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ISSN 1825-5515
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bene et commode vivens
74 Trimestrale N°74 - Anno XXI - Dicembre 2020 - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Da tranquillo paese di periferia, Consonno è diventato in poco tempo prima un parco divertimenti e poi un borgo fantasma che sembra rimasto fuori dal mondo e dal tempo.
La sua storia cambia durante i ruggenti anni sessanta,
quando il Conte Mario Bagno demolì l’antico borgo per
trasfromarlo in un paese dei balocchi, una Las Vegas della Lombardia. Il suo progetto però non fu mai completato poiché nel 1976 una franà isolò completamente il borgo di Consonno, portandolo alla decadenza.
All’ingresso di Consonno, i visitatori venivano accolti da scritte e striscioni come “A Consonno il cielo è più azzurro”, di cui oggi resistono solo poche lettere arrugginite.
Passeggiando per il borgo abbandonato è ancora intuibile il progetto originarle. Gli edifici commerciali e d’intratteni-
mento uniscono diversi tipi di architetture. Troviamo infatti una galleria commerciale arabeggiante con minareto, una pagoda cinese, un castello medievale come porta di ingresso, e un albergo di lusso.
La sensazione che si ha camminando tra le varie installazio-
ni ricoperte di graffiti e avvolte nella vegetazione, è quella di trovarsi in un luogo misterioso e surreale.
Foto di copertina: Consonno, 2020 © Michela Rognoni.
= letteralmente, buona vita.
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Studio dell’impatto della conducibilità
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termica variabile sulla performance termica di pareti di legno. Gli inghippi del Decreto Rilancio:
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Maja Danovska, Giovanni Pernigotto, Andrea Gasparella, Libera Università di Bolzano – Bozen. Paolo Baggio, Università degli studi di Trento. Cristina Marsetti, Ingegnere libero professionista e broker assicurativo. Francesco Nastasi, Ingegnere libero professionista e intermediario assicurativo Dario D’Orazio, ingegnere elettronico, PhD in acustica applicata. Riccardo Gandolfi, Luigi Pagnoncelli, ROCKWOOL Italia S.p.A. Daniela Petrone, Vice Presidente ANIT. Valeria Erba,Presidente ANIT.
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Z Il numero 73 è on-line
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Trimestrale N°73 - Anno XXI - Settembre 2020 - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
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EDITORIALE
RIQUALIFICARE ENERGETICAMENTE UN EDIFCIO UNIFAMILIARE CONVIENE? Evidentemente secondo chi ha immaginato il superbonus 110% no! Secondo una ricerca, quantitativa e qualitativa realizzata dal Centro Studi YouTrade per la Fiera del Condominio Sostenibile 2019 sono 14,5 milioni gli edifici in Italia, di cui 12,2 milioni residenziali. Di questi, circa il 10% – oltre 1,2 milioni – sono condomini dove abita quasi il 60% della intera popolazione italiana. Stiamo quindi dicendo che il 90% degli edifici in Italia sono unifamiliari in grande parte vetusti, energivori e poco sostenibili dal punto di vista ambientale. La riqualificazione di un condominio sicuramente porta un vantaggio enorme e di dimensioni maggiori rispetto ad una villetta ma ha delle criticità e complicazioni sia tecniche che burocratiche non indifferenti. Oggi tante persone hanno compreso cosa significa avere un edificio in elevata classe energetica e soprattutto si sono resi conto quanto
un edificio isolato possa garantire non solo miglioramento del confort ma soprattutto risparmio notevole nella bolletta. Il singolo facilmente può decidere, scegliere tempi e modi di intervento grazie a tecnici qualificati più di un condominio in cui gli interessi possono essere molto diversi. Purtroppo però, chissà come mai, solo ora ci si accorge che il superbonus 110 con i suoi limiti di spesa per edifici unifamiliari non permette di realizzare interventi davvero sostenibili sull’involucro e quindi non permette di ridurre veramente le dispersioni. Il massimale di 50.000 euro per interventi di isolamento su edifici unifamiliari a fronte di almeno 80.000 euro nel caso di un condominio con due UI è veramente ridicolo. Oggi realizzare una copertura che rispetti tutte le prestazioni richieste e eseguito a regola d’arte può arrivare anche a 400 euro al m 2 . Ma il calcolo era facile bastava guardare i costi riportati nell’allegato I del Decreto interministeriale 6 agosto 2020: la tabella prevede, per la sola fornitura di copertura isolata, non
colonna sonora “Forget Me Too” – Machine Gun Kelly feat. Halsey • “The Colour of Love” – The Smashing Pumpkins “Moon Song” – Phoebe Bridgers • “Cotton Candy” - YUNGBLUD “Milano Parla Piano” – Wrongonyou • “Harbor” - Seahaven “Turbo Lover” – Judas Priest • “Belly of the Whale” – The Lawrence Arms “A Love Song for Amsterdam” – Versus The World • “Empire Line” – The National
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ventilata, 230 euro al m 2 a cui vanno aggiunte le spese di posa, le spese accessorie e le spese professionali. Ipotizzando una villetta piccola di circa 150 m 2 di superfice lorda, quindi con copertura a falde di 200 m 2 l’intervento di sola fornitura per l’isolamento della copertura è di 46.000 euro. Non è quindi possibile neanche pensare al rifacimento della copertura grazie al superbonus, figuriamoci se volessi isolare completamente la mia casa facendola diventare NZEB, ma quanto mi costerebbe? Da qui tante persone che vedevano questo provvedimento un mezzo per aiutare sé stessi e l’ambiente, oggi ci hanno rinunciato.
In più sta succedendo che a fronte di tante richieste i prezzi salgono e quindi sarà sempre meno possibile rientrare i questi massimali di spesa. Quindi lo slogan “riqualifica gratis la tua casa” continua a restare uno slogan e a mio parere anche di cattivo gusto perché ingannevole. Diciamolo, questo superbonus continua a spingere gli interventi in condomini, cosa più che lecita visto l’incentivo ma … non illudiamo tutti quelli che da soli e magari con un po’ di intraprendenza e voglia di migliorare speravano di avere una casa più sostenibile e aiutare l’ambiente. Valeria Erba, Presidente ANIT
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STUDIO DELL’ IMPATTO DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA VARIABILE SULLA PERFORMANCE TERMICA DI PARETI IN LEGNO di * Maja Danovska, Giovanni Pernigotto, Paolo Baggio, Andrea Gasparella
Premessa La spinta verso un settore edilizio a basso impatto ambientale sta portando sempre più frequentemente all’adozione di materiali organici come legno e dei suoi derivati. È noto che in questi materiali avviene un complesso scambio di calore e massa, il quale influenza le proprietà termiche. Infatti, la conducibilità termica apparente varia con la temperatura, ma anche con il contenuto di umidità. Nonostante ciò, alcuni programmi di simulazione dinamica come EnergyPlus e TRNSYS adottano ancora proprietà termiche costanti nella simulazione dei flussi energetici, portando a possibili imprecisioni nella stima dei consumi energetici. Lo scopo di questo lavoro è di valutare da un punto di vista sperimentale e numerico l’impatto che la temperatura e il contenuto di umidità hanno sulla performance termica di una parete massiccia in Cross-Lam e di una a telaio.
nella stima dei flussi termici, valori di conducibilità termica costanti pari ai valori nominali definiti dalla normativa EN ISO 10456:2007. Tuttavia, quando i materiali sono messi in opera sono soggetti a gradienti termici e di umidità. In queste condizioni reali, la conducibilità termica assume valori diversi da quelli nominali. Per quanto riguarda il legno, lavori come [1] mostrano che la conducibilità termica dipende dalla temperatura, evidenziando un aumento del + 2 – 3 % per ogni 10 °C. Mentre per quanto riguarda l’umidità, si nota un aumento lineare fino ad un + 20 % rispetto al valore nominale. Per quanto riguarda altri materiali utilizzati nelle strutture in legno, specialmente quelle a telaio, l’OSB è di fondamentale importanza. Studi sulla conducibilità termica di questi pannelli mostrano come la dipendenza dalla temperatura e dall’umidità è lineare. Invece, passando a materiali isolanti, e quindi con maggiore porosità come la fibra di legno, l’influenza della temperatura sulla proprietà termica è maggiore. Passando da 10 a 40 °C si ha un + 10 % in entrambi gli stati secco e ad alto contenuto di umidità [2]. L’aumento in funzione dell’umidità è del + 15 % passando da 0 a 24 % di contenuto di umidità. La dipendenza dalla temperatura è lineare mentre per quanto riguarda l’umidità, si intravede un andamento quadratico. I materiali di derivazione organica presentano una loro variabilità intrinseca che può influenzare le proprietà termiche e quindi impattare sul flusso termico scambiato attraverso pareti. Studi di questo tipo, come [3], sono già presenti in letteratura ma sono stati condotti prevalentemente su stratigrafie composte da materiali minerali o non organici.
Introduzione Ultimamente il legno e i suoi derivati stanno prendendo piede nel settore edilizio italiano per via del loro basso impatto ambientale. I materiali che si utilizzano comunemente in edifici in legno sono il Cross-Lam o CLT (Cross Laminated Timber) in abete, pannelli di OSB (definiti anche “Oriented strand board”) e isolanti lignei come fibra di legno. La corretta caratterizzazione di questi materiali consente una più accurata stima della performance energetica degli edifici che li impiegano quali elementi di involucro. Il parametro che influenza principalmente la performance termica di un materiale è la conducibilità termica. Software commerciali per la simulazione dinamica degli edifici come EnergyPlus o TRNSYS, adottano,
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Scopo Per questo motivo, il lavoro verte in primo luogo ad ottenere sperimentalmente delle curve di conducibilità termica, in particolare del legno, e successivamente a sviluppare un modello monodimensionale di scambio di calore e massa. Sono state modellate due pareti in legno, ovvero, una parete massiccia in CLT isolata ed una con tecnologia a telaio per climi dell’Italia settentrionale. Implementando nel modello la funzione precedentemente ottenuta per il legno con l’attività sperimentale e per gli altri materiali da letteratura, è stato possibile valutare l’impatto che la variabilità della conducibilità termica ha sul flusso termico in pareti in legno, massicce e a telaio. Le simulazioni sono state eseguite in due condizioni differenti: la prima di riferimento una conducibilità termica dei materiali nominale, ovvero costante, mentre la seconda, in condizioni di proprietà “variabili”, implementando le funzioni sopramenzionate.
attraverso le componenti in legno, è stato sviluppato un modello mono-dimensionale dinamico di scambio di calore e massa. Per quanto riguarda la trasmissione del calore, i meccanismi considerati sono la conduzione termica interna e la convezione termica sulle superfici. Invece, in termini di trasporto di massa, la diffusione di vapore considerando come potenziale la pressione parziale di vapore. Calibrazione e validazione del modello di trasferimento di massa Essendo non nota la permeabilità al vapore del provino in legno, è stata effettuata una calibrazione del modello di trasporto di massa con i dati sperimentali di condizionamento in camera climatica. In particolare, per la calibrazione sono stati utilizzati i dati delle curve di desorbimento partendo da 23 °C/ 80 % ed arrivando a 23 °C/ 10 % di umidità relativa, mentre viceversa, i dati di assorbimento, sono stati utilizzati per la procedura di verifica del modello. Eseguendo delle simulazioni con il modello di trasferimento di massa e facendo variare il fattore di resistenza al vapore del legno, è stata verificata la corrispondenza con i valori sperimentali.
Metodologia sperimentale Durante l’attività sperimentale si sono effettuate misure di conducibilità termica a diversi valori di temperatura ed umidità su un provino in legno con il fine di ottenere una curva di conducibilità termica in funzione dei due parametri. Il materiale analizzato è stato legno di abete poiché utilizzato principalmente nel Cross-Lam. L’attività è stata volta nel Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale presso la Libera Università di Bolzano e gli strumenti che sono stati adottati sono un flussimetro Netzsch HFM 436/3/1 LambdaTM secondo le seguenti normative ISO 8301:1991, EN 12664:2001 ed EN 12667:2001 per la misura della conducibilità termica. L’accuratezza dello strumento è 1 – 3 %. Per variare il contenuto di umidità del provino, è stata utilizzata una camera climatica ATT Angelantoni DM340 in accordo con la EN ISO 12571:2013. Il condizionamento in camera climatica è stato effettuato a 23 °C e a due umidità relative, 10 % ed 80 %. Un processo di essiccazione è stato eseguito a 105 °C come suggerito dalla norma EN ISO 12570:2000 per ottenere il peso secco del legno.
Implementazione Il modello accoppiato di trasporto di calore e massa è stato implementato in MATLAB® adottando lo schema numerico alle differenze finite. Le equazioni alla base del modello sono state discretizzate nel tempo adottando un intervallo temporale di 1 h e nello spazio sono state discretizzate con passo di 1 cm. Sul lato interno le condizioni al contorno sono state mantenute costanti pari a 26 °C/ 50 % in estate ed in inverno pari a 20 °C/ 50 % di umidità relativa, mentre all’esterno sono state assunte condizioni al contorno con variabilità oraria. In particolare, la pressione parziale di vapore è stata presa dal sito del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) https://try.cti2000.it/ , mentre come forzante esterna di temperatura è stata calcolata la temperatura sole-aria, la quale considera anche l’irradianza solare sul lato esterno. Il coefficiente di assorbimento esterno è stato assunto pari a 0.3 secondo la UNI 10375:2011.
Modellazione numerica Affinché si possa valutare l’impatto della funzione di conducibilità termica sul flusso termico
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Le pareti studiate sono state orientate verso sud al fine di studiare la configurazione maggiormente soggetta all’impatto della radiazione solare incidente. Come accennato precedentemente, la simulazione è stata effettuata in due condizioni:
massima ammissibile secondo il DM 26.06.2015 Requisiti Minimi per località situate nel nord Italia e appartenenti alle fasce climatiche E ed F. In particolare, per la fascia E, lo spessore esterno di isolante richiesto è pari a 200 mm per la parete in CLT e 100 mm per la parete a telaio. Per quanto riguarda la fascia F, 240 mm e 150 mm rispettivamente per parete massiccia e a telaio.
1) In primo luogo, considerando una conducibilità termica apparente nominale λnom costante misurata secondo la norma EN ISO 10456:2007. In particolare, per questo lavoro è stata scelta la condizione 10 °C e basso contenuto di umidità o secco. 2)
L’impatto sul flusso termico è stato valutato calcolando le seguenti grandezze: - Variazione percentuale del flusso termico ∆% (%) misurata come deviazione del flusso termico specifico convettivo attuale sul lato interno rispetto caso di riferimento. La quantità è stata ottenuta mettendo in un diagramma i flussi orari termici in condizioni di riferimento e con conducibilità variabile e valutando la pendenza della distribuzione rispetto alla bisettrice. È stata valutata la media delle città per ogni fascia climatica.
Successivamente, considerando la variazione di conducibilità λatt chiamata anche “attuale” ottenuta sperimentalmente per il legno, mentre presa da letteratura per la fibra di legno [2] e per il pannello di OSB [4].
Le pareti modellate (vedi figura 1) sono una parete massiccia composta da 10 cm CLT ed isolante in fibra di legno di spessore variabile posto sul lato esterno (a) e una struttura a telaio composta da due pannelli di 2 cm di OSB e nell’intercapedine 15 cm di isolante in fibra di legno (b). Anche in questo caso lo spessore della fibra di legno è stato fatto variare. Lo spessore esterno dell’isolante è stato calcolato coerentemente con la trasmittanza termica
- Variazione assoluta delle dispersioni termiche (Wh m-2) rispetto al caso di riferimento calcolata come differenza tra la media oraria di energia cumulata sull’anno tra caso di riferimento e con conducibilità variabile. Inoltre è stata effettuata una distinzione tra flusso positivo, verso l’esterno ∆ass,p, e flusso negativo diretto verso l’interno ∆ass,n.
Figura 1
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Risultati e commenti Attività sperimentale
adottare una funzione lineare in entrambe le quantità poiché il provino ha mostrato un comportamento lineare nel range di temperatura studiato perciò l’approssimazione è risultata coerente. In termini di umidità invece, solamente due punti di condizionamento in camera climatica sono stati utilizzati. In uno sviluppo futuro, si andranno a definire più punti di condizionamento per caratterizzare precisamente la dipendenza dall’umidità. Per quanto riguarda la fibra di legno ed il pannello in OSB, sono stati rielaborati dati sperimentali presi da letteratura, rispettivamente [2,4]. Le interpolazioni considerate sono tutte lineari tranne per quanto riguarda la fibra di legno, dove si è adottata una correlazione quadratica in funzione del contenuto di umidità. Utilizzando i risultati del condizionamento del legno, è stata effettuata la calibrazione del modello di trasporto di massa, e facendo variare il fattore di resistenza al vapore secondo i dati sperimentali, è stato ottenuto un valore di 32. Questo valore è concorde con i dati presenti nella normativa EN ISO 10456:2007 dove i valori proposti variano da 20 a 50 in base al contenuto di umidità. Per gli altri due materiali i fattori di resistenza al vapore sono stati presi da letteratura dagli stessi autori.
Figura 2 Figura 2 mostra i dati sperimentali misurati sulla conducibilità termica del legno con la relativa interpolazione lineare. Le barre di errore indicano la precisione dello strumento (± 3 %). Si evince che la conducibilità termica aumenta con la temperatura per ogni contenuto di umidità. In termini di temperatura, l’aumento è dovuto al contributo radiativo al processo totale di scambio di calore. L’aumento registrato è del + 6.1 % passando da 10 °C a 50 °C con un contenuto di umidità pari a 3.5 %, mentre ad un contenuto di umidità pari a 13.2 % si ha un + 10.2 %. Questo può essere spiegato da un trasporto di umidità interno come già evidenziato da [5] nel legno. In termini assoluti l’aumento di conducibilità in funzione della temperatura è di 0.005 W m-1 K-1 a bassi contenuti di umidità, mentre ad alto contenuto di umidità si ha uno 0.012 W m-1 K-1. Per quanto riguarda l’impatto dell’umidità, la conducibilità termica aumenta con l’aumento dell’umidità nel materiale coerentemente con il fatto che la conducibilità termica dell’acqua è maggiore di quella dell’aria. Ad una temperatura di 23 °C, passando da basso contenuto di umidità ad alto, la conducibilità termica aumenta del + 11.9 % e in termini assoluti di un + 0.013 W m-1 K-1. Da questi dati è possibile ricavare il valore nominale λnom pari a 0.104 W m-1 K-1 il quale è un dato di input per la simulazione in condizione di riferimento. Successivamente, utilizzando i dati di conducibilità termica, è stata ottenuta la funzione di conducibilità termica con dipendenza lineare sia dalla temperatura che dalla pressione parziale di vapore. Anche se la normativa EN ISO 10456:2007 suggerisce variazioni esponenziali in funzione di temperatura e umidità, in questo lavoro è stato deciso di
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Impatto sulla performance termica delle pareti
Tabella 1 La Tabella 1 mostra la deviazione percentuale del flusso termico considerando lo scambio convettivo interno (%), la variazione delle perdite termiche positive dirette verso l’esterno e negative, dirette verso l’interno espresse in Wh m-2, rispettivamente per la parete massiccia e la parete a telaio orientate a sud per località situate a nord ed appartenenti alle fasce climatiche E ed F. Adottando nella simulazione una conducibilità termica costante, anziché una che consideri lo stato effettivo della parete, si ha una sottostima dei flussi termici. Infatti, considerando la funzione di conducibilità termica, nelle pareti in CLT massicce si registra un + 12 % (fascia E) e un + 11 % (fascia F) rispetto al caso di riferimento. Questo valore minore in fascia F dove la temperatura esterna è in media più bassa è spiegato
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dal flusso termico maggiore attraverso queste pareti. Nel caso di pareti a telaio le percentuali sono leggermente maggiori poiché la struttura è più soggetta alle condizioni climatiche esterne. Lo stesso trend della parete massiccia in funzione della fascia climatica è stato registrato anche per quella a telaio. L’adozione della conducibilità termica variabile porta ad avere anche un aumento in termini assoluti di perdite positive, quindi rivolte verso l’esterno, le quali accadono di solito in inverno. Nel caso di parete massiccia in CLT, si registra un + 2531 e + 2478 Wh m-2 rispettivamente per fascia E ed F. Il valore minore in fascia F è spiegato dal maggiore isolamento della parete. Mentre nel caso del telaio le deviazioni aumentano leggermente fino ad un + 2835 Wh m-2. La parete a telaio è più soggetta a questa variabilità della conducibilità termica, essendo composta da più materiale isolante. In termini di variazione di perdite termiche negative, cioè verso l’interno, rispetto al caso nominale, si nota che l’effetto della conducibilità termica variabile è praticamente nullo per pareti situate nel nord Italia e in entrambe le tecnologie costruttive. Infatti i valori sono prossimi allo zero.
simulazione del flusso termico attraverso le strutture in legno, si nota che la conducibilità termica nominale porta ad una sottostima del flusso termico di un - 12 % per la parete massiccia, e per quella intelaiata si ha un - 15 % rispetto al caso in cui si considerino le condizioni effettive delle pareti. La maggiore sottostima nel caso della parete a telaio è spiegata dalla maggior presenza dell’isolante che è più sensibile alle condizioni climatiche esterne rispetto alla parete massiccia in CLT. • In termini assoluti, l’adozione di una conducibilità termica variabile che consideri lo stato effettivo della parete porta ad un aumento di perdite termiche positive stimate verso l’esterno in entrambe le pareti, ovvero + 2531 Wh m-2 ed un + 2835 Wh m-2, rispettivamente per la parete massiccia e per quella a telaio. Mentre, questa variabilità non influenza apprezzabilmente le perdite termiche negative verso l’interno (guadagni), che si verificano usualmente in estate. * Maja Danovska, Giovanni Pernigotto, Andrea Gasparella, Libera Università di Bolzano – Bozen. Paolo Baggio, Università degli studi di Trento.
Conclusioni Lo scopo del lavoro presentato è stato valutare l’incertezza introdotta nelle simulazioni del flusso termico in seguito all’utilizzo di proprietà termiche costanti. Il lavoro si è focalizzato su materiali organici come legno e dei suoi derivati, come fibra di legno frequentemente utilizzati in strutture massicce in tecnologia Cross-Lam e a telaio. I metodi utilizzati sono stati una prima attività sperimentale volta alla determinazione di una funzione di conducibilità termica nella temperatura e umidità per il legno, e successivamente, le curve ottenute sia sperimentalmente che da letteratura, sono state implementate in un modello monodimensionale di scambio di calore e massa in ambiente MATLAB®. Sono state modellate due pareti i) la prima massiccia in Cross-Lam e ii) una con tecnologia a telaio, entrambe isolate esternamente in fibra di legno con spessore variabile secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, situate nel nord Italia. Sono state eseguite simulazioni annuali. Considerando i risultati sperimentali e quelli provenienti dalle simulazioni si evince che: • Dal punto di vista sperimentale, il legno aumenta la sua conducibilità termica con la temperatura, ovvero + 10 % passando da 10 a 50 °C ad alti contenuti di umidità, e con l’umidità, ovvero + 12 % rispetto al caso secco a 23 °C. • Considerando questa variabilità nei modelli di
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Riconoscimenti Questa ricerca è stata finanziata dal progetto “Klimahaus e Produzioni Energetiche” nell’ambito della convenzione programmatico-finanziaria della Provincia Autonoma di Bolzano di Research Capacity Building. Riferimenti
1. Forest Products Laboratory. Wood handbook - Wood as an engineering material. General Technical Report FPL-GTR-190. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory: 508 p. 2010. 2. Troppová Eva, Matej Svehlík, Jan Tippner, and Rupert Wimmer. “Influence of Temperature and Moisture Content on the Thermal Conductivity of Wood-Based Fibreboards.” Materials and Structures 40(12) (2015), 4077–83. url: https://doi.org/10.1617/s11527-014 0467-4. 3. Ferroukhi, M. Y., et al. 2017. Impact of Coupled Heat and Moisture Transfer Effects on Buildings. THERMAL SCIENCE. Vol. 21, No. 3, pp. 1359-1368. 4. Oly Vololonorina , Marie Coutand and Bernard Perrin. “Characterization of hygrothermal properties of wood-based products – Impact of moisture content and temperature.” Construction and Building Materials 63 (2014), pp. 223–233. 5. Avramidis S, Siau JF. 1987. An investigation of the external and internal resistance to moisture diffusion in wood. Wood Sci Technol 21:249–256.
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GLI INGHIPPI DEL DECRETO RILANCIO: COME PROTEGGERE IL PROPRIO PATRIMONIO E LA PROPRIA TRANQUILLITÀ PERSONALE a cura di * Cristina Marsetti, Francesco Nastasi
Cosa bisogna fare per asseverare in tranquillità? Lo schema tipo di asseverazione antepone alle dichiarazioni tecniche la consapevolezza del professionista delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere.”
La possibilità di fruire di detrazioni fiscali con aliquota pari al 110% fa brillare gli occhi di chi opera nel settore delle costruzioni e dei cittadini che possono riqualificare senza sostenere spese i propri immobili dal punto di vista architettonico, estetico, strutturale ed energetico. Tuttavia molti professionisti tecnici sanno che non è tutto oro quel che luccica e temono il peggio: scoprire in punto di sinistro di non essere coperti dalle assicurazioni che hanno regolarmente pagato o attivato ad hoc come richiesto dal decreto. Con questo articolo desideriamo indicare ai Professionisti tecnici come tutelare efficacemente il proprio patrimonio.
Cosa significa esattamente che il professionista è responsabile nel caso di “uso” di atti falsi? Significa che deve verificare che tutti i documenti che vengono prodotti a supporto della asseverazione siano corretti? Qualora un’APE, per esempio, sia errata, l’asseveratore (che non ha fatto l’APE, ma ha solo asseverato) rischia sanzioni penali? È necessario che qualcuno risponda a questa come a molte altre domande. Gli ordini professionali sono a nostro avviso i primi enti a cui rivolgerle: le gireranno ai consigli nazionali che hanno la possibilità di dialogare con i ministeri.
Chi può asseverare? L’art. 3 lettera h del decreto requisiti Ecobonus scrive: “tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”. La congiunzione “e” tra edifici e impianti è fondamentale. Il primo punto da chiarire per un professionista è se si può considerare un “Tecnico Abilitato”. Se architetti e ingegneri quinquennali possono ritenersi sufficientemente sicuri, possono esserlo anche i geometri, i periti industriali, i laureati triennali? Consigliamo di chiedere una risposta scritta ai propri ordini e collegi, che sono i primi enti preposti a dare tale informazione. Un soggetto non abilitato non avrà certamente copertura assicurativa perché tutte le assicurazioni escludono i risarcimenti per prestazioni in assenza di competenza. Non essendo abilitato farà una asseverazione infedele con conseguente perdita del beneficio e non avendo copertura assicurativa il danno ricadrà interamente su di lui.
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I rischi degli asseveranti Il Decreto Rilancio, in caso di asseverazioni mendaci, ha previsto: 1. Sanzioni penali. L’art. 481 del Codice Penale stabilisce che “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161”. 2. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000
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a € 15.000 la cui entità dipenderà dalle capacità dell’avvocato difensore ed in buona dose anche ... dalla dea fortuna cioè dalla comprensione/ perizia/senso di giustizia ... del Giudice
3. Comunicazione all’Ordine di appartenenza dell’illecito penale 4. Risarcimento del danno, cioè della perdita del beneficio
Le misure di tutela previste dal DL Rilancio Poiché lo Stato tiene a tutelare sé stesso ed i cittadini, il decreto Rilancio impone all’asseverante, già dotato della polizza idonea imposta dalla L.137/2012, un’ulteriore assicurazione stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020. L’asseverante quindi dovrebbe a questo punto essere in una botte di ferro ... peccato che al legislatore siano sfuggiti alcuni dettagli che potrebbero vanificare completamente l’effettiva tutela dell’asseverante e, di conseguenza, dei suoi clienti e dello Stato. Vediamone alcuni:
2. Il legislatore non impone, oltre al massimale, nessuna caratteristica specifica alla polizza La totalità delle polizze RC professionali oggi presenti sul mercato è in modalità “claims made”: forniscono cioè copertura assicurativa per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità della polizza stessa. Non è importante che il professionista sia assicurato al momento in cui commette l’errore, ma è necessario che lo sia al momento in cui riceve la richiesta di risarcimento. Nel mondo dei professionisti tecnici possono passare molti anni tra l’errore e la richiesta di risarcimento. La polizza RC professionale va rinnovata ogni anno: in caso contrario, l’anno successivo il professionista non avrà nessuna copertura su nessuna sua prestazione professionale effettuata negli anni precedenti. La copertura necessaria per le asseverazioni è invece quella delle polizze in modalità “loss occurrence”: forniscono infatti copertura assicurativa per gli errori professionali commessi nel periodo di validità della polizza stessa: nel caso specifico, la dichiarazione
1. Il pagamento del danno da parte della compagnia di assicurazione è tutt’altro che automatico La legittima aspettativa dell’assicurato di vedersi risarciti sia i danni di cui fosse ritenuto responsabile, sia le spese legali necessarie per resistere all’azione legale promossa dal danneggiato nei confronti dell’assicurato (Art. 1917 CC), è spesso disattesa: in punto di sinistro può emergere che il caso non sia coperto, oppure che l’assicurando non abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi precontrattuali
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e contrattuali, oppure a quelli previsti dal Codice Civile. Può anche accadere che la compagnia non si esprima affatto circa la copertura assicurativa, addirittura non risponda, lasciando l’assicurato totalmente sguarnito. Si tratta di una situazione assai frequente, ove l’unica soluzione per l’assicurato è quella di citare in giudizio la compagnia. Ciò ha la conseguenza che la compagnia agirebbe in giudizio contro l’interesse dell’assicurato, e che l’assicurato dovrebbe sostenere le spese legali della propria difesa. Da tutto quanto sopra risulta evidente che, in caso di asseverazione infedele, l’incasso dell’importo assicurato da parte dell’Agenzia delle Entrate a carico della compagnia di assicurazione non è affatto automatico , come invece aveva ipotizzato il legislatore con la prima stesura dell’ar.7 del decreto asseverazioni, ove prevedeva che“constatata l’asseverazione infedele, l’Agenzia delle Entrate avvia le procedure nei confronti della compagnia assicuratrice per l’incasso dell’importo assicurato.”
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Cosa è opportuno verificare della propria assicurazione professionale obbligatoria? Innanzitutto è fondamentale che la propria assicurazione sia di tipo all risk. Molti tecnici hanno ancora polizze a rischi nominati che non li tutelano affatto oltre ad essere molto care. Purtroppo anche le polizze all risk non tutelano più l’assicurato, come era un tempo, rispetto a qualunque contestazione. In particolare alcune compagnie hanno precisato che la polizza non è intesa a tenere indenne l’Assicurato per danni o responsabilità derivanti direttamente o indirettamente da errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti”.
infedele. Con queste polizze è fondamentale che il professionista sia assicurato nel momento del possibile errore. In concreto, se la polizza stipulata per all’asseverazione fosse in modalità “claims made”, il cliente e lo Stato non avrebbero nessuna certezza di essere tutelati quando venisse accertata l’asseverazione infedele.
Oltre agli asseveranti, quali altri professionisti devono preoccuparsi di verificare l’effettiva operatività delle proprie assicurazioni professionali? È prassi che l’avvocato del cliente danneggiato per aver perso il beneficio fiscale citi in giudizio tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione dei lavori: progettisti, DL, collaudatori, imprese, artigiani ... Inoltre è possibile che il cliente abbia danni di diverso tipo e diversa entità, a causa della perdita del beneficio o di errore progettuale. Potrebbe ad esempio accadere che l’impianto di riscaldamento non funzioni, che il cappotto non sia fatto a regola d’arte ... È opportuno pertanto che tutti coloro che prendono parte ai lavori, (Progettisti, DL, coordinatori, etc...), chiedano al proprio intermediario assicurativo di precisare le incoerenze dell’assicurazione RC stipulata rispetto all’obiettivo di essere tutelati rispetto a qualunque contestazione (per iscritto come previsto dall’art.58 del Regolamento IVASS n.40/2018). In questo modo saranno consapevoli dell’effettiva copertura della propria polizza e potranno eventualmente ricercarne una migliore. Inoltre consigliamo di chiedere al proprio intermediario una risposta scritta a questa domanda: “La polizza che mi hai venduto è idonea a garantire i miei clienti e lo stato come imposto dal decreto rilancio?” Diffidate vivamente da chi non vi risponde per iscritto: quella dichiarazione sarà fondamentale per far valere i vostri diritti in caso di contenzioso. Infatti se tale polizza non vi coprirà, la responsabilità sarà del vostro intermediario che non vi ha venduto un prodotto idoneo. Purtroppo molto spesso i professionisti tecnici pensano, erroneamente, che sia colpa propria se l’assicurazione non è operativa per non aver individuato le limitazioni di polizza. Non è così.
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I termini “indirettamente” e “connesse” lasciano spazio ad interpretazioni differenti e non è chiaro se, oltre ai “finanziamenti” veri e propri, debbano ritenersi esclusi anche i “benefici fiscali”, gli “incentivi” e i “contributi” che costituiscono a tutti gli effetti una forma indiretta di finanziamento da parte dello Stato. Esempio: È coperto il professionista che ha commesso un errore nella redazione di un’APE, prestazione connessa all’ottenimento di un beneficio fiscale? In quali casi essere utile ai professionisti che fanno prestazioni a supporto stipulare una polizza specifica? Un professionista che compie molte prestazioni all’interno di progetti di superbonus (progetti, consulenze, attestazioni, DL, etc....) potrebbe stipulare per ogni progetto di una certa entità una polizza specifica, addossandone i costi al cliente. In questo caso non sarebbe costretto ad aumentare il massimale della sua polizza RC professionale, pagando un premio alto anno dopo anno. Qual è l’assicurazione più importante che ogni professionista tecnico dovrebbe avere? In base a quanto scritto, tenuto in conto che la polizza RC non agisce in caso di sanzioni penali, possiamo affermare senza ombra di dubbio che, parallelamente alla RC professionale, ogni professionista dovrebbe dotarsi di una polizza di Tutela Legale. Questa è quell’assicurazione che prende in carico le spese legali (compenso dell’avvocato, del CTP, del CTU ...), processuali e peritali oc-
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correnti all’assicurato per difendersi contro una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti e in caso di procedimento penale per far valere i propri diritti: molte volte è più importante della polizza RC, i primi soldi che bisogna spendere sono quelli dell’avvocato.
Un Professionista cioè che sia in grado di tutelare l’interesse dell’assicurato sin dalla fase di scelta della polizza più adeguata e che sappia assisterlo anche nella gestione della polizza (segnalazione delle denunce cautelative, etc...) ed in caso di sinistro.
Cosa deve fare il professionista tecnico per tutelare il proprio patrimonio e, di conseguenza, i suoi clienti e il bilancio dello stato? Per non avere sorprese in caso di sinistro è fondamentale che il professionista si affidi ad un CONSULENTE ASSICURATIVO SPECIALIZZATO per i professionisti tecnici e non ad un “DISTRIBUTORE DI POLIZZE”
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* Cristina Marsetti, Ingegnere libero professionista e broker assicurativo (c.marsetti@allins.it) Francesco Nastasi, Ingegnere libero professionista e intermediario assicurativo (f.nastasi@allins.it)
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LA QUALITÀ ACUSTICA IN AMBIENTI SCOLASTICI SECONDO LA UNI 11532-2:2020 PARTE II - LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DELL’ENERGIA SONORA a cura di * Dario D’Orazio
Introduzione Il presente contributo vuole proseguire il precedente “criteri generali e controllo della riverberazione in condizione di ambiente occupato” (NeoEubios 72, 22-31), in un’ideale rassegna delle novità introdotte dalla UNI 11532-2:2020. Se nel precedente erano stati analizzati i nuovi requisiti per il tempo di riverberazione mediante un caso di studio, nel presente contributo si introducono i criteri di intelligibilità del parlato. E’ utile fornire qualche richiamo sulle differenze fisiche sottintese, rispettivamente, al tempo di riverberazione e ai criteri di intelligibilità. Tali differenze saranno sviluppate in dettaglio nelle sezioni 2 e 3, mentre nella 4 sarà introdotta una delle novità della norma, ovvero la formula previsionale per la Chiarezza C50. Questi contributi non vogliono essere un’inutile parentesi teorica ma rappresentano a parere dello scrivente il ponte necessario tra il caso applicativo visto nella parte I e i temi che saranno trattati nelle parti future di questa disamina di una norma tecnica che fornisce molti contributi innovativi.
nizio del ventesimo secolo proprio come metrica di qualità per la correzione acustica delle aule universitarie [1]. W. C. Sabine si basò su modelli empirici misurati in alcuni casi di studio dell’università di Boston. Successivamente trovò un modello teorico che legittimasse le sue osservazioni, e quel modello teorico si basa su alcuni assunti presi in prestito dalla meccanica analitica. Un approccio, quindi, statistico, che ha come dominio l’intero ambiente: il tempo di riverberazione è quindi, a tutti gli effetti, una proprietà dell’ambiente. Gli anni hanno codificato la prassi di misura, per mantenere l’aderenza all’ipotesi statistica che sta dietro al tempo di riverberazione e permettere l’espressione di un solo valore di T, minimizzando l’incertezza: da qui le prescrizioni ISO 3382-2 per la scelta del numero di sorgenti e ricevitori, l’utilizzo del solo range -5 ÷ - 35 della curva di decadimento temporale per eliminare le prime riflessioni deterministiche, oltre ad ulteriori attenzioni secondarie. Anche la teoria ha raffinato l’approccio senza distaccarsi significativamente dalla prima intuizione Sabiniana, si vedano per approfondimenti le generalizzazioni sulla statistica dei cammini medi negli anni ’70 [2], o la relativamente più recente descrizione della riverberazione in termini di teoria dei biliardi [3]. L’esperienza tecnica ci conferma tutto questo: in volumi non accoppiati (ma anche in quelli accoppiati è possibile usare un’estensione del modello Sabiniano), e eliminando la regione modale in bassa frequenza, il tempo di riverberazione misurato su diverse coppie di sorgente-ricevitore ha scostamenti in genere minimi, tanto da poter essere considerato costante, e quindi parametro d’ambiente.
Il tempo di riverberazione come parametro dell’ambiente Il tempo di riverberazione è un parametro di progettazione e di verifica in opera utilizzato dai TCA in molteplici applicazioni. Può essere quindi utile un approfondimento sulle ragioni per cui la norma UNI 11532-2 lo consideri come parametro di qualità acustica (come analizzato nella prima parte di questo contributo) ma allo stesso tempo richieda l’utilizzo di un secondo criterio di qualità legato all’intelligibilità del parlato. Il tempo di riverberazione è stato proposto all’i-
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I criteri di intelligibilità come parametri di una comunicazione punto-punto A differenza del tempo di riverberazione, lo studio dell’intelligibilità del parlato prevede, sia in forma previsionale che in verifica in opera, la definizione delle mutue posizioni di sorgente sonora e di ricevitore. Sull’intelligibilità del parlato - e non solo - pesa infatti la quantità e la qualità delle prime riflessioni. Maggiore sarà la quantità di prime riflessioni sul peso totale del decadimento dell’energia sonora, maggiore sarà la “Chiarezza”. Più adatte a non ‘degradare’ le modulazioni del parlato saranno qualitativamente le prime riflessioni, più alto in generale sarà lo Speech Transmission Index, introdotto in questa rivista in
un contributo precedente (Neo-Eubios 65, settembre 2018, pag. 5-12). Le prime riflessioni, per quantità e qualità, sono influenzate dalla mutua posizione di sorgente sonora e ricevitore. Le geometrie e le caratteristiche acustiche delle superfici intorno all’oratore, o meglio le ‘sponde’ (continuando l’analogia con il biliardo) tra oratore e ascoltatore, influenzano le prime riflessione. Materiali assorbenti posti in questi punti avranno l’effetto di attenuare le prime riflessioni, attenuando l’energia nella prima parte del decadimento e quindi diminuendo il valore di chiarezza al ricevitore. Per questo motivo la UNI 11532 propone un abaco per il posizionamento di materiale assorbente nel controsoffitto e nelle pareti laterali, che si riporta in fig. 1.
Fig. 1: Disposizioni di materiale fonoassorbente all’interno di ambienti di piccola e media dimensione così come raccomandati nella UNI 11532, appendice B.
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Si può vedere il contesto trattato in questa e nella precedente sezione anche da un punto di vista in opera: l’analisi del decadimento sonoro. Sia concessa all’autore una piccola digressione su questo punto: il decadimento sonoro può essere registrato direttamente interrompendo il rumore (rosa) stazionario usando finestre temporali molto strette, oppure computato indirettamente tramite integrazione ‘al contrario’ (Backward Integration) della risposta impulsiva precedentemente misurata con tecniche impulsive o pseudo-impulsive. La UNI 11532 richiama a tal proposito la ISO 3382 e permette il calcolo con entrambi gli approcci ma richiede di mediare più volte i decadimenti registrati con il rumore (rosa) stazionario interrotto affinché i risultati di queste due tecniche siano comparabili. Inoltre la sorgente sonora utilizzabile nei collaudi deve rispettare i requisiti di direttività specificati dalla stessa ISO 3382. Questo significa, nei fatti, l’obbligo di utilizzare un dodecaedro in entrambi i contesti. Come approfondimento su quest’ultimo punto, si veda sul tema il recente e esauriente articolo di review [4] sulle sorgenti sonore. Ora, in un ambiente scolastico, le prime riflessioni si collocano nei primi 3-5 dB del decadimento sonoro, ovvero il range 0 ÷ -5 dB. Il tempo di riverberazione invece si valuta sul range -5 ÷ - 35 dB, in cui risulta dominante il campo diffuso, che per definizione non dipende dal punto di misura. Le variazioni di chiarezza tra un ricevitore e l’altro corrispondono quindi a un rapporto tra la prima parte del decadimento (che varia in funzione del ricevitore) e la seconda parte del decadimento (che è costante). Il requisito normativo della chiarezza C50 prevede valori positivi di questo descrittore: questo significa che il numeratore del rapporto dovrà essere sempre predominante sul denominatore e quindi la Chiarezza in un ambiente scolastico sarà fortemente dipendente dalle sole prime riflessioni e dunque dipendente dalla posizione del ricevitore (come vedremo nella sezione successiva).
dell’ambiente inferiore a 0.3) e per la quale esistano dataset dei materiali (ad es. i valori di assorbimento acustico alpha in funzione della frequenza misurati con la ISO 354, oppure le aree di assorbimento equivalente degli arredi Aobj). Alla luce di quello che abbiamo visto questo sembrerebbe paradossale, poiché i parametri di intelligibilità dipendono dai primi 3-5 dB della curva di decadimento – mentre il tempo di riverberazione non considera la prima parte del decadimento. Con la categoria ‘parametri di intelligibilità’ ci riferiamo in questo frangente alla Chiarezza C50 ma - come analizzeremo nella futura parte 3 - per lo STI la situazione non è dissimile. Il punto di contatto tra chiarezza e tempo di riverberazione è rappresentato dall’energia sonora della risposta all’impulso, usata spesso nella sua forma normalizzata rispetto all’energia del campo diretto riferito a 10 m, e nota in quest’ultimo caso come Sound Strength (o G). Nella forma di G, il parametro è stato ed è usato per valutare la distribuzione spaziale dell’energia negli spazi performativi. Uno degli aspetti interessanti – e utili a risolvere il problema che abbiamo sollevato - è che esiste la possibilità di esprimere la C50 in funzione di G e la G in funzione del tempo di riverberazione T. Quest’ultima espressione è nota come revised theory di M. Barron [5] e tiene conto dell’incremento di attenuazione per divergenza geometrica non solo del campo diretto, ma anche delle prime riflessioni, quando il ricevitore si allontana dalla sorgente. Utilizzando quindi la G come ‘ponte’ e senza esprimerlo direttamente, è possibile formulare previsionalmente la C50 in funzione del tempo di riverberazione T e della distanza sorgente ricevitore r. Tale formulazione come riportata nella UNI 11532-1:2018 (errata corrige) ha la forma:
La distribuzione spaziale dell’energia sonora A questo punto il normatore si trova di fronte a un problema di metodo previsionale: proporre una formulazione dei parametri di intelligibilità del parlato in funzione di un parametro – quale il tempo di riverberazione - di cui esista una formula previsionale piuttosto consolidata (la cd. formula di Sabine), robusta nelle condizioni di utilizzo (alpha medio
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La formula previsionale è supportata da letteratura [6] e anche da esperienze di misura dirette dello scrivente. In figura 2 sono riportati gli andamenti, in funzione della distanza sorgente-ricevitore, dei parametri di intelligibilità in funzione della distanza sorgente-ricevitore in 16 aule universitarie di grandi dimensioni non trattate.
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Fig. 2: C50 e STI in funzione della distanza sorgente-ricevitore per 16 aule di grandi dimensioni [7].
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Si può apprezzare la correlazione tra l’andamento spaziale dei descrittori, che giustifica l’approccio generale utilizzato nel presente contributo riguardo i criteri di intelligibilità del parlato. Si può inoltre dimostrare quanto i contesti misurati rappresentino un caso limite inferiore: l’esperienza dimostra quanto l’incremento dell’assorbimento dell’ambiente faccia convergere le curve empiriche alla curva previsionale dell’eq. (1).
Bibliografia [1] W.C. Sabine, Collected papers on acoustics, Peninsula Pub, 1993 – Pubblicato originariamente nel 1922.
* Dario D’Orazio, Università di Bologna.
[3] J. D. Pollack, Playing billiards in file concert hall: the mathematical foundations of geometraical room acoustics. Appl. Acoust., 38, (1993) 235-244
[2] H. Kuttruff; A Simple Iteration Scheme for the Computation of Decay Constants in Enclosures with Diffusely Reflecting Boundaries; J. Acoust. Soc. Am. 98 (1), 1995, 288 - pubblicato originariamente in tedesco nel 1976.
[4] N. M. Papadakis e G. E. Stavroulakis: Review of Acoustic Sources Alternatives to a Dodecahedron Speaker, Appl. Sci. 2019, 9, 3705; [5] M. Barron, L‐J. Lee: Energy relations in concert auditoriums. I, J. Acoust. Soc. Am. 84(2):618-628, 1988 [6] A. Astolfi, V. Corrado, A. Griginis (2008). Comparison between measured and calculated parameters for the acoustical characterization of small classrooms. Appl. Acoust., 69(11), 966-976. [7] D. De Salvio, D. D’Orazio, G. Fratoni, M. Garai, Lecture halls inside of historical buildings: an acoustic survey. Submitted to Appl. Sci., 2021
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Alcuni titoli: •ECHO 8.1 - Incontro di approfondimento per i Soci ANIT •BONUS 110% - A che punto siamo? •Materiali isolanti: scelta dei dati di progetto •Comfort acustico degli ambienti chiusi •Diagnosi igrotermica degli edifici esistenti •Schermature solari e rispetto dei requisiti minimi •IRIS 5 Approfondimenti per i Soci ANIT •Ponti termici con il nuovo IRIS
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RUMORE DA PIOGGIA, LIVELLO SONORO E CONFORT INTERNO a cura di * Riccardo Gandolfi, Luigi Pagnoncelli
Misura sperimentale del rumore da pioggia La valutazione sperimentale in laboratorio del rumore generato dall’impatto della pioggia su un elemento edilizio è descritta nell’allegato K della norma UNI EN ISO 10140-1 [1]. Non è possibile descrivere in modo definitivo la pioggia naturale a causa di diversi fattori di variabilità, come ad esempio la posizione geografica, la costanza e stabilità nel tempo. Inoltre, le gocce di pioggia naturale possono avere diametro variabile, forma e velocità diverse: questi elementi introdurrebbero notevoli variabili alla misura. L’eccitazione generata da gocce di pioggia artificiali ottenute in condizioni controllate permette la ripetibilità e la riproducibilità del test di laboratorio, altrimenti non possibile utilizzando la pioggia reale. La sorgente di pioggia artificiale è descritta nell’appendice H della norma UNI EN ISO 10140-5 [2] e vengono distinte due tipologie: pesante (da utilizzare nel confronto tra prodotti) e intenso (necessario sono se si vogliono investigare piovosità minori) sulla base della classificazione presente nella norma IEC 60721-2-2 [3]. (cfr. Tabella 1)
Introduzione Le coperture sono uno dei principali elementi che compongono l’involucro, di conseguenza svolgono un ruolo importante nella progettazione acustica dell’edificio e possono fare la differenza tra un ambiente confortevole e uno stressante o tra una buona intellegibilità e un rumore di fondo eccessivo. Le coperture sono esposte sia a rumori di tipo aereo come il traffico stradale e aereo, sia a rumori di tipo impattivo come le piogge. L’impatto della pioggia battente sulle coperture leggere metalliche o lignee, a causa della loro scarsa capacità di smorzamento interno, può rappresentare una sorgente di rumore significativa e fonte di disturbo negli ambienti sottostanti. La comprensione delle criticità principali legate al sistema tecnologico e la definizione di soluzioni appropriate possono migliorare notevolmente la qualità acustica degli spazi coperti interni. Bassi livelli di rumore di fondo e il bisogno di appropriati livelli di isolamento al rumore generato dalla pioggia sono dei requisiti fondamentali per gli edifici moderni. In qualsiasi ambiente, un giusto livello di rumore di fondo non dovrebbe mai essere superato indipendentemente dalle condizioni atmosferiche esterne. Infatti, l’esposizione ad alti livelli di rumore può portare ad un generale affaticamento e a difficoltà di concentrazione. Lo scopo del presente lavoro è quello di definire un metodo di calcolo approssimato che permetta di calcolare il livello di pressione sonora LP generato nell’ambiente sottostante dalla pioggia battente su una copertura partendo dai livelli d’intensità misurati in laboratorio LI.
Possono essere trovate similarità tra la pioggia naturale pesante e quella artificiale [4] e in aggiunta la tipologia di pioggia pesante è da preferire per la caratterizzazione di coperture ad elevate prestazioni poiché spesso il livello di pressione sonora, in particolare alle medie-alte frequenze, possono essere al di sotto del rumore di fondo.
Tabella 1: Tipologie di pioggia
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di intensità sonora ponderato A LIA applicando i fattori standardizzati di ponderazione A (3):
La metodologia prevede la valutazione del livello di intensità irradiato per unità di superficie LI, che può essere determinato sia con il metodo indiretto, in funzione del livello medio di pressione sonora e del tempo di riverberazione misurati nell’ambiente ricevente, sia con il metodo diretto, effettuando le misurazioni con una sonda intensimetrica , in accordo con la norma UNI EN ISO 15186-1 [5].
dove: LI,i livello i-esimo in bande di terzi d’ottava; Ci valori per frequenze centrali di banda in terzi d’ottava comprese tra 100 Hz e 5000 Hz Risultati prove di laboratorio Le misurazioni sono state condotte in conformità alla ISO 10140-1 [1] dove un flusso costante e specifico di gocce di pioggia impatta sulla parte superiore della copertura e il rumore risultante viene misurato al di sotto all’interno della camera ricevente. Il sistema di generazione di pioggia artificiale costituito da una vasca con fondo forato produce il tipo di pioggia intensa come definito nella ISO 10140-1 [1]. La soluzione è stata testata anche in termini di potere fonoisolante conformemente alle ISO 10140-2 [6]. La tenuta idraulica è garantita da elementi grecati in alluminio dello spessore di 0.7 mm posati a sormonto. Il fissaggio alla struttura sottostante è realizzato mediante staffe di natura plastica, a loro volta fissate su listelli in legno d’abete, sezione nominale 50 mm × 40 mm, posati sulla base di 50 mm poggiati sul sottostante pannello in lana di roccia ad alta densità e fissati meccanicamente al supporto con viti passanti. Il pannello in lana di roccia, steso in continuo senza listelli di contenimento, ha uno spessore di 100 mm ed è realizzato con la tecnologia a doppia densità (parte esterna 210 kg/m3 – corpo del pannello 120 kg/m3) che garantisce alti livelli di resistenza a compressione. Lo spazio tra i listelli in legno è riempito con pannelli in lana di roccia a bassa densità (40 kg/m3) da 40 mm di spessore. La funzione strutturale è svolta da lastre grecate in acciaio zincato dello spessore di 1 mm con una massa superficiale di 11.6 kg/m3. Le lastre sono fissate alle travi in legno d’abete lamellare della struttura di supporto per mezzo di viti in acciaio.
Per elementi omogenei, la potenza irradiata dall’elemento di prova è proporzionale all’area di eccitazione. L’area di eccitazione utilizzata nelle misurazioni di laboratorio non copre l’intera superficie del campione di copertura, quindi è utile presentare i valori in termini di livello di intensità sonora, LI. Per le misurazioni del livello di pressione sonora, per ciascuna frequenza centrale di banda per terzi d’ottava, i livelli medi di pressione sonora devono essere convertiti in livelli di potenza sonora per unità di superficie o in livelli di intensità sonora, LI, attraverso l’applicazione dell’equazione (1): (1) dove: Lpr livello di pressione sonora in camera ricevente, in dB; T tempo di riverberazione in camera ricevente, in s; T0 tempo di riverberazione di riferimento pari 1 s ; V volume della camera ricevente, in m3; V0 volume di riferimento pari a 1 m3; Se superficie del campione eccitata direttamente dal generatore artificiale di pioggia, in m2; S0 superficie di riferimento pari a 1 m2. In alternativa all’uso del metodo di misurazione del livello di pressione sonora, in accordo alla ISO 15186-1 [5], il metodo intensimetrico può essere impiegato per determinare direttamente i livelli di intensità e LI irradiati dal campione di prova secondo l’equazione (2): (2) Dove LIn è la media spaziale e temporale del livello di intensità sonora rispetto all’area di misura Se
Di seguito vengono riportati gli schemi stratigrafici e le curve relative alle misure di isolamento acustico e rumore da pioggia.
I livelli in banda di un terzo d’ottava, LI, possono essere combinati e convertiti per ottenere un livello
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Elemento strutturale in acciaio Lamiera grecata portante in acciaio zincato sp. 10/10 Barriera al vapore (non presente nella misura di laboratorio) ROCKWOOL Flatrock 50 sp. 100mm Listello in legno ROCKWOOL Pannello 211 sp. 40 mm Manto di finitura in lastre metalliche in alluminio sp. 7/10
Rw (C;Ctr) = 42(-2;-8)
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Livello sonoro interno derivante da impatto di pioggia su copertura In generale il livello di pressione sonora prodotta da una sorgente di potenza acustica nota, ad una prefissata distanza dalla sorgente, dipende dalla tipologia di propagazione e dal campo sonoro. È pertanto necessario introdurre semplificazioni sulle modalità tramite cui il suono è irradiato dalla copertura ed effettuare ipotesi sulla natura del campo sonoro.
passando ai logaritmi si ottiene
e ricordando le definizioni di livelli si ha che:
In accordo alla norma ISO 10140-5 allegato K [2], a partire dai valori di intensità sonora LI misurati in laboratorio, la potenza sonora irradiata da un elemento omogeneo [4] quando eccitato sull’intera superficie (Sroof) può essere calcolato come da formula (4):
(6)
(4)
Nell’ipotesi di un campo sonoro perfettamente diffuso in cui il suono nello spazio chiuso è stato riflesso ripetutamente dai confini, si definisce un campo acustico uniforme in cui la pressione sonora è costante in ogni punto. Una tale ipotesi non tiene necessariamente conto né dei fenomeni di campo diretto in prossimità della sorgente né dei fenomeni di interferenza che si generano avvicinandosi agli angoli dell’ambiente. Tuttavia, gli autori, ritengono che il campo sonoro diffuso possa essere un’approssimazione molto pratica al campo sonoro reale. Ricordando l’equazione di Hopkins-Stryker il livello di pressione sonora può essere stimato come segue:
Va inoltre ricordato [4] che, per un elemento di copertura, l’efficienza di radiazione al di sotto della frequenza critica è fortemente dipendente dalle dimensioni della struttura in esame e dalle sue condizioni di vincolo. La formulazione semplificata è validata se le condizioni in opera non differiscono in modo significativo da quelle di laboratorio ovvero se l’efficienza di radiazione dell’elemento testato e quella dell’elemento in opera sono paragonabili. Ai fini di questa analisi, si considera la copertura come una sorgente piana, ovvero una superficie bidimensionale che è grande rispetto alla distanza di misurazione, che irradia fronti d’onda nella direzione di propagazione del suono e che si presume essere incoerente [7], vale a dire senza una relazione di fase fissa tra i vari punti sulla sua superficie. Quando la direzione di propagazione coincide con la normale alla superficie piana, è possibile esprimere l’intensità acustica con la relazione (5):
(7) (8) essendo A l’area di assorbimento equivalente calcolata con la relazione (9):
(5 )
(9)
dove W è la potenza acustica della sorgente ed Sroof è la superficie attraverso la quale avviene la propagazione sonora. Dividendo ambo i membri per l’intensità di riferimento I0=10‐12 W/m2 ed esprimendo quindi l’intensità di riferimento come rapporto tra la potenza di riferimento, W0=10‐12 W, e la superficie unitaria, S0=1 m2, si ha:
dove: α ̅ è il coefficiente di assorbimento medio dell’ambiente ricevente; S e V sono rispettivamente la superficie e il volume dell’ambiente ricevente Si ed a sono rispettivamente l’area ed il coefficiente di assorbimento acustico della porzione “i-esima” della superficie che delimita l’ambiente.
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Riassumendo, dalle formule (6) e (9) si ha: volume V pari a 192 m3 (LxPxH pari a 6x8x4 m) e un tempo di riverbero ottimale corrispondente ad (10) un’occupazione convenzionale dell’ambiente pari all’80% determinato secondo la norma UNI 11532il livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente 2 [8] con la relazione (11): Lp può essere stimato con l’espressione (10) a partire dal livello di intensità per unità di superficie misura (11) to in laboratorio LI, in funzione della superficie della Il tempo di riverberazione dell’aula arredata e non copertura Sroof e dall’area di assorbimento equivalente A dell’ambiente ricevente. occupata è calcolato con la formula (12) considerando un’occupazione massima di 24 alunni (scuola Caso studio: livello di pressione sonora primaria fino a 11 anni) e di 2 insegnanti. generato dal rumore da pioggia in un’aula scolastica (12) Sulla base delle misure in laboratorio del rumore Considerando l’intervallo di conformità del tempo generato da pioggia battente su copertura, viene ridi riverberazione T rispetto al tempo di riverberaportato un esempio di calcolo del livello di pressione zione Tott, dipendente dalla frequenza nelle bande sonora Lp(A) nell’ambiente sottostante. Il calcolo viene eseguito per un’aula scolastica dedi ottava tra 125 Hz e 4000 Hz, si ha per il limite di stinata ad attività di lezione-comunicazione con un conformità superiore:
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e per il limite di conformità inferiore:
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Per aule e biblioteche con volume inferiore a 250 m 3, la norma 11532-2:2020 [8] richiede che siano garantiti livelli di rumore in ambiente L amb inferitori a 38 dB(A) ad ambiente arredato e non occupato. Il parametro Lamb rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, per un intervallo temporale di 30 minuti (in periodo diurno tra le ore 09.00 e le ore 11.00 di un giorno infrasettimanale) ed è determinato dal contributo del rumore di impianti a funzionamento continuo a servizio dell’ambiente e dal rumore dovuto a sorgenti esterne alla scuola. Nel caso di studio sviluppato, in presenza di copertura leggera ad elevate prestazioni, i livelli di pressione sonora generati nell’ambiente ricevente dalla pioggia battente di tipo pesante variano da 46,1 dBA a 48,2 dBA ad ambiente arredato non occupato superando di 8-10 dBA il livello massimo di rumore in ambiente L amb da garantire in aule e biblioteche. Per il loro carattere di non prevedibile intensità e ricorrenza, gli autori non ritengono propriamente corretto dover ricomprendere i fenomeni atmosferici nel limite dei 38 dBA individuato dalla normativa italiana. Si ritiene tale limite rappresentativo di sorgenti con maggiore ricorrenza e continuità temporale (rumore da traffico
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veicolare o ferroviario, rumore da attività commerciali o industriali, ecc.). In ogni caso però, il superamento del limite di rumore in ambiente dovuto alla pioggia battente rappresenta una condizione evidente di discomfort che richiede un adeguato controllo in fase progettuale. L’esperienza inglese [9] raccomanda che, in caso di pioggia pesante battente sulla copertura, il livello di rumore in ambiente (L Aeq,30min livello equivalente ponderato A con un tempo di integrazione pari a 30 minuti) da calcolo non superi di 25 dB il livello massimo ammissibile previsto per il normale svolgimento dell’attività. Per le aule scolastiche il BB93 (Building bullettin 93 Acoustic design of schools: performance standards) fissa in 35 dB(A) L Aeq,30min il limite massimo di rumorosità ambientale a per ambiente non occupato. L’importanza dell’isolamento dal rumore generato dalla pioggia battente su sistemi di copertura è evidenziata anche all’interno del protocollo di sostenibilità BREEAM [10] che permette il raggiungimento di un ulteriore credito nel caso in cui sia dimostrato sulla base di calcoli a partire da dati di laboratorio ottenuti secondo ISO 10140-5 il rispetto dei limiti di LAeq,30min.
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Conclusioni L’impatto della pioggia battente sulle coperture metalliche o lignee può rappresentare una sorgente di rumore significativa e fonte di disturbo negli ambienti sottostanti. Questo è di particolare importanza in edifici caratterizzati da soluzioni di copertura leggere che, a causa della bassa massa in gioco, sono più sensibili alle trasmissioni di questa tipologia di rumore. Valutare sulla base di calcoli a partire da dati di laboratorio i livelli di rumore raggiunti può essere un valido metodo di confronto delle prestazioni acustiche di diversi pacchetti di copertura o dell’eventuale presenza di serramenti. Considerando il tempo di ritorno di una precipitazione come l’intervallo massimo di tempo, in anni, che può trascorrere probabilisticamente affinché il valore di intensità possa essere uguagliato o superato e analizzando i dati italiani di massima precipitazione di durata un’ora [11] , il calcolo dei livelli di pressione sonora nell’ambiente ricevente a partire dai livelli di intensità sonora L I generati dalla pioggia battente di tipo pesante (40 mm/h) rappresenta uno scenario con un tempo di ritorno inferiore a 10 anni. Una valutazione basata sulla misura in laboratorio con pioggia battente di tipo intensa potrebbe essere più appropriata per rappresentare le condizioni vissute più frequentemente. Se da un lato il rumore da pioggia rientra tra le sorgenti esterne da considerare per la progettazione del confort interno, dall’altro il carattere di non prevedibile intensità e ricorrenza rende non possibile la valutazione del fenomeno tramite misure in opera. Dal punto di vista progettuale, in funzione della destinazione d’uso del locale (riposo, svago, apprendimento, …) e dal contesto (giorno/notte), ulteriori riflessioni potrebbero essere fatte in riferimento alla probabilità di non superamento di livelli di rumore quando associati ad eventi atmosferici di determinata intensità, frequenza e durata.
Bibliografia [1] UNI EN ISO 10140-1:2014, Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Regole di applicazione per prodotti particolari.
* Riccardo Gandolfi, Luigi Pagnoncelli ROCKWOOL Italia S.p.A.
[11] Usai E. (2008). Manuale di idrologia per la progettazione, Hoepli.
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[2] UNI EN ISO 10140-5:2014, Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 5: Requisiti per le apparecchiature e le strutture di prova. [3] IEC 60721–2–2:2012, Classification of environmental conditions. Part 2: Environmental conditions appearing in nature. Precipitation and wind. [4] Hopkins C. (2007), Sound Insulation, Elsevier. [5] UNI EN ISO 15186-1:2003, Acustica - Misurazione mediante intensità sonora dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazione in laboratorio. [6] UNI EN ISO 10140-2:2010, Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 2: Misurazione dell’isolamento acustico per via aerea. [7] Marshall L. (2006) Architectural Acoustics, Elsevier Academic Press, Burlington MA. [8] UNI 11532-2:2020, Acustica - Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 2: Settore scolastico. [9] Hopkins, C. (2006). Rain noise from glazed and lightweigth roofing. BRE IP 2/06, IP2 06, Watford. [10] BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method, BREEAM UK New Construction, tabella 18: BREEAM Acoustic criteria for Education buildings - Internal indoor ambient noise levels.
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DICEMBRE TEMPO DI BILANCI! a cura di * Daniela Petrone
Dicembre, oltre al Natale e alla fine dell’anno, porta sempre la tanto attesa legge di bilancio, che contiene le proroghe e le novità legislative dell’anno successivo. Quest’anno le novità tanto attese riguardano il superbonus 110%, nello specifico si spera in una proroga a più lungo termine e nelle rettifiche al testo del decreto che consentirebbero di chiarire meglio alcuni aspetti controversi della legge Rilancio. Alla data in cui scrivo, sono stati approvati alcuni emendamenti di rilevante importanza che modifica l’articolo 119 del DL Rilancio convertito in legge 77. Vediamo cosa c’è di nuovo.
Seconda novità: possibilità di effettuare interventi di isolamento termici di tetti, anche se non elementi disperdenti di un ambiente riscaldato, questo come soluzione al problema di gran parte dei sottotetti non abitabili esistenti. Ancora: nel testo sono riportati chiarimenti in merito al concetto di unita’ immobiliare funzionalmente indipendente per cui, una unità immobiliare si può ritenere “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; per il gas; per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Questo chiarimento risolve il problema legato alla discussa risposta ad un interpello della sezione regionale Puglia dell’Agenzia delle Entrate che aveva indicato anche l’impianto fognario indipendente come requisito per la definizione dell’unità “funzionalmente indipendente”. E’ stato aggiunto un ulteriore comma all’articolo 119 sulle unità collabenti, chiarendo che i ruderi accedono al superbonus nel caso di demolizione e ricostruzione senza la necessità di dover dichiarare la classe di partenza ma con l’obiettivo di costruire un nuovo edificio almeno in classe A. La detrazione del 110% è estesa anche a quegli interventi trainati che consentono l’eliminazione delle barriere architettoniche sia per i portatori di handicap che per gli over 65 anche se non portatori di handicap. Nello specifico si richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che recita: 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino
Le novità della Legge Bilancio approvata e in attesa di pubblicazione Prima novità dibattuta e combattuta nel braccio di forza tra le diverse rappresentanze politiche: proroga del superbonus, la proposta al 2023 è stata ridotta ad uno striminzito 2022…ma attenzione 30 giugno 2022, in sostanza una timida proroga di 6 mesi. La manovra, dai dati del Ministro dell’Economia Gualtieri ha un costo di 10 mld e la disponibilità attuale è di soli 6 mld, probabilmente, proprio per questo la proroga è di soli 6 mesi…si aspetterà il recovery fund per rintracciare altre risorse e poter prorogare ulteriormente a febbraio/marzo il superbonus o dobbiamo pensare che quando finalmente questa macchina entrerà a regime la vedremo concludersi? Dalle ultime indiscrezioni e dal messaggio face book di Villarosa del MEF, pare ci sia stato l’accordo di maggioranza sulla proroga al 2023 ma occorrerrà attendere gennaio per concretizzarla… staremo a vedere!
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ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita’ immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita’, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si riportano di seguito i testi coordinati dell’articolo 119 e 121 con le modifiche della prossima legge bilancio in grassetto. 1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
Altri punti previsti: • assicurazione per professionisti: non è necessario stipulare una nuova assicurazione, si può integrare la assicurazione già esistente che abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo in maniera esplicita la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119. • superbonus maggiorato per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008: la modifica interviene per estendere, gli incentivi fiscali ecobonus e sisambonus, già previsti al comma 4 ter della norma sul superbonus a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
• questione dibattuta dell’esclusione all’accesso del superbonus dell’unico proprietario. E’prevista la modifica che consentirà l’accesso a tutti gli edifici anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
• superbonus, fotovoltaico anche su strutture pertinenziali: sarà possibile usufruire del superbonus per l’intervento trainato della installazione di impianti solari non solo sulla propria abitazione ma anche sulle sue pertinenze
«1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri peri-
• assunzione di personale presso i comuni per accelerare le pratiche amministrative presso i comuni.
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metrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.»;
ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni; e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono
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4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. 4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai com-
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mi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione 5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifìci, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022», sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
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8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: di euro 2.000
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per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare;
su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e) le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 riconosciuti i lavori di cui all’art 119 finalizzati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole;
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing », per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati
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10. Le persone fìsiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. 11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai
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soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto
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14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
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effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione ».
14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
16-bis. L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile da parte di soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decretolegge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000. 16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto. 16-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l’anno
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11. 15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. 16. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
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rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 4 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. 6. Per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309 milioni di euro per l’anno 2022, in 2.936,4 milioni di euro per l’anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026, in 38,2 milioni di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265. Conseguentemente, all’articolo 265 apportare le seguenti modificazioni: al comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l’anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 con le seguenti: di 799,3 milioni di euro per l’anno 2020, di 69,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022; al comma 7, lettera a), sostituire le parole: quanto a 364,22 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l’anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l’anno 2023 con le seguenti: quanto a 364,92 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.145,40 milioni di euro per l’anno 2022, a 279,93 milioni di euro per l’anno 2023 e le parole: che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l’anno 2021 con le seguenti: che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l’anno 2021. All’articolo 121 l’unica modifica è l’aggiunta di un ulteriore comma il : 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119. Ulteriori interessanti articoli approvati della prossima legge di bilancio sono: 4. Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 1, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non
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* Daniela Petrone, Vice Presidente ANIT.
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Dicembre 2020
Chi è ANIT ANIT è l’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico. Fondata nel 1984, essa fornisce i seguenti servizi:
- stabilisce un centro comune di relazione tra gli associati; - promuove e diffonde la normativa legislativa e tecnica; - assicura i collegamenti con le personalità e gli organismi italiani ed esteri interessati alle problematiche di energetica e acustica in edilizia; - effettua e promuove ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico e di mercato; - fornisce informazioni, consulenze, servizi riguardanti l’isolamento termico ed acustico ed argomenti affini; - organizza gruppi di lavoro all’interno dei quali i soci hanno la possibilità di confrontare le proprie idee sui temi dell’isolamento termico e acustico; - diffonde la corretta informazione sull’isolamento termico e acustico; - realizza e sviluppa strumenti di lavoro per il mondo professionale quali software applicativi e manuali. I SOCI Sono soci ANIT individuali: professionisti, studi di progettazione e tecnici del settore. Ogni Socio può, a titolo gratuito, promuovere localmente la presenza e le attività dell’Associazione. Sono Soci Onorari: Enti pubblici e privati, Università, Ordini professionali, ecc. Sono Soci Azienda: produttori di materiali e sistemi del settore dell’isolamento termico e/o acustico. Tutti i soci ricevono comunicazione delle novità delle normative legislative e tecniche, delle attività dell’Associazione - in tema di risparmio energetico, acustica, e protezione dal fuoco - oltre che gli strumenti e i servizi forniti quali volumi, software, e sconti. LE PUBBLICAZIONI ANIT mette a disposizione volumi di approfondimento e di supporto alla professione, manuali divulgativi, sintesi di chiarimento della legislazione vigente per i requisiti acustici passivi degli edifici e per l’efficienza energetica degli edifici, scaricabili dal sito internet (per i soli Soci) e distribuite gratuitamente in occasione degli incontri e dei convegni ANIT. I CONVEGNI ANIT organizza convegni e incontri tecnici di aggiornamento GRATUITI per gli addetti del settore. Gli incontri vengono organizzati in tutta Italia presso gli Ordini professionali, le Provincie e i Comuni sensibili alle tematiche del risparmio energetico e dell’acustica in edilizia. Ad ogni incontro viene fornita documentazione tecnica e divulgativa fornita dalle Aziende associate ANIT.
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´ neo-EUBIOS Periodico trimestrale anno XXI - n. 74 Dicembre 2020 Direttore Responsabile Susanna Mammi Redazione TEP s.r.l. via Lanzone 31 20123 Milano tel 02/89415126
Grafica e impaginazione Claudio Grazioli Distribuzione in abbonamento postale Associato A.N.E.S. - Associazione Nazionale Editoriale Periodica Specializzata Stampa INGRAPH srl - via Bologna 104/106 - 20038 Seregno (MB)
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