedente per cui si tralascerà la spiegazione. È stata invece aggiornata la rappresentazione dei risultati. Il grafico in basso a destra riassume tutti i limiti selezionati nella scheda precedente (in verde la UNI 11367, in blu la UNI 11532) e li confronta con il TR calcolato (in nero).
La legenda evidenzia che alcuni limiti si riferiscono all’ambiente arredato ma non occupato con due persone al massimo, altri all’ambiente arredato e occupato all’80% della sua capacità di progetto. Questa distinzione è molto importante perché la presenza di persone modifica in
modo significativo l’assorbimento dell’ambiente e non può essere tralasciato. Si noti che dai valori di riferimento della UNI 11532 deriva un intervallo di conformità, ovvero valori massimi e minimi in cui far ricadere il risultato del nostro progetto. Nella figura 3 il TR calcolato è molto basso e cade sotto i valori minimi consentiti. I risultati possono essere anche consultati in forma tabellare per individuarne con precisione i valori.
Scheda 4 – STI
La quarta scheda è dedicata al calcolo dei parametri STI e C50 (figura 5).
Il dato di partenza è il tempo di riverberazione, che può arrivare dal calcolo precedente o essere inserito manualmente nelle celle dedicate. In questa scheda, in funzione della sorgente e del rumore di fondo presente, si stimano la chiarezza e l’intelligibilità del parlato. Il metodo di calcolo implementato è quello della UNI 11532 parte 1 del 2018.
Questa scheda non è stata modificata rispetto alla versione 8.1, a parte l’indicazione sul fondo in cui sono ricordate le condizioni di riferimento dei risultati (ambiente occupato all’80% o con 2 persone).
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Figura 4 – calcolo del tempo di riverberazione
Scheda 5 – Socio Più - Distribuzione irregolare dell’assorbimento Questa sezione (figura 6) è la prima funzionalità avanzata dedicata ai Soci Più che troviamo in ECHO. Il metodo di calcolo è estratto dalla UNI EN 12354 parte 6 di marzo 2006 all’appendice informativa D2.
Si tratta di una metodologia utile in quegli ambienti con forma regolare ma assorbimento irregolare, come ad esempio un’aula scolastica con controsoffitto fonoassorbente, di solito trattati per semplicità con la formula di Sabine ma che non ricadono nelle sue condizioni di applicazione proprio per la distribuzione non uniforme delle superfici assorbenti. Semplificando molto, in questa tipologia di ambienti, il campo sonoro radente la superficie fonoassorbente non subisce la stessa riduzione degli altri campi sonori, con la conseguenza che il tempo di riverberazione complessivo (chiamato T estimate), anche nella pratica, risulterà maggiore rispetto al tempo di riverberazione calcolato con la formula di Sabine.
In questa scheda quindi, è possibile, inserite le dimensioni geometriche, specificare i coefficienti di assorbimento e di dispersione di tutte le superfici presenti e di eventuali elementi all’interno del volume (riquadri rossi).
I risultati sono mostrati in basso a destra sotto forma di grafici e tabelle.
Il primo grafico mostra l’andamento in frequenza di quattro tempi di riverberazione, T_x, T_y, T_z e T_d, rispettivamente riferiti ai tre campi sonori radenti le superfici “x, y, z” e al campo sonoro distribuito. Se uno di questi quattro tempi di riverberazione risulta essere molto diverso dagli altri (nell’esempio in figura 6 si tratta di T_z che è radente il soffitto e quindi meno influenzato dall’assorbimento di quest’ultimo) allora T estimate, in rosso nel grafico, può essere considerato una stima più realistica rispetto al TR di Sabine. In questi casi T estimate risulta essere sempre maggiore di TR di Sabine evidenziando proprio il fatto che la presenza di pareti riflettenti contrapposte riduce l’efficacia del controsoffitto fonoassorbente.
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Figura 5 – calcolo di STI e C50
Nel riquadro dei risultati in basso a destra (figura 7) è possibile anche confrontare, sullo stesso grafico, T estimate in rosso e T calcolato in nero (TR secondo Sabine) per avere un rapido riscontro delle differenze tra i due andamenti e la posizione rispetto agli intervalli di conformità e/o livelli massimi/ottimali. Di entrambi i grafici è presente la versione tabellare.
In definitiva questa funzionalità è di semplice utilizzo ma utile nel supportare il professionista nella progettazione delle caratteristiche acustiche interne degli ambienti. Si tenga presente che l’appendice da cui è tratto il metodo di calcolo è informativa e che non è nota la sua accuratezza, si considerino quindi i risultati come una stima approssimativa.
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Figura 6 – calcolo del tempo di riverberazione per ambienti con distribuzione irregolare dell’assorbimento
Figura 7 – risultati del calcolo di T estimate
Scheda 6 – Socio Più - Tempo di riverberazione misurato
L’ultima scheda (figura 8), anche questa dedicata ai soci Più, è utile nel convertire l’intervallo di conformità del tempo di riverberazione secondo UNI 11532 parte 2, riferito ad ambiente arredato e occupato all’80%, in un intervallo di conformità per ambiente non occupato come sarà al momento delle misure fonometriche di collaudo.
In questa scheda, il software riconosce automaticamente la presenza di persone/bambini all’interno del volume (inseriti nella scheda 3 del calcolo del tempo di riverberazione) e con i relativi valori di assorbimento modifica l’intervallo di conformità per ogni banda d’ottava. I valori di riferimento che ne derivano saranno utili per il confronto con le misure in campo.
L’introduzione di queste nuove funzioni aiuterà il professionista nella progettazione e nella verifica della qualità interna degli ambienti confinati. Il software ECHO ha per sua natura un approccio didattico coerente anche nei passaggi, con le norme tecniche di riferimento, utile quindi anche per scopi didattici. Infine, questo strumento è sottoposto a un processo di miglioramento continuo anche grazie al contributo dei soci che lo utilizzano.
ECHO 8.2 sarà scaricabile nei prossimi mesi dal sito www.ANIT.it anche in versione prova 30 giorni per tutti gli interessati.
* Stefano Benedetti, Staff tecnico ANIT.
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Figura 8 – conversione dei valori di riferimento in valori per ambiente non occupato secondo UNI 11532 parte 2
LA MANOVRA DI BILANCIO È LEGGE! NUOVE SCADENZE AL 2023-2025.
di * Daniela Petrone
Premessa
Attesa, sudata, invocata, sofferta… ecco la versione definitiva della legge di Bilancio 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021
- Supplemento Ordinario n. 49, e le sue novità sul futuro del Superbonus e degli altri bonus edilizi. Analizziamo il testo per conoscere e comprendere gli sviluppi dal 2022 in poi di questi importanti strumenti di incentivazione in edilizia, gioia e dolori di tecnici, imprese, commercialisti e operatori del settore.
I bonus edilizi diversi dal Superbonus.
1. Bonus Facciata (o bonus Restauro?)
Partiamo dal Bonus Facciata che, per le spese sostenute fino al 31/12/2021, ha consentito una detrazione del 90% delle stesse, con possibilità di avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito per tutti gli immobili ricadenti nelle zone A e B del piano regolatore come definite nel DM 1444/68. Il Bonus Facciata è stato prorogato fino a dicembre 2022 ma con un taglio drastico della percentuale di detrazione dal 90 al 60%. Ricordiamo che il Bonus Facciata era nato da una iniziativa del MiBAC, nello specifico del Ministro Franceschini, con l’obiettivo di rendere più belle e presentabili le nostre città nei centri storici e nelle zone limitrofe di completamento. Una iniziativa quindi, che non mirava al miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili ma al loro stato conservativo e al mantenimento del decoro. Infatti, per l’accesso al Bonus Facciata,
non è richiesta la presenza di un impianto di riscaldamento: l’intervento può riguardare le soli parti comuni della facciata visibile da strada o da luogo pubblico, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile.
Con la percentuale al 90%, senza massimale di spesa, il Bonus Facciata ha costituito un’importante alternativa, in molti casi da preferire, al Superbonus. Ora però, con il calo al 60% della spesa detraibile e con gli adempimenti subentrati con il DL Antifrodi (DL 157/2021), confermato nella legge di Bilancio stessa, sarà sicuramente un bonus meno appetibile, in competizione, tra l’altro, con un altro bonus: il Bonus Restauro, di cui si è parlato già dallo scorso maggio e di cui bisogna ancora capire la conclusione.
Proprio lo scorso mese di ottobre, lo stesso Ministro della Cultura Dario Franceschini, ha emanato il decreto sul “tax credit restauro” per interventi di conservazione e restauro, ma anche per la realizzazione di impianti per la conservazione e la sicurezza (ad esclusioni di quelli di adeguamento tecnologico) e per gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche. Il bonus è stato introdotto dal Governo con l’articolo 65-bis del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto Decreto Sostegni Bis, convertito in legge con la Legge 23 luglio 2021, n. 106) e valevole per tutto il 2022. La determinazione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché la definizione delle procedure per l’accesso alle risorse,
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sono oggetto del Decreto Ministeriale firmato lo scorso 6 ottobre 2021, ma non ancora pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Bonus Restauro interessa gli immobili di interesse artistico e storico come previsto dal decreto legislativo 42 del 2004, il cosiddetto codice dei beni culturali. Inoltre, i beneficiari possono essere solo persone fisiche residenti in Italia e l’immobile non deve essere utilizzato nell’esercizio di attività di impresa. Si tratta di un credito di imposta fino a un massimo di 100 mila euro per ogni immobile, e pari al 50% dei costi sostenuti cedibile totalmente o parzialmente.
Questo nuovo bonus in arrivo sarà valido, per tutto il 2022, per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. È un bonus a sé stante, indipendente dal Superbonus (e quindi non trainato) e dal Bonus Ristrutturazione del 50%. Infatti, il bonus trainato al 110% o al 50% (se non associato al Superbonus) è quello definito alla lettera e) dell’art. 16 del DPR 917 che descrive gli interventi ammessi:
“e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”
Il nuovo Bonus Barriere architettoniche consiste in una detrazione del 75% utilizzabile direttamente nella dichiarazione dei redditi (in 5 quote annuali di pari importo), o in alternativa, mediante sconto in fattura e cessione del credito di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
• euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli
edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
• euro 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”
3. Bonus Casa/Ristrutturazione al 50%
Il Bonus Ristrutturazione viene prorogato alle stesse condizioni fino al 31/12/2024. Per la prima volta, assistiamo a una proroga di tre anni anziché a proroghe a singhiozzo annuali, consentendo quindi di pianificare gli interventi e gestirli con maggiore tranquillità.
Riguardo il Bonus Ristrutturazione va fatta una precisazione sul fotovoltaico: il Bonus Fotovoltaico, infatti, trova una sovrapposizione tra Bonus Ristrutturazioni e Superbonus. Occorre dunque precisare che con la legge di bilancio le scadenze del Superbonus per il fotovoltaico (nello specifico, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di sistemi di accumulo e di colonnine di ricarica) vengono allineate le scadenze dei lavori trainanti e di quelli trainati, prorogando di fatto anche i lavori per l’impianto fotovoltaico al 31/12/2022.
4. Ecobonus
Il bonus classico di riqualificazione energetica è stato prorogato alle stesse condizioni fino al 31/12/2024. Essendo prorogato così come lo conosciamo, sappiamo che la detrazione varia dal 50% all’85%.
5. Sismabonus
Il Sismabonus consiste in una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massi -
2. Bonus Barriere architettoniche
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mo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale bonus è stato prorogato fino al 31/12/2024. La percentuale detraibile è più elevata quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi (70 o 80%), e quando i lavori sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).
Il Superbonus 110% per Sismabonus è stato prorogato con scadenze diversificate a seconda dei casi (vedi punto 6).
6. Superbonus 110%
Il Superbonus per le persone fisiche su unifamiliari è stato prorogato al 31/12/2022 , a condizione che alla data del 30/06/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. È stato eliminato il riferimento, in questo caso, all’indicatore ISEE, alla prima casa o alla data di presentazione della CILAS.
Il Superbonus per i condomini (sia interventi trainanti che interventi trainati nelle singole unità immobiliari - previsione espressamente aggiunta), le persone fisiche uniche proprietarie di edifici da 2 a 4 abitazioni ed eventuali pertinenze, nonché Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, è stato prorogato al 31/12/2025 con le seguenti specifiche:
- 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024 (resta al 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici accaduti dopo il 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza);
- 65% per le spese sostenute nel 2025 (resta al 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici accaduti dopo il 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza).
La novità importante consiste nell’allineamento temporale tra interventi trainati (realizzati dalla persona fisica che possiede l’unità immobiliare) e trainanti (realizzati dal condominio). Dunque, se il condominio porta in detrazione spese per i lavori trainanti fino al 31 dicembre 2023, stessa cosa potrà fare la persona fisica per i trainati.
Bonus Mobili
Il Bonus Mobili associato a una ristrutturazione edilizia è stato prorogato fino al 31/12/2024, con i seguenti massimali di spesa:
- 10.000 euro per l’anno 2022;
- 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1 gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
Sviluppi del DL Antifrodi
Nella Legge di Bilancio sono confluiti anche, sotto forma di articolo, il contenuto e le prescrizioni del DL Antifrodi (DL 157/21), ribadendo che l’acquisizione della asseverazione di congruità delle spese e del visto di conformità è obbligatoria:
• sempre per il Superbonus 110% per qualsiasi tipo di intervento e qualsiasi tipo di importo;
• sempre per gli altri bonus edilizi in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
• non è richiesta per interventi in edilizia libera di qualsiasi importo;
• non è richiesta per interventi di importo non superiore a 10.000 euro (tranne che per Bonus Facciata, per il quale serve per qualsiasi importo).
Per la congruità dei prezzi i riferimenti, fino all’emanazione del decreto specifico del Ministro della transizione ecologica sui massimali di costo da emanare entro il 9 febbraio 2022, sono i Prezzari regionali delle opere pubbliche e/o prezzari DEI. In mancanza di voci corrispondenti in tali prezzari è possibile procedere con l’analisi prezzi e/o Allegato I del D.M. 06/08/2020, i listini ufficiali o listini delle locali CCIAA, oppure prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
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* Daniela Petrone, Vice Presidente ANIT.
CONVEGNI 2022, MEGLIO DAL VIVO OPPURE ONLINE?
* Matteo Borghi
In questi mesi la situazione di emergenza causata dal virus COVID-19 ci ha abituato a partecipare a convegni di aggiornamento tecnico solo in modalità online.
Nel prossimo futuro però vari enti ricominceranno ad organizzare anche eventi dal vivo.
Ma quali sono i convegni preferiti dai partecipanti? Che durata devono avere? Meglio in presenza oppure via internet?
Per rispondere a queste domande ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, nell’ottobre 2021 ha proposto un semplice questionario online a cui hanno partecipato oltre 2600 professionisti. In questo articolo riportiamo la sintesi delle risposte.
Quale è la tua qualifica?
La metà dei partecipanti ha la qualifica di ingegnere. La parte restante è distribuita tra architetti, geometri e periti industriali (Fig. 1)
In quale regione risiedi?
Le risposte sono arrivate principalmente dal nord Italia. Il 42% degli intervistati risiede in Lombardia, Piemonte e Veneto (Tab. 1 e Fig. 2)
di
Figura 1: qualifica dei partecipanti
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Tabella 1: regione di residenza degli intervistati
In caso di partecipazione a convegni che prevedono l’erogazione di Crediti Formativi Professionali (CFP), quale tipologia preferisci?
Dalle risposte, sintetizzate nella Figura 3, si evidenzia una chiara preferenza per gli eventi online. È comunque interessante notare che circa il 30% degli intervistati considera ancora valida, se non preferibile, la proposta dei convegni dal vivo.
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Figura 3: eventi online vs dal vivo
Figura 2: regione di residenza degli intervistati
La presenza di CFP è essenziale per la tua partecipazione a un convegno?
Dalle risposte appare che i CFP non sembrano essere determinanti per la partecipazione agli eventi (Fig. 4).
Quando preferisci partecipare a un convegno online? Quale è la durata ottimale?
Si osserva che per i convegni online c’è una preferenza per eventi al pomeriggio della durata di due ore (Fig. 5 e 6)
Quando preferisci partecipare a un convegno dal vivo? Quale è la durata ottimale? Anche per gli eventi dal vivo si nota una preferenza per convegni al pomeriggio ma della durata di tre ore (Fig. 7 e 8)
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Figura 4: Considerazioni sui CFP
Figura 5: Convegni online: in quale momento della giornata
Figura 6: Convegni online: durata ottimale
Figura 8: Convegni dal vivo: durata ottimale
Figura 7: Convegni dal vivo: in quale momento della giornata
Conclusioni
I risultati riportati nei paragrafi precedenti sintetizzano le richieste dei professionisti per gli eventi da organizzare nel prossimo futuro. È interessante segnalare che una analisi più approfondita dei dati evidenzia una sostanziale concordanza nelle risposte tra le regioni italiane. Appare evidente che la proposta “online” è chiaramente apprezzata e molto probabilmente rimarrà la principale fonte di formazione per i prossimi mesi. Per gli eventi dal vivo si nota comunque ancora un certo interesse ed è facile
CONFRONTO NORD/CENTRO/SUD
Numero risposte
ipotizzare che nei primi mesi del 2022 riprenderà la loro organizzazione, seppur in forma ridimensionata e sulla base di nuove regole. Le risposte al questionario contribuiranno a definire le caratteristiche dei convegni che ANIT realizzerà nel 2022. È possibile restare sempre aggiornati sulle iniziative dell’Associazione iscrivendosi alla Newsletter ANIT e consultando la pagina “Eventi” sul sito www.anit.it
Quando preferisci partecipare a un convegno online?
Durata convegno online?
* Matteo Borghi, Staff Tecnico ANIT.
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Quando preferisci partecipare a un convegno DAL VIVO?
Durata convegno DAL VIVO?
neo-Eubios 78 45 Dicembre 2021