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BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una detrazione del 75% delle spese sostenute nel 2022 per consentire a tutti di muoversi in casa in sicurezza

a cura di ASSOCAAF

Il comma 42 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) introduce la detrazione del 75% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche in edifici esistenti non è riservata alle sole persone con disabilità, ma ne può usufruire chiunque. La finalità, infatti, è quella di rendere le case accessibili a tutti. L’importo massimo della detrazione varia a seconda del numero di unità immobiliari che costituiscono l’edificio. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a: ■ 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno; ■ 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; ■ 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

L’agevolazione – che consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese sostenute e correttamente documentate – va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

LAVORI AGEVOLATI

È possibile usufruire dell’agevolazione sia per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, la costruzione di un ascensore) sia per la realizzazione di strumenti che – attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico – siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone gravemente disabili, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992. Rientrano tra i lavori che possono usufruire dell’agevolazione anche la ristrutturazione dei viali d’accesso (prevedendo un percorso per le persone ipovedenti); la sistemazione dei posti auto (inserendo aree di parcheggio riservate ai disabili); la sostituzione di citofoni, cassette della posta, portone e scale d’ingresso, inserendo, se necessario, dei montascale.

BENEFICIARI, ALCUNI ESEMPI

Per poter beneficiare del bonus, tutti gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 236 del 14 giugno 1989 sull’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati. Per l’installazione dell’ascensore, ad esempio, è previsto che – ove non sia possibile il montaggio di cabine di dimensioni superiori – possa avere le seguenti caratteristiche: ■ cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; ■ porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto; ■ piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento, la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l’apertura automatica. In tutti i casi, le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. L’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima ± 2 cm, mentre lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni a un’altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m. Nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d’emergenza con autonomia minima di 3 ore. I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille; anche in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Infine, si deve prevedere la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e, ove possibile, l’installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALTRE AGEVOLAZIONI

Il bonus barriere architettoniche 75% si aggiunge ad altri due bonus prorogati dalla Legge di bilancio 2022. Il primo è il bonus ristrutturazioni, che prevede la detrazione Irpef del 50%, calcolata su un importo massimo di 96.000 euro, delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Il secondo è il Superbonus per interventi “trainati”. In questo caso, per richiedere la detrazione del 110%, è necessario che i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche (“trainati”) siano eseguiti congiuntamente a lavori “trainanti”, quali: interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. La presenza di un proprietario o un inquilino disabili o che abbiano un’età superiore ai 65 anni è totalmente irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio. Quando i lavori vengono effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori, sulla base dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui i lavori sulle parti comuni di un edificio residenziale vengano sostenuti solo da alcuni condomini, per questi è possibile avvalersi delle detrazioni fiscali previste dalle norme agevolative utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali (previsto dall’art.1123 del C.C.); condizione necessaria, però, è che l’assemblea dei condomini autorizzi l’esecuzione dei lavori e all’unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese solo da parte di alcuni condomini. Nel caso in cui i lavori sulle parti comuni vengano eseguiti senza delibera assembleare, i costi saranno detraibili dai condomini che hanno sostenuto le relative spese, limitatamente alla parte di spesa a loro imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale.

OPZIONI ALTERNATIVE

Per queste tre detrazioni, l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di essere utilizzate tramite le seguenti opzioni alternative: ■ la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante; ■ lo sconto in fattura da parte del fornitore. In caso di utilizzo delle opzioni alternative, fatta esclusione per gli interventi di edilizia libera e per quelli di importo inferiore a 10.000 euro, è richiesto: ■ il visto di conformità; ■ l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

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