Il vademecum della pianificazione patrimoniale con l’assicurazione vita

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CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE N. 11421/2021:

Il vademecum della pianificazione patrimoniale con l’assicurazione vita Era atteso ormai da qualche anno l’intervento dei supremi giudici in sessione plenaria sull’annosa tematica della clausola beneficiaria più inflazionata nell’industria assicurativa: quella di “eredi” come beneficiari di polizza. E di come tale designazione debba essere interpretata in assenza di chiare indicazioni da parte del contraente o di lacune nelle condizioni contrattuali di polizza: si seguono le norme della comunione ereditaria? per eredi si intendono i delati o solamente coloro che hanno accettato l’eredità? cosa succede in caso premorienza del beneficiario erede?

disposto all’art. 1920, comma 3, cod. civ., secondo il quale il beneficiario “acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” vita sin dal momento della sua designazione. Uno dei “privilegi”, in senso lato, riconosciuto dal nostro ordinamento all’assicurazione vita che sortisce numerosi effetti benefici dal punto di vista della pianificazione patrimoniale: si va dal regime di impignorabilità e insequestrabilità previsto all’art. 1923, cod. civ., sino (e soprattutto) all’esenzione da imposta di successione sui proventi ricevuti dai suoi beneficiari. E che sarebbe potuto essere messo in discussione se le norme successorie avessero fatto ingresso nell’istituto dell’assicurazione sulla vita che si contraddistingue da dettami autonomi e separati quando si fa riferimento all’amministrazione della prestazione assicurativa da corrispondere ai beneficiari di polizza: infatti, l’assicurazione sulla vita non segue le dinamiche del diritto successorio se non in limitate e tassative circostanze quali, a titolo esemplificativo, la collazione, l’imputazione e la riduzione delle donazioni sull’ammontare dei premi pagati ex art. 1923, comma 2, cod.civ., oppure la revoca della designazione nei confronti di un beneficiario “ingrato” o che attenti alla vita dell’assicurato ex art. 1922, cod.civ.

Lo scompiglio ha inizio con la pronuncia della Cass.Civ. n. 19210/2015 la quale, discostandosi dall’orientamento precedente, affermò che il senso letterale dell’espressione «erede» “non può che implicare un riferimento non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita e, quindi, alla fonte della successione, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte”. Detto in altre parole, una interpretazione restrittiva e strettamente letterale che identificherebbe gli eredi in coloro che abbiano accettato l’eredità e i destinatari della prestazione assicurativa individuati sulla base di un criterio di ripartizione che seguirebbe le regole della successione legittima o testamentaria (a seconda dei casi). Un fulmine a ciel sereno, non soltanto per le imprese di assicurazione, timorose delle lungaggini connesse alla corresponsione delle somme assicurate ai beneficiari e per i rischi insiti nel pagamento al creditore apparente, ma soprattutto per le ripercussioni sul principio cardine dell’assicurazione vita: lo iure proprio

Ma per gli ermellini di Piazza Cavour, nella pronuncia del 2015 poc’anzi citata, il termine “erede” doveva “evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è”. Un orientamento discostante da quello maggioritario che, fortuna per chi si occupa di pianificazione patrimoniale con lo strumento polizza vita, nei “posteri” ha trovato la sua “ardua sentenza”, ossia l’intervento della Cassazione Civile

© TRUSTS & WEALTH MANAGEMENT JOURNAL - N. 3 MAGGIO 2021

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