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BONUS SANIFICAZIONE ACQUISTO DI DISPOSITIVI E ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

I criteri per usufruire del Bonus e gli step da compiere per una documentazione corretta

a cura di ASSOCAAF

Il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto alcune agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, abbiano adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione. Il provvedimento del 10 luglio 2020 ha definito i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d’imposta e per la relativa cessione.

ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)

L’articolo 120 del D.L. 34/2020 disciplina il credito d’imposta riconosciuto a imprese, professionisti associazioni, fondazioni ed enti privati – compresi gli enti del terzo settore – per le spese

sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di

lavoro. Tale credito è rivolto ai soli soggetti la cui attività economica sia rappresentata da uno dei codici ATECO presenti nell’elenco allegato al provvedimento del 10 luglio 2020 (a titolo esemplificativo: codice ATECO: 551000 -ALBERGHI; 56011 - RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE; 561030 - GELATERIE E PASTICCERIE; 920200 - ATTIVITÀ DI MUSEI). Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati hanno dovuto presentare una specifica domanda in via telematica all’Agenzia delle Entrate con indicazione delle spese sostenute e/o da sostenere fino al 31 dicembre 2020. La comunicazione poteva essere inviata dal 20 luglio 2020 al 31 maggio 2021; se la domanda veniva presentata dopo il 31 dicembre 2020 dovevano essere indicate le sole spese sostenute nel 2020.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125)

L’articolo 125 disciplina invece il credito d’imposta riconosciuto a imprese, professionisti ed enti non commerciali – compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti – per le spese sostenute nel 2020 riguardanti: 1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale; e/o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 2. per l’acquisto di: ■ dispositivi di protezione individuale (DPI): mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; ■ prodotti detergenti e disinfettanti; ■ dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali: termometri; termo scanner; tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

■ dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale: barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione. Per accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati hanno dovuto presentare una specifica domanda in via telematica all’Agenzia delle Entrate con indicazione delle spese sostenute e da sostenere fino al 31 dicembre 2020. La comunicazione poteva essere inviata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020. La percentuale del credito d’imposta è stata determinata con Provvedimento del 16 dicembre 2020 nel 47,1617% delle spese sostenute (vedi Box). Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile: ■ nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; ■ in compensazione, utilizzando il codice tributo 6927. Inoltre, fino al 31 dicembre 2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

Spese sostenute dal contribuente per le quali viene richiesto il credito d’imposta pari a 20.000 euro (il limite massimo è 60.000 euro): ■ 20.000,00 euro *60% (valore del credito d’imposta stabilito dal

D.L. Rilancio) = 12.000,00 euro; ■ 12.000,00 euro *47,1617% (percentuale su cui riparametrare il credito d’imposta) = 5.659,40 euro.

CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Per quanto riguarda il momento in cui rilevare il provento, nella Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, con riferimento alle imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, si deve far riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. La rilevazione del credito cambia in base alla tipologia di spesa da cui detto credito è sorto. Se tale credito è volto a ridurre costi – in base alle indicazioni del principio contabile OIC 12 – dovrà essere rilevato quale contributo in conto esercizio alla voce A5 del conto economico, andando a impattare sul risultato dell’esercizio 2020. Questa sarà l’ipotesi evidentemente più frequente. Qualora la spesa sostenuta sia invece relativa a beni ammor-

tizzabili (ipotesi meno frequente), la rilevazione avverrà con le regole del contributo in conto impianti. Il principio contabile OIC 16 stabilisce due ipotesi: ■ primo metodo (metodo indiretto): i contributi vengono portati indirettamente a riduzione del costo. Più precisamente vengono imputati a conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi. Tale provento viene quindi imputato a conto economico con la stessa temporalità con la quale il bene imputa il suo costo tramite ammortamento; ■ secondo metodo (metodo diretto): i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

CREDITO D’IMPOSTA E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dal punto di vista dichiarativo, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta. Deve essere specificata sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia l’eventuale quota ceduta. In particolare, va compilata la Sezione I del quadro RU dedicata ai Crediti d’imposta, indicando quale codice credito nel rigo RU1, il codice H9 – Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione. Per il credito d’imposta in oggetto possono inoltre essere compilati solo alcuni dei righi del quadro RU (si rimanda alle istruzioni del quadro). In caso di cessione del credito, l’eventuale cessionario, invece, non deve compilare il quadro RU del modello Redditi 2021, salvo non utilizzi il credito ceduto nel periodo d’imposta oggetto del modello Redditi 2021 in diminuzione delle imposte sui redditi. Poiché il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, la relativa variazione in diminuzione (nel caso di dichiarazione dei redditi SC) andrà indicata a rigo RF55 con il codice generico 99 nel quadro RF del modello Redditi e a rigo IQ37 nel quadro IQ del modello Irap.

DECRETO SOSTEGNI BIS

L’art.32 del Decreto Sostegni bis prevede un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti; sono ricomprese anche le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ogni beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Il credito spetta a: soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; enti non commerciali, compresi enti del terzo settore; enti religiosi civilmente riconosciuti; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in possesso del codice identificativo di cui all’art.13-quater, comma 4, del D.L. 30/04/2019 n. 34 convertito dalla Legge n. 58 del 28/06/2019 (articolo modificato dalla Legge di Bilancio 2021). Le spese per le quali spetta il credito sono: 1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e/o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; 3. per l’acquisto di: ■ dispositivi di protezione individuale; ■ prodotti detergenti e disinfettanti; ■ dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali: termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; ■ dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale: barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione. In data 15 luglio 2021 è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento per la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito di cui all’art.32 D.L. n.73 del 25/05/2021. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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