Il Job Act’s non aiuta i genitori adottivi

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sociale e legale

di Cristina Bilardo

Panorama legislativo: Il Job Act’s non aiuta i genitori adottivi 42

L’attuale normativa Dalla lettura del testo dei Decreti attuativi del Job’s Act non emergono notizie confortanti per quanto riguarda i permessi previsti per i genitori in caso di malattia del figlio adottivo e affidatario; sarebbe stata un’ottima occasione per il Governo per mettere finalmente mano alla disparità legislativa presente in materia tra filiazione naturale e filiazione adottiva, ma purtroppo abbiamo perso anche questo treno per vedere riconosciuta una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori e, soprattutto, delle lavoratrici/ padri e madri adottivi. Se infatti da un lato si è provveduto ad estendere sino a 12 anni dall’ingresso in famiglia la possibilità di fruire dei sei mesi di congedo parentale (che sono rimasti sei) o del suo prolungamento (tre anni

complessivi previsti solo per i casi di handicap grave del minore), nulla di nuovo è stato disposto in merito ai permessi non retribuiti per la malattia del figlio che sia stato adottato o affidato, dal compimento del suo 6 anno di età in poi. Infatti, le uniche novità introdotte dal decreto attuativo del Job’s Act che interessano le famiglie adottive o affidatarie sono quelle contenute nell’art. 10 (Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di congedo parentale nei casi di adozione e affidamento) che testualmente stabilisce: 1. All’articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole ”entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia” sono sostituite dalle se-

guenti: “entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia” b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.”. Ma facciamo un passo indietro sul panorama legislativo che regola la materia: Il d.l. 151 del 2001 all’art. 47 prevede che “entrambi i genitori alternativamente abbiano diritto ad astenersi dal lavoro per malattie del figlio di età non superiore a tre anni” per tutti i periodi certificati come malattia dallo specialista pediatra appartenente a struttura pubblica. L’articolo 50 del medesimo decreto estende il congedo per malattia del bambino anche alle adozioni e


agli affidamenti, elevando al sesto anno di età del bambino, il limite per cui i genitori possano astenersi dal lavoro alternativamente, senza limiti temporali e senza retribuzione, mentre dai 6 agli 8 anni d’età del bambino, in caso di malattia dello stesso, entrambi i genitori hanno diritto alternativamente a soli 5 giorni di congedo l’anno, sempre non retribuiti e coperti da contributi figurativi. E’ lo stesso articolo 50 al comma 3, infine, a precisare che, qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per malattia del bambino è fruibile nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.

Ribadiamo che tale assenza non è mai retribuita ed è coperta da contributi “figurativi” ovvero, in termini banali, calcolati in base a particolari parametri retributivi che generalmente li rendono più bassi di quelli che si maturerebbero prestando effettivamente attività lavorativa. E’ evidente quindi che - nel caso di bambini adottati di circa sei anni di età - il beneficio che nell’art. 47 è previsto per i genitori naturali, senza limiti temporali, sino al terzo anno di età del bambino, per quelli adottivi possa essere fruito solo in minima parte (5 giorni l’anno!) La realtà del mondo delle adozioni e degli affidamenti che tutti noi abbiamo sperimentato, invece, dimostra che i bambini che vengono adottati già

grandini (in prossimità se non addirittura oltre il sesto anno di vita) sono più frequentemente affetti da patologie più o meno gravi o croniche o dagli esiti di quest’ultime, per le quali la presenza del genitore è indispensabile per poter effettuare terapie, accertamenti, riabilitazioni, ricoveri in day-hospital per controlli, quando non addirittura interventi chirurgici e convalescenze più o meno lunghe, ecc.. Infatti, tanto più a lungo i bambini siano rimasti in istituti dove non si è provveduto a cure adeguate alle loro patologie, tanto più a lungo si sposta il limite temporale entro il quale hanno necessità di assistenza da parte di uno dei genitori (anche a costo della temporanea perdita della retribuzione da parte di questi ultimi). Inoltre è probabile che di tali patologie – non co-

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nosciute né dai genitori né dall’Ente incaricato al momento dell’adozione, e quindi non indicate nella cartella sanitaria da cui questi piccoli sono accompagnati (non sempre) al momento dell’adozione o affidamento ai loro genitori - ci si renda conto dopo un notevole lasso di tempo dall’arrivo in Italia. (Cito per tutti l’esempio di un bimbo proveniente dal Madagascar che dopo parecchio tempo dall’ingresso in Italia ha cominciato a presentare crisi convulsive che, solo a seguito di lunghissimi accertamenti, si scoprirono essere dovute ad un parassita endemico in Africa che era a suo tempo penetrato nel suo organismo sino a raggiungere le meningi che ora reagivano, nel tentativo di espellerlo, con crisi epilettiche). E, come questo, quanti al-

tri casi abbiamo sentito nel corso dei nostri incontri, raccontare da qualcuno? Quante volte abbiamo sentito una mamma adottiva dire “adesso mio figlio/a sta meglio, certo al lavoro non sono più potuta tornare”? Infatti, la necessaria presenza del genitore, specialmente della madre, quando il piccolo presenza difficoltà sanitarie particolarmente delicate e complesse – ma non riconoscibili “handicap grave” tale quindi da dar luogo ad una maggiore tutela legislativa – spinge molto spesso le mamme ad avvalersi sin quando possibile di tutti i mezzi messi a disposizione dal diritto del lavoro per dare assistenza al proprio bambino, esauriti i quali non rimane che la rinuncia al posto di lavoro volontaria o anche conse-

quenziale, in questo momento di particolare crisi economica, ad operazioni di risanamento aziendale che determinano l’esubero e la messa in mobilità dei lavoratori meno produttivi! D’altra parte alcuni di noi sanno quanto sia difficile che il Sistema Sanitario riconosca al bambino adottato o affidato il cosiddetto Handicap grave (art. 3 comma 3 della L. 104/92), i cui parametri sono particolarmente stringenti: uno stato invalidante, tale da determinare “impedimento nella vita di relazione” “impossibilità di svolgere le normali attività quotidiane e di cura alla propria persona in maniera autonoma” e via dicendo. E’ noto anche che il riconoscimento di questa maggior tutela legislativa venga concesso dalle com-


lavorativa, non retribuito e senza contributi previsto dalla L. 53/2000 per generici “problemi personali” e concesso solo a discrezione del datore di lavoro. E’ evidente che trattandosi di un permesso non retribuito e senza contributi le Dunque, laddove non sia conseguenze economiche stato riconosciuto o ricon- negative che ne derivano fermato l’Handicap grave al genitore/lavoratore sono (e quindi la possibilità di enormi. Il fatto inoltre di avvalersi del congedo stra- essere legato alla discreordinario fino a due anni zionalità del datore di laprevisto dall’articolo 42, voro, lo rende una tutela comma 5, del decreto legi- del tutto aleatoria. slativo 26 marzo 2001, n. 151, o del prolungamen- Sembra a questo punto opportuto del congedo parentale estremamente regolato dall’art.33 e se- no e maggiormente equo guenti del d.lgs. 151/2001), che si attuasse una temper chi abbia adottato un pestiva revisione dell’art. bambino con problemi di 50 nel senso di spostare salute che abbia più di 6 il limite temporale entro anni di età, la legislazione il quale poter fruire dei del lavoro in Italia ha mes- periodi non retribuiti in so a disposizione esclu- caso di malattia del bamsivamente i due anni di bino, sino ai dodici anni permesso nell’intera vita dall’ingresso in Italia dello petenti istituzioni (ASL e più recentemente INPS) solo per brevi periodi di tempo e venga poi sottoposto a revisione per la verifica della permanenza dei parametri sanitari prescritti come invalidanti.

stesso (e comunque entro la maggiore età), in modo analogo a quanto ha recentemente previsto il Job’s Act per istituti giuridici simili (i citati sei mesi di Congedo parentale ordinario ex art. 36 secondo comma d.lgs.151/2001, ed il Prolungamento del congedo parentale ex artt. 33 e seguenti d.lgs. 151/2001, fruibile quest’ultimo come sopra dicevamo, solo nei casi e per lo stretto periodo di tempo in cui l’handicap del bambino venga riconosciuto “grave” dalla ASL). Abbiamo appreso tutti con rammarico dalle statistiche del drastico calo delle domande di adozione in Italia; non vorremmo davvero che la amara realtà di una sensazione di abbandono e di sostanziale indifferenza da parte delle Istituzioni e degli Enti preposti che viene percepita dalle coppie

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che hanno adottato bambini, specie grandini e con difficoltà, scoraggiasse chi abbia in mente di attuare atti coraggiosi ed umanitari come l’adozione. Il fatto che non sia stata presa in considerazione nei lavori legislativi che hanno preceduto la promulgazione del Job’s Act, l’ipotesi di adozione o affidamento di bambini oltre i 6 anni, (oltretutto la più frequente) denota purtroppo una scarsa conoscenza da parte del legislatore del mondo delle adozioni sia sotto il profilo dello stato di salute in cui versano questi bambini, sia sotto il profilo della tempistica particolarmente lunga che richiede in Italia la procedura adottiva e che determina che l’età del bambino non sia sempre quella della prima infanzia.

La nostra proposta legi- di tutela del lavoro di più semplice, rapido e certo slativa accesso (il permesso non Dall’analisi delle norme retribuito per i periodi di recentemente emanate malattia del figlio) che dal emerge che permane, anzi compimento del sesto anno diremmo che si accentua, di vita continua ad essere la sperequazione tra la drasticamente limitato a 5 filiazione naturale e la fi- giorni l’anno! liazione adottiva nel caso di adozione o affidamento Ma cosa c’è dietro questa nazionale ed internaziona- “disattenzione” normatile di bambini grandicelli e va? Si tratta di una semnon in buone condizioni di plice “svista legislativa”, si confonde forse il congedo salute. Infatti , mentre i genitori parentale (sei mesi con stinaturali, grazie al recen- pendio ridotto al 30%) con te Decreto sul lavoro, si il permesso (non retribuito trovano spostato in avan- e concesso solo a fronte di ti sino a 12 anni di età il idonea certificazione medilimite entro cui fruire del ca pubblica) per i giorni di congedo parentale ordina- malattia dei figli? rio, invece i genitori adot- Si ritiene che oltre il setivi di bambini oltre i sei sto anno di età il bambino anni non potranno recu- adottato o affidato quando perare mai la possibilità si ammala possa essere di fare ricorso, anche per lasciato solo a casa in atlunghi periodi di malat- tesa della guarigione o sia tia, al un istituto giuridico in grado di recarsi autono-


ri adottivi o affidatari di bambini oltre i sei anni malati o una rettifica del citato articolo 50, al fine di spostare il limite temporale entro il quale i genitori Questa disattenzione è doadottivi o affidatari possovuta piuttosto alla carenno fruire del periodo di perza di fondi a copertura del messi non retribuiti in caso versamento dei contributi di malattia del bambino, “figurativi” (che garantidai tre anni, attualmente scono quindi al lavoratore previsti, agli otto (adesso il mantenimento del diritdodici) anni dall’ingresso to alla pensione anche per in famiglia del bambino i periodi in cui fruisce di e comunque non oltre la tali permessi)? maggiore età dello stesso, Ma guardiamo concretain modo tale da sostenere mente i numeri! Sarebbecon una azione concreta e ro poi così tanti in Italia i positiva famiglie che adotlavoratori/genitori adottivi tano o accolgono in affidadi bambini malati oltre i mento bambini grandini sei anni di età, che abbiache presentano patologie. no già esaurito i sei mesi di Nello stesso senso si sono congedo parentale ordinamosse l’Associazione ANrio, che non possono avvalersi di figure familiari che In tal senso ricordiamo che FAA ed il Coordinamento li sostituiscano, quindi in l’Onorevole Milena San- CARE con la nota indirizcondizioni di difficoltà tali terini di Scelta Civica ha zata al Presidente del Conda scegliere di rinunciare provveduto, tramite il col- siglio dei Ministri ed altre per quei periodi di malat- lega Dellai Lorenzo a pre- Istituzioni del Governo in tia alla propria retribuzio- sentare alla Camera dei data 11 marzo 2015, conteDeputati la Risoluzione nente la stessa istanza di ne? Non sarebbe alla fine un in commissione n 7-00594 tutela sociale dei lavoratoridotto numero di casi di in data 11 febbraio 2015 ri padri e madri adottivi. persone seriamente in dif- volta ad ottenere appunto Entrambe le iniziative maggiori periodi di conge- sono rimaste a tutt’oggi ficoltà? do parentale per i genito- senza esito. mamente a svolgere le terapie di cui necessita che abbiano durata maggiore di 5 giorni all’anno?

Se è questo il problema, una soluzione normativa concreta ed equa potrebbe essere quella di limitare il periodo in cui si possa fruire, in presenza di malattia del minore certificata da pediatra di struttura pubblica, di permessi non retribuiti ad esempio ad un massimo di 60 giorni all’anno. Oppure ampliare per i genitori adottivi in dette condizioni il periodo di congedo parentale ordinario ad esempio sino a 18 mesi anziché 6 (meno conveniente però per il datore di lavoro perché dovrebbero comunque corrispondere al lavoratore uno stipendio al 30%).

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Matteo Renzi

Presidente del Consiglio dei Ministri presidente@pec.governo.it matteo@governo.it

Giovanna Martelli

Consigliera per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, MARTELLI_G@CAMERA.IT segreteria.pariop@governo.it

Vincenzo Spadafora

Garante per l’Infanzia e l’adolescenza segreteria@garanteinfanzia.org

Teresa Bellanova

Sottosegretario al Ministero del Lavoro segreteriasottosegretariobellanova@lavoro.gov.it

Franca Biondelli

Sottosegretario al Ministero del Lavoro segreteriasottosegretariobiondelli@lavoro.gov.it

Cesare Damiano

Presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati DAMIANO_C@CAMERA.IT

Francesco Boccia

Presidente Commissione Bilancio Camera dei Deputati BOCCIA_F@CAMERA.IT

Maurizio Sacconi

Presidente Commissione Lavoro Senato della Repubblica sacconi_m@posta.senato.it

OGGETTO: MALATTIA DEL FIGLIO ADOTTIVO. Richiesta di rettifica della normativa attuale Con la presente, le scriventi Associazioni di famiglie adottive e affidatarie, operanti su tutto il territorio nazionale, intendono sottoporre alle SS.VV. una questione di grande rilievo sollevata da tanti nostri associati e riguardante la sperequazione oggi esistente, in materia di congedi di malattia, a svantaggio di chi abbia adottato o accolto in affidamento bambini di 6 anni e oltre. Chiediamo in particolare che il comma 2 dell’art. 50 D.L. 151/2001: “Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo” venga riscritto come segue: “Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età”. A sostegno di questo, facciamo riferimento alla Risoluzione in commissione 7-00594 (Commissione assegnataria XI Lavoro Pubblico e Privato) recentemente presentata dall’Onorevole Lorenzo Dellai mercoledì 11 Febbraio 2015, seduta n. 375, e alle disposizioni assunte dal legislatore nei Decreti Attuativi del Job’s Act, con riguardo ad istituti giuridici simili quali il Congedo parentale ordinario od il suo Prolungamento (artt. 7 ss.).


L’attuale normativa in materia di congedi di malattia, penalizza infatti chi accoglie in adozione o in affido bambini di 6 anni e oltre, poiché il comma 2 dell’art. 50 del d.lgs. 151 del 2001 prevede che entrambi i genitori (adottivi o affidatari) abbiano diritto di astenersi dal lavoro per tutti i periodi corrispondenti alle malattie del figlio fino a che il figlio non abbia compiuto i 6 anni di età. Dai 6 agli 8 anni, invece, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno. Al comma 3 precisa ulteriormente che, qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa tra sei e dodici anni, il congedo per malattia del bambino è fruibile entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia nel limite dei cinque (5) giorni lavorativi all’anno (ovviamente tale assenza è sempre non retribuita). E' dunque evidente che chi adotta o accoglie in affidamento bambini di 6 anni circa ed oltre, si trova da subito a non poter usufruire della piena forza del decreto e ad aver diritto ad astenersi dal lavoro solo per 5 giorni lavorativi l'anno in caso di malattia del proprio figlio. A compensare questa situazione di svantaggio non è sufficiente quanto previsto dalla L. 53/2000 art. 4 co.2 (due anni di permesso non retribuito e senza contributi concesso, nell’intera vita lavorativa, per generici “motivi familiari” a discrezione del datore di lavoro) né il prolungamento del congedo parentale (artt. 33 e seguenti d.lgs. 151/2001) o il congedo straordinario ex art. 42 co. 5 d. lgs. 151/2001 (previsti nel solo caso, e per lo stretto periodo di tempo, in cui l’handicap è riconosciuto da parte della competente Commissione sanitaria come grave) poiché permane comunque una opportunità normativa di più facile accesso e di più immediata fruibilità – il permesso per malattia figlio – che resta preclusa a chi abbia adottato o accolto in affidamento un bimbo maggiore di 6 anni. La realtà delle adozioni nazionali ed internazionali e dell’affidamento e l’elevato numero di casi che presentano difficoltà dimostrano che sempre di più sono i bambini che vengono accolti non piccolissimi (in prossimità od oltre il sesto anno di vita) e che gli stessi sono più frequentemente affetti - anche a causa delle deprivazioni affettive subite da varie patologie croniche, non sempre ascrivibili a handicap “grave” (e ciò accade soprattutto nelle adozioni internazionali), o dagli esiti di queste ultime. In questi casi la presenza del genitore è indispensabile per accompagnare il bambino ad effettuare le necessarie terapie, ad eseguire accertamenti clinici continuativi, cicli di riabilitazione, ecc.: accompagnamento che sovente può essere assicurato nel lungo periodo e con la necessaria continuità, solo a costo della rinuncia al posto di lavoro da parte di uno dei genitori (principalmente da parte della madre), con conseguenze negative anche sul piano economico. Non è raro poi che, per i minori adottati provenienti da altri Paesi, alcune patologie – spesso non conosciute né dai genitori né dall’Ente incaricato al momento dell’adozione – vengano diagnosticate dopo un notevole lasso di tempo dall’arrivo del minore I da riguardan l'Adozione Internazionale supportano in maniera chiara l'urgenza di quanto vi chiediamo, infa l’età media, riscontrata nel 2013 dei bambini adoa internazionalmente in Italia è stata di 5,5 anni. Negli anni preceden era ancora maggiore. Più esaamente, nel 2013, il 43,8% dei minori adoa internazionalmente ha un'età fra 5 e 9 anni e l’8,8% un’età pari o superiore a 10 anni. Nello stesso 2013, poi, il 21% del totale dei minori adottati è stato segnalato come portatore di bisogni speciali e/o particolari ed è da notare quanto indicato, al riguardo, nel Rapporto 2013 della Commissione Adozioni Internazionali stessa quando scrive: “... il dato complessivo si deve considerare sottostimato rispetto al numero effettivo di bambini con bisogni particolari e speciali.” Quanto sopra si sottopone all’attenzione di chi legge formulando un sentito appello a sostenere le famiglie che intraprendono il cammino adottivo e affidatario, percorsi così evidentemente complessi e così necessitanti di attenzione e cura soprattutto per i bambini che arrivano in famiglia dai 6 anni in su. L'adozione e l'affido sono strumenti legislativi fondamentali a favore dei bambini e delle bambine in Italia e nel mondo, e un modo che il legislatore ha per incentivare e promuovere l'attuazione di affidi e adozioni è esattamente quello di sostenere le famiglie che si rendono disponibili. Le scriventi Associazioni sono a disposizione per qualsiasi chiarimento, incontro e colloquio esplicativo si ritenesse utile. In attesa di un riscontro, inviamo i nostri più distinti saluti Torino, 11 Marzo 2015 Donata Nova Micucci Presidente ANFAA Monya Ferritti Presidente Coordinamento CARE



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