COVER IL NUOVO CODICE APPALTI ALLA PROVA DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE: PRIME RIFLESSIONI SUI PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI ISTITUTI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA Assosistema Confindustria ha prodotto un commento allo schema di decreto legislativo recante la disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici. Il documento è utile per le istituzioni e per i ministeri per approfondire una tematica legata agli acquisti pubblici sul versante dei servizi e delle forniture che in virtù delle loro specificità necessitano di un’analisi maggiore rispetto al più noto settore delle costruzioni. L’Associazione è particolarmente toccata da questo provvedimento sia per quanto riguarda l’industria dei servizi sia per quanto riguarda le forniture. In particolar modo, la parte inerente ai servizi riguarda attività rientranti tra i servizi pubblici essenziali connessi al SSN ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell’Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001. Se ci riferiamo alla spesa del Sistema Sanitario Nazionale l’acquisto di beni e servizi vale 50 mld di euro ovvero, rappresenta la spesa più alta prima della spesa per il personale sanitario, pertanto i riflessi che l’applicazione delle norme del codice generano sulle imprese che lavorano con il SSN sono di grande importanza non solo gli operatori economici ma anche per i cittadini.
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La particolarità dei servizi pubblici essenziali connessi al SSN deriva dal fatto che, a differenza di altre industrie, questi non possono né ridurre le prestazioni né fermare la loro attività salvo incorrere nelle penali previste dal contratto, essendo essi stessi parte integrante del servizio reso alla collettività, pertanto per queste aziende merita particolare attenzione la lettura di alcuni istituti del nuovo codice, alla luce anche della difficile situazione economica presente in questo momento, legata sia alla pandemia sia ai costi di energia e materie prime. Il Codice e la sua struttura su alcuni principali istituti sono ancora orientati verso il mondo dei lavori, pertanto l’impalcatura normativa trova ancora difficoltà e problematicità nell’applicazione al comparto dei servizi, in particolar modo verso quelli che rientrano nella dizione di servizio pubblico essenziale. Sarebbe infatti auspicabile che almeno per alcuni temi ci fosse una specifica applicazione che differenzi il campo di azione tra lavori, servizi e forniture. Questo permetterebbe di iniziare almeno un lavoro di separazione applicativa tra settori totalmente diversi tra loro i cui riflessi normativi, come è facilmente intuibile, possono essere molto diversi tra loro e addirittura creare in alcuni casi dei veri e propri “problemi applicativi”.
PUBBLICHIAMO DI SEGUITO UNA SINTESI DEL COMMENTO.
ARTICOLO 221
“DELLA GOVERNANCE” L’articolo 221 del nuovo codice rubricato come “della governance”, in particolar modo i commi 8 e 9, sono dedicati specificatamente alla “governance” dei servizi, disciplinando le funzioni del CIPESS in materia di predisposizione del piano nazionale dei servizi strategici del Paese i contenuti del piano stesso. Rispetto alla precedente impostazione questa rappresenta una novità molto rilevante per il settore dei servizi e delle forniture e va nell’ottica che l’Associazione ha sempre chiesto, ovvero di un sistema di governance specifico per il comparto dei servizi e delle forniture che risultano strategici per il paese in virtù della loro attività connessa principalmente al settore industriale, sanitario nonché alla collettività.
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LA DISPARITÀ TRA SOGGETTO ECONOMICO E la concorrenza tra imprese venga letta come del taglio della spesa cosa che se applicata alla funzionale al raggiungimento del miglior sanità pubblica lascia presagire un SOGGETTO risultato che viene definito “virtuoso” dal impoverimento ulteriore del SSN con una momento che accresce qualità, diminuisce i difficoltà seria per le imprese che operano in PUBBLICO costi e aumenta la produttività, anche se questa tale mercato, rendendo sempre meno La struttura del nuovo Codice è figlia ancora di un principio di “diffidenza” e di disparità tra il soggetto economico e il soggetto pubblico. Questo è desumibile partendo dall’analisi dei principi in apertura del codice dove ad una lettura attenta si può intuire come questi siano orientati non tanto verso gli operatori del mercato ma tra le pubbliche amministrazioni, ovvero siano auto-applicativi tra medesimi soggetti. Rimanendo sempre nell’area dei principi tutta l’impalcatura del codice sembra reggersi sull’articolo 1 ovvero il principio del risultato che letto congiuntamente con l’articolo 2 di fatto sembra dirci che il risultato debba essere raggiunto ad ogni costo dal momento che è piena la fiducia nell’operato della pubblica amministrazione. Nella relazione agli articoli infatti si legge che l’articolo 1 è destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri principi nell’individuazione della regola del caso concreto, sia insieme a quello della fiducia nell’azione amministrativa come criterio interpretativo delle singole disposizioni. La relazione continua dicendo che tra gli obiettivi dei principi c’è quello di accentuare e incoraggiare lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni appaltanti, per contrastare, in un quadro di rinnovata fiducia verso l’azione dell’amministrazione, il fenomeno della “burocrazia difensiva” che può generare ritardi o inefficienze nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici. Sempre nella relazione tecnica è singolare come
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equazione non sembra molto attenersi alla realtà e sembra mascherare di fatto l’unica finalità che è quella di “comprare” servizi o forniture a basso costo. Questo principio accostato al settore sanitario sembra mascherare una nuova spending review che ben conosciamo e di cui conosciamo benissimo anche gli effetti sui servizi sanitari. In questo momento di grande difficoltà per il settore sanitario derivante sia dalla diffusione del virus ma più in generale dai servizi ai cittadini in termini di assistenza, di posti letto disponibili e di liste di attesa sembra incomprensibile contrarre la spesa pubblica sanitaria a discapito anche della qualità del servizio. A tal proposito, attualmente la spesa sanitaria pubblica ammonta a circa 127 mld di euro pari al 7.3% del PIL nazionale, questo dato porta l’Italia ad essere l’ultima dopo Germania, Francia, Austria, Belgio, Spagna, avanti solo alla Grecia ma di poco. La spesa sanitaria pubblica in Germania rappresenta infatti il 10,91% del PIL mentre in Francia il 10.34%, pertanto una ulteriore contrazione della spesa sanitaria pubblica non può che generare una drastica e conseguenziale riduzione dei servizi alla collettività Se questo pericolo sembra essere solo paventato, la relazione tecnica invece fuga ogni dubbio ritenendo che l’applicazione di una impostazione diversa dal virtuosismo di cui sopra sarebbe irragionevole e ancor più difficile da sostenere in un contesto economico- sociale che, nel quadro di un drammatico conflitto bellico, oggi richiede una nuova leva economica, da realizzare (soprattutto) nel settore delle commesse pubbliche. Tutto questo evidenzia come l’obiettivo del codice sembra essere il risultato
interessante il lavoro con la pubblica amministrazione. Detto ciò, il comma 2 dell’articolo 9 introduce, o meglio sembra introdurre, un altro concetto molto importante sulla rinegoziazione finalizzata al riequilibrio, tanto che dispone che l’equilibrio del contratto sia quello risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, si sta dunque facendo riferimento ad un ripristino della marginalità dedotta dai giustificativi dell’offerta? Se si, sarebbe quindi un principio nuovo forse dettato dai fattori contingenti che stanno interessando il mercato dei contratti pubblici che può sicuramente semplificare le procedure per la rinegoziazione ma purtroppo tale principio sembra di difficile applicazione rispetto alle norme restrittive previste dagli articoli 60 e 120. Di grande importanza il comma 4 dell’articolo 9, nel quale il legislatore ha esortato le stazioni appaltanti a favorire l’inserimento di clausole di rinegoziazione soprattutto in quei contratti particolarmente esposti per durata, per contesto economico di riferimento e per interferenze da sopravvenienze esterne.
ARTICOLO 60
“REVISIONE PREZZI” Con riferimento invece all’articolo 60 rubricato come “Revisione prezzi” è precisare che l’istituto della revisione infatti è normativamente strutturato per dare una risposta in termini di revisione dei prezzi per l’esecuzione dell’opera ma non per l’esecuzione di un servizio o di una fornitura. Questo è ancora più evidente nel momento in cui il comma 3 dell’articolo parla di variazione dei prezzi approvati dall’ISTAT d’intesa con il MiT esplicitando nella relazione di accompagnamento che si tratta di indici di costo di costruzione riferiti a edilizia residenziale, capannoni industriali, tronchi stradali, opere ferroviarie, opere stradali, cosicchè, prosegue la relazione tecnica, ogni lavoro possa trovare un indice più aderente e vicino alla dinamica dei prezzi. Appare quindi scontato che il sistema revisionale dei prezzi avrà effetti concreti solo nel campo delle costruzioni, per l’industria dei servizi e delle forniture invece l’istituto rischia di generare effetti se non negativi, nulli.
IL NUOVO CODICE APPALTI ALLA PROVA DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE: PRIME RIFLESSIONI SUI PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI ISTITUTI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA
PUBBLICHIAMO UNA SINTESI DEL COMMENTO.
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XXII
CONFINDUSTRIA
CONGRESSO NAZIONALE
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA con lo STUDIO LEGALE BRUGNOLETTI & ASSOCIATI organizza
FARE
I MERCOLEDÌ DEL NUOVO CODICE APPALTI
LA SFIDA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: IL RISULTATO CHE PREVALE SULLA FORMA
19 APRILE 2023 dalle ore 15 alle 17 Avv. Paola Rea L’anomalia dell’offerta nel nuovo Codice dei contratti pubblici
Come gestire il cambiamento?
3 MAGGIO 2023 dalle ore 15 alle 17 Avv. Massimiliano Brugnoletti Clausola sociale, contratti collettivi e gli altri istituti giuslavoristici nel nuovo Codice
LE DUE GIORNATE FORMATIVE SONO DEDICATE AI PRINCIPALI ASPETTI APPLICATIVI DI INTERESSE PER IL SETTORE DEI SERVIZI E SI SVOLGERANNO SU PIATTAFORMA ZOOM.
Provveditori, centrali d’acquisto, enti aggregatori, aziende sanitarie, magistratura amministrativa, università, stakeholders, ospite la politica, a confronto sulle aspettative create da questa innovativa riforma necessaria ed imposta dal PNRR.
Roma
26-27 ottobre 2023
Hotel Barceló Aran Mantegna
Per maggiori informazioni e per comunicare le adesioni: Assosistema Confindustria telefono: 065903430 – mail: assosistema@assosistema.it.
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Associazioni Regionali ® delle degli Economi e Provveditori Federazione della Sanità
www.congressofare2023.it