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Superbonus 110% per case sempre più intelligenti
SPECIALE Domotica
Superbonus 110% per case sempre più intelligenti
L’installazione di sistemi di building automation è compresa tra gli interventi “trainati” agevolabili previsti dal Decreto Rilancio, oltre a beneficiare della detrazione al 65%
PATRIZIA RICCI
L’Ecobonus al 110%, o Superbonus, è una delle novità di maggiore rilievo introdotte dal Decreto Rilancio (art. 119 del D.L. 34/2020). Grazie a questo provvedimento, la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico è stata innalzata al 110% e viene offerta la possibilità di cedere il credito d’imposta o chiedere lo sconto direttamente in fattura. Il Decreto prevede una serie di interventi cosiddetti “trainanti” (vedi Box 1 e l’articolo dedicato a pag. 74) a seguito dei quali, secondo il comma 2 dell’art. 119, è possibile applicare la detrazione al 110% anche agli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, cosiddetti interventi “trainati”, “nei limiti di spesa per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1”. Tra gli interventi previsti figura anche l’installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation, secondo quanto definito dall’art. 2, punto f) del Decreto “Requisiti tecnici per la fruizione dell’agevolazione del Superbonus 110%” messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Infrastrutture e Trasporti. Il termine tecnico con cui ci si riferisce alla domotica nel decreto, così come nel vademecum dell’ENEA, è building automation, ovvero “dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali” (vedi Box 2 per la differenza tra building automation e “domotica”).
65 O 110%?
Normalmente “l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto e la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione delle unità abitative”, secondo il comma 88 dell’art. 1 della L. 208/2015, sono detraibili al 65%, dal momento che rientrano tra le detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 90/2013. Quindi gli scenari possibili che si aprono sono due: decidere per un efficientamento totale, secondo le disposizioni dell’art.
119 del Decreto Rilancio, ed eseguire interventi di building automation a traino di uno degli interventi previsti per l’accesso al Superbonus, usufruendo della detrazione al 110%; oppure, in base all’art. 1 della L. 208/2015, rientrare nelle agevolazioni previste dall’art. 14 del D.L. 63/2013, con detrazione al 65%.
È l’art. 11 dell’allegato A del Decreto MiSE a definire i requisiti di cui devono essere in possesso i dispositivi di building automation per beneficiare del Superbonus 110%. Si legge infatti che “nel caso di sistemi di building automation di cui all’articolo 2, comma l, lettera f), installati nelle unità abitative congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e consente la gestione automatica per-
ECOBONUS 110%: INTERVENTI TRAINANTI
BOX 1
Vengono ritenuti interventi trainanti per l’accesso alla detrazione fiscale al 110%:
l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (fino a massimo 60 mila euro); la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, o di microgenerazione (tetto massimo 30.000 euro). Viene richiesto il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non possibile, il raggiungimento del miglioramento massimo tecnicamente raggiungibile, da attestare tramite certificazione APE; la riduzione del rischio sismico (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del dl 63/2013). Se vengono eseguiti interventi “trainanti” per il Superbonus, la detrazione al 110% si applica anche agli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, quindi anche all’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione (domotica).
sonalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a: a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri sistemi [sic, verosimilmente si intende “di altri sistemi”, ndr] di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto”.
BUILDING AUTOMATION O DOMOTICA?
BOX 2
Una domanda che spesso ci si pone è “che cos’è la building automation?”. La building automation è la scienza che si occupa di automatizzare le funzioni di un edificio, normalmente non residenziale e di dimensioni importanti, ad esempio aziende, uffici direzionali, edifici pubblici e commerciali, alberghi, ospedali, mentre la domotica agisce nell’ambito domestico degli edifici. Stesso concetto e tecnologia, riportate a livelli diversi per dimensione, richieste e tipologia di edifici. Un concetto che viene spesso associato alla building automation è quello di “edificio intelligente”, perché questo aggettivo descrive un impianto autonomo, automatizzato e quindi ottimizzato per garantire elevate prestazioni. Lo scopo della building automation non è solo legato al risparmio, energetico e monetario, ma anche all’aumento dei livelli di comfort, di vivibilità e di sicurezza che l’automazione degli impianti consente. Un altro vantaggio pratico della building automation è il controllo che la tecnologia permette di esercitare sugli impianti dell’edificio.
Il punto 11.2, invece, stabilisce che “l’asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a l00 kW può essere sostituita da una dichiarazione dell’installatore”. L’articolo 13 definisce i limiti delle agevolazioni per gli interventi di cui all’articolo 119, commi l e 2 del Decreto Rilancio. Al punto 13.2 si legge che “per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare mas-
simo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto”, che, nel caso di building automation, ammontano a 50,00 €/mq, senza tetti di spesa. Diverse sono dunque le applicazioni della domotica, soprattutto in ottica di sostenibilità energetica e risparmio sulle emissioni, praticabili con il controllo da remoto su canali multimediali: si va dal riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria, fino alla climatizzazione estiva.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili nella richiesta dell’incentivo sono definite dall’art. 5 del Decreto MiSE. Alla voce d), paragrafo iii, il decreto elenca quelle relative ai sistemi di building automation: “Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati”. Queste ultime sono a carico del contribuente. Sono detraibili anche le spese per interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (paragrafi i e ii della voce d), ovvero: la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie agli impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici; lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie, così come le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;
le spese per le prestazioni professionali, per la direzione dei lavori così come per la produzione dei documenti. Nella guida dell’ENEA – il vademecum per l’uso pubblicato a seguito della L. 208/2015, comma 88, articolo 1, aggiornato al 25/03/2020 – in relazione alla tipologia di intervento si legge che: “È agevolabile l’installazione e messa in opera di sistemi di building automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.”
TETTO DI SPESA
L’Ecobonus per la domotica, teoricamente, viene concesso senza limiti di importo. Tuttavia, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2019, nel caso in cui l’installazione avvenga in concomitanza di altri interventi di riqualificazione energetica, la detrazione va calcolata tenendo conto del
limite massimo di spesa ammesso per la tipologia di intervento alla quale
è correlata la domotica. Inoltre la detrazione building automation vale per edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
“esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
“residenziali” (Cfr. art. 1, comma 88, della L. 208/2015); dotati di “impianto termico”, così come definito dalla FAQ dell’ENEA n. 9D sull’Ecobonus.
DOCUMENTI RICHIESTI
Il compito di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti per l’accesso alla detrazione fiscale è affidato all’ENEA. Professionisti abilitati tramite l’ente verificheranno, caso per caso, le condizioni di ammissibilità all’agevolazione tramite procedure e modalità standardizzate sui dati delle prestazioni energetiche. Nella guida ENEA si legge che occorre inoltrare all’Ente la “Scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/)”, mentre viene richiesto di conservare a cura del cliente la seguente documentazione:
Di tipo tecnico:
stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice
CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario; asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra, oppure la certificazione del produttore (o fornitore o importatore) del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti; schede tecniche dei dispositivi di building automation installati.
Di tipo amministrativo:
delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino; ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della L. 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico; stampa dell’e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa. L’invio vale anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella FAQ n. 6E sull’Ecobonus.
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO: UNI EN 15232 E GUIDE CEI
La norma tecnica di riferimento per i sistemi di building automation, la UNI EN 15232: Classificazione dei sistemi di automazione degli impianti tecnici negli edifici, identificazione degli schemi funzionali, stima dei contributi di detti sistemi alla riduzione dei consumi energetici, viene espressamente richiamata sia nell’art. 11 dell’allegato A del Decreto MiSE che nell’allegato D, al paragrafo 9. La norma UNI EN 15232, pubblicata nel 2012 e revisionata nel 2017, ha introdotto una classificazione delle funzioni di controllo degli impianti tecnici degli edifici, fornendo una solida base di partenza per la loro implementazione e per garantire una corretta valutazione dell’impatto che hanno questi strumenti sulle prestazioni energetiche. La norma si riferisce al settore della building automation, ovvero l’insieme dei sistemi che permette di controllare e gestire gli impianti integrati di un edificio. La classificazione consente di: identificare la presenza o meno di sistemi di automazione/controllo di efficienza energetica; valutare la qualità, la validità e l’integrazione di questi sistemi. La UNI EN 15232 definisce quattro classi di efficienza per i sistemi di building automation, valide sia per le applicazioni di tipo residenziale sia per quelle di tipo non residenziale, introducendo una classificazione delle funzioni di controllo degli impianti
tecnici degli edifici e definendo per ogni funzione diversi livelli di complessità in funzione della classe di efficienza energetica. La norma fornisce indicazioni su come realizzare gli impianti di automazione unitamente a un metodo per la stima dell’impatto dei sistemi di automazione sulle prestazioni energetiche. Si occupa infatti della valutazione del risparmio energetico ottenibile tramite i sistemi di controllo BACS (Building Automation and Controls System) o HBES (Home and Building Electronic Systems). Questa classificazione permette di individuare in modo rapido e chiaro lo standard energetico di un edificio secondo un’elementare tabella valutativa:
Classe D “Non energy efficient”: impianti senza automazione, energeticamente inefficienti.
Classe C “Standard”: impianti con automazione realizzata con sistemi tradizionali o bus con funzioni base.
Classe B “Advanced”: impianti con automazione realizzata con sistemi bus e funzioni di coordinamento centralizzato.
Classe A “High Energy Performance”: come classe B, ma con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all’impianto. Il riferimento a questa classificazione consente di definire i requisiti minimi dei sistemi e stimare il loro impatto energetico. Nell’attuale panorama normativo, specifiche norme prescrivono i requisiti e gli obblighi dei nuovi edifici, nel dettaglio il D.M. 26 giugno 2015 che stabilisce i requisiti minimi sulla classe di automazione edifici e il D.L. 63/2013, conosciuto come normativa sugli edifici ad energia “quasi zero”. Il Decreto Ministeriale “Requisiti Minimi” del 2015 ha prescritto, limitatamente, per ora, agli edifici di tipologia non residenziale di nuova costruzione o che subiscono importanti ristrutturazioni, che il livello minimo di automazione sia corrispondente alla classe B della norma UNI EN 15232, stabilendo l’obbligatorietà dell’utilizzo di sistemi di automazione e controllo avanzati per tutti gli edifici del settore terziario, sia pubblici che privati. Per gli esperti del settore, l’auspicio è che tali disposizioni vengano estese agli edifici ad uso abitativo. L’Unione Europea e i dispositivi normativi di recente emanazione stanno dedicando un crescente interesse alla regolamentazione dei sistemi di automazione negli edifici, siano essi nuove realizzazioni o strutture esistenti, non solo nell’ottica del risparmio energetico, ma anche del conseguimento di adeguati livelli di comfort ambientale, personalizzazione e sicurezza. Dotare l’edificio di intelligenza propria, automatizzare il controllo delle utenze e creare un dialogo tra i diversi sistemi energetici che alimentano la struttura, operazioni che solo i sistemi di building automation consentono, appare ogni giorno di più necessario. Tanto che molto presto diverranno operative norme europee che classificheranno il grado di intelligenza di ogni edificio. Un valido supporto per i progettisti, nella delicata fase della redazione della relazione tecnica con cui asseverano la conformità del progetto ai requisiti di legge, è rappresentato dalla Guida CEI 205-18 (applicativa della Norma UNI EN 15232) emanata dal CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, che classifica le funzioni di automazione degli impianti tecnici degli edifici al fine di identificarne le prestazioni connesse al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni in conformità alla Direttiva Europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) 2010/31/CE e successivi aggiornamenti, alle leggi nazionali che la recepiscono e alla già citata EN 15232. La Guida specifica i requisiti minimi delle funzioni di controllo automatico e gestione degli impianti tecnici degli edifici in base alla loro influenza sulla riduzione dei consumi energetici; identifica i metodi per valutare l’efficienza energetica di dette funzioni dei sistemi di automazione degli edifici, introducendo esempi di schemi a blocchi funzionali con le pertinenti descrizioni di funzionamento; definisce una terminologia tecnica unificata. Nel panorama normativo che definisce il settore della building automation vanno anche ricordate le norme tecniche di riferimento, ovvero le Guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, CEI 64- 100/2 e CEI 64-100/3.
Cosa offre il mercato
La temperatura giusta quando serve
Smarther2 with Netamo è la logica evoluzione di Smarther, il termostato connesso di Bticino. Nella versione da incasso presenta tre finiture (bianco, nero e sabbia), che permettono l’integrazione con tutti gli stili abitativi, in particolare con la serie civile Living Now. Smarther2 viene controllato attraverso l’App Home+Control, con cui l’utente può gestire le principali automazioni di casa (luci, tapparelle, consumi energetici, etc.) insieme alla termoregolazione sia da locale che da remoto, anche tramite gli assistenti vocali Google Home, Apple Homekit e Amazon Alexa. Con il nuovo termostato connesso è possibile: impostare dei programmi predefiniti in base alle proprie abitudini; intervenire da remoto, indipendentemente dalla programmazione automatica; attivare la funzione “boost” per attivare riscaldamento e raffrescamento per un tempo definito a prescindere dalla programmazione impostata precedentemente; monitorare i consumi; controllare contemporaneamente più termostati nella stessa abitazione e in abitazioni differenti; integrare il controllo delle valvole termostatiche Netatmo fino a un massimo di 20 valvole. Inoltre con la funzione Auto-Adapt il dispositivo “impara” le caratteristiche dell’impianto e garantisce la giusta temperatura al momento opportuno. Dopo un periodo di apprendimento dell’inerzia termica dell’impianto, Smarther2 è infatti capace, verificando la temperatura esterna tramite il web, di determinare l’accensione in modo che all’orario desiderato si abbia già la temperatura esatta.
www.bticino.it
Il controllo totale in un tocco
Thermo ICE di GEWISS è un termostato che consente di controllare in modo semplice ed efficiente la temperatura degli ambienti in cui è inserito. È realizzato in due diverse finiture, entrambe caratterizzate da un design raffinato: una con placca in tecnopolimero e finitura lucida, per installazione a parete, e l’altra con placca in vetro, per applicazione da incasso. Entrambe sono disponibili nei colori bianco, nero e titanio, contengono comandi di tipo touch, uno slider circolare touch RGB e un display a retroproiezione a LED bianchi. Thermo ICE KNX è il termostato per impianti domotici che utilizzano il protocollo KNX, lo standard europeo per la trasmissione e la gestione dei dati nell’automazione degli edifici. Questo dispositivo permette di gestire sistemi di riscaldamento/raffrescamento in impianti a 2 o 4 vie, utilizzando algoritmi di controllo a due punti, proporzionale-integrale e fan-coil. La variante in tecnopolimero dispone di sensori di prossimità, temperatura e umidità integrati, di un ingresso per sensore NTC di temperatura esterna, supporta l’implementazione KNX Secure ed è configurabile nella modalità KNX-System. Thermo ICE Wi-Fi coniuga le caratteristiche di Thermo ICE con alcune funzioni avanzate disponibili da remoto, ampliando le sue funzionalità da semplice termostato a cronotermostato. Grazie all’app per smartphone è possibile comandare il termostato e visualizzarne lo stato di funzionamento, programmare i profili settimanali e abilitare la funzione di geolocalizzazione, per influenzare il comportamento del dispositivo in base alla posizione. Thermo ICE Wi-Fi è dotato di placca in tecnopolimero con effetto vetro, è predisposto per l’installazione a parete ed è disponibile nei colori bianco, nero o titanio. www.gewiss.com
Il Superbonus 110%
previsto dal Decreto Rilancio
Quali sono le tipologie di immobili su cui è possibile far valere la detrazione? Che differenza c’è tra interventi trainanti e trainati? Guida essenziale al nuovo bonus per l’edilizia
a cura di ASSOCAAF
L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 disciplina il cosiddetto Superbonus edilizio, che prevede una detrazione d’imposta pari al 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE OGGETTO DEI LAVORI
Le possibili tipologie di immobili che possono usufruire del bonus 110% sono le seguenti: parti comuni di edifici residenziali in condominio; edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze; unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze; singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo per gli interventi c.d. trainati); unità immobiliari adibite a spogliatoio (per le associazioni e società sportive dilettantistiche).
Si ricorda che le unità immobiliari in categoria A1, A8 e A9 sono sempre escluse dal bonus, ad eccezione della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio; i possessori o detentori delle unità immobiliari di lusso, pur beneficiando della detrazione sulle parti condominiali, non possono fruire del Superbonus 110% per eventuali interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità.
INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO AL SUPERBONUS
Il Superbonus riguarda specifici interventi “trainanti”, interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, e specifici interventi “trainati” che beneficiano dell’agevolazione se realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
Interventi trainanti di riqualificazione energetica 1. Isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali e inclinate con incidenza > 25% della super-
ficie dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, di cui al Decreto 11/10/2017. 2. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su
parti comuni con impianti centralizzati ad alta efficienza (per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari a alla classe A, e a pompa di calore). Tra gli impianti ammessi al beneficio vi sono quelli ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari. 3. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti su edifici unifamiliari e plurifamiliari (con
impianti ad alta efficienza). Sono ammessi al beneficio anche la sostituzione dell’impianto esistente con: caldaie a biomassa con determinate caratteristiche, per i soli immobili siti in aree montane non metanizzate in comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione; allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, per gli immobili siti in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione. A seguito di tali lavori, gli interventi trainati sono i seguenti: a. interventi di risparmio energetico di cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013 (art. 119 comma 2); b. installazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici; c. installazione di impianti solari fotovoltaici e installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari; la detrazione è subordinata alla cessione in favore del gestore dei servizi energetici dell’energia non autoconsumata. Interventi trainanti antisismici Si tratta di lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico previsti dai commi da 1-bis a 1-septies, art. 16 D.L. n. 63/2013, realizzati su immobili siti in zone sismiche 1, 2 e 3. A seguito di tali lavori, gli interventi trainati sono i seguenti: a. installazione di impianti solari fotovoltaici e installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari; b. realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 1 e 2 art. 119 D.L. n.34/2020 devono rispettare i requisiti minimi previsti dal D.L. 6 agosto 2020 (decreto efficienza energetica) e assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari site in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno. Se non è possibile il miglioramento di 2 classi, è richiesto il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato (nella forma di dichiarazione asseverata).
TITOLI IDONEI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE
Possesso in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie); detenzione dell’immobile sulla base di un contratto di locazione (anche finanziaria) o i comodato, regolarmente registrato; familiare convivente del possessore/detentore; convivente di fatto. La convivenza deve essere presente alla data di inizio lavori o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente all’inizio lavori. Inoltre, le spese devono riguardare immobili nei quali può esplicarsi la convivenza. Pertanto, al familiare del possessore o del detentore dell’immobile non spetta la detrazione nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato); futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile e in presenza di un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato; è necessaria la dichiarazione di consenso del proprietario; coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge. La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore.
QUALI SONO I CONTRIBUENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE?
I condomìni, per interventi eseguiti sulle parti comuni; le persone fisiche; gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; le associazioni del terzo settore; associazioni e società sportive dilettantistiche (per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
Persone fisiche
Nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica, devono verificarsi le seguenti condizioni: gli interventi devono riguardare beni immobili non utilizzati come beni strumentali, beni patrimonio e beni merce nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione; il soggetto beneficiario deve possedere redditi imponibili all’imposta sul reddito; il soggetto non deve beneficiare del Superbonus (per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 119, comma 1) per un numero superiore a 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio; il titolo di proprietà, la detenzione o il possesso dell’immobile deve essere idoneo e deve essere presente al momento dell’avvio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente; la data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Circolare 24/2020 ribadisce che
“al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione”.
COME PUÒ ESSERE UTILIZZATO IL SUPERBONUS?
Utilizzo diretto Detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e da utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa e nei 4 anni successivi. L’agevolazione è ammessa nel limite della capienza d’imposta annua del soggetto; la quota annuale che non dovesse trovare capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi o essere richiesta a rimborso.
Cessione del credito o sconto in fattura Il contribuente deve acquisire le asseverazioni tecniche degli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico; acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti; inviare l’apposito modello di comunicazione dell’opzione, approvato con Provvedimento 8 agosto 2020 n. 283847.
I titolari di redditi assoggettati esclusivamente a tassazione separata o imposta sostitutiva (esempio: soggetti in regime forfettario), così come i soggetti percettori di redditi per cui l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, non possono beneficiare della detrazione d’imposta del 110% con utilizzo diretto, ma possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. I soggetti che non possiedono redditi imponibili non possono beneficiare della detrazione di imposta del 110% con utilizzo diretto, con preclusione anche di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.