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Fisco Alessandra De Feo
from Settembre 2022
by pay50epiu
BONUS ASSISTENZA PSICOLOGICA: I REQUISITI E LA PROCEDURA
La pandemia da Covid-19 ed il suo prolungarsi hanno determinato, tra l’altro, un aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica per cui - con l’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modi cazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - è stato introdotto il cosiddetto Bonus di assistenza psicologica, pari ad un contributo massimo di 600 euro a persona e parametrato alle diverse fasce ISEE. Le modalità di presentazione delle relative domande sono state previste dal Decreto 31 maggio 2022 (G.U. 27.06.2022, n. 148). Il suddetto Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito: - le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022; - i bene ciari ammessi alla fruizione del contributo, i requisiti reddituali richiesti e l’importo dello stesso, con un tetto per seduta e un tetto massimo complessivo; In particolare, l’articolo 4 del Decreto prevede che: 1. il contributo è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro; 2. al ne di sostenere le persone con ISEE più basso, il bene cio è parametrato alle seguenti fasce dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente:
a) ISEE inferiore a 15.000 eu-
ro: il bene cio, no a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro, per ogni contribuente;
b) ISEE compreso tra 15.000 e
30.000 euro: il bene cio, no a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro, per ogni richiedente;
c) ISEE superiore a 30.000 e
non superiore a 50.000 euro: il bene cio, no a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro, per ogni bene ciario. Inoltre, il Decreto in esame, detta anche le modalità di richiesta e di attribuzione del contributo, prevedendo, tra le altre cose, che: l’INPS debba mettere a disposizione la prestazione “Contributo sessioni psicoterapia” sulla sua piattaforma informatica, fruibile anche mediante il contact center dell’Istituto, per gestire l’intera procedura per conto delle Regioni e delle Province autonome;
l’autenticazione informatica alla prestazione da parte dei richiedenti avviene mediante SPID, CIE o CNS; all’atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice scale del richiedente, acquisisce la Regione o la Provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall’interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell’INPS; il richiedente dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso di una DSU valida, in relazione ai requisiti ISEE previsti; l’INPS rende disponibili i dati necessari per la veri ca della sussistenza dei requisiti richiesti e informa il richiedente circa la presenza o meno di una DSU valida, acquisendo la domanda se la DSU è presente, ovvero, in caso negativo, informando il richiedente della necessità di presentare la medesima dichiarazione al ne di poter presentare la domanda di accesso al bene cio; concluso il periodo di presentazione delle domande (non inferiore a 60 giorni rispetto alla data di annuncio da parte di Ministero e INPS), l’INPS dovrà redigere le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, individuare i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili e comunicare a questi ultimi l’accoglimento.