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APPENDICE LA BAIONETTA E LA LEGGE

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TASCHE E BUDRIERI

TASCHE E BUDRIERI

Angelo Vicari

L'accurato studio che si riporta in questa appendice è dovuto al Dottor Angelo Vicari, attento studioso della materia legale legata a/Le armi e autore di numerosi articoli pubblicati dalla rivista mensile <<Diana Armi» pubblicata dalla casa editrice Editoriale Olimpia. La normativa relativa alle armi, sia da sparo che bianche, ha subito nel tempo frequenti modificazioni, così da ingenerare numerosi dubbi nell'applicazione pratica della stessa.

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Si è dovuto, infatti, registrare un proliferare di leggi, troppo spesso, non coordinate, che hanno creato una stratificazione di diverse disposizioni, anche era loro contrastanti.

Ciò è dovuco soprattutto a l fa eco che in tempi recen ci, in particolar modo nella maceria delle armi, il legislacore è stato costretto ad emanare leggi speciali sollecitato da reazioni emotive di una maggioranza preoccupata dal dilagare della criminalità organizzata.

Cerchiamo, dunque, di riunire i pezzi di quesco mosaico per chiarire in quale normativa debba essere inquadrata la baionetta.

Larticolo 30 del T. Unico delle Leggi di pubb li ca sicurezza('), nel definire il concetto di arma, recita cestualmence: «Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: I ) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (omissis)».

Tale definizione ricalca quanto g ià previsto dal codice penale

(2) che, agli articoli 585 e 704, stab ilisce. «Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: I) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; (omissis)>> .

Per guanto riguarda, infine, le cosiddette armi bianche l' articolo 45 del Regolamento per la esecuzione del predetco cesto unico

(') specifica che <<(om issis), sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili».

Alla luce di quanto sopra esposto non v i è dubbio che la baionetta debba essere inquadrata nella specie delle armi proprie «bianche », tenuto conto che è stata progettata esclusivamente per l'offesa alla persona, essendo uno strumento per l'attacco-difesa

(I) R.D. 18.06.1931 n. 77 individuale negli scontri ravvicinati tra eserciti. Come cale, quindi, è soggetta a tutta la normativa relativa alle armi «bianche»

(2) R.D. 19. 10 .1 930 n. 1398. (3) R.D. 06.05.1940 n. 635.

È da rilevare, però, che l'art. 33 del Regolamento per l' esecuzion e del TU. delle leggi di pubblica sicurezza, stabil e ndo quali fossero da considerare armi «da guerra», inseriva in qu esta categoria «(omissis) le a r mi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento d elle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare»

Considerato, quindi, che il suddetto articolo inquadrava nella categoria delle armi «da gu.erra» anche quelle «bianch e» , si doveva arrivare al la conclusione che anche la baionetta, oltre ad essere classificata come <,arma», doveva qualifìcarsi «da guerra»; raie definizione comportava problematiche non indifferenti anche per il detentore di una sola baion etta arrugginita, dimenticata in cantina, in quanto non era sufficiente la semplice denuncia di detenzione di cui all ' art. 38 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza, ma era necessario richiedere la licenza di dete nzione di arma da guerra al Ministro dell' Interno, ai sensi dell'art. 28 del suddetto TU (4 ).

Dunque, il detenere una innocua baion e tta era cons iderato pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica tanto quanto una mitragliatrice.

Co l passare degli anni, ino i tre, la posizione del detentore illegale di baionette si anda va ulteriormente ad aggravare con la pubblicazione delle legge 2 ottobre 1967 n. 895, relativa alle nuove «Disposiz ioni per il controllo delle armi», successivamente modificata dalla legge 14 ottobre 1974 n. 49 7 , relativa alle «Nuove norme contro la criminalità». Infatti, con cale normativa si è avuto un sostanziale aggravamento delle pene (5) in materia di armi ed esplosivi mate , dovevano essere considerate da guerra (6).

Oltre a ciò è da rilevare che, durante quesco periodo, non vi erano interpretazioni g iurisprud enziali che in parte potessero attenuare il rigore della normativa, ma, al contrario, diverse semenze della Suprema Coree di Cassazione rafforzavano il concecco che la baionetta fosse arma bianca «da guerra ».

La Suprema Corre, infatti, riteneva che la minore pericolosità delle armi da raglio non poceva escludere la destinazione delle stesse all'offe sa e quindi, ove fossero in dotazione alle forze ar(4) Lo stesso ar1. 28 preved eva or igi nar iame n te la pena per il co ntravve n to re d e lla recl usi on e da un mese a ne ~nn i e mu lra d a li re du ecentomila a 01 wce ncomi la, me ne re l'om iss ione di denun cia d i c ui all' a rt 38 era pun ira dall 'a rt 697 d el C.P co n l'a r res to fino a d od ici mes i o co n l' am mend a. ( 5) [are 2 dell a legge 2 o n o bre 1967 n 895, rn odi fìcaco d all'a rt. I O d ella legge L4 o rcobR· l 974 n 497 , p re vede va , pe r la d ete n zio ne ill egale d i u n' a r ma bi a nca d a g ue rra la pena d e ll a recl us ione d a u no ad otto a nni e la mu lta.

La stessa Coree rilevava inoltre che, siccome l'art. 33 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza annoverava nelle armi da «g uerra » anche le armi da «punta e da taglio », destinate o destinabili all'armamento dell'esercito, la baionetta, anche se detenuta senza il fucile cui è destinata, era da considerare arma da guerra, cosicché la relativa det enzione illegale integrava il delitto previsto dall'art. 2 della legg e 2 ottobre 1967 n. 895 (7).

La Cassazione non lasciava scampo nemmeno a coloro che, nel dopoguerra, avevano modificato l'impugnatura della baionetta per cagliare meglio il prosciutto, asserendo che anche quella del fucile modello 189 I, sebbene potesse essere con il manico in condizioni tali da non essere pit1 innescarle sul suddetto fucile, potendo ancora ferire con la punta ed i bordi laterali taglienti, doveva essere considerata ancora arma da guerra e non un semplice coltello per usi domestici (8).

Bisogna accendere l'arrivo della legge 18 aprile 1975 n. 11 O, relativa alle nuove «norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi» perché una normativa così ingiustificatamente restrittiva evolvesse in senso più positivo.

Infatti, con l'art. 1 di <lecca legge, il legis latore del '75 ha inceso ridisciplinare la categoria delle armi da guerra non basandosi esclusivamente sul requisito della destinazione dell 'a rma all 'equipaggiamento di eserciti, come previsro dall 'art. 33 del citato TU., ma introducendo un nuovo criterio va lutativo che si basa sui tre requisiti della: a) spiccata potenzia l ità di offesa, b) destinazione attuale o potenziale al moderno armamento delle truppe nazionali od estere, c) utilizzazione per l'impiego bellico

In base a ll a suddetta norma, quindi , quando un'arma riunisce tmti e tre i citaci requisiti, è da considerarsi da guerra.

Èda rilevare che il citato articolo 1 ha abrogato implicitamente l'ar t. 33 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza. Ma, mentre quest'ultimo artico lo inquadrava nelle armi da guerra anche quelle bianche, l'art. 1 della legge 110/75 non fa alcun riferimento a detta categoria, sebbene sia stata inserita la dicitura armi di ogni specie. Ciò ha generaco perplessità nell'incerpretazione della norma. Infatti è sorto il dubbio se l'arma bianca fosse rimasta ne!Ja penna di chi aveva redatto l'art. 1

(6) Cass. Sez. I , 29.12.70 n. 1062. ( 7) Cass , Scz. I. 25.7.72 n. 5151. Cass. , Sez. VI, 14 .4.19 7 5 n. 2915

Baionetta-vanghetta americana dell'epoca della Guerra di Secessione in questione, o se il legislatore del '7 5 avess e voluto esclud ere a priori che potesse essere considerata da guerra.

Si scatenò, pertanto, in dottrina e giurisprudenza il proliferare di interpretazioni troppo spe ss o contrastanti tra loro , come al solito a danno dell ' innocuo detenrore di una arrugginita baionetta, sgomento di tant e e tante incertezze.

La domina piL1 autorevole era orientata per raccoglimento della tesi che considerava le armi bianche in ge nere e in particolare la baionette come armi NON «da guerra» (9 ).

La giurisprudenza d e lla Coree di Cassazione, prevalencemente, era oriencata per la t esi opposta sostenendo che, nonostante l'abrogazione dell ' art. 33 , la baionetta era sempre da considerare arma da guerra, poiché ancora in dotazione all 'esercito i tal iano quale strumenco autonomo o incegrativo del fucil e (' 0 ).

La stessa Suprema Corre rilevava che doveva considerarsi arma «da gue rra » qualsiasi arma in dota z ione a reparti militari, salvo che il giudice accertasse che p er le modifiche ad essa apportate o per vetustà l'arma av esse perso in concreto le caratteristich e ini ziali per cui era stata adottata dall 'ese rcito('').

Con ero cale interpreta zione restrittiva alcune sez ioni della corte di Cassazione, in accordo con la dottrina prevalente, affermavano ch e le armi bianche in genere non potevano essere ritenute armi da gu erra (1 2).

Per quanto riguardava poi più in particolare la baionetta si riteneva che quella di tipo militare non era piì.1 arma da guerra, ma rientrava n ella categoria delle armi proprie nella sp ecie quella delle armi da punta e da caglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona ( 13).

Anche il Ministero de ll'Interno, con circolare diretta a tutti gli uffici di pendenti, ribadi v a che le baionette erano da considerarsi armi bianche NON da guerra (1 4 )

Finalmente una sentenza della Cassazione a Sez ioni Unire metteva fine alla questione se la baionetta dovesse essere considerata

(9 ) Ma-a.a •Incertezze giur isp ru <lem. ia li s u lla cl ass ifì caz ion t <l db ba ionecra• Ri v ista Po lizia, 1978, p. 774: Ve rde - Par ise lla ,, La lcgis la1. io ne sull e ar mi» Roma 8 1, p 4; V ig n a - 13 e ll aga mb a «A rm i M un iz ioni, esp losiv i• Mila n o 91, p. 17; i n ~enso co m ra r io Cancai:;all i «I e arm i e gl i es p los ivi ne ll a leg islazione v igente» Fi re nze, 1986, p. 19

(1 0 ) Cass. , Sel V, 22.3.83 , n. 24 9 4

(1 1) Cass , Se1 Vl, 12 2.80 . n 21 01.

(12) Cass.,Se1 I, 8.1 0. 80 , in Giusti1i a Penale 8 1, Il , 58 1.

(13) Cass , Se? I 1S.4.78 n 439 9 ; Cass , Se2 I , 18 2.82 n 1662 arma bianca da guerra ( 15).

(l 4) C irco la re n. l O C.N./50 .41 54 E81 d el 2 1. 1 l. 8 l.

Baionetta indiana con h ma a fo rma di Kukri nepalese: ci sono d ubbi sull'autenticità di molte di queste armi giunte recentemente nel nostro paese.

Veniva stabiliro, infatti, che la baionetta non può essere considerata da guerra né parre di arma da guerra ma arma propria «bianca» da punta e ragl io, quindi esclusivamente arma propria bianca.

Giustamente la Suprema Coree ha rilevato che il legislatore del 1975 ha omesso di inserire volontariamente le armi da punta e taglio in quel le da guerra, introducendo i nuovi criteri di classificazione della spiccata potenzialità di offesa, destinazione al moderno armamento e per L'impiego bellico .

Mentre il primo dei tre criteri è da considerarsi del tutto nuovo, gli altri due sono limitativi nella classificaz ione delle armi da guerra, rispetto al precedente generico concetto di «destinazione per l'armamento di truppe» previsto dall'art. 33 del TU . Leggi di pubb li ca sicurezza, taci ram ente abrogato.

Né, continua ad osservare la Suprema Coree, si può pensare che nella nuova generica locuzione dell'art. 1 della legge 110/75 (1 6) armi di ogni specie il legislatore abbia voluto inserire anche le armi da punta e caglio, non ricorrendo nelle armi bianche il requisito della spiccata potenzialità offensiva, né quello della destinazione attuale o potenziale al moderno armamento di truppe per l'impiego bellico, né, tantomeno, è ipotizzabile una dimenticanza da parte del legislatore nella formulazione di una norma ricalcata con modifiche e innovazioni su altra precedente.

Per quanto riguarda il requisito della potenzialità offensiva, la Cassazione evidenzia che, in relazione ad una baionetta, non potrà mai considerarsi spiccata poiché le lesioni che può produrre, anche se talvolta micidiali, sono ricollegabili non a caratteristiche tecniche di natura oggettiva bensì, come qualsiasi altra arma da punta e da taglio, a fattori diversi quali la vio len za esercitata e l'abilità d el soggetto che la usa.

Tra l'altro è da evidenziare che diverse armi da fuoco semiaucomatiche, pur presentando caratteristiche balistiche che gli attribuiscono una spiccata potenzialità offensiva come la capacità di penetrazioni e la potenza d'urto, elementi estranei alla ba.ionecra, sono state incluse nel catalogo nazionale delle armi comw1i da sparo.

Accertato che la baionetta non può definirsi arma di spiccate potenzialità offensive, vengono meno anche gli altri due requisiti stabiliti dalla legge per la d efinizione di un'arma da guerra, anche perché detta potenzialità è il presupposto logico per la destinazione al moderno armamento, per l'impiego bellico.

La Cassazione, nella stessa citata semenza, precisa che è opportuno considerare che la baionetta presenta notevoli analogie strutturali con alcuni t ipi di pugnale impiegati in azioni belliche da alcuni corpi di assalto ed il fatto che la stessa sia ancora in dotazion e ad alcuni reparti dell'esercito, non com portando ciò la qualificazion e di d etta arma come da guerra.

Infatti la «mod ernità » di un armamento dev'essere ravvisata nel potenziale offensivo e nell e caratteristiche di impegno derivanti dall'applicazione di avanzate tecnologi e e non n ella disponibilità di armi da fornire a singoli reparti in funzione di determinate operazi oni di guerra ovvero nella destinazione della armi a reparti combattenti.

Né, ritiene l a stessa Suprema Coree, può essere valida l' obiezione che il giudizio sulla potenzialità offensiva di un ' arma è di natura tecnica per sostenere che la competenza a stabilire se taluni tipi di arma debbano essere utilizz aci dalle forze armate spetta all'autorità mili tare

Ciò è ininfluent e ai fini della qualificazione dell ' arma come d a guerra, non essendo il solo requisito della destinazione all'armamento di truppe a qualificare l'arma da guerra, verificandosi che alcuni reparti hanno in dotazione anche armi comuni.

La stessa Coree conclude escludendo la possibilità che la baionetta possa essere considerata pane di arma da guerra, dal momento che è innestata su armi da guerra, per parre, infatti, deve intendersi la porzione di un rutto, considerata da questo serrata o distaccata. Mentre, perciò, vanno considerare parti quelle porzioni che, anche se separabili, ne costituiscono elementi integranti senza i quali l'arma risulta inefficiente (es. caricatore, ottura to re, canna), non possono essere consideraci parti quegli oggetti che per la loro autonomia strutturale non incidono sulla meccanica dell 'arma ma ne costituiscono solo d egli accessori destinati a migliorare l'utilizzazione operat iva (es. cannocchiali, visori notturni, treppiedi) ovvero a consentirne un impiego diverso, come le baionette le quali non hanno alcuna incidenza sulle qualità balistiche e tipicamente operative dell'arma sulla quale sono innestate.

È opportuno evidenziare che la sentenza in questione ha anche il pregio, oltre a definire una volta per rutte la qualilì.cazione giuridica della baionecra, di stabi lire implicitamente, attraverso le suesposte motivazion i, un criterio generale in merito alle armi bianche e cioè che quest' u.ltime non possono mai essere considerare da guerra, al la

409 luce dei nuovi requisiti stabiliti dall ' art . della legge 110/75 (1 7).

Classificata, quindi, la baionetta come arma propria bianca, illustriamone la disciplina giur idi co-amministrativa, precisando che devono essere applicate tutte quelle norme dove viene usata la generica dicitura di armi e non ove quest'ultima parola sia seguita dal termine da sparo, essendo intenzione del legislatore ricomprendere socco 1a parola armi sia quella da sparo che quelle bianche.

In diversi articoli della Legge 110 del 1975, infatti, ed in altre leggi, come nella 497/74 ( 18) , ove si è voluto limitare il campo di applicazione delle norme alle sole armi da sparo, è stato fatto esplicito riferimento.

Per poter effettuare la fabbricazione di baionette, esportarle, farne raccolta per ragione di commercio o di industria o porle comunque in vendita, occorre la li cen za rilasciata dal Questore ai sensi dell'art 31 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza (1 9).

Detta licenza occorre anche per chi intenda effettuare riparazioni, casi come previsto dell'art. 8, comma seco ndo , della legge 110/75 (2°).

Per ottenere la l icenza di cui all'art. 31 del predetto T.U. , relativamente all a fabbr ica zione, commercio (vendita), deposito e riparazione è necessario dimostrare la capacità tecnica, con relativo esame davanci alla commissione provinciale esplosivi, ai sensi dell'art. 8 della legge 110/75.

Il fabbricante, il commerciante di baionette e chi esercita la riparazione è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere , nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute e quanto al ero previsto dall ' art. 54 del Regolamento per la esec uzione d el citato T.U . (2 1).

È ammessa la compravendita di baionette per corrispondenza, poiché il di vieto esp licito previsto dall'art. 17 de ll a legge 110/75, è limitato al le so le armi comuni «da sparo>> .

È, invece, v ietata la vendita ambulante, per cui la compravendita che spesso avviene ai mercatini è del cucco ill egale (22 ).

Infatti l'art. 37 del T.U. Leggi di pubbl ica s icurezza contemp la la li cenza del Questore per la vendica ambu lante esclusivamente

(17) Vigna-Bellaga mb a No ta n. 9.

(1 8 ) G ià citata

(1 9) San zio nato dall'art. 695 C. l\

( 20 ) S anzi o na to dall' art. 17 d el T.U. L.l\S degli strumenti d a punta e raglio e non delle armi bianche.

(2 1) Sa nzion a to d all' art. 35 d el T. U. L.I~S.

( 22) Sa nzio na to d all' art 696 C. P..

Limportazione delle baionette non è ammessa, poiché l' art. 49 del regolamento per la esecuzione del TU. delle leggi di pubblica sicurezza vieta «l'introduzione nello Stato di armi, di cui non sia ammesso il porto» (23 ).

Può essere concessa decca licenza, sempre come previsto dallo stesso art. 49, quando l' introdu z ione sia richiesta per «comprovate ragi,oni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche».

Per acquistare una baionetta, sia dall 'arm iere, che da un privato, l'acquirente deve essere in possesso di licenza di porro d'armi, prevista dall'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (24), o di nulla-osca all'acquisto rilasciato dal Questore ai sensi dell 'a rt. 35 del T.U. leggi di pubblica sicurezza (2 5).

Tali autorizzaz ioni sono necessarie anche per legittimare baionette eredita te (26)

Come per le armi da sparo, la detenzione dovrà essere denunciata entro le 72 ore successive all'acquisizion e d ella materiale all 'ufficio local e di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri, ai sensi de ll 'a rt. 38 del T.U. dell e leggi di pubbl ica sicurezza (27) .

Se la baionetta è un cimelio storico della Prima guerra mondiale, deve essere presentata ult eriore denuncia anche al Sindaco, ai sensi dell'art. 9 della legg e 7 marzo 2001 n. 78.

Ai sensi dell'art. 58 del regolamento per l'esecu z ione del predetto T.U. dovranno essere denunciate anche le ulteriori variazioni del luogo di detenzione (28 )

Anche la cessione di una baionetta a persona legittimata a riceverla, dovrà essere immed iatamente comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza o al comando Carabinieri, come previsto dallo stesso are. 58 (29). Per quanto riguarda il numero delle baionette

(23) Come ved remo, per le ba ionerce non può essere rilasciata licenza d i porto. Sanzionato da art. 695 C.I!

(24) Licenza di porto di pisto la, d i fucile, di bastone animato detenibili non vi è alcuna limitazione. Infatti l'articolo I O della legge 110/75, che ha introdotta il numero limite, fa espresso riferimento solo a quelle da sparo. li Prefecco, ai sensi dell'art. 39 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza, può vietarne la detenzione alle persone ritenute capaci di abusarne (motivi di sicurezza pubblica) o disporre, ai sensi dell'articolo 40 dello stesso testo unico che siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'Autorità di pubblica sicurezza o dell'Autorità militare per ragioni di ordine pubblico (mo rivi di ordine pubblico) (3 1).

(25) G li addett i agli uffici inte ressat i al rilascio del nulla-osta acquisto cli una baionetta (Qu estura o Commissariato) non dovrebbe ro r ichiedere il cerr ificato del "Jìro a Segno a Naz ionale, poiché du bito che vi sia qualche Se-t ione in grado di rilasciare il cerr ifi caro di idoneità al maneggio di quesc' a rma !

(26) Sanzionati acquisto e, vendita se nza t ito lo da art. 35 del T. U. Leggi pubblica sicure-aa (Cass. Sez. I - L3. 1.89 i n Cass. pen. 89, p 660).

(27) Sanz ionato da arr. 697 C. P. (Cass Se1 Un 24.1 1.84 n 25).

(28) Sanz iona to da art. 221 T.U.l..P.S.

(29) Sanziona to dall'art. 22 1 del T. U .L.l~S.

Non vi è necessità, quindi, di richiedere licenza di collezione anche a chi sia in possesso di un cospicuo numero di baionette, basta che siano denunciate. Né è prevista la licenza di collezione di armi antiche, anche se le baionette in possesso possano essere tali e superior i ad otto, poiché tale tipo di licenza è richiesta solo per le armi da sparo (3°).

Vi è l'obbligo da pane di chiunque sia a conoscenza che in un luogo da lui abitato si rrovano baionette (anche se in possesso di altri) di farne immediata denuncia all'Autorità (3 2). La detenzione di parei di baionette non è soggetta ad alcuna formalità, poiché la legge n. 497/74, sanziona solo l'illegale detenzione di parti di armi da guerra e comuni da sparo .

Il porto di baionetta non è consentito poiché l 'a rt. 42 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza prevede so lo la licenza di porto d'armi bianche per i bastoni animati (3 3), la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a cm 65 (34 )

È, invece, ammesso il trasporto previo avviso al Quesrore della provincia da dove le armi sono spedite, ai sens i d egli articoli 34 del TU. delle l eggi di pubblica sicurezza e 50 del relativo regolamento di esecuzione (-1 5).

A proposito del trasporto , nonché della detenzione, di baionette definibili inefficienti per difetto della punta o del caglio è da evidenziare che riesce diffi cile ca pire l'applicazione dell' esimen -

(30) Decreto Ministero dell'Interno 14 aprile 82 «Rego lamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare d i impor tanza sto r ica».

(3 1) Ove non si ottemperi alla consegna prevista dall'art. 39 T.U.L.P.S. si applica l'art. 650 C.P.

(32) Sanzionato dall 'art. 697 C.I\ vedi nota 27.

(33) Ch iam ate anche a rmi cli fantasia.

(34) Sanz ion ato dall'art. 699 C. E, secondo comma (Cass. Sn V, 28.4 .86, n..3257). Se il porro avv iene in una riunione pubblica si app lica la sanzione prev ista dall'~rc. 4, comma quarto, legge 11 0/75

(35) Sa ni ionaro dall'art. 17 del T. U. Leggi pubblica s icurena re prevista dall'articolo 5 della legge 21 febbraio 1990 n. 36 , il quale dispone che la detenzione ed il trasporto di armi antiche , inidonee a re ca re offesa per difetto ineliminabile della punta o del raglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo sono consentiti senza alcuna autorizzazione.

Lapplicazione pratica di detta esimerne risulta difficoltosa sia dal punto di vista tecnico per stabilire quando e quanto un difetto della punta o del taglio possa incidere sulla idoneità a recare offesa alla persona, sia dal punto di vista giuridico, in quanto, come abbiamo già rilevato, il regolamento sulla discip l ina de ll e armi antiche, artistiche o rare di importanza storica disciplina solo ed esclusivamente le armi da sparo (3 6 ).

In ottemperanza a quanto previsto dall 'articolo 3 della legge 110/75, non si può intetvenire su una baionetta, diminuendone le dimensioni, perché ciò può ipotizzare il reato di alterazione di arma, rendendone più agevo le il porto, l'uso, o l' occultan1ento (37).

Il comodato di dette armi è ammesso poiché il divieto introdotto dall'a rt. 22 della legge 110/75 fa esplicito riferimento esclusivamente a quelle da guerra e comuni da sparo.

Per quanto riguarda il funo o lo smarrimento, l'articolo 20 della legge 110/75 impone al detentore di armi in genere, quindi anche di quelle bianche, di farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri (3 8)

Lo stesso articolo 20 prevede che chiunque rinvenga un'arma, quindi anche una baionetta, è tenuto ad effercuare immediatan1ence il depos ito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando carabinieri, che ne rilasciano apposita ricevuta per l'ulteriore, eventuale, restituzione (39).

Anche se la discip lina giuridico-amministrativa esposta potrà sembrare assurda in particolar modo a chi sia detentore di una baionetta arrugginita della prima guerra mondiale, tuttavia l'autore ha ritenuto opportuno elencarla pedissequamente convinco di assolvere a due compiti: far conosce re al possessore di tale tipo di arma quali sono gli obblighi imposti dalla legge e ne l contempo denunciare l'assurdità di una normativa che ancora oggi s i ostina a paragonare la pericolosità di w1a baione t ta a quella di una moderna a r ma da sparo

(36) Vedere no ca 30.

(37) Vigna-13ellagamba, o pera citata, pag. 292 Sam. ionato dall 'art. 3 legge 110 /75.

(38) Sanzionato d a a re 20 legge l 10/75.

(39}Sam.io naco da are. 20 legge 1 10/75

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