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Le funzioni del Parlamento La funzione legislativa
La funzione legislativa è la più importante attribuita al Parlamento e viene svolta da ambedue le Camere che hanno gli stessi compiti e poteri. Per tale ragione i testi di legge devono sempre essere approvati, con lo stesso identico contenuto, da entrambe le Camere. Di conseguenza i tempi di emanazione di una legge sono piuttosto lunghi. L’iter di formazione di una legge, ossia il procedimento legislativo, può essere suddiviso in quattro fasi fondamentali: ● l’iniziativa legislativa; ● l’esame e l’approvazione da parte di una Camera; ● il passaggio del testo all’altra Camera e la sua approvazione con il medesimo testo; ● la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’iniziativa legislativa L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione di una proposta di legge (chiamata disegno di legge quando è presentata dai parlamentari oppure dal Governo) da parte di uno dei seguenti soggetti: ● ciascun deputato o senatore; il Governo; ● 50.000 elettori; ● il Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), ma limitatamente a proposte di legge in materia di economia e lavoro; ● ciascun Consiglio regionale, ma limitatamente a proposte di legge in materia regionale.
Deputato o senatore
Governo
Proposta di legge
L’esame e l’approvazione da parte di una Camera La semplice presentazione di un progetto di legge non prevede la sua immediata approvazione; ogni progetto di legge deve essere infatti sottoposto a un attento esame prima di essere approvato. Nel nostro sistema sono possibili tre differenti modalità di esame di un progetto di legge: la procedura ordinaria (o in sede referente), la procedura in sede redigente e la procedura in sede legislativa. La procedura ordinaria si articola in due fasi: ● l’esame da parte di una delle commissioni permanenti, composte da un numero limitato di parlamentari rappresentanti di ogni forza politica, incaricate di analizzare e valutare la proposta e di preparare un testo per la discussione in assemblea. Questo tipo di procedura si dice in sede referente proprio perché la commissione riferisce all’assemblea parlamentare; ● la discussione e la deliberazione, cioè la votazione da parte dell’assemblea. Con questa procedura il testo viene esaminato in commissione, poi discusso e votato dall’assemblea, che può apportarvi le modifiche che ritiene più opportune. La procedura ordinaria, obbligatoriamente utilizzata per le leggi di maggiore importanza, presenta però l’inconveniente di tempi molto lunghi. Per questo motivo in molti casi si ricorre a procedure più celeri: ● la procedura in sede redigente, utilizzata in modo limitato, prevede l’esame e la redazione del testo in commissione, mentre l’assemblea si limita a votare il testo formulato dalla commissione, senza potervi apportare modifiche. Quindi l’assemblea può solo approvare o respingere il testo predisposto dalla commissione; ● la procedura in sede legislativa prevede che l’intero procedimento di esame e votazione della proposta di legge avvenga all’interno della commissione e quindi non passi dall’assemblea per l’approvazione.
50.000 elettori ordinaria o in sede referente Cnel
Procedura approvazione legge
in sede redigente
Consiglio regionale in sede legislativa
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La Costituzione
Il passaggio del testo all’altra Camera e la sua approvazione Il progetto di legge approvato da una Camera viene trasmesso all’altra Camera, che deve approvarlo nello stesso identico testo, dopo aver seguito un iter simile a quello avvenuto nella prima Camera. Se però l’altra Camera vi apporta una o più modifiche, il testo di legge deve essere riesaminato, limitatamente alle parti modificate, dalla Camera che se ne era occupata in precedenza. Infatti, con il sistema del bicameralismo perfetto la legge non può essere emanata fino a quando Camera e Senato non approvano uno stesso, identico testo.
La promulgazione e la pubblicazione La promulgazione è l’atto con il quale il Presidente della Repubblica attesta che una legge è stata rego-
larmente approvata e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. Il Presidente della Repubblica però può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, deve essere promulgata. Subito dopo la promulgazione, vi è la pubblicazione della legge, che consiste nell’inserimento del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra in vigore, e diviene quindi obbligatoria per tutti i destinatari, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore.
procedimento di formazione di una legge iniziativa
ciascun deputato e senatore
Governo
50.000 elettori
ogni Consiglio comunale e regionale
Cnel
progetto di legge
discussione e approvazione
Camera
test oa dal pprova Sen t ato o
ato prov ra p a e o test la Cam l a d
commissione della Camera
commissione del Senato
assemblea della Camera
assemblea del Senato
testo definitivo promulgazione
pubblicazione
Senato
testo definitivo Presidente della Repubblica
Gazzetta Ufficiale
dopo il quindicesimo giorno vacatio legis entrata in vigore
La Costituzione
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