La gestione delle successioni: criticità connesse ai prodotti di investimento assicurativi vita

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Webinar INFORMA del 05 Maggio 2021

LA GESTIONE DELLE SUCCESSIONI: Criticità connesse ai prodotti di investimento assicurativi vita Nicola Alvaro, TEP

Chief Legal and Wealth Structuring Officer GENERALI LUXEMBOURG S.A.

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Programma: Prima parte L’assicurazione sulla vita  cenni propedeutici  la strutturazione patrimonial-assicurativa Seconda parte La pianificazione patrimonial-assicurativa  Principali criticità strutturali  Principali «corti-circuiti» strutturali Appendice  L’accertamento delle liberalità indirette Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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Prima parte L’assicurazione sulla vita

Cenni propedeutici

Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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L’assicurazione sulla vita: cenni propedeutici Che cosa è l’assicurazione sulla vita ? «L’assicurazione [sulla vita] è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si [...] obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana» (art. 1882 cod.civ.)

Caratteristiche principali dell’assicurazione sulla vita    

è un contratto consensuale, oneroso, sinallagmatico, di durata ed aleatorio deve assolvere ad una funzione previdenziale o di investimento del risparmio non è una scomessa (l’assicurato è «avverso e non propenso al rischio») non è tale se (i) il rischio non concerne la morte o la sopravvivenza ad una determinata data; (ii) se non è previsto un rischio demografico; (iii) se l’assicuratore non è soggetto professionale autorizzato (no ad assicurazioni tontinarie) Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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L’assicurazione sulla vita: cenni propedeutici I soggetti che intervengono nell’assicurazione sulla vita  ASSICURATORE  ente pubblico o società professionalmente qualificata ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa (attività riservata).  CONTRAENTE(I)  il o i soggetti che stipulano il contratto e su cui gravano le obbligazioni che ne discendono.  ASSICURATO(I)  il o i soggetti la cui morte o la cui sopravvivenza rende attuale l’obbligazione dell’assicuratore di corrispondere la prestazione assicurativa  BENEFICIARIO(I)  il o i soggetti destinatari della prestazione assicurativa.

Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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L’assicurazione sulla vita: cenni propedeutici Caratteristiche della prestazione assicurativa  La prestazione assicurativa è:  il capitale o la rendita che  al verificarsi dell’evento assicurato (decesso o sopravvivenza ad una certa data del o degli assicurati)  viene corrisposta iure proprio  dall’assicuratore  al o ai beneficiari di polizza dietro loro apposita richiesta (fatta eccezione per la sollecitazione dell’assicuratore nel fenomeno della «dormienza») Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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L’assicurazione sulla vita: cenni propedeutici Il diritto proprio o «iure proprio» Ai sensi dell’art. 1920, cod.civ., il beneficiario acquista, senza necessità di accettazione, un diritto proprio ed autonomo alla prestazione assicurativa (c.d. iure proprio)  il diritto trova la sua causa direttamente nel contratto  sin dalla designazione, il beneficiario vanta un diritto di credito di cui egli può liberamente disporre per atto inter vivos o mortis causa (salvo eventuale revoca) (Cass. Civ. 9948/2021)  la prestazione assicurativa perviene al beneficiario direttamente senza produrre fenomeni traslativi dal contraente al beneficiario di polizza  Conseguenze ?  regime dell’impignorabilità e insequestrabilità ex art. 1923, cod.civ.,  esenzione imposta di successione ex art. 12 Testo Unico Succ. Don. (TUSD) Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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Prima parte L’assicurazione sulla vita:

La strutturazione patrimonial-assicurativa

Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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La strutturazione patrimonial-assicurativa:

Insurance Wealth Structuring Che cosa è ? Identifica tutte quelle strutture ottenibili attraverso la combinazione «ragionata» delle diverse fattispecie di classificazione della (e quindi dei diversi soggetti che intervengono nella) assicurazione sulla vita

Quali sono le fattispecie legali di maggior rilevanza? Classificazioni

Fattispecie legale

Sulla base del soggetto contraente

Assicurazione per conto altrui (art.1891 cod.civ.)

Sulla base del soggetto assicurato Sulla base del soggetto beneficiario

Fattispecie speciali Multi‐contraenza

Assicurazione per conto di chi spetta (art.1891 cod.civ.) Assicurazione sulla vita propria (art. 1919 cod.civ.) Assicurazione sulla sulla vita di un terzo (art. 1919 cod.civ.) Assicurazione a favore proprio (art. 1920 cod.civ.) Assicurazione favore del terzo (art. 1920 cod.civ.) Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

Più «teste» assicurate

Molteplici beneficiari 9


La strutturazione patrimonial-assicurativa:

Insurance Wealth Structuring Rappresentazione tabellare delle diverse fattispecie legali Nel caso in cui il soggetto stipulante sia diverso dal soggetto contraente si rientra nell’istituto dell’assicurazione in nome altrui (art. 1890 cod.civ.). Siamo in quelle ipotesi di rappresentanza legale o diretta. Esempio: stipula polizza con procura, MASI (mandato di amministrazione fiduciaria senza intestazione), amministratore per conto della società che rappresenta, ecc.

Nome struttura

Soggetto A in nome e per conto di Soggetto E

Contraente

Assicurato

Assicurazione sulla vita propria e in favore proprio

Beneficiario A

A

A

Assicurazione sulla vita propria e in favore di un terzo

B oppure BC

Assicurazione sulla vita di un terzo e in proprio favore

A

Assicurazione sulla vita di un terzo e in favore di un terzo oppure Assicurazione per conto altrui/conto di chi spetta e in favore di un terzo Nella fattispecie dell’assicurazione per conto altrui/conto di chi spetta (art.1891 cod.civ.) il soggetto stipulante si identifica con il soggetto contraente ed agisce nell’interesse o per conto di un terzo soggetto, di norma l’assicurato (individuato o individuabile). Siamo nella fattispecie della rappresentanza indiretta. Esempio: MACI (mandato di amministrazione fiduciaria con intestazione), Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg) fringe benefit del datore di lavoro all’impiegato, ecc.

A

B

B C oppure CD

Soggetto A in nome proprio ma per conto di 10 Soggetto E


La strutturazione patrimonial-assicurativa:

Insurance Wealth Structuring Strutture statiche complesse Combinazione delle diverse fattispecie legali con beneficiari statici (ben individuati) Contraente(i)

Assicurato(i)

Beneficiario(i)

A oppure B

A (e) B

A oppure B

C

A (o) B

C

A (e) B

A oppure B

A (e) B (e) C

Dalla loro combinazione si addiviene ad almeno 27 strutture statiche ma possono tendere all’infinito in particolar modo in quelle strutture in cui il o i beneficiari non sono individuati ma individuabili (es. eredi legittimi)  sono le c.d. strutture dinamiche Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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Seconda parte La pianificazione patrimonial-assicurativa:

Insurance Wealth Planning

Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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La pianificazione patrimonial-assicurativa:

Insurance Wealth Planning Che cosa è ? Identifica quell’attività di consulenza (avanzata) di tipo preventivo indirizzata alla pianificazione del patrimonio corrisposto, sotto forma di prestazione assicurativa, ai beneficiari di polizze assicurative vita.

Principali caratteristiche e obiettivi  Ha di norma ad oggetto prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIP)  E’ diretta a rendere effettivamente efficace ed efficiente la corresponsione della prestazione assicurativa ai beneficari, evitando criticità e corti-circuiti strutturali  Richiede una conoscenza interdisciplinare del prodotto vita dal punto di vista civilistico, assicurativo, regolamentare, successorio, patrimoniale, attuariale, finanziario, internazionale, comparativo e fiscale Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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Seconda parte La pianificazione patrimonial-assicurativa:

Principali criticità strutturali Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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La pianificazione patrimonial-assicurativa:

Principali criticità strutturali Quando si verificano Ipotesi di premorienza di uno o più: Contraenti e/o Beneficiari prima del verificarsi dell’evento assicurato, ossia al: A. decesso dell’unico assicurato B. decesso del primo tra gli assicurati C. decesso dell’ultimo tra gli assicurati

Strutture interessate dalla premorienza del contraente:

Assicurazione sulla vita di un terzo Strutture interessate dalla premorienza del beneficiario:

Assicurazione in favore di un terzo

Sono le strutture in cui il contraente  assicurato oppure contraente  beneficiario Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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La pianificazione patrimonial-assicurativa:

Principali criticità strutturali Strutture impattate dalla premorienza del contraente e/o beneficiario pre-evento assicurato Principali conseguenze: ‐ Subentro eredi al contraente premorto iure hereditatis (e non iure proprio)  Designazione beneficiari diviene irrevocabile in strutture a mono‐contraenza (art.1921 cod.civ.)  approfondimento in slide successiva ‐ E in caso di premorienza del beneficiario ?  applicazione art. 1412, comma 2, cod.civ. (Cass.Civ. n. 9948/2021, Cass.Civ.SS.UU. n. 11421/2021)  revoca del beneficario premorto o diversa indicazione del contraente

Contraente(i)

Assicurato(i)

Beneficiario(i)

A oppure B

A (e) B

A oppure B

C

A (o) B

C

A (e) B

A oppure B

A (e) B (e) C

Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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La pianificazione patrimonial-assicurativa: E se premuore il beneficiario irrevocabile ? Vedere sezione sui «corti‐circuiti» strutturali

Principali criticità strutturali La premorienza del contraente pre-evento assicurato

La designazione dei beneficiari diviene irrevocabile e gli eredi subentrano nella posizione del contraente iure hereditatis in quanto, non esendosi verificato l’evento assicurato, la prestazione assicurativa non è divenuta ancora esigibile. Il diritto di riscatto, anche se si è in presenza di designazione irrevocabile, può essere inquadrato come un credito vantato dal contraente nei confronti dell’assicuratore L’assicuratore (in quanto debitore del defunto) potrebbe incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 53, commi 2 e 4, TUSD, se nei confronti degli eredi subentranti al contraente procede  a pagare il riscatto («pagare le somme», art. 48, comma 3 TUSD); e/o  all’esecuzione di altra «operazione» (art. 48, comma 4, TUSD) in assenza di prova della presentazione della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione dei «crediti suddetti»  l’ammontare del credito corrisponde al valore di riscatto o al valore dei premi versati alla data del decesso ?  Sono consentite eventuali operazioni a scopo meramente conservativo (art. 460, cod.civ.) ? Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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Seconda parte La pianificazione patrimonial-assicurativa:

Principali corti-circuiti strutturali Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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La pianificazione patrimonial-assicurativa:

Principali corti-circuiti strutturali Quando si verificano Ipotesi di «empasse» strutturali che hanno luogo dopo il verificarsi dell’evento assicurato (decesso dell’unico assicurato, decesso del primo tra gli assicurati o decesso dell’ultimo tra gli assicurati) e prima della corresponsione della prestazione assicurativa

 Con il verificarsi dell’evento assicurato, la struttura assicurativa utilizzata si «cristallizza» divenendo immodificabile.  In linea di principio, tutte le strutture possono essere impattate da questi «corticircuiti» strutturali con conseguenti «effetti indesiderati»  si vedano slide a seguire Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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La pianificazione patrimonial-assicurativa:

Principali corti-circuiti strutturali Principali ipotesi di «corti-circuiti» struttuali post-evento assicurato e prima della corresponsione della prestazione assicurativa (Parte 1) Ipotesi di « corto-circuito »

Effetti indesiderati

Assicurazione in favore proprio • Si tratta delle struttura A-A-A e A-B-A Acquisto iure hereditatis della prestazione assicurativa da parte degli eredi del beneficiario (Cass.Civ. n. (persone fisiche) 9948/2021, Cass.Civ.SS.UU. n. 11421/2021) • Ipotesi di decesso del contraente Insequestrabilità/impignorabilità della prestazione /beneficiario assicurativa ? Premorienza beneficiario Premorienza beneficiario irrevocabile (pre o post evento assicurato)

 Dovrebbero verificarsi i medesimi effetti indesiderati della premorienza del beneficiario di cui sopra

Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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La pianificazione patrimonial-assicurativa:

Principali corti-circuiti strutturali Principali ipotesi di «corti-circuiti» struttuali post-evento assicurato e prima della corresponsione della prestazione assicurativa (Parte 2) Ipotesi di « corto-circuito »

Effetti indesiderati

Indeterminatezza in capo all’effettivo beneficiario Revoca di una designazione da parte sono gli eredi del contraente ? del contraente per via testamentaria La prestazione assicurativa viene acquisita iure proprio o senza nuova designazione iure hereditatis Insequestrabilità/impignorabilità della prestazione assicurativa ? La quota accresce quella degli altri beneficiari (qualora Rifiuto del terzo beneficiario di presenti)? profittare dei vantaggi Si applica l’art 1412, comma 2, cod.civ. «In caso di revoca dell’assicurazione della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la

prestazione rimane a beneficio dello stipulante» Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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La pianificazione patrimonial-assicurativa:

Principali corti-circuiti strutturali Principali ipotesi di «corti-circuiti» struttuali post-evento assicurato e prima della corresponsione della prestazione assicurativa (Parte 3) Ipotesi di « corto-circuito »

Effetti indesiderati

Strutture dinamiche con designazioni beneficiari determinabili (es. «a mia moglie», «ai miei figli» ecc.)

Potenziale indeterminatezza in capo agli effettivi beneficiari. Possibilità di applicare per analogia alcuni principi delineati dalla Cass.Civ.SS.UU. n. 11421/2021 ?  Designazione costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, pertanto l’identificazione va effettuata con coloro che rivestono tale qualità alla data del decesso dell’assicurato  La molteplicità dei beneficiari va individuata come obbligazione solidale (eadem causa obligandi) e pertanto le quote vanno suddivise in parti uguali (artt. 1101 e 1298, comma 2, cod.civ.)

Mancata indicazione delle quote di ripartizione in caso di molteplici beneficiari o suddivisione per importi (es. EUR XXX a Tizio e EUR XXX a Caio)

E per le quote suddivise in importi predeterminati ? Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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La pianificazione patrimonial-assicurativa:

Principali corti-circuiti strutturali Principali ipotesi di «corti-circuiti» struttuali post-evento assicurato e prima della corresponsione della prestazione assicurativa (Parte 4) Ipotesi di « corto-circuito »

Effetti indesiderati

Potenziale indeterminatezza in capo agli effettivi beneficiari aventi diritto: si fa riferimento ai chiamati all’eredità o agli eredi strictu sensu ? Si da preferenza a quelli testamentari o ai legittimi ? Strutture dinamiche con  I chiamati a ricevere per testamento o per legge non sono ancora designazioni beneficiari eredi perché per acquistare tale qualità è necessaria l’accettazione determinabili: «eredi» «eredi  La due pronunce (Cass.Civ. n. 9948/2021, Cass.Civ.SS.UU. n. legittimi o testamentari» 11421/2021) hanno confermato che si tratta dei chiamati all’eredità alla data del decesso dell’assicurato. In mancanza di specificazione, si devono intendere quelli testamentari e, in assenza, quelli legittimi Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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Appendice L’accertamento delle liberalità indirette nei contratti assicurativi vita Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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L’accertamento delle liberalità indirette nei contratti assicurativi vita I premi pagati in polizza sono da qualificarsi come donazione indiretta ? (Parte 1) I Supremi Giudici, con sentenza 3263/2016 (confermando un precedente orientamento Cass.Civ. n. 7683/2015) hanno affermato che «nell’assicurazione sulla vita, l’indicazione di un terzo come

beneficiario di persona non legata al designante da un vincolo di mantenimento o di dipendenza economica, deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che ad essa è applicabile l’art. 775 c.c. e se, compiuta da incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito.» • Ha inoltre precisato che il pagamento del premio integra il c.d. negozio-mezzo (i.e. il contratto di assicurazione) attraverso il quale si consegue il c.d. negozio-fine (i.e. cioè la liberalità)

Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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L’accertamento delle liberalità indirette nei contratti assicurativi vita I premi pagati in polizza sono da qualificarsi come donazione indiretta ? (parte 2) La sentenza n. 7683/2015 ha statuito che «deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita in

favore dell’erede legittimo o testamentario possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati. Ed infatti la corresponsione dell’indennità in favore del beneficiario (...) non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato e, pertanto, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell’art. 809 cod.civ. assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Ilsolo depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi» Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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L’accertamento delle liberalità indirette nei contratti assicurativi vita I premi pagati in polizza sono da qualificarsi come donazione indiretta ? (parte 3) ATTENZIONE:  Sono principi indirizzati a tutti i tipi di assicurazione vita (con o senza connotazione d’investimento) e sono totalmente in linea, nonché dettati, dalle disposizioni previste dall’art. 1923, comma 2, cod.civ. in materia di collazione, imputazione e riduzione delle donazioni con riferimento ai soli premi pagati;  La natura di liberalità indiretta è insita nell’assicurazione a favore di terzi ma è rilevante soltanto in merito alla capacità del beneficiario e a quanto previsto dal summenzionato art. 1923, comma 2, cod.civ.  La designazione può infatti essere effettuata dal contraente:  a titolo gratuito (o donandi causa): si applicano al beneficiario le norme sulla capacità di ricevere per donazione (art. 774 cod.civ.) e per testamento (art. 592 cod.civ.)  a titolo oneroso (o credendi solvendi causa): è sufficiente che il beneficiario abbia la capacità giuridica per poter ricevere la prestazione assicurativa Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg)

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L’accertamento delle liberalità indirette nei contratti assicurativi vita L’accertamento delle liberalità indirette ex-art. 56-bis TUSD  L’autorità fiscale è sovente contestare l’applicazione degli artt. art. 1, comma 4-bis e 56-bis, TUSD alle polizze vita (ma solo a quelle con connotazione di investimento)  Sulla base di tale dispoizioni, risultano soggette a tassazione esclusivamente: (i) le donazioni indirette che risultano da atti soggetti a registrazione; (ii) Le donazioni indirette che, alternativamente, siano oggetto: a. di una “dichiarazione” resa dall’interessato nell’ambito di un procedimento di accertamento di tributi  i premi pagati dallo stipulante potrebbero essere soggetti all’aliquota massima dell’8% con applicazione franchigie; b. di registrazione volontaria da parte del contribuente (art. 56-bis, comma 3)  I premi pagati potrebbero essere soggetti all’applicazione delle ordinarie aliquote ordinarie al 4, 6 e 8%

 I premi corrisposti in polizze vita non dovrebbero essere soggette a imposta di donazione in quanto non costituiscono atti soggetti a registrazione. Si considerino anche gli altri aspetti delineati nella slide precedente  Nella denegata ipotesi, e se la prestazione assicurativa è corrisposta da assicuratore estero su conto estero del beneficario ? Si potrebbero ritenere applicabili i dettami della Risposta a Interpello Agenzia delle entrate n. 310/2019 Nicola Alvaro, TEP (Generali Luxembourg) 28


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