sociale e legale
Ludovica Sartore Presidente di Famiglie Adottive Alto Vicentino
Kafalah... e dintorni anche in Italia? 44
La kafalah è un istituto di diritto islamico mediante cui una persona (kafil) accoglie nella sua famiglia un minore (mafkul) e s’impegna a mantenerlo, educarlo ed istruirlo solitamente fino alla maggiore età. Non dà origine a rapporti giuridici tra le parti e può trovare la sua fonte in un accordo ratificato solitamente da un notaio o in un provvedimento giudiziale emesso su istanza. Ogni singolo Paese di area islamica ha disciplinato in maniera più o meno dettagliata la kafalah e quindi i singoli ordinamenti possono presentare delle variazioni (peraltro non sostanziali) rispetto a quanto si dirà a breve. L’istituto è stato espressamente riconosciuto come strumento di protezione del fanciullo dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (art.20).
Si tratta dell’unico istituto di protezione dell’infanzia previsto dal diritto islamico per minori orfani, abbandonati o comunque privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita. Infatti, per la religione islamica il rapporto giuridico di filiazione è solo ed esclusivamente quello che scaturisce dal legame biologico di discendenza che derivi da un rapporto sessuale lecito, tant’è che il concepimento al di fuori del matrimonio non produce effetti giuridici rispetto al padre. Da tale presupposto consegue che l’istituto dell’adozione non è riconosciuto e che, in ragione del mancato sorgere di obblighi nei confronti del minore in capo al padre non coniugato, è molto frequente la situazione di abbandono totale o parziale dei minori. Ecco dunque le ragioni che
rendono numericamente importante il ricorso alla kafalah. La forte immigrazione oggi presente sul nostro territorio proveniente da Paesi Islamici, pone diverse questioni che meritano di essere esaminate e ciò soprattutto perché l’Italia (unico Paese dell’Unione Europea assieme alla Grecia) non ha mai ratificato la convenzione dell’Aja del 1961 che prevede l’ingresso nel nostro sistema di istituti di protezione del minore propri di altri ordinamenti. Anzitutto il problema dell’ingresso in Italia dei minori in kafalah e il loro ricongiungimento familiare. Proprio in ragione della mancata ratifica di cui si è detto, l’ingresso nel nostro Paese del minore affidato in kafalah non è “automatico”.