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I NOSTRI CONSULENTI AL TUO SERVIZIO

TN TRASPORTONOTIZIE, in collaborazione con DG CONSULTING s.c., si avvale e mette a disposizione una squadra di consulenti di assoluto livello.

Consulente per la sicurezza delle merci pericolose ADR, gestione rifiuti e ambiente. Titolare di agenzia di pratiche amministrative dal 2007.

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AGGIORNAMENTO DELL’ADR 2023 (ACCORD DANGEREUSE ROUTIERS)

Il consulente ADR nell’edizione del 2023 è una figura obbligatoria da gennaio per il traffico internazionale e da giugno per il traffico nazionale, favorisce l’ottimizzazione dei processi aziendali. Possiede le capacità e gli strumenti per individuare ed evidenziare a priori i possibili rischi di incidente, e per valutare la serietà delle conseguenze. È in grado di proporre le soluzioni ideali per mitigare i rischi con interventi concreti e mirati dal punto di vista tecnico e gestionale. L’operato del consulente in azienda favorisce, inoltre, la gestione regolare dei trasporti su strada. Il contributo del consulente si esplicita, oltre che a livello operativo, anche dal punto di vista formale e burocratico, in relazione al rispetto di tutti gli adempimenti e al mantenimento delle relazioni con le pubbliche autorità. Per questi motivi, è fondamentale che questo soggetto venga inserito in tutti i processi aziendali connessi con le attività di trasporto, carico e scarico delle merci pericolose effettuate dall’impresa, al fine di poterli esaminare, analizzare e migliorare insieme, nel rispetto della normativa.

" Diventare DGSA richiede una passione specifica, passione per i trasporti e per la logistica, una passione specifica per la chimica, la fisica e le merci pericolose, una mentalità ingegneristica!"

M i è stato chiesto quali sono nello specifico gli aggiornamenti relativi all’ADR 2023, sono divisi per capitolo.

C apitolo 1.1 Campo d’applicazione e applicabilità

- Aggiornamento della tabella 1.1.3.6 sulle Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto definizioni, con la modifica delle materie della categoria 2.

- Nuovi paragrafi all’1.1.4.7 sui recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento di trasporti degli Stati Uniti d’America.

C apitolo 1.2.1 Definizioni

- Aggiornamento con delle nuove definizioni come “Involucro del recipiente a pressione” e “Materiale plastico riciclato” e modifica di alcune definizioni già presenti come “Recipiente a pressione”, “Pacco bombole”, “Chiusura”, “Equipaggiamento di servizio”.

C apitolo 1.6 Misure transitorie

- Sono state eliminate alcune delle misure transitorie in quanto scadute e sono state aggiunte alcune misure sui recipienti a pressione della classe 2 e sui container-cisterna.

- per quanto riguarda i veicoli sono state aggiunte delle nuove misure transitorie in merito all’utilizzo dei mezzi tipo EX/III e FL.

C apitolo 3.2 Lista delle merci pericolose

- Eliminazione del Numero ONU 1169 (ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI) della classe 3;

- Cambio classe del Numero ONU 1891 (BROMURO DI ETILE), prima classe

6.1 ora classe 3 ed etichette 3 + 6.1;

- Possibilità di trasportare alla rinfusa gli imballaggi dimessi, vuoti, non ripuliti (ONU 3509), anche in veicoli telonati, containers telonati o containers per il trasporto alla rinfusa telonati (disposizione speciale VC1); Tale possibilità era già compresa nell’Accordo Multilaterale M329;

- Nuovo numero ONU 3550 (COBALTO DIIDROSSIDO IN POLVERE) della classe 6.1.

C apitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti

- Modifica di alcune disposizioni speciali come 119 e 291, con l’aggiunta di una nota sulle pompe di calore, 295 sull’applicazione agli estintori portatili, 363 sulla segnaletica di motori e macchine di una certa capacità, 389 inerenti le batterie al litio ionico o alle batterie al litio metallico e 663 con le specifiche nelle Disposizioni speciali sul trasporto degli imballaggi, dismessi, vuoti non ripuliti che presentano residui della classe 5.1;

- Nuove disposizioni speciali come la 396 relativa agli oggetti grandi e robusti che possono essere trasportati collegati con bombole di gas a certe condizioni e la 676 per il trasporto di colli contenenti materie soggette a polimerizzazione.

C apitolo 4.1 Utilizzo di imballaggi

- Nuova tabella con criteri di costruzione delle ch iusure degli imballaggi della classe 2.

Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura

- Modifica marchio dei colli contenenti pile o batterie al litio, togliendo la posizione per il numero di telefono per ulteriori informazioni:

Capitolo 5.4 Documentazione

- Semplificazione nella gestione dei rifiuti (chiarimento anche ai fini dell’applicazione dell’Accordo Multilaterale M329), inerente al peso stimato. Tale stima non è ammessa in caso di esenzione “parziale” ai sensi dell’1.1.3.6. Nel caso di stima del peso del rifiuto, deve essere indicato nel documento “QUANTITA’ STIMATA IN CONFORMITA’ AL 5.4.1.1.3.2”.

Capitolo 6.2 Costruzione e prove di recipienti a pressione

- Nuovi paragrafi con dettagli delle valutazioni e approvazioni dei recipienti a pressione, in particolare per quanto riguarda gli involucri dei recipienti a pressione.

Capitolo 6.5 Costruzione e prove IBC

- Nuove indicazioni sulla marcatura addizionale degli IBC fabbricati con materiale plastico riciclato.

Capitolo 6.8 Equipaggiamenti delle cisterne

- Obbligo d’installazione delle valvole di sicurezza sulle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti (non obbligatorio per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti). Le valvole di sicurezza, se installate devono soddisfare i requisiti da 6.8.3.2.9.1 a 6.8.3.2.9.5.

- Nuova marcatura da applicare sulle cisterne quando munite di valvola di sicurezza con le relative misure:

Capitolo 6.9 Progettazione, ispezione, prove cisterne mobili

- Revisione sulla progettazione, costruzione, ispezione e prove delle cisterne mobili in materia plastica rinforzata di fibre (FRP);

Capitolo 6.13 Progettazione, costruzione, prove cisterne fisse e smontabili

- Nuovo capitolo sulla progettazione, costruzione, equipaggiamento, approvazione, prove e marcatura delle cisterne fisse e smontabili in materia plastica rinforzata di fibre (FRP).

Capitolo 7.2 Disposizioni concernenti il trasporto in colli

- Nuova Disposizione V15, relativa al trasporto degli IBC in veicoli chiusi o in contenitori chiusi.

Capitolo 7.5 Disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione

- Modifica con delle indicazioni specifiche sui componenti strutturali dell’unità di carico da verificare previamente al carico della merce.

Capitolo 9.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli

- Nuove indicazioni sul gruppo di propulsore elettrico, applicabile anche ai veicoli ibridi e la relativa prevenzione dei rischi di incendio.

AVV. DAVIDE CALVI LEGALE

Svolge la professione di avvocato dall’anno 2002. Dal 2004 al 2005 è stato consulente per il Ministro delle Riforme Istituzionali. Dal 2008 al 2011 è stato consulente per il Ministro della Semplificazione Normativa direttamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Controllo Elettronico Del Carico

Lo strum ento per il controllo del traffico pesante sulle strade è sempre più diffuso. Il progetto è stato sviluppato in comune da Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale. Il controllo elettronico del peso è nato dalla considerazione che il problema del carico eccessivo dei mezzi pesanti è uno delle questioni più importanti per la sicurezza sulle grandi arterie. Abbiamo ancora negli archivi della memoria i tanti incidenti in cui sono stati protagonisti i “giganti” del traffico e spesso una causa di questi episodi è senza dubbio la massa eccessiva che mette in difficoltà l’intero sistema di sicurezza del mezzo. La grande energia cinetica sprigionata da una massa superire a quella normalmente “sopportata” dal mezzo incide con un aumento dello spazio di frenata e grosse difficoltà nella gestione della guida che diventa pericolosa. Il progetto sviluppato da Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale, prende spunto dai Tutor già in uso sulle arterie italiane e che controllano la velocità dei mezzi in transito. Opportuni ulteriori accorgimenti e particolari rilevazioni fanno sì che con l’innovativo Tutor Overload (sovraccarico) sia possibile rilevare il peso dei camion in movimento.

Vediamo come funziona. Sono stati installati quattro sensori sull’asfalto di ogni corsia di marcia che riescono a decifrare la classe del veicolo, il numero di assi, la velocità e il peso. Le telecamere poste su un portale riescono invece ad inviare immagini digitali di buona risoluzione ad un portatile della Polizia Stradale tramite la rete UMTS. La pattuglia della Polizia Stradale riceverà sul computer le immagini del veicolo, i dati essenziali come peso e velocità e anche il tempo stimato di arrivo così da poter procedere con il fermo per la pesatura statica e gli eventuali adempimenti del caso.

Allo stato attuale, infatti, le infrazioni previste dal Codice della Strada per peso oltre i limiti possono essere sanzionate solo se la pesatura viene effettuata con il mezzo fermo su una postazione statica omologata. La novità del progetto sta quindi nell'affiancare a una postazione di pesatura statica, un'altra dinamica, l’Overload Tutor appunto, in grado di pesare i mezzi in movimento, posizionandola lungo l'autostrada circa 10 km prima dell'area di sosta dove è presente la pesa per il controllo statico. Il sistema segnala alla pattuglia solo i mezzi sovraccarichi e porta ad un miglioramento del servizio con minore perdita di tempo e maggiore incisività nel controllo ed ha come fine quello di agire sul fronte della sicurezza a favore di tutti gli utenti, compresi gli autotrasportatori, con l'obiettivo di modificare e prevenire comportamenti di guida non corretti.

Il progetto “Overload Tutor” ha trovato il supporto del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, del Codacons, e degli altri Componenti della Consulta per la Sicurezza e Qualità del Servizio Asaps, Adoc, Federconsumatori, Adusbef, Adiconsum, Rai Isoradio e Quattroruote.

Con riferimento a profili di legittimità della contestazione scaturente da un accertamento positivo allo stato pare che l'unica difesa per l'Autotrasportatore sia la prova della mancata segnalazione del dispositivo che è la stessa censura che si muove nei confronti del tutor volto alla rilevazione della velocità media. Ben vengano dispositivi che aumentano la sicurezza stradale a vantaggio di tutti gli utenti ma a ciò si deve accompagnare lo stesso rigore per la sicurezza delle infrastrutture. Un controllo elettronico delle stesse sarebbe auspicabile da parte dei concessionari con lo stesso rigore applicato agli utenti delle autostrade. Da un riequilibrio del sistema avrebbero vantaggi in termini di sicurezza tutti gli utenti della strada.

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