Novembre/Dicembre 2016 n. 91
www.progettogas.com
Impianti Termici l Termoidraulica l Riscaldamento l Condizionamento l Sicurezza gas
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dal d.Lgs 29 giugno 2010 n. 128) Impianti Termici
Obbligo di adozione dei sistemi di trattamento dell’acqua degli impianti termici
le sca
s fi u n bo 17 o 0 c 2 L’E anno l’ r e p
to
p
is rev
MY TERMO LIBRETTO IMPIANTO
MY TERMO F-GAS
MY TERMO MAGAZZINO
MY TERMO COMPLETO
Installazione agevole e rapida
Sicurezza ed Eleganza:
www.enolgas.it
E.........
Editoriale
Editoriale Editoriale
N
on ci sono più le fiere di una volta
C’è chi dice che ormai ci si stia spostando nelle grandi arene digitali, chi invece evidenzia come sia fondamentale creare momenti di incontro in un mercato sempre più internazionale. La Fiera è da sempre un importante momento di grande visibilità per incontrare in poco tempo tanti clienti, avviare relazioni commerciali e raccogliere informazioni e contatti nuovi, promuovere l’immagine aziendale. Purtroppo, nell’era di internet, anche le fiere stanno subendo il processo del mercato, guidato dalle necessità di ridurre i costi e aumentare l’efficienza. In futuro, visto che le società sono molto “cost-driven”, (motivare i costi) si dovranno concentrare sulle fiere con più potenziali. Un grande studio da parte di una società di consulenza, afferma che nei prossimi 10-15 anni ci sarà un grandissimo consolidamento nel business delle fiere. Questo significa che le società si dovranno concentrare sulle poche esposizioni principali e che le fiere più efficienti saranno quelle che hanno un carattere più internazionale. E le fiere piccole? Ci saranno alcune fiere molto grandi e qualche fiera di nicchia. Quello che sarà in mezzo, in molti settori, sarà assorbito. Questo è il processo di consolidamento. Il concetto classico di fiera si sta quindi evolvendo verso un futuro in cui lo spazio espositivo sarà meno amplificato. Le fiere offriranno sempre più contenuti esperienziali. Non più aree espositive articolate per merceologie, ma percorsi che guideranno il visitatore attraverso i mercati attuali e futuri. L’ obiettivo non è soltanto quello di presentare beni e servizi, ma l’esperienza che ne deriva, creando emozioni e sensazioni attraverso il loro utilizzo. Intanto l’apparato commerciale, oltre a dover fare i conti per superare il momento difficile degli ultimi anni, sta perdendo anche quelle che prima erano occasioni d’incontro tra domanda e offerta di beni e servizi, tra imprese e operatori del settore, che consentivano di raccogliere ordini, stipulare contratti, commercializzare nuovi prodotti. E’ vero, il mercato cambia, ma forse vale la pena di riuscire ad integrare il sistema fiere nel nuovo mondo commerciale. di Marco De Lisi - direttore responsabile Progetto Gas Editore: E.D.M. Editoriali Srl Direzione e redazione: Via Cascina Venina 7 - Edificio A2 20090 Assago (MI) Tel. 02.02 38236851 Fax 02 93660815 http://www.progettogas.com e–mail: info@progettogas.com
Direttore responsabile: Marco De Lisi Vicedirettore: Massimiliano Brenna Pubblicità/Marketing: Giuseppe Rigano Comitato di redazione: Ing. Giuseppe Golino, Walter Marabelli, Franco Galli, Stefano Bordi, Lorenzo Poncino, Marco De Lisi, Andrea Sacconi, Anna Lenati
® Progetto Gas – Proprietà letteraria e tutti i diritti sono riservati alla E.D.M. Editoriali Srl, non è consentita la memorizzazione delle informazioni contenute sulla rivista su qualsiasi supporto (nastri magnetici, bande perforate, microfilm, fotocopie, floppy disk ecc…). Le opinioni e i giudizi pubblicati impegnano esclusivamente gli autori. Manoscritti, fotografie e disegni non richiesti, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.
Pubblicità: E.D.M. Editoriali Srl Sede legale: Via Correggio, 19 20149 Milano Tel. 02.02 38236851 - 02 22228505 Fax 02 93660815 http://www.progettogas.com e–mail: info@progettogas.com
Progetto grafico & impaginazione: E.D.M. Editoriali Srl Stampa: Press Up Srl - Ladispoli (RM)
Privacy: le informazioni custodite nell’archivio elettronico della E.D.M. Editoriali Srl, verranno utilizzate al solo scopo d’inviare agli abbonati vantaggiose proposte commerciali e comunque nel rispetto della Legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali. I.V.A. assolta ai sensi dell’art. 74 lettera C del D.P.R. 633/72 e degli articoli 34-38 della Legge 154 del 24/04/1989.
5
Novembre/Gennaio 2016
S.........
Sommario Sommario
Sommario
Contenuti Tecnica
Obbligo di adozione dei sistemi di trattamento dell’acqua degli impianti termici pag. 25
numero 91 Novembre/Dicembre 2016
Installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione in un edifiio esistente pag. 32
Rivista bimestrale per le aziende e per gli operatori del settore del riscaldamento, condizionamento, termoidraulica e sicurezza gas. Iscrizione al Registro del Tribunale di Milano n. 509 del 24.09.2001.
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dal d.Lgs 29 giugno 2010 n. 128) - Impianti Termici pag. 08
Decreti
L’Ecobonus fiscale previsto per l’anno 2017 pag. 16
Abbonamenti Abbonamento Abbonamento Abbonamento Abbonamento Abbonamento Abbonamento
Digitale base: �����€ 50,00 Digitale plus € 100,00 base: ��������������������€ 65,00 plus: ������������������€ 120,00 top: ��������������������€ 150,00 gold: ������������������€ 250,00
Primo Piano
L’abbonamento decorre dal primo numero inviato e ha validità per 12 mesi (6 numeri + l'Annuario Impianti Termici + le varie opzioni in base al tipo di abbonamento prescelto).
Nuove Smart Probes Testo: misurare in modo intelligente! pag. 48
Ordinativi e pagamenti vanno effettuati tramite c/c postale n. 35949460 intestato a: E.D.M. Editoriali Srl - V. Bellarmino, 23 20141 Milano. Oppure con bonifico: Unicredit Banca - Ag. 262 Milano IBAN: IT 03Z 02008 01652 000041084759 Intestato a: E.D.M. Editoriali Srl.
Progetto GAS – Intervista ad Andrea Arzà, Amministratore Delegato Liquigas pag. 28
I Quesiti
• Scarico delle condense • Comunicazione del Terzo Responsabile per messa anorma impianto • Profondità tubazione in polietilene iterrata • Raccordo fumi per caldaia a condensazione (kW 348,00) • Scarico a parete per impianti superiori 35 kW pag. 48
7
Novembre/Dicembre 2016
Tecnica
Tecnica Tecnica
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dal d.Lgs 29 giugno 2010 n. 128) - Impianti Termici Con il D.Lgs. 128/10 la parte relativa alla disciplina degli impianti termici civili � stata rinnovata, rendendo pi� chiaro e applicabile il precedente testo del titolo II.
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, entrato in vigore in data 28 aprile 2006, ha introdotto alcuni adempimenti per gli impianti termici civili aventi potenzialità termica nominale ricadente nell’intervallo che va da 0,035 MW (35 kW) a 3 MW (3000 kW). Per impianti termici civili si devono intendere gli impianti termici la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione degli ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 ha modificato il D.Lgs.152/2006 ed ha introdotto importanti novità, vediamo di seguito cosa riporta il Decreto 128 rigurado le “canne fumarie”.
disporre di uno o più camini tali da assicurare una adeguata dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione. Ogni camino deve avere, al di sotto dell’imbocco del primo canale da fumo, una camera di raccolta di materiali solidi ed eventuali condense, di altezza sufficiente a garantire una completa rimozione dei materiali accumulati e l’ispezione dei canali. Tale camera deve essere dotata di un’apertura munita di sportello di chiusura a tenuta d’aria realizzato in materiale Incombustibile.
camini devono garantire la tenuta dei prodotti della combustione e devono essere impermeabili e termicamente isolati. I materiali utilizzati per realizzare i camini devono essere adatti a resistere nel tempo alle Caratteristiche dei camini normali sollecitazioni meccaniche, al calore Ogni impianto termico civile di potenza termica ed all’azione dei prodotti della combustione nominale superiore al valore di soglia deve e delle loro eventuali condense. In particolare tali materiali devono essere resistenti alla corrosione. La sezione interna dei Attualmente gli impianti fumari Over 35 kW sono regolamentati da: camini deve essere di forma circolare, Dlgs nr. 128/10 UNI 11528/14 quadrata o rettangolare con rapporto Dlgs nr. 152/06 (normativa Tecnica UNI) tra i lati non superiore a 1,5. (dispositivi legislativi COGENTI) I camini che passano entro SOVRAPPOSIZIONE NEL COMBUSTIBILE GAS locali abitati o sono incorporati Nel caso di sovrapposizione tra dispositivo COGENTE e norma tecnica UNI, nell’involucro edilizio devono essere ha PREVALENZA il COGENTE, ma con l’emanazione della Circolare n. 6181 dimensionati in modo tale da evitare del 8/5/2014 : il Ministero dell’Interno ha accettato i contenuti delle norme sovrappressioni, durante l’esercizio. UNI 11528/2014 e UNI 8723/2010, definendole norme che rappresentano la recente evoluzione tecnologica dei rispettivi aspetti impiantistici, indiviL’afflusso di aria nei focolari e l’emissione duandone nel loro contenuto la regola dell’arte autorizzandone l’uso con degli effluenti gassosi possono essere l’utilizzo di nuovi materiali, per la realizzazione dell’impianto gas all’interno attivati dal tiraggio naturale dei camini delle Centrali Termiche e/o grandi cucine, di potenza > 35 kW o da mezzi meccanici. 8
I
Novembre/Dicembre 2016
Tecnica
Tecnica
Tecnica
Più generatori di calore possono essere collegati allo stesso camino soltanto se fanno parte dello stesso impianto termico; in questo caso i generatori di calore dovranno immettere in collettori dotati, ove necessario, ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del tiraggio. Camino e collettore dovranno essere dimensionati secondo la regola dell’arte. Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all’entrata in vigore della parte quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui sia stata apposta la marcatura “CE”. In particolare, tali camini devono: • essere realizzati con materiali incombustibili; • avere andamento verticale e il più breve e diretto possibile tra l’apparecchio e la quota di sbocco; • essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza; • avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza; • garantire che siano evitati fenomeni di condensa con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d’aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071; (punto così modificato dall’articolo 34 della legge n. 99 del 2009) • essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d’aria o isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili; • avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di sezione quadrata o rettangolare; • avere un’altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto stabilito ai punti 2.9 e 2.10. Le bocche possono terminare in comignoli di sezione utile d’uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei fumi nell’atmosfera. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata
INTUBAMENTO CAMINO TIRAGGIO NATURALE INSERITO IN INVOLUCRO EDILIZIO O IN LOCALI ABITATI
evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell’edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. • Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 9
Tecnica
Tecnica Tecnica
Le bocche (comignoli) dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m. Le bocche dei camini situate a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene, che i Comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico. In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m. Per la porzione di camino sporgente dal tetto o dalla copertura dell’edificio, non può essere imposta un altezza di costruzione superiore a 5 metri.
29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas. (punto così modificato dall’articolo 34 della legge n. 99 del 2009) La parete interna del camino deve risultare per tutto il suo sviluppo, ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura degli edifici, sempre distaccata dalle murature circostanti e deve essere circondata da una controcanna continua formante intercapedine per consentire la normale dilatazione termica. Sono ammessi nell’intercapedine elementi distanziatori o di fissaggio necessari per la stabilità del camino. Al fine di agevolare analisi e campionamenti devono essere predisposti alla base del camino due fori allineati sull’asse del camino con relativa chiusura a tenuta. In caso di impianti con potenza termica nominale superiore a 580 kW, due identici fori devono essere predisposti anche alla sommità dei camini in posizione accessibile per le verifiche; la distanza di tali 10
fori dalla bocca non deve essere inferiore a cinque volte il diametro medio della sezione del camino, e comunque ad 1,50 m. In ogni caso i fori devono avere un diametro idoneo a garantire l’effettiva realizzazione di analisi e campionamenti. I fori di cui al punto precedente devono trovarsi in un tratto rettilineo del camino e a distanza non inferiore a cinque volte la dimensione minima della sezione retta interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione. Qualora esistano impossibilità tecniche di praticare i fori alla base del camino alla distanza stabilita, questi possono essere praticati alla sommità del camino con distanza minima dalla bocca di m 1,5 in posizione accessibile per le verifiche. Canali da fumo I canali da fumo degli impianti termici devono avere in ogni loro tratto un andamento suborizzontale ascendente con pendenza non
Novembre/Dicembre 2016
Tecnica
Tecnica inferiore al 5%. I canali da fumo al servizio di impianti di potenzialità uguale o superiore a 1.000.000 di kcal/h possono avere pendenza non inferiore al 2 per cento. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni punto del loro percorso, sempre non superiore del 30% alla sezione del camino e non inferiore alla sezione del camino stesso.
Tecnica
registro qualora gli apparecchi di cui fanno parte i focolari non possiedano propri dispositivi per la regolazione del tiraggio. Al fine di consentire con facilità rilevamenti e prelevamenti di campioni, devono essere predisposti sulle pareti dei canali da fumo due fori, uno del diametro di mm 50 ed Il CAMINO deve essere “Sempre” INCOMBUSTIBILE (Classe A1 – Ex Classe 0) anche se a condensazione
Per quanto riguarda la forma, le variazioni ed i raccordi delle sezioni dei canali da fumo e le loro pareti interne devono essere osservate le medesime norme prescritte per i camini: • i canali da fumo devono essere costituiti con strutture e materiali aventi le medesime caratteristiche stabilite per i camini. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/ 42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d’aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071 (oggi abrogata e inglobata nella UNI 7129 2015). (punto così modificato dall’articolo 34 della legge n. 99 del 2009)
Il CANALE DA FUMO deve essere “Sempre” INCOMBUSTIBILE (Classe A1 – Ex Classe 0) Solo SE a CONDENSAZIONE può essere COMBUSTIBILE ( Plastica PPs )
I canali da fumo devono avere per tutto il loro sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente tale che la temperatura delle superfici esterne non sia in nessun punto mai superiore a 50 C. È ammesso che il rivestimento coibente venga omesso in corrispondenza dei giunti di dilatazione e degli sportelli d’ispezione dei canali da fumo nonché dei raccordi metallici con gli apparecchi di cui fanno parte i focolari. • I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui fanno parte i focolari devono essere [esclusivamente metallici], rimovibili con facilità e dovranno avere spessore non inferiore ad 1/100 del loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli. (punto così modificato dall’articolo 34 della legge n. 99 del 2009). Sulle pareti dei canali da fumo devono essere predisposte aperture per facili ispezioni e pulizie ad intervalli non superiori a 10 metri ed una ad ogni testata di tratto rettilineo. Le aperture dovranno essere munite di sportelli di chiusura a tenuta d’aria, formati con doppia parete metallica. Nei canali da fumo dovrà essere inserito un 11
Tecnica
Tecnica Tecnica uno del diametro di mm 80, con relative chiusure metalliche, in vicinanza del raccordo con ciascun apparecchio di cui fa parte un focolare.
La posizione dei fori rispetto alla sezione ed alle curve o raccordi dei canali deve rispondere alle stesse prescrizioni date per i fori praticati sui camini. Dispositivi accessori È vietato l’uso di qualunque apparecchio od impianto di trattamento dei fumi funzionante secondo ciclo ad umido che comporti lo scarico, anche parziale delle sostanze derivanti dal processo adottato, nelle fognature pubbliche o nei corsi di acqua. Gli eventuali dispositivi di trattamento possono essere inseriti in qualunque punto del percorso dei fumi purché l’ubicazione ne consenta la facile accessibilità da parte del personale addetto alla conduzione degli impianti ed a quello preposto alla loro sorveglianza. L’adozione dei dispositivi di cui sopra non esime dalla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento. Gli eventuali dispositivi di trattamento, per quanto concerne le altezze di sbocco, le distanze, le strutture, i materiali e le pareti interne, devono rispondere alle medesime norme stabilite per i camini. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi suddetti deve essere periodicamente rimosso e smaltito secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. Tutte le operazioni di manutenzione e di pulizia devono potersi effettuare in modo tale da evitare qualsiasi accidentale dispersione del materiale raccolto. Apparecchi indicatori (paragrafo 5 così sostituito dall’articolo 3, comma 29, d.lgs. n. 128 del 2010) Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore ad 1,16 MW. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio 12
degli impianti termici aventi potenzialità superiore a 5,8 MW (5800 kW), anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell’impianto termico. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installatiin maniera stabile e devono essere tarati. Adempimenti formali A seguito del d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128 è stata, tra l’altro, soppressa la denuncia stabilita dal comma 1 dell’articolo 284 e con essa il modello previsto nella parte I dell’Allegato IX; tale denuncia è stata sostituita da una dichiarazione da allegare alla dichiarazione di conformità di cui al D. M. 37 /2008 ed al libretto di centrale. Le disposizioni di cui al Decreto 128 2010 stabiliscono quindi alcuni adempimenti formali: 1. nei casi di installazione o modifica di impianti termici civili: • obbligo per l’installatore di integrare la dichiarazione di conformità, prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, con un atto in cui l’installatore verifica e dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 del d. Lgs. 3 aprile 2006 n°152 ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione di cui all’articolo 286 del medesimo del d.Lgs. 3 aprile 2006 n°152; tale atto deve essere messo a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, o al soggetto committente, da parte dell’installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, affinché sia inserito nel libretto di centrale; l’Autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, provvede ad inviare tale atto all’autorità competente dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici • obbligo per l’installatore di redigere l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui al suddetto all’articolo 286; tale elenco deve essere messo a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, o al soggetto committente, da parte dell’installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, affinché sia inserito nel libretto di centrale (oggi Libretto di Impianto);
Novembre/Dicembre 2016
Tecnica
Tecnica 2. nei casi di impianti termici civili esistenti alla data di entrata in vigore della normativa: • obbligo per il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, di integrare il libretto di centrale, entro il 31 dicembre 2012, con un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art. 286, nonché con l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui allo stesso art. 286. • obbligo per il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, di inviare copia di tali atti integrativi all’autorità competente entro 30 giorni dalla redazione degli stessi.
Tecnica
CHIARAZIONE PER IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA TERMICA NOMINALE > 35 KW, Previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 e ss.mm.ii. e le INDICAZIONI DELL’ELENCO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA TERMICA NOMINALE > 35 KW. (gli abbonati a Progetto Gas potranno scaricare i moduli compilabili al computer nella sezione “modulistica” del sito www.progettogas.com previo inserimento password) d di Gianni Bellizzoni - perito
• obbligo per il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, di allegare al libretto di centrale i documenti o le dichiarazioni che attestano l’espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale (art. 286 comma 2). 3. per tutti gli impianti termici civili, esistenti. modificati o nuovi. con esclusione di guelli che utilizzano i combustibili di cui all’allegato X. parte I. sezione Il. paragrafo 1. lettere a). b). c). d). e) o i): (quindi per tutti gli impianti che utilizzano come combustibile rispettivamente, legna da ardere, carbone di legna, biomasse combustibili e biogas) • obbligo per l’installatore, contestualmente all’installazione o modifica dell’impianto, di verificare il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla parte lii dell’Allegato IX alla parte quinta del d.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e ss.mm.eii.. La documentazione relativa a tale verifica è messa a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che la allega al libretto di centrale. • obbligo, per il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, di controllare i valori di emissione degli impianti di cui sopra almeno annualmente, nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l’indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale. Nelle pagine seguenti riportiamo l’ ATTO DI DI13
Tecnica
Tecnica
14
Tecnica
Tecnica
Tecnica Tecnica
15
Novembre/Dicembre 2016
Decreti
Legislazione Legislazione Decreti Decreti
L’Ecobonus fiscale previsto per l’anno 2017 Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per l’acquisto di mobili. E’ stata inoltre introdotta, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1,2 e 3).
Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità. Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
ristrutturazione e di miglioramento della prestazione energetica effettuato e potrà essere richiesto fino al 2021. L’Ecobonus 2017 consiste in una detrazione fscale Irpef o Ires per interventi di riqualificazione energetica su immobili già esistenti. In sostanza, per tutte le spese e gli importi sostenuti ai fini di migliorare le prestazioni energetiche della propria casa o di parti comuni del condominio. Se gli interventi e le spese di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica interesseranno l’intero involucro dell’edificio, l’agevolazione fiscale dell’Ecobonus potrà salire al 70%, nel caso in cui incideranno sul 25% della superficie complessiva del condominio e del 75% se invece la riqualificazione energetica sarà finalizzata al miglioramento e al risparmio sulla spesa energetica sia estiva che invernale.
Spese e interventi ammessi alla deEcobonus 2017 trazione fiscale per risparmio enerSono state confermate le detrazioni fiscali per getico risparmio energetico, e le agevolazioni sono L’Ecobonus 2017 consente di portare in detrastate estese anche ai condomini fino al 75% zione fiscale gli interventi e le spese volte al dell’importo sostenuto risparmio energetico, ovvero volte a migliorare per le spese di ristrutl’efficienza energetica e le prestazioni dell’abitaL’Ecobonus 2017/2021, ovvero la deturazione. zione. trazione fiscale dal 65% al 75% può Nello specifico, l’agevolazione del 65% per interessere richiesta soltanto su imLa detrazione fiscale venti sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi mobili ed edifici già esistenti, con risparmio energetico e le spese sostenute ai fini di: prova dell’esistenza dell’edificio, Ecobonus riguarda in• miglioramento termico dell’edifcio (coibentadi qualsiasi categoria catastale. Non terventi volti a migliozioni, pavimenti, finestre e infissi); possono di conseguenza essere agerare le prestazioni ener• installazione di pannelli solari; volabili gli interventi effettuati in getiche dell’immobile e • sostituzione di impianti di climatizzazione incorso di costruzione di un nuovo. l’agevolazione consiste vernale; in una detrazione Irpef • interventi di domotica, cioè installazione di o Ires dal 65% al 75%. dispositivi multimediali per il controllo a La novità più importante dell’Ecobonus 2017 è distanza degli impianti di riscaldamento. che rientrano tra le spese ammesse all’agevolazione fiscale anche gli interventi nei condomini L’importo massimo di spesa ammessa all’Ecoboe in questo caso la detrazione Irpef potrà pasnus 2017 e utile a determinare l’ammontare della sare dal 70% al 75% sulla base dell’intervento di detrazione Irpef o Ires è così determinato: 16 Novembre/Dicembre 2016
Legislazione Decreti
• 100.000 euro per gli interventi di riqualiicazione energetica; • 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio; • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia; • 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le detrazioni fiscali per l’installazione di pannelli solari Particolare attenzione bisognerà prestare nei casi di interventi di riqualificazione energetica che prevedono l’installazione di pannelli solari. Infatti, così come previsto dalle disposizioni attualmente in vigore sull’Ecobonus, per beneficiare della detrazione fiscale Irpef o Ires l’in-
stallazione dei pannelli solari deve rispettare due condizioni: »» un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici); »» la conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Soggetti beneficiari della detrazione Irpef o Ires La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetica e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio, ovvero quanto previsto dall’Ecobonus 2017 è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica. Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono: • i contribuenti che conseguono reddito d’impre17
Decreti
Legislazione Legislazione Decreti Decreti sa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); • le associazioni tra professionisti; • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese. Come prova dell’esistenza dell’immobile per il quale si richiede l’Ecobonus 2017 bisognerà munirsi di iscrizione al catasto o di richiesta di accatastamento, oppure delle ricevute di pagamento delle imposte comunali Ici o Imu. Tra le spese per le quali è possibile richiedere l’Ecobonus rientrano anche quelle riguardanti l’acquisto di materiale per il risparmio energetico e le prestazioni professionali per l’installazione, come nel caso degli interventi di domotica. Sono detraibili le imposte Irpef o Ires relative sia ai costi per lavori edili sia quelli relativi a prestazioni professionali. L’unico requisito fondamentale è che tali spese rientrino tra quelle effettuate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile. La modalità di rimborso dell’Ecobonus relativamente alle spese effettuate rimane invariata rispetto a quanto previsto nelle precedenti edizioni della detrazione fiscale: viene restituito in rate dalla durata di 10 anni. Per avere diritto alla detrazione fiscale e all’agevolazione Irpef o Ires bisognerà aver particolare attenzione ai documenti da conservare ai fini della certificazione degli interventi di riqualificazione energetica effettuati.
formativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica. Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati. modalità di pagamento Sempre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano: • nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa, il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento; • i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese. Importante ricordare che l’Ecobonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni al 50%, confermato anch’esso per il 2017. I contribuenti dovranno decidere, nel caso l’intervento di riqualificazione dell’immobile dovesse rientrare in ambedue le possibili agevolazioni, di quale dei due benefici fiscali usufruire. In caso di ristrutturazioni importanti il contribuente potrà suddividere le spese tra i due incentivi, di modo da ottenere il massimo risparmio possibile. d di Valeria Sunnia
documenti da conservare per beneficiare della detrazione fiscale L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’Ecobonus 2017 viene erogato soltanto con l’invio da parte del contribuente che ha effettuato la spesa di ristrutturazione dei seguenti documenti: a. asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori; b. attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari; c. certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato. Entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda in18
Novembre/Dicembre 2016
Legislazione Decreti LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, ACQUISTO MOBILI, INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E ANTISISMICI sulla base della legge di bilancio 2017 Confedilizia
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (detrazione Irpef) Oggetto dell’agevolazione • Per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia • Per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia • Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall’amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici ecc. Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione • •
dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 96.000 euro dall’1.1.2018 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda) • •
dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 50%, in dieci quote annuali dall’1.1.2018 = 36%, in dieci quote annuali
ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (detrazione Irpef) Oggetto dell’agevolazione • Acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” (es.: frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione” Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione • a) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 10.000 euro (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni Irpef) • b) dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 16.000 euro delle spese documentate per l’acquisto di mobili ed arredo per l’abitazione principale a favore delle giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) “acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”. Tale beneficio non è cumulabile con la misura di cui al punto a). Misura della detrazione (dall’imposta lorda) • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 50%, in 10 quote annuali • dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 50% (acquisto mobilio giovani coppie), in 10 quote annuali • dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017= 50% delle spese di cui al punto a), in 10 quote annuali, sostenute nell’anno 2017, limitatamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell’anno 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017 19
Decreti
Legislazione Legislazione Decreti Decreti INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (detrazione Irpef/Ires)
Oggetto dell’agevolazione • Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici • Dall’1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Importo massimo della detrazione • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro • dall’1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie Misura della detrazione (dall’imposta lorda) • •
dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 65%, in 10 quote annue dall’1.1.2018 = 36%, in 10 quote annue
INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PARTICOLARMENTE RILEVANTI (detrazione Irpef/Ires) Oggetto dell’agevolazione • Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio Importo massimo della detrazione • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie Misura della detrazione (dall’imposta lorda) • dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = 65%, in 10 quote annuali • dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali Cessione crediti ai fornitori Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22.3.2016.
20
Novembre/Dicembre 2016
Legislazione Decreti SPECIFICI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI (detrazione Irpef/Ires) Oggetto dell’agevolazione a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo b) Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al d.m. Ministero dello sviluppo economico 26.6.’15 Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione • Dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio • dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie Misura della detrazione (dall’imposta lorda) • • •
Dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 70%, per le spese di cui al punto a), in 10 quote annuali Dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 75%, per le spese di cui al punto b), in 10 quote annuali dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali
Asseverazione La sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione di prestazione energetica degli edifici di cui al d.m. Ministero dello sviluppo economico 26.6.’15. Cessione crediti ai fornitori Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai punti a) e b), i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione saranno definite con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
21
Decreti
Legislazione Legislazione Decreti Decreti INTERVENTI ANTISISMICI (detrazione Irpef/Ires*)
Oggetto dell’agevolazione • Specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo, dopo l’1.1.2017 • Dall’1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione • • •
fino al 31.12.2016 = 96.000 euro dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 96.000 euro dall’1.1.2022 = 48.000 euro
Misura della detrazione (dall’imposta lorda) • • •
fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali dall’1.1.2022 = 36%, in dieci quote annuali
Ulteriori interventi L’agevolazione di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applica anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017 Misure potenziate della detrazione • Elevata al 70%, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore • Elevata all’80%, qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori • Elevata al 75%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore • Elevata all’85%, qualora dagli interventi, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori Linee guida Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli intervenenti effettuati saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Cessione crediti ai fornitori Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione saranno definite con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Divieto di cumulo Le detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici. *Sulla base dell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate.
22
Novembre/Dicembre 2016
Tecnica
Tecnica Tecnica
O
bbligo di adozione dei sistemi di trattamento dell’acqua degli impianti termici a cura d Nuova Salento Energia Il 15 Luglio 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Attuativi della L.90/2013 sull’Efficienza Energetica in edilizia. Questi decreti, che entreranno in vigore il 01.10.2015, prevedono novità anche per quanto riguarda gli obblighi sui trattamenti dell’acqua per gli impianti di climatizzazione invernale. LE NOVITÀ PREVISTE DAL 01/10/2015 (DM 26 GIUGNO 2015 “APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E DEFINIZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DEI REQUISITI MINIMI DEGLI EDIFICI” ALL.1 ART.2 C.5) NUOVI IMPIANTI, RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI, SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE Indipendentemente dalla Potenza e dalla Durezza UTILIZZO TRATTAMENTI OBBLIGATORI SOLO riscaldamento SOLO ACS oppure GENERATORE COMBINATO (ACS + riscaldamento)
Condizionamento Chimico *
Indipendentemente dalla Potenza e dalla Durezza UTILIZZO TRATTAMENTI OBBLIGATORI SOLO riscaldamento
Filtrazione + Condizionamento Chimico
SOLO ACS oppure GENERATORE COMBINATO (ACS + riscaldamento)
Condizionamento Chimico *
Filtrazione + Condizionamento Chimico + Addolcimento
* nel caso di Nuovi Impianti con Pf > 350 kW ancheFILTRAZIONE GLI OBBLIGHI PRIMA DEL 01.10.2015 DAL 25/06/2009 AL 30/09/2015 (DPR 59/09 ART.4 C.14) IMPIANTI NUOVI, RISTRUTTURATI O CON GENERATORE SOSTITUITO
Pf ≤ 100 kW UTILIZZO SOLO riscaldamento SOLO ACS oppure GENERATORE COMBINATO (ACS + riscaldamento)
DUREZZA in °f
TRATTAMENTI OBBLIGATORI
≥ 25°f
Condizionamento Chimico
≥ 15°f
Filtrazione + Condizionamento Chimico
25
Luglio/Agosto 2016
Tecnica
Tecnica
Tecnica Pf > 100 kW e < 350 kW UTILIZZO
DUREZZA in °f
TRATTAMENTI OBBLIGATORI
≥ 25°f
Addolcimento
≥ 15°f
Filtrazione + Addolcimento
SOLO riscaldamento SOLO ACS oppure GENERATORE COMBINATO (ACS + riscaldamento)
DAL 01/08/1994 AL 30/09/2015 (DPR 412/93 ART.5 C.6) IMPIANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE
Pf ≥ 350 kW UTILIZZO
DUREZZA in °f <25°f
SOLO Acqua Calda Sanitaria ≥ 25°f
TRATTAMENTI OBBLIGATORI Filtrazione + Condizionamento Chimico (oppure Addolcimento) Filtrazione + Addolcimento (se durezza rimane >25°f ANCHE Condizionamento Chimico)
<15°f
Filtrazione + Condizionamento Chimico
≥ 15°f
Filtrazione + Condizionamento Chimico + Addolcimento
SOLO Riscaldamento oppure GENERATORE COMBINATO (ACS + riscaldamento)
Un impianto su cui è obbligatorio effettuare o installare i sistemi di trattamento dell’acqua, privi degli stessi, è un impianto non conforme. LA NON CONFORMITÀ DETERMINA QUINDI L’ISPEZIONE SULL’IMPIANTO E LA DIFFIDA ALLA MESSA A NORMA. GLI OBBLIGHI DEL MANUTENTORE Il manutentore deve annotare nella Sezione C del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica i trattamenti PRESENTI e regolarmente EFFETTUATI. Trattamenti presenti o effettuati È consigliabile che il manutentore in OSSERVAZIONI descriva il trattamento effettuato. Se per esempio si è provveduto ad effettuare il trattamento dell’acqua del circuito di riscaldamento, in osservazioni si annoterà la frase “Effettuato trattamento chimico dell’acqua del circuito di riscaldamento, additivo marca ……… quantità immessa gr……...”. La registrazione dei prodotti utilizzati per il trattamento dell’acqua deve essere fatta dal Responsabile dell’Impianto con la compilazione della Scheda 14.4 26
Tecnica
Tecnica Tecnica GLI OBBLIGHI DEL MANUTENTORE Il manutentore deve annotare nella Sezione C del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica i trattamenti PRESENTI e regolarmente EFFETTUATI. Trattamenti presenti o effettuati È consigliabile che il manutentore in OSSERVAZIONI descriva il trattamento effettuato. Se per esempio si è provveduto ad effettuare il trattamento dell’acqua del circuito di riscaldamento, in osservazioni si annoterà la frase “Effettuato trattamento chimico dell’acqua del circuito di riscaldamento, additivo marca ……… quantità immessa gr……...”. La registrazione dei prodotti utilizzati per il trattamento dell’acqua deve essere fatta dal Responsabile dell’Impianto con la compilazione della Scheda 14.4 Trattamenti assenti o non effettuati Anche in questo caso è consigliabile indicare nella sezione RACCOMANDAZIONI i trattamenti obbligatori che non sono stati effettuati o installati. Ad esempio “Installare un filtro di sicurezza e un dosatore di condizionante ad uso alimentare per la produzione di ACS” oppure “Installare un sistema di addolcimento” oppure “Effettuare il condizionamento dell’acqua del circuito di riscaldamento”. ATTENZIONE!! Se i sistemi richiesti sono totalmente assenti o non sono stati effettuati i trattamenti previsti (in pratica non c’è niente!!) nella Sezione C il tecnico crocerà la voce ASSENTE. Trattamenti non richiesti (per impianti modificati prima del 01.10.2015) Se i trattamenti non sono richiesti perché l’acqua dell’impianto ha una durezza inferiore al limite previsto o l’impianto/generatore è stato installato prima della entrata in vigore delle norme il manutentore crocerà NON RICHIESTO nella Sezione C del RCEE. v http://www.nuovasalentoenergia.it/
27
Luglio/Agosto 2016
Aziende in primo piano
Progetto GAS – Intervista ad Andrea Arzà, Amministratore Delegato Liquigas Liquigas è un'azienda italiana operante nella distribuzione di GPL in bombole e serbatoi. È presente in Italia con 3 macro regioni. Commercializza, inoltre, il GNL Gas naturale liquefatto, destinato alle imprese. Abbiamo intervistato Andrea Arzà, amministratore delegato di Liquigas che ci ha illustrato il livello di sicurezza che l’azienda garantisce ai propri clienti che utilizzano gas GPL distribuito da Liquigas.
D.?
In merito alla sicurezza, quali sono i consigli essenziali che date ai vostri clienti che acquistano i vostri prodotti?
E’ di fondamentale importanza seguire tutte le regole di corretto utilizzo della bombola, a partire dalla scelta del proprio fornitore. Le bombole a uso domestico infatti devono essere sempre acquistate presso i rivenditori autorizzati che agiscono a norma di legge e garantiscono il corretto riempimento e la tenuta della valvola. Inoltre ci sono tre importanti suggerimenti da ricordare, in particolare accertarsi che l’installazione di tutte le apparecchiature che utilizzano gas sia fatta da personale qualificato, nel rispetto delle normative vigenti; assicurarsi che i locali siano adeguatamente ventilati e che ci sia una corretta evacuazione dei fumi e verificare sempre che non vi siano dispersioni o fughe di gas. Anche i tubi di collegamento con l’impianto devono seguire una corretta manutenzione ed essere sostituiti ogni 5 anni. Infine, la bombola esausta non deve essere né gettata, abbandonata o conservata, ma deve essere riconsegnata al rivenditore da cui si acquista una nuova bombola. R.
Da parte vostra (la Storia di Liquigas parla chiaro) esiste indubbiamente un grandissimo investimento per quanto concerne la cultura del controllo del rischio e la tutela dell’equilibrio ambientale: quali sono le vostre regole primarie? D.?
R.
La sicurezza per noi è al primo posto, un impegno che prendiamo prima di tutto nei confronti dei nostri clienti che devono avere la garanzia di poter disporre dei più alti standard in questo settore. Per fornire qualche dato, nel 2015 abbiamo provveduto a sostituire
Andrea Arzà - amministratore delegato Liquigas 140.000 valvole di sicurezza e a collaudare 592.000 bombole di GPL. Per contribuire a diffondere la corretta cultura nell’utilizzo delle bombole, oltre a fornire dettagliate informative sui prodotti e distribuire vademecum con le norme di utilizzo a tutti gli attori coinvolti, realizziamo campagne di education contro il riempimento abusivo delle bombole di GPL, una pratica non solo illegale ma anche molto pericolosa che può avere conseguenze letali che possono essere drasticamente ridotte rivolgendosi esclusivamente a rivenditori autorizzati che seguono le normative. Dal punto di vista ambientale, Liquigas da sempre si pone rilevanti obiettivi di sostenibilità. Innanzitutto attraverso i propri prodotti, ovvero 28
Aziende
Aziende Primo Piano
GPL e GNL. Si tratta di fonti energetiche in grado di limitare fortemente l’impatto sull’ambiente rispetto alle principali fonti che possono essere impiegate in alternativa come gasolio, BTZ o biomassa. Il GPL e il GNL sono soluzioni energetiche caratterizzate da emissioni ridotte di sostanze inquinanti e polveri sottili, come il PM10 e PM2,5 che sono molto dannosi per la salute, non comportano rischi di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere sotterranee e non producono rifiuti dannosi. Dobbiamo anche aggiungere che abbiamo anche previsto un un sistema di gestione ambientale per i nostri siti di stoccaggio e imbottigliamento di GPL, che garantisce l’aderenza alle normative vigenti e naturalmente il raggiungimento di obiettivi di riduzione dei consumi energetici. Come vengono preparate le vostre bombole GPL? Sappiamo che esistono delle fasi molto importanti, fra cui riempimento, etichettatura, verifiche di peso ecc...; potrebbe spiegarci in modo dettagliato di che cosa si tratta? D.?
Negli stabilimenti di imbottigliamento Liquigas svolge controlli prima, durante e dopo il riempimento delle bombole di sua proprietà. Tali controlli schematicamente prevedono: Controlli prima riempimento: • Verifica idoneità bombola: in caso di difetti riscontrati sulla bombola (es: corrisione, ammaccature, abrasioni,…) o di scadenza di collaudo sopraggiunta, la bombola viene avviata al ricollaudo, dove la stessa, sotto la supervisione di un tecnico INAIL, viene sottoposta alle attività di verifica previste dalla normativa (sabbiatura della bombola riportandola a metallo vivo, pressatura idraulica a 30 bar, riverniciatura completa della bombola,e montaggio di un nuovo rubinetto). Le bombole giudicate non idonee in questa fase vengono rottamate. R.
Controlli durante/dopo il riempimento: • Verifica corretto riempimento della bombola, 29
attraverso due fasi distinte di controllo del peso (dosatore di riempimento e bilancia di controllo certificata metricamente dagli Enti preposti) • Verifica tenuta della bombola dopo il riempimento (attraverso macchinari di rilevazione perdite, che scartano automaticamente la bombola in caso di difetti) • Al termine del circuito di riempimento e di verifica la bombola viene sigillata, attraverso un tappo riportante il logo “Liquigas” ed etichettata con le indicazioni previste dalla normativa Qual è la realtà odierna delle aree cosiddette off –grid? Avete uno staff tecnico che si occupa delle aree non metanizzate? D.?
Le aree off-grid rappresentano il principale impegno per Liquigas, in quanto il GPL rappresenta una valida alternativa energetica a tutte le aree del paese non raggiunte dal metano. Stiamo parlando di un numero rilevante di cittadini, 4 milioni in circa 1300 Comuni, che vivono in zone spesso remote del Paese caratterizzate da un alto valore ambientale. Per contribuire a rispondere alle necessità di questi utenti siamo presenti in modo capillare sul territorio: possiamo contare su 30 tra stabilimenti e depositi in tutta Italia, una flotta di 200 autobotti di proprietà ad erogazione computerizzata e oltre 5000 rivenditori di bombole, che ci consentono di garantire ad ogni cittadino un approvvigionamento energetico sicuro, efficiente e sostenibile a prescindere dalla zona in cui si trova la sua abitazione, azienda o esercizio commerciale. R.
D.?
Quali sono i vantaggi delle vostre reti canalizzate?
R.
Liquigas ha realizzato e attualmente gestisce 128 reti canalizzate per la distribuzione di GPL.
Tra i vantaggi mi preme sottolineare la facilità di approvvigionamento per l’utente, in quanto il singolo cittadino o attività commerciale e produttiva non deve più procurarsi la propria bombola ma ottiene il servizio direttamente da un serbatoio a cui è allacciato il proprio impianto. Le reti canalizzate, oltre a tutti i vantaggi ambientali che derivano dall’adozione di una fonte energetica pulita come il GPL, costituiscono un’opportunità di sviluppo per i borghi che sorgono nelle aree off-grid, offrendo un servizio e contrastandone lo spopolamento.
Novembre/Dicembre 2016
Aziende in primo piano D.?
Può parlarci del regolatore di pressione Liquicontrol?
Liquicontrol è un regolatore di pressione, un esclusivo dispositivo di sicurezza che facilita l’installazione della bombola e, in caso di stacco o rottura del tubo flessibile di collegamento, è anche in grado di ridurne drasticamente la fuoriuscita grazie al suo limitatore di flusso. R.
Voi vi occupate anche di GNL. E’ vero che il Gas Naturale Liquefatto (GNL) possiede un elevato rendimento calorifico e richiede una manutenzione minore sugli impianti rispetto ad altri combustibili fossili? D.?
Il Gas Naturale Liquefatto (GNL) è un gas combustibile (idrocarburo) costituito per una percentuale variabile dal 90% al 99% di metano. Si tratta di una soluzione molto efficiente, in quanto ha un elevato potere calorifico e allo stesso tempo una elevata densità (0,45 kg/l) che permette di stoccare una consistente riserva di energia in poco spazio. Per queste caratteristiche il GNL, già largamente utilizzato in Europa, è la fonte ideale per tutte le aziende offgrid con un significativo fabbisogno energetico annuale senza picchi stagionali. Il combustibile viene trasportato in cisterne criogeniche e stoccato in forma liquida all’interno di un serbatoio criogenico, situato presso l’azienda-cliente. Un ulteriore fattore da sottolineare è la riduzione dei costi di cui beneficia l’azienda-cliente, grazie alla stabilità del prezzo del GNL e al costo della caloria prodotta, nettamente inferiore rispetto ad altri combustibili,e alla riduzione sui costi di manutenzione rispetto a combustibili fossili come il gasolio e il BTZ. R.
L’utilizzo del GNL consente di realizzare impianti di cogenerazione e trigenerazione, ideali per produrre energia elettrica, termica e frigorifera attraverso un unico combustibile. Infine è da sottolineare il contributo in termini di la sostenibilità ambientale, in quanto le emissioni di CO2 e di NOx sono nettamente inferiori rispetto agli altri combustibili e non rilascia anidride solforosa (SO2) e particolati. Intervista a cura di Massimiliano Brenna – Vicedirettore E.D.M. Editoriali
Liquigas Spa Via Giovanni Antonio Amadeo, 59, 20134 Milano - Tel.: 02 701681 www.liquigas.it
Palazzoli pubblica una guida sugli impianti elettrici in Atex, direttive atte a regolamentare la costruzione delle apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione Nella stragrande maggioranza dei processi industriali è previsto l’utilizzo di sostanze infiammabili o combustibili, che vengono stoccate, manipolate o trasportate. Escludendo le sostanze esplosive, o quelle chimicamente instabili, per le quali il pericolo è riconosciuto, in natura, esiste un elevato numero di elementi “insospettabili” che presentano la peculiarità, in determinate condizioni, di poter generare un’ esplosione. Infatti, mentre la pericolosità di alcuni settori come quello chimico o petrolchimico risulta nota, lo è meno quella di alcuni ambienti lavorativi che potremmo definire “ordinari”, come ad esempio industrie agroalimentari, di lavorazione metalli, falegnamerie, distillerie, zuccherifici, zone di ricarica muletti, etc. Sono proprio questi, infatti, gli ambienti in cui si sono registrati i più gravi incidenti. Nella storia più recente, il caso più significativo in questi termini si è verificato negli Stati Uniti, in Georgia, nello stabilimento della Imperial Sugar dove un’intera raffineria di zuccherò è andata distrutta provocando la morte di 14 persone ed il ferimento di altre 36 a causa di un esplosione provocata da quella che erroneamente potrebbe essere considerata innocua polvere di zucchero. Puoi scaricare la guida su: http://www.progettogas.com/index. php/2017/02/27/guida-impianti-elettrici/ 30
Tecnica
Tecnica Tecnica
Installazione di un sistema di termoregolazione e ontabilizzazione in un edifiio esistente La Legge 10/91 Art. 26 Comma 3 recita: “Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.” L’adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore è una INNOVAZIONE, nello specifico si introducono due funzioni (termoregolazione e contabilizzazione) che prima non erano presenti (L.10\91, art. 26, comma 5) I sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere progettati ai sensi della legge 10/91.
Di seguito la terza e ulltima parte del modello di progetto relativamente ai sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore in impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Questo modello è stao prodotto da ANTA Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, www.antainrete.org ed è stato reso disponibile per la su consultazione ma senza alcuna garanzia di correttezza e completezza. Il modello può essere utilizzato liberamente per redigere singoli progetti da parte di operatori abilitati; a tale scopo a condizione di citare la fonte ed il riferimento al modello originale. La prima e la seconda parte sono state publicate rispettivamente sui numeri Maggio/Giugno e Luglio/Agosto 2016. I campi in rosa, sono istruzioni generiche
I testi in fondo giallo sono i principali campi da adattare
CONDOMINIO ESEMPIO 12 APPARTAMENTI CON RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA SANITARIA Indirizzo INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE IN UN EDIFICIO ESISTENTE RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO EX ARTICOLO 26 COMMA 3 L10/1991 32
Novembre/Dicembre 2016
Tecnica
Tecnica
Tecnica
7 Criteri di ripartizione (UNI 10200) Continua dal numero di Luglio/Agosto 2016 In questo capitolo vengono determinati i dati ed i parametri necessari alla ripartizione delle spese di riscaldamento secondo norma UNI 10200 affinchè possano essere adottati dall’assemblea. Questo è il capitolo destinato all’amministratore ed al fornitore del servizio di contabilizzazione ovvero a chi curerà l’esercizio dell’impianto. Fornisce e giustifica i dati necessari per la procedura di ripartizione, definita al capitolo 9 di questo progetto.
7.1 Determinazione della nuova tabella millesimale per riscaldamento La norma UNI 10.200 prevede che le seguenti spese per il servizio riscaldamento : • consumo involontario di energia; • spese gestionali (conduzione, esercizio, ripartizione delle spese, servizio di terzo responsabile e manutenzione ordinaria) vengano ripartite in base ad una tabella millesimale di riscaldamento. Nel caso di impianto dotato di sistema di termoregolazione, la norma UNI 10200 prevede che la tabella millesimale per riscaldamento sia determinata sulla base dei fabbisogni di energia utile per riscaldamento delle singole unità immobiliari. Il calcolo è stato effettuato utilizzando la specifica tecnica UNI-TS 11300-1. Il risultato è riportato nella tabella seguente.
Il dettaglio dei calcoli è riportato nell’allegato n°3. Le unità immobiliari sono indentificate nello schema planimetrico in allegato n°5 Il calcolo ai fini della determinazione dei millesimi • è riferito alla situazione originaria presumibile del fabbricato; • tiene conto delle opere effettuate sulle parti comuni Eventuali modifiche della tabella millesimale a seguito di modifiche effettuate sulle parti private (ad esempio, cambio 33
Tecnica
Tecnica Tecnica
di finestre, isolamento dall’interno) dovranno essere richieste dal singolo condomino e potranno essere tenute in conto solo se tali da ridurre del 20% la propria quota millesimale. 7.2 Determinazione della nuova tabella millesimale per acqua calda sanitaria Nel caso di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria, la norma UNI 10200 prevede che le seguenti spese per il servizio acqua calda sanitaria: • consumo di energia involontario; • spese gestionali e di manutenzione ordinaria siano ripartite in base ad una tabella millesimale per acqua calda sanitaria determinata sulla base dei fabbisogni di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria delle singole unità immobiliari. Il calcolo è stato effettuato utilizzando la specifica tecnica UNI-TS 11300-2. Il risultato è riportato nella tabella seguente.
Il dettaglio dei calcoli è riportato nell’allegato n°3. 7.3 Determinazione del consumo totale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria Sono possibili 3 alternative a seconda della strumentazione prevista a progetto. La prima è quella preferita.
Soluzione 1: installati 2 contacalorie, uno per riscaldamento ed uno per acqua calda sanitaria Soluzione consigliata
I consumi totali di calore: • per riscaldamento Qcli • per acqua calda sanitaria Qacs devono essere ricavati ogni anno dalle letture annuali dei rispettivi contatori. In presenza di solare termico, occorre anche un contatore del calore immesso dall’impianto solare termico nel bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria ovvero il calcolo delle dispersioni della rete di distribuzione dell’acqua calda sanitaria 34
Novembre/Dicembre 2016
Tecnica
Tecnica
Tecnica
Soluzione 2: installato solo il contacalorie per l’acqua calda sanitaria Soluzione da riservare a casi particolari quali piccoli condomini Il consumo di energia totale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria Qtot verrà determinato anno per anno sulla base del consumo di metano utilizzando la formula: Qtot = G x PCI x ηth • G è il consumo totale di gas • PCI è il potere calorifico del gas, pari a 9,45 kWh/Sm³ • ηth è il rendimento termico di generazione definito al paragrafo successivo Il consumo totale di energia termica per acqua calda sanitaria Qacs verrà determinato anno per anno in base alle letture del contatore. Il consumo totale di energia termica per riscaldamento Qcli verrà determinato anno per anno come: Qcli = Qtot – Qacs Soluzione 3: non è installato nessun contacalorie Soluzione da sconsigliare in ogni caso Il consumo di energia totale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria Qtot verrà determinato anno per anno sulla base del consumo di metano utilizzando la formula: Qtot = G x PCI x ηth • G è il consumo totale di gas • PCI è il potere calorifico del gas, pari a 9,45 kWh/Sm³ • ηth è il rendimento termico di generazione definito al paragrafo successivo Il consumo totale di energia termica per acqua calda sanitaria Qacs verrà determinato anno per anno in base come: Qacs = Qinv,acs + Qvol, acs • Q inv,acs è il consumo involontario per la produzione di acqua calda sanitaria determinato al successivo paragrafo 7.6 • Q vol,acs è il consumo volontario per la produzione di acqua calda sanitaria, determinato come somma dei prelievi volontari delle singole unità immobiliari 7.4 Rendimento medio stagionale di generazione In mancanza di un contacalorie che misuri l’energia utile prodotta dal generatore di calore, questa deve essere determinata anno per anno effettuando il prodotto: • del consumo di combustibile Gcb risultante dalle fatture relative al periodo • per il potere calorifico convenzionale del metano, pari a 9,45 kWh/m³ • per rendimento medio stagionale di generazione . Il rendimento medio stagionale di generazione è stato determinato con riferimento ad un uso standard dell’edificio. Il suo valore è pari a 1,026. I dettagli del calcolo sono riportati in allegato n°4. Conservare questo paragrafo solo quando l’energia prodotta dai generatori di calore non sia determinabile sulla base delle letture dei contatori di calore di centrale. 7.5 Determinazione dei consumi volontari ed involontari per acqua calda sanitaria 7.5.1 Consumi volontari per acqua calda sanitaria I consumi volontari per acqua calda sanitaria Qvol,acs,i di ciascuna unità immobiliare, si ricavano come Qvol,acs,i = Vacs,i x CP x (Tacs – Tfredda) = Vacs,i x Kacs • Vacs,i è il volume di acqua calda sanitaria prelevato dall’unità immobiliare i nel periodo di contabilizzazione • CP è il calore specifico dell’acqua, pari a 1,16 kWh/m³ °C • Tacs è la temperatura dell’acqua calda sanitaria al punto di consegna alle unità immobiliari, pari a _50_ °C • Tfredda è la temperatura media annuale dell’acqua in arrivo al bollitore per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, che si assuma pari alla temperatura media annuale dell’aria esterna pari a _13_°C. 35
Tecnica
Tecnica Tecnica
La Tacs è determinata dalle impostazioni delle regolazioni dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria La Tfredda è dichiarata in fattura dal fornitore dell’acqua. In alternativa può essere considerata uguale alla temperatura media annuale sulle 24 ore della temperatura esterna Il conduttore ed il manutentore dovranno verificare periodicamente che la temperatura di erogazione dell’acqua calda sanitaria sia cosante. Eventuali variazioni devono essere concordate preventivamente e comunicate all’amministrazione per poter procedere alla correzione del calcolo del consumo volontario per acqua calda sanitaria. Per l’edificio oggetto di questo progetto, con le temperature indicate dell’acqua calda sanitaria e dell’acqua fredda sanitaria, risulta Kacs = 42,92 kWh/m³ Questo valore dovrebbe essere normalmente compreso fra 40 e 45 kWh/m³ con riferimento ad un clima con circa 2400 GG ed acqua calda prodotta a 48°C. Valori un po’ più elevati sono possibili nelle zone montane in conseguenza della ridotta temperatura dell’acqua fredda sanitaria.
7.5.2 Consumi involontari per acqua calda sanitaria In generale i consumi involontari per acqua calda sanitaria si ricav ano per differenza fra consumo totale e volontario.
I consumi involontari per acqua calda sanitaria sono dati da: Qinv,acs = Qtot,acs – Qvol,acs • Qtot,acs sono i consumi totali per acqua calda sanitaria • Qvol,acs è la somma dei consumi volontari per acqua calda sanitaria delle unità immobiliari Σi Qvol,acs,i … oppure in casi specifici, ad esempio in mancanza di un contatore del calore utile immesso in rete da un sistema solare termico, si utilizza il seguente testo in alternativa.
Non essendo prevista l’installazione di contacalorie per la misura del consumo totale per acqua calda sanitaria Qacs, il consumo involontario per acqua calda sanitaria Qinv,acs è stato determinato con il calcolo analitico in conformità alla norma UNI 11300-2 e vale _______ kWh/anno, che dovranno essere addebitati ai condomini in base ai millesimi di acqua calda sanitaria Il consumo totale per acqua calda sanitaria Qtot,acs è dato da Qtot,acs = Qinv,acs + Qvol,acs 7.6 Determinazione dei consumi volontarie ed involontari per riscaldamento In caso di contabilizzazione indiretta Trattandosi un impianto colonne montanti di tipo previso nel prospetto 10 della norma UNI 10200:2013, il consumo involontario è determinato come una frazione kinv del fabbisogno di energia utile. Nel caso specifico il consumo involontario per riscaldamento Qinv,cli è pari al 25% del fabbisogno di energia utile ideale, cioè 97.516 x 0,25 = 24.379 kWh/anno che dovranno essere addebitati ai condomini in base ai millesimi di riscaldamento. Nel caso di reti di tipo non previsto dal prospetto 10 della norma UNI 10200:2013, il consumo involontario verrà determinato con il calcolo analitico. Si deve determina re la dispersione totale della rete di distribuzione e non le sole dispersioni non recuperate. 36
Novembre/Dicembre 2016
Tecnica
Tecnica
Tecnica
Il consumo volontario per riscaldamento Qvol,cli è dato anno per anno da: Qvol,cli = Qtot,cli – Qinv,cli In caso di contabilizzazione diretta Il consumo volontario totale per riscaldamento Qvol,cli è dato dalla somma dei prelievi di calore registrati dai contatori individuali. Il consumo involontario per riscaldamento Qinv,cli è dato anno per anno da: Qinv,cli = Qtot,cli – Qvol,cli 7.7 Determinazione dei consumi di energia elettrica Sono i consumi elettrici della caldaia e delle pompe di circolazione. Poiché non è installato un contaore elettrico, il consumo è stato stimato per calcolo in 654 kWh/anno. oppure
Il consumo di energia elettrica ausiliaria si determina leggendo il contatore di energia elettrica dedicato di cui al punto 6.XXX del presente progetto. In presenza di servizio riscaldamento ed acqua calda sanitaria che condividono il generatore di calore, si assumerà un unico costo dell’energia, risultante dalla somma dei costi per il combustibile e per l’energia elettrica. In caso di utilizzo di generatori di calore specifici per i diversi servizi, si stimerà la quota di energia elettrica da attribuire a ciascun servizio, in vista della determinazione di un costo specifico diverso per ciascun servizio. 7.8 Ripartizione delle spese gestionali fra riscaldamento ed acqua calda sanitaria Da utilizzare in caso di presenza di entrambi i servizi I costi di esercizio e manutenzione ordinaria verranno ripartiti nelle seguenti proporzioni fra i servizi riscaldamento ed acqua calda sanitaria: kcli = _0,80_ frazione da attribuire al servizio riscaldamento e da ripartire fra i condomini in base alla tabella millesimale di riscaldamento kacs = _0,20_ frazione da attribuire al servizio acqua calda sanitaria e da ripartire fra i condomini in base alla tabella millesimale di acqua calda sanitaria Questo rapporto è determinato dal rapporto dei fabbisogni di energia utile ideale per riscaldamento ed acqua calda sanitaria 7.9 Contabilizzazione dei bollitori termoelettrici Cancellare se non ne sono presenti I bollitori termoelettrici prelevano calore dalla rete di riscaldamento quando questa è attiva. Quando il riscaldamento non è attivo oppure la temperatura di mandata è insufficiente per la corretta produzione di acqua calda sanitaria, una resistenza elettrica provvede all’integrazione necessaria. Ogni singolo condomino può scegliere se: • mantenere allacciato il bollitore termoelettrico alla rete di riscaldamento condominiale • disconnettere definitivamente il bollitore termoelettrico alla rete di riscaldamento condominiale. 37
Tecnica
Tecnica Tecnica
Ciascun bollitore termoelettrico che rimane allacciato alla rete del riscaldamento dovrà essere equipaggiato, a spese del singolo condomino, con i seguenti componenti: • valvola termostatica, per l’interruzione della circolazione quando il bollitore è in temperatura • detentore, per limitare la portata di acqua prelevata dall’impianto • contatore di calore per la misura del calore prelevato Ci sono valvole termostatiche autoazionate specifiche per questa applicazione, che vanno tarate a circa 50 °C.
Le caratteristiche del contatore previsto sono le seguenti: • Marca • Modello • Diametro nominale • Portata nominale • Perdita di carico alla portata nominale • Perdita di carico alla portata di progetto
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX DN XXX Qn XXX m³/h XXX m c.a. XXX m c.a.
7.10 Casi particolari Verranno date qui, ovvero nelle pertinenti parti del progetto, le istruzioni per casi speciali. Ad esempio, in presenza di alcuni corpi scaldanti come ventilconvettori in una rete ove sono presenti radiatori, si può installare un contacalorie per i ventilconvettori e ripartitori sui radiatori. La determinazione del consumo totale ed in volontario rimane la stessa prevista per la contabilizzazione indiretta ma una volta determinato il consumo volontario totale, il consumo volontario rilevato dal contacalorie verrà addebitato senz’altro ai rispetti condomini e la rimannza (consumo volontario totale – volontario misurato dai contacalorie) verrà ripartito fra i restanti condomini in base alle indicazioni dei ripartitori. In questi casi occorre fare molta attenzione alla corretta determinazione del consumo involontario totale. 8 Calcolo esempio di ripartizione 1° anno I destinatari principali di questo capitolo sono i condomini. Devono sapere fin dall’inizio quali variazioni comporta presumibilmente il passaggio alla contabilizzazione individuale.
Di seguito viene riportato un calcolo previsionale della ripartizione dei costi del servizio riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria nel caso di uso standard dell’edificio e di adozione del metodo di calcolo previsto dalla norma UNI-TS 11200:2013, così come descritto in questo progetto. Ai fini del calcolo si è tenuto conto delle seguenti ipotesi: costo del metano: 0,90 €/m³ consumo di metano stagionale: 14.916 m³ costo dell’energia elettrica: 0,27 €/m³ consumo di elettricità stagionale: 654 kWh costo del servizio di conduzione, manutenzione e terzo responsabile: 800,00 €/anno costo del servizio di ripartizione dei consumi: 300,00 €/anno • indicazioni dei ripartitori a fine stagione proporzionali al fabbisogno di energia utile della rispettiva unità immobiliare (uso standard dell’edificio) • consumo di acqua calda sanitaria pari a quello standard. Gli altri dati sono quelli previsti dal presente progetto. Il risultato è riportato nella seguente tabella. 38
Novembre/Dicembre 2016
Tecnica
Tecnica
Tecnica
Il dettaglio della procedura di calcolo è riportato in allegato n°6. 9 Calcolo della ripartizione delle spese negli anni successivi Negli anni successivi, la norma UNI 10200 prevede che la ripartizione delle spese di riscaldamento venga effettuata nel modo seguente. Procedura da aggiornare per il caso specifico, riportando anche i valori corretti determinati a progetto nel capitolo 7. Il destinatario sono lâ&#x20AC;&#x2122;amministrazione ed i condomini.
39
Tecnica
Tecnica Tecnica
utilizzando i parametri precedentemente definiti nella presente relazione tecnica. Allegati omissis...
40
Novembre/Dicembre 2016
I
Quesiti Termici
quesiti termici
Carissimi lettori, ed ecco l'amata rubrica dei quesiti termici, molto seguita dai nostri lettori.
SCARICO DELLE CONDENSE Devo effettuare lo scarico della condensa su una caldaia a condensazione e non ho uno scarico nelle vicinanze; e’ sufficente installare un abbattitore di condensa sulla tubazione e scaricare in una bacinella o devo per forza mandarla tramite una pompa nella fogna? Gianni, Napoli - installatore D
?
R.
La corretta installazione dello scarico delle condense, nonostante l’entrata in vigore della nuova UNI 7129 2015 è stato sempre poco chiaro. Il problema era capire se in effetti la condensa acida poteva essere mescolata alle acqua reflue o solamente nella fognatura.
Nel Luglio 2016 Il Ministero dell’Ambiente ci è venuto in aiuto rispondendo ad alcuni quesiti posti da Assotermica (Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici) in merito al tema dello scarico condensa prodotta da apparecchi a condensazione chiarendo alcuni dubbi relativi alla norma UNI-CIG 7129:2015. Il Ministero afferma che “le condense provenienti da caldaie si assimilano ad acque reflue domestiche; tali condense possono essere mescolate alle acque meteoriche (l’insieme costituisce uno scarico di acque reflue urbane), talvolta anche senza neutralizzazione. La semplificazione notevole è dovuta al fatto che si ritiene che la condensa non aggiunga criticità ulteriori ai reflui, salvo il medio grado di acidità facilmente compensabile.” I casi sono 2: a) Se la rete fognaria è di tipo unitario (cosa che avviene quasi dappertutto in Italia) la neutralizzazione è necessaria solo se il materiale di cui è costituita la canalizzazione (o pluviale) in cui arriva la condensa sia a rischio di corrosione; b) Se la rete fognaria è del tipo “separato” non è ammesso lo scarico della condensa nelle acque meteoriche. Pertanto, in caso di reti fognarie unitarie e di pluviali di materiale idoneo allo scarico della condensa, si potrebbe addirittura scaricare direttamente la condensa nel pluviale, senza neutralizzazione, se la rete è “separata” non si può scaricare le condense. P.S.: 1) sistema unitario o fognatura mista: raccolgono sia le acque di rifiuto urbane (acque di tempo asciutto) che le acque meteoriche; 2) il sistema separato utilizza due reti separate: fognatura nera; fogna bianca (o più correttamente fogna pluviale) Si possono trovare abitati serviti in parte con un sistema misto ed in parte con un sistema separato (es. Bari).q 42
Marzo/Aprile 2016
D
?
D.Lgs. 102/2014: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
In merito al D.Lgs. di cui sopra vorrei sapere se essendo la nostra ditta il Terzo Responsabile dell’impianto, ed avendo comunicato con lettera raccomandata all’Amministratore di condominio di far adeguare l’impianto alle norme di cui sopra, e non avendo il condominio provveduto, dobbiamo rinunciare all’incarico risolvendo il contratto oppure possiamo continuare ad essere Terzo Responsabile? Ed in quest’ultimo caso, saremmo anche noi sanzionabili o soggetti a denuncia penale, nonostante l’avere avvertito l’Amministratore di adeguare l’impianto alla normativa vigente? E cosa rischieremmo nell’eventualità? Marino, siena - manutentore R.
La legge 220/2012 ha imposto criteri restrittivi, l'impianto di riscaldamento deve essere conforme alle disposizioni di legge.
In difetto, il responsabile dell'impianto (negli edifici in condominio e l'amministratore o, in sua assenza, tutti i condomini) non può stipulare contratto avente a oggetto la delega al terzo responsabile per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. Il Dpr 74/2013, sul punto, prevede in caso sorga l'esigenza di effettuare degli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico e alla sua rispondenza alle vigenti il Terzo responsabile deve comunicare tempestivamente, sempre in forma scritta, all'amministratore del condominio, l'esigenza di effettuare gli interventi necessari che dovranno essere espressamente indicati anche in riferimento ai costi. Il giorno stesso l'amministratore dovrà convocare assemblea per sottoporre ai condomini quanto ricevuto e il preventivo di spesa. L’amministratore ha l’obbligo di risposta entro 10 giorni. In caso contrario decade la delega diterzo responsabile. Dopodiché terzo responsabile deve comunicare alla Regione o l'organismo delegato entro 2 gg la revoca, rinuncia o i cambi di titolarità impianto. q
43
Quesiti Termici
Comunicazione del Terzo Responsabile per messa anorma impianto
Profondità tubazione in polietilene iterrata Buongiorno, in riferimento ad un impianto < 35 kW, nel caso di attraversamento di un cortile pavimentato con autobloccanti o asfalto alla profondità di 80 cm il tubo deve essere in canaletta o intubato in materiale metallico?
Quesiti Termici
D
?
Se la canaletta o il controtubo sono areati si può utilizzare il sistema pressfitting VIEGA? Quale è in questo caso la profondità di installazione minima ? Questa regola vale anche per gli impianti > ai 35 Kw ? Massimo . torino - installatore/manutentore La UNI 7128 2015 “Termini e definizioni” definisce: “Tubazione interrata: tubazione posata nel terreno all’esterno del perimetro del corpo dell’edificio, definito dalle relative pareti/fondamenta perimetrali esterne.” R.
La uni 7129 parte 1 2015 stabilisce che la profondità minima di interramento sia di 60 cm e prevede l’adozione di cunicoli o guaine in caso non si riuscisse a rispettare tale profondità. Per quanto riguarda i raccordi a pressare l’appendice D della UNI 7129 prevede che sia il costruttore a definire, tramite il libretto di istruzioni, il montaggio e la posa in opera del sistema; in alcuni casi è permesso, ma per comodità e consultazione le allego l’ultimo manuale VIEGA. Detto questo, la profondità di 60 cm è prevista anche da Decreto 12 Aprile 1996 che regola gli impianti sup. 35 Kw. In caso invece di posa RETI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO IN MEDIA E BASSA PRESSIONE la profondità d’interramento è indicata nella tabella sotto.
44
PROFONDITÀ MINIMA DI INTERRAMENTO RETI La profondità di interramento deve essere sempre tale da avere, in base al diametro esterno della condotta, una copertura sopra al tubo di non meno di 0,90 m. Solo in caso di difficoltà, quali sottostrutture già presenti o ostacoli naturali è possibile, con il benestare del committente e/o della DL generale, posare a quote inferiori. Note: (*) Di principio non è ammesso derogare alla co pertura minima sotto sedi stradali e marciapiedi (1) In corrispondenza di ondulazione, fossi di scolo, cunette simili è consentito, per brevi tratti, una copertura minore e comunque con un minimo di 0,60 m
Marzo/Aprile 2016
Negli altri casi non elencati in tabella, qualora per ragioni costruttive non fosse possibile garantire la copertura minima di 90 cm sopra la condotta, sono ammesse profondità di copertura minori (fino al massimo a 40-50 cm) a condizione che la condotta sia dotata di guaina in materiale plastico o acciaio, idoneamente avvolta con calcestruzzo a protezione contro lo schiacciamento o il danneggiamento. In alternativa, ma a esclusivo giudizio del committente, mediante la sovrapposizione di apposite lastre di ripartizione del carico. Entrambe le soluzioni devono essere approvate dal committente. q
Raccordo fumi per caldaia a condensazione (kW 348,00) l raccordo fumi della caldaia a condensazione in oggetto (kW 348,00) transita nel locale autoclave per circa 3 metri per entrare nella canna fumaria intubata. D
?
Il raccordo fumi con pressione positiva è in acciaio inox doppia parete con interposta camera aria di 5 mm per garantire una temperatura superficiale inferiore a 50 °C ed assemblato in perfetta tenuta di fumi e di condensa. La domanda è: nel tratto del locale autoclave il raccordo fumi deve essere compartimentato EI 120 ? Se si, non si va in contrasto con la norma UNI 11528:2014 che raccomanda che il raccordo fumi deve essere a vista, ispezionabile, accessibile e facilmente smontabile. (punto 7.2.2). Giorgio - milano, Ingegnere Fino a prima dell’entrata in vigore della norma UNI 11528 per la progettazione e successiva costruzione di camini e canali da fumo a servizio di impianti termici di potenza superiore a 35 kW avevamo a disposizione riferimenti di carattere legislativo e normativo ormai obsoleti come il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (il cosiddetto “Testo Unico dell’Ambiente”) modificato e integrato dal D.Lgs. 29/06/2010, n. 128, che non tengono conto delle nuove tecnologie, mentre il D.M. 12/04/1996 che stabilisce le regole tecniche di prevenzione incendi per impianti gas con portata termica superiore a 35 kW, non affronta la “questione camini”. R.
Con la recente norma UNI 11528:2014 sono stati forniti validi criteri per l’evacuazione dei prodotti della combustione in impianti gas inseriti in centrali termiche. Cominciamo col dire che la norma UNI 11528 fornisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1a , 2a e 3a famiglia, di cui alla UNI EN 437, con pressione non maggiore di 0,5 bar asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW, nonché alla installazione di apparecchi in
stallati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kW. LA NORMA NON HA UN LIMITE SUPERIORE DI POTENZA. In merito alla domanda in oggetto il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i canali da fumo debbano avere per tutto il loro sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente tale che la temperatura delle superfici esterne in nessun punto sia mai superiore a 50 °C. È consentito che il rivestimento coibente sia omesso in corrispondenza dei giunti di dilatazione e degli sportelli d’ispezione dei canali da fumo nonché dei raccordi metallici con gli apparecchi di cui fanno parte i focolari. La norma UNI 11528:2014 prescrive invece che i canali da fumo e i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione debbano essere collocati a vista o comunque essere facilmente ispezionabili e smontabili per tutta la sua lunghezza al fine di consentire eventuali interventi di manutenzione. Inoltre, sul canale da fumo deve essere presente una presa per il campionamento dei fumi in conformità a quanto previsto dalla UNI 103891:2009. 45
Quesiti Termici
(2) A condizione di garantire una protezione meccanica della condotta.
Quesiti Termici
Detto questo il rivestimento coibente sui canali da fumo non è sempre necessario. La temperatura dei gas combusti prodotti da generatori di calore a condensazione può arrivare talvolta anche sotto i 50 °C, temperatura limite prevista dal decreto. Una volta verificata la temperatura esterna di parete della tubazione si potrà scegliere a progetto di predisporre anche un canale da fumo non coibentato. Si ricorda che la Circolare del Ministero dell’interno 6181/2014 ha reso la norma UNI 11528 a tutti gli effetti applicabile. q
Scarico a parete per impianti superiori 35 kW Buongiorno ho sentito dire che anche le caldaie con potenza superiore a 35 kW possono scaricare a parete. Ma per questi tipi d’impianto non c’è l’obbligo di andare atetto in base al DM 12 aprile 1996? Andrea - genova, installatore D
?
Sicuramente la persona che le ha esposto quanto sopral, si riferiva a ciò che viene riportato dalla norma UNI 11528 ha come oggetto: “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio”. R.
La norma fornisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1a , 2a e 3a famiglia, nonché alla installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kW. LA NORMA AL CAPITOLO “Evacuazione dei prodotti della combustione” ESPLICITA: L’evacuazione dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto, ma “in caso di impos-
46
sibilità di scaricare a tetto, ove consentito dalla legislazione vigente, gli apparecchi a gas a condensazione di portata termica non maggiore di 70 kW possono evacuare direttamente all’esterno (attraverso un terminale a parete) nel rispetto delle prescrizioni contenute nel seguito della presente norma.” In particolare occorre tenere conto che gli apparecchi a condensazione e a bassa temperatura possono generare prodotti della combustione in condizioni prossime al punto di rugiada per cui va prevista “evacuazione in camino operante con pressione positiva rispetto all’ambiente di installazione, collocato all’esterno dell’unità abitativa e non addossato ad essa” o “evacuazione tramite un condotto per intubamento funzionante con pressione positiva rispetto all’ambiente di installazione, collocato nei vani tecnici dell’edificio”. q
Marzo/Aprile 2016
Aziende in primo piano
Nuove Smart Probes Testo: misurare in modo intelligente! Testo amplia la propria gamma di soluzioni di misura digitali con le nuove Smart Probes. Questi innovativi strumenti di misura professionali, in formato tascabile, possono essere usati in modo intuitivo tramite smartphone, per mezzo di una app gratuita, e trasportati in una comoda valigetta salvaspazio. Sono adatti per tutte le principali misure di temperatura, umidità, pressione e velocità dell’aria. Testo offre anche kit speciali a prezzi vantaggiosi per i settori refrigerazione, ventilazione e riscaldamento.
Lo smartphone semplifica la nostra vita quotidiana in quasi tutte le situazioni. Quindi perché non le tecniche di misura? Da questa domanda che si sono posti gli ingegneri Testo sono nate le nuove Smart Probes. Il risultato sono otto strumenti di misura compatti, che possono essere collegati allo smartphone o al tablet via Bluetooth, e comandati in modo comodo e intuitivo tramite app. Nonostante il loro piccolo formato, le Smart Probes sono dotate della tipica tecnologia di misura professionale Testo e sono adatte per tutte le principali misure di temperatura, umidità, pressione e velocità dell’aria. Comandare tutti gli strumenti di misura con una app. L’elemento operativo centrale delle Smart Probes è la app testo. Questa può essere installata gratuitamente, in versione iOS o Android, e offre all’utente molte funzioni pratiche, tra cui una lettura chiara dei valori misurati, la visualizzazione dei dati di misura in forma schematica o tabellare e l’invio dei dati di misura sotto forma di report PDF o file Excel. Molteplici menù di misura specifici per applicazione rendono ancora più efficiente il lavoro con le Smart Probes. Questi comprendono menù per le prove di tenuta a caduta di pressione per gli impianti gas, per il calcolo della portata delle sezioni di bocchette/condotti o per il calcolo di vari parametri, come ad esempio il surriscaldamento o il sottoraffreddamento negli impianti di refrigerazione. La app è facile e intuiva da usare e può mostrare contemporaneamente sul display le misure di sei Smart Probes. Comoda valigetta al posto di una pesante cassetta degli attrezzi La testo Smart Case è compatta proprio come gli strumenti di misura al suo interno: permette di riporre le Smart Probes in modo sicuro e di
trasportarle in tutta comodità. Esternamente la valigetta è costituita da un guscio duro, robusto e flessibile, mentre internamente presenta un inserto sagomato in soffice gommapiuma con compartimenti per i singoli strumenti di misura. Le Smart Probes sono idealmente protette su ogni lato, nel caso in cui la valigia dovesse cadere su un pavimento duro. Kit per i settori refrigerazione, ventilazione e riscaldamento Affinché i clienti Testo abbiano sempre con sé tutti gli strumenti di misura necessari per il loro lavoro quotidiano, esistono kit personalizzati per ogni attività a un prezzo speciale. Ogni kit comprende anche la valigetta testo Smart Case con il corrispondente inserto sagomato. Le nuove testo Smart Probes sono strumenti base ideali per giovani installatori e manutentori appassionati di tecnologia. Ma anche un complemento pratico per i professionisti della misura che non vogliono portare sempre con sé tutta la loro attrezzatura.
Termometro a pinza Bluetooth testo 115i
Testo SpA, via F.lli Rosselli 3/2, 20019 Settimo Milanese (MI), Tel: 02/33519.1, e-mail: info@testo.it, www.testo.it Termoanemometro Bluetooth testo 405i 48
We measure it.
Un testo per ogni tasca.
Work smart.
Scopri i nuovi essential kit ad un prezzo su misura. Per saperne di più: 02.33519.1 • analisi@testo.it • www.testo.it