Spunti di riflessione bozza di circolare AdE in materia di fiscalità diretta/indiretta sui trust

Page 1

Prime riflessioni sulla bozza di Circolare dell'Agenzia delle Entrate in consultazione in materia di fiscalità diretta/indiretta dei trust Nicola Alvaro, TEP Chief Legal & Wealth Structuring Officer Generali Luxembourg S.A.

Nicola Alvaro, TEP

1


Che cosa è in essenza un trust ? Un istituto di common law che fatica a farsi riconoscere e ad adattarsi ai principi del diritto civile codificato

Es.: Tizio transfers assets to trustee Caio to hold upon trust for A for life, remainder to B Detta in altre parole, Tizio trasferisce un patrimonio a Caio in qualità di trustee affinchè quest ultimo li detenga «upon trust» per tutta la vita del beneficiario Sempronio per poi transferirli, alla sua morte/scadenza del trust, al beneficiario Mevio «hold upon trust» sta a significare in sostanza che il trustee Caio amministra gli asset – la cui proprietà (rectius, il possesso) gli è stata trasferita da Tizio (c.d. legal ownership) – nell’interesse e godimento dei due beneficiari (c.d. equitable ownership): Interest in • Sempronio quale beneficiario del reddito (o life-tenant beneficiary); e possession trust • Mevio, quale beneficiario finale del patrimonio (o remainder beneficiary) (entrambi i beneficiari Bare trust (solo beneficiario del patrimonio)

Legal ownership vs. Equitable ownership

Nicola Alvaro, TEP

2


La bozza della Circolare AdE in consultazione In data 11 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate pone in pubblica consultazione (sino al 30.09.2021) un bozza di circolare sulla fiscalità diretta/indiretta del trust

Tematiche trattate: • Imposte indirette ➔ recepimento dell’orientamento (consolidato ?) espresso dalla Suprema Corte in merito all’imponibilità in «uscita» (attribuzione ai beneficiari) e non più in «ingresso» (atti di dotazione del trust) • Imposte dirette ➔ chiarimenti in merito alla disciplina delle attribuzioni da parte di trust opachi esteri stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati • Obblighi di monitoraggio fiscale ➔ chiarimenti alla luce del recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio • IVIE/IVAFE ➔ richiami sull’applicazione delle due imposte al trust

Nicola Alvaro, TEP

3


La fiscalità indiretta del family trust «residente» Il ciclo di vita del family trust Atto Istitutivo

Atto Dispositivo

Devoluzione redditi

Devoluzione patrimonio

• Atto con cui il disponente (settlor) esprime la volontà di istituire il trust • Atto o atti con cui il disponente (settlor) vincola i beni in trust dotandolo del patrimonio iniziale • Pagamento dei redditi generati dal patrimonio detenuto in trust ai beneficiari del reddito (life tenant beneficiaries)

L’analisi è limitata ai soli trust di famiglia con beneficiari. I trust di scopo non sono considerati analiticamente dalla bozza di circolare in consultazione

• Trasferimento del patrimonio finale ai beneficiari (remainder beneficiaries) Nicola Alvaro, TEP

4


La fiscalità indiretta del family trust «residente» Come potrebbe essere (sulla base della circolare in consultazione)

Attualmente (pre-circolare) Atto Istitutivo

imposta di registro in misura fissa (laddove non contempli anche la segregazione di beni)

Atto Dispositivo

imposta sulle successioni e donazioni (4%, 6% o 8% e franchigie annesse in base a rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, al momento della segregazione) + imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale (in caso di immobili o altri diritti reali immobiliari)

Devoluzione redditi

NO imposta di successione e donazione SI imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale Devoluzione patrimonio

Nicola Alvaro, TEP

imposta di registro in misura fissa (su atto istitutivo e gli altri atti sui beni che dotano il trust se sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) + Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (in caso di immobili o altri diritti reali immobiliari) anche per trust non residenti (per gli atti formatesi all’estero aventi ad oggetto beni immobili, altri diritti reali e aziende esistenti in Italia ma anche in caso di beneficiari residenti in Italia)

Non c’è molta chiarezza sul punto ma in linea di massima Imposta sulle successioni e donazioni (con medesimo criterio in materia di aliquote, ma non si specifica se vadano applicate quelle vigenti al momento della devoluzione/attribuzione) anche per trust non residenti (qualora disponente o beneficiario residente in Italia e limitatamente ai beni/diritti esistenti in Italia) + Imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale 5


La fiscalità diretta del family trust: premessa • I trust residenti o non residenti sono inclusi tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e producono redditi di capitale. • Vi rientrano: ▪ i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali); ▪ i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali); ▪ i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti). Nicola Alvaro, TEP

6


La fiscalità diretta del family trust «residente» Trust Trasparente

Trust Opaco

Trust con beneficiari di reddito individuati Che cosa è ? (deve esprimere rispetto a quel reddito, una capacità contributiva effettiva)

Come sono tassati i redditi ?

Salvo che non già tassati a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, i redditi vengono imputati per trasparenza, indipendentemente dalla loro percezione, (principio di competenza economica) al beneficiario residente come reddito di capitale attraverso l’applicazione delle aliquote progressive (se persona fisica). La successiva effettiva percezione del reddito da parte del beneficiario non è imponibile ma costituisce una mera movimentazione finanziaria.

Trust senza beneficiari di reddito individuati

I redditi vengono tassati una sola volta (principio di cassa) in capo al trust - Se hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, determinano il reddito secondo le regole previste per i soggetti IRES residenti che esercitano attività commerciale; - Se non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, determineranno il reddito secondo le regole previste per gli enti non commerciali residenti (reddito imponibile complessivo formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva)

Nicola Alvaro, TEP

7


La fiscalità diretta del family trust «non residente»: Ipotesi illustrate nella bozza di Circolare

Ai sensi dell’ articolo 44, comma 1, lettera g-sexies) del Tuir sono considerati redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti».

Sono tassati in Italia i redditi di fonte estera prodotti da trust estero trasparente con beneficiario residente in Italia

da trust opaco residente in un paradiso fiscale con beneficiario residente in Italia

• Di norma i redditi di fonte estera prodotti da trust non • il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto residente non sarebbero imponibili in Italia. italiano è sempre considerato imponibile in Italia qualora • Ciò nonostante, in caso di beneficiari residenti in Italia, la il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal bozza di circolare richiama i dettami della precedente trust è inferiore al 50 di quello applicabile in Italia. circolare 61/E del 2010, e pertanto «il reddito imputato • In un tale scenario viene meno l’ «opacità» del trust che dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in diviene «trasparente» capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o l’intero ammontare percepito costituisce reddito (art. 45 TUIR) meno nel territorio dello Stato.» Nicola Alvaro, TEP

8


Determinazione del reddito di capitale prodotto dal trust Che cosa è reddito e cosa è patrimonio ? Sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per la parte riferibile al reddito prodotto dal trust, determinato secondo la normativa fiscale italiana, sulla base della distinzione, operata dal trustee, riscontrabile da apposta documentazione contabile, tra patrimonio/reddito: Patrimonio

Reddito

È costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento/conferimento effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust

È costituito da ogni provento, compresi i redditi eventualmente reinvestiti nel trust.

Avvertenze previste nella bozza il trustee deve mantenere una contabilità analitica che distingua la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari.

Nicola Alvaro, TEP

9


Chiarimenti in materia di monitoraggio fiscale del trust (in breve) Con il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, dal periodo d’imposta 2017, sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, coloro che siano titolari effettivi dell’investimento: • Art. 1, comma 2, lettera pp), D.Lgs. n. 231 del 2007 qualifica come titolare effettivo «la persona fìsica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita». • Il successivo articolo 20 illustra i «criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche» in cui però non si fa menzione del trust (come invece lo era pre-riforma) ...ma ... «Nonostante ciò, si ritiene che le disposizioni di cui al richiamato articolo 20 siano riferibili anche ai trust ed istituti aventi analogo contenuto» QUINDI ??? Nicola Alvaro, TEP

10


Chiarimenti in materia di monitoraggio fiscale del trust (in breve) L’agenzia giunge alla seguente conclusione in materia di obblighi di monitoraggio fiscale in capo: AL TRUST

Vi sono sottoposti i trust trasparenti e opachi residenti: • In particolare, il trust trasparente residente è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per quelle attività estere non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti. • No compilazione RW in presenza di titolari effettivi residenti dell’intero patrimonio dell’ente

AI BENEFICIARI • Tutti i beneficiari di un trust discrezionale o non, trasparente od opaco, sono da considerarsi «titolari effettivi» e quindi sottoposti agli obblighi di monitoraggio fiscale se risultino individuati o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente) nell’atto di trust o in altra documentazione) • I «titolari di interessi successivi» (beneficiari successivi che divengono tali al venire meno dei primi beneficiari), subentrando a questi ultimi, non sono qualificabili come “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio fiscale, a meno che non siano destinatari di destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di «titolari di interessi antecendeti» • il trustee è tenuto: ✓ ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust; e ✓ a comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW.

Ma il trustee estero è tenuto ad applicare la legge italiana se un tale obbligo non è previsto nel deed of trust ? Nicola Alvaro, TEP

11


Richiami in materia di IVIE/IVAFE al trust La bozza di circolare si limita a chiarire i presupposti applicativi delle due imposte in capo al trust

Con la legge di bilancio 2020, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, sono stati estesi i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), anche gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti in Italia (oltre alle persone fisiche). Per l’effetto, rientrano nell’ambito oggettivo dell’IVIE e dell’IVAFE, i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale tra cui i trust residenti in Italia devono assolvere al pagamento di tali imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero dal 1° gennaio 2020.

Nicola Alvaro, TEP

12


Richiami in materia di IVIE/IVAFE al trust IVIE

IVAFE

• 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto (franchigia di 200 euro). • valore costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. ▪ Per gli immobili situati in Paesi UE o SEE, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili.

• l’IVAFE si applica nei confronti dei trust residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione. • La base imponibile dell’IVAFE è costituita dal valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. In mancanza del valore di mercato si deve far riferimento al valore nominale o al valore di rimborso. • L’imposta è dovuta nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari.

Nicola Alvaro, TEP

13


Grazie !!!

Nicola Alvaro, TEP

14


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.