Laboratorio SPL REF Ricerche - Contributo 04

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gennaio 2014

N°4

Gestioni ex-CIPE : l’Autorità è competente sulle tariffe 2010-2011 Laboratorio Servizi Pubblici Locali

Abstract Lo scorso 20 Gennaio il Consiglio di Stato ha ribadito che la competenza tariffaria in materia di servizio idrico integrato è in capo all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Tale competenza decorre dal 2009, quindi l’AEEG è chiamata a disciplinare anche le annualità 2010 e 2011. La sentenza conferma un precedente provvedimento del TAR Lazio circa l’impossibilità per il CIPE di intervenire sulla determinazione delle tariffe, come era stato per gli anni 2008-2009. Un'altra sentenza di un giudice amministrativo: il perimetro della regolazione AEEG assume confini più chiari e stabili.

REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20144 - Milano (www.refricerche.it) Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Federutility - Utilitatis, SMAT, IREN, Confcommercio - Imprese per l'Italia, CO.MO.I. Group, SIBA.


La missione del Laboratorio

Dal 1° dicembre 2013 ha iniziato la sua attività il Laboratorio Servizi Pubblici Locali (Lab SPL), un forum di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali. Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente. Nonostante questi avvenimenti, il comparto dei Servizi Pubblici Locali in Italia raramente è fonte di un dibattito “sistemico”: prevalgono nella discussione contrapposizioni e dicotomie (pubblico vs. privato, stato vs. mercato, locale vs. nazionale, …) quasi mai sorrette da analisi quantitative ed economiche. Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.

Donato Berardi Direttore e-mail: dberardi@refricerche.it tel. 02 87078150


N°4

Gestioni ex-CIPE : l’Autorità è competente sulle tariffe 2010-2011 Il Consiglio di Stato ha sancito la competenza dell’AEEG sulla determinazione delle tariffe per gli anni 2010 e 2011

Lo scorso 20 Gennaio il Consiglio di Stato si è pronunciato (Sez. IV, sentenza num. 255) sul ricorso presentato da un gestore che lamentava il mancato intervento del CIPE a disciplinare gli adeguamenti tariffari per il servizio idrico relativi agli anni 2010 e 2011.

Già il TAR Lazio aveva escluso la competenza del CIPE, cessata dal 26 settembre 2009

La sentenza conferma la precedente decisione del TAR Lazio (Sezione I, n. 1444 del 14 febbraio 2012) che, rigettando il ricorso proposto da un gestore del servizio idrico nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del CIPE, aveva stabilito la non competenza del CIPE a definire i criteri per la determinazione delle tariffe relative agli anni 2010 e 2011.

Il ricorso presentato al TAR Lazio si fondava su un presunto “vuoto di competenze”

Il mutato quadro normativo di riferimento rende non replicabile la precedente sentenza del TAR

La competenza sulle tariffe per gli anni 2010 e 2011 era stata richiamata anche dall’AEEG

Nella sentenza 255/2014, il Consiglio di Stato ha sancito che il periodo transitorio, ovvero quello sotto l’egida del CIPE, è ufficialmente cessato a decorrere dal 26 settembre 2009 e che la competenza tariffaria per gli anni 2010 e 2011 è da intendersi in capo alla ribattezzata Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Secondo quanto stabilito dal tribunale amministrativo, infatti, la competenza del CIPE in materia di servizio idrico è da ritenersi cessata dal 26 settembre 2009, come indicato in maniera esplicita nell’interpretazione dell’art. 23-bis del d.l. 112/2008 fornita dal decreto Sviluppo (d.l. 70/20011, art. 10, comma 28).

Il ricorso intentato dal gestore si fondava sull’esistenza di un presunto “vuoto di competenze” nel periodo compreso tra il settembre 2009 e il novembre 2011, cioè sino al trasferimento all’allora Autorità per l’energia elettrica e il gas delle funzioni attinenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici. Secondo quanto indicato dal gestore, infatti, la cessazione del periodo transitorio è coincisa con il trasferimento delle competenze ad un’Agenzia di regolazione che di fatto non è mai divenuta operativa e, anzi, è stata subitaneamente soppressa.

Il gestore richiamava, tra le altre motivazioni a supporto del ricorso, un precedente ricorso sulla stessa materia presentato e vinto nel 2008, quando il TAR del Lazio (sentenza num. 9669/2008) aveva riconosciuto la competenza del CIPE a disciplinare le tariffe del servizio idrico (l’ultima deliberazione CIPE risaliva al 2002), richiamandolo a provvedere, come di fatto avvenne con la delibera CIPE 117/2008 che stabiliva i criteri per gli adeguamenti tariffari relativi al periodo 2003-2007 e agli anni 2008 e 2009. Per quanto riguarda il primo punto, il tribunale amministrativo, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, ha escluso l’esistenza di un “vuoto di competenze”, in quanto le competenze assegnate all’Agenzia di vigilanza sono state trasferite, senza soluzione di continuità, all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Per quanto riguarda la precedente sentenza, il TAR del Lazio aveva già chiarito il non luogo a procedere, in ragione del radicale mutamento del quadro normativo.

A tal proposito, già AEEG, nella delibera di approvazione del Metodo per le gestioni ex-CIPE (Deliberazione 88/2013/R/idr del 28 febbraio 2013) aveva individuato nel d.l. 70/11 la corretta interpretazione circa la cessazione del regime transitorio e la conseguente avocazione delle competenze di regolazione, determinazione e adeguamento delle tariffe. Un'altra sentenza di un giudice amministrativo: il perimetro della regolazione AEEG assume confini più chiari e stabili. gennaio 2014

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N°4

Gestioni ex-CIPE: l’Autorità è competente sulle tariffe 2010-2011 Le competenze del CIPE in materia di servizio idrico: le origini Il metodo transitorio “nasce” con il decreto legge 79/95 e si è protratto a lungo

La competenza del CIPE trova fondamento normativo del decreto legge 79/1995 (art. 2, comma 3) che indica come nei casi in cui al 31 luglio 1995 il metodo normalizzato, ovvero il metodo tariffario introdotto con la legge Galli (L. 36/94), non sia ancora stato predisposto dai soggetti competenti (Autorità di Ambito) e fino all’elaborazione dello stesso, “i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe … sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione”. Il periodo cosiddetto “transitorio” ha avuto in realtà una durata piuttosto prolungata, laddove l’istituzione delle Autorità di Ambito e la loro operatività è tardata ad arrivare. Un periodo lungo più di 10 anni in cui numerose disposizioni normative sono intervenute, soprattutto in materia di affidamento del servizio, creando non poche confusioni sull’assetto organizzativo del settore. In particolare, l’art. 23-bis, introdotto in sede di conversione del d.l. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) dalla legge 133/2008 ha stabilito le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, abrogando quindi la precedente disciplina contenuta del T.U. degli Enti Locali. Il 23-bis è stato sostituito successivamente dal d.l. 135/2009 (art. 15) che ne ha tuttavia ripreso integralmente i contenuti, confermando di fatto la sua validità, fino all’abrogazione avvenuta ad opera del D.P.R. 113/2011 del 18 luglio, in seguito agli esiti del referendum del giugno 2011. Ne consegue che l’art. 23-bis, in vigore fino alla data di pubblicazione del D.P.R. 113/2011, ha esplicato i suoi effetti e, nello specifico, secondo l’interpretazione fornita dal d.l. 70/2011, ha determinato la cessazione del periodo transitorio a far data dal 26 Settembre 2009.

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