SKILL TEORIE ED ESPERIENZE SULLA FORMAZIONE
NUMERO 3 NOVEMBRE 2016
PERIODICO DI ENAIP LOMBARDIA
La sperimentazione del sistema duale lombardo
SKILL TEORIE ED ESPERIENZE SULLA FORMAZIONE
PERIODICO DI ENAIP LOMBARDIA Fondazione Enaip Lombardia Via B. Luini, 5 - 20123 Milano T. 02 88124402 F. 02 804380 www.enaiplombardia.it
NOVEMBRE 2016 N. 3
SOMMARIO
La sperimentazione del sistema duale lombardo EDITORIALE Perché si parla di Sistema duale? di Giuseppe Longhi
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CONTESTO La riforma della Costituzione e l’istruzione e formazione professionale di Giulio M.Salerno da seminario FORMA
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La IeFP alla prova delle riforme. Cantieri aperti e processi di riforma in atto di Eugenio Gotti da seminario FORMA
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Un nuovo sistema duale italiano si costruisce con la pratica di Paola Vacchina
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Quadro generale della sperimentazione sul duale in Italia di Raffaella Croce
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Le ragioni per cui il sistema duale tedesco funziona bene da 50 anni di Giuseppe Livio
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FOCUS La sperimentazione del sistema duale in Lombardia di Mattia Dolci
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Le rilevazioni di Enaip Lombardia sulla sperimentazione del duale di Antonio Bernasconi (video commento)
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Costruire le competenze professionali e renderle trasparenti nei Repertori di Giovanna Muselli
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Duale e digitale, un binomio da far decollare di Enrico Millefanti
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STRUMENTI DI ENAIP Come costruire e consolidare i rapporti con le aziende di Isabella Botta e Francesco Beretta
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Gli allievi alle prese con il lavoro: esperienze di formazione in assetto duale di Enaip Busto Arsizio - (video)
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RASSEGNA NORMATIVA Accordo tra Governo, Regioni e province autonome del 24 settembre 2015
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Schema di convenzione per l’attuazione del programma Fixo Yei
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Regione Lombardia DGR n.5354 del 27 giugno 2016
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Regione Lombardia Decreto n.7835 del 4 agosto 2016
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Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185
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EDITORIALE
Perché si parla di Sistema duale? di Giuseppe Longhi
In Italia, ed anche in Lombardia, c’è molta disoccupazione, in particolare disoccupazione giovanile. Nel 2016 in Italia siamo oltre il 37%; in Lombardia intorno al 18%. Il fenomeno dei NEET (i ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in alcun circuito scolastico o formativo) è in continua crescita; in Lombardia siamo oltre 150.000 (19%). Dal canto loro le aziende hanno difficoltà a reperire alcuni profili professionali non tanto di alto livello, ma soprattutto di livello intermedio di natura tecnico-specialistica. La richiesta di operai e tecnici specializzati nell’ambito manifatturiero e dei servizi risulta significativa, non fosse altro che per garantire il turn over, mentre nelle nuove professioni legate all’ICT ed al digitale, all’area della creatività e della cultura, alla Green economy, già in partenza vengono richiesti livelli di qualificazione più alta. A livello globale, le prospettive di lavoro nel medio peridio indicano una costante emorragia di posti di lavoro (“sviluppo senza occupazione”) soprattutto per i profili non qualificati, parzialmente recuperabili da figure professionali qualificate e specializzate in ambito tecnicoscientifico. In questo senso la strutturale debolezza della Filiera Scientifica e Tecnico-Professionale all’interno del sistema educativo italiano rappresenta un vero e proprio ostacolo alla ripresa ed allo sviluppo. Le lauree scientifiche dovrebbero ulteriormente incrementarsi. Soprattutto manca in Italia una Formazione terziaria (accademica e non) di tipo professionale. Il modello universitario del 3+2 (Diploma universitario – Lauree professionali) è fallito e l’esperienza positiva delle Lauree triennali di Medicina non ha trovato riscontro nelle altre Facoltà. Solo da pochi anni si è avviata la sperimentazione dei corsi di Istruzione e Formazione Superiore (ITS) di durata biennale, che però ancora oggi sono scarsamente conosciuti malgrado i brillanti risultati ottenuti dal punto di vista formativo ed occupazionale. In generale sopravvivono alcuni stereotipi culturali, che devono essere rimessi in discussione. Non è più pensabile approcciare l’educazione e la formazione come fasi sequenziali totalmente distinte: prima si studia (fino a 18 anni, ma anche fino a 25 o 29 anni) e poi si entra nel mondo del lavoro. I cambiamenti nel mondo del lavoro come nella vita quotidiana sono continui, il sapere non è dato una volta per tutte, ma va costantemente aggiornato. La prevalenza attribuita alla cultura umanistica, a scapito della cultura Scientifica e Tecnico-Professionale che ha portato ad una gerarchizzazione degli 4
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indirizzi scolastici ed alla “liceizzazione” dell’istruzione tecnica e professionale non ha condotto a positivi risultati né sul fronte dell’innalzamento dei livelli qualitativi dell’istruzione erogata (spesso si sente dire che il livello raggiunto dalle lauree triennali corrisponde al diploma di una volta) né tantomeno su quello della spendibilità dei titoli di studio nel mercato del lavoro. Ai fini dell’apprendimento connesso al lavoro, il sapere teorico è importante quanto il sapere pratico ed il saper essere (soft skill). Esistono diverse modalità di apprendimento ed ogni persona ha proprie caratteristiche e peculiarità e l’apprendimento per esperienza ed attraverso il fare ha una sua dignità in particolare nel mondo del lavoro. Quando si parla di sistema duale, in generale si prende a riferimento il modello che da oltre 70 anni si è strutturato in Germania o più in generale nei Paesi del Nord Europa. Si tratta di un modello incentrato sul coinvolgimento attivo delle parti sociali e strettamente connesso alla gestione delle relazione industriali. Alla sua base vi è la centralità della grande impresa e della funzione formativa che essa svolge anche in favore delle piccole e medie imprese. Le imprese partecipano direttamente su base di filiera settoriale e/o territoriale al miglioramento delle professionalità delle risorse umane. C’e un modello istituzionale che fornisce valore e riconosce un sistema di apprendimento basato su percorsi di formazione duale, con periodi significativi di alternanza scuola-lavoro. Le parti sociali collaborano alla definizione e all’aggiornamento dei profili professionali, delle competenze da formare in relazione all’evoluzione dei processi di lavoro ed alle job skill richieste dal mercato del lavoro, dei curricula formativi che costituiscono dei repertori di riferimento per tutti coloro che si occupano di formazione. Il superamento degli esami sta a significare, non solo il conseguimento di un titolo di studio, ma soprattutto il riconoscimento sociale - e di conseguenza contrattuale - delle competenze acquisite attraverso la formazione duale. Ad ogni modo non è pensabile “applicare tout court” il modello tedesco in Italia, perché troppe sono le diversità che contraddistinguono, nel bene e nel male, il nostro contesto culturale, sociale e produttivo. Siamo un Paese incentrato sulla piccola e media impresa, sul lavoro artigiano, sulla manifattura, sulla trasformazione agro-alimentare ed il turismo. Ci sono enormi differenze tra Nord e Sud , in particolare per quanto riguarda il tessuto economico e produttivo, la presenza delle infrastrutture, la diffusione delle tecnologie innovative. L’Università ed il sistema educativo e formativo, pur apprezzabili sotto molti aspetti, presentano un ritardo cronico e strutturale rispetto all’approccio “duale” che trova riscontro a livello europeo nella VET (Vocational Education and Training) e che è ormai ampiamente riconosciuto come il principale antidoto rispetto alla disoccupazione giovanile e uno dei fattori propulsivi dello sviluppo economico.
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È possibile una via italiana al sistema duale? Arriviamo quindi in ritardo, ma ciò non ci esime dalla necessità di fare tutto il possibile per pensare ad una via italiana al sistema duale. Ciò può avvenire valorizzando le esperienze, le metodologie, gli approcci formativi ed organizzativi più interessanti realizzati nell’ambito del sistema di IeFP, che di fatto rappresenta la parte del sistema educativo e formativo italiano che più si avvicina ai modelli della VET europea. Un sistema formativo fortemente connotato per la capacità di coniugare gli aspetti connessi alla crescita personale, culturale, sociale e professionale dei ragazzi ed anche al recupero della dispersione scolastica e dei soggetti deboli (funzione educativa) con la costruzione di una cultura di base e tecnico-professionale adeguata ai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro (funzione istruttiva) e con la sperimentazione sul campo dell’acquisizione di competenze professionali realmente spendibili nel mercato del lavoro (funzione formativa). Ciò richiede non solo il ricorso a metodologie ed approcci formativi innovativi come l’alternanza scuolalavoro, la formazione laboratoriale ed esperienziale, la formazione on the job nell’apprendistato di I° livello, la simulazione d’impresa, etc., ma soprattutto il farsi carico, da parte delle istituzioni formative, di un processo di lavoro più ampio rispetto all’insegnamento scolastico – anche ben fatto - allargando il processo formativo alle funzioni di orientamento ed accompagnamento al lavoro (funzione di placement). Per la IeFP non basta fare una “buona scuola”, bisogna anche favorire l’inserimento lavorativo dei ragazzi ed orientarli e supportarli nel gestire le fasi di transizione scuola-lavoro-non lavoro che sempre più frequentemente si troveranno ad affrontare nel corso della loro vita personale e professionale. Sia la Legge 107/2015 La Buona scuola che la Legge 187/2015 Jobs Act e i suoi decreti attuativi Dlgs 81/2015 (riforma dell’Apprendistato) ed il Dlgs 150/2015 (riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive del lavoro) vanno tutti nella medesima direzione. La Sperimentazione «Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione professionale» deliberata con l’Accordo Stato Regioni del 24/09/2015 è un primo importante banco di prova. La finalità politico-istituizionale dichiarata è di implementare nella filiera formativa dell’IeFP l’apprendimento esperienziale e attraverso il fare utilizzando: il Nuovo Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, modalità più spinte di Alternanza scuola lavoro (almeno 400 h/annue) e sperimentando nuove metodologie formative come ad esempio l’Impresa formativa simulata (in particolare per gli studenti 14enni).
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Che cosa è stato fatto finora? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha mantenuto fede agli impegni presi, seppur con uno slittamento dei tempi, che ha di fatto rimandato l’implementazione della Sperimentazione all’anno formativo 2016-17. I ritardi normativi relativi approvazione degli Standard formativi dell’Apprendistato (fine dicembre 2015) ed al loro recepimento a livello di Regioni e di Parti sociali (primavera 2016) ed i tempi tecnici necessari per l’attivazione del Bando di Italia per la selezione dei 300 CFP previsto nella Linea 1 (9,5 Milioni di euro) e per la stipula delle Convenzioni con le singole Regioni per consentire il riparto delle risorse stanziate sulla Linea 2 (87 Milioni di euro annui) hanno di fatto contribuito a spostare l’avvio della Sperimentazione nell’anno formativo 2016-17. In Lombardia, dove la Regione ha recepito gli Standard sull’Apprendistato il 23/12/2015 si è potuto gestire già nell’anno formativo 2015-16 un Avviso pubblico per la formazione degli apprendisti assunti ai sensi dell’art 43 (DDS 1119) che ha portato alla formazione di 392 apprendisti. Il Bando poi è stato riproposto per l’anno formativo 2016-17 (DDS del 29/07/2017) con un finanziamento iniziale di 7.5 Milioni, successivamente ampliato per rispondere alla crescente richiesta di assunzioni di apprendisti art 43 (al 15 ottobre in Lombardia sono state “prenotate 2.599 doti apprendistato”. In coerenza con l’adozione del sistema dualeper i percorsi di IeFP prevista dalla LR 30/2015, RegioneLombardia, con la Dgr 5354 del 27/06/2016, ha emanato le linee guida sul “Potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato di primo livello in Regione Lombardia”. le proposteriguardano: a) misure per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di IeFP di qualifica/diploma ed IFTS, percorsi per il contrasto della dispersione scolastica e formativa (tra cui una Sperimentazione con i CIPIA), la promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di competenze innovative; b) misure per la realizzazione di percorsi di apprendistato di I° livello; c)misure a sostegno della promozione ed il potenziamento del sistema duale e dell’apprendistato di I° livello (informazione ed azioni di sistema). Con Decreto 7835 del 04/08/2016 sono stati approvati gli Avvisi per l’implementazione degli interventi relativi al sistema duale per l’a.f. 2016-17. La possibilità di ottenere risultati positivi nel placement è legata alla capacita della struttura formativa, di gestire e condividere informazioni e dati, di sviluppare procedure e modalità di relazione con i clienti (sia le imprese che le persone) codificate ma personalizzate, di incrementare la professionalità e le competenze degli operatori nella gestione di funzioni commerciali e consulenziali oltre che orientative e formative (marketing territoriale, comunicazione esterna, scouting imprese, reperimento vacancies, consulenza all’impresa nell’inserimento al lavoro e nel mantenimento dello stesso). SKILL 3/2016
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Che senso ha la Sperimentazione nazionale sul sistema duale? La Sperimentazione nazionale definisce le finalità (aumento occupazione giovanile e contrasto alla dispersione scolastica) entro il nuovo orizzonte dell’implementazione nella IeFP di una via italiana al sistema duale (attraverso l’apprendistato di I° livello, l’ampliamento dell’alternanza scuola-lavoro e l’impresa formativa simulata) e stanzia una quota rilevante di risorse per raggiungere l’obiettivo di coinvolgere circa 60.000 utenti, di cui circa 1/3 di apprendisti. Fa esplicito riferimento ai LEP, agli Standard formativi ed organizzativi ed al Repertorio delle Qualifiche e dei Diplomi di IeFP vigenti e a quelli relativi all’apprendistato di I° livello approvati con il Decreto interministeriale del 12/10/2015. Demanda invece alle Regioni la scelta di definire l’offerta formativa e di come allocare le risorse. Non propone un Modello pedagogico o una Proposta formativa, non indica standard formativi ed organizzativi, nulla dice sugli aspetti pedagogici e culturali sottesi. Senza dubbio la scelta di individuare il sistema di IeFP come terreno su cui attivare la Sperimentazione di una via italiana al sistema duale significa innanzitutto riconoscere che la IeFP, nel sistema educativo italiano, rappresenta l’esperienza più vicina alle esperienze di VET (Vocational and EducationTraining) in ambito europeo. Anche le ipotesi di riordino dell’Istruzione Professionale di cui si sta ancora discutendo prevedono comunque l’adozione di modelli formativi ed organizzativi molto simili a quelli in uso nella IeFP. Da tutto ciò ne consegue che il “valore aggiunto” che può essere dato dalla Sperimentazione nazionale del sistema duale può essere duplice. Da un lato, rilanciare su nuove basi la IeFP nelle aree del Centro-Sud, dove la IeFP non esiste o è molto debole (superando la poco positiva esperienza della cosiddetta “IeFP sussidiaria integrativa” gestita interamente dalle istituzioni scolastiche).La Sperimentazione , da sola, non è probabilmente sufficiente a garantire la creazione di un rinnovato sistema di IeFP nel Centro-Sud, ma può fungere da traino per ulteriori iniziative che devono essere messe in campo, utilizzando anche le risorse che può mettere a disposizione l’FSE nelle zone prioritarie. Dall’altro, nelle regioni del Nord e in quelle realtà del Centro (Lazio, Toscana)dove esiste un sistema di IeFP funzionante e propositivo, la Sperimentazione dovrebbe servire, oltre che a incrementare l’offerta formativa (in particolare di IV anni) per soddisfare le crescenti richieste che non trovano più spazio nei finanziamenti regionali correnti, soprattutto a rafforzare la IeFP come sistema complessivo. Per essere in grado di sostenere con successo le nuove sfide poste dal sistema duale, occorre potenziare le strutture formative, sviluppare nuove competenze degli operatori, arricchire e personalizzare l’offerta formativa, dotarsi di servizi aggiuntivi (orientamento e placement). L’obiettivo principale, in questo caso, non è quello di creare alcune (poche) strutture 8
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formative di eccellenza, quanto di promuovere a livello diffuso su tutto il territorio, agenzie formative in grado di rispondere concretamente ai fabbisogni formativi ed occupazionali delle imprese e dei giovani garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e comuni standard formativi ed organizzativi di progettazione ed erogazione dei servizi. Va posta attenzione principalmente al raggiungimento del “risultato” (una formazione adeguata a garantire un inserimento lavorativo coerente) ed alla soddisfazione dei clienti (ragazzi e famiglie, ma anche imprese) evitando il rischio di dar fiato ad una esponenziale crescita degli adempimenti documentali e burocratici. Approcciare la IeFP in un’ottica duale, comporta un grosso cambiamento culturale, un radicale cambio di mentalità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Da parte delle istituzioni formative che devono ripensare la propria organizzazione e la propria offerta formativa in non solo del soddisfacimento dei bisogni di educativi e di istruzione dei ragazzi, ma anche di fornire una risposta ai reali fabbisogni professionali ed occupazionali delle imprese. Da parte delle imprese che, per sopravvivere e rimanere competitive nel mercato globale, devono necessariamente investire, oltre che sulla tecnologia e sull’ innovazione dei processi di lavoro, sullo sviluppo delle risorse umane. Da parte dei ragazzi (potenziali futuri lavoratori) e delle famiglie, che per adattarsi alle continue evoluzioni del mercato del lavoro devono innanzitutto “imparare ad imparare” in una logica di apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita ed acquisire, anche attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro e di lavoro, competenze professionali che possano essere realmente spendibili nel mondo del lavoro.
L’autore: Responsabile Dipartimento produzione e sviluppo di Enaip Lombardia.
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CONTESTO
La riforma della Costituzione e l’Istruzione e formazione professionale di Giulio M. Salerno dal Seminario FORMA L’istruzione e formazione professionale alla prova delle riforme. Scenari e prospettive Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 giugno 2016
1. La riarticolazione delle competenze legislative - La competenza legislativa esclusiva dello Stato avrà per oggetto soltanto le “disposizioni generali e comuni” sulla IeFP. - Alle Regioni spetteranno le competenze legislative residuali – nel senso che non potranno intervenire sulle “disposizioni generali e comuni” di competenza statale - sulle materie della “istruzione” e della “istruzione e formazione professionale”, e la competenza esclusiva sulla “organizzazione in ambito regionale della formazione professionale”. - Le “disposizioni generali e comuni” sulla IeFP dettano il quadro normativo omogeneo e coerente a livello nazionale dell’intero sistema nazionale della IeFP per assicurare e garantire il perseguimento di interessi unitari e infrazionabili nell’erogazione delle relative prestazioni di rilievo pubblico su tutto il territorio nel rispetto del principio di eguaglianza. - La disciplina statale “generale e comune” sarà inderogabile da parte delle singole Regioni, alle quali spetterà la competenza legislativa residua, rivolta cioè a specificare, dettagliare ed adattare in sede regionale (senza però possibilità di modifica o di deroga) le disposizioni statali generali e comuni, tenuto conto delle differenziate e specifiche esigenze localizzate nel rispettivo territorio. - Le leggi regionali in tema di IeFP dovranno rispettare anche le altre competenze legislative esclusive dello Stato comunque afferenti o collegate alla materia della IeFP, quali, in particolare, le leggi statali che stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni attinenti all’assolvimento del dirittodovere all’istruzione e formazione, oppure, tra le altre, le leggi statali relative all’ordinamento delle professioni, o quelle in tema di “politiche attive del lavoro”, o ancora in materia di coordinamento informatico. - Sarà necessario distinguere nettamente tra IeFP e FP: per Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) deve intendersi – soprattutto per la compresenza della finalità dell’“istruzione” che la distingue dalla Formazione Professionale (FP) – le attività propriamente educative che a partire dalla istruzione e formazione iniziale, che concerne l’assolvimento del diritto-dovere all’istru10
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zione e formazione mediante percorsi formativi professionalizzanti, abbracciano l’intera filiera dell’istruzione professionalizzante destinata ai soggetti in età formativa, ivi compresi, dunque, secondo l’attuale ordinamento, gli IFTS e gli ITS, e cioè quei percorsi nei quali si conclude l’istruzione professionalizzante. La Formazione Professionale coinvolge invece quelle attività rivolte alla formazione ed elevazione professionale dei lavoratori ai sensi dell’art. 35, comma 2, Cost., quelle attività specificamente e direttamente rivolte all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, ovvero alla formazione, all’aggiornamento, alla specializzazione o alla riconversione delle relative competenze professionali (formazione continua, a distanza, o comunque rivolta agli adulti al fine di consentire essenzialmente l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro).
2. La riarticolazione delle competenze regolamentari e amministrative - Sulla IeFP lo Stato eserciterà non solo la competenza legislativa esclusiva in relazione alle “disposizioni generali e comuni”, ma anche le corrispondenti competenze regolamentari (cfr. art. 117, comma 6, testo riformato, che attribuisce la potestà regolamentare “allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative”), fatta salva la possibilità che lo Stato deleghi tale competenza regolamentare alle Regioni; cfr. art. 117, comma 6, testo riformato, che consente “la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva”) e potrà esercitare, sempre per dare attuazione alle disposizioni legislative statali generali e comuni, le funzioni amministrative collegate all’attuazione di tali disposizioni “generali e comuni” o comunque potrà disporre la distribuzione di tali specifiche funzioni amministrative tra i livelli di governo substatali, cioè attribuendole anche alle Regioni o agli enti locali (cfr. art. 117, co. 5, e art. 118, co. 1). - Si tratterà di funzioni dello Stato regolamentari ed amministrative connesse alla competenza legislativa sulle “disposizioni generali e comuni”, e quindi collegate alla funzione di governo e di direzione unificante del sistema nazionale - Resteranno in capo alle Regioni tutte le restanti funzioni amministrative (così come la competenza legislativa di articolarle sul proprio territorio tra i rispettivi enti locali) volte a dare concreta attuazione ai singoli sistemi regionali di IeFP. Resterà dunque alle Regioni il compito di assicurare l’effettiva erogazione dei percorsi formativi della IeFP – ovviamente nel rispetto delle disposizioni generali e comuni dettate con legge dello Stato – e dunque spetteranno sempre alle Regioni, sempre nei limiti appena ricordati, i compiti di “amministrazione attiva”, cioè, in particolare, quelli relativi alla programmazione territoriale dell’offerta formativa e ai rapporti giuridici e finanziari con le istituzioni formative accreditate. SKILL 3/2016
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- Conseguentemente, nell’esercizio delle funzioni proprie dello Stato in materia di IeFP (legislative, regolamentari, ed amministrative relativamente all’attuazione delle disposizioni generali e comuni), non ci sarà più la necessità dell’intervento regionale in sede di preventiva concertazione, come adesso avviene mediante l’indispensabile e spesso defatigante richiesta delle intese o degli accordi in Conferenza Stato-Regioni cui è sempre subordinata una qualche azione unificante dello Stato, trattandosi di materia tuttora costituzionalmente attribuita alla competenza esclusiva delle Regioni. - Non sarà esclusa la possibilità della condivisione tra le Regioni per quanto riguarda la definizione degli aspetti attuativi, a livello regionale, delle disposizioni statali “generali e comuni”, al fine di assicurare una qualche necessaria corrispondenza – in senso interregionale – tra i provvedimenti attuativi adottati dalle singole Regioni. Tra l’altro nulla esclude che, anche in questo ambito applicativo delle disposizioni statali “generali e comuni” della IeFP, le Regioni diano finalmente attuazione al penultimo comma dell’art. 117 Cost. (che rimane immutato anche con la riforma costituzionale), in cui si prevede che le Regioni possono ratificare tra loro delle “intese” per “il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni”. - Viceversa, le Regioni in materia di “organizzazione in ambito regionale (…) della formazione professionale” eserciteranno anche le competenze regolamentari e amministrative, ovvero potranno disporre la distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo subregionali, cioè tra gli enti locali.
3. Una proposta per la futura governance nazionale della IeFP - Il mutato assetto costituzionale richiederà necessariamente che la IeFP sia disciplinata in modo da assicurare un sistema unitario a livello nazionale, che consenta la presenza del sistema di istruzione e formazione sull’intero territorio italiano, secondo regole, criteri e standard normativi da applicarsi in modo omogeneo in tutte le Regioni, al fine di assicurare l’effettiva erogazione del servizio educativo e formativo della IeFP a favore di tutti gli allievi richiedenti e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni indispensabili per garantire il diritto all’istruzione e formazione professionale in condizioni di eguaglianza. - Occorre garantire in tutto il Paese l’erogazione dei medesimi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in relazione al diritto-dovere all’istruzione professionalizzante (qualifica e diploma della IeFP, apprendistato nei percorsi di qualifica e diploma della IeFP, sistema duale, IFTS, ITS). - Occorre garantire l’omogeneità del sistema nazionale della IeFP sull’intero territorio statale, consentendo interventi di controllo, di monitoraggio, e di vigilanza rivolti a garantire l’effettività 12
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della IeFP in tutte le Regioni, e il rispetto della disciplina statale generale e comune, anche mediante un’apposita strumentazione sostitutiva. - Sarà opportuno mantenere al contempo l’indispensabile autonomia delle Regioni in sede attuativa ed applicativa delle disposizioni generali e comuni dello Stato affinché, in coerenza con il principio di sussidiarietà, possano dare specifica attuazione al sistema nazionale della IeFP secondo le rispettive esigenze e le specifiche caratteristiche del contesto culturale, sociale, lavorativo e produttivo. - Sarà necessario rispettare anche il rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale che nella IeFP trova particolare applicazione per il tramite delle istituzioni formative accreditate - Sarà necessario rispettare i principi costituzionali di efficienza nella spesa pubblica degli enti decentrati, mediante l’applicazione dei costi standard. - Si può pertanto proporre una nuova configurazione delle competenze regolamentari ed amministrative statuali che tenga conto della collocazione della IeFP in un ambito organicamente collegato dalla Costituzione in stretta connessione sia con il mondo dell’istruzione che con quello del lavoro. - Ad esempio, si potrebbe definire un assetto istituzionale peculiare e appositamente dedicato alla IeFP, e dunque non più suddiviso artificiosamente fra i due ministeri tradizionalmente coinvolti (Miur e Lavoro), in quanto si dovrà tenere conto dell’originale trasversalità propria di questa materia che incrocia ed accomuna istruzione e formazione. A tale nuovo ed unitario assetto istituzionale potrebbero darsi compiti non solo di indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza, ma anche di predisposizione e proposta dei necessari atti regolamentari attuativi delle disposizioni di legge statali. - Si potrebbe così dare luogo ad una “Agenzia nazionale dell’istruzione e formazione professionale” soggetta alla vigilanza del doppio vertice politico competente - MIUR e Ministero del Lavoro -, e al cui interno far convergere le attività di complessiva direzione nazionale delle amministrazioni pubbliche coinvolte (statali, regionali e locali) nei molteplici ambiti formativi collegati alla istruzione e formazione professionale, connessi cioè ai percorsi formativi professionalizzanti, compresi quindi quelli che si svolgono negli Istituti Professionali di Stato, almeno allorché operino in funzione effettivamente sussidiaria. - Appare opportuno che in questa Agenzia siano anche presenti forme di rappresentanza delle amministrazioni territoriali direttamente responsabili dell’erogazione dei percorsi formativi, ovvero le Regioni - Appare opportuno prevedere che le decisioni principali dell’Agenzia siano assunte previo svolgimento di forme strutturate di consultazione con gli enti nazionali delle istituzioni formative accreditate, in modo che si possa dare voce a chi opera in concreto nell’attuazione dei percorsi formativi. SKILL 3/2016
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- Dal punto di vista funzionale, all’Agenzia spetteranno essenzialmente i seguenti compiti: a) indirizzo, coordinamento, controllo, e vigilanza sul sistema nazionale della IeFP; 2) la predisposizione degli atti di regolazione nazionale ed unitaria, aventi carattere regolamentare (e dunque legittimamente adottate da un’autorità statale ai sensi dell’art. 117, comma 6, testo riformato), in particolare su quei molteplici versanti che devono essere disciplinati – e a tutt’oggi ancora più o meno scoperti - per dare consistenza effettiva al sistema nazionale della IeFP; 3) l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertate situazioni di inerzia o omissione da parte degli enti decentrati. - In particolare, l’Agenzia adotterà norme regolamentari rivolte ai seguenti fini: l’individuazione dei soggetti formativi abilitati all’erogazione dei percorsi di IeFP mediante uniformi standard nazionali di accreditamento; l’omogenea predisposizione dei criteri di determinazione e di attivazione dei percorsi della formazione professionalizzante; la determinazione nazionale delle figure e qualifiche professionali cui si rivolgono tali percorsi; o ancora la compiuta precisazione dei LEP stabiliti con legge statale e che devono essere rispettati in sede regionale. - Dal punto di vista finanziario, l’Agenzia avrà il compito di definire il quadro delle risorse disponibili, articolandolo tra le Regioni in modo da assicurare indispensabile consistenza al finanziamento dei percorsi della IeFP, soprattutto mediante la determinazione, in sede regolamentare, dei meccanismi nazionali di assegnazione e di ripartizione delle risorse statali tra i singoli sistemi regionali sulla base di parametri collegati ai bisogni della corrispondente domanda formativa e volti a promuovere la realizzazione dei singoli sistemi regionali di IeFP efficienti e ben funzionanti sull’intero territorio nazionale; il ripristino e il consolidamento dei canali di finanziamento provenienti dalle amministrazioni statali competenti, anche assicurando l’unitarietà delle scelte di ripartizione delle risorse tra i diversi percorsi formativi professionalizzanti della IeFP; e, ancora, la corretta definizione dei parametri dei costi standard cui collegare il finanziamento regionale della IeFP, in modo che non siano stabiliti dalle Regioni in modo del tutto discrezionale e contingente, né collegandoli alla decrescente spesa storica regionale, ma determinati sulla base di valutazioni oggettive ed accertate di contabilità analitica in coerenza con i criteri di accreditamento nazionali e con l’obiettivo di assicurare l’erogazione dei LEP in condizioni di efficienza sull’intero territorio nazionale. - Si darà così attuazione ad un nuovo principio costituzionale introdotto con la riforma, cioè quello di promuovere, con legge dello Stato, la definizione di “indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno” al fine di promuovere “condizioni di efficienza” nell’esercizio delle funzioni degli enti decentrati (cfr. art. 119, comma 4, testo riformato).
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- Spetterà così proprio all’Agenzia definire in via regolamentare tale indicatori sulla base delle disposizioni “generali e comuni” dettate dalla legge dello Stato in materia di IeFP, e dunque promuovere condizioni di efficienza nell’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalle Regioni e dagli enti locali in relazione al finanziamento dei percorsi della IeFP.
4. Gli altri principi innovativi incidenti sulla IeFP a) la clausola di supremazia: consente alla legge statale di intervenire in materie di competenza regionale “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale” (art. 117, quarto comma, testo riformato). b) il rinnovato regionalismo differenziato: la IeFP è stata inserita tra le materie nelle quali singole Regioni potranno ottenere ulteriori competenze legislative, regolamentari e amministrative, anche su loro richiesta e con un’apposita legge dello Stato, approvata previa intesa con le Regioni interessate, sentiti gli enti locali, e purché la Regione sia “in condizioni di equilibrio di bilancio” c) la “decostituzionalizzazione delle Province” e la loro trasformazione in “enti di area vasta”: le Province saranno testualmente cancellate da tutte le disposizioni del testo costituzionale, e, in quanto tali, non faranno più parte degli enti costitutivi della Repubblica. Ma con una norma transitoria (art. 40, comma 4, legge costituzionale), si consentirà la sostanziale permanenza delle attuali Province – e comunque di un ente di livello intermedio tra le Regioni e i Comuni - sotto la nuova definizione di “enti di area vasta”. Tali Enti di area vasta saranno disciplinati negli aspetti essenziali e generali con la legge dello Stato, mentre le altre disposizioni saranno di competenza delle Regioni.
L’autore: Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Macerata.
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CONTESTO
La IeFP alla prova delle riforme Cantieri aperti e processi di riforma in atto di Eugenio Gotti dal Seminario FORMA L’istruzione e formazione professionale alla prova delle riforme. Scenari e prospettive Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 giugno 2016
Il contesto Il sistema Paese ha maturato la convinzione di ridurre la distanza che ancora permane tra sistema educativo e mondo del lavoro e ora il processo di riforma deve tradurre questa trasformazione culturale. Negli ultimi anni sono stati realizzati importanti passi avanti in tal senso: a cominciare dalla nascita dei Poli Tecnico Professionali (PTP), alla nascita degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), fino alle ultime modifiche introdotte dalla legge 107/2015 con l’alternanza e dal d.lgs 81/2015 con le modifiche all’apprendistato formativo. Nonostante ciò, il segmento più professionalizzante del sistema educativo non ha avuto fino ad ora una attenzione adeguata. Lo stesso tentativo di prevedere uno spazio nella L. 107/2015 non si è rivelato efficace. Le previsioni contenute nel comma 44 della stessa legge, non sono sufficienti rispetto alla necessità di rilancio del sistema professionalizzante. Inoltre, sembra anche mancare la volontà di esercitare la delega contenuta nel predetto comma della L. 107/2015, anche in considerazione dell’impugnativa costituzionale da parte di alcune regioni, nonostante si tratti di un intervento normativo di portata estremamente limitata. Solo la sperimentazione dell’apprendistato duale rivolta al sistema della IeFP, voluta dal Sottosegretario Bobba, ha riportato l’attenzione sul tema di un necessario rilancio della stessa in tutto il territorio italiano e ne ha valorizzato le potenzialità in termini di integrazione tra formazione e lavoro, di alternanza qualificata, di forte spinta sull’apprendimento per competenze, riconoscendo il valore formativo del lavoro.
Il nuovo scenario e le opportunità per il futuro Per il prossimo futuro si prospetta uno scenario potenziale di forte innovazione per il sistema professionalizzante. Nell’ambito di questa evoluzione, possiamo individuare alcuni pas16
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saggi cardine che potranno incidere profondamente sullo sviluppo della IeFP: - la delega per il riordino dell’istruzione professionale (I.P.) prevista nella L. 107/2015 che supera il connubio tra istruzione professionale ed istruzione tecnica, orientando maggiormente l’istruzione professionale verso un sistema VET, di cui oggi è espressione la IeFP; - la possibile revisione costituzionale con il passaggio allo Stato delle competenze legislative sulle norme generali e comuni della IeFP; - il raccordo tra la IeFP e lo sviluppo dell’apprendistato e delle politiche attive del lavoro. Come detto, si tratta di passaggi salienti che hanno il duplice e contestuale risvolto del rischio e dell’opportunità.
1. La delega di riordino della I.P. Con riferimento all’esercizio della delega di riordino dell’istruzione professionale, nello schema di d.lgs. si rilevano alcuni elementi fortemente assimilabili alla identità della IeFP: - centralità delle competenze da acquisire e non delle discipline e conseguente aggregazione delle discipline per Assi (culturali, professionali, ….) - utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l’apprendimento di tipo induttivo; - il raccordo stabile degli I.P. e delle istituzioni formative accreditate nell’ambito dalla “Rete nazionale delle scuole professionali” nell’ambito di un’offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio e la loro partecipazione alla “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, soprattutto allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, di diffondere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, di aprirsi in generale alle politiche attive del lavoro. - il raccordo con il sistema IeFP che prevede la fine dell’approccio sussidiario. In particolare viene meno la sussidiarietà integrativa, che vedeva l’innesto della IeFP in percorsi scolastici di I.P. Anche la sussidiarietà complementare è fortemente ridimensionata. Questa evoluzione del sistema I.P. rappresenta certamente un dato positivo soprattutto con riferimento alla nota distanza tra le aspettative degli allievi e delle famiglie e l’offerta formativa attuale, lontana dagli stili cognitivi degli studenti, caratterizzati da quella intelligenza pratica molto distante dalla logica simbolica che caratterizza gli istituti tecnici ed i licei. Lo spostamento di merito dei percorsi di I.P. ha naturalmente bisogno di un deciso intervento di formazione e accompagnamento, perché altrimenti rischia di rimanere solo un progetto lontano dalle prassi di scuole e docenti. Resta inoltre il nodo strutturale della flessibilità organizzativa, che viene affrontato solo marginalmente dal testo di decreto delegato.
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E’ necessario evidenziare come la IP, con questo intervento di riordino, tenda ad avvicinarsi alla IeFP come identità e metodi, ma resti nel sistema di istruzione secondaria superiore, non entrando nel sistema IeFP. In tal senso possiamo dire che con la delega, la I.P. guarda alla IeFP, ma resta con propria distinzione istituzionale.
2. Il passaggio al nuovo testo Costituzionale Alla luce della possibile modifica dell’articolo 117 della Costituzione, dal punto di vista della collocazione della IeFP nel sistema istituzionale nazionale, si prefigurano due scenari: - mantenimento della distinzione tra I.P. (inserita nella scuola secondaria superiore) e IeFP (sistema educativo di secondo ciclo distinto dalla scuola secondaria superiore) - evoluzione della I.P. come IeFP. Nel primo caso, si tratta di mantenere una identità distintiva della IeFP, superando tuttavia le debolezze del sistema in moltissime regioni. In tal senso, la definizione del modello e della governance della IeFP, in rapporto con le regioni potrebbe ripercorrere uno schema analogo a quello del dlgs 150/2015 per le politiche attive del lavoro, che ha di fatto anticipato la nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, prevedendo che governance e modello siano fissati a livello statale lasciando alle regioni la programmazione, gestione e cofinanziamento del sistema. Tale scelta comporterebbe una più decisa azione statale nel garantire il sistema di IeFP in tutta Italia, ricordando che si tratta di Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e quindi dovrà essere garantito il soddisfacimento delle domanda di frequenza fin dal primo anno. In questo scenario lo Stato avrà il dovere di garantire il sistema di IeFP in quanto tale in tutta Italia, superando i noti problemi di incompiutezza del sistema, di incompletezza e di insostenibilità economica. La conseguenza di ciò è la costruzione di un sistema che non si attiva con i bandi, progetti, valutazioni e selezioni, ma che garantisce l’offerta formativa sulla base delle iscrizioni degli studenti, analogamente a quanto avviene nell’istruzione. Nel secondo caso, si tratterebbe di superare l’anomalia prettamente italiana di avere due sistemi professionalizzanti, uno IeFP ed uno IP di scuola secondaria superiore, andando a definire un unico sistema di IeFP, ampio, sia in termini di percorsi e di qualifiche, sia in termini di numero di studenti (quasi 700 mila, il 25% di tutto il secondo ciclo). Questo unico sistema VET potrebbe avere la forza, anche numerica, per una propria rilevanza, visibilità, stabilità. Tutti elementi concreti di quella “pari dignità”, spesso scritta ma non praticata. In entrambi i casi, lo Stato dovrà provvedere al riconoscimento
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formale e istituzionale della piena partecipazione delle istituzioni formative accreditate al sistema educativo, superando le numerose anomalie oggi esistenti tra cui, solo per fare un cenno ad alcune, il diverso trattamento per le coperture assicurative INAIL, l’accesso alle prestazioni relative al diritto allo studio.
I rischi Il rischio è che qualcuno possa pensare di realizzare il sistema IeFP esclusivamente attraverso le istituzioni scolastiche, oppure di collocare le istituzioni formative nell’ambito del sistema delle scuole paritarie. È una previsione dalla quale bisognerebbe presto sgomberare il campo di riflessione: sarebbe drammatico non solo per le istituzioni formative, che vedrebbero cancellata una storia più che secolare ma anche per l’intero sistema, per gli studenti e le famiglie. Le istituzioni formative hanno dimostrato da tempo di raggiungere meglio i risultati della IeFP, di rispondere molto bene alla propria utenza, perché hanno una maggiore flessibilità organizzativa, perché possono fare da traino di tutto il sistema professionalizzante verso un vero sistema VET. Facendo tesoro di tali evidenze, è necessario fare in modo che l’offerta di IeFP del triennio/quadriennio consenta la scelta tra il percorso nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni formative, anche nelle regioni dove queste ultime non sono di fatto presenti. A tal fine, sono necessari: - una profonda revisione del sistema di accreditamento, - la definizione coerente e certa delle unità di costo standard. - un rafforzamento di tutto il sistema professionalizzante anche grazie ad una prospettiva di filiera professionalizzante di livello terziario. Oggi tasso di passaggio al terziario dei tecnici è solo il 30%, dei professionali addirittura l’11%. - un finanziamento stabile, certo, collegato alla domanda, di tutti i soggetti erogatori, anche attraverso un cofinanziamento MIUR/ MLPS/Regioni.
3. Il raccordo tra la IeFP e lo sviluppo dell’apprendistato e delle politiche attive del lavoro. Terzo elemento di novità è la collocazione della IeFP, per altro coerentemente al prossimo rinnovato dettato costituzionale, tra sistema educativo e del lavoro: assolve l’obbligo di istruzione ed il DDIF e contemporaneamente è strettamente collegato allo sviluppo professionale, al rapporto con il tessuto imprenditoriale, alle politiche attive del lavoro. In tal senso si sta sviluppando già una rete di istituzioni formative che sempre più raccordano la propria attività con le azioni per la transizione scuola lavoro dei propri studenti, rafforzano i propri SKILL 0/2016
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uffici di placement, che attivano una formazione per l’inserimento lavorativo delle persone. Tutto ciò ha avuto una accelerazione ed una apertura geografica nazionale in particolare grazie alla sperimentazione per l’apprendistato formativo per la qualifica ed il diploma professionale. In tale contesto, l’apprendistato duale rappresenta al contempo un simbolo dell’evoluzione del sistema ed una sfida anche di identità della IeFP. Il sistema IeFP è stato percorso da numerosi cambiamenti che l’hanno visto passare dall’alveo più strettamente legato alle attività di qualificazione dei lavoratori (art. 35 comma 2 della Cost. “formazione ed elevazione professionale dei lavoratori”), a quello della istruzione e formazione professionale nell’ambito del sistema educativo. Ora, l’attenzione è rivolta alla capacità di questo sistema di preparare i giovani al mercato del lavoro dotandoli di competenze che ne accrescono le loro possibilità di occupazione al termine dei percorsi, direttamente attraverso il lavoro. L’accento è quindi posto sulla formazione mirata all’inserimento lavorativo e, pertanto, anche l’assetto istituzionale e organizzativo non può prescindere da questa nuova configurazione della IeFP: un sistema orientato al mondo del lavoro. Per questa ragione, il modello non può essere quello eminentemente scolastico ma quello del migliore rapporto tra formazione e lavoro. Gli enti di formazione che stanno rafforzando la loro capacità di portare le persone al lavoro, e si candidano all’attuazione delle misure del dlgs 150/2015, lo fanno nella loro attenzione alla promozione e crescita della persona, in un equilibrio inedito di azioni rivolte alla persona e azione di placement per l’inserimento lavorativo. Oggi le istituzioni formative e la IeFP, ancora una volta fanno da apri pista dell’innovazione dei sistemi, per ricoprire un ruolo di maggiore e ulteriore raccordo con il mondo del lavoro con l’apertura all’apprendistato ed in generale alle politiche attive del lavoro, diventando portatori di un modello di azione nelle politiche attive del lavoro distinto dagli altri player nazionali, CPI e Agenzie per il lavoro.
L’autore: Esperto di politiche dell’istruzione e formazione professionale
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CONTESTO
Un nuovo sistema duale italiano si costruisce con la pratica di Paola Vacchina Il lungo e laborioso avvio della sperimentazione di sistema duale ne ha messo in evidenza il carattere di cantiere aperto con sviluppi destinati a prendere forma gradualmente nella pratica dei sistemi regionali IeFP, l’esperienza più matura di VET in Italia, dotata dell’esperienza e della competenza richieste dalla sperimentazione. Del resto, nel lancio della sperimentazione di sistema duale è emersa subito la prevalente natura di atto politico di innovazione del sistema formativo, mentre in secondo piano si collocavano i riferimenti tecnici, prioritariamente all’apprendistato per la qualifica e per il diploma e, poi, all’alternanza rafforzata, non solo in termini quantitativi, e all’impresa formativa. Peraltro sia la valenza tecnica sia quella politica sono state declinate in modo diverso nelle convenzioni stipulate tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e, ancor più, nelle conseguenti programmazioni di queste ultime.
nota 1 VET e IeFP hanno un identico significato letterale. Nella realtà IeFP si riferisce a un ordinamento specifico, mentre VET comprende l’Initial VET (cioè l’IeFP), la Higher VET, istruzione superiore di livello terziario principalmente non universitario e universitario, tra i quali si collocano sicuramente gli ITS, e la Continous VET, la formazione degli adulti. Le statistiche europee inglobano nella IVET italiana in modo indistinto anche gli Istituti tecnici e professionali, per un totale del 52% (8% sono IeFP regionale) dei giovani del ciclo secondario superiore. Una verifica della rispondenza agli standard di pedagogia, didattica e organizzazione di work based VET, abbasserebbe di molto quel 52%.
La sperimentazione, dunque, non è un programma circoscritto e lineare e già definito ovunque e allo stesso modo. Un nuovo sistema (duale) si costruisce con la pratica e non si crea solo con una norma e, tanto meno, si impone, nella sua effettività e nella piena estensione del suo significato, alle imprese e ai sistemi di IeFP territoriali. Le prime devono assumere gli apprendisti, impegnarsi a formarli e, soprattutto, divenire attori di sistema formativo. I secondi devono impegnarsi in una riqualificazione importante dell’IeFP regionale, che comporta uno sviluppo altrettanto rilevante della dote di pedagogia professionale, di didattica esperienziale e per competenze e di organizzazione formativa flessibile propria dei sistemi IeFP. A questi, inoltre, la sperimentazione chiede di creare un’area di integrazione tra politiche formative e politiche dell’occupazione, sviluppando servizi di orientamento, di consulenza professionale e per il lavoro. In gioco non c’è semplicemente l’affermazione dell’apprendistato ex Decreto 81 del 2015, che potrebbe comunque avere un proprio sviluppo spontaneo, essendo quella dell’apprendistato una tra le tipologie contrattuali più economiche per le imprese. Ma ci può e ci deve essere di più in gioco, se si coglie l’occasione della sperimentazione per il potenziamento e l’evoluzione, a partire dall’IeFP di oggi, del sistema italiano di formazione professionale nel senso di quello che in Europa si chiama work based VET1, che è la condizione per l’introduzione realmente sistemica di modelli formativi di sistema duale. Tuttavia resta la necessità di diffondere in futuro un
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sistema VET in tutte le Regioni e di integrare in un unico quadro, a pari titolo, le istituzioni formative IeFP e gli Istituti scolastici sulla base di una condivisa e strutturale adesione alla pedagogia, alla didattica e all’organizzazione della work based VET. Per questo sono da auspicare per il futuro un dialogo e un coordinamento, anche per gli investimenti, tra gli attori istituzionali nazionali e regionali coinvolti. In alternativa restano, tutti tra loro separati, l’apprendistato - se mai questo istituto si afferma - come una misura prevalentemente di politica attiva del lavoro, le istituzioni formative ridotte a funzioni ancillari e marginali per le stesse politiche e gli istituti scolastici impegnati a combinare un impianto pedagogico, didattico e organizzativo strutturalmente centrato sulla trasmissione dei contenuti disciplinari con l’alternanza scuola-lavoro e con il decreto 81 del 2015. L’istituto dell’apprendistato non crea automaticamente il sistema duale. Solo nei Paesi germanofoni tale istituto è tout court con il sistema di VET nella forma del sistema duale, perché, storicamente in quei Paesi la formazione professionale è nata attorno all’apprendistato. E il sistema duale di quei Paesi merita la fama di cui gode, di efficace fattore di sviluppo, di qualità della formazione, di veicolo di scolarizzazione e formazione di massa e di efficiente servizio di collocamento al lavoro per i giovani. Ma anche nei Paesi germanofoni sono la dimensione formativa e l’alto livello di qualificazione professionale in uscita a fare del sistema duale un’eccellenza: esso è nel contempo la scuola secondaria superiore per più della metà di ogni classe di età e il più efficiente strumento di collocamento al lavoro dei giovani, poiché due terzi degli apprendisti vengono assunti a tempo indeterminato dall’impresa che ha partecipato alla loro formazione. Anche un esempio italiano conferma lo stretta relazione tra qualità formativa ed estensione del sistema di VET e affermazione del sistema duale. È l’esperienza della Provincia di Bolzano, dove nel 2015 sono stati assunti 3.327 dei 3.651 apprendisti ex art 3 del totale nazionale. Agli apprendisti si aggiungono 6.272 iscritti ai corsi triennali e quadriennali IeFP. Ciò significa che il sistema IeFP accoglie 31 su 100 giovani di ogni generazione del ciclo secondario superiore, mentre sono solo 8 su 100 sul piano nazionale, e che 11 di quei 31 sono apprendisti. Gli iscritti all’istruzione tecnica e professionale sono il 36,6%. Nell’insieme gli iscritti a percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale e di IeFP costituiscono il 67,4% dei giovani, 15 punti in più della percentuale nazionale. La differenza la fa lo statuto dell’autonomia che consente un unico centro decisionale per scuola e formazione professionale. La Provincia ha deciso di investire sulla IeFP integrando in essa la tradizione storica dell’apprendistato e qualificare le rispettive missioni dell’Istruzione Tecnica e Professionale e della IeFP, senza differenza di ricono22
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scimento. Lo testimonia anche la recente introduzione del 5° anno IeFP per il raggiungimento della maturità professionale. Il successo della formazione professionale e del sistema duale ha molto a che fare con il riconoscimento del valore culturale, sociale ed economico del lavoro e, di conseguenza, della formazione professionale. Questo riconoscimento è il fondamento storicamente radicato del sistema duale nei Paesi germanofoni, come ci conferma l’esperienza della Provincia di Bolzano, che appartiene a quell’area culturale che, tra i suoi caratteri distintivi, ha quella concezione del lavoro professionale e della formazione, espressa dal carico di significati sociali e culturali del binomio Beruf e Bildung, che assegna al lavoro un forte significato etico e sociale. Negli anni Settanta il nostro pensiero pedagogico e le nostre pratiche didattiche hanno contribuito in maniera decisiva al primo riconoscimento del prestigio sociale e della dignità culturale della formazione professionale. Oggi è da ripetere un’operazione culturale e politica analoga. L’operazione culturale e politica sopra menzionata non è solo un problema di comunicazione, ma anche di sviluppo del pensiero pedagogico e di politica formativa e di sua rappresentazione nella società e nell’economia, in relazione all’introduzione di sistema duale. C’è una stretta relazione tra il valore del lavoro professionale e pratiche di VET in sistema duale per alcuni aspetti cruciali, tra i quali almeno quattro meritano un breve cenno. Il primo è l’opportunità di valorizzare la “dote valore” della VET per la crescita verticale della VET in un Paese che non ha un vero sistema di formazione/istruzione di livello terziario. A questa mancanza non può supplire l’esperienza delle Fondazioni ITS, che non sembra potersi trasformare in sistema stabile, diffuso e funzionale. In alcuni Paesi Europei si sta considerando l’opportunità di estendere la VET al livello EQF 6 per alcune aree professionali. La crescita verticale ipotizzata può significare sia la possibilità che gli allievi dell’IeFP possano accedere agli studi terziari attraverso passaggi come quello del 5° anno di maturità professionale di Bolzano e di Trento, sia la verticalizzazione stessa della filiera IeFP, sempre passando per il 5° anno di maturità professionale, almeno fino alla formazione terziaria non accademica di livello EQF 5. Il modello di sistema duale è particolarmente congeniale per lo sviluppo di questo livello di formazione e, del resto, è già previsto dal decreto 81 del 2015 per il certificato di specializzazione tecnica superiore. Quello che non è previsto è l’investimento necessario per un sistema di formazione più sciolto di quello delle Fondazioni ITS, in grado, quindi, di un’offerta formativa quantitativamente comparabile a quella della Germania e della Francia. Il tema non è all’ordine del giorno della sperimentazione di sistema duale, ma è inevitabile menzionarlo, proprio perché il modello del sistema duale faciliterebbe la necessaria estensione e la necessaria liberalizzazione della formazione superiore.
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Il secondo aspetto evidenzia come il sistema duale possa diventare strumento principe di gestione formativa della transizione scuolalavoro per giovani NEET, soprattutto per quelli che da poco hanno lasciato percorsi scolastici e formativi. Si dovrebbero immaginare percorsi in sistema duale di breve durata, finalizzati sia al recupero della qualifica o del diploma professionale, sia a specializzazioni finalizzate a occasioni di impiego. Il terzo aspetto è strettamente connesso al successivo: riguarda lo sviluppo dei sistemi delle qualifiche (nazionali e regionali) che sono rappresentazioni dei sistemi professionali delle imprese, interfaccia e lingua comune tra imprese e istituzioni formative e termini di riferimento per la formazione sia nell’istituzione formativa sia nell’impresa. In Germania il sistema nazionale delle qualifiche è uno dei pilastri del sistema duale perché è il risultato di tutte le cooperazioni e interazioni che lo fanno funzionare. Le qualifiche sono regolate da ordinamenti professionali tradotti in decreti congiunti del Ministero della Formazione e della Ricerca e dei Ministeri di competenza per l’ambito professionale, e sono il frutto di un processo nel quale anche le parti sociali sono attori riconosciuti, con l’assistenza scientifica del BIBB. Le 900 qualifiche degli anni Cinquanta si sono ridotte a poco più di 300. Le qualifiche vengono continuamente aggiornate: ogni anno almeno un terzo viene aggiornato e le altre vengo rivisitate completamente, non solo nei contenuti, ma anche nella struttura, sempre più flessibile. Superate le originarie “monoqualificazioni”, oggi l’offerta formativa è fatta da qualifiche articolate per competenze di base, competenze chiave, ambiti di impiego e opzioni specialistiche, con la possibilità, di capitalizzazioni e di combinazioni modulari. Si stanno accelerando ulteriormente la flessibilizzazione del sistema delle qualificazioni. Viene mantenuto il principio orientativo dei due terzi dedicati al nocciolo della qualificazione e un terzo alle diverse articolazioni. Infine si continua a lavorare a diverse linee di sviluppo: ulteriore sviluppo dell’organizzazione per famiglie di qualificazioni e della combinazione di una base fondamentale e di articolazioni opzionali, eventualmente orientate a specificità locali e/o aziendali; modularizzazione e conseguente capitalizzazione e permeabilità delle percorsi formativi di diverse qualificazioni; facilitazione dell’accesso all’apprendistato per chi proviene da esperienze professionali; più diretti collegamenti a passaggi formativi verticali e alla formazione continua; flessibilità della durata dell’apprendistato. Bisognerà intraprendere qualcosa anche da noi. Infine il quarto aspetto, quello decisivo, il ruolo delle imprese nel sistema formativo, in particolare delle piccole e microimprese, delle quali, anche in Germania, solo una piccola quota forma apprendisti, mentre lo fa l’85% delle grandi imprese. Non è un caso che in quei Paesi il sistema duale sia spesso a tre, completato da un terzo elemento: i centri di formazione sovraziendali dedicati a 24
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supportare e integrare la formazione degli apprendisti nelle piccole e microimprese. Si tratta perlopiù di strutture promosse da organizzazioni datoriali di settore e dal sistema camerale. Qualcosa del genere è da pensare anche per il nostro sistema duale, mirando a fare delle istituzioni formative dei poli di riferimento per le imprese, visto che non è probabile che da noi si crei un soggetto terzo. Il rapporto tra sistema formativo e imprese non può che essere simbiotico, di reciproca contaminazione. La formazione che entra in impresa stimola innovazione e l’impresa che entra nella formazione diventa un attore insostituibile della formazione stessa. Inutile discutere su chi debba fare la prima mossa. L’esperienza dei nostri Centri di formazione ci dice che è bene che l’istituzione formativa vada a cercare le imprese.
L’autrice: Presidente di Enaip nazionale.
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Quadro generale della sperimentazione sul duale in Italia di Raffaella Croce - Italia Lavoro
Parlare di duale rimanda immediatamente al sistema educativo dei Paesi del nord d’Europa, Germania in primis, dove è previsto che i giovani acquisiscano le competenze richieste dal mercato del lavoro e necessarie, alternando la formazione teorica con la formazione pratica, svolgendo un’attività lavorativa. Con l’Accordo Stato regioni del 24 settembre 2015 si sono poste le basi per attuare un sistema italiano che consentisse ai giovani di apprendere, non solo in contesti tradizionali, ma anche in situazioni lavorative, per il conseguimento di un titolo di studio. Obiettivo del programma sperimentale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è porre in essere, a partire dall’anno formativo 2015-16, azioni di accompagnamento del sistema duale nell’ambito dell’IeFP, facilitando le transizioni tra sistema di formazione professionale e mondo del lavoro. Il programma prevede, infatti, l’organizzazione, da parte dei Centri di formazione professionale (CFP) di nuovi corsi in cui vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica dell’IeFP, utilizzando uno degli strumenti previsti dalla sperimentazione: • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; • Alternanza scuola lavoro ex D.lgs. 77/2005; • Impresa formativa simulata. Il programma ha previsto due ambiti di intervento complementari, articolati in: linea 1, affidata ad Italia Lavoro, che ha l’intento di sviluppare e rafforzare il sistema di placement dei centri di formazione professionale e la Linea 2, che prevede l’avvio di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale, affidandone la realizzazione alle Regioni e alle Province autonome. L’8 ottobre 2015 Italia lavoro ha pubblicato un Avviso nazionale per selezionare 300 Centri di formazione professionale o Enti, con i quali ha stipulato un Protocollo operativo, che conteneva le caratteristiche e le regole per la gestione delle azioni previste, e ha dato inizio alle attività di assistenza tecnica. Contestualmente i CFP sono partiti con le attività di applicazione degli standard di qualità dei servizi di placement, volti alla costituzione e al consolidamento degli uffici stessi, con l’erogazione di colloqui di orientamento di
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primo livello e specialistico rivolto a giovani dai 14 ai 24 anni e con azioni di accompagnamento al lavoro per l’attivazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Per le attività di erogazione diretta dei servizi verrà riconosciuto ai CFP un contributo massimo di 35.000 euro. La linea 1 della sperimentazione, la cui prima scadenza era prevista per il 31 dicembre del 2016, è stata prorogata di ulteriori tre mesi per consentire a tutti i CP di portare a termine le attività intraprese. Inoltre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso Italia lavoro, ha pubblicato per le imprese che assumono apprendisti o accolgono giovani in alternanza scuola lavoro per almeno 400 ore annue un Avviso pubblico, che prevede un contributo per le attività di tutoraggio aziendale. Il datore di lavoro può richiedere un contributo di 1.500 euro se realizza almeno 48 ore di tutoraggio a favore di apprendisti nell’arco di 6 mesi, importo che raddoppia se le ore di tutoraggio sono 96 in un periodo di tempo pari a 12 mesi, mentre per l’alternanza il contributo è pari a 500 euro per ogni anno solare. Dalle richieste di assistenza tecnica rivolte a Italia lavoro dai CFP e dai riscontri avuti dalle Regioni è emersa la necessità di intraprendere un’azione capillare di promozione dell’apprendistato di primo livello, il cui riferimento è il CFP. La linea 1 della sperimentazione del duale intende lavorare insieme alle istituzioni formative per costruite o consolidate prima le loro relazioni con il tessuto imprenditoriale locale e poi promuovere l’apprendistato. Del resto, a parte poche realtà territoriali, come la provincia di Bolzano, dove l’apprendistato è parte integrante del sistema di formazione da diverso tempo, o le regioni Lombardia e Piemonte, che hanno reso lo strumento operativo, l’apprendistato di primo livello risulta poco conosciuto e quindi scarsamente utilizzato dalle imprese. Al fine di far conoscere l’istituto contrattuale e incentivarne l’utilizzo da parte delle imprese, Italia lavoro con il Ministero del lavoro e le Regioni, ha organizzato 11 tappe di un Road show nazionale, che si rivolge direttamente ai datori di lavoro. Si tratta di incontri tecnici in cui vengono illustrate le convenienze e le modalità di attivazione dello strumento contrattuale, a cui seguono testimonianze concrete di imprese che hanno assunto, apprendisti che stanno lavorando e facendo formazione sul luogo di lavoro e CFP. L’impegno di Italia lavoro e dei CFP nel far conoscere l’apprendistato di primo livello richiede il coinvolgimento di tutti gli attori utili per la stipula del contratto e quindi si stanno sensibilizzando non solo i giovani e le loro famiglie e i datori di lavoro, ma anche i consulenti del lavoro e i commercialisti, che supportano le imprese nella stipula del contratto, e le associazioni datoriali e sindacali, che possono promuovere presso i propri iscritti lo strumento. Questa azione capillare di comunicazione potrà essere efficace solo se SKILL 3/2016
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tutti i soggetti coinvolti opereranno un vero cambiamento culturale, per cui l’apprendimento sul luogo di lavoro diventi realmente una delle modalità con cui il giovane acquisisce le competenze necessarie per il conseguimento del titolo di studio. Ciò comporta una stretta collaborazione tra il datore di lavoro e il CFP e il conseguente riconosciuto del ruolo formativo svolto dall’impresa, in qualità di soggetto che più di altri è in grado di trasferire determinate competenze professionali agli apprendisti. Italia lavoro è impegnata a promuovere questo cambiamento, lavorando con i CFP, le Regioni, il mondo imprenditoriale e gli intermediari del lavoro, per concretizzare il salto culturale necessario e rendere l’apprendistato una modalità di conseguimento di un titolo di studio al pari del percorso formativo tradizionale.
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L’autrice: Responsabile del procedimento del progetto FIxO di Italia Lavoro Spa
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Le ragioni per cui il sistema duale tedesco funziona bene da cinquant’anni di Giuseppe Livio Il sistema duale tedesco ha una lunga storia, iniziata nel secolo scorso. Attualmente coinvolge ogni anno oltre 500.00 giovani dai 16 ai 29 anni; praticamente circa il 50% dei giovani tedeschi di ogni singola leva passa attraverso una esperienza di apprendistato. Al termine del periodo di formazione il 60% dei giovani apprendisti viene assunto dall’impresa nella quale ha svolto l’apprendistato. In realtà il tasso di passaggio dal contratto di apprendistato ad una assunzione normale è, secondo le indagini fatte, ancora più alto perché una parte degli apprendisti sceglie altre offerte di lavoro, in imprese diverse da quella dove ha fatto l’apprendistato. La percentuale di assunti raggiunge l’80% nelle imprese con 500 ed oltre dipendenti. L’apprendistato è uno strumento di formazione “di successo”, utilizzato dai giovani ma anche apprezzato dal sistema delle imprese, sia da quelle manifatturiere (che sono la maggioranza) ma anche dalle aziende dei servizi e da quelle pubbliche. Le imprese “accreditate” per assumere e formare apprendisti sono circa 600.000. A queste si aggiungono altre 900 sedi di formazione interaziendale. Il meccanismo è semplice: le aziende mettono a disposizione posizioni da apprendista; c’è un sistema informativo che permette ai giovani di conoscere l’offerta dei posti; i giovani si candidano e vengono scelti. Nella selezione le aziende valutano i candidati e stipulano il contratto di apprendistato, mediamente della durata di 3 anni. Il contratto prevede una alternanza stretta tra esperienza di lavoro in azienda, sotto la guida di un formatore qualificato, e delle giornate di formazione, per 400 ore all’anno, presso delle strutture formative esterne. Il sistema è molto “governato”: la sua regolamentazione è definita a livello Federale ma con il coinvolgimento dei Lander e delle parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati dei lavoratori). Tutte le principali regole relative al funzionamento, alle qualifiche rilasciate ed ai loro standard sono chiaramente fissate a livello nazionale; questo garantisce la trasparenza del sistema, l’omogeneità a livello nazionale e la trasferibilità dei lavoratori. L’ordinamento nazionale definisce, in modo molto dettagliato 344 qualifiche professionali. In ogni aspetto del sistema (organizzazione generale, organizzazione territoriale, definizione delle qualifiche e dei relativi standard, verifica dei risultati) le Parti Sociali, ed in particolare le imprese, svolgono un ruolo centrale e questo rafforza la credibilità del sistema.
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È importante sottolineare che le imprese non usufruiscono di sgravi o di incentivi particolari: il loro vantaggio è solo quello di conoscere e formare dei giovani. L’interazione costante ed attentamente disciplinata tra studio teorico, applicazione pratica ed apprendimento per problemi rafforzano la motivazione dei giovani all’apprendimento e migliorano l’efficacia del percorso formativo. Solo una quota minoritaria di apprendisti (poco più del 10%) non porta a termine il percorso di apprendistato. La forza maggiore del sistema, oltre alla regolamentazione nazionale ed alla partecipazione delle Parti Sociali, risiede nelle risorse che sono richieste alle imprese e che queste ultime mettono a disposizione. In primo luogo le imprese che vogliono accogliere apprendisti si devono “accreditare” presso le Camere di Commercio della loro categoria. Vengono successivamente valutate l’idoneità etica dell’impresa e dei formatori, l’idoneità del luogo di apprendimento (la disponibilità di tecnologie, gli spazi e le attività possibili per gli apprendisti), l’idoneità pedagogica e tecnico professionale dei suoi formatori interni. Sono requisiti normalmente posseduti dalle grandi aziende ma anche da quote significative di medie e piccole aziende. Questo perché il sistema duale è connaturale ad una diffusa cultura, presente nella società tedesca, della condivisione e della coesione sociale. Anche i formatori devono essere “accreditati”, i loro requisiti sono definiti a livello nazionale e sostanzialmente sono: il possesso della qualifica professionale per la quale si propongono come formatori, almeno 5 anni di esperienza di lavoro in quella qualifica, il possesso del diploma di Meister (Maestro). Tra le competenze richieste vi è anche quella pedagogica che deve essere conseguita attraverso la frequenza di specifici corsi presso le Camere di Commercio. Nel 2011 risultavano occupati 665.000 Meister. Pertanto, il sistema duale tedesco è articolato e complesso, consolidato, condiviso e governato. Il suo assetto è reso più strutturato dalla presenza delle grandi aziende, ma in parallelo coinvolge anche le medie e piccole imprese. Tuttavia ciò che risulta ancora più rilevante è l’affermazione di un sistema che garantisce il riconoscimento della pari dignità della formazione manuale rispetto a quella eminentemente scolastica: l’attenzione nella sua organizzazione e nel sistema di verifiche del raggiungimento di elevati standard afferma la piena dignità di questo percorso rispetto ai percorsi esclusivamente scolastici.
L’autore: Collaboratore per Fondazione Enaip Lombardia
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Numero degli apprendisti (totale) Numero dei nuovo contratti ogni anno Età di riferimento Durata del contratto Livello di qualifica finale
GERMANIA – Apprendistato per la qualifica
ITALIA – Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
1.430.000
<3.000 (stime)
530.000
ND
16-29 anni
15-25 anni
Mediamente 3 anni
3 anni qualifica 4 anni diploma professionale
Definiscono le modalità e i tempi di osservazione
Prima dell’avvio
Retribuzione Dal 25% al 33% della retribuzione di un operaio qualificato: 614 € nel 1° anno, 685 € nel 2° anno, 761 € nel 3° anno
Profili formativi Ore di formazione (di base) esterna all’impresa e contenuti Formazione dentro l’impresa Tutor-formatori
Partecipazione delle parte sociali Requisiti dell’impresa
1-2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato, oppure 80%, 85%, 90% della normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello (nel 1°, 2°, 3° anno di formazione)
Definiti dall’ordinamento nazionale
Definiti a livello regionale sulla base delle qualifiche a livello nazionale
400 ore all’anno (in media), regolamentate a livello nazionale e regionale (per le sole discipline generale)
400 ore (minimo) all’anno, la cui organizzazione è regolata a livello regionale
Durata e contenuti disciplinati dall’ordinamento nazionale
Durata disciplinata a livello regionale. Contenuti definiti in base ai profili regionali ed agli accordi di categoria
Disciplinati a livello nazionale. Nessun titolo di studio specifico richiesto. Possesso della qualifica professionale Possesso di un livello di inquadramento pari attinente, di 5 anni di esperienza professionale o superiore a quello che l’apprendista è destinato e del Diploma di Meister a conseguire. Alcuni accordi e CCNL specificano che il tutor deve avere acquisito specifiche competenze per quanto riguarda il contesto normativo, l’accoglienza degli apprendisti, la pianificazione del percorsi, la valutazione dei progressi e dei risultati dell’apprendimento, anche a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione Forte coinvolgimento nell’organizzazione del sistema, nella definizione degli standard di qualifica, nel controllo dei risultati
Coinvolgimento basso
Accreditamento necessario. La Camera di Commercio verifica: l’idoneità etica dell’impresa e dei formatori; l’idoneità del luogo di apprendimento; l’idoneità pedagogica e tecnico professionale dei suoi formatori interni
Accreditamento non necessario. Rapporto numerico massimo tra apprendisti ed operai qualificati. Alcuni accordi richiedono la “capacità formativa dell’impresa”: disponibilità di docenti in grado di trasmettere conoscenze e competenze; presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate che svolga una attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista; locali aziendali e macchinari idonei in relazione agli obiettivi formativi ed in regola con le norme per la salute e la sicurezza. Non sono previste verifiche da parte pubblica per questi aspetti
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GERMANIA – Apprendistato per la qualifica
ITALIA – Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Verifica e certificazione della qualifica o delle competenze acquisite
Rilascio della qualifica in seguito ad un esame sostenuto presso la Camera di Commercio; inoltre certificazioni rilasciate dalla scuola e dall’impresa
Rilascio della qualifica in seguito ad un esame sostenuto presso una Commissione istituita dalla Regione
Qualifiche rilasciate
Definite 344 qualifiche professionali a livello nazionale
Standard di qualifica definiti a livello regionale; inoltre definite 22 qualifiche a livello nazionale
Modalità dell’esame finale
Prove teoriche e pratiche fissate a livello nazionale. Commissioni istituite dalla Camera di Commercio.
Definite a livello regionale per il rilascio della qualifica professionale. Commissioni istituite dalle Regioni
Responsabilità degli esami finali
Camera di Commercio
Regione
Finanziamento pubblico alle imprese
Nessun sgravio contributivo o finanziamento standard. Incentivi previsti per le imprese che assumono giovani a rischio
Eliminazione dei contributi sociali a carico del datore di lavoro per le aziende con meno di 10 dipendenti e contribuzione pari al 10% della retribuzione per le aziende con più di 9 dipendenti. Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base di calcolo per l’IRAP. Estensione dei benefici per gli apprendisti stabilizzati. Incentivi all’assunzione concessi dalle Regioni
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FOCUS
La sperimentazione del sistema duale in Lombardia di Mattia Dolci Con l’accordo sottoscritto il 13 gennaio con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’avvio della sperimentazione del Sistema Duale (c.d. “Sperimentazione Bobba”), Regione Lombardia ha inteso migliorare ulteriormente la qualità dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in relazione alle richieste delle imprese e garantire ai giovani le competenze necessarie per l’immediato inserimento nel mercato del lavoro. Gli strumenti promossi con forza per raggiungere questi obiettivi sono stati l’apprendistato di primo livello (ex art. 43 D.lgs 81/15) e l’alternanza scuola-lavoro. I decreti regionali approvati nei mesi successivi hanno definito le modalità operative per utilizzare i 27,4 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero del Lavoro per la sperimentazione del sistema duale. Delle risorse disponibili, 10,5 milioni di euro sono stati investiti per sostenere percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma di IeFP nonché della specializzazione tecnica superiore (IFTS), 14,9 milioni di euro per rafforzare le esperienze di alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di IeFP e nei percorsi IFTS, 1,6 milioni di euro per promuovere interventi di contrasto alla dispersione scolastica con la collaborazione fra Istituzioni formative e Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). In particolare il rafforzamento dell’ alternanza scuola-lavoro, che si è innestata sull’anno formativo in corso (2016/2017), consente diverse modalità di promozione delle esperienze in azienda, le Istituzioni formative possono infatti per le classi di IeFP già attive ampliare la durata oraria annua ordinamentale con esperienze di alternanza oppure trasformarle in classi “duale” assicurando esperienze di alternanza o a tutto il gruppo classe o ad alcuni studenti attraverso percorsi individualizzati, infine possono avviare nuovi classi di IeFP attraverso nuovi gruppi di giovani (con studenti almeno quindicenni); in ogni caso queste diverse modalità organizzative devono garantire a tutti i giovani coinvolti esperienze in azienda per il 50% della durata del percorso formativo. Il potenziamento delle attività pratiche – quali appunto la scuola impresa, i tirocini curriculari, la bottega scuola oltre a superare la concezione lineare e sequenziale e affermare la concezione circolare del rapporto tra istruzione e lavoro ed a insegnare ai giovani ad interpretare i cambiamenti e ad essere lavoratori intraprendenti - rispondono fra l’altro anche al bisogno di ridurre il fenomeno
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della dispersione formativa, strutturando attività che possono risultare attrattive anche per gli studenti che manifestano una maggiore attitudine all’apprendimento pratico piuttosto che teorico, e per i quali l’esperienza diretta sul campo può costituire una forte leva motivazionale. In questo scenario si colloca anche il primo progetto in Italia di collaborazione tra Centri di Formazione Professionale e Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, che prevede l’acquisizione della qualifica professionale da parte degli studenti dei CPIA, mediante la frequenza di un percorso personalizzato sulle esigenze del singolo allievo e con una forte componente di applicazione pratica. Un altro elemento distintivo della sperimentazione lombarda è la possibilità per i giovani di svolgere una parte delle ore di formazione “on the job” all’estero, presso imprese straniere: in un mercato del lavoro globale, che attraversa i confini nazionali, la formazione dei giovani non può prescindere dallo sviluppo di competenze linguistiche e comunicative e dalla capacità di gestire efficacemente cambiamenti imprevisti e adattarsi con successo a situazioni differenti. Privilegiando una logica di azione sistemica, l’importo rimanente (420mila €) è stato destinato ad attività di informazione sulle caratteristiche e i vantaggi del contratto di apprendistato per l’acquisizione del titolo di studio (primo e terzo livello), sia per l’azienda che ha la possibilità di investire nella formazione del proprio capitale umano, sia per il giovane, che ha l’opportunità di apprendere già durante il percorso di studio le competenze tecnico-specialistiche e trasversali per essere competitivo nel mercato del lavoro. Con queste scelte Regione Lombardia ha saputo sfruttare l’opportunità della Sperimentazione Duale per garantire una forte spinta e accelerazione al processo di potenziamento e consolidamento dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato nella IeFP, che in Regione Lombardia è sempre stata considerata quale potente fattore di innovazione del modello di apprendimento. Ricordiamo infatti che la Lombardia è stata la prima regione in Italia ad istituzionalizzare e rendere obbligatorie nei percorsi di Istruzione e formazione professionale quote consistenti di alternanza scuola lavoro, già a partire dal secondo anno di studio, con l’obiettivo di valorizzare la componente orientativa e di inserimento immediato nel mercato del lavoro – oltre che formativa – della IeFP. Inoltre, con la legge regionale n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia”, approvata nel 2015, l’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro ha voluto rafforzare ulteriormente l’integrazione tra formazione e lavoro per aumentare l’occupabilità dei giovani, prevendendo che almeno il 5% degli studenti del terzo anno della IeFP consegua il titolo attraverso il contratto di apprendistato e un 42
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impegno nell’alternanza scuola-lavoro fino ad un massimo del 50% dell’intero percorso formativo, ponendo così le basi per la realizzazione del sistema duale nell’Istruzione e formazione professionale. La Regione Lombardia può vantare il sistema di IeFP più avanzato in Italia, sia per numero di allievi – 64.000 studenti frequentano corsi di istruzione e formazione professionale –, sia per varietà dell’offerta formativa, che include 3.172 corsi triennali e di quarto anno differenti. Inoltre in Lombardia è presente una filiera professionalizzante completa, che a partire dalla formazione professionale di secondo livello raggiunge il diploma terziario di Istruzione Tecnica Superiore (ITS): attualmente le 20 Fondazioni ITS attive erogano circa 70 corsi, con il coinvolgimento di oltre 1.600 studenti. Concetto cardine delle politiche di istruzione e formazione professionale regionali è la libertà di scelta della persona, che ha la possibilità di scegliere fra una pluralità di percorsi professionali differenti e a cui Regione Lombardia riconosce un contributo economico – la “Dote IeFP” di valore compreso tra €4.000 e €4.600 – a copertura totale delle spese del corso. Con l’introduzione della Dote IeFP nel 2007, Regione Lombardia ha optato per una logica che mette la persona e le sue esigenze al centro, per cui le risorse vengono attribuite direttamente agli studenti, che possono scegliere l’Istituzione Formativa che più interpreta i propri bisogni – su questi principi e questo modello è stata quindi immediata l’introduzione e il potenziamento del sistema duale attraverso la “Sperimentazione bobba”. L’organizzazione del sistema, unita alle modifiche normative nazionali e regionali in materia di apprendistato, hanno consentito di costruire un modello duale avanzato, incentrato anche sul contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo, professionale quale modalità prevalente di occupazione dei giovani. In questa prospettiva, le risorse della Sperimentazione Duale hanno conferito una forza propulsiva alla diffusione dell’apprendistato, nell’ambito di un contesto reso già maturo dalle iniziative precedenti e dagli interventi che l’Assessorato regionale ha promosso per valorizzare l’apprendistato formativo di primo e terzo livello. L’esperienza sviluppata ha consentito agli operatori in questa nuova fase di attivarsi con prontezza per la formazione di ben 2.600 apprendisti, che saranno assunti da oggi fino a settembre 2017. Così si facilita la transizione dei giovani tra sistema educativo e mondo del lavoro. Per queste ragione è importante che il contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo – con il quale il giovane acquisisce il doppio status di “studente” e “lavoratore” – diventi la modalità preminente di impiego dei giovani.
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I NUMERI DEL SISTEMA DI IEFP LOMBARDO ANNO DI CORSO
N° PERCORSI ATTIVATI
N° ISCRITTI TOTALI
N°ISCRITTI NELLE ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE
N°ISCRITTI NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI IN SUSSIDIARIETÁ COMPLEMENTARE
1° ANNO
894
19.897
15.770
4.127
2° ANNO
907
18.726
14.974
3.752
3° ANNO
896
17.530
13.865
3.665
4° ANNO
475
8.491
6.583
1.908
TOTALE
3.172
64.644
51.192
13.452
Stima giovani coinvolti anno formativo 2016/2017 Apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma di IeFP
2.600
Alternanza scuola-lavoro
3.700
Percorsi IFTS
920
Sperimentazione CPIA
170
L’autore: Consulente per la Regione Lombardia in materia di formazione professionale.
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FOCUS
Le rilevazioni di Enaip Lombardia sulla sperimentazione del duale di Antonio Bernasconi
Link al video
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FOCUS
Costruire le competenze professionali e renderle trasparenti nei Repertori di Giovanna Muselli La sperimentazione del sistema duale con l’inserimento della possibilità di ottenere la Qualifica professionale e il Diploma professionale attraverso la valorizzazione massima delle competenze acquisite mediante il lavoro rende necessario verificare se e come i Profili professionali dei titoli riconosciuti a livello nazionale, e in particolare gli Obiettivi Specifici di Apprendimento delle competenze tecnico professionali (cosiddetti OSA), siano tuttora coerenti con “i compiti della realtà” che gli allievi/e incontreranno nel corso della loro attività lavorativa. Allo stato attuale si può già ipotizzare una prima verifica confrontando le nuove declaratorie dei profili previste nei CCNL di recente rinnovati come per il caso dei CCNL Chimica Industria – “16-18. Classificazione del personale” – che prevedono l’inquadramento dei lavoratori nelle categorie sulla base delle declaratorie e dei profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa. I profili, distribuiti nell’ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle mansioni in esse individuate. Prendiamo a titolo di esempio dal CCNL il profilo dell’Operatore polivalente: • conduce in base a metodi di lavoro prestabiliti e in completa autonomia operativa diverse linee di produzione e/o varie tipologie di prodotti, provvedendo alla guida e alla regolazione dello scarico e al recupero dei pezzi difettosi; • controlla i parametri di funzionamento delle macchine provvedendo alla loro messa a punto e regolazione; • controlla lo stato del prodotto durante la lavorazione e l’identità dello stesso; • compila, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati ottenuti durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute; • opera nelle norme di buona fabbricazione e della sicurezza.
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Ora prendiamo le Competenze OSA: COMPETENZA OSA TP: Definire e pianificare fasi di lavorazione da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni; COMPETENZA OSA TP: Lavorare e conservare semilavorati/prodotti chimici. Da tali indicazioni si evince una sostanziale tenuta di quanto previsto negli OSA, fermo restando che gli altri CCNL sono ancora quasi tutti improntati ad una mera definizione/elenco di mansioni e all’inquadramento economico. In attesa del rinnovo del contratto dei meccanici la piattaforma sindacale FIM e UILM CCNL Meccanici industria 2016 propone il passaggio dalle attuali 10 categorie a un sistema di 5 fasce professionali con due categorie ciascuna; con una Definizione nazionale di declaratorie di fascia che permettano, in sede aziendale, tramite appositi profili che potranno essere definiti in quella sede, l’intreccio operai-impiegati e che, più in generale, garantiscano possibilità di evoluzione professionale e carriera all’interno delle fasce e tra le fasce. Le fasce saranno: fascia A “Avviamento” - fascia B “Qualificati” - fascia C “Tecnici” - fascia D “Professionali” - fascia E “Quadri”. All’interno di ogni fascia i 2 livelli verranno definiti come categorie: “Base” ed “Esperto”. Ai fini della valutazione professionale dei lavoratori sarà considerata la polivalenza e la polifunzionalità, nonché le capacità personali di tipo trasversale. Tale lavoro, se condiviso, permetterà di leggere con più facilità la declinazione dei profili nel lavoro e confrontarli con quelli del Repertorio nazionale. Le esperienze già avviate di apprendistato per la Qualifica professionale in questi mesi ci stanno anche indicando che il livello in cui occorrerà validare curvature e indirizzi ad integrazione dei Profili nazionalmente previsti è quello regionale dove nella definizione del Quadro Regionale degli Standard Professionali è possibile normare, in accordo fra l’Istituzione pubblica e le Parti Sociali, competenze specifiche ed anche profili professionali presenti nelle realtà lavorative regionali al fine di garantirne la certificazione. In tale prospettiva si segnala l’esito del lavoro di ricerca condotto dall’Isfol a partire dal 2013: si tratta dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, una ricerca a partire dai sistemi di qualificazione regionale. Tale lavoro è stato formalizzato nell’ambito del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015: “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale SKILL 3/2016
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delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”. Il Repertorio delle professioni per l’apprendistato professionalizzante, parte del Repertorio nazionale, è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, e dalle qualificazioni professionali rilasciati in Italia da un Ente titolare o rilasciati in esito ad un contratto di Apprendistato. È costituito da tutti i profili presenti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all’apprendistato professionalizzante, raccolti in 15 diversi comparti rappresentativi di tutte le categorie contrattuali (fotografati fra 2009-2012). Ai profili dovranno essere associate le Aree di Attività (ADA) e questo comporta un lavoro interessante, in quanto l’apprendistato professionalizzante è spesso il naturale prosieguo di quello di primo livello, nonostante sia basato su accordi fra le parti che rischiano di essere già vecchi. Il Repertorio nazionale è stato istituito in Italia con il Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013. Stando al Decreto il Repertorio costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlazione anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. Il Repertorio nazionale ricompone dunque il sistema di qualificazioni rilasciate in Italia in riferimento ai seguenti sottoinsiemi: Università; Scuola Secondaria; Istruzione e Formazione professionale; Quadro nazionale delle qualificazioni regionali; Apprendistato; Professioni. Secondo quanto contenuto nel Decreto interministeriale, il Quadro operativo costituisce la parte di Repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali. Il Quadro operativo nazionale consente la correlazione e l’equivalenza delle qualificazioni regionali a livello nazionale, è costituito da una descrizione dei contenuti del lavoro in diversi processi e settori economico-professionali, le figure sono articolate in indirizzi e la declinazione regionale dello standard nazionale definisce i profili. L’ADA (Area di Attività) è la principale unità informativa dell’Atlante, e contiene la descrizione delle singole attività costituenti l’ADA, i prodotti e i servizi attesi nonché i codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni. L’Attività è quanto di più vicino si è riusciti a codificare rispetto ai “compiti della realtà“ (Nota bene: al momento la codificazione vale solo per alcuni settori, il lavoro è in corso e si completerà entro il 2016).
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La descrizione dei contenuti del lavoro proposta nell’Atlante, sarà resa disponibile attorno alla prima metà del 2017, anche attraverso uno schema di classificazione organizzato in termini di filiere produttive, con una lettura che abbraccerà più settori (come ad esempio la filiera dell’Agribusiness, che allinea parte di diversi settori come: agricoltura, chimica, trasporti e logistica, meccanica, produzioni alimentari, servizi di distribuzione commerciale e vendita, servizi turistici) aggregando processi, o parti di processo o anche singole ADA, lungo appunto le principali filiere produttive del nostro Paese.
L’autrice: Dipartimento di Progettazione e Sviluppo di Fondazione Enaip Lombardia.
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FOCUS
Duale e digitale: un binomio da far decollare di Enrico Millefanti La sperimentazione del Sistema Duale (percorsi di formazione realizzati in parte a scuola e in parte in azienda) in atto nel nostro Paese è una grande opportunità per favorire l’inserimento al lavoro dei giovani, il rinnovamento della scuola e dei metodi di insegnamento. L’alternanza scuola lavoro (L. 107/2015) e l’apprendistato per conseguire titoli di studio (D. Lgs. 81/2015) riconoscono che le situazioni in cui si può apprendere sono molte e non necessariamente coincidono con i contesti scolastici classici (aule, laboratori). È sancito il valore formativo del lavoro e dei luoghi in cui si esercita e in tale senso la funzione di aiuto alla crescita dei giovani, alla formazione del cittadino e all’acquisizione di sapere e competenze. Cambia la scuola. Da principale luogo dove si trasmettono conoscenze ed abilità e si valutano gli apprendimenti a luogo capace di offrire opportunità ed esperienze, tenendo conto delle propensioni e delle capacità di apprendimento di ciascun allievo. E ancora, sostegno e aiuto ai giovani nell’affrontare le difficoltà, nel reindirizzare il percorso di studio e di esperienze in base ai risultati raggiunti. Il ricorso allo stage, all’apprendistato “Art. 43”, alla formazione in assetto lavorativo, nei percorsi di formazione, permette di coinvolgere direttamente lo studente, di fargli acquisire consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, verificando immediatamente il risultato di un compito o di una attività assegnata. Viene dato ampio spazio alla metodologia dell’”imparare facendo”, basata sull’osservazione e sull’interazione, per passare poi alla teoria, alla concettualizzazione delle esperienza. Queste modalità concorrono fortemente a sviluppare le competenze comportamentali e trasversali (problem solving, leadership, gestione dei rapporti interpersonali, collaborazione, orientamento al risultato, etc.) difficili da conseguire con i metodo tradizionali di insegnamento. Verificare, documentare e certificare i risultati di apprendimento e le competenza maturate da ciascun studente, diventerà uno dei principale compiti delle istituzioni scolastiche. In questo percorso di cambiamento una notevole “spinta” la sta dando internet. Rende possibile un accesso ai contenuti (conoscenza, sapere) aperto e tempestivo. Non solo, si può accedere da qualsiasi luogo basta introdursi nella rete con un device (pc, tablet, smartphone, etc.). In molte situazioni i libri di testo digitali potranno essere costruiti nei gruppi (classi) di studio con la guida dell’insegnante, per essere resi disponibili ed accessibili su un deposito digitale (cloud, sito, blog, etc.). Il ruolo dell’insegnante è fondamentale in questa trasformazione della scuola e nell’impiego 50
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delle tecnologie. Alla padronanza di un sapere disciplinare (oggi largamente presente anche sulla rete) dovrà unire la capacità di condurre ogni singolo studente nel suo percorso di apprendimento e nello sviluppo delle competenze trasversali (soft skill). Meno standardizzazione dei programmi disciplinari, più personalizzazione degli apprendimenti per tenere conto del percorso già fatto e del punto d’arrivo che non diventa necessariamente lo stesso per tutti. In questa ottica la “bocciatura” non è più funzionale. La digitalizzazione del sapere e delle esperienze ed il ricorso alla multimedialità sono un aiuto che rende possibile un metodo di lavoro per piccoli gruppi ed individuale. Difficile da gestire senza queste tecnologie ed opportunità. Anche l’organizzazione degli spazi negli edifici scolastici cambierà per favorire la collaborazione fra gli studenti (scambio delle conoscenze/esperienze ed aiuto reciproco) e la loro vita sociale; una didattica personalizzata o di piccoli gruppi, la realizzazione di prove ed esperienze, laboratori polifunzionali, spazi per lo studio individuale, aree per i lavori di piccoli gruppi, aule per incontri e conferenze, spazi di ritrovo informali. La scuola resterà ancora il riferimento per coloro che vogliono imparare se saprà dare l’accesso alle conoscenze ma, soprattutto il supporto e l’aiuto all’apprendimento, l’orientamento alle scelte ed alla realizzazione dei giovani, un’opportunità di socializzazione, di conoscenza e scambio con altre culture, di inserimento al lavoro, di esperienze di lavoro.
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La realizzazione di percorsi di formazione, fatti con modalità duale o con l’attivazione di un contratto di apprendistato (contratto finalizzato al raggiungimento di un titolo di studio) suscita spesso perplessità e paure da parte di insegnanti, genitori e studenti, che vedono in ciò un impoverimento della preparazione culturale e scolastica, una prematura anticipazione al lavoro. Analoghe paure sono evocate dal ricorso ai device digitali e alla rete (siti, social network) di cui si percepiscono i pericoli ma poco le opportunità. Tali criticità possono essere affrontate, se la scuola e, in primo luogo chi la organizza e la anima, saprà cogliere l’occasione di cambiamento, saprà relazionarsi ed interloquire con il mondo del lavoro, codificare e trasformare le esperienze fatte dagli studenti in apprendimenti assumendo e mettendo in campo le modalità che abbiamo precedentemente indicato e facendo progressivo ed ampio ricorso alle tecnologie digitali. Tecnologie che sono un futuro già presente nella vita di ogni giovane, per la comunicazione (WhatsApp, Facebook, Instagram), per la ricerca di contenuti (musica, video) e informazioni, per la registrazione immediata di note, di appunti (foto, video, messaggi vocali, etc.) e per la loro archiviazione (Cloud). Non è solo l’esigenza di stare al passo con i tempi – che pur bisogna avere - ma la volontà di costruire maggiori ed adeguate opportunità e occasioni affinché i giovani abbiano molteplici possibilità.
L’autore: Direttore delle risorse umane di Fondazione Enaip Lombardia.
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STRUMENTI DI ENAIP
Come costruire e consolidare i rapporti con le aziende di Isabella Botta e Francesco Beretta “Tirocinio curricolare”, tirocinio extracurricolare”, “Garanzia Giovani” sono ormai entrati nel linguaggio che accomuna gli operatori della formazione professionale e i responsabili delle aziende: imparare dal “fare” è ciò che gli imprenditori hanno fino ad ora chiaramente recepito. L’introduzione del Sistema duale deve essere considerata come un ulteriore passaggio reciprocamente vantaggioso per ragazzi e ragazze in formazione e aziende formatrici. È una cerniera tra formazione formale e lavoro che vede formatori di IeFP e datori di lavoro collaborare fianco a fianco per costruire figure professionali adeguate alle esigenze delle imprese produttive o dei servizi. L’iter per arrivare a questa condivisione di obiettivi, è stato e sarà ancora lungo e complesso. Occorre costruire le modalità operative, flessibili ed efficaci, oltre lo strumento organizzativo e gli obiettivi formativi. Occorre costruire conoscenza e comprensione dei processi che si mettono in atto e che producono effetti in gran parte inediti per tutti i soggetti coinvolti nel loro ruolo ambivalente di formatori e formandi.
Informazione
Come formatori di Enaip Lombardia, in questa fase ancora sperimentale, abbiamo innanzitutto costruito interventi informativi per le aziende così articolati: 1. L’individuazione delle aziende che avessero requisiti e condizioni per • assumere nuovi giovani dipendenti usufruendo dell’inquadramento in apprendistato; • garantire spazi fisici adeguati alla formazione pratica e teorica; • disporre di strumenti tecnico-professionali conformi alle normative di sicurezza e qualità; • avvalersi di personale per l’affiancamento degli apprendisti. 2. Un incontro vis à vis con ciascun titolare d’azienda interessato per parlargli • delle caratteristiche dell’apprendistato in art. 43, d.lgs. 81/2015 (che con l’art. 45 ridefinisce la condizione di studente-lavoratore); • dei destinatari potenziali (ragazzi e ragazze dal II anno ma, più realisticamente, nell’anno (III) della qualifica professionale o nell’anno (IV) del diploma professionale o nell’anno della specializzazione in IFTS); SKILL 3/2016
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• dei vantaggi connessi con le caratteristiche retributive del contratto, gli sgravi contributivi, i bonus occupazionali, e della tempistica e delle procedure amministrative; • del ruolo centrale del tutor aziendale; • delle specificità della formazione interna e della formazione esterna (monte ore, sistema di valutazione, capolavoro). 3. Contatti e incontri con i consulenti del lavoro delle aziende coinvolte che si trovano ad assumere con il contratto di apprendistato art. 43, forma contrattuale complessa, di cui ancora poco sanno e di cui poco si fidano; 4. Contatti con le associazioni di categoria, le parti sociali attive per settore economico e per filiera formativa che si stanno rendendo conto di dover costruire un quadro normativo per gestire la contrattazione in maniera specifica. La regole prima delle procedure. Come centri di formazione ci troviamo nella situazione di dover raccogliere e distribuire informazioni, tradurre normative in progetti operativi, prefigurare azioni per ruoli indefiniti, assumere e assegnare compiti. Gradualmente risulta chiaro ai titolari d’azienda (e poi ai consulenti del lavoro, ai responsabili delle parti sociali…) la portata dell’impegno e il nuovo “ruolo” da assumere: il sistema duale è infatti basato sull’alternanza scuola-lavoro, ma rappresenta qualcosa di molto diverso dai tirocini curricolari ed extracurricolari finora attivati. E il punto di vista dell’azienda è ancora nettamente orientato dai conti economici dei consulenti piuttosto che dalla responsabilità sociale e dalle molteplici culture della formazione e del lavoro. Il quadro normativo che regola interessi, obiettivi e risorse appare ancora in assestamento. La conoscenza che si va producendo, è ancora inadeguata per le esigenze di progettazione e documentazione dei processi, di valutazione dei risultati formativi, degli effetti di cambiamento sulle persone e i contesti organizzativi.
Formazione
La formazione in alternanza tra un centro, luogo tradizionale di apprendimento, e un’azienda, luogo di apprendimento diverso, vede i processi formativi radicalmente modificati. Nel modello che si va costruendo, i giovani sono in apprendistato/apprendimento in un posto di lavoro e parallelamente frequentano lezioni d’aula presso il loro centro di formazione professionale: hanno possibilità nuove in varie direzioni, teoria e pratica acquistano o non acquistano valore in modi e intensità inediti, l’uso del corpo e della mente sono sollecitati da percezioni e rappresentazioni che richiedono decisioni rapide (non c’è più il ritmo delle lezioni e l’abbraccio del gruppo classe, una docenza avvolgente).
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In assetto lavorativo il tema della scelta e della consapevolezza del qui ed ora (“c’è - o non c’è - con la testa!”) produce continue valutazioni, potenzialmente utili per un’idea di percorso formativo, che però in azienda si traduce spesso in semplici giudizi di insufficienza o inadeguatezza. Uno dei nostri principali obiettivi è contribuire a trasformare le aziende in aziende formatrici. Questo obiettivo è parte della nostra comprensione dei problemi di gestione del Sistema duale. Parlare con gli imprenditori, con i tutor o i referenti aziendali comporta un tempo dedicato a spiegare, a motivare, a illustrare modalità e strumenti del fare formazione nel contesto lavorativo, nell’usare più efficacemente il tempo e le relazioni di lavoro, a porsi, cioè, degli obiettivi formativi. Siamo consapevoli che l’esperienza del Sistema duale (aula + apprendistato o aula + tirocinio lungo) spinge noi formatori a ridefinire il valore dell’esperienza lavorativa (la formatività del lavoro!), soprattutto, perché i comportamenti agiti in contesto sono ben osservabili, sono quelle evidenze che permettono di valutare l’andamento di parametri forti per gli esiti della formazione: la responsabilità, l’autonomia, l’autovalutazione. Inoltre, come formatori, abbiamo l’abitudine a parlare di competenze possedute o da acquisire, abbiamo il compito di valutarle, ma sono un oggetto difficile da usare. Nel contatto con i referenti aziendali generano incomprensioni; c’è l’esigenza di traduzione in un linguaggio comprensibile, l’esigenza di parlare piuttosto di processi e fasi di lavoro, di lavorazioni, di sequenze di attività. Nell’esperienza lavorativa, sul posto di lavoro – in assetto lavorativo, appunto – c’è qualcosa di più utile e condivisibile, un oggetto evidente (al tutor formativo e al tutor di quell’azienda): è il prodotto finito o semilavorato, il servizio svolto che, a condizioni certe – lo standard aziendale -, producono o non producono il valore economico atteso. La funzione di mediazione degli apprendimenti che derivano da esperienze con diverse motivazioni (il legame contrattuale, il controllo sociale, la disciplina dei tempi, le sequenze di lavoro, l’interesse per la professione, la conciliazione dei tempi di vita, la sperimentazione di modalità più efficaci per formare professionisti…) è una questione centrale nel rapporto dell’apprendista con il tutor aziendale che è chiamato a rimettere in discussione il significato e le modalità del suo fare formazione.
Collaborazione.
Contattare un’azienda, instaurare un rapporto centro-azienda è problematico perché individua funzioni che richiedono tempo per sedimentare conoscenze nuove, ridefinire concetti, elaborare una cultura della formazione in azienda che va, in primo luogo, traSKILL 3/2016
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dotto in nuove relazioni dinamiche: nelle sue diverse versioni, il contratto di apprendistato art. 43 prevede sempre un complesso equilibrio fra ore di lezione al centro e ore di formazione sul lavoro, un sistema di valutazione di competenze o prestazioni/risultati, un certo tipo e numero di interazioni tra persone del centro e persone dell’azienda, nuovi strumenti di documentazione e comunicazione. Questo è qualcosa di diverso dai tirocini con cui le aziende hanno ormai una lunga consuetudine. Eppure non tutte le aziende presentano le condizioni per condividere e accettare di collaborare per l’attuazione del nuovo sistema. Con quelle con cui è stato possibile e sta diventando effettivo collaborare, si sono individuati i bisogni occupazionali reali, analizzate e approfondite le attività da svolgere e le conoscenze e abilità da formare consentendo la costruzione e gestione di piani formativi condivisi. In questo percorso è centrale la ridefinizione dei ruoli di tutor aziendale e tutor formativo: il tutor aziendale deve operare in continuo rapporto con l’istituzione formativa. Il tutor formativo ha l’opportunità di formare il tutor aziendale il quale non è chiamato a esprimere soltanto un giudizio di massima sull’andamento del rapporto lavorativo con l’apprendista; la relazione tra loro diventa parte integrante di una valutazione globale perché il tutor aziendale ha il compito di accompagnare il giovane nella crescita sia professionale sia personale attraverso modalità che favoriscano la facilitazione degli apprendimenti, attraverso l’osservazione partecipante dei comportamenti e delle prestazioni, attraverso l’uso di un sistema trasparente di valutazione, di concetti chiave e terminologia pertinente e coerente con il piano formativo. Come centro di formazione abbiamo l’esperienza e la comprensione che i processi, ai quali l’azienda e l’apprendista vanno incontro, comportano una serie di sfide, una grande quantità di scelte, un’attesa di risultati variamente combinati: riusciamo a prefigurarle e il modo di condividerle in una cultura adeguata tra soggetti diversi per interessi, obiettivi, età, linguaggi… è forma-azione, cioè apprendimento, dunque cambiamento dei comportamenti agiti in contesto. Il percorso in apprendistato di un giovane per il centro di formazione e per l’azienda è • un progetto complesso, mirato, esperienza di conciliazione e di mediazione, che contiene variabili normative, organizzative, economiche, da conoscere e non delegabili, in relazione con le specificità aziendali. • Un’esperienza di transizione da un sistema di apprendimento tutto formale a un sistema di apprendimento prevalentemente non formale, dovuta alla sinergia dei due differenti contesti di formazione: per il giovane un passaggio di ruolo e status sociale, 56
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da studente a lavoratore, per l’azienda di prodotti e/o servizi un passaggio fondamentale, quello di diventare un’azienda formatrice dentro e per il proprio settore economico (non solo e non tanto per coprire un posto di lavoro vacante). • Un coacervo di sfide formative: le circostanze che via via si determinano e le occasioni inedite che si presentano, impongono al centro di formazione e all’azienda, in alternanza non in alternativa, di formare giovani che vivono in modo inedito l’urgenza della scelta, il senso della rinuncia, le prove di assunzione di responsabilità, l’esecuzione di compiti in autonomia, l’ansia da prestazione, lo sguardo interessato del titolare, il clima di relazione con i colleghi… I referenti aziendali di questo si rendono conto: è una parte di ruolo acquisito. Condividono cioè con i formatori del centro, con i genitori un progetto di formazione per il futuro di ragazzi e ragazze. • L’idea che la formazione apre prospettive di cambiamento per le figure professionali e di adeguamento organizzativo e miglioramento degli standard di qualità per l’azienda: per effetto della sinergia nascente con il Sistema duale, si impongono nuovi e continui apprendimenti, più intenzionali, più lunghi, più estesi, più impegnativi, potenzialmente, per tutti i lavoratori dell’azienda. L’esperienza di costruzione e consolidamento dei rapporti con le aziende coinvolte nell’apprendistato art. 43 sono l’occasione, in sintesi, per incominciare a parlare linguaggi comuni attorno alle attività di lavoro, a interrogarsi sui ruoli, a valutare l’efficacia della formazione, a plasmare gli stili di apprendimento, ad affinare le modalità di fare formazione in azienda, e, sottolineatura trasversale, ad imparare a documentare ciò che si fa, non solo come adempimento burocratico, ma come un altro modo per dare valore alle differenze che si osservano, alle riflessioni che si generano, alle prefigurazioni, alle conoscenze che circolano più facilmente tra chi maneggia schede, schemi, registri, appunti, foto, video… La dualità inserita nei sistemi formativi formali costituisce una sfida e un’opportunità di cambiamento non solo perché implica scelte, a volte innovative, nella formazione delle nuove generazioni di professionisti, ma anche perché è di aiuto alle aziende se si aprirono ai processi di miglioramento che la formazione in azienda comporta. E magari capita anche di offrire ragionamenti utili anche ai soggetti che sono chiamati a decidere sull’occupazione giovanile in ambito politico, economico, sociale.
Le autrici: Isabella Botta è la direttrice del Centro Servizi Formativi della Fondazione Enaip Lombardia (centro di Como) Francesco Beretta è docente presso il Centro Servizi Formativi della Fondazione Enaip Lombardia (centro di Como)
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STRUMENTI DI ENAIP
Gli allievi alle prese con il lavoro: esperienze di formazione in assetto duale di Enaip Busto Arsizio
Link al video
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RASSEGNA NORMATIVA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FIXO YEI _ AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE-LAVORO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FIXO YEI _ AZIONI IN FAVORE DEI TRA GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE-LAVORO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (di seguito MLPS) con sede in Roma, Via TRA Fornovo, 8 , rappresentato da Dott. Salvatore Pirrone MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Generale per le E politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (di seguito MLPS) con sede in Roma, Via Fornovo, 8 , rappresentato da Direzione Dott. Salvatore Pirrone REGIONE LOMBARDIA regionale Istruzione, Formazione e Lavoro con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, rappresentata da Dott. Giovanni Bocchieri E
E REGIONE LOMBARDIA Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro con sede in Milano Piazza Città di Lombardia rappresentata Dott. Giovanni Bocchieri ITALIA LAVORO SPA 1,con sede in ViadaGuidubaldo del Monte, 60, rappresentata dal Presidente, Dott. Paolo Emilio Reboani
E
di seguito denominate congiuntamente le “Parti” ITALIA LAVORO SPA con sede in Via Guidubaldo del Monte, 60, rappresentata dal Presidente, Dott. Paolo Emilio Reboani di seguito denominate congiuntamente le “Parti” PREMESSO CHE: a) in data 9 maggio 2014 è stata sottoscritta tra MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro e Regione Lombardia la “Convenzione per l’attuazioneCHE: dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei PREMESSO Giovani – Programma Operativo Nazionale in Regione Lombardia”; a) in data 9 maggio è stata sottoscritta tra MLPS per lecon politiche attive e passive per il lavoro b) il MLPS DG per2014 le politiche attive e passive per ilDG lavoro D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 del e04/02/2015 Regione Lombardia la “Convenzione per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei ha messo a disposizione ulteriori risorse attribuite a Italia Lavoro attraverso il Programma Giovani – “FIXO Programma Nazionale in Regione Lombardia”; nazionale YEI Operativo Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”, articolato in Parte A - Azioni di sistema e Parte B - Azioni dirette verso giovani NEET; b) il MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro con D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 del 04/02/2015 ha messo a disposizione ulteriori risorse attribuite a Italia Lavoro attraverso il Programma nazionale “FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”, articolato Parte A3/2016 - Azioni di sistema e Parte B - Azioni dirette verso giovani NEET; 68 in SKILL
c) il MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro con nota n° 21953 del 21/10/2015 ha autorizzato la rimodulazione delle risorse finanziarie di cui al PAR IOG Regione Lombardia al fine di realizzare, attraverso il supporto di Italia Lavoro, un’azione dedicata al reinserimento in percorsi formativi di giovani a rischio dispersione scolastica in Regione Lombardia; d) il Programma verrà declinato con apposito Piano Regionale (di seguito Piano Regionale FIXO YEI) per quanto riguarda la Linea A e con una Scheda progettuale di sintesi per quanto riguarda la Linea B, entrambi allegati alla presente Convenzione e) il Piano Regionale FIXO YEI integra – nella logica della complementarietà – l’intervento dei soggetti realizzatori delle misure così come individuati dal PAR Lombardia ed espressamente indica: o il target dei beneficiari delle misure e la relativa quantificazione; o i criteri e le modalità che la Regione intende utilizzare per l’individuazione degli istituti di scuola secondaria superiore da coinvolgere nonché le Istituzioni formative per gli interventi di contrasto alla dispersione scolastica; o le Università da coinvolgere; o i servizi erogati e le modalità di raccordo con altri soggetti gestori di misure di Garanzia Giovani (Centri per l’Impiego, Enti di formazione, Associazioni temporanee di scopo ecc); o le modalità di accesso al Sistema Informativo Lavoro nazionale e regionale (SILP); o gli eventuali ambiti di assistenza tecnica da rendere disponibili a Regione, Scuole e Università ed Istituzioni Formative SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale degli impegni che le Parti assumono con il presente atto. ARTICOLO 2 OGGETTO Con il presente atto le Parti definiscono le modalità di attuazione, sul territorio regionale, del Programma “FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”, da parte di Italia Lavoro, ente in house del Ministero del Lavoro, in merito alle specifiche azioni e attività previste. Italia Lavoro garantirà le opportune sinergie dell’iniziativa con il PAR della Regione Lombardia, in un’ottica di complementarità tra le attività, gli operatori impegnati e le risorse economiche a disposizione. Italia Lavoro opererà in collaborazione con le Scuole, le istituzioni formative e le Università e realizzerà le attività come da Piano Regionale FIXO YEI definito con la Regione. SKILL 3/2016
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ARTICOLO 3 OBIETTIVI DELL’INTERVENTO Il Programma “FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” ha i seguenti obiettivi: Linea A- Azioni per l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani qualificati , diplomati e laureati Raggiungere giovani NEET qualificati e diplomati del sistema di Istruzione e formazione professionale, diplomati del sistema di istruzione e laureati, in possesso dei requisiti previsti dal Piano Nazionale in modo da favorire l’accesso ai servizi previsti dalla Garanzia Giovani. Nello specifico si intende: -
Intervenire sui giovani NEET qualificati e diplomati del sistema di Istruzione e formazione professionale, diplomati del sistema di istruzione e laureati, perché possano accedere alla Garanzia Giovani, ricevere informazioni puntuali sui servizi disponibili ed essere accompagnati nella fruizione di una delle misure a loro dedicate, nello specifico, quelle relative alle schede 1A 1B - 1C e 3 del Piano Nazionale Garanzia Giovani;
Gli interventi realizzati nell’ambito della Linea A saranno rendicontati direttamente da Italia Lavoro al Ministero del Lavoro secondo le regole definite nel Decreto di approvazione n.15/SEGR/D.G./2015 e di quanto dettagliato nel Piano Regionale FIXO YEI allegato alla presente convenzione Linea B- Azioni per il contrasto alla dispersione scolastica Raggiungere giovani NEET senza titolo di secondo ciclo e in possesso dei requisiti previsti dal Piano Nazionale in modo da favorire l’accesso ai servizi previsti dalla Garanzia Giovani. Nello specifico si intende: -
-
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Intervenire sui giovani NEET senza titolo di secondo ciclo, perché possano accedere alla Garanzia Giovani, ricevere informazioni puntuali al fine del loro reinserimento nei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale ed essere quindi accompagnati nella fruizione delle misure a loro dedicate, nello specifico, quelle relative alle schede 1 B Nazionale e 2 B di Regione Lombardia (FASE 1) Intervenire sui giovani NEET che hanno ultimato i corsi di formazione di cui alla FASE 1 o che ne siano prematuramente usciti con attività di orientamento specialistico (scheda 1C) volte o all’inserimento al lavoro o al reinserimento in corsi ordinamentali o in percorsi in apprendistato (FASE 2)
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ARTICOLO 4 DESTINATARI DELL’INTERVENTO L’intervento intende coinvolgere, nella Regione Lombardia, le seguenti tipologie di destinatari: Linea A- Azioni per l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani qualificati, diplomati e laureati Giovani NEET qualificati e diplomati del sistema di Istruzione e formazione professionale, diplomati del sistema di istruzione e laureati a 12 mesi dall’acquisizione del titolo di studio. Dal punto di vista quantitativo si prevede la fruizione dei servizi della Garanzia Giovani da parte dei destinatari, secondo la distribuzione massima seguente:
QUALIFICATI - DIPLOMATI
MISURA Scheda 1A Accoglienza/informazione
LAUREATI
TOTALI n. 46.000
n. 46.000
Scheda 1B Accesso/profiling
n. 12.000
n. 4.000
n. 16.000
Scheda 1C Orientamento 2° livello
n. 10.000
n. 2.000
n. 12.000
Scheda 3 Accompagnamento al lavoro
n. 615
n. 615
Linea B- Azioni per il contrasto alla dispersione scolastica Giovani NEET di età compresa fra i 15 e i 18 anni in assenza di titolo di secondo ciclo. Dal punto di vista quantitativo si prevede la fruizione dei servizi della Garanzia Giovani da parte dei destinatari, secondo la distribuzione massima seguente:
MISURA
TOTALI
Scheda 1B Accesso/profiling
fino a n. 2.000
Scheda 1C Orientamento 2° livello
fino a n. 2.000
Scheda 2-B Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia
fino a n. 2.000
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Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali del Programma “FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” e nell’ottica di perseguire ottimali livelli di spesa, si concorda che, in esito alla consegna del rapporto trimestrale sullo stato di avanzamento dell’intervento, di cui al successivo Art. 8, Italia Lavoro S.p.A. potrà procedere alla rimodulazione dei destinatari di cui , previa approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto previsto dal D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 richiamato in premessa.
ARTICOLO 5 COINVOLGIMENTO DI SCUOLE, ISTITUZIONI FORMATIVE E UNIVERSITÀ Linea A Il Ministero, la Regione e Italia Lavoro, nell’attuazione delle azioni previste, opereranno nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate. La selezione delle Scuole, delle istituzione formative che parteciperanno al Programma "FIXO YEI" compete in esclusiva alla Regione Lombardia che ne garantirà l'individuazione sulla base del possesso di specifici requisiti minimi di accesso che assicurano la massima trasparenza e parità di trattamento. Italia Lavoro S.p.A. fornirà unicamente assistenza tecnica alla Regione ma non avrà alcun ruolo decisionale, né diretto, né indiretto, nelle procedure di selezione. La Regione, entro 45 giorni dalla firma della Convenzione, comunicherà a Italia Lavoro, a mezzo casella di posta certificata istruzionelavoro@pec.italialavoro.it, l'elenco delle Scuole e delle istituzioni formative che parteciperanno al programma FIXO YEI, unitamente all'atto amministrativo con cui tale elenco risulta approvato dall'Amministrazione regionale. E' in ogni caso, facoltà di Italia Lavoro richiedere ogni ulteriore documentazione relativa al procedimento amministrativo propedeutico all'adozione del summenzionato atto. Si rimanda al Protocollo Operativo per la definizione delle modalità di collaborazione tra Italia Lavoro SpA e le istituzioni scolastiche e formative. Le 11 Università che hanno partecipato al Programma FIXO S&U ed eventuali altri atenei che abbiano manifestato interesse, saranno invitate dalla Regione a partecipare al Programma “FIXO YEI” e risponderanno a tale invito con lettera di adesione firmata dal legale rappresentante. Per l’avvio delle attività con le Università verrà stipulato con Italia Lavoro un Protocollo Operativo che regolerà le modalità di attuazione dell’intervento. La necessità di rafforzare maggiormente la capacità dei placement scolastici e universitari deriva dall’analisi dei dati sull’andamento del Bando Flusso di Garanzia Giovani che evidenzia un sottodimensionato utilizzo delle risorse disponibili, con la quasi totalità delle doti attivate da scuole ed università partecipanti al Programma FIXO S&U.
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Le Univer sità che non aderiranno Programma FIXO YEI per l’erogazione dei servizi di Garanzia Giovani avranno comunque la possibilità di partecipare alle attività di consolidamento dei servizi di placement previste nel Programma “FIXO YEI”. Le Scuole e le Università posso partecipare esclusivamente alle linea A di cui all’art. 3 della presente convenzione.
Linea B Relativamente alla Linea B sono stati coinvolti tutti i 108 Enti Formativi accreditati della Regione Lombardia.
ARTICOLO 7 SISTEMI INFORMATIVI, REQUISITI DI EROGAZIONE E MASSIMALI DI SPESA Per la gestione efficace e trasparente dei servizi, saranno messi a disposizione di Italia Lavoro, degli Istituti scolastici e formative delle Università aderenti al Programma FIXO YEI, i sistemi informativi nazionali e della Regione Lombardia. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di erogazione e i massimali di spesa, si precisa che: Per la Linea A “Azioni per l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani qualificati, diplomati e laureati” la realizzazione dei servizi previsti nelle schede 1B, 1C e 3 è affidata agli operatori di Italia lavoro, delle Istituzioni scolastiche, formative e delle Università aderenti al Programma FIXO YEI secondo il seguente schema: Attività
Descrizione
Requisito
A carico dell’operatore
Apertura del PAI Profiling Assegnazione dello Stato di Adesione Registrazione ore di servizio sul PAI
Italia lavoro Istituzioni scolastiche Istituzioni formative Università
€ 34,00 ora (min 1 ora max 2 ore)
Registrazione servizi sul PAI Assegnazione dello Stato di Adesione Chiusura PAI al termine delle attività
Italia lavoro Istituzioni scolastiche Istituzioni formative Università
€ 35,50 ora (max 5 ore) per l’erogazione dei servizi di orientamento specialistico
Informazione e promozione SCHEDA 1.A
Monitoraggio delle attività realizzate
SAP, Profiling e presa in carico SCHEDA 1.B
Attività erogate dagli operatori: inserimento/aggiornamento della Sez. 6 della SAP, profiling e la presa in carico dei soggetti appartenenti al target (Piano d’ Azione Individuale)
Attività erogate dagli operatori: erogazione dei servizi di orientamento specialistico
UCS
Italia lavoro Istituzioni scolastiche Istituzioni formative Università
Gli operatori del progetto promuovono la Garanzia Giovani presso il target invitandolo ad iscriversi
Erogazione dei servizi di politica attiva SCHEDA 1.C
Soggetto titolato all’erogazione
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Attività
SCHEDA 3
Descrizione
Requisito
Attività erogate dagli operatori: accompagnamento al lavoro
Registrazione servizi sul PAI Assegnazione dello Stato di Adesione Chiusura PAI al termine delle attività
Soggetto titolato all’erogazione Italia lavoro Istituzioni scolastiche Istituzioni formative Università
UCS
Secondo le tabelle riportate nelle schede della Garanzia Giovani per le attività di accompagnamento al lavoro
Le attività delle schede 1B e 1C saranno erogate indicativamente all’80% da operatori di scuole, università, istituzioni formative e dal 20% da operatori di Italia lavoro Le attività della scheda 3 saranno erogate indicativamente al 50% da operatori di scuole, università, istituzioni formative e dal 50% da operatori di Italia lavoro Per la Linea B, “Azioni per il contrasto alla dispersione scolastica” – FASE 1-, la realizzazione dei servizi previsti nelle schede 1B e 2-B è affidata alle Istituzioni formative aderenti al Programma FIXO YEI secondo il seguente schema: Attività
Descrizione
SAP, Profiling e presa in carico SCHEDA 1.B
Attività erogate dagli operatori: inserimento/aggiornamento della Sez. 6 della SAP, profiling e la presa in carico dei soggetti appartenenti al target (Piano d’ Azione Individuale)
Apertura del PAI Profiling Assegnazione dello Stato di Adesione Registrazione ore di servizio sul PAI
Attività erogate dagli operatori:
Registrazione servizi sul PAI Assegnazione dello Stato di Adesione Chiusura PAI al termine delle attività
Erogazione dei servizi di politica attiva SCHEDA 2B
• erogazione dei servizi di orientamento specialistico • percorsi di Istruzione e formazione professionale
Requisito
Erogazione della formazione nel rispetto delle indicazioni regionali dell’offerta
Soggetto titolato all’erogazione
UCS
Istituzioni formative
A carico dell’Istituzione Formativa
Istituzioni formative
Per i servizi 2-b € 5,03 ora/allievo per un max di 990 fino alla concorrenza del valore massimo di euro 4.000/4300/4600 in relazione alla tipologia del percorso scelto. .1
1 La legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 sancisce che la Regione Lombardia adotta il sistema dote quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di costi unitari differenziati per qualifica e diploma professionale. Viene così ad avere valore di legge l’impianto “dote iefp” già delineato dalla Giunta regionale con la DGR 3143 del 18.2.2015 che a partire dall’anno formativo 2015/16 ha previsto: la diversificazione del valore massimo della dote in funzione della tipologia di percorso sulla base di un costo massimo per studente; armonizzazione del valore della dote per tutte le istituzioni formative accreditate al sistema regionale, comprese quelle trasferite alle Province ai sensi della lr.1/1995 e della L.R. 1/2000 (detti CFP trasferiti) ; determinazione del valore massimo della dote per tutte le classi di ciascun percorso formativo (prime, seconde, terze e quarte) in euro 4.000, 4300 e 4600 in relazione alla tipologia così come declinato nell’allegato A tabella 1-a; promozione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica attraverso gli interventi previsti dal programma Garanzia Giovani
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Attività
Descrizione
Requisito
Soggetto titolato all’erogazione
UCS
formativa ai sensi dell’art. 22 della L.r 19/07
Per la Linea B “Azioni per il contrasto alla dispersione scolastica” – FASE 2- la realizzazione dei servizi previsti nella misura 1C è affidata a Italia Lavoro. Si precisa inoltre che tale attività è destinata ai giovani che a conclusione della FASE 1 risultano NEET, nello specifico: A. giovani rientranti nella FASE 1 che conseguono una qualifica e un diploma professionale: Orientamento specialistico finalizzato all’inserimento nel mercato del lavoro B. giovani che abbandonano il percorso di IFP: Orientamento specialistico al fine di sostenere i giovani che hanno abbandonato il percorso intrapreso e favorire il loro reinserimento nei percorsi ordinamentali o di apprendistat, secondo il seguente schema: Attività
Descrizione
Erogazione dei servizi di politica attiva SCHEDA 1.C
Attività erogate dagli operatori: •
erogazione dei servizi di orientamento specialistico
Requisito Registrazione servizi sul PAI Assegnazione dello Stato di Adesione Chiusura PAI al termine delle attività
Soggetto titolato all’erogazione Italia Lavoro
UCS € 35,50 ora
ARTICOLO 8 DECORRENZA E DURATA DELL’ACCORDO Il presente atto decorre dal giorno della sua stipula e ha durata pari a quella del Programma “FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” ossia fino al 31/12/2016. In caso di eventuali proroghe richieste da Italia Lavoro e concesse dal Ministero sentita la Regione Lombardia, il presente atto si intenderà automaticamente rinnovato.
ARTICOLO 9 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE Il Ministero e la Regione Lombardia si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informati di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione di quanto previsto dal presente atto e dagli eventuali documenti in esso richiamati. Italia Lavoro provvederà all’invio, al Ministero e alla Regione, di un report trimestrale sullo stato di avanzamento dell’intervento sul territorio. SKILL 3/2016
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LETTA, CONFERMATA E SOTTOSCRITTA Roma, XX/12/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione Dott. Salvatore Pirrone
Italia Lavoro SpA Il Presidente Dott. Paolo Emilio Reboani
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Regione Lombardia Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Il Direttore Dott. Giovanni Bocchieri
RASSEGNA NORMATIVA
DELIBERAZIONE N° X / 5354
Presidente
ROBERTO MARONI
Assessori regionali
FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI LUCA DEL GOBBO
Seduta del 27/06/2016
GIOVANNI FAVA GIULIO GALLERA MASSIMO GARAVAGLIA MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE CLAUDIA TERZI
Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea di concerto con l'Assessore Mauro Parolini Oggetto
POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELL’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO IN REGIONE LOMBARDIA – INTEGRAZIONE ALLA DGR 4872/2016 CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE LOMBARDO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PAROLINI)
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Dirigente
Brunella Reverberi
I Direttori Generali
Giovanni Bocchieri
Danilo Maiocchi
L'atto si compone di 10 pagine di cui 4 pagine di allegati parte integrante
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VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare: -
l’art.11 comma 1, il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e formazione professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, in un quarto anno cui consegue un diploma professionale, in percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore e in un corso annuale finalizzato all’ammissione all’esame di Stato per l’accesso a università, alta formazione artistica, musicale e coreutica;
-
l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
-
gli artt. 23 bis, 23 ter e 23 quater, i quali affidano alla Giunta regionale il compito di definire modalità e risorse per l’attuazione del sistema duale nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
-
l’art. 25, che istituisce l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;
VISTA altresì la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30; RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n. X/78 del 9 luglio 2013 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo regionale, l’investimento sull’educazione dei giovani e la creazione di sinergie e complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come fattori strategici di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di competitività ed inclusività del sistema socio-economico lombardo, anche promuovendo nuovi modelli caratterizzati da una più stretta relazione tra istituzioni scolastiche e formative e mondo del lavoro; RICHIAMATE altresì: 1
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-
la D.G.R. n. X/4700 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016, che mette a disposizione di Regione Lombardia risorse pari a € 27.487.612,00 per l'avvio della linea due del progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale;
-
la D.G.R. n. X/4872 del 29 febbraio 2016 “Programmazione del sistema "Dote Scuola" per i servizi di istruzione e formazione professionale, approvazione di un sistema di interventi per il rafforzamento del sistema duale e programmazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l’anno scolastico e formativo 2016/2017”, con la quale è stato definito un sistema di interventi finalizzati a potenziare l’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per consolidare le esperienze di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di qualifica e diploma di Istruzione e formazione professionale;
CONSIDERATO che con l’allegato C della DGR n. 4872/2016 sopra richiamata stata definita una prima articolazione degli interventi finalizzati allo sviluppo rafforzamento del sistema duale lombardo nell’ambito dei percorsi di istruzione formazione professionale ed è stata approvata la ripartizione delle risorse messe disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
è e e a
RITENUTO opportuno articolare ulteriormente i suddetti interventi, al fine di favorire: a) il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP, sia per l’acquisizione della qualifica /diploma di IeFP e del certificato IFTS, sia per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa; b) la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello (art. 43 d.Lgs. 81/15); c) azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello; secondo quanto meglio specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; VALUTATO di conseguenza di adeguare la dotazione finanziaria a disposizione dei suddetti interventi, nel rispetto comunque della dotazione finanziaria complessiva
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prevista dalla DGR n. 4872/2016 – allegato C pari ad euro 27.487.612, 00, prevedendo: − euro 18.987.612,00 per le misure di potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP a valere sui capitoli in corso di creazione della missione 4 programma 2 ; − euro 7.400.000,00 per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello (art. 43 D.Lgs. 81/15) a valere sui capitoli in corso di creazione della missione 15 programma 2; − euro 1.100.000,00 a valere sui capitoli in corso di creazione della missione 15 – programma 2 e della missione 4 – programma 2 per le misure a sostegno della promozione e potenziamento del sistema duale e dell’apprendistato di I livello; precisando che eventuali economie potranno essere redistribuite sulla base dei criteri che verranno definiti nei relativi Avvisi; RITENUTO, pertanto, di: - aggiornare gli interventi previsti per il rafforzamento del sistema duale lombardo nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l’a.f. 2016/2017, nell’ambito di quanto già previsto dall’allegato C della DGR 4872/2016, così come risulta dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; - demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, l’attuazione della presente deliberazione e, in particolare, la definizione delle modalità operative per la realizzazione degli interventi previsti e l’assegnazione dei relativi contributi, nei limiti degli stanziamenti finanziari disposti dal presente provvedimento, fatte salve eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio regionale; VALUTATA l'opportunità di inserire la misura C "Azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello " per l'importo di euro 1.100.000,00, non prevista nella DGR n. 4872/2016; RITENUTO di confermare le azioni già previste nella DGR 4872/2016 con la relativa valutazione riguardante la disciplina degli aiuti di stato applicabile, precisando 3
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che la nuova azione non prevede finanziamenti per attività economiche e che, nemmeno indirettamente, saranno finanziate imprese, in coerenza con tale DGR e con le disposizioni statali applicabili; ACQUISITO in data 24/06/2016 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato costituito con DGR 3839/2015 all. F ; All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA
1. di aggiornare gli interventi per il rafforzamento del sistema duale nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l’a.f. 2016/2017, nell’ambito di quanto già previsto dall’allegato C della DGR 4872/2016, così come risulta dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adeguare di conseguenza la dotazione finanziaria a disposizione dei suddetti interventi, nel rispetto comunque della dotazione finanziaria complessiva prevista dalla DGR n. 4872/2016 – allegato C pari ad euro 27.487.612, 00, prevedendo: - euro 18.987.612,00 per le misure di potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP a valere sui capitoli in corso di creazione della missione 4 programma 2; - euro 7.400.000,00 per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello (art. 43 D.Lgs. 81/15) a valere sui capitoli in corso di creazione della missione 15 programma 2; - euro 1.100.000,00 a valere sui capitoli in corso di creazione della missione 15 – programma 2 e della missione 4 – programma 2 per le misure a sostegno della promozione e potenziamento del sistema duale e dell’apprendistato di I livello; precisando che eventuali economie potranno essere redistribuite sulla base dei criteri che verranno definiti nei relativi Avvisi;
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3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, l’attuazione della presente deliberazione e, in particolare, la definizione delle modalità operative per la realizzazione degli interventi previsti e l’assegnazione dei relativi contributi, nei limiti degli stanziamenti finanziari disposti dal presente provvedimento, fatte salve eventuali ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili nel bilancio regionale; 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.lavoro.regione.lombardia.it, nonché di adempiere agli obblighi derivanti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELL’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO IN REGIONE LOMBARDIA – INTEGRAZIONE ALLA DGR 4872/2016 CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE LOMBARDO 1. Obiettivi Con la presente deliberazione, Regione Lombardia intende dare piena attuazione all’articolo 23 bis della L.R. 30/2015 che adotta il sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, caratterizzato dal raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro. Mediante l’attuazione del sistema duale si intende affermare un nuovo modello educativo che superi definitivamente la concezione lineare e sequenziale tra istruzione, formazione e lavoro, sostenendo l’attuazione di una concezione circolare e sincronica delle due dimensioni. Le modalità per realizzare la piena sintonia tra sistema educativo e mercato del lavoro sono individuate nell’alternanza scuola-lavoro e nell’apprendistato. La sintesi tra periodi di formazione in aula e di apprendimento “on the job” costituisce, infatti, la metodologia privilegiata per assicurare l’acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e orientate al pieno sviluppo della persona. 2. Modello di intervento complessivo L’offerta formativa per il potenziamento del sistema di alternanza scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP fa riferimento agli ordinamenti nazionali e regionali vigenti e può essere articolata con interventi individualizzati, in piccoli gruppi o per l’intero gruppo classe. Al fine di garantire il potenziamento dell’alternanza e dell’apprendistato di I livello il presente provvedimento promuove la realizzazione delle seguenti misure: a) Misure per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di IeFP; b) Misure per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello (art. 43 d.lgs 81/15); c) Azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello A) Misure per il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP Le misure prevedono le seguenti azioni:
percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa: attivazione di percorsi formativi modulari finalizzati all’acquisizione di un titolo di IeFP attraverso il sistema duale e definiti, sia in termini metodologici che di durata di ogni singolo percorso, sulla base delle competenze del singolo giovane, rivolti anche a minori in regime di restrizione della libertà. Non possono rientrare tra i destinatari della presente modalità attuativa i giovani che risultano già iscritti e frequentanti un percorso di IeFP. Al fine di contrastare la dispersione scolastica Regione Lombardia promuove la collaborazione stabile tra Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti e Istituzioni 1
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Formative, allo scopo di assicurare l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione mediante l’acquisizione della qualifica professionale.
Percorsi di promozione dell’alternanza scuola lavoro nell’iter per l’acquisizione della qualifica/diploma di IeFP e del certificato IFTS: o allargamento della sperimentazione di apprendimento duale ai giovani già frequentanti i secondi, i terzi e i quarti anni dei percorsi ordinamentali di IeFP, ampliando pertanto la durata oraria annua con esperienze di alternanza scuola lavoro; o possibilità, per gli operatori che nell’anno formativo 2016/2017 hanno presentato un’offerta formativa a finanziamento pubblico di cui al d.d.g. 348/2016 e s.m.i., di avviare classi del sistema duale assicurando esperienze di alternanza pari al 50% della durata oraria ordinamentale; o avvio di percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale, garantendo esperienze di alternanza pari ad almeno il 40% della durata oraria ordinamentale; o avvio di percorsi di quinto anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), garantendo esperienze di alternanza pari ad almeno il 40% della durata oraria ordinamentale secondo le disposizioni di cui all’allegato B della DGR 4872/2016.
Promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di competenze emergenti all’interno dei percorsi di Qualifica e Diploma di IeFP.
B) Misure per la promozione dei percorsi di apprendistato di I Livello (art. 43 d.lgs 81/15) Le misure prevedono le seguenti azioni: Interventi per il sostegno di una offerta in apprendistato di I livello finalizzata all’acquisizione dei seguenti titoli: o Qualifica professionale anche in continuità con le precedenti doti/contratti o Diploma professionale di IeFP o Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Progetti sperimentali di innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato: attivazione di percorsi pluriennali, anche finalizzati ad esperienze internazionali, per l’assunzione di gruppi di giovani con contratto di apprendistato di durata pluriennale per l’acquisizione della sola qualifica o della qualifica e a seguire del diploma professionale. Il progetto deve prevedere l’assunzione presso la stessa azienda oppure un contratto finalizzato al conseguimento del medesimo titolo di qualifica o diploma professionale. C) Azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello
Attività di informazione e sensibilizzazione indirizzate a istituzioni formative, scuole, enti di ricerca, camere di commercio, associazioni datoriali, imprese e reti di imprese, sindacati, consulenti del lavoro, commercialisti e organizzazioni no profit finalizzate alla diffusione di una nuova cultura dell’apprendimento fondata sulla forte integrazione tra istruzione e lavoro; 2
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Sostegno alla progettazione e all’attuazione di percorsi sperimentali di innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato di cui al punto B).
Assistenza alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro per l’attuazione e la valorizzazione delle azioni di sistema.
3. Destinatari Giovani dai 15 anni ai 29 anni (25 anni nel caso di assunzione in apprendistato ai sensi dell’art.43 del d.lgs 81/2015) residenti o domiciliati in Lombardia, iscritti e frequentanti percorsi triennali, quadriennali, di quarta annualità di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale, nonché di quinto anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore, erogati, nel rispetto degli ordinamenti nazionali e regionali vigenti, dalle istituzioni formative accreditate al sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionale, ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 19/2007 nonché dalle Istituzioni scolastiche e dalle Fondazioni ITS per quanto di esplicita competenza. 4. Stanziamento e modalità di assegnazione Le risorse complessivamente a disposizione per gli interventi di cui sopra ammontano a € 27.487.612, su tre linee di intervento. Con apposito decreto dirigenziale vengono definite le modalità attuative per ognuna delle misure previste. Eventuali economie potranno essere ridistribuite sulla base dei criteri che verranno definiti nel relativo Avviso. Risorse A) Misure per il potenziamento dell’alternanza € 18.987.612,00 scuola lavoro nei percorsi regionali di IeFP; di cui
dispersione € 3.000.000,00 (di cui una quota non superiore a € 1.620.000,00 per gli interventi in collaborazione con i centri provinciali per l’istruzione degli adulti ) percorsi di promozione dell’alternanza scuola € 13.987.612,00 lavoro nei percorsi per l’acquisizione della (di cui 2.500.000,00 per percorsi qualifica e diploma di IeFP e del certificato IFTS IFTS ai sensi all. B della DGR 4872/2016) promozione di esperienze all’estero per € 2.000.000,00 l’acquisizione di competenze emergenti nei percorsi di Qualifica e Diploma di IeFP percorsi per il contrasto scolastica e formativa
alla
Prima annualità, secondo e terzo anno, percorso quadriennale e quarto anno: il valore massimo della dote per tutte le annualità 2016/2017 è diversificato in relazione alla tipologia di percorso secondo le tabelle 1-a e 1-b di cui alla componente IeFP di cui all’allegato A della dgr 4872/2016. Alle istituzioni formative che hanno presentato un’offerta formativa di primo e/o quarto anno di cui al d.d.g. n. 348/2016 e s.m.i, ovvero che nell'anno formativo
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2016/2017 hanno delle prosecuzioni di corsi in diritto dovere, è assegnato, con decreto dirigenziale, un budget operatore calcolato come segue: - una quota fissa pari ad almeno 30.000,00; - una quota calcolata sulla base del numero degli iscritti a un’offerta formativa di diritto-dovere di istruzione e formazione (triennali, quadriennali, quarto anno e PPD) alla data del 31/03/2016 e comunque nei limiti di 25 per classe (triennali, quadriennali, quarto anno) e 12 per classe (PPD), moltiplicato per il valore della dote di cui alla tabelle 1-a e 1-b della componente IeFP, rimodulato sulla base della quota residuale dello stanziamento complessivo che ammonta a € 14.867.612,00. Le suddette risorse devono garantire al giovane beneficiario il completamento del ciclo di studi avviato. Nel caso in cui uno studente rinunci alla dote e fino all’ammontare massimo del budget assegnato, l’istituzione formativa può inoltrare alla Regione la richiesta per un nuovo studente. Risorse B) Misure per la promozione dei percorsi di apprendistato di I € 7.400.000,00 Livello (art. 43 d.lgs 81/15); di cui
interventi per il sostegno di una offerta in apprendistato di I livello progetti sperimentali di innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato
€ 6.700.000,00 € 700.000,00
Per i giovani che vengono assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale ovvero del certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell’art. 43 del D.lgs n. 81/2015, il valore della dote richiesta non può essere superiore a € 6.000 annui. Le suddette risorse devono garantire al giovane beneficiario il completamento del ciclo di studi avviato. Nel caso in cui uno studente rinunci alla dote e fino all’ammontare massimo del budget assegnato, l’istituzione formativa può inoltrare alla Regione la richiesta per un nuovo studente. Risorse C) Misure a sostegno della promozione e potenziamento del sistema duale e dell’apprendistato di I livello attività di informazione e sensibilizzazione
sostegno alla progettazione e all’attuazione di percorsi sperimentali di innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato di cui al punto B)
€ 300.000,00
assistenza alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro per l’attuazione e la valorizzazione delle azioni di sistema
€ 150.000,00
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€ 1.100.000,00 di cui € 650.000,00
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RASSEGNA NORMATIVA
DECRETO N. 7835
Del 04/08/2016
Identificativo Atto n. 603
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Oggetto
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE LOMBARDO – APPROVAZIONE AVVISI PER IL POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DEL SISTEMA DUALE E DELL’APPRENDISTATO DI I LIVELLO - ANNO FORMATIVO 2016/2017
L'atto si compone di ________ pagine di cui _______ pagine di allegati parte integrante
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IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e, in particolare: - l’art. 11, comma 1, il quale definisce la struttura del sistema di istruzione e formazione professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, in un quarto anno cui consegue un diploma professionale, in percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore; - l’art. 14, commi 1 e 3, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che la Regione favorisce l’adempimento all’obbligo di istruzione promuovendo, tra l’altro, percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione; - l’art. 20, che promuove la flessibilità delle azioni formative nel sistema di istruzione e formazione professionale, anche attraverso specifici percorsi modulari, personalizzati nella durata e nell’articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie; - l’art. 23-bis che prevede l’adozione da parte di Regione Lombardia del sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, come strumento di raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro; - l’art. 25, che istituisce l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale; VISTI altresì: - la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30; - il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 1
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agosto 2008, n. 133”; - l’Accordo del 24 settembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo all’attuazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”; - il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 417/I/2015 del 17 dicembre 2015, con il quale sono state assegnate a Regione Lombardia risorse pari a € 27.487.612,00 per il finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale ed è stata prevista la possibilità di riservare una quota pari a massimo il 10% delle risorse assegnate da destinare ad azioni di sistema collegate ai percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’istruzione e formazione professionale; RICHIAMATE: - la D.G.R. n. X/4700 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016, con il quale sono state definite le modalità operative per l’avvio della linea due del progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale; - la D.G.R. n. X/4872 del 29 febbraio 2016 e, in particolare, l’allegato “C” con il quale è stata definita una prima articolazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e rafforzamento del sistema duale lombardo nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale ed è stata approvata la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - la D.G.R. n. X/5354 del 27 giugno 2016, con la quale sono stati aggiornati gli interventi per il rafforzamento del sistema duale nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l’a.f. 2016/2017 e, di conseguenza, adeguata la dotazione finanziaria a disposizione di tali interventi; - la D.G.R. n. X/5453 del 25 luglio 2016, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Rete Generale di Coordinamento dei Centri per l’Istruzione degli Adulti Lombardia, poi sottoscritto il 4 agosto 2016, per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’avvio di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale per la lotta alla dispersione scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani; 2
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RICHIAMATI: - il d.d.u.o. del 20 dicembre 2013, n. 12550 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)”; - il d.d.s. del 28 luglio 2014, n. 7214 “Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. n. 12550 del 20/12/2013”; - il d.d.g. del 4 agosto 2015, n. 6643 “Aggiornamento del Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia”; - il d.d.g. del 22 gennaio 2016, n. 348 “Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - Offerta formativa 2016/2017” e s.m.i., contenente l’offerta formativa regionale di istruzione e istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2016/2017; CONSIDERATO che la D.G.R. n. 5354/2016 prevede: - una misura finalizzata al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, che comprende: - interventi per il contrasto della dispersione scolastica e formativa, anche in collaborazione con i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti – C.P.I.A.(a tal fine sono messe a disposizione risorse complessivamente pari a € 3.000.000,00, di cui € 1.620.000,00 per gli interventi da realizzare in collaborazione con i C.P.I.A.); - promozione dell’alternanza scuola-lavoro nei percorsi per l’acquisizione della Qualifica e del Diploma professionale (a tal fine sono messe a disposizione risorse pari a € 11.487.612,00); - promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di competenze emergenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale (a tal fine sono messe a disposizione risorse pari a € 2.000.000,00); - una misura a sostegno della promozione e potenziamento del sistema duale e dell’apprendistato di I livello, che comprende: - attività di informazione e sensibilizzazione (a tal fine sono messe a disposizione risorse pari a € 650.000,00); - sostegno alla progettazione e all’attuazione di percorsi sperimentali di innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato (a tal fine sono 3
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messe a disposizione risorse pari a € 300.000,00); - che con successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro venga data attuazione alla deliberazione e, in particolare, vengano definite le modalità operative per l’attuazione delle misure previste e l’assegnazione dei relativi contributi; RILEVATO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 5354/2016, gli uffici della U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio hanno provveduto alla redazione dei singoli avvisi, con i quali si specificano le modalità per la realizzazione dei vari interventi e l’erogazione dei relativi finanziamenti, come meglio dettagliato negli Allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: - Allegato 1, contenente l’avviso per il potenziamento dell’alternanza scuolalavoro nell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) – anno formativo 2016/2017, con il quale si sosterrà, attraverso una dotazione economica pari a complessivi € 14.867.612,00, l’erogazione di percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, percorsi di promozione dell’alternanza scuola lavoro nell’iter per l’acquisizione della Qualifica/Diploma professionale e si promuoveranno esperienze all’estero per l’acquisizione di competenze emergenti all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale; - Allegato 2, contenente l’avviso di manifestazione di interesse per l’avvio di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale per la lotta alla dispersione scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Rete generale coordinamento Centri per l’Istruzione degli Adulti Lombardia, con una dotazione economica pari a € 1.620.000,00; - Allegato 3, contenente l’avviso per la realizzazione di azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello, che comprendono sia attività di informazione e sensibilizzazione, sia strumenti per il sostegno alla progettazione e attuazione di percorsi sperimentali di innovazione e internazionalizzazione dell’apprendistato, con una dotazione economica pari a complessivi € 950.000,00; VALUTATO di: - prevedere nei sopra citati avvisi per l’attuazione degli interventi volti allo sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’istruzione e formazione professionale la possibilità di ricorrere alla cauzione, quale ulteriore strumento di garanzia delle prestazioni, alternativo alla fidejussione; 4
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- fissare l’ammontare della cauzione da versare nella misura del 20% del contributo regionale assegnato, alla luce dell’analisi del livello medio di realizzazione degli interventi formativi solitamente raggiunto dagli operatori accreditati che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale; RITENUTO necessario approvare gli avvisi sopra richiamati, così come risultanti dagli allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, affinché i vari interventi in essi previsti possano trovare attuazione a partire dall’anno formativo 2016/2017; DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla DGR n. 5354/2016 con cui è stata approvata la programmazione degli interventi per il sistema duale e in coerenza con i tempi di avvio dell’anno scolastico e formativo 2016/2017; VISTI: - la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso; - la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”; - i provvedimenti organizzativi della X legislatura e, in particolare, la D.G.R. n. X/4774 del 28 gennaio 2016 “I Provvedimento Organizzativo 2016”, con la quale è stato affidato a Brunella Reverberi l’incarico di Dirigente dell’Unità Organizzativa Sistema Educativo e Diritto allo Studio;
DECRETA
1. di approvare: - l’Allegato 1 “Avviso per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) – anno formativo 2016/2017”; - l’Allegato 2 “Avviso di manifestazione di interesse per l’avvio di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale per la lotta alla dispersione scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Rete generale coordinamento Centri per l’Istruzione degli Adulti Lombardia”;
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- l’Allegato 3 “Avviso per la realizzazione di azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello”; parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 2. di dare atto che, in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. n. 5354/2016, per la realizzazione degli interventi di cui agli avvisi sopra citati, sono messe a disposizione risorse pari a: - € 14.867.612,00, per l’avviso di cui all’Allegato 1, a valere sulla missione 4, programma 2, capitoli 11545, 11546 e 11547 del bilancio regionale 2016; - € 1.620.000,00, per l’avviso di cui all’Allegato 2, a valere sulla missione 4, programma 2, capitoli 11545, 11546 e 11547 del bilancio regionale 2016; - € 950.000,00, per l’avviso di cui all’Allegato 3, a valere sulla missione 4, programma 2, capitoli 11648, 11649 e 11650 del bilancio regionale 2016; 3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul portale regionale www.lavoro.regione.lombardia.it. IL DIRIGENTE BRUNELLA REVERBERI Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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RASSEGNA NORMATIVA
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (16G00198)
(GU n.235 del 7-10-2016) Vigente al: 8-10-2016
Capo I
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»; Visto l'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 183 del 2014, il Governo puo' adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei
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lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori produttivi; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarieta', con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; Visto l'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, recante i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui al comma 3, tra i quali il criterio di cui alla lettera f) relativo alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; Visto l'articolo 1, comma 5, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; Visto l'articolo 1, comma 6, lettera f), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di tipo premiale; Visto l'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessita' di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice
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o del lavoratore; Visto l'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali; Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita' di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati; Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), recante il criterio di delega volto a prevedere la razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2016; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 luglio 2016; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2016; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2015 1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4, le parole ÂŤin accordo conÂť sono sostituite dalle
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seguenti: «sentite»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e' disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; b) all'articolo 49, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalita' applicative della disposizione di cui al primo periodo nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»; c) all'articolo 55, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.».
Capo II Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si e' verificato l'evento.»; b) all'articolo 25, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.»; c) all'articolo 41, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I contratti di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarieta'
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espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella gia' concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non e' imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 e' ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»; d) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, dopo le parole «e di 100 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo,»; 2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilita' di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarieta', con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo', altresi', essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.»; 3) al comma 5, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilita' di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.»; e) all'articolo 43, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
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ÂŤ4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate cosi' calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non puo' superare il limite massimo di quattro mesi. 4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. E' conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonche', ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Âť; f) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: ÂŤ6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura
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non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia' oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»; 2) al comma 11, secondo periodo, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro»; 3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»; g) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,» sono inserite le seguenti:
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«nonche', ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'ISFOL»; h) all'articolo 46, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;».
Capo III Art. 3
Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015 1. Al decreto legislativo n. 149 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un immobile demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.»; b) all'articolo 2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), dopo le parole «sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio,»; 2) alla lettera e), dopo le parole «al contrasto del lavoro sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini,». Art. 4
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015 1. Al decreto legislativo n. 150 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;»; b) all'articolo 3, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25;». c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.»; d) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della
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data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.»; e) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), le parole «dei servizi per il lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18»; 2) dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente: «q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»; f) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»; g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»; h) all'articolo 14, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;»;
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2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;»; i) all'articolo 19, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego»; l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «delle politiche attive» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche del lavoro»; 2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni: 1.1) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e all'articolo 26»; 1.2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.»; m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;»; n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, le parole «e di alta formazione e ricerca» sono soppresse; 2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.». 2. L'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo periodo e' sostituto dal seguente: «La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.».
Capo IV Art. 5
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Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015 1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacita' lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore al 60 per cento»; b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»; 2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilita' avviata dagli uffici.»; 3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.». 2. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.». 3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; b) al comma 4, dopo le parole «delle organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».
Capo V Art. 6
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
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osservare. Dato a Vercelli, addi' 24 settembre 2016 MATTARELLA
Renzi, Presidente del ministri
Consiglio
Poletti, Ministro del lavoro e politiche sociali Padoan, Ministro delle finanze Madia, Ministro semplificazione e amministrazione
dei
delle
dell'economia
per la
e
la pubblica
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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SKILL
TEORIE ED ESPERIENZE SULLA FORMAZIONE
PERIODICO DI ENAIP LOMBARDIA Fondazione Enaip Lombardia Via B. Luini, 5 - 20123 Milano T. 02 88124402 F. 02 804380 www.enaiplombardia.it
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