neo-Eubios 82/ dicembre 2022

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neo-Eubios 82 1 Dicembre 2022 ISSN 1825-5515 ,´ EUBIOS bene et commode vivens 82 Trimestrale N°82 - Anno XXIII - Dicembre 2023 - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano neo

L’intesa approvata dai rappresentanti di più di 190 Paesi che hanno partecipato lo scorso novembre alla ventisettesima edizione della Conferenza sul clima (COP), contiene un’unica innovazione: l’inserimento di un fondo di compensazione chiamato “Loss and damage”(Perdite e Danni), con lo scopo di riconoscere indennizzi ai Paesi più deboli e più colpiti dalla crisi climatica. È una vittoria politica netta e l’unico punto a favore della COP27 anche se restano aperte tutti gli aspetti pratici della questione: come verrà quantificato l’ammontare di questo fondo?

Chi dovrà pagare e chi dovrà essere pagato? Con quali risorse? Che ruolo avrà la Cina (maggiore emettitore di gas serra al mondo ancora nella lista dei “Paesi in via sviluppo”)?

Purtroppo, mentre la situazione climatica continua a peggiorare, non un solo passo è stato fatto nella direzione della transizione ecologica.

“Il nostro pianeta è ancora in una situazione di emergenza, dobbiamo ridurre subito drasticamente le emissioni e questo non è stato affrontato. Il fondo per le perdite e i danni è essenziale, ma non è la risposta se la crisi climatica cancella dalla mappa un piccolo Stato insulare o trasforma completamente un Paese africano in un deserto”. - Antonio

Progettare con i coefficienti di scattering e di diffusione

Regole tecniche verticali: Chiusure d’ambito degli edifici civili

COP 27: fatti o solo promesse?

Sondaggio sui servizi ANIT

Superbonus: due anni di modifiche

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Foto di copertina: : © Rafael Henrique, 2022 Guterres, Segretario delle Nazioni Unite.
= letteralmente, buona vita. 82 7 16 20 23 32
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EDITORIALE

Liberi professionisti: bilancio lavorativo 2022, buoni propositi e opportunità per il 2023

Caparbietà, forza di volontà, passione per il proprio lavoro e una sana dose di follia; sono queste le doti che possiamo riconoscere ai liberi professionisti che lavorano nell’ambito dell’efficienza energetica. Voi, soci individuali della nostra associazione che siete tra questi, avete condotto egregiamente la vostra barca Superbonus verso il porto sicuro (?) del 110 e tutto prima entro il 25 novembre, sapendolo solo pochi giorni prima, poi, entro il 31 dicembre sapendolo con certezza il 31 dicembre stesso... quindi, a tutti, chapeau!

Dall’ultimo report ENEA sul Superbonus aggiornato al 31 dicembre 2022, abbiamo:

• 359.440 asseverazioni di cui 48.087 per i condomini, 208.622 per gli edifici unifamiliari, 102.725 per le unità immobiliari indipendenti;

• 62.493.729.809,17 euro il totale degli investimenti di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione;

• 46.630.675.188,08 euro il totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione;

• 68.743.102.790,09 euro detrazioni previste a fine lavori;

• 51.293.742.706,89 euro detrazioni maturate per i lavori conclusi.

La graduatoria tra le regioni vede in testa la Lombardia con il numero di asseverazioni pervenute, seguita da Veneto e Lazio:

• Lombardia con 56.182 asseverazioni e un totale di 10,846 miliardi di investimenti ammessi a detrazione nel 2022;

• Veneto con 44.551 asseverazioni e 6,086 miliardi;

• Lazio con 30.172 asseverazioni e 5,671 miliardi;

• Emilia Romagna con 29.718 asseverazioni e 5,363 miliardi;

• Toscana con 28.431 asseverazioni e 3,899 miliardi di investimenti ammessi a detrazione nel 2022.

La mole di lavoro quindi c’è stata ed è consistente, di certo, fa sorridere ma riflettere un quadro di scadenze temporali così serrato e incerto che ha portato a far saltare i portali SUED dei vari comuni il 25 novembre e quindi in preda agli isterismi e al panico ha portato all’irrefrenabile voglia di mollare tutto e iscriversi al primo concorso disponibile per l’ambito posto fisso.

“Mercury in Retrograde” – Avril Lavigne • “Ghosts (How Can I Move On)” - Muse feat. Elisa “West Coast” – Coconut Records • “Shut Down” – Blackpink “!ly” - thasup feat. Coez • “Tissues” – Yungblud

“Bizcochito” – Rosalia • “The Bitter End” - Placebo

“Always Love” – Nada Surf • “Seven” – Sunny Day Real Estate

neo-Eubios 82 5 Dicembre 2022 neo-Eubios 82 4 Dicembre 2022 Abbonarsi si può.
Stampato su carta prodotta con cellulose senza cloro-gas nel rispetto delle normative ecologiche vigenti.
,´ EUBIOS bene et commode vivens 81 Trimestrale N°81 Anno XXIII Settembre 2022 Poste Italiane Spa Spedizione Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. 27/02/2004 art. comma DCB Milano
Louena Shtrepi Daniela Petrone, Vice-Presidente ANIT Michela Rognoni, redazione ANIT Valeria Erba, Presidente ANIT Vignetta di Sergio Mammi, Fondatore ANIT. colonna sonora

Si scherza… perché l’ironia ci è rimasta, e proprio l’ironia possiamo e dobbiamo mettercela sempre nella nostra vita lavorativa. Ma non sono stati tempi facili: tante responsabilità senza nessuna certezza, in un groviglio legislativo fatto di decreti leggi, conversioni in legge e legge di Bilancio. E allora eccoci a fare riflessioni per i buoni propositi del 2023, l’anno è iniziato con la notizia tanto discussa e chiacchierata della Direttiva Europea, “Direttiva Green”, che potrebbe imporre di adeguare tutti gli immobili residenziali a una determinata classe energetica entro il 2030: classe energetica E, entro il 1° gennaio 2030 e classe D, entro il 2033.

Non entro nel merito della discussione con un taglio, negativo o positivo che sia, per diverse ragioni:

1. il testo della Direttiva non è ancora ufficialmente pubblicato;

2. l’applicazione della Direttiva europea richiede necessariamente un processo di adattamento al contesto sociale ed economico del paese membro, e l’Italia sicuramente è il paese più problematico per via della storicità e vetustà del proprio patrimonio edilizio esistente, ma anche perché è lo stato membro con l’intero territorio in zona sismica, per cui non si può ragionare solo in un’ottica di efficientamento energetico disgiunto dalla sicurezza statica di quanto si va a efficientare;

3. alla base dell’applicazione e del recepimento della Direttiva stessa, occorre fare dei ragionamenti sensati sull’uniformità del sistema di classificazione energetica tra i vari stati membri, altrimenti, dire genericamente che occorre obbligatoriamente avere edifici in classe D, ha più il carattere di slogan che di obiettivi concreti di riduzione dei consumi che ci si pone.

Però, alcune riflessioni sui possibili indirizzi che il nostro Governo deve porsi ci sono e vanno fatte: in primis occorre ragionare sulla stabilizzazione (almeno fino al 2030) della misura di detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, mediante l’estensione delle agevolazioni fiscali vigenti, ragionando su meccanismi di premialità per gli

interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico. L’Unione Europea stessa riconosce l’importanza dei sistemi incentivanti e delle misure che possano garantire l’accessibilità delle ristrutturazioni sotto il profilo economico, per questo è importante lavorare in sede europea per definire e individuare misure uniformate per il raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione ed efficientamento energetico del parco immobiliare nazionale, anche in vista dell’obiettivo di neutralità climatica al 2050. Occorre ragionare bene sullo strumento della cessione del credito, vera leva di questi incentivi, e affiancarlo anche ad altre misure, ad esempio fondi e mutui a tasso agevolato.

Meglio non sprecare il tempo in polemiche, ma cogliere le opportunità e i punti di forza che questi obblighi legislativi, se modulati e ragionati sul contesto in cui operiamo, possono dare. Inoltre, noi professionisti siamo pronti, temprati proprio dal Superbonus, ma ora occorrono chiarezza, stabilità e semplicità. Da parte nostra, possiamo e dobbiamo metterci preparazione e competenza, non improvvisazione e superficialità.

Noi professionisti abbiamo anche il compito di fare da comunicatori giusti ed equilibrati della questione; abbiamo il dovere di riconquistare la fiducia del privato che si rivolge a noi e fargli comprendere che è arrivato il momento di adempiere agli impegni presi, firmati e sottoscritti dal nostro paese per i cambiamenti climatici e l’efficienza energetica, frutto di anni di trattative e discussioni di carattere e livello mondiale, ma che poi hanno delle ricadute nella vita quotidiana di tutti noi. Dobbiamo far comprendere che questi investimenti, fatti nell’ottica dell’efficienza energetica, sono tangibili nel comfort e nella qualità di vita degli ambienti che viviamo e nelle nostre tasche, visto il costo dell’energia in bolletta.

PROGETTARE CON I COEFFICIENTI DI SCATTERING E DI DIFFUSIONE di * Louena Shtrepi

1_ Che cosa sono i coefficienti di scattering e di diffusione?

Il grado di diffusione acustica dalle superfici è molto importante in tutti gli aspetti dell’acustica architettonica, ad esempio in sale da concerto, studi di registrazione, capannoni industriali e camere riverberanti. Il grado di diffusione come quello di assorbimento in un ambiente chiuso sono fattori importanti che determinano la qualità acustica dello spazio (1, 2).

La necessità di determinare come il suono riflesso da una superficie sia spazialmente disperso ha portato negli ultimi anni all’implementazione dei coefficienti di diffusione e di scattering. Il fenomeno

fisico a cui si fa riferimento è quello della dispersione dell’onda sonora dovuta a elementi irregolari presenti sulla superficie o dagli oggetti su cui incide. Mentre il coefficiente di scattering è una misura che descrive la quantità di energia sonora diffusa, il coefficiente di diffusione descrive l’uniformità direzionale della diffusione, ossia la qualità della superficie fonodiffondente (Figura 1). Di conseguenza, sono necessari entrambi i coefficienti per diverse applicazioni. Il coefficiente di scattering viene utilizzato per migliorare l’accuratezza dei modelli previsionali basati sull’acustica geometrica, mentre il coefficiente di diffusione è un dato che dovrebbe facilitare la valutazione della qualità delle proprietà fonodiffondenti dei diffusori acustici proposti da diversi produttori di pannelli (3).

fig. 1 - Coefficienti di scattering e di diffusione secondo la norma ISO 17497 (5, 6). Una curva tipica dell’andamento del coefficiente di scattering in frequenza e la polare di distribuzione 3D delle riflessioni per un diffusore Skyline® (3).

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È importante sottolineare che non tutte le superfici irregolari si possono considerare dei diffusori acustici. Un diffusore acustico disperde l’energia sonora sia nel dominio del tempo che spazialmente. La Figura 2 mostra l’esempio di un diffusore di Schroeder, considerato come il diffusore per eccellenza, e la distribuzione nel tempo e nello spazio delle riflessioni generate dall’interazione del suono con il suo profilo. Al contrario, un semicilindro o una semisfera riescono a generare una distribuzione spaziale polare perfettamente uniforme, mentre sono poco efficaci sulla distribuzione nel dominio del tempo. I diffusori acustici sono superfici e volumi che massimizzano entrambe le grandezze descritte dai coefficienti di scattering e di diffusione. Per massimizzare questi due coefficienti, la dimensione degli elementi irregolari è il primo aspetto progettuale che influenza il grado di dispersione. Un semplice modello analitico (Figura 3) (3, 4), f=c/2a o f=c/2h, mostra una rela-

zione inversamente proporzionale tra la frequenza (f) e le dimensioni delle irregolarità (a=larghezza o lunghezza, e h=altezza) degli elementi diffondenti, e fornisce la frequenza alla quale la diffusione diventa effettiva; per frequenze più basse (lunghezze d’onda più grandi), solo la modalità speculare è riflessa dal profilo delle irregolarità. Per l’ottimizzazione del coefficiente di diffusione è necessario progettare un diffusore che abbia la capacità di disperdere l’energia sonora uniformemente in tutte le direzioni, piuttosto che semplicemente allontanare l’energia dalle direzioni di propagazione delle riflessioni speculari (4). A questo scopo, le superfici curve possono facilmente generare una maggiore uniformità della distribuzione polare dell’energia diffusa. Come mostrato in Cox e D’Antonio (3), è probabile che elementi geometrici organizzati in griglie e modulati, ad esempio, come diffusori di Schroeder generino una buona distribuzione spaziale e temporale.

2_ Come si possono misurare le proprietà delle superfici fonodiffondenti?

La caratterizzazione acustica delle superfici fonodiffondenti si basa su due norme: la ISO 17497-1:2004 (5) definisce la misura del coefficiente di scattering a incidenza casuale in campo diffuso come il rapporto tra l’energia sonora riflessa non specularmente e l’energia totale riflessa; la ISO 17497-2:2012 (6) definisce la misura del coefficiente di diffusione direzionale in campo libero come misura del grado di uniformità della distribuzione spaziale delle riflessioni (Figura 1). Entrambi questi coefficienti sono numeri singoli adimensionali dipendenti dalla frequenza, e tutti i dati ottenuti da queste misurazioni facilitano il confronto quantitativo tra diversi trattamenti superficiali (3, 4). Va sottolineato che i due coefficienti variano nel range tra 0 e 1, dove un valore 0 significa una superficie perfettamente riflettente che genera una riflessione speculare, e un valore di 1 significa che l’energia sonora viene riflessa completamente in modo diffuso e viene distribuita in modo uniforme nel semispazio delimitato dalla superficie fonodiffondente.

nato il campione fonodiffondente. Il principio del metodo di misurazione consiste nell’estrarre l’energia speculare dalle riflessioni ottenute da diversi orientamenti del campione che viene fatto ruotare a piccoli passi sulla piattaforma. La normativa prevede quattro condizioni in cui viene valutata la variazione del tempo di riverberazione (T) all’interno della camera riverberante: T1 – ottenuto con la piattaforma vuota e senza rotazione; T2 – ottenuto con il campione fonodiffondente posizionato sulla superficie della piattaforma e senza rotazione; T3 – ottenuto con la piattaforma vuota e con rotazione; T4 – ottenuto con il campione fonodiffondente posizionato sulla superficie della piattaforma e con rotazione. Solitamente la rotazione viene fatta a passi di 5° richiedendo 72 misurazioni consecutive per la valutazione di T3 e T4. Per queste due condizioni viene effettuata una media sincronizzata delle risposte all’impulso. In questo modo, le componenti speculari si sommano in fase, mentre il suono diffuso interferisce in modo distruttivo. Così, la valutazione della differenza tra T4 e T3 permette di calcolare il coefficiente di assorbimento speculare (aspec), mentre la differenza tra T2 e T1 permette di ottenere

Il sistema di misurazione del coefficiente di scattering (Figura 4), prevede l’utilizzo di una camera riverberante in scala reale o ridotta attrezzata con una piattaforma rotante dove viene posizio-

il noto coefficiente di assorbimento acustico as (ISO 354). Questi dati possono essere utilizzati per quantificare la porzione di energia riflessa in modo non speculare secondo l’equazione (1):

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fig. 2 - Interazione dell’energia sonora con un diffusore di Schroeder: la distribuzione nel tempo e nello spazio delle riflessioni generate dall’interazione del suono con il suo profilo (3). fig. 3 - Relazione lineare tra la frequenza (f), la frequenza alla quale la diffusione diventa effettiva (f=c/2a oppure f=c/2h), e le dimensioni delle irregolarità (a=larghezza o lunghezza, e h=altezza) degli elementi diffondenti (4). fig. 4 - Sistema di misurazione del coefficiente di scattering in camera riverberante in scala reale all’Istituto Nazionale della Ricerca Metrologica (INRiM) e in scala ridotta (1:5) al Politecnico di Torino (7).

Come indicato precedentemente, il coefficiente di diffusione quantifica il modo in cui l’energia riflessa da una superficie viene distribuita spazialmente. La distribuzione spaziale viene rappresentata dalle risposte polari dei livelli di pressione sonora riflessi. Il sistema di misurazione prevede l’utilizzo di una camera anecoica e di un sistema di goniometri portanti la sorgente sonora, e microfoni disposti in posizioni in posizioni radiali davanti alla superficie fonodiffondente (Figura 5). Il coefficiente di diffusione (dθ) viene calcolato valutando l’uniformità della distribuzione dei livelli di pressione sonora (Li) riflessi su n microfoni utilizzando l’equazione (2):

3_ Come si possono utilizzare i due coefficienti nei calcoli previsionali?

Anche per queste misurazioni, l’angolo di risoluzione per ogni punto microfonico posizionato sul semiarco di misura è di 5°, mentre le posizioni della sorgente sono fissate su tre angoli di elevazione (0°, 30°, e 60°) e cinque di azimut (0°, 60°, 120°, 240°, e 300°), risultando in un totale di 13 combinazioni richieste dalla normativa.

La standardizzazione dei metodi di misurazione di questi due coefficienti ha facilitato la costruzione di database affidabili (3) ma che necessitano ulteriori ampliamenti. Questi dati non sono solo necessari per confrontare diversi diffusori, ma sono anche adottabili come dati di input per simulazioni acustiche nella fase concettuale, preliminare, o di verifica del progetto (3, 4, 8). Tuttavia, queste misurazioni sono generalmente costose e richiedono tempo; pertanto, il loro uso è per lo più limitato a progetti di ricerca e design ad alto budget.

Andrebbe sottolineato da subito che i coefficienti di scattering sono quelli utilizzati nei calcoli previsionali e nei metodi di simulazione predittiva più avanzati. Come indicato precedentemente, il coefficiente di diffusione è definito in modo da fornire uno strumento di confronto sulla qualità delle prestazioni dei diffusori acustici. Pertanto, è poco utilizzabile in procedure che necessitano principalmente la valutazione quantitativa dell’energia riflessa in modo diffuso. Uno dei pochi metodi che utilizzano il coefficiente di scattering per calcoli previsionali è la norma europea UNI EN 12354-6 (9), che offre tre modi alternativi per calcolare il tempo di riverberazione. Ovviamente, questo porta un progettista a chiedersi quale dei tre metodi sia

quello più attendibile, considerando anche l’onerosità dell’implementazione dei calcoli e della difficoltà ad avere a disposizione tutti i dati richiesti in ingresso. Alcuni studi mostrano in che misura sia significativa la differenza tra i risultati ottenuti con le formule indicate nei calcoli previsionali della norma rispetto alla semplice applicazione della nota formula di Sabine. Ad esempio, Nilsson e Arvidsson (10) hanno valutato questi effetti in ambienti rettangolari applicabili a diverse destinazioni d’uso come uffici, aule scolastiche e ambienti ospedalieri. Quello che è importante sottolineare è che la complessità dei calcoli e il tempo necessario per poter predisporre nel modo corretto i dati di ingresso non sono giustificati dalla differenza minima ottenuta tra questi calcoli e altri metodi più precisi (es. simulazioni più avanzate con software dedicati). Come anticipato, la norma UNI EN 12354-6 richiede i coefficienti di scattering delle superfici degli ambienti che in una fase progettuale generalmente non sono disponibili. Inoltre, come indicato nella precedente sezione, anche i database di dati misurati presenti in letteratura sono limitati per via della complessità delle procedure di misurazione. Questo significa che l’uso della norma UNI EN 12354-6 fa molto affidamento sull’esperienza e sulla personale valutazione dei progettisti acustici.

Altre proposte sull’utilizzo dei coefficienti di scattering in formule previsionali sono state presentate da Hanyu (11). L’autore ha proposto i concetti di area di scattering equivalente e il coefficiente di scattering medio per esprimere la diffusività di un campo sonoro e la valutazione del decadimento dell’energia sonora in uno spazio chiuso. Questi due concetti si basano sulla stessa metodologia di calcolo dell’area di assorbimento equivalente e del coefficiente di assorbimento medio. Anche in questo caso la principale difficoltà è dovuta alla limitata disponibilità di database di coefficienti di scattering misurati.

I modelli previsionali più avanzati considerano cruciale l’utilizzo dei coefficienti di scattering per la determinazione dell’accuratezza delle simulazioni. I primi modelli basati sull’acustica geometrica non includevano gli effetti di scat-

tering generati dai bordi, dalla rugosità e dalle irregolarità delle superfici. Negli ultimi decenni, tuttavia, vi sono stati considerevoli esperimenti e confronti (Round Robin test) per dimostrare che considerare il coefficiente di scattering in questi modelli migliora l’accuratezza della previsione. Ad esempio, è stato dimostrato che, senza la componente diffusa, questi modelli tendono a prevedere dei valori eccessivi del tempo di riverberazione. Nel primo Round Robin sui software di simulazione (8), solo i tre modelli che includevano nell’algoritmo di calcolo anche i coefficienti di scattering hanno mostrato dei risultati compatibili con dati misurati. Anche le piccole differenze individuate ricadono nei limiti delle differenze minime percepibili (Just Noticeable Difference). Bisogna sottolineare che i diversi software, principalmente basati sull’acustica geometrica, implementano il concetto di scattering in modi diversi, che però si discostano leggermente da quanto rappresentato dal coefficiente di scattering misurato secondo la norma ISO 17497-1. Questo rende ulteriormente difficile l’utilizzo corretto dei database di coefficienti di scattering disponibili al momento (12). Nei modelli basati sull’acustica geometrica, le superfici fonodiffondenti vengono modellate come superfici piane alle quali viene assegnato un coefficiente di scattering (Figura 6). Questo permette di ridurre i tempi di modellazione e di simulazione, ma è una semplificazione che può portare a delle differenze significative sulla percezione sonora (13). Per poter superare queste criticità, sono stati sviluppati altri metodi di simulazione basati su tecniche più complesse e avanzate, come il metodo FDTD (Finitedifference time-domain) (14). Questo metodo permette di risolvere l’equazione dell’onda richiedendo una modellazione più dettagliata anche delle superfici fonodiffondenti (Figura 6).

L’unico suo limite, è quello del carico computazionale e della necessità di adeguate macchine di calcolo per ridurre i tempi delle simulazioni.

4_ I coefficienti di scattering e di diffusione incidono nel calcolo dei parametri acustici oggettivi per ambienti semplici come aule scolastiche e sale riunioni?

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(2) (1)
fig. 5 - Sistema di misurazione del coefficiente di diffusione in camera anecoica (ISO 174972:2012).

I diffusori hanno continuamente messo alla prova le capacità progettuali degli acustici e la creatività dei designer, in quanto queste superfici determinano fortemente l’esito estetico e visivo dello spazio. In diversi studi è stata dimostrata l’importanza delle superfici fonodiffondenti per la qualità acustica degli ambienti destinati alle performance musicali, confermando gli effetti positivi nel miglioramento della spazialità e della uniformità di distribuzione dei parametri acustici oggettivi. Inoltre, le superfici fonodiffondenti vengono utilizzate per la correzione di effetti indesiderati come gli echi (1). Oltre agli effetti positivi, queste superfici possono generare anche effetti indesiderati come riduzione della riverberazione e attenuazione del livello sonoro (3). Sono utilizzati anche in altri ambienti, come aule scolastiche o spazi all’aperto, per aumentare l’intelligibilità del parlato (2), se posizionate opportunamente (es. sulla parete di

fondo), e ridurre i livelli di rumore sonoro (15). Nonostante la raccolta di questi risultati, non è ancora chiara l’influenza delle superfici fonodiffondenti sulla risposta all’impulso degli ambienti e sui valori dei parametri acustici oggettivi, di conseguenza, rimane aperta la ricerca sulla correlazione tra il fenomeno fisico e gli effetti che la presenza di queste superfici ha sulla percezione sonora (13, 16). È stato dimostrato che gli ascoltatori possono percepire in modo significativo differenze minime di 0.4 unità del coefficiente di scattering e che la percezione delle differenze sia legata alla distanza dalle superfici fonodiffondenti (17). Negli spazi chiusi, gli esseri umani sono molto sensibili alla percezione del suono in tutti i suoi aspetti temporali, spettrali e spaziali, il che rende molto complesso ottenere risultati simulati realistici. Questi tre aspetti sono fortemente influenzati dalla presenza di superfici diffondenti. È pertanto necessaria una

maggiore comprensione del loro uso. Oltre alle misure in scala reale, altre tecniche, come i metodi numerici e le misure con modelli in scala ridotta, sono utilizzate per simulare le riflessioni complesse dovute alle superfici fonodiffondenti (13, 16, 17, 18).

5_ Quali sviluppi futuri?

In questo articolo sono stati analizzati diversi

aspetti relativi all’utilizzo delle superfici fonodiffondenti. Come si può notare, nonostante la ricerca estesa fatta fino ad ora abbia portato alla standardizzazione di due metodi di misurazione delle proprietà fonodiffondenti, vi è poca consapevolezza sull’utilizzo dei due coefficienti proposti da parte dei professionisti. Questo gap è ampiamente discusso ed è principalmente dovuto alla mancanza di database accurati di dati misurati e di una relazione diretta con semplici

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fig. 6 - Confronto tra il metodo Oblique Lambert utilizzato in Odeon (13) e simulazione con il metodo FDTD (14) delle superfici fonodiffondenti e riflettenti in una sala shoebox (IRCAM, Parigi). fig. 7 - Progettazione e prototipazione con stampa 3D di una superficie fonodiffondente “Voronoi” ottimizzata per massimizzare il coefficiente di scattering e di diffusione (20). fig. 8 - Caratterizzazione di tre diverse superfici fonodiffondenti “Origami” in camera riverberante in scala al Politecnico di Torino (21).

formule tra le proprietà fonodiffondenti e l’approccio progettuale, basato principalmente sulla valutazione dei parametri acustici oggettivi e, nello specifico, del tempo di riverberazione. Nonostante gli effetti sulla percezione siano significativi, in mancanza di parametri oggettivi che mostrino una chiara correlazione con la presenza dei diffusori acustici, diventa difficile considerarli già nelle fasi preliminari del progetto. Queste criticità possono essere attenuate dalla validazione di strumenti adeguati basati

bienti. Questo approccio è soggetto a continua evoluzione e richiede una personalizzazione dei software esistenti attraverso la programmazione informatica (19). Pertanto, potrebbe essere necessaria una nuova figura professionale che abbracci le conoscenze progettuali e acustiche al fine di generare soluzioni valide sia dal punto di vista estetico, sia da quello acustico, con maggiore facilità. In linea con questo, le Figure 7 e 8 mostrano alcuni esempi di superfici progettate in modo parametrico. Inoltre, sperimentazioni

Note Bibliografiche

1 Beranek L.L. Concert and opera halls: how they sound. Acoustical Society of America, Woodbury, New York, 1996.

2 Choi Y.J. (2013) Effects of periodic type diffusers on classroom acoustics, Appl. Acoust. 74: 694-707.

3 Cox T. J., D’Antonio P. Acoustic Absorbers and Diffusers: Theory, Design and Application. Taylor and Francis, New York, USA, 2017.

4 Cox T. J. et al. (2006) A Tutorial on Scattering and Diffusion Coefficients for Room Acoustic Surfaces, Acta Acust united Ac. 92,1-15.

5 ISO 17497: Acoustics -- Sound-scattering properties of surfaces -Part 1: Measurement of the random-incidence scattering coefficient in a reverberation room, 2004.

6 ISO 17497-2:2012: Acoustics -- Sound-scattering properties of surfaces -- Part 2: Measurement of the directional diffusion coefficient in a free field, 2012.

7. Shtrepi, L. et al. (2016). Accuracy of the random-incidence scattering coefficient measurement. Appl Acoust, 106, 23-35.

8 Vorländer M., (1996) International Round Robin on room acoustical computer simulations. Poc. ICA 95, Trondheim, Norway.

9 UNI EN 12354-6: Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi.

10 Nilsson, E., Arvidsson, E. (2021). An Energy Model for the Calculation of Room Acoustic Parameters in Rectangular Rooms with Absorbent Ceilings. Appl. Sci. 11, 6607.

11 Hanyu, T. (2007). Relationship between scattering coefficients of walls and diffuseness in a room,” in Proceedings of International Symposium on Room Acoustics: ISRA2007, 2007, P09.

12 Lam, Y. W. (1996). The dependence of diffusion parameters in a room acoustics prediction model on auditorium sizes and shapes J. Acoust. Soc. Am. 100 (4), 2193-2203.

13 Shtrepi, L., Astolfi, A., Puglisi, G.E., Masoero, M.C. (2017) Effects of the Distance from a Diffusive Surface on the Objective and Perceptual Evaluation of the Sound Field in a Small Simulated Variable-Acoustics Hall. Appl. Sci.; 7: 224.

14 Shtrepi, L., Hamilton, B., Astolfi, A., Masoero, M. (2019). Preliminary results of scattering surface modeling and perceptual aspects in wave-based acoustic simulations. In Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics: Integrating 4th EAA Euroregio 2019, 5990-5993.

15 Ryu, J., and Jeon, J. (2008). “Subjective and objective evaluations of a scattered sound field in a scale model opera house,” J. Acoust. Soc. Am. 124, 1538–1549.

16 Prodi, N., Pellegati, M., Visentin, C. (2022). Effects of type of early reflection, clarity of speech, reverberation and diffuse noise on the spatial perception of a speech source and its intelligibility. J. Acoust. Soc. Am. 151, 122-140.

17 L. Shtrepi, A. Astolfi, S. Pelzer, R. Vitale, M. Rychtarikova (2015). Objective and perceptual assessment of the scattered sound field in a simulated concert hall. J. Acoust. Soc. Am., 138 (3), 1485-1497

18. Jeon, J.Y., Jo, H.I., Seo, R., Kwak, K.H. (2020). Objective and subjective assessment of sound diffuseness in musical venues via computer simulations and a scale model. Building and Environment, 173, 106740.

19 Wortmann T. and Tuncer B. (2017). Differentiating parametric design: Digital workflows in contemporary architecture and construction, Design Studies 2017; 52: 173-197.

20 L. Shtrepi, J. Menichelli, A. Astolfi, T. Mendez, M. Masoero (2017). Improving scattering surface design with rapid feedback by integrating parametric models and acoustic simulation, The Journal of the Acoustical Society of America 142, 2499

21 Turco, M.L., Zich, U., Astolfi, A., Shtrepi, L., Poala, M.B. (2017). From digital design to physical model - Origami techniques applied to dynamic paneling shapes for acoustic performance control. Proceedings of the 35th International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe).

22 Bonwetsch T., Baertschi R., Oesterle S. (2008). Adding Performance Criteria to Digital Fabrication Room-Acoustical Information of Diffuse Respondent Panels, Proc. 28th ACADIA, in Silicon + Skin, Biological Processes and Computation, Minneapolis, Minnesota 364-369.

a

sulle proprietà dei materiali acustici, sulle simulazioni acustiche e sull’incertezza di misura. Inoltre, il suo obiettivo di ricerca è quello di incrementare la consapevolezza sulla gestione delle problematiche e delle soluzioni acustiche sin dalle prime fasi del processo di progettazione coinvolgendo attivamente gli architetti e i designer.

neo-Eubios 82 15 Dicembre 2022 neo-Eubios 82 14 Dicembre 2022
* Dr. Louena Shtrepi è ricercatrice al Politecnico di Torino presso il Dipartimento di Energia “Galileo Ferraris” dal 2018. I suoi interessi di ricerca e insegnamento sono principalmente nell’acustica applicata. In particolare, dal 2012 ha iniziato lavorare fig. 9 - Fabbricazione additiva di superfici fonodiffondenti in-situ e messa a punto dell’area d’ascolto (22).

REGOLE TECNICHE VERTICALI: CHIUSURE D’AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI

Premessa

È entrato in vigore lo scorso 07/07/2022 il

D.M. 30/03/2022 che approva e rende cogente la Regola Tecnica Verticale (RTV) Chiusure d’ambito degli edifici civili (Capitolo V.13).

Per la prima volta in Italia vengono introdotti precisi e obbligatori requisiti minimi di comportamento al fuoco per le facciate e le coperture degli edifici civili (strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali) siano essi di nuova costruzione o esistenti, sottoposti al Codice di prevenzione incendi.

Si tratta di un cambiamento importante nell’ambito della normativa antincendio italiana, legato sicuramente al recente episodio di incendio della Torre Antonini a Milano dell’agosto 2021. Questo episodio ha certamente dato una accelerata all’approvazione di una normativa a cui si stava lavorando da tempo, insieme anche all’incendio della Grenfell Tower di Londra del 2017, e soprattutto deve far riflettere sulle responsabilità del progettista e Direttore Lavori.

Inquadramento legislativo

La Regola Tecnica Verticale 13 deriva dalla Circolare DCPST n.5643 del 31 marzo 2010 e dal suo aggiornamento DCPST n.5043 del 15 aprile 2013.

Le suddette Circolari “Guida tecnica per la determinazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”, non hanno trovato grande riscontro e attenzione, sono state un documento normativo di applica-

zione volontaria.

A seguito della pubblicazione del DM 25/01/2019 “Modifiche ed integrazioni al DM 16/05/1987, n.246 Norme antincendio per gli edifici di civile abitazione” e del DM 18/10/2019 di aggiornamento del codice prevenzione incendi, la Guida tecnica di cui alla Lettera Circolare n.5043 è stata esplicitamente richiamata nei decreti come utile riferimento progettuale per poter realizzare una apposita valutazione del rischio antincendio.

Con il DM 25 Gennaio 2019 il legislatore interviene proprio sulle specifiche di sicurezza dell’involucro dell’edificio, introducendo delle prescrizioni che hanno l’obiettivo di ostacolare la propagazione di un incendio attraverso le facciate e di ridurre le probabilità sia di incendio di origine esterna sia di diffusione di un incendio all’interno dell’edificio, così come di evitare o limitare la caduta di parti di facciata.

Il DM 18/10/2019 poi, ha richiamato la Guida Tecnica nel capitolo S1 “Indicazioni complementari alla reazione al fuoco”, precisando che sulle facciate devono essere utilizzati materiali di rivestimento che limitino il rischio di incendio, nonché la sua propagazione, e nel capitolo S3 “Compartimentazione, superfici vulnerabili di chiusura esterna del compartimento”.

A seguito di questi decreti, sono stati emanati nell’anno corrente due ulteriori decreti. Nello specifico:

1. D.M. 30 marzo 2022 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. (22A02207) (GU Serie Generale n.83 del 08-04-2022

2. D.M. 19 maggio 2022 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (22A03207) (GU Serie Generale n.125 del 30-05-2022).

Il DM 30 marzo 2022 entrato in vigore il 7 luglio scorso, approva e rende cogente la Regola Tecnica Verticale 13 mentre la corrispondente Regola Tecnica Verticale RTV 14 per gli Edifici civile abitazione è cogente dal DM 19/05/22. Sarà pubblicato entro l’anno un ulteriore Decreto Ministeriale che riguarderà i Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate civili soggetti ai controlli di prevenzione incendi per cui non applica il DM 03/08/2015 Codice Prevenzione Incendi.

Il DM 30/03/2022

Il Decreto 30/03/2022 ha come campo di applicazione quanto riportato all’art.2:

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all’art.1 sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.

Proprio perché l’ambito di applicazione riguarda tutti i livelli di interventi sugli edifici, dalla nuova costruzione agli interventi sugli edifici esistenti, è importante comprendere come gestire il periodo transitorio per tutte quelle pra-

tiche attive ma non ancora chiuse al momento dell’entrata in vigore del Decreto. All’articolo 4 del DM sono riportate le Disposizioni transitorie e finali per cui:

“1. Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:

a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151;

b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

2. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall’art.2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019.”

3. Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell’allegato 1, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea. Con apposita disposizione saranno individuati tali metodi nonché i relativi criteri di accettabilità ai fini dell’impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell’edificio di installazione.

Cioè, non c’è bisogno di adeguare il progetto alla nuova RTV13, per attività che abbiano già superato una Valutazione del Progetto, un sopralluogo del personale ispettivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai fini delle verifiche di prevenzione incendi e per attività in deroga. Inoltre, poiché il codice di prevenzione incendi, a partire dal 2019, già citava la circolare n.5043 come utile riferimento di progetto, per tutti quei progetti conformi alla circolare non c’è bisogno di adeguamento.

neo-Eubios 82 17 Dicembre 2022 neo-Eubios 82 16 Dicembre 2022
di

Per gli interventi di modifica o ampliamento delle attività esistenti, ai sensi dell’art.2 commi 3 e 4 del DM 3/08/2015, le misure previste dalla RTV si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. Altro aspetto importante di questo provvedimento riguarda i metodi di prova con cui è valutata la reazione al fuoco dei componenti di facciata. Gli attuali metodi di prova disponibili nei diversi paesi dell’Unione europea, non sempre rispondono alle reali condizioni in cui poi questi materiali sono utilizzati, le prove, infatti, sono basate su un modello di valutazione ridotto rispetto a ciò che accade nella realtà, per questo alcuni stati dell’Unione europea hanno migliorato le modalità di prova simulando in maniera più reale un incendio di facciata. Per rispondere però al principio di mutuo riconoscimento e della libera circolazione dei materiali da costruzione, in ambito di Unione europea è prevista una disposizione che regolamenta e compara i metodi di prova.

LA RTV13

Riguarda le strutture d’ambito degli edifici civili con diverse destinazioni d’uso, può costituire utile riferimento anche per gli edifici industriali.

Le strutture d’ambito non sono solo le facciate ma l’intero involucro quindi anche le coperture, i primi solai, si tratta delle “frontiere esterne” dell’edificio in cui sono ricomprese nella definizione anche frontiere esterne interrate, frontiere tra ambiti diversi dell’edificio (es. intercapedini, pozzi luce, ecc.) o frontiere tra diversi edifici, se si affacciano verso volume d’aria.

La RTV riporta specifiche definizioni su facciate, facciate semplici, a doppia pelle ventilata o ispezionabile.

Il cappotto termico rientra nella definizione di facciata semplice.

Le chiusure d’ambito sono classificate in base alle caratteristiche dell’edificio d’installazione in:

SA: chiusure d’ambito di

• edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h ≤ 12 m, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2;

• edifici fuori terra, ad un solo piano;

SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad h ≤ 24 m e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2;

SC: chiusure d’ambito di altri edifici.

La chiusura d’ambito di un edificio è classificata SA se si verificano entrambe le condizioni di altezza dei piani e di numero di occupanti altrimenti ad esempio un edificio avente massima (quota dei piani) h=10 m con affollamento pari a 400 occupanti è classificato comunque come SB. Stessa cosa per edifici che hanno comunque altezza minore di 24 metri ma con un profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana per quelle strutture che ospitano cure mediche (Rvita pari a D1, D2) che rientrano comunque nella classificazione SC.

Gli obiettivi sono:

• limitare la probabilità di propagazione di

un incendio originato all’interno o all’esterno dell’edificio;

• evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la RTV individua una strategia antincendio riportando delle soluzioni conformi in termini di Reazione al fuoco, Resistenza al fuoco e compartimentazione. Sono comunque ammesse soluzioni alternative (capitolo G.2), ad esempio relative alla valutazione del comportamento al fuoco dell’intero sistema di chiusure d’ambito, che limiti la probabilità di propagazione dell’incendio attraverso le chiusure d’ambito stesse.

Le facciate di tipo SB ed SC, comunque realizzate, devono possedere i requisiti di reazione al fuoco tabellati (vedi tabella sotto riportata) per i seguenti componenti:

a. isolanti termici (es. cappotti non in kit, …);

b. sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, …);

c. guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una

superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito;

d. gli altri componenti, a esclusione dei componenti in vetro, qualora occupino complessivamente una superficie > 40% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito.

Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le facciate di tipo SA.

I requisiti minimi interessano dunque anche la reazione al fuoco dei materiali isolanti in facciata e di resistenza al fuoco della chiusura d’ambito, con l’introduzione della realizzazione di fasce di separazione (in facciata e copertura) e la protezione di porzioni di chiusura d’ambito interessate da presenza di materiali combustibili e da impianti energetici.

Le fasce di separazione in facciata devono essere realizzate con materiali con migliore comportamento al fuoco, reazione al fuoco A1 o A2-s1,d0.

Si riporta di seguito la tabella di Classificazione in gruppi di materiali isolanti:

neo-Eubios 82 19 Dicembre 2022 neo-Eubios 82 18 Dicembre 2022
Tabella V.13-1: Gruppi di materiali per la reazione al fuoco degli elementi delle chiusure d’ambito Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento. * Daniela Petrone, Vice-Presidente ANIT

COP 27: FATTI O SOLO PROMESSE?

La Conferenza sul clima delle Nazioni Unite (COP27), tenutasi a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 novembre 2022, è terminata con quasi due giorni di ritardo rispetto al previsto, il 20 novembre, a causa del protrarsi delle trattative per approvare il documento finale dell’incontro.

Tra le conclusioni più importanti, l’approvazione di un accordo per istituire un fondo di compensazione “loss & damage” per i paesi in via di sviluppo più esposti agli effetti del cambiamento climatico, e il rinnovamento dell’obiettivo di non superare gli 1,5°C di aumento della temperatura media globale. Per quanto riguarda i combustibili fossili, i risultati sono stati più deludenti.

Fondo Di Compensazione “Loss & Damage”

All’inizio della conferenza, il segretario dell’ONU, Antonio Guterres, aveva ribadito l’importanza della collaborazione tra i paesi a un piano comune per contrastare e mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Nonostante ciò, l’istituzione di un fondo finanziato dai paesi più forti per aiutare quelli in via di sviluppo – tra i più affetti dagli eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico – è stato da subito il punto più dibattuto.

Stati Uniti e Unione Europea erano contrari al nuovo fondo, proponendo invece il Global Shield, una copertura assicurativa contro i rischi climatici, che però risultava essere oggettivamente più debole. È stato il cambio di rotta dell’Unione Europea a sbloccare la situazione e portare infine all’istitu-

zione del fondo, a patto che la Cina riconoscesse la sua crescente responsabilità e contribuisse al fondo, pur essendo ancora inquadrata come paese in via di sviluppo, dal momento che risulta essere tra i maggiori produttori di gas serra al mondo.

Il denaro accumulato nel fondo potrà essere utilizzato per la gestione delle emergenze e per la messa in sicurezza dei territori dei paesi più deboli e maggiormente colpiti da eventi climatici come alluvioni o periodi di siccità prolungati.

L’istituzione di un fondo “loss and damage”, quindi, rappresenta indubbiamente un risultato storico, soprattutto perché riporta il dibattito climatico dal tempo futuro al tempo presente.

Fa discutere su come quantificare i problemi che si sono già manifestati, e non solo di come evitare quelli che verranno.

L’accordo però, risulta ancora molto vago. Per esempio, non sono esplicitati i criteri per l’erogazione dei fondi, né è chiaro il modo in cui saranno raccolti e se saranno sufficienti.

Combustibili Fossili

Il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha detto: “Bisogna essere chiari: il nostro pianeta è ancora in una situazione di emergenza, dobbiamo ridurre subito drasticamente le emissioni e questo non è stato affrontato. Il fondo per le perdite e i danni è essenziale, ma non è la risposta se la crisi climatica cancella della mappa un piccolo Stato insulare o trasforma completamente un Paese africano in un deserto”. Purtroppo, però, il documento finale della COP 27 non contiene grandi novità sulla riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili, e

di conseguenza sulle emissioni, rispetto al testo approvato alla COP 26 di Glasgow.

In molti Paesi lo shock energetico dell’ultimo anno spinge a frenare la transizione ecologica, riesumando perfino il consumo del carbone, il peggiore dei combustibili fossili dal punto di vista climatico.

Le ragioni della crisi, però, sono soprattutto strutturali e dipendono dal contrasto tra consumi in rapida crescita e risorse esaurite.

La rapida fuoriuscita dai combustibili fossili è condizione indispensabile per evitare l’aggravarsi dei disastri climatici attuali, ma dalla COP 26 di Glasgow, solo 26 Paesi hanno intensificato la loro azione di contenimento delle emissioni di gas serra.

Nonostante i paesi economicamente più sviluppati abbiano richiesto riferimenti chiari sulla riduzione dei consumi di petrolio e gas naturale, oltre che del carbone, nel testo finale è citata solo la necessità di ridurre le emissioni ma senza specificare rispetto a quali combustibili fossili.

Temperatura media globale

Per quanto riguarda la temperatura media globale, le delegazioni alla COP27 hanno rinnovato il proprio impegno a mantenerne l’aumento al di sotto degli 1,5 °C rispetto al periodo preindustriale. Per farlo, sarebbe necessario dimezzare le emissioni di gas serra entro questo decennio, un obiettivo che appare improbabile se non impossibile da realizzare.

La conferenza riconosce che “per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi occorre agire in tempi rapidi, con una riduzione delle emissioni globali di gas serra del 43% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019”.

Il documento finale, infatti, prevede questo impegno, ma senza fornire alcun dettaglio su come mantenerlo, come già avvenuto in passato in altre conferenze sul clima.

Conclusioni

I prossimi mesi saranno importanti per verificare l’attuabilità dell’accordo sul fondo di com-

pensazione “loss and damage”, che dovrebbe aiutare a risolvere gli attriti tra i paesi e riportare il focus della discussione sulle politiche per rallentare il cambiamento climatico. Allo stesso tempo, i singoli paesi dovranno definire i nuovi obiettivi di taglio delle emissioni per riuscire a mantenere l’aumento della temperatura a 1,5°C come indicato.

I riflettori sono già puntati sulla COP28, che si terrà il prossimo anno a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e sarà la giusta occasione per verificare l’implementazione del fondo di compensazione, e per fare finalmente il punto sulla riduzione delle emissioni.

neo-Eubios 82 21 Dicembre 2022 neo-Eubios 82 20 Dicembre 2022
* Michela Rognoni, redazione ANIT

AREA ANIT a Klimahouse -

Bolzano 8-11 Marzo 2023

SONDAGGIO SUI SERVIZI ANIT

termico e acustico degli edifici

Nel presente articolo riportiamo i risultati di un sondaggio proposto ai Soci Individuali ANIT. Nel sondaggio anonimo sono state richieste opinioni riguardanti gli strumenti e i servizi messi a disposizione agli associati e il relativo grado di soddisfazione a scopo di migliorarli e ampliare la proposta.

In questo articolo illustriamo le risposte raccolte a partire dal 16 dicembre fino al 31 dicembre 2022.

Chi sono i soci ANIT

Ad oggi, ANIT conta 3938 Soci Individuali, e il 12% di essi ci ha fornito le risposte al sondaggio proposto. Nella prima parte del sondaggio sono state poste delle domande di valore “anagrafico” che qui mettiamo a confronto con gli stessi dati acquisiti sulla totalità dei Soci ANIT a scopo di verificare che il campione in analisi sia sufficientemente rappresentativo.

Come evidenziato dai grafici (Figure 1 e 2), i Soci ANIT sono in maggioranza tecnici ingegneri, seguiti da architetti, geometri, periti e altre categorie professionali. Le stesse categorie sono ben rappresentate tra i rispondenti al sondaggio.

AREA ANIT — ESPOSITORI

neo-Eubios 82 23 Dicembre 2022 neo-Eubios 82 22 Dicembre 2022
Altro 6% Architetto 17% Geometra 11% Ingegnere 55% Perito Industriale 11% Qualifica Soci 53% ingegnere 18% Architetto 13% Geometra 13% Perito industriale 3% altro Qualifica sondaggio
Il nostro staff sarà presente allo stand B06/10 all’interno dell’area anit dedicata alle eccellenze della tecnologia per l’isolamento
Figura 1: Qualifica Sopci ANIT QUALIFICA SOCI QUALIFICA SONDAGGIO
A05/28 B07/06 B06/20 A05/32 A05/12 B06/10 A05/18 A05/20 B06/02 B07/10 B06/32 B06/28 B06/04 B06/24 B06/06 AREA ANIT LE TECNOLOGIE PER L’ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO PADIGLIONI
Figura 2: qualifica Soci partecipanti al sondaggio
A-B

Di seguito analizziamo la provenienza dei Soci ANIT in confronto con la provenienza dei Soci rispondenti al sondaggio. Possiamo notare che anche in questo caso (figure 3 e 4) le percentuali si rispecchiano.

Abbiamo poi chiesto ai Soci in che tipo di realtà lavorano e da quanti anni operano nel settore (figure 5 e 6):

La maggioranza dei Soci Individuali si occupa di efficienza energetica, ma anche l’acustica ha una rappresentazione importante (Figura 7).

neo-Eubios 82 25 Dicembre 2022 neo-Eubios 82 24 Dicembre 2022 Abruzzo 2% Basilicata 1% Calabria 1% Campania 2% Emilia Romagna 8% Friuli Venezia Giulia 4% Lazio 4% Liguria 3% Lombardia 27% Marche 4% Molise 0% Piemonte 9% Puglia 4% Sardegna 2% Sicilia 2% Toscana 8% Trentino Alto Adige 4% Umbria 2% Valle d'Aosta 1% Veneto 12% 2% Abruzzo 1% Basilicata 0% Molise 2% Campania 8% Emilia Romagna 4% Friuli Venezia Giulia 3% Lazio 3% Liguria 27% Lombardia 3% Marche 0% Calabria 9% Piemonte 5% Puglia 1% Sardegna 2% Sicilia 9% Toscana 3% Trentino Alto Adige 3% Umbria 1% Valle d'Aosta 12% Veneto 1% Altro
Figura 3: provenienza soci ANIT Figura 4: provenienza Soci partecipanti al sondaggio
90% Libero professionista 6% società di servizi 3% azienda 1% altro 15% meno di 10 anni 35% tra 10 e 20 anni 50% più di 20 ani Strumenti e servizi
567 254 209 248 142 Efficienza energetica Acustica edilizia Incentivi fiscali Sostenibilità Altro Settori di attività
Figura 5: tipo di impegno Figura 6: periodo di attività nel settore Figura 7: settori di attività

In particolare, il 25% dei partecipanti al sondaggio si occupa (anche) di acustica, principalmente di progetto dei regimi acustici passivi e di misurazioni fonometriche. Il 73% del campione utilizza ECHO, il software della suite ANIT (Figura 8).

Come abbiamo detto, però, la maggior parte dei Soci Individuali si occupa di efficienza energetica – il 91% del campione analizzato con il sondaggio. In particolare, i professionisti si occupano di certificazioni energetiche, rispetto dei requisiti minimi e pratiche per le detrazioni fiscali, ma anche di progettazione e diagnosi.

Di questi, il 63% utilizza i software della suite ANIT nelle seguenti percentuali (Figura 9):

Tra i più utilizzati troviamo IRIS (ponti termici), PAN (stratigrafie), APOLLO (serramenti) e LETO (UNI/TS 11300).

Il tema caldo degli ultimi anni è stato sicuramente il Superbonus, insieme alle altre detrazioni. Abbiamo quindi chiesto ai Soci se ci hanno avuto a che fare e in che misura (Figura 10).

Sull’81% del campione che ha utilizzato una delle detrazioni, possiamo notare che Superbonus ed Ecobonus sono stati quelli maggiormente utilizzati, seguiti da Bonus Casa, Bonus Facciata e Sismabonus.

Di seguito (figure 11 e 12), un dettaglio sui lavori/progetti seguiti e su quelli portati in cantiere dai professionisti:

QUANTI LAVORI HAI SEGUITO SUL SUPERBONUS?

Quanti lavori hai seguito sul Superbonus?

Infine, l’ultima parte del sondaggio, serve a chiarire la soddisfazione del campione di Soci Individuali, rispetto ai servizi che l’associazione ha fornito nel corso dell’anno 2022, ma anche a indagare quali tra gli strumenti e i servizi proposti sono stati maggiormente utilizzati e quali degli argomenti proposti sono ritenuti più interessanti, in modo da riproporli e/o perfezionarli per il futuro.

QUANTE DI QUESTE PRATICHE HANNO PORTATO AD UN CANTIERE?

Quante di queste pratiche hanno portato a un cantiere?

Nel grafico (Figura 13), i servizi proposti da ANIT che risultano più interessanti per gli associati:

Quali sono i motivi per cui sei associato?

Figura 13

21% documenti legislativi

9% chiarimenti telefonici 11% chiarimenti

neo-Eubios 82 27 Dicembre 2022 neo-Eubios 82 26 Dicembre 2022
73% utilizza ECHO 27% non utilizza ECHO
27% PAN 34% IRIS 12% LETO 10% EUREKA 15% APOLLO 2% ICARO
Figura 8: utilizzo del software ECHO Figura 9: utilizzo dei software della suite ANIT
33% Superbonus 25% Ecobonus 15% Bonus Facciata 19% Bonus Casa 7% Sismabonus 1% altro
34% > 5 29% 6-10 21% 11-20 16% <20
50% >5 29% 6-10 14% 11-20 7% <20
18% software 28% guide 13% rivista neo-eubios
email
Figura 10 Figura 11: lavori sul Superbonus seguiti Figura 12: cantieri aperti

Entriamo poi nello specifico sull’utilizzo degli strumenti:

Software

Il sondaggio (Figura 14) ha evidenziato una maggioranza nell’utilizzo dei software solo come ausilio.

Per quanto riguarda la possibilità di sviluppare una versione web dei software in alternativa a quella desktop, il campione si è mostrato incerto: il 52% la ritiene utile mentre il 48% non si è mostrato interessato.

COME USI I SOFTWARE ANIT?

Guide

Un altro strumento messo a disposizione per gli Associati, sono le guide ANIT - Documenti di analisi della normativa, ciascuna volta ad analizzare un tema specifico.

QUALE GUIDA ANIT HAI UTILIZZATO?

Nel grafico (figura 15) si nota che, tra le ultime pubblicazioni, le più fruite riguardano il Superbonus e le altre detrazioni.

neo-Eubios

Nel corso del 2023, la rivista neo-Eubios si trasformerà da cartacea a digitale. Abbiamo chiesto ai Soci qualche suggerimento rispetto a eventuali modifiche o integrazioni per quando avverrà il passaggio, che ovviamente cambierà molte cose nella fruizione della rivista.

Come evidenzia il grafico (Figura 16), le esigenze principali sono la possibilità di scaricare i singoli articoli e quella di avere a disposizione un archivio per consultare i contenuti pubblicati in precedenza. Tra gli altri suggerimenti notiamo l’integrazione di contenuti audio e la pubblicazione più frequente rispetto a quella attuale (trimestrale).

Figura 15: guide ANIT

neo-Eubios 82 29 Dicembre 2022 neo-Eubios 82 28 Dicembre 2022
19% unici strumenti di calcolo 25% strumenti principali ma insieme ad altri software 56% come ausilio ad altri software
come usi i software ANIT?
20% Bonus 110 18% Requisiti minimi Nazionali 11% Bonus Facciata 17% Ecobonus 7% Acustica ediliza 3% Requisiti minimi Emilia Romagna 7% Requisiti minimi Lombardia 13% CAM 1% Requisiti minimi Trento 3% Requisiti minimi Piemonte Quale Guida
ANIT hai utilizzato?
Figura 14: utilizzo dei software della suite
ANIT
39% archivio online
8% pubblicazione più
40% scaricare articoli in .pdf 10% integrare con contenuti audio 3% nessun suggerimento 39% archivio online numeri precedenti 8% pubblicazione più frequente 40% scaricare articoli in .pdf 10% integrare con contenuti audio 3% nessun suggerimento
numeri precedenti
frequente
Figura 16: suggerimenti per neo-Eubios digitale

In generale, il 95% dei Soci che hanno partecipato al sondaggio si dicono soddisfatti degli strumenti e dei servizi offerti dalla nostra Associazione.

Ecco quali risultano essere i punti di forza di ANIT secondo il campione analizzato (Figura 17):

Come ANIT, ci riteniamo a nostra volta soddisfatti del riscontro ottenuto. Nel corso dell’anno 2023, rinnoveremo il nostro impegno a fornire ai Soci degli strumenti utili come, guide e software sempre aggiornati, approfondimenti sempre nuovi e interessanti e molto altro.

12% rapporto qualità/prezzo

12% attività istituzionale Associazione

12% disponibilità a un confronto telefonico

14% risposte scritte a quesiti tecnici

29% produzione di guide tecniche normative

21% software inclusi nella quota associativa

neo-Eubios 82 30 Dicembre 2022
Figura 17 * Michela Rognoni, Redazione ANIT

SUPERBONUS: DUE ANNI DI MODIFICHE di

Come tutti gli anni a dicembre siamo in attesa delle novità sugli incentivi fiscali che verranno introdotte dalla nuova legge di Bilancio. Il 2022 è stato tuttavia un anno fitto di novità per gli incentivi e in particolare potremmo dire che il 2021 e 2022 sono stati gli anni di maggiore fermento e variazioni su una legge nata per agevolare gli interventi di efficienza energetica e quindi andare nella direzione della sostenibilità ambientale tanto discussa anche in sede europea.

Con il presente articolo vorremmo fare il punto delle modifiche sostanziali che sono state apportate al provvedimento cosiddetto Superbonus 110% con riferimento solo ai testi legislativi, ricordando che a questi poi si aggiungono provvedimenti dell’agenzia delle entrate e documenti/FAQ ENEA.

Dal DL 34/2020 detto DL Rilancio del 19 maggio 2020, modificato dalla Legge 77/2020 del 17 luglio 2020, al testo originario della legge si sono aggiunte nel tempo le seguenti varianti:

Decreti attuativi ministeriali del 3 e 6 agosto 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020)

Il Decreto Requisiti Ecobonus 6 agosto 2020 riporta le modalità attuative, le regole tecniche e burocratiche da eseguire per il rispetto dei requisiti nonché i nuovi requisiti tecnici, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 agosto 2020 che riporta le modalità di realizzazione e di trasmissione della asseverazione;

Legge 126/2020 di conversione del DL 104/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020)

Vengono introdotte le seguenti novità:

• per il caso di unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo, viene introdotta la definizione di “accesso autonomo dall’esterno”, per cui si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva;

• semplificazione per la verifica di conformità urbanistica, richiedendola solo per le parti comuni dei condomini e non su tutte le UI. Tale indicazione è stata poi abrogata dal DL 77/2021;

• viene aumentato il limite delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma in determinate condizioni.

Legge di Bilancio 2021, Legge n.178 del 30 dicembre 2020

Vengono introdotte le seguenti novità:

• la scadenza iniziale del provvedimento al 31 dicembre 2021 viene portata al 30 giugno 2022 riducendo per le spese 2022 le quote di detrazione a 4 anni al posto di 5 anni;

• allarga la possibilità di detrarre anche le spese per interventi su coperture su ambiente non riscaldato.

• specifica che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

• allarga l’ambito di applicazione agli edifici collabenti senza certificato energetico purché sia raggiunta la classe energetica A;

• assimila agli interventi sui condomini anche gli interventi eseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

• introduce nuove regole sulle delibere assembleari;

• introduce le regole per la polizza di assicurazione della responsabilità civile che deve avere l’asseveratore.

DL 59/2021 convertito in legge con la Legge n.101 (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 1 luglio 2021)

Introduce la proroga di scadenza al 30 giugno per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP).

DL 77/2021 convertito in legge con la Legge n.108 (Gazzetta Ufficiale n.181 del 30-072021)

• Introduce la possibilità di eseguire i lavori del superbonus con Cila, togliendo il vincolo di verifica di conformità urbanistica preliminare;

• specifica che nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;

• introduce una deroga al conteggio della dis-

tanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile per interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico.

DL 157 /2021 (Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021)

Introduce alcune nuove richieste per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura-

Questo decreto viene abrogato dalla Legge di Bilancio 2022 ma resta valido per il periodo tra l’entrata in vigore, ovvero il 12 novembre 2021, e il 31 dicembre 2021.

Legge di Bilancio 2022 Legge n. 234 del 31 dicembre 2021

Introduce nuove proroghe più alcune modifiche alle percentuali e agli ambiti di applicazione soprattutto per gli interventi di installazione del fotovoltaico e delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;

• proroga le scadenze al 31 dicembre 2023 con dei limiti temporali di SAL60 per IACP e interventi su edifici unifamiliari;

• per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici proroga la scadenza della detrazione al 110% al 31 dicembre 2025;

• impone l’obbligo anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, di redigere il visto di conformità, a parte il caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate;

• introduce la verifica di congruità dei prezzi in base ad un nuovo decreto da pubblicare entro il 9 febbraio 2022.

Decreto 14 febbraio 2022 (Decreto costi massimi- Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022)

Introduce costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, modificando le verifiche di congruità dei prezzi.

neo-Eubios 82 33 Dicembre 2022 neo-Eubios 82 32 Dicembre 2022

DL 17/2022 (DL Bollette) convertito in legge con la Legge n. 34 (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022)

Tra le spese sostenute per gli interventi rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.

DL 50/2022 convertito in legge con la Legge n.91 (Gazzetta Ufficiale n.164 del 15 luglio 2022)

Sposta al 30 settembre 2022 la scadenza per effettuare il 30% dei lavori delle case unifamiliari in modo da poter ultima tutto entro il 2022 introducendo anche la possibilità di conteggiare nel 30% anche i lavori non agevolati ai sensi del provvedimento stesso.

DL 176/2022 (Aiuti quater) convertito in legge con la Legge n. 6 (Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023)

• modifica le scadenze e riduce le % di detrazione per gli anni successivi;

• proroga la scadenza degli interventi su edifici unifamiliari ma solo per prime case e contribuenti con un livello massimo di reddito.

Legge di Bilancio 2023 Legge n. 197 del 29 dicembre 2022

Introduce delle modifiche al DL 176 suddividendo le scadenze degli incentivi in vari step temporali in funzione della data di presentazione del titolo abilitativo e della delibera assembleare.

Dove siamo oggi?

Ci soffermiamo quindi ora sulle modifiche degli ultimi due mesi quindi, dal DL 176/2022 convertito in Legge con la legge n.6/2023 alla Legge di Bilancio 2023.

Il DL 176 all’art. 9 introduce delle nuove scadenze al provvedimento del 110% e delle riduzioni di % di detrazione.

EDIFICI UNIFAMILIARI O UNITÀ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI CON ACCESSO AUTONOMO

• 110% per tutte le spese fino al 31 marzo 2023 purché sia stato dichiarato il 30% dei lavori al 30 settembre 2022.

• 90% per le spese nel 2023 a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

CONDOMINI E EDIFICI DA 2 A 4 UNITÀ

IMMOBILIARI 110% con la legge di conversione viene cancellata la scadenza del 25 novembre e lasciato solo quanto segue:

• La detrazione spetta al 110% per le spese 2022, 90% per le spese nel 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

La legge di Bilancio 2023 interviene sull’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del DL 176 che riguarda la riduzione al 90% della percentuale di detrazione nel 2023, introducendo delle deroghe alla sua applicazione nei casi di seguito:

a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare risulta adottata in data antecedente il 19 NOVEMBRE 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA;

c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare risulta adottata in una data compresa tra 19 NOVEMBRE 2022 e il 24 novembre 2022, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla

data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

CONCLUSIONI E SCADENZE IN VIGORE

Il DL 176/2022 con la sua legge di conversione e con la legge di Bilancio 2023 hanno creato una matassa difficile da sciogliere e di difficile comprensione. Di seguito le attuali scadenze in funzione degli ambiti previsti al comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 convertito in legge con la legge 77/2020.

Agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

La detrazione spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023:

• per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate prima del 18 novembre e comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 31 dicembre 2022;

• per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;

• per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi in relazione per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA.

La detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute nel 2023 nei casi non previsti sopra.

La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute

nel 2025.

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10- art. 119;

• Lavori iniziati prima del 30 giugno 2022 e che al 30 settembre 2022 superano il 30%: è possibile detrarre al 110% anche le spese sostenute fino al 31 marzo 2023;

• Lavori iniziati prima del 30 giugno 2022 ma che al 30 settembre non superano il 30%: è possibile detrarre al 110% solo le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;

• Lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022 e che al 30 settembre 2022 superano il 30%: è possibile detrarre al 110% anche le spese sostenute fino al 31 marzo 2023;

• Lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022 ma che al 30 settembre 2022 non superano il 30%: non è possibile detrarre nulla al 110%.

• Lavori a partire dal 1 gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati

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dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

d -bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

La detrazione spetta nella misura del 110% per tutte le spese anche del 2023 purché sia stata presentata la Cilas e la delibera assembleare prima del 31 dicembre 2022.

La detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute nel 2023 nei casi non previsti sopra.

La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per questi interventi la scadenza di accesso alle detrazioni era il 30 giugno 2022.

Infine, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gi-

ugno 2001, n. 380., previsti al comma 3 dell’art. 119, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

La detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute nel 2023 nei casi non previsti sopra.

La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.

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Periodico trimestrale anno XXIII - n. 82

Dicembre 2022

Direttore Responsabile Susanna Mammi

Redazione TEP s.r.l. via Lanzone 31 20123 Milano tel 02/89415126

Grafica e impaginazione Beatrice Mammi

Distribuzione in abbonamento postale

Associato A.N.E.S. - Associazione Nazionale Editoriale Periodica Specializzata

Stampa INGRAPH srl - via Bologna 104/106 - 20038 Seregno (MB)

Registrazione Tribunale di Milano n. 524 del 24/7/1999

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna sezione della rivista può essere riprodotta in qualsiasi forma senza l’autorizzazione dell’Editore.

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