Sperimentazione Piani Locali Giovani
PREFAZIONE
“Quel che hanno significato per più generazioni di italiani la conquista e la riconquista del senso della patria, la faticosa, aspra realizzazione del grande sogno di uno Stato nazionale unitario, avrete modo di studiarlo in occasione del 150° anniversario dell’Unità. Dando vita e sviluppo allo Stato nazionale unitario, l’Italia ha conquistato voce, peso, rispetto. Ma è importante ricordare, tutti noi, che un paese si fa rispettare se è rispettabile e se rispetta gli altri: se i suoi cittadini si comportano con senso del decoro, se non offendono chi è diverso da loro, le minoranze religiose, gli stranieri immigrati, gli omosessuali, chi ha una pelle di altro colore. Non basta impegnarsi per affermarsi come individuo, questa è una ricetta di vita che alla lunga non è appagante. Siamo più felici quando lavoriamo anche per gli altri, magari sacrificando un po’ del nostro tempo, delle nostre ambizioni, delle nostre sicurezze. Tanti ragazzi italiani sono impegnati nel volontariato, e ancora di più la scuola può aprirsi al volontariato. A volte impegnarsi per gli altri significa anche assumere dei rischi, avere coraggio. Sfidare condizioni difficili è quanto accade a chi si attiva per affermare la legalità, per il rispetto dei valori costituzionali, impegnandosi – anche da giovane o da giovanissimo – contro la criminalità organizzata. Su questi valori e per questi scopi si deve manifestare concordia nazionale, si deve avere più mobilitazione comune.” Dall’intervento del Presidente della Repubblica in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico – 24 settembre 2010, Palazzo del Quirinale, Roma
GIORGIO NAPOLITANO PRESIDEN TE DELLA REPU BBLICA IN CARICA
Care ragazze, cari ragazzi, troppo spesso si parla per luoghi comuni, per formule vuote. Uno di questi, tra i più pericolosi e stupidi, è quello secondo cui i giovani sarebbero privi di interessi, del tutto lontani dall’idea di “bene comune”. Questo pregiudizio, ripetuto infinite volte nelle chiacchiere di presunti esperti sui giornali e nelle tv, nasconde forse solo l’incomprensione – da parte del mondo degli “adulti” – verso il vostro modo di vedere le cose. Qui a Vicenza è arrivata la risposta migliore a questo errato luogo comune. Nei giorni dell’alluvione, quando la nostra città era sommersa e aggredita dall’acqua, tanti di voi sono scesi in strada, si sono armati di vanga e pettorina, e senza tante chiacchiere si sono dati da fare per togliere il fango dalle strade e dalle case. Diventando quegli “angeli del fango” che hanno rappresentato la speranza e la voglia di rinascita della nostra città, e a cui lo stesso Presidente della Repubblica ha reso omaggio, qui a Vicenza, e poi nel suo discorso di fine anno alla nazione. Quella scelta di mettersi in gioco e agire credo abbia dimostrato una semplice verità: c’era una terra, che riconoscete come la vostra terra, che era in pericolo e in sofferenza, e non si poteva restare indifferenti. Lo spirito di comunità è questo: al di là delle differenze individuali, dei percorsi e delle esperienze di ciascuno di noi, difendiamo ciò che ci appare come nostro. Ci impegniamo per la nostra città e il suo futuro. Ci prendiamo cura delle cose, e delle persone, alle quali ci sentiamo legati. Questo libretto vi invita a guardare alla Costituzione italiana con lo stesso spirito. Ad allargare il vostro sguardo a una comunità più grande, quella dei cittadini di questo Paese. Ad applicare la stessa disponibilità alla partecipazione e all’impegno verso il futuro della nostra Italia. Tante delle cose in cui credete le potete trovare codificate nella Costituzione, fissate come garanzie e obiettivi condivisi: la libertà, l’uguaglianza dei diritti, la continua ricerca del miglioramento individuale e sociale. Conoscere la Costituzione che racchiude e afferma queste idee, e molte altre, significa fare una scelta di impegno per il futuro. Perché quello che l’Italia sarà domani dipenderà da voi: da quello in cui crederete , da ciò per cui combatterete, dai diritti e dalle idee di cui deciderete di prendervi cura.
ACHILLE VARIATI VICENZA SINDACO DEL CO MU NE DI
ALESSANDRA MORETTI ASSESSORE ALL’ISTRUZION E E ALLE POLITICHE GIOVANIL I DEL COMU NE DI VICENZA
RAGAZZE E RAGAZZI
Nell’anno dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, ho ritenuto importante celebrare la nostra Carta Costituzionale. Infatti, nonostante siano trascorsi 63 anni, questo straordinario documento rappresenta un traguardo non ancora raggiunto cui tendere, per affermare davvero quei principi di libertà, di uguaglianza e di giustizia sui quali i nostri Padri Costituenti fondarono tutto il loro impegno civile e politico. Credo che questo cammino dovrà avere gambe giovani e coraggiose, come giovani e coraggiosi furono i Patrioti del Risorgimento, i Padri della Costituente, i Partigiani della Resistenza, o i giovani nord africani che oggi si ribellano alle dittature violente e autoritarie, anche grazie alle testimonianze occidentali che viaggiano attraverso i social network. La storia ci insegna che il cambiamento richiede energie fresche e aria nuova, ma richiede anche impegno e sacrificio nel rispetto dei principi democratici. “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Usando queste parole scolpite nell’articolo 3, i Padri Costituenti ponevano le basi per un percorso di crescita democratica con uno sguardo lungo sul futuro. La Costituzione del ’48 diventa così un forte punto di riferimento e terreno condiviso, nonché massima garanzia di libertà per cittadini di ogni provenienza, cultura e religione. Rulez, dunque! Non un vuoto slogan, ma una parola chiave grazie alla quale intrecciare, nelle pagine di questo libro, un dialogo ideale fra quanti hanno scritto, articolo dopo articolo, la Costituzione Italiana, e quanti oggi, oltre a leggerla, si impegnano a “viverla” nelle scelte di tutti i giorni. Pronti a difenderla, e felici di condividerla! Nel nome delle sue Rulez.
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“Fra un secolo si immaginerà che in questa nostra Assemblea, mentre si discuteva sulla nuova Costituzione Repubblicana, seduti su questi scranni non siamo stati noi, uomini effimeri di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, ma sia stato un popolo di morti, di quei morti che noi conosciamo ad uno ad uno, caduti nelle nostre file, nelle prigioni e sui patiboli, sui monti e nelle pianure, nelle steppe russe e nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci, fino ai giovanotti partigiani. Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere: il grande lavoro che occorreva per restituire all’Italia libertà e dignità. Di questo lavoro si sono riservata la fase più dura e più difficile: quella di morire, di testimoniare con la loro fede e la morte la fede nella giustizia. A noi è rimasto un compito cento volte più agevole: quello di tradurre in leggi stabili e oneste il loro sogno di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini alleati a debellare il dolore. Assai poco, in verità, chiedono a noi i nostri morti. Non dobbiamo tradirli !” Piero Calamandrei, da un discorso all’Assemblea Costituente, nel 1947
PIERO CALAMANDREI GIURISTA, UOMO POLITICO E SCRITTORE ITALIANO. 10
INDICE
PREFAZIONE Presidente della Repubblica Sindaco di Vicenza Assessore all’Istruzione di Vicenza
p. 04 p. 06 p. 08
PIERO CALAMANDREI CAPITOLO I
p. 10
- Il contesto storico-culturale dell’Italia del dopoguerra - Un po’ di storia - L’Assemblea Costituente - Il Costituzionalismo - La struttura della Costituzione
p. p. p. p. p.
12 13 14 15 15
CAPITOLO II - I principi fondamentali - La storia del tricolore
p. 17 p. 31
CAPITOLO III - Diritti e doveri dei cittadini
p. 32
CAPITOLO IV - Il principio di separazione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario
DEMOCRAZIA E LIBERTA' L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - Il Potere Legislativo - Il Potere Esecutivo - Il Potere Giudiziario - I Presidenti: Consiglio dei Ministri, Senato, Camera dei Deputati - Il Presidente della Repubblica
ABICI' DEMOCRATICO. GLI ARTICOLI
p. 56 p. 58 p. p. p. p.
60 61 62 63
p. 64 p. 66 p. 68
CAPITOLO 1
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Il contesto storico-culturale dell’Italia del dopoguerra
La Costituzione della Repubblica Italiana è la Legge Fondamentale dello Stato italiano, essa rappresenta il risultato di una volontà profonda di rinnovamento dopo il periodo oscuro del Fascismo e le barbarie della II Guerra Mondiale. Quando si parla di Costituzione è impossibile prescindere dal quadro storico, al quale necessariamente dobbiamo fare riferimento per comprendere il percorso, che si è poi concluso, con la promulgazione dell’attuale Carta Costituzionale.
27 DICEM BRE 1947 VIENE FIRMATO L’ATTO DI PROMULGAZIONE DELLA NUOVA CARTA COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 12
----------------------------------------Un po’ di storia Da un punto di vista meramente istituzionale, lo Stato italiano nasce con la legge del 17 marzo 1861 che attribuisce a Vittorio Emanuele II e ai suoi successori, il titolo di “re d’Italia”. Viene esteso, dunque, a tutto il territorio italiano, lo Statuto Albertino, un documento normativo simile ad una costituzione fortemente voluta da Carlo Alberto di Savoia nel 1848. L’importanza dello Statuto Albertino sta nel suo aspetto rivoluzionario, in quanto rese l’Italia una monarchia costituzionale che prevedeva concessioni di poteri al popolo su base rappresentativa. Poiché si trattava di un documento normativo flessibile, e pertanto modificabile, dopo la sua entrata in vigore, fu possibile portare l’Italia da una forma di monarchia costituzionale ad una forma di monarchia parlamentare. Nel 1861, quando si costituì il primo Parlamento, fu concesso solo al 2% della popolazione, il diritto al voto. Nel 1882 il diritto di voto fu elevato al 7% e, con una serie di riforme che si verificarono tra il 1912 ed il 1918, il diritto di voto fu esteso ad una forma di suffragio universale maschile. Con il predominio del fascismo, lo Statuto fu sopraffatto da un regime autoritario nel quale furono stravolte le forme di libertà pubblica che erano state precedentemente riconosciute e garantite. La Camera dei fasci e delle corporazioni sostituì la Camera dei Deputati. Il diritto di riunione e la
libertà di stampa furono utilizzati a favore ed a garanzia dello Stato fascista. Nonostante le notevoli modifiche e limitazioni, lo Statuto Albertino non fu mai formalmente abolito. Il 1929 fu un anno particolarmente importante per i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica. Infatti, la firma dei Patti Lateranensi ripristinò le ampie relazioni politico-diplomatiche tra Santa Sede e Stato Italiano. L’alleanza di Mussolini con Hitler, la partecipazione dell’Italia al secondo conflitto mondiale (che generò una tragedia atroce senza precedenti per il numero di vittime ed i metodi inumani), l’Olocausto e le leggi razziali, portarono l’Italia alla deriva sotto tutti i profili. Una presa di coscienza fu inevitabile e la reazione a quel genocidio, e a quel mancato riconoscimento dei diritti umani, segnò la strada verso la redazione della Costituzione, che si ispirò ai principi fondamentali di libertà ed al riconoscimento degli individui quali titolari di diritti e di doveri. Durante il secondo conflitto mondiale, in Italia, Mussolini perse ilpotere; il re Vittorio Emanuele III nominò il maresciallo Pietro Badoglio alla presidenza di un governo, con lo scopo di ripristinare, anche solo in parte, le libertà dello Statuto; iniziò il cosiddetto “regime transitorio”. Il 25 Aprile segna la fine del periodo nazifascista e la definitiva caduta di Mussolini, determinata grazie al movimento di liberazione che organizzò la Resistenza. Nel movimento numerosi erano i giovani, anche universitari, ribelli per amore della libertà e della democrazia che hanno lot13
tato tenacemente per restituire all’Italia la dignità che aveva perduto. Tra il marzo e l’aprile del 1946 fu esteso il voto alle donne e nello stesso periodo fu indetto il referendum popolare per la scelta tra repubblica e monarchia. Il 2 giugno 1946, dunque, si svolsero contemporaneamente il Referendum Istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente. Il 54% dei voti fu a favore della forma di governo repubblicana. L’assemblea fu eletta con un sistema proporzionale, e furono assegnati 556 seggi: Democrazia Cristiana, partito Comunista e partito Socialista, furono quelli maggiormente rappresentati; poi c’era la tradizione liberale della coalizione Unione Democratica Nazionale, finirono in minoranza il partito Repubblicano, il partito d’Azione (che nonostante il ruolo di primo piano nella Resistenza ebbe solo 7 seggi), nonché la formazione dell’Uomo Qualunque, che raccolse i voti degli affezionati al decaduto regime. La Costituzione è sovente definita un “compromesso”, in quanto frutto di un accordo tra le diverse componenti e filosofie di pensiero, ovvero quella cattolica, comunista e liberale che fecero reciproche concessioni e reciproche rinunce: un esempio di grande volontà di cambiamento e rinnovamento.
----------------------------------------L’Assemblea Costituente L’Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 ed elesse come presidente Giuseppe Saragat e come capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola. Il 15 luglio 1946 l’Assemblea decise di istituire una commissione speciale il cui incarico sarebbe stato quello di elaborare e proporre il progetto di Costituzione. La commissione fu nota come la Commissione dei 75, presieduta da Meuccio Ruini. La commissione dei 75 a sua volta si organizzò dividendosi in tre sottocommissioni per stilare le tre parti in cui è strutturata la Costituzione. La discussione generale in aula sul progetto di Costituzione iniziò il 4 marzo 1947, e l’Assemblea Costituente votò con scrutinio segreto il 22 dicembre 1947, e la Costituzione venne approvata con 453 voti a favore e 62 contrari. La Carta Costituzionale fu promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il primo gennaio 1948.
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----------------------------------------Il Costituzionalismo La nostra Costituzione è espressione del costituzionalismo moderno che proclamò a viva voce la tutela e l’effettivo riconoscimento dei diritti dell’uomo. Furono le rivoluzioni americana e francese, rispettivamente del 1776 e del 1789, a segnare la storia del costituzionalismo moderno, che pose l’accento sui diritti degli individui, diritti che potevano e dovevano essere garantiti solo attraverso un documento scritto in grado di limitare e definire i poteri dello Stato. Durante la Rivoluzione Francese, i protagonisti scrissero la prima Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, nella quale si affermarono per la prima volta quei principi che sono caratteristici di uno stato liberale e democratico: - l’uguaglianza di tutti gli uomini di fronte alla legge; - il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo da parte dello Stato; - il principio della separazione dei poteri, il cui fine era di impedire che il potere fosse gestito da pochi. La nostra Costituzione si ispira fortemente a quei principi. Quale legge fondamentale dello Stato italiano, la Costituzione contiene le norme fondamentali della vita della Repubblica. La Costituzione può essere definita anche come “norma giuridica preminente” o come “fonte
delle fonti” nel senso che tutte le norme giuridiche devono rispettarne i principi. Esiste, infatti, un organo competente a verificare che tutte le leggi siano conformi alla Costituzione: si tratta della Corte Costituzionale che ha il potere di annullare una legge quando è contraria ai dettami ed ai principi della Carta Costituzionale. La Costituzione italiana, come la maggior parte delle costituzioni vigenti, è “rigida”, nel senso che essa è modificabile solo attraverso un procedimento speciale. ----------------------------------------La struttura della Costituzione La Costituzione è composta da 139 articoli. I primi dodici contengono i principi fondamentali. Poi il testo si divide in due parti: la prima parte dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”; la seconda parte II descrive l’“organizzazione ed il funzionamento degli organi politici”. Sono poi previsti 18 articoli, “disposizioni transitorie e finali”, necessarie per attuare le innovazioni previste dalla Costituzione.
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L’ITALIA E’ UNA REPUBB L I CA FONDATA SUL LAVORO
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CAPITOLO 2
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I principi fondamentali --------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO — 1 “L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Il primo articolo si ispira al “principio democratico e lavorista”: il lavoro consente a uomini e donne di realizzare la duplice dimensione professionale e personale, e a una comunità di crescere e di contribuire allo sviluppo del Paese. Piero Calamandrei sosteneva che “ogni uomo deve avere la possibilità di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi da uomo”. In una repubblica democratica, il popolo è sovrano, in quanto, attraverso le elezioni, gli elettori decidono di eleggere i propri rappresentanti i quali andranno a ricoprire le cariche istituzionali del governo, della regione, della provincia e del comune. --------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO — 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. L’articolo 2 evidenzia il binomio diritto-dovere. Esso esprime l’inviolabilità di quei diritti connaturati all’uomo e, in quanto tali, irrinunciabili come il diritto alla vita e alla libertà. I diritti inviolabili dell’uomo sono stati sanciti anche nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948: il documento normativo voluto dall’Onu, dopo la seconda guerra mondiale, 17
durante la quale furono commessi i più gravi crimini contro l’umanità. L’articolo 2 si ispira anche al “principio solidarista”, nella parte in cui si riferisce ai doveri inderogabili. Due semplici esempi: 1) uno studente a cui è riconosciuto e garantito il diritto allo studio, ha il dovere di frequentare la scuola; 2) ogni cittadino ha il dovere di contribuire a sostenere il Paese, mediante il pagamento delle tasse in base alle proprie risorse economiche. In sintesi, i doveri inderogabili di solidarietà politica sono: il dovere di fedeltà alla Repubblica, il dovere del rispetto delle leggi, il dovere “civico” del voto. Il dovere inderogabile di solidarietà economica che consiste nel pagamento delle imposte e delle tasse; - i doveri inderogabili di solidarietà sociale sono quelli concernenti l’ambito della famiglia, della scuola, e della sanità. --------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO — 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. L’articolo 3, sancisce il “principio di uguaglianza”. Esso viene considerato da Piero Calamandrei l’articolo più impegnativo della Costituzione non solo “(...) per coloro che lo hanno formulato, ma soprattutto per i giovani che hanno l’avvenire davanti”. Nel primo comma è descritto il principio di uguaglianza formale: con tale definizione non si intende negare la differenza di genere o di popolo, nè l’individualità di ogni persona che naturalmente è diversa da un’altra. Per uguaglianza si intende che tutti gli uomini e le donne, di origine, di cultura, di lingua, di condizioni socio-economiche, hanno per lo Stato pari dignità e riconoscimento. Il secondo comma sancisce l’uguaglianza sostanziale: la Repubblica deve rimuovere quegli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione del principio di uguaglianza espresso dal primo comma. Al riguardo, sempre Piero Calamandrei, il 26 gennaio 1955, pronunciò queste parole: “l’articolo 3 rappresenta una parte polemica della nostra Costituzione che è una polemica contro la società presente, in quanto riconosce che questi ostacoli oggi ci sono e bisogna rimuoverli. La Costituzione dà un giudizio negativo contro l’ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare attraverso questo strumento di legalità (...)”. 18
SIAMO TUTTI UGUALI
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ARTICOLO — 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. L’articolo 4 rafforza il principio espresso dall’art. 1 della Costituzione sul diritto al lavoro, senza il quale il cittadino non è libero dal bisogno e non può realizzare se stesso né tutelare la propria famiglia. Infine, è proprio con l’attività professionale che ciascuno di noi contribuisce alla crescita e al progresso del Paese.
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ARTICOLO — 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. Questo articolo celebra l’Unità d’Italia. Grazie a moltissimi giovani, dopo un lungo e sanguinoso percorso, nel 1861, si è realizzata l’unificazione del Paese, l’unione appunto di 20 magnifiche regioni che rappresentano, ciascuna con le proprie tradizioni, la cultura italiana. La Repubblica, attraverso il decentramento amministrativo, attribuisce alle regioni l’autonomia legislativa, proprio per consentire alle stesse di rispondere meglio alle esigenze peculiari che ciascun territorio esprime. Esempio efficace di federalismo: ciascuna Regione organizza il calendario scolastico tenendo conto anche delle feste della tradizione culturale (pensiamo al carnevale in Veneto).
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ARTICOLO — 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. Questo articolo mira a tutelare e rispettare tutti quei cittadini che, pur vivendo in Italia, parlano una lingua differente da quella italiana. L’art. 6 richiama il precedente art. 3, con il quale la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che di fatto possono pregiudicare e limitare l’uguaglianza sostanziale tra le persone.
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ARTICOLO — 7 “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. Lo Stato italiano e la Santa Sede convivono nello stesso territorio. Si tratta di due Stati autonomi, sovrani ed indipendenti che legiferano con competenza esclusiva nei rispettivi campi, così come indicato nei Patti Lateranensi del 1929.
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TUTT E LE RE L SONO IGIONI LIBER E 23
SVILUPPO E RICERCA 24
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ARTICOLO — 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. L’articolo 8 richiama il “principio di libertà”: la libertà è quella di professare la propria confessione religiosa il cui statuto non può mai essere contrario all’ordinamento giuridico italiano. Esempio: lo statuto di una confessione acattolica che prevede la lapidazione della donna in caso di tradimento, sarebbe decisamente contrario ai principi del nostro ordinamento giuridico. Nel terzo comma è disciplinato un aspetto molto importante, ovvero il regolamento dei rapporti tra lo Stato e tutte le confessioni religiose, attraverso le intese, che sono degli accordi finalizzati proprio a garantire la reciproca convivenza nel rispetto delle leggi dello Stato italiano. --------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO — 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. L’articolo 9 sancisce la grandezza del nostro patrimonio artistico e culturale. “È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata prima di diventare Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L’Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica dell’arte figurativa, della musica, dell’architettura, della poesia e della letteratura di un unico popolo. L’identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell’articolo 9 tra i principi fondamentali della nostra comunità, offre un’indicazione importante sulla missione della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti oggi domani e per tutte le generazioni”. (Da un discorso pronunciato da Carlo Azeglio Ciampi il 5 maggio 2003) 25
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ARTICOLO — 10 “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei Trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”. L’art. 10 si ispira al principio di “solidarietà internazionale” e all’effettivo riconoscimento di appartenenza ad una dimensione internazionalistica. Il comma primo stabilisce che il nostro ordinamento giuridico si adegua alle norme consuetudinarie del diritto internazionale riconosciute e accettate dalla Comunità internazionale. I commi secondo e terzo fanno esplicito riferimento ai Trattati Internazionali scritti e analizzano la condizione giuridica dello straniero. Con il termine “straniero” ci si riferisce a colui che non ha nazionalità italiana, al quale lo Stato Italiano riconosce accoglienza e protezione, garantendo al medesimo il diritto di asilo qualora egli provenga da un Paese illiberale e dittatoriale dove vengono negati i diritti inviolabili. L’ultimo comma stabilisce l’impegno dello Stato italiano a non concedere l’estradizione dello straniero, cui è stato concesso asilo per reati politici. Una legge costituzionale del 21 giugno 1967, stabilisce che l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.
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DIRI T D’AS TO ILO 27
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ARTICOLO — 11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. L’art. 11 si ispira al valore della Pace e sancisce il principio generale per il quale l’Italia rifiuta di partecipare a quei conflitti che abbiano finalità aggressive, valorizzando la via diplomatica per la risoluzione delle controversie internazionali. Nella seconda parte dell’articolo, si esplicita invece che l’Italia si impegna a prendere parte alle guerre “difensive” mediante l’invio di contingenti destinati a fronteggiare le aggressioni in atto in un territorio anche al fine di tutelare i civili. Nell’ultima parte dell’articolo, si evince la volontà della Repubblica di appoggiare e sostenere attivamente le organizzazioni internazionali che perseguono finalità di pace e giustizia come l’Onu.
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ARTICOLO — 12 “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco, rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75, a proposito dell’art.12 affermò che: “la Commissione si pronuncia intanto per il tricolore puro e schietto, semplice e nudo, quale fu alle origini e lo evocò e lo baciò, cinquant’anni fa il Carducci: e così dev’essere la bandiera dell’Italia Repubblicana”.
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NO R A W 29
VER BIA DE ROS NCO SO 30
CON LA LEGGE DEL 17 MARZO 1861 VENIVA PROCLAMATO IL REGNO D’ITALIA, E IL TRICOLORE DIVENTAVA IL VESSILLO NAZIONALE. FINO AD ARRIVARE POI AL 1948, QUANDO IL 1 GENNAIO ENTRO’ IN VIGORE LA CARTA COSTITUZIONALE, CHE SANCISCE TRA I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI, IL TRICOLORE COME BANDIERA NAZIONALE.
LA STO RIA DEL TRICOLO RE VICENZA E’ L’UNICA CITTA’ AD AVERE AL POSTO DEL GONFALONE LA BANDIERA ITALIANA sono infatti due le medaglie d’oro al valor militare. La prima conferita nel 1866 per le battaglie risorgimentali; la seconda ricevuta nel 1995 dal Presidente della Repubblica Scalfaro per l’impegno dei partigiani nella Resistenza.
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CAPITOLO 3
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Diritti e doveri dei cittadini
RAPPORTI CIVILI La prima parte della Costituzione è dedicata ai cittadini, infatti disciplina e regolamenta tutte le sfere della vita di un individuo. Disciplina e regolamenta la dimensione relativa al bene più importante di ogni uomo: la libertà. --------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO — 13 “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria o nei soli casi e nei modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”. La libertà è un diritto inviolabile, quindi intrasferibile, irrinunciabile, indisponibile ed imprescrittibile. Il comma secondo stabilisce che atti lesivi della libertà personale come la detenzione (permanenza in carcere), l'ispezione (un mezzo di ricerca della prova per accertare tracce o altri materiali del reato), la perquisizione (ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato) sono ammissibili 32
libertà è un dovere, “ Laprima che un diritto è un dovere ”
ORIANA FALLACI SCRITTRICE E GI ORNALISTA ITAL IANA
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solo in presenza di un atto dell’autorità giudiziaria (una sentenza di condanna o un ordine di arresto). L’atto deve essere motivato, pertanto il giudice deve indicare le motivazioni che lo hanno indotto ad assumere un provvedimento così grave. Il comma quarto sancisce che è la legge a stabilire i termini massimi di carcerazione preventiva. Si parla di carcerazione preventiva (o custodia cautelare) quando, pur non essendo stata accertata la colpevolezza dell’imputato con una sentenza definitiva, durante il corso del processo e dell’attività investigativa, sussistono reali motivi che rendono necessario tale provvedimento restrittivo (pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di reiterazione del reato). --------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO — 21 “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutti le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”. Secondo Alexis de Tocqueville “La stampa è per eccellenza lo strumento democratico della libertà”. Si tratta di una delle più forti manifestazioni dei diritti della personalità: la libertà di esprimere la propria opinione che va riconosciuta a tutti i cittadini anche stranieri, ai maggiorenni e ai minorenni, alle persone fisiche (individui) e alle persone giuridiche (società, associazioni, gruppi, 34
si chiederanno come sia possibile “ Molti che in Italia si manifesti per la libertà di stampa. Da noi non è compromessa come in Cina, a Cuba, in Birmania o in Iran. Ma oggi manifestare o alzare la propria voce in nome della libertà di stampa, vuol dire altro. Libertà di poter fare il proprio lavoro senza essere attaccati sul piano personale, senza un clima di minaccia
”
ROBERTO SAVIANO TA ITA LIA NO SC RITTO RE E GIORNA LIS
35
ecc.). La libertà di esprimere le proprie opinioni può essere esercitata attraverso molteplici canali di comunicazione: la carta stampata, la radio, la televisione, la rete e i social network. Il comma secondo rafforza la libertà di opinione, stabilendo in particolare per la stampa, che essa non possa essere sottoposta né a censura né autorizzazione. L’articolo in questione tutela la libertà di informazione e la libertà di cronaca, entrambi finalizzati a garantire, di conseguenza, il diritto dei cittadini ad essere informati. Il comma quinto si ispira ad un principio di trasparenza. I padri costituenti hanno evidentemente voluto garantire il lettore, stabilendo che i mezzi di finanziamento devono essere trasparenti, quindi leciti. Laddove venga riconosciuta una libertà e per evitare l’arbitrio, vengono individuati alcuni limiti: si pensi alla tutela del buon costume, della dignità e dell’onore della persona (reati di ingiuria e diffamazione), e al diritto alla privacy, posto a garantire e preservare la riservatezza della vita privata da eventuali aggressioni dovute alla potenza dei mezzi di informazione.
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ARTICOLO — 24 “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. Questo articolo esprime la garanzia per il cittadino di tutelare i propri diritti e interessi legittimi, nel caso di una loro violazione e di rivendicare giustizia qualora subisca un torto o un’offesa. Il comma secondo sancisce il diritto di difesa come un diritto inviolabile, in quanto in nessun caso e per nessun motivo questo diritto può essere limitato o privato. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi tipo di processo (civile, penale, amministrativo, ecc.) e in ogni grado di giudizio (in primo grado, in secondo grado o appello, in terzo ed ultimo grado o ricorso in Cassazione). Il terzo comma afferma il diritto del cittadino di scegliere il proprio legale di fiducia, o anche più legali. Va precisato che il secondo comma pone sullo stesso piano, quindi come diritti inviolabili, sia il diritto di agire in giudizio, chiedendo l’intervento del giudice, sia il diritto di difesa, nel caso in cui si venga accusati di aver commesso un reato. Il diritto alla difesa è un diritto inviolabile, e trova sostegno nei principi fondamentali indicati negli artt. 2 e 3. La Costituzione prevede l’istituto del gratuito patrocinio per quei cittadini che non dispongono dei mezzi economici per sostenere la spesa di un avvocato difensore: in tale ipotesi, le spese legali vengono rimborsate dallo Stato. L’ultimo comma prevede che, nel caso in cui i giudici commettano un errore giudiziario, ad esempio condannando una persona che in realtà era innocente, la vittima di tale errore ha il diritto di essere risarcito.
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ARTICOLO — 27 “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”. Il primo comma dell’articolo si riferisce in modo esplicito agli illeciti di tipo penale le cui sanzioni possono comportare la privazione del sommo bene della libertà personale. In altre parole, è stabilito che la sanzione conseguente alla commissione di un reato, deve ricadere solo ed esclusivamente sul soggetto che ha commesso l’illecito. L’art. 27 si ispira al “principio garantista”, o meglio al “principio di presunzione di non colpevolezza” o “presunzione di innocenza”. Alla luce di questo principio, nessuno dovrà essere considerato colpevole fino alla pronuncia di una sentenza definitiva di condanna, provvedimento giudiziario con il quale il giudice dichiara la colpevolezza dell’imputato. La pena deve assurgere ad una funzione di rieducazione, finalizzata al reinserimento della persona nel contesto sociale Nelle carceri, infatti, i detenuti dovrebbero essere occupati nello svolgimento di varie attività educative, formative e lavorative. L’ultimo comma è la conseguenza di una modifica apportata dalla Legge Costituzionale n. 1 del 2/10/07 che, in ottemperanza ad una convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha eliminato la pena di morte anche dai codici penali militari di guerra. Infatti, prima di tale modifica, l’ultimo comma recitava testualmente “Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”. Al riguardo, già alla metà del 1700, Cesare Beccaria, l’autore del celebre trattato “Dei delitti e delle pene”, auspicava l’abolizione della pena di morte, in quanto riteneva che non sortisse l’effetto deterrente desiderato: impedire i reati. Egli era, invece, convinto che per crimini orrendi e cruenti, la privazione della libertà, attraverso l’ergastolo, sarebbe stata pena ben peggiore e più dura della pena di morte, e che fosse un monito maggiore per gli altri uomini.
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può essere il diritto “ Qual che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? ”
CESARE BECCARIA
NO MISTA, GIURISTA, FILOSOFO, ECO , LET TERATO ITA LIA NO UM INISMO FIGURA DI SPICCO DELL’ILL
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RAPPORTI ETICO-SOCIALI --------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO — 29 “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. La famiglia rappresenta una società naturale di fatto che si radica nel legame affettivo, amorevole e di solidarietà tra i coniugi e nell’istinto di cura e di protezione verso i figli. Il comma primo fa esplicito riferimento al matrimonio. Si tratta di un istituto di diritto privato, attraverso il quale un uomo e una donna formalizzano, anche sotto il profilo giuridico, il loro legame. Due sono le forme di matrimonio: il rito civile, celebrato in municipio davanti al sindaco o a un suo delegato, e il rito concordatario, celebrato in chiesa dal sacerdote. Nel 1974, l’esito di un referendum popolare ha introdotto il divorzio, che consente lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi che potranno anche risposarsi con rito civile. Il comma secondo si ispira all’art. 3 quando sancisce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. L’intenzione dei padri costituenti era di elevare il ruolo della moglie e ridimensionare lo stato di supremazia del marito, previsto in molte leggi civili e penali. Solo con la Legge 151/1975, meglio conosciuta come “Riforma del diritto di famiglia”, si è realizzata la parità tra coniugi, comportando importanti modifiche e determinando una maggiore parità tra uomo e donna.
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al comando della tua coscienza, “ Ubbidisci rispetta sopra tutto la tua dignità, madre: sii forte, resisti lontana, nella vita, lavorando, lottando.
CARMEN CONSOLI “CANTANTESSA” ITAL IANA
”
SIBILLA ALERAMO SCRITTRICE E POETESSA ITALIANA
è sopravvivere a qualunque “ L’essenziale condizione, in piena facoltà d’intendere, farò fronte all’impegno. Adesso il vento è favorevole mi accingo ad issare le vele...
”
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ARTICOLO — 30 “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. L’articolo in esame è stato oggetto di lunghi e numerosi dibattiti nel corso della sua formazione, evidentemente anche per il carattere innovativo, rispetto al contesto culturale nel quale avrebbe dovuto trovare applicazione. Prima dell’attuale stesura, infatti, erano state proposte diverse versioni che, seppur ben strutturate, non riuscivano a contemplare la sua portata garantista nei confronti dei minori. Il comma primo sancisce il dovere di entrambi i genitori di provvedere alla cura dei figli non solo da un punto di vista economico, ma anche sotto il profilo affettivo, favorendo così una crescita serena ed equilibrata. L’art. 30 ha una portata innovativa, in quanto prende in considerazione anche le famiglie di fatto, quindi i genitori che non hanno formalizzato il loro legame con il vincolo matrimoniale. Il costituente ha così voluto sancire l’uguaglianza giuridico-sociale tra i figli legittimi e i figli che sono nati da una relazione non matrimoniale.
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basterà se voi non farete fronte “ ...nulla alle vostre responsabilità. L’educazione vi dà l’opportunità di scoprire quel che di meglio avete in voi. E qualunque cosa vogliate fare nella vita, avrete bisogno di una buona educazione (...). So che talvolta la televisione vi dà l’impressione di poter diventare ricchi e avere successo senza lavorare duramente: magari a basket o in un reality show. Ma il vero successo è duro da raggiungere, richiede sforzi tenaci anche se non tutto quel che dovete studiare vi piace, e non tutti gli insegnanti vi piacciono.
”
BARACK OBAMA I STATI UNITI o 44 PRESIDENTE DEGL
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ARTICOLO — 31 “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. L’articolo 31 chiude il capitolo relativo alla famiglia, indicando nel comma primo che la Repubblica si impegna ad agevolare la formazione della famiglia e quindi l’adempimento di tutti i dirittidoveri ad essa connessi, riservando particolare attenzione alle famiglie numerose. In casi come questi, infatti, vengono forniti aiuti economici sotto forme diverse; e questi aiuti vengono offerti non solo alle famiglie numerose, ma anche a quelle prive di mezzi. Lo Stato, attraverso i comuni, interviene con l’assegnazione della casa popolare; con un contributo per i servizi scolastici come la riduzione o la gratuità della mensa, o per l’acquisto dei libri scolastici, ecc.
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ARTICOLO — 33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuola statali. È prescritto un Esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. La libertà delle arti e della scienza è libertà della cultura, alla quale non possono essere posti limiti e censure. In realtà, esprime anche l’affermazione di una conquista importante che, se avesse trovato applicazione nei secoli precedenti, avrebbe evitato condanne ingiuste: Galileo non sarebbe stato condannato per aver dimostrato l’esistenza del sistema eliocentrico, mettendo così in discussione il ruolo centrale della Terra e dell’uomo rispetto dell’universo; Dante Alighieri non sarebbe stato esiliato per aver manifestato il proprio pensiero, sostenendo la necessaria e salutare indipendenza tra Stato e Chiesa. L’articolo in esame afferma anche la libertà d’insegnamento, intesa come la libertà didattica, cioè relativa al metodo ed ai contenuti, e la libertà organizzativa, relativa alle attività.
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l’uomo “ Solo colto è libero.
”
EPITTETOTICO
FILOSOFO GRECO AN
DANTE ALIGHIERI POETA, SCRITTORE E
POLITICO ITALIANO
cultura è organizzazione, “ Ladisciplina del proprio
ANTONIO GRAMSCI POLITICO, FILOSOFO E GIORNALISTA ITALIANO .
io interiore; è presa di possesso della propria personalità, e conquista di coscienza superiore ...
”
GALILEO GALILEI ONOMO FISICO, FILOSOFO, ASTR E MATEMATICO ITALIANO
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ARTICOLO — 34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. La scuola pubblica deve accogliere tutti secondo i principi di obbligatorietà e gratuità. Agli studenti deve così essere assicurato un livello culturale minimo gratuito e i genitori risponderanno in caso di abbandono scolastico. L’articolo in esame sancisce il principio meritocratico: la scuola pubblica deve rappresentare il vero ascensore sociale, per cui i giovani meritevoli anche se di ceto umile, hanno il diritto di riscattare la propria condizione socio-culturale attraverso lo studio e la formazione. Piero Calamandrei a proposito dell’art. 34, sostiene che: “I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. E se non hanno i mezzi? Allora nella nostra Costituzione c’è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l’avvenire davanti (...)”.
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RAPPORTI ECONOMICI --------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO — 36 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. L’articolo in esame si ispira chiaramente al principio lavorista, nonché al principio fondamentale sancito nell’art. 3; garantire il lavoro significa rimuovere quegli ostacoli che limitano l’eguaglianza sostanziale. Due sono gli aspetti importanti indicati nel comma primo. Innanzitutto il diritto ad una retribuzione proporzionata, significa che lo stipendio varia a seconda della tipologia di lavoro e del tempo ad esso dedicato. Altro aspetto, non trascurabile, riguarda il diritto, indipendentemente dal parametro della proporzionalità, a ricevere un minimo salariale che consenta al lavoratore di avere una vita dignitosa. Nella volontà dei padri costituenti la tutela della dignità umana era considerata uno dei principi fondamentali ed intangibili della Carta Costituzionale. Occoreva quindi garantire ad ogni lavoratore una retribuzione che non gli permettesse semplicemente di sopravvivere, ma una retribuzione tale da consentire una vita che non fosse una vita di rinunce e privazioni ma libera dal bisogno. Il comma secondo chiarisce che, nel rispetto sempre della dignità umana, è vietato lo sfruttamento del lavoratore, pertanto qualsiasi tipologia di lavoro deve prevedere contrattualmente la durata massima della giornata lavorativa. Si deve infatti tener conto dell’integrità fisica e morale del lavoratore. Diritti connessi al lavoro sono il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite; si tratta di periodi in cui il lavoratore, pur non svolgendo l’attività lavorativa, percepisce la retribuzione. Sono diritti che mirano a far sì che, il lavoratore possa recuperare energie per poter essere più efficiente e che consentono di garantire una migliore qualità della vita.
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rapporti con i propri iscritti “ Nei i sindacati restano libere associazioni e come tali sono protetti dalla Costituzione
”
MARCO BIAGI GIUSLAVORISTA ITALIANO UCCISO DALLE BRIGATE ROSSE IL 19 MARZO 2002
MASSIMO D’ANTONA LIANO GIURISTA E DOCENTE ITAROSSE IL 20 MAGGIO 1999. E AT IG BR UCCISO DALLE
creare più posti ed occasioni “ Se di lavoro rappresenta l’ambizioso traguardo dei prossimi anni, occorre, tuttavia, anche migliorare la qualità del lavoro.
”
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ARTICOLO — 37 “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. L’onorevole Angelina Merlin nel relazionare all’Assemblea Costituente il contenuto di questo articolo, fondò le proprie motivazioni, sul principio di uguaglianza tra uomo e donna. “(...) Gli stessi diritti devono essere riconosciuti tanto all’uomo quanto alla donna anche in ambito lavorativo, dove una retribuzione inferiore alla donna che svolga il medesimo lavoro dell’uomo sarebbe alla luce dei principi e dei valori costituzionali impensabile”. Ella inoltre riteneva che: “una donna, anche se non sposata, ma per il solo fatto di essere madre, potrà comunque costituire la propria famiglia”, sottolineando che: “la maternità adempie ad una funzione sociale, che non riguarda solo la donna, l’uomo o la famiglia, ma la società; pertanto proteggere la madre significa proteggere la società, perché intorno alla madre si costituisce la famiglia, quindi attraverso la madre si garantisce l’avvenire della società”. È preminente il principio di protezione della madre attraverso la tutela dei suoi figli, compresi quelli illegittimi, i quali per il solo fatto di essere nati hanno diritto, ad una vita decorosa e dignitosa. Determinante è stato altresì il contenuto della relazione dell’onorevole Merlin, in tema di protezione dello stato di gravidanza della donna, alla quale deve essere riconosciuto un periodo di riposo prima e dopo la nascita del bambino. La sua assenza finalizzata a preservare lo stato di salute proprio e del feto, non deve mettere a rischio il suo posto di lavoro.
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di chi è la colpa, se si considera una “ Ecolpa che le donne portino via i posti all’uomo? Infatti, quando scoppia la guerra, specialmente gli ultimi grandi conflitti, che hanno richiamato sotto le armi tanti uomini, si è pronti a chiamare le donne e a gettare sulle loro spalle deboli e gentili, come si dice, la tuta dell’operaio o la giubba dell’impiegato. Poi, finita la guerra, quando tornano i reduci, che pur meritano tutto il rispetto, si dice alle donne andatevene, possiamo fare a meno di voi perché siete delle donne
“
LINA MERLIN POLITICA E PARTIGIA NA MEMBRO DELLA ASSEMB ITALIANA E PRIMA DONNA AD ES LEA COSTITUENTE SERE ELETTA AL SENA TO
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meglio la peggiore “ Èdelle democrazie della migliore di tutte le dittature.
SANDRO PERTINI POLITICO, GIORNALIS E ANTIFASCISTA ITALIATA NO . FU IL SETTIMO PRESIDENT E DELLA REPUBBLICA ITA LIANA
52
”
RAPPORTI POLITICI --------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO — 48 “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o in casi di indegnità morale indicati dalla legge”. Il diritto di voto si acquisisce con il raggiungimento della “capacità d’agire”, ovvero al compimento dei 18 anni, che segna il passaggio dall’adolescenza alla gioventù. Ragazze e ragazzi dovrebbero aver raggiunto un grado di maturità ed una capacità critica tali da consentire una consapevole scelta, anche in senso politico. Evidentemente, i padri costituenti hanno voluto precisare che questo diritto è esercitato da tutti i cittadini, donne e uomini, per dare un aspetto di sacralità al suffragio universale. Per realizzare un sistema effettivamente democratico, il voto deve essere personale, libero e segreto. L’elettore, per una scelta consapevole, deve essere messo nelle condizioni di conoscere i programmi proposti dai vari candidati e valutare quindi chi considera maggiormente rappresentativo. Nel corso della campagna elettorale, vige il principio della “par condicio”, che mira ad assicurare a tutti i candidati identici tempi e modalità di propaganda. Il voto non è solo un diritto ma è anche un dovere, tanto che in passato l’elettore, che per cinque volte di seguito non si recava al seggio, perdeva definitivamente il diritto stesso. Pur trattandosi di un diritto, esistono alcune categorie di soggetti privati, temporaneamente o definitivamente, del diritto di voto: il condannato per reati gravi; l’imprenditore fallito ...
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ARTICOLO — 54 “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”. La prima parte della Costituzione si chiude con l’art. 54, che sancisce il dovere di essere fedeli alla Costituzione stessa, e di osservare le leggi. Essere fedeli alla Costituzione significa certamente conoscerla a partire dal percorso storico e politico che ha caratterizzato la sua nascita. Non dimentichiamo infatti che i principi e i valori in essa contenuti sono il frutto di un punto di equilibrio tra le principali tendenze ideologiche di quel tempo: quella cattolica, quella marxista e quella liberaldemocratica. Il comma secondo rafforza il dovere di fedeltà soprattutto per coloro che rivestono pubblici incarichi: chi infatti rappresenta le Istituzioni deve dare il buon esempio, rispettando con il proprio comportamento i valori della Costituzione. Coloro che svolgono pubbliche funzioni devono agire con “disciplina ed onore”, intendendosi per disciplina il rispetto delle norme e per onore, l’agire nell’interesse della collettività e del bene comune. La Costituzione, negli art. 91 e 93, prevede che il Presidente della Repubblica, il presidente del consiglio dei ministri ed i ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestino giuramento di osservanza alla Costituzione.
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il popolo può scrivere “ Solo una nuova Costituzione o cambiarne gli aspetti essenziali.
”
ETTORE GALLO OZIONE) ISTA (VENETO D'AD 2. PARTIGIANO E GIUR RTE COSTITUZIONALE DAL 1991 AL 199 CO A LL DE TE EN PRESID 55
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Il principio di separazione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario “LO SPIRITO DELLE LEGGI” DI MONTESQUIEU “Il potere assoluto corrompe, corrompe assolutamente”, questo è il principio dell’analisi dei sistemi governativi, svolta da Charles Louis de Secondat, barone di La Brede e di Montesquieu. Fu l’autore, nella Ginevra di Rousseau, del più ampio trattato politico, L’Esprit des lois, lo Spirito delle leggi. Frutto di quasi un decennio di studio, l’illuminista Montesquieu, vi argomentò la teoria dell’opportunità/ necessità della separazione dei poteri, ritenendo che concentrare nelle mani di un’unica persona i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, fosse estremamente pericoloso per la sicurezza e la libertà del popolo. Il filosofo e giurista individuava tre forme di governo, ognuna di esse basata e ispirata a principi diversi: dispotismo, monarchia e repubblica. Il dispotismo si fonda sul terrore, che il despota incute ed esercita sul suo popolo, rendendolo schiavo e succube. La monarchia si fonda sull’onore. La repubblica si fonda sul principio della virtù che si declina nell’amor di patria e nell’eguaglianza. In realtà, secondo il filosofo e giurista francese, la migliore forma di governo era la monarchia costituzionale. Egli riteneva fondamentale la presenza di un “contratto civile”, con il quale il monarca si impegnava a riconoscere e garantire libertà al popolo, prevedendo mezzi e strumenti utili a garantire la manifestazione di una volontà popolare. Quel contratto civile era la prima forma di costituzione e Montesquieu a tal proposito sosteneva: “(...) può dirsi libera solo quella costituzione in cui nessun governante possa abusare del potere a lui confidato. L’unica garanzia contro tale abuso è che il potere arresti il potere, attraverso la divisione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario debbono essere affidati infatti ad autorità diverse in modo che chi esercita uno dei poteri possa impedire all’altro di esorbitare dai suoi limiti (...). La riunione di questi poteri nelle stesse mani annullerebbe la libertà, perchè annullerebbe la bilancia dei poteri che costituisce l’unica salvaguardia o garanzia costituzionale in cui risiede la libertà effettiva. Una sovranità indivisibile ed illimitata è sempre tirannica”. tratto da“Lo Spirito delle Leggi” di Montesquieu 56
stato dispotico, come forma “ Allo cattiva di stato, Kant contrappone quindi come forma buona, la repubblica, intesa come l’antitesi della monarchia, ma anche come la forma di governo che, applicando il principio della separazione dei poteri, evita il vizio più grave dello stato dispotico, in cui la volontà pubblica (espressa dalla legge) viene sostituita dalla volontà privata del sovrano
”
NORBERTO BOBBIO FILOSOFO, STORICO E POLITOLOGO ITALIANO
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Ciao!
Ciao Marco. Dai vieni in biblioteca con me.
REALIZZATO DA PIO MARIA FALLARINO Quanti libri, troppi! Mi viene mal di testa solo a guardarli... Cavolo! ma cos’è ‘sta roba?
Tranquilli miei cari ragazzi! Sono Piero Calamandrei, uno dei Padri Costituenti, ho scritto insieme ad altri uomini e donne illustri la Costituzione
È la Costituzione Italiana. Mai letta?
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SANDRO PERTINI PIERO CALAMANDREI Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
A voi giovani, io faccio questo appello: di difendere queste posizioni che noi abbiamo conquistato; di difendere la Repubblica e la Democrazia. Oggi ci vogliono due qualità a mio avviso, cari amici: l’onestà e il coraggio. L’onestà… l’onestà… l’onestà… E quindi l’appello che io faccio ai giovani è questo: di cercare di essere onesti, prima di tutto: la politica deve essere fatta con le mani pulite!
ALDO MORO Ragazzi sappiate che quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi.
TERESA MATTEI Ragazzi miei, voi dovete sapere che il 2 giugno 1946, fu un giorno emozionante per tutte le donne che votarono per la prima volta, e anche per me. Quel voto ce lo siamo conquistato. Nessuna Resistenza sarebbe potuta essere senza le donne! Si dice che furono poche le partigiane, ma non è vero: ogni donna che ho incontrato in quel periodo era una partigiana. Per aver diviso a metà una patata con chi aveva fame, aver svuotato gli armadi per vestire i disertori, aver rischiato la vita tenendo in soffitta profughi ed ebrei… Ricordo che avevo 25 anni, ero una ragazzina che per la foto con De Nicola alla consegna della Costituzione, aveva addosso il vestito di sua madre e le scarpe scalcagnate. Io ed altre donne avevamo contribuito alla nascita di un documento epocale, fondato sui principi di democrazia e libertà.
LINA MERLIN Cari Ragazzi, la mia attività politica è stata soprattutto a favore delle donne, ed in particolare delle donne più deboli
Ragazzi, ma vi rendete conto, abbiamo conosciuto alcuni dei Padri Costituenti! Democrazia e libertà: adesso, per me, non sono più solo parole! Saranno il mio motto!
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CAPITOLO 4
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L’ordinamento della Repubblica
La seconda parte della Costituzione Italiana rappresenta la tangibile applicazione del principio di separazione dei poteri. -----------------------------------------
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L’Ordinamento dello Stato
Le quattro cariche dello Stato
1. Il Potere Legislativo esercitato dal Parlamento 2. Il Potere Esecutivo esercitato dal Consiglio dei Ministri 3. Il Potere Giudiziario esercitato dalla Magistratura
1. Il Presidente della Repubblica, prima carica dello Stato, organo Super Partes, la cui funzione non è meramente rappresentativa dell’Unità Nazionale. Il Presidente della Repubblica garantisce l’equilibrio tra i tre poteri nei quali interviene con compiti specifici; 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero l’esecutivo dello Stato; 3. Il Presidente del Senato; una delle due Camere del Parlamento; 4. Il Presidente della Camera dei Deputati, l’altro ramo del Parlamento.
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Il Potere Legislativo Il Parlamento
PALAZZO MONTECITORIO SEDE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
LA CAMERA DEI DEPUTATI - IL PARLAMENTO SI COMPONE DI DUE CAMERE: LA CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA - IL PARLAMENTO E’ ELETTO DAL POPOLO. - LE SEDUTE DELLE CAMERE SONO PUBBLICHE
COSTITUITA DA DEPUTATI
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IL SENATO DELLA REPUBBLICA COSTITUITA DA SENATORI
315 PALAZZO MADAMA SEDE DEL SENATO ITALIANO
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---------------------------------Il Potere Esecutivo Il Governo
IL GOVERNO E’ NOMINATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DOPO LE ELEZIONI.
E’ COMPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DAI MINISTRI, ED INSIEME COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
E’ L’ORGANO POSTO AL VERTICE DELL’APPARATO AMMINISTRATIVO STATALE ED ESERCITA LA FUNZIONE ESECUTIVA.
PALAZZO CHIGI SEDE DEL GOVERNO ITALIANO
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---------------------------------Il Potere Giudiziario La Magistratura
LA MAGISTRATURA ESERCITA LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE, PENALE E CIVILE ATTRAVERSO LE CORTI ED I TRIBUNALI, CHE SI PERSONIFICANO NELLA FIGURA DEL MAGISTRATO.
PAOLO BORSELLINO
GIOVANNI FALCONE
MAGISTRATO ITALIANO UCCISO DALLA MAFIA NELLA STRAGE DI VIA D’AMELIO il 19 LUGLIO 1992
MAGISTRATO ITALIANO UCCISO DALLA MAFIA NELLA STRAGE DI CAPACI IL 23 MAGGIO 1992
non è stabilire “ L’importante se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza
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La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza della contiguità e quindi della complicità 63
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---------------------------------I Presidenti: Consiglio dei Ministri Senato Camera dei Deputati
PRESIDENTE
PRESIDENTE
SENATO
ESERCITA LE FUNZIONI DI PRESIDENTE SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DEL CAPO DELLO STATO IN OGNI CASO IN CUI QUESTI NON POSSA SVOLGERLE. TO ITALIANO RTANTE CARICA DELLO STA E’ LA SECONDA PIU’ IMPO ONDA A QUELLA DEL PRESIDENTE DELLA SEC DELLA CAMERA). (PER RILIEVO POLITICO, A QUELLA DEL PRESIDENTE TE DEN ECE REPUBBLICA E PR
ADEMPIE AL COMPITO DI REGOLA RE IL DIBATTITO NELL’AULA SENATORIA ATTRAVERS O L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE NORME COSTITUZIONALI.
Consiglio dei Ministri
E’ NOMINATO DAL BLICA PRESIDENTE DELLA REPUB
INDICA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LA LISTA DEI MINISTRI. DIRIGE E PROMUOVE L’ATTIVITA’ DEI MINISTRI, DIRIGE LA POLITICA GENERALE DEL GOVERNO E NE E’ RESPONSABILE.
PRESIDENTE
CAMERA DEI DEPUTATI
E’ LA TERZA PIU’ IMPORTANTE CARICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DOPO QUELLA DI PRESIDENT E DELLA REPUBBLICA E QUELLA DEL SENATO.
HA IL RUOLO DI PROVVEDERE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, GARANTENDO L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.
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prima sfida ci viene dal mondo dei giovani “ Lae degli studenti che hanno segnato con le loro
MARIANO RUMOR STATISTA VICENTINO, PER CINQUE VOLTE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI FRA IL 1968 E IL 1974.
diffuse inquietudini, l'irrompere sulla scena della società civile e politica di una nuova generazione; una generazione che vuole fare da sé, che rifiuta polemicamente di essere integrata nella società di ieri e di oggi, che vuole e guarda ad un mondo nuovo, innervato di ideali e di scelte drammatiche più che di equilibri e negoziati compromessi. Dobbiamo prendere atto di questa realtà. Dobbiamo capirla se vogliamo dominarla e creare una possibilità di colloquio e di collegamento. Non capire, chiudersi nel rifiuto pregiudiziale a una generazione che viene avanti, vorrebbe dire favorire il rischio inquietante di una frattura tra generazioni che è quella che incombe sul nostro paese nel momento in cui ci si accinge a superare gradualmente le storiche e tradizionali fratture della società italiana; le fratture di classe, tra nord e sud, tra città e campagna, tra cittadini e stato. È particolarmente nei confronti dei giovani che vale l'esigenza della partecipazione che appare sempre più pressante perché non si crei un vuoto tra il paese e la classe dirigente, perché la democrazia abbia la sua naturale larga piattaforma di consenso costruttivo. Sappiamo che non è facile la mutua integrazione tra generazioni diverse ma bisogna trovare i valori, gli ideali, le prospettive comuni, dato che comune è il presupposto della libertà. Il tema della partecipazione è essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo democratico del nostro paese. Tratto da "Mariano Rumor. Discorsi sulla Democrazia Cristiana"
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---------------------------------Il Presidente della Repubblica
1. ENRICO DE NICOLA DAL 1948 AL 1948 2. LUIGI EINAUDI DAL 1948 AL 1955 3. GIOVANNI GRONCHI DAL 1955 AL 1962 4. ANTONIO SEGNI DAL 1962 AL 1964 5. GIUSEPPE SARAGAT DAL 1964 AL 1971 6. GIOVANNI LEONE DAL 1971 AL 1978 7. ALESSANDRO PERTINI DAL 1978 AL 1985 8. FRANCESCO COSSIGA DAL 1985 AL 1992 9. OSCAR LUIGI SCALFARO DAL 1992 AL 1999 10. CARLO AZEGLIO CIAMPI DAL 1999 AL 2006 11. GIORGIO NAPOLITANO DAL 2006 IN CARICA
IL CAPO DELLO STATO E RAPPRESENTA L’UNITA’ NAZIONALE. INTERAGISCE CON TUTTE LE FUNZIONI TO IN PUBBLICHE DELLO STATO. E’ ELETTO DAL PARLAMEN RESTA NZA. IORA MAGG TA UN’AL CON NE, SEDUTA COMU E DELLA IN CARICA SETTE ANNI. LA SEDE DEL PRESIDENT . INALE QUIR REPUBBLICA E’ IL PALAZZO DEL
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I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SONO: - INDIRE LE ELEZIONI; - PROMULGARE LE LEGGI; - NOMINARE I SENATORI A VITA; - NOMINARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - EMANARE I DECRETI LEGGE ED I REGOLAMENTI - COMANDARE LE FORZE ARMATE - PRESIEDERE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CONCEDERE LA GRAZIA AI CONDANNATI
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BANDIERA TRICOLORE ESPOSTA IN PIAZZA DEI SIGNORI IL 17 MARZO 2011 Realizzata per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia utilizzando 1.060 strisce di tessuto bianche, rosse e verdi, decorate dagli studenti della città di Vicenza con pensieri e disegni: è grande 30 metri per 20, per una superficie totale di 600 metri quadrati.
ABICI’ DEMOCRATICO GLI ARTICOLI
Estratto dal Documento sulla Costituzione Italiana, scritto in occasione della festa del 25 aprile dai rappresentanti degli studenti dei seguenti istituti superiori di Vicenza: Fogazzaro, Fusinieri, Lioy, Pigafetta, Piovene, Quadri e Rossi. «È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante.» dice Antoine-Marie de Saint Exupéry. Così noi siamo qui oggi per dare voce a quella parte di gioventù che, spendendosi per il proprio futuro, ne ha compreso l’importanza, e in memoria dei tanti giovani ragazzi e ragazze che si sacrificarono nella lotta partigiana, vogliamo dichiarare il nostro impegno nella difesa della conquistata democrazia e della nostra Costituzione. -----------------------------------------
LE PARI OPPORTUNITA' E IL RUOLO DELLA DONNA NELLA SOCIETA' Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso (...). Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione. Art. 51 Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (...). Nel 1948, la neonata Costituzione Italiana sancisce il principio di uguaglianza di genere: uomini e donne, in particolare nel mondo del lavoro, hanno diritto al medesimo trattamento. Per questo noi non accettiamo che questi principi costituzionali di uguaglianza vengano platealmente raggirati o ignorati quando si scontrano con gli interessi del singolo. Oggi, nonostante lo Stato democratico per cui noi italiani abbiamo in passato lottato, nonostante il progresso culturale, nonostante l’apertura all’Europa comunitaria, e nonostante il benessere collettivo raggiunto, le donne in Italia sono ancora discriminate (per il semplice fatto di essere donne), come madri, mogli e lavoratrici. Secondo l’Istat, 68
negli ultimi anni, i dati rivelano un preoccupante divario di genere: in Italia, mentre per gli uomini il tasso di occupazione è pari al 70,3 %, e quindi nella media europea, per le donne si colloca solo al 47,2 %, distante quasi 12 punti dal tasso europeo. La situazione è ben peggiore se si considera l’aspetto etico, come recenti fatti di cronaca dimostrano. Perciò noi non accettiamo che il corpo femminile sia mercificato nello spettacolo, nella politica e nel mondo del lavoro, e condanniamo in primis il modello che ci propongono molte delle figure femminili di spicco nella nostra società. -----------------------------------------
LE PARI OPPORTUNITA' E I PROBLEMI DELL’INTEGRAZIONE Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di lingua, di religione (...). Art. 10 Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. L’uguaglianza di tutti gli uomini è una conquista del costituzionalismo moderno; la mancanza di pari opportunità culturali ed economiche rende astratto tale principio, fino a smentirne il contenuto. È compito della Repubblica, come sappiamo, rimuovere gli ostacoli che limitino
la libertà e l’uguaglianza e impediscano il pieno sviluppo della persona umana. A fronte di tale affermazione, che figura come terza tra i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, noi giovani non accettiamo che il marocchino Abdul Bouja recandosi in un bar a Roma ritrovi affisso il cartello «vietato l’ingresso agli animali e agli immigrati». Non accettiamo più l’uso improprio dei dati statistici e l’informazione faziosa presentataci da più fronti per la quale immigrato è sinonimo di criminale. Non accettiamo più, come nel recente caso di Yara, che il primo sospettato di un omicidio sia lo straniero, né che si dia per scontata la sua colpevolezza quasi fosse il maggiordomo di un romanzo giallo. Non accettiamo più di leggere nei quotidiani notizie di naufragi di centinaia di clandestini, causati dagli inefficaci controlli delle coste marittime e dalla mancanza di percorsi regolari dell’immigrazione. Non accettiamo più la liquidazione frettolosa del problematico fenomeno migratorio, né i “Fuori dalle balle” rivolti a persone cui la nostra Costituzione assicura diritto di asilo e protezione umanitaria. Noi crediamo che assieme all’amore per l’Italia che si è cercato di risvegliare in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità Nazionale, sia opportuno infondere e diffondere un nuovo sentimento di cosmopolitismo. Voltaire diceva: «Chi volesse che la sua patria non fosse mai né più grande, né più piccola, né più ricca, né più povera sarebbe cittadino dell’universo.».
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...bisogna non solo dare una mano a chi ne ha bisogno, ma anche “stanare” chi è nella passività e nella superficialità, al fine di valorizzare le sue passioni e portarlo a collaborare insieme agli altri. Ovviamente, gli adulti devono lasciare spazio ai giovani prestando molta attenzione ai progetti portati avanti dagli stessi, perchè spesso non vengono fornite loro le condizioni per elaborare e mettere in atto le proprie idee...
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DON LUIGI CIOTTI SACERDOTE ITAL IANO ATTIVO NELLA LOTT A ALLA MAFIA E FONDATORE DELL’ ASSOCIAZIONE LI BERA
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I GIOVANI: FUTURO E INCERTEZZE Art. 3 (...) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 34 (...) I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Sulla base di queste due importanti affermazioni, noi giovani, non possiamo accettare la demolizione, lo smantellamento mattone per mattone della nostra scuola pubblica. Non accettiamo che la meritocrazia venga confusa con il classismo, e che in base a ciò il figlio dell’operaio non sia fornito di tutti i mezzi a lui necessari per realizzare le proprie ambizioni scolastiche, personali e lavorative. Non comprendiamo come tagliare alla ricerca significhi tagliare gli sprechi. Gli esempi offerti da altri, grandi Paesi ci dimostrano al contrario quanto la cultura sia indispensabile anche per valorizzare, sul piano dell’immagine, le proprie risorse economiche e produttive.
Ecco perché non comprendiamo come un Paese possa dimenticarsi (affatto per caso) di investire sul proprio futuro. Un Paese dove ragazzi e ragazze, finito il percorso di studi, si ritrovano a vagabondare tra un contratto a tempo determinato e l’altro, in un mondo dove l’unica cosa chiaramente visibile è un orizzonte di precarietà. Cervelli in fuga, spazzatura in tv, raccomandati negli impieghi pubblici e mafiosi in posizioni di potere e controllo. Per cambiare questo presente, tutto ciò che proponiamo è il rispetto della nostra Costituzione e dei nostri diritti.
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LA CULTURA IN ITALIA E A VICENZA Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. La cultura, che è l’insieme della tradizione e del sapere scientifico, letterario e artistico di un popolo, nel nostro Paese rischia di cadere in un oblio senza fine. L’ultima legge Finanziaria decurta notevolmente e ulteriormente i finanziamenti al nostro patrimonio storico e artistico ammirato e amato in tutto il mondo. La domanda che sorge spontanea è «può un Paese civile e democratico tagliare sulla propria identità storica, sulle proprie radici, sul proprio orgoglio, su quello che ci invidia tutto il mondo per unicità?» Quando noi camminiamo per Vicenza siamo circondati dai fasti dei nostri avi. Immaginiamo per un tratto che essi scompaiano, o siano in condizioni cadenti, o vengano soffocati da nuove costruzioni che ne rubano lo spazio e la scena. Per assurdo, questo vuol dire tagliare la cultura, uccidere il nostro passato per lasciare spazio a un delirante futuro senza più radici né coscienza. Quando ci chiedono da dove veniamo, noi rispondiamo “Vicenza”, e lo diciamo con orgoglio perché conosciamo il passato della città, che è città del Palladio, città protagonista del Risorgimento, città leader della industriale e patria dei personaggi illustri che l’hanno resa tale.
Se si taglia il futuro ai ricercatori, alla scuola, a tutto il mondo dell’istruzione, si uccide un popolo intero. Siamo un popolo condannato ad essere tale solo in cifre e sondaggi in campagna elettorale, un popolo che non ha voce, che non ha dignità, non ha speranze, costretto a lavorare in sabbie dove sprofondano diritti, meriti e aspirazioni di vita vita. Questi tagli alla cultura, passati per “necessari”, sono in realtà delitti nascosti, che avranno ripercussioni in un futuro molto prossimo.
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“ Ècheil tempo hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante.
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TE ANTOINE JEAN BAPTIS MARIE ROGER DE SAINT-EXUPERY SCRITTORE E AVIATORE FRANCESE AUTORE DEL FAMOSO ROMANZO "IL PICCOLO PRINCIPE"
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L’ITALIA E LA GUERRA
L’ITALIA E LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE
Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli è uno dei principi cardine dell’ordinamento politico di molti paesi, oltre che colonna portante dello Statuto dell’Onu. L’Italia delega parte della propria capacità decisionale in materia di mantenimento della pace e risoluzione di conflitti internazionali a organizzazioni quali Onu e Nato. Ad ogni modo, se le decisioni rettificate da queste ultime dovessero essere contrarie all’Art. 11, l’Italia può, ed è anzi obbligata a farsi da parte. Ricordiamo a questo proposito che proprio la nostra cara Vicenza ospita due basi militari, coinvolgibili in conflitti presenti e futuri. Proponiamo dunque Coerenza ed Onestà.
Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. (...).Libertà di espressione, libertà di manifestare il proprio pensiero, la propria opinione. Una frase semplice, breve, diretta, eppure non scontata. Proprio perché non è scontata, noi ragazzi cominciamo a riflettere. E nelle nostre menti nasce un’ idea: il sogno di una società dove la parola “censura” non esiste, una società dove ogni uomo sente propria la frase di Voltaire: “on condivido la tua opinione, ma sono pronto a morire affinché tu possa esprimerla”. Per questo noi ci battiamo per un’Italia in cui la libertà di espressione viene incoraggiata e stimolata, dove ogni cittadino sa che non è solo un diritto partecipare ed esprimersi, ma anche un dovere morale: il dovere di aiutare gli altri, perché ogni persona avrà sempre qualcosa da insegnare a chi la sa ascoltare. Ecco perché sogniamo questo mondo dove, nel rispetto delle altre persone, ogni individuo non esita a esprimersi liberamente, perché chiunque gli riconosce questo diritto, avendone capita l’essenziale importanza.
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CREDITS
A cura di Assessorato all’Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Vicenza nell’ambito della Sperimentazione dei Piani Locali Giovani, promossi e sostenuti dal Dipartimento della Gioventù, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’Anci Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e la Rete Iter.
Ufficio Giovani Levà degli Angeli 11 - 36100 Vicenza tel 0444/221544 - 222147 - fax 0444/222145 e-mail: mbasso@comune.vicenza.it, mfardin@comune.vicenza.it ---------------------------------------------------------------Edizione 2011 Progetto grafico no.parking comunicazione, Vicenza
Supervisione Assessore Avv. Alessandra Moretti Dott. Silvano Golin (Dirigente ass. istruzione e politiche giovanili) Testi Dott.ssa Mariapia Ciani Fumetto (pag. 58-59) Pio Maria Fallarino Foto copertina Gessica Padoan
Stampa Tipografia Campisi, Arcugnano, VI In collaborazione con Informagiovani di Vicenza www.informagiovani.vi.it e il Gruppo giovani di
---------------------------------------------------------------Ringraziamo per la collaborazione: Nnamdi Okebugwu (copertina), Valentina (copertina e pag 23-30), David (pag 16), Federico (pag 19), Gibril (pag 21), Davide (pag 24), Cecilia (pag 27), Gessica (pag 29-30), Michela (pag 30). Prof. Marco Appoggi, responsabile per il Comune di Vicenza della programmazione e realizzazione della celebrazione del 150° anniversario della Unità d’Italia. Dott. Stefano Ferrio