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Benessere degli animali: qual è lo stato dell’arte e quali sono gli obiettivi futuri
Benessere degli animali: Benessere degli animali:
qual è lo stato dell’arte e quali sono gli obiettivi futuri
Avv. Sara Checchi
Studio Legale Gaetano Forte
Il miglioramento del benessere degli animali rientra tra gli obiettivi che la strategia “Dal produttore al consumatore”, al centro del Green Deal europeo, si propone di realizzare entro l’anno 2023. Anche l’attenzione dei cittadini sul tema è in crescita e si concretizza nella richiesta di normative più rigorose. Come evidenziato nella comunicazione della Commissione Europea dello scorso 20 maggio 2020: “Il miglioramento del benessere degli animali si traduce nel miglioramento della salute degli animali e della qualità degli alimenti e in una minore necessità di medicinali, e può contribuire a preservare la biodiversità”. L’istituzione europea sarà infatti chiamata a riesaminare la normativa in materia, compresa quella relativa al trasporto e alla macellazione, allo scopo di aggiornarla ai più recenti dati scientifici, semplificarne l’applicazione e garantire un elevato livello di benessere degli animali.
Benessere animale in etichetta: quali informazioni fornire ai consumatori?
La piattaforma europea per il benessere animale (EU Animal Welfare Platform), costituita da un gruppo di esperti appartenenti a enti pubblici (Paesi UE/SEE, organismi dell’UE e organizzazioni internazionali) e soggetti privati (organizzazioni imprenditoriali e professionali, organizzazioni della società civile, esperti indipendenti di istituti accademici e di ricerca) al fine di proporre e sviluppare azioni coordinate sul miglioramento del benessere animale, ha presentato all’esito del meeting dello scorso 22 giugno una serie di suggerimenti relativi, per esempio, all’adozione su base volontaria di un’etichetta europea per garantire un adeguato livello di informazione ai consumatori, aumentare la trasparenza del mercato e fornire una migliore protezione ai produttori che applicano e rispettano standard elevati. Le informazioni da inserire in etichetta dovranno indicare il modo in cui vengono gestiti gli animali all’interno dell’allevamento, nonché offrire ai consumatori la possibilità di indirizzare la propria scelta di acquisto in base al livello di tutela del benessere animale che sono disposti a pagare. Dall’altro lato, al fine di incentivare l’utilizzo di tale misura sarebbe opportuno fornire agli operatori del settore, compresi gli agricoltori, degli incentivi per migliorare i propri standard di gestione e trattamento degli animali. Per quanto riguarda il campo di applicazione dell’etichetta, si dovrebbe includere l’intero ciclo di produzione, compreso il trasporto e la macellazione; inoltre sarebbe auspicabile indicare anche il benessere degli altri animali che fanno parte del processo produttivo nonché i prodotti trasformati o i prodotti utilizzati nei servizi di ristorazione. In relazione all’obbligatorietà o alla volontarietà dell’etichettatura in esame, in questa fase vi sarebbero le condizioni per sviluppare un’etichetta volontaria, in considerazione del fatto che attualmente l’accettazione di un’etichettatura obbligatoria sarebbe molto limitata negli Stati membri. Tuttavia, esiste il rischio che l’impatto sul benessere degli animali non raggiunga i risultati auspicati a causa di una copertura ridotta legata al carattere volontario; per limitare questo aspetto, l’UE ritiene opportuno sensibilizzare i consumatori attraverso campagne di comunicazione ben precise per aumentarne la relativa consapevolezza. Si devono poi definire i requisiti minimi per la gestione delle informazioni da inserire in etichetta, gli standard tecnici per la valutazione dello stato di benessere degli animali nelle diverse condizioni di allevamento e i metodi per verificare la conformità e definire le sanzioni in modo trasparente. Tale quadro normativo dovrebbe essere sufficientemente flessibile da considerare la diversità delle tecniche di allevamento all’interno dell’Unione, anche utilizzando come punto di partenza le etichette già esistenti che impiegano claim relativi al benessere degli animali. Dal punto di vista grafico si ipotizza l’introduzione di un logo o un’entità visiva specifica per il benessere degli animali dell’UE che possa essere utile sia per i consumatori che per i produttori.
Fino a poco tempo fa la tutela animale era contemplata dal legislatore principalmente da un punto di vista “economico” ed era strettamente correlata alla sicurezza dei prodotti e alla salute dei consumatori, al fine di garantire la libera circolazione delle merci e il corretto funzionamento del mercato. Negli ultimi anni invece ha iniziato a farsi strada anche un’attenzione particolare nei confron-
ti del cosiddetto “Animal welfare” ossia la tutela e il rispetto degli animali in quanto esseri senzienti (così come riconosciuti dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea2). Un’applicazione pratica di questa concezione è stata attuata con il nuovo regolamento (UE) 2017/625 recante la disciplina sui controlli ufficiali ed entrato in vigore a dicembre 2019. Vi sono poi una serie di disposizioni (tra cui, ad esempio, l’art. 21 del reg. (UE) 2017/625) che introducono misure concrete atte ad assicurare il benessere animale non soltanto al fine di attuare i controlli igienico sanitari ma anche per tutelare tutte le forme di vita, indipendentemente dalla loro destinazione alla catena dell’alimentazione umana. Anche i provvedimenti nazionali di adeguamento della normativa italiana al Regolamento (UE) 2017/625 prevedono controlli, sequestri e sanzioni in caso di rischi per il benessere animale, autonomamente considerati rispetto ai rischi per la salute dell’uomo, degli animali e delle piante. Sul tema del benessere animale è intervenuta lo scorso dicembre anche la Corte di Giustizia (causa C-336/19) con una pronuncia relativa alla macellazione rituale. La Corte Europea è stata adita dalla Corte costituzionale del Belgio in merito alla questione pregiudiziale, se il diritto dell’Unione Europea osti alla normativa di uno Stato membro (nel caso in esame una legge regionale delle Fiandre) che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale. Premesso che in forza dell’art. 4 par. 1 del reg. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, gli animali devono essere storditi prima di essere macellati, ossia mantenuti in uno stato di incoscienza e insensibilità fino alla loro morte, è tuttavia consentita una deroga ai sensi del successivo paragrafo 4, secondo il quale l’obbligo di stordimento non si applica alla macellazione effettuata secondo metodi particolari prescritti da riti religiosi. La Corte ha dovuto quindi procedere a un giudizio di bilanciamento tra la libertà di religione, garantita dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e il benessere animale quale riconosciuto dall’art. 13 TFUE e dal reg. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento. Secondo il giudizio della Corte le misure contenute nella legge regionale delle Fiandre sono ammesse in quanto il reg. 1099/2009 non osta a che gli Stati membri impongano un obbligo di stordimento preliminare all’abbattimento degli animali, applicabile anche nell’ambito di una macellazione prescritta da riti religiosi: “l’ingerenza risultante da una simile normativa è limitata a un aspetto dell’atto rituale specifico costituito da tale macellazione, non essendo per contro quest’ultima vietata in quanto tale”. Prosegue la Corte: “si è formato un consenso scientifico sul fatto che lo stordimento costituisce lo strumento ottimale per ridurre la sofferenza dell’animale durante l’abbattimento, di conseguenza tale ingerenza risponde ad un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione e identificato nella promozione del benessere animale. In ogni caso la legge regionale non vieta né ostacola la messa in circolazione di prodotti di origine animale provenienti da animali macellati ritualmente quando essi sono originari di un altro Stato membro o di uno Stato terzo”. In sintesi secondo la Corte Europea le misure contenute nella legge regionale consentono di garantire un giusto equilibrio tra l’importanza attribuita al benessere animale e la libertà dei credenti ebraici e musulmani di manifestare la propria religione.
CONCLUSIONI
Il benessere animale è un tema in evoluzione in forza della crescente attenzione dei consumatori, molteplici sono i profili che dovranno essere oggetto di revisione e di aggiornamento da parte del legislatore europeo: dalle scelte alimentari (es. vegane o vegetariane) alle tecniche di macellazione, dai metodi di allevamento alle modalità di nutrizione degli animali.
NOTE
[1] Farm to Fork strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system (https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381) [2] Art. 13 TFUE: “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”. [3] Decreti legislativi n. 23, 27, 32 del 2 febbraio 2021.