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LEGAL DI LAURA LEPRI

A COLLOQUIO CON CARMEN AMATO, LAN - LAYWERS AND ADVISORS NETWORK PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE, A CHE PUNTO SIAMO?

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GENDER EQUALITY GENDER EQUALITY GENDER EQUALITY

La Legge n. 162/2021 “Modifiche al Codice delle pari opportunità” rappresenta una tappa importante nel percorso della parità di genere nel mondo del lavoro introducendo un sistema di certificazione di genere nazionale, propedeutico ad ottenere delle premialità nelle graduatorie degli appalti pubblici e per quest’anno i 50mila euro di sgravio contributivo ad essa connessi. Il tema della parità di genere nelle imprese è una delle iniziative incardinate nella missione 5 “Lavoro e inclusione”, finanziata dal PNRR. Si tratta di uno strumento che ha l'obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità, come le opportunità di carriera, la parità salariale a parità di mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità.

AVVOCATESSA AMATO, ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA HA DEDICATO UN WEBINAR SULLA TEMATICA DELLE PARI OPPORTUNITÀ NEL SETTORE. QUALI SONO IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE N. 162/2021?

LA PRIMA NOVITÀ introdotta dalla legge n.162/2021 riguarda l’ampliamento delle fattispecie ricadenti nella nozione di discriminazione indiretta. Non ci si limita più, come in passato, a condannare situazioni di svantaggio di un certo gruppo di lavoratori/lavoratrici ma costituisce discriminazione qualsiasi modifica dell’organizzazione del lavoro avente come effetto di limitare di fatto la carriera o la partecipazione alla vita aziendale delle dipendenti. L’articolo 2 recita, infatti, che: “Costituisce discriminazione ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita e alle scelte aziendali; c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione di carriera”.

LA SECONDA NOVITÀ introdotta con l’articolo 3 della Legge in esame concerne l’obbligo di redazione del rapporto biennale sull’occupazione femminile ora rivolto a tutte le imprese con più di 50 dipendenti (in passato tale obbligo riguardava solo le aziende sopra i 100 dipendenti). Non solo. Vi è la possibilità di redigere tale rapporto anche per le aziende sotto i 50 e sopra i 15 dipendenti a cui viene comunque chiesta la produzione di una relazione entro 6

mesi dall’aggiudicazione di un appalto finanziato in tutto o in parte con risorse del PNRR e del PNC. Il rapporto dovrà essere redatto con modalità telematiche con cadenza biennale eccezionalmente quest’anno entro il 30 settembre 2022 per il biennio 2020/2021. Il portale dedicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sarà aperto il 23 giugno p.v.. Copia del rapporto va trasmessa alle RSU/ RSA. Dal punto di vista dei contenuti, vanno indicati il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile con specifica di quelli assunti nel corso dell’anno, il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza, l’inquadramento contrattuale, la funzione svolta, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus riconosciuti. Nel rapporto dovranno, inoltre, essere fornite informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione e reclutamento, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera. L’azienda dovrà infine indicare le modalità di accesso al dossier da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria, nel rispetto della normativa privacy. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà attivarsi per verificare la genuinità dei rapporti. Nel caso di rapporto mendace o incompleto, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 Euro e fino a 2.580 Euro in caso di recidiva con sospensione per un anno dai benefici contributivi in caso di inottemperanza all’obbligo di redazione protratta per oltre 12 mesi. Essa, come si diceva, ha il compito di attestare le po-

Infine, novità di rilievo è la certificazione nazionale di genere già accennata poco sopra e disciplinata dall’art 46 bis del Codice delle pari opportunità. ( 23 )


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