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PRIMO PIANO
Il regime giuridico delle Zone Economiche Esclusive
A che punto è l’Italia Paola Giorgia Ascani
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uando mettiamo a fuoco la gran parte delle tensioni e dispute marittime al momento presenti nel mondo, notiamo un unico comune denominatore: le ZEE - Zone Economiche Esclusive. Introdotte dall’UNCLOS - United Nations Convention of the Law of the Sea (Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare) nel 1982, sono l’innovazione più consistente in ambito internazionale marittimo, ma anche il punctum dolens dei rapporti internazionali tra Stati che esercitano il loro Potere Marittimo. La normativa che le caratterizza
provoca, talvolta, incertezze applicative inidonee ad arginare le velleità di accaparramento, non tanto dei bacini su cui insistono, quanto delle risorse (pescosità dei mari e risorse naturali ed energetiche) che in esse sono racchiuse, sotto il fondale marino. In generale, la Parte V, relativa alla disciplina delle ZEE, è stata inserita nella Convenzione in ossequio all’intento di riconoscere e dare valore giuridico agli interessi degli Stati costieri. Con l’istituzione delle ZEE, di fatto, gli Stati hanno visto ampliare i loro poteri sui mari
Avvocato del Foro di Roma dal 2006, esercita prevalentemente in campo penale e tutela dei diritti umani. Patrocinante dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e giurisdizioni superiori. Membro della Commissione diritto e procedura penale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, ha pubblicato con la casa editrice Giuffrè contributi sulla disciplina dei contratti, brevetti e marchi e proprietà intellettuale. È stata tutor e membro del direttivo della Camera penale di Roma e del Centro studi Alberto Pisani. Ha curato, sotto il profilo giuridico e legale, progetti foto-editoriali in materia umanitaria e internazionale. È consulente giuridico e forense del Circolo del ministero degli Affari Esteri.
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Rivista Marittima Giugno 2021